DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori MELONI, BARRILE, DE ANNA, BESSO CORDERO,
MURINEDDU, GUBERT, CARCARINO, CADDEO, MANIS, MARINI, CAMPUS, MULAS,
CÓ, OCCHIPINTI, BRUNI, PERUZZOTTI, MANFROI e SERENA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1999
Norme per la prevenzione e la cura delle malattie
ONOREVOLI SENATORI. - I pazienti in terapia anticoagulante orale (TAO)
sono quei pazienti colpiti da ictus cerebrale, embolia polmonare, trombosi
venosa profonda, infarto del miocardio o a rischio di svilupparlo
(cardioperati).
I pazienti in TAO sono pazienti a rischio, tant'é che i farmaci
che sono costretti giornalmente ad assumere sono considerati salvavita.
Questi farmaci non possono essere somministrati secondo una dose fissa,
ma é necessario eseguire controlli periodici di laboratorio mediante
un test coagulativo (tempo di protrombina) al fine di regolare
opportunamente e giornalmente la dose del farmaco impiegato, in modo di
avere un effetto anticoagulante appropriato: né eccessivo (rischio
emorragico), né scarso (rischio di trombosi).
Il numero dei pazienti in terapia anticoagulante sta aumentando in misura
molto rilevante; si ritiene che in Italia attualmente siano oltre 350.000.
Ma questo numero é in continua crescita perché cresce il
numero di persone sottoposte ad interventi cardiochirurgici e anche
perché grazie al trattamento anticoagulante sta decisamente
riducendosi il tasso di mortalità di questi pazienti.
La sorveglianza dei pazienti in TAO é costituita da un insieme di
varie attività: esami di laboratorio, prescrizione di adeguata
posologia, informazione ed educazione dei pazienti, aggiornamento
scientifico, controllo e trattamento delle complicanze.
Diversamente da quanto realizzato in altri Paesi europei la sorveglianza
dei pazienti in TAO é attualmente effettuata in Italia in modo
sostanzialmente disorganico. Essa viene effettuata da centottanta centri di
sorveglianza, istituiti presso istituti ospedalieri e riunitisi
spontaneamente in federazione (FCSA). É da sottolineare che questi
centri sono sorti per volontà personale di alcuni medici; ma questa
iniziativa, pur essendo molto meritoria, adotta inevitabilmente criteri
diversificati fra loro. Esistono peraltro anche nelle grandi città
delle vere e proprie sacche nelle quali moltissimi cittadini-pazienti sono
lasciati a loro stessi perché non opportunamente informati. Va infine
ricordato che in alcune regioni - in particolare al Sud - tali centri sono
scarsissimi e affidate a pochi volontari.
Il presente disegno di legge (che contiene sostanzialmente le stesse
disposizioni della legge relativa ai pazienti affetti da diabete mellito)
nasce proprio dalle suesposte considerazioni ed ha l'obiettivo di
regolamentare in modo uniforme il sistema di sorveglianza in Italia e di
meglio affrontare e risolvere i problemi concreti e le difficoltà
presenti nell'attività di monitoraggio della TAO e, infine, per
aiutare i centri di sorveglianza già esistenti ad organizzarsi in
modo ottimale e a favorire la loro diffusione nel territorio nazionale
(nell'ambito di un progetto piú generale di prevenzione e di terapia
delle malattie cardiovascolari).
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti
finanziari indicati dal fondo sanitario nazionale, progetti-obiettivo,
azioni programmate od altre idonee iniziative dirette a fronteggiare le
malattie congenite o acquisite che comportano trombofilia e che richiedono
un permanente monitoraggio della coagulazione associato alla prescrizione
giornaliera della terapia anticoagulante, terapia considerata di alto
interesse sociale.
a) al miglioramento delle modalità di cura dei cittadini
che eseguono terapia cronica con anticoagulanti orali o eparina;
|
Art. 2.
1. Ai fini della prevenzione delle complicanze e della corretta
diffusione della tera pia con farmaci anticoagulanti, i piani sanitari e gli
altri strumenti di programmazione di cui all'articolo 1 indicano alle
aziende sanitarie locali, sentito l'Istituto superiore di sanità, gli
interventi operativi piú idonei per:
a) individuare le patologie che necessitano di terapia con farmaci
anticoagulanti;
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, le aziende
sanitarie locali si avvalgono dei centri di sorveglianza anticoagulati, ove
esistono, riuniti nella Federazione centri sorveglianza anticoagulati
(FCSA), in coordinamento con i servizi sanitari distrettuali.
|
Art. 3.
1. Al fine di migliorare le modalità di cura delle patologie di
cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, tramite le aziende sanitarie locali, oltre ai centri di
sorveglianza degli anticoagulati, ove esistono, provvedono a fornire
gratuitamente ai cittadini che ne abbiano necessità la terapia con
farmaci anticoagulanti, oltreché altri eventuali presidi sanitari
idonei, allorquando sia garantito il diretto controllo della terapia con
farmaci anticoagulanti.
|
Art. 4.
1. Ogni cittadino affetto da una patologia che richiede terapia cronica
con farmaci anticoagulanti deve essere fornito di tessera personale che ne
attesta l'esistenza. Il modello di tale tessera deve corrispondere alle
indicazioni che saranno stabilite con proprio decreto dal Ministro della
sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
|
Art. 5.
1. Con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario nazionale,
nell'ambito della loro programmazione sanitaria, le regioni predispongono
interventi per:
a) l'istituzione di servizi specialistici per l'assistenza ai
pazienti in terapia con farmaci anticoagulanti, secondo parametri che
tengono conto della densità della popolazione, delle caratteristiche
geomorfologiche e socio-economiche delle zone di residenza e dell'incidenza
delle malattie che comportano trombofilia richiedenti terapia anticoagulante
nell'ambito regionale;
2. I criteri di uniformità validi per tutto il territorio
nazionale relativamente a strutture e parametri organizzativi dei centri di
sorveglianza degli anticoagulati, nonché i criteri di diagnosi e
terapia devono essere armonizzati con i criteri definiti dall'Organizzazione
mondiale e della sanità.
a)
analisi del sangue in international normalized ratio
(INR) e tempo di tromboplastina parziale (PTT);
|
Art. 6.
1. Con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario nazionale,
nell'ambito della loro programmazione sanitaria, le regioni predispongono
interventi per la opportuna formazione del personale operante nelle aziende
sanitarie locali sul tema della terapia anticoagulante orale, anche mediante
istituzione ed aggiornamento professionale, utilizzando a tal fine i centri
di sorveglianza degli anticoagulanti di cui all'articolo 5.
|
Art. 7.
1. La terapia con farmaci anticoagulanti in assenza di complicanze
invalidanti, non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di
idoneità fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e
grado, per lo svolgimento di attività sportive a carattere non
agonistico e per l'accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i
casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti
attitudinali.
|
Art. 8.
1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1, le aziende
sanitarie locali si avvalgono della collaborazione delle associazioni di
volontariato nelle forme e nei limiti previsti dall'articolo 45 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive
modificazioni.
|
Art. 9.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in
lire 500 miliardi per il triennio 1999-2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
|