DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori BEDIN, LAVAGNINI, POLIDORO, PALUMBO, ZILIO,
RESCAGLIO, GIARETTA, ROBOL, VERALDI, LO CURZIO e ANDREOLLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1999
Riordino del settore termale
ONOREVOLI SENATORI. - Nel 1978, con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, le
prestazioni termali furono inserite fra quelle che, secondo i piani sanitari
nazionali e regionali, dovevano essere erogate dal Servizio sanitario
nazionale nell'ambito delle attività di tutela generale della salute.
Venne cosí riconosciuto un nuovo ed organico ruolo al termalismo
terapeutico. Questa valenza sociale riconosciuta al servizio sanitario
imponeva ed impone una trasformazione dell'assetto delle strutture termali,
coerente con quello del Servizio sanitario nazionale.
Ma a tale nuovo ruolo non é seguito un adeguamento di tutto il
comparto del termalismo nazionale, per cui ancora oggi é necessario
un diverso rapporto degli stabilimenti e delle aziende termali con la
complessiva realtà delle strutture sanitarie.
É la prima esigenza alla quale questo disegno di legge propone di
dare risposta. I parametri di classificazione degli stabilimenti termali, le
tipologie costruttive ed organizzative degli stessi, i requisiti di
formazione professionale del personale addetto, la normativa di tutela
ambientale e idrogeologica dei bacini termali sono punti di riferimento
senza i quali é impensabile realizzare un serio e qualificato assetto
degli stabilimenti termali e conseguentemente un processo di corretto
sviluppo delle attività termali in generale. Le stesse valutazioni
debbono farsi per quanto riguarda la non piú rinviabile scelta di
avviare, ai fini di ricerca e di informazione scientifica, piani di
rilevazione delle informazioni relative alle patologie trattate negli
stabilimenti termali e degli effetti terapeutici delle cure termali.
Sono queste le condizioni indispensabili, da un lato, per determinare la
riqualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e, dall'altro, per
realizzare il pieno interesse e l'indispensabile impegno delle
comunità locali nel governare lo sviluppo delle attività
turistiche connesse alle attività sanitarie. Rispetto ad oltre
ventuno anni fa, infatti, il riordino del settore termale non puó non
tenere conto del processo di distribuzione territoriale del governo che, a
Costituzione invariata, é pur stato realizzato e si sta realizzando.
Infatti, come é noto, trattasi di materia già assegnata
alla competenza delle regioni e dei comuni, per cui l'intervento legislativo
nazionale deve costituire un punto di riferimento unitario per le
valutazioni e l'esercizio delle funzioni ed al contempo valorizzare le
competenze locali: insomma, una capacità programmatoria unitaria
congiunta con una capacità attuativa articolata localmente e secondo
le specialità degli impianti locali.
Le regioni e i comuni debbono essere in grado di dotarsi di tutti gli
strumenti indispensabili al governo e allo sviluppo delle aziende termali
del loro territorio.
Nel rispetto e nella valorizzazione delle competenze regionali e
territoriali é indispensabile peró che contestualmente vengano
fissate alcune norme di indirizzo che impegnino lo Stato e le regioni,
ciascuno per la propria parte di competenza, ad adottare tutti i
provvedimenti necessari ad uno sviluppo coordinato e globale del termalismo.
Nello stesso tempo non é piú rinviabile la individuazione
di un momento organizzato di indagine, di coordinamento e di consulenza a
livello nazionale e regionale per quanto concerne le attività di
promozione e di programmazione dello sviluppo dei territori termali.
La questione dello sviluppo richiama altri contenuti di questo disegno di
legge; conte nuti che non si rifanno solo all'aspetto curativo e che
suggeriscono la necessità di una rapida iniziativa del Parlamento.
Diventano infatti sempre piú validi i motivi per il riordino
legislativo del settore termale, anche per evitare rischi alle realtà
territoriali interessate, le quali vengono colpite non solo dal calo dei
curandi ma anche dalla riduzione delle attività indotte e collegate
al termalismo.
Il disegno di legge punta anche al rilancio di un settore produttivo
qualificato e qualificante per l'immagine scientifica e per l'industria del
turismo dell'Italia ed essenziale per lo sviluppo economico e sociale delle
stazioni termali. Il termalismo é un prodotto italiano qualificato,
dotato di un richiamo turistico fondato sull'integrazione del rigore
medico-scientifico delle terapie termali con le motivazioni culturali,
sociali, ambientali, sportive e ricreative del nostro Paese; un'occasione
incentivante per investimenti produttivi privati, certi di una presenza
pubblica garante della qualità prodotta ed immessa sul mercato
internazionale.
Alcuni articoli del disegno di legge tengono poi conto delle mutate
condizioni nel settore dell'offerta di beni e servizi per la persona e di
uno scenario del mercato europeo evoluto e volto verso una offerta di
qualità della vita, in cui la peculiarità dell'offerta termale
deve trovare la sua identità in una funzione integrata con l'offerta
del turismo.
Torna qui uno degli elementi sui quali deve basarsi il riordino del
settore termale: la stretta correlazione con il territorio. L'industria del
turismo é passata da una visione settoriale ad una concezione
strategica e sinergica delle motivazioni, includendo in queste anche quelle
di origine sanitaria, culturale, sportiva, sociale, ambientale e ricreativa.
Ció é particolarmente vero per il termalismo: le
comunità termali trovano giovamento da un'attività che porta
lavoro e benessere. Per capire l'importanza di alimentare e favorire
l'integrazione tra le professionalità, le imprese ed i capitali
interessati agli investimenti basta osservare che l'attività termale
presenta un indotto nella misura media di 1 a 12. Ció spiega
perchè ciascuna comunità termale tende a considerare l'azienda
termale una "proprietà" da custodire gelosamente, con grande
attenzione per ogni esigenza ambientale e strutturale. Anche a questa
esigenza il Parlamento é chiamato a dare con compiutezza e
modernità, ma anche con tempestività, una risposta.
DISEGNO DI LEGGE |
CAPO I.
Art. 1.
(Finalità del termalismo)
1. Il termalismo é una risorsa nazionale da valorizzare ai fini
del benessere delle persone, della fruizione ambientale, dello sviluppo
economico.
|
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende:
a)
per "cure termali", le prestazioni termali erogate negli stabilimenti di
cui alla lettera c) ;
|
Art. 3.
(Finalità delle cure termali)
1. Le cure termali, per efficacia terapeutica e per duttilità di
impiego, sono idonee alla tutela globale della salute nelle fasi della
prevenzione, della terapia e della riabilitazione.
LE CURE TERMALI
|
Art. 4.
(Erogazione delle cure termali)
1. Le cure termali sono erogate solo dalle aziende termali negli
stabilimenti termali alle stesse appartenenti e definiti dall'articolo 2,
lettera c) , in regola con l'atto di concessione mineraria o di
subconcessione o altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento
delle acque minerali utilizzate, con l'atto di riconoscimento delle
proprietà terapeutiche delle acque minerali utilizzate, ai sensi
dell'articolo 6, primo comma, lettera t) , della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e in possesso di autorizzazione all'apertura e all'esercizio
rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della citata legge n. 833 del 1978.
|
Art. 5.
(Regimi termali speciali)
1. Per i fini, rispettivamente, della prevenzione secondaria e terziaria
degli stati di invalidità pensionabile e del trattamento terapeutico
o riabilitativo delle situazioni cliniche indotte da infortunio sul lavoro o
da malattia professionale, in favore degli assicurati aventi diritto avviati
alle cure termali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) sono applicati i regimi termali speciali di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, costituiti da cicli di cure termali
specificamente strutturati e integrati che sono garantiti dal Servizio
sanitario nazionale con oneri a carico del Fondo sanitario interregionale,
nonché dalle prestazioni economiche accessorie che sono direttamente
erogate dai predetti enti con oneri a carico delle rispettive gestioni
previdenziali.
|
Art. 6.
(Cura termale per la riabilitazione e rieducazione delle funzioni motoria,
neuromotoria e respiratoria)
1. Agli utenti del Servizio sanitario nazionale che, a giudizio degli
specialisti delle aziende sanitarie locali, se ne possano utilmente giovare
sono erogabili i cicli di cura termale della riabilitazione e rieducazione
delle funzioni motoria, neuromotoria e respiratoria, in atto riservati ai
soli assistiti INAIL, nei casi e con i livelli di prestazioni che saranno
stabiliti con decreto del Ministro della sanità, adottando le
procedure di cui all'articolo 4, comma 3.
a)
il ciclo della riabilitazione e rieducazione delle funzioni motoria e
neuromotoria é erogabile nei soli casi di deficit
motori secondari a:
b)
il ciclo della riabilitazione della funzione respiratoria é
erogabile nei soli casi delle broncopneumopatie croniche aspecifiche, senza
segni di insufficienza respiratoria grave e non in fase di riacutizzazione.
|
Art. 7.
(Cure termali concesse ai lavoratori dipendenti al di fuori dei congedi
ordinari e delle ferie annuali)
1. Ai lavoratori dipendenti privati, con esclusione di quelli avviati
alle cure dall'INPS ai sensi dell'articolo 5, le prestazioni idrotermali
possono essere eccezionalmente concesse, al di fuori delle ferie annuali e
dei congedi ordinari, esclusivamente per la fruizione dei cicli
riabilitativi di cui all'articolo 6 e nei casi in cui la cura termale
prescritta, da sola o in associazione con altri mezzi di cura, sia giudicata
importante per il trattamento della situazione clinica data e, per ragioni
connesse allo stato psicofisico del soggetto interessato od alle
modalità di effettuazione della cura stessa, incompatibile con la
funzione propria delle ferie e gravemente limitativa del corretto esplicarsi
di detta funzione.
QUALIFICAZIONE E PROFESSIONALITÁ DEL TERMALISMO
|
Art. 8.
(Coordinamento interregionale
1. Per assicurare l'unitarietà del sistema termale nazionale in
rapporto alle specifi cità e particolarità del settore e delle
relative prestazioni terapeutiche, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano promuovono il coordinamento delle rispettive linee di
indirizzo e di azione in materia.
|
Art. 9.
(Qualificazione e integrazione
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono
con idonei provvedimenti normativi la qualificazione sanitaria degli
stabilimenti termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture
sanitarie del territorio, soprattutto nel settore della riabilitazione,
avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche ed alla
programmazione sanitaria.
|
Art. 10.
(Attività di ricerca scientifica, di rilevazione
statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono il
coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la
realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione
statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad
obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del
Ministero della sanità di cui all'articolo 125 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
|
Art. 11.
(Specializzazione in medicina termale)
1. In relazione alle peculiarità della terapia termale, che
richiedono l'attività professionale del medico specialista idrologo,
e anche allo scopo di favorire il potenziamento e lo sviluppo della ricerca
scientifica nel campo specifico, é assicurata la continuità
dell'insegnamento post-universitario della medicina termale tramite la
specializzazione in medicina termale. A tal fine, in attesa che si
determinino le condizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257, la scuola di specializzazione in medicina termale,
già idrologia medica, é da ricomprendersi tra quelle da
riconfermare ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto legislativo e con
le modalità ivi previste, il Ministero della sanità, con
successivo decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica provvederà a inserire la specializzazione in medicina
termale nelle tabelle di cui ai decreti del Ministro della sanità 30
gennaio 1998 e 31 gennaio 1998, pubblicati nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale
14 febbraio 1998, n. 37.
|
Art. 12.
(Formazione professionale)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi
della collaborazione delle aziende termali, promuovono e finanziano corsi di
formazione per l'abilitazione alla professione di tecnico addetto ai servizi
delle cure termali, denominato "operatore termale", tra le cui mansioni
é compreso l'espletamento di adeguate attività e operazioni
connesse alle iniziative di ricerca scientifica, rilevazione
statistico-epidemiologica ed educazione sanitaria di cui all'articolo 10.
|
Art. 13.
(Medici: intervento nella negoziazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro di categoria; valutazione dell'attività termale nei concorsi
pubblici; esclusione di incompatibilità)
1. Per la migliore qualificazione del ruolo e della funzione del medico
nell'attività termale, il contratto collettivo nazionale di lavoro
per i dipendenti delle terme é sottoscritto anche dalle
organizzazioni sindacali mediche di categoria che intervengono nella
negoziazione.
IDENTIFICAZIONE DEL TERMALISMO
|
Art. 14.
(Territori termali)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono
con i comuni e con gli enti locali interessati gli strumenti di tutela e
salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali, che ven gono
adottati secondo le rispettive competenze.
|
Art. 15.
(Marchio di qualità ambientale termale)
1. É istituito il marchio di qualità ambientale termale le
cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.
a)
l'adozione di apposito bilancio ambientale e relativa relazione tecnica da
parte del richiedente;
5. L'assegnazione del marchio di qualità ambientale termale
é sottoposta a verifica del Ministro dell'ambiente ogni cinque anni.
|
Art. 16.
(Uso dei termini "terme" e "termale";
1. Il sostantivo "terme" e l'aggettivo "termale" possono essere usati
esclusivamente con riferimento alle fattispecie definite all'articolo 2,
comma 1, lettere a), c)
e d)
e all'articolo 4, comma 1, sempreché sussistano tutti i requisiti
tassativamente indicati nei medesimi articoli.
|
Art. 17.
(Disposizioni in materia di riconoscimento e disciplina delle acque minerali
e degli stabilimenti termali)
1. Il Governo é delegato ad emanare, entro duecentosettanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
volto a ridefinire la disciplina per il riconoscimento delle
proprietà terapeutiche delle acque termali e per lo svolgimento delle
cure termali.
a)
l'acqua termale;
3. Per il riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell'acqua
termale dovranno essere prescritti i seguenti tipi di studi, da rinnovare
con cadenza almeno decennale:
a)
studi chimico-fisici in relazione al tipo di utilizzo previsto (bibita,
balneoterapia di contatto esterno, idroterapia attraverso aerosol,
irrigazioni, insufflazioni, eccetera), costituiti da analisi chimica,
caratterizzazione fisica ed un congruo numero di analisi microbiologiche
stagionali;
4. Per il personale medico e paramedico dovranno essere disciplinati:
a)
gli aspetti deontologici, al fine di assicurare l'indipendenza
professionale dell'attività medica;
5. Per lo stabilimento termale dovrà essere prevista
l'utilizzazione dell'acqua termale sul posto o per adduzione diretta;
inoltre dovrà essere disciplinata l'autorizzazione all'esercizio
dello stabilimento termale, di competenza delle regioni, in modo che sia
subordinata al riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell'acqua
termale, prevedendo una autorizzazione provvisoria, di durata massima
triennale, per consentire la effettuazione degli studi programmati, da
trasformare in definitiva solo dopo la verifica dei risultati della
sperimentazione clinica.
IL COORDINAMENTO
|
Art. 18.
(Consulta nazionale del termalismo)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
é costituita presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, la consulta nazionale del
termalismo, di seguito denominato "la Consulta" della quale fanno parte:
a)
il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, o
suo delegato, con funzioni di presidente;
2. Per favorire la migliore attuazione della presente legge e la
piú opportuna armonizzazione tra le normative di competenza
regionale, nazionale e comunitaria in materia di termalismo, la Consulta:
a)
cura la tenuta dell'anagrafe delle aziende termali, distinte per regione e
provincia autonoma, e delle loro aggregazioni in associazioni e consorzi
nazionali, regionali e territoriali;
3. Tutte le amministrazioni pubbliche e le aziende termali sono tenute a
fornire alla Consulta i dati e le notizie utili alla stessa per lo
svolgimento dei propri compiti.
|
Art. 19.
(Ufficio centrale del termalismo)
1. Ai fini della piú organica ed uniforme attuazione della
presente legge, presso il Ministero della sanità é istituito
l'Ufficio centrale del termalismo, con le seguenti funzioni:
a)
riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e
termali e indicazione delle correlative utilizzazioni terapeutiche ai sensi
dell'articolo 6, lettera t)
della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
|
Art. 20.
(Commissione di studio)
1. La Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del
ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio
sanitario nazionale, di cui ai decreti del Ministro della sanità 10
febbraio 1995 e 17 agosto 1997, é coordinata dall'Ufficio centrale
del termalismo. La Commissione assume carattere permanente; la sua
composizione é rinnovata, almeno per la metà dei componenti,
ogni due anni.
|
Art. 21.
(Talassoterapia)
1. La Commissione tecnica di cui all'articolo 20 é incaricata di
definire i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle
prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici ai fini
dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili agli
utenti del Servizio sanitario nazionale.
|
Art. 22.
(Consorzio nazionale
1. Nell'ambito dell'attività istituzionale per la promozione del
termalismo nazionale all'estero la Presidenza del Consiglio di ministri
adotta le piú idonee iniziative di sostegno tecnico-organizzativo
atte a rendere competitive le aziende termali italiane nel mercato unico
europeo ed in quello extraeuropeo.
NORME FINALI
|
Art. 23.
(Copertura finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. |