Legislatura 13º - Disegno di legge N. 3756

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3756


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MONTELEONE, CUSIMANO, BONATESTA, RECCIA, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BORNACIN, CURTO, BUCCIERO, CAMPUS, LISI, MEDURI, MULAS e RAGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1999

Norme per la prevenzione degli incendi boschivi






ONOREVOLI SENATORI. - Gli incendi boschivi sono diventati un vero problema sociale, peraltro non solo italiano, vista la gravità delle devastazioni arrecate ai danni del patrimonio forestale ed ambientale, come si evince dai dati riportati nelle tabelle che seguono.
Questo aspetto dell'internazionalizzazione del fenomeno, gravitante soprattutto nei Paesi a clima mediterraneo, dovrebbe indurre a valutare il problema degli incendi in modo piú razionale, liberandoci dall'oppressione di vedere sempre in azione piromani scatenati od intenti ovunque dolosi.
I dati statistici fondati su ipotesi d'innesco del fuoco a riguardo risentono dell'emotività, che spinge sovente ad incasellare come dolosi un gran numero di incendi, i cui autori restano peró troppo spesso ignoti. Si é convinti che il piú delle volte trattasi di incendi causati da atti di incuria, ignoranza, imprevidenza, disattenzione, che poi trovano facile esca e veloce propagazione in situazioni di elevata predisposizione ambientale al fuoco. Ma, indipendentemente dalle cause che spingono la mano umana all'uso del fuoco, v'é la necessità di accentuare le misure di prevenzione, cosí dette "passive", in una nuova filosofia che punti a coinvolgere maggiormente i proprietari dei boschi in una lotta che interessa tutti. E a tal fine gli interventi vanno sostenuti con la contribuzione pubblica.
Nel nostro ordinamento manca la definizione di incendio boschivo, e a tale lacuna si provvede. Il codice penale distingue tra incendio colposo e doloso come anche se trattasi di danneggiamento seguito da incendio (articoli 423-424-425-449); v'é l'aggravante di incendio boschivo.
Le prime disposizioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi si ritrovano nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, che prevedeva sanzioni e divieti contro il pericolo di incendi boschivi. Successivamente, il testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, detta similari divieti, in relazione all'abbruciamento delle stoppie nei campi e nei boschi.
Nel 1975 viene emanata la legge n. 47, del 1º marzo, che getta le basi per una organica pianificazione antincendio attraverso la definizione di appositi piani regionali.
Tali norme appaiono tutt'ora valide, anche se necessitano di alcuni aggiustamenti e precisazioni soprattutto per quanto attiene la prevenzione degli incendi.
L'articolo 9 della legge n. 47 del 1975 dispone che nelle zone boscate, i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, é vietato l'insediamento edilizio ed il terreno boscato deve mantenere la destinazione in atto prima dell'incendio.
É mancato il precetto della catalogazione e del censimento di tali aree, fatto questo che ha potuto permettere talune violazioni, tanto che la legge 22 febbraio 1985, n. 47, ha incluso nelle situazioni di assetto di condono edilizio anche le costruzioni abusive insistenti sui terreni boscati percorsi dal fuoco.
La disposizione del divieto di cambiare destinazione d'uso ai terreni boscati già percorsi dal fuoco la si ritrova anche nella legge 8 agosto 1955, n. 431, là dove si ribadisce che i boschi rimangono soggetti al vincolo paesaggistico, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco. E ció indipendentemente dalla responsabilità della proprietà e dal fatto che il danno prodotto sia o meno superabile.
V'é dunque la necessità di disporre l'obbligatorietà da parte dei comuni della redazione del catasto dei boschi percorsi dal fuoco, al fine di dare esecutività a quanto già disponeva la ricordata legge n. 47 del 1975; nonché riaffermare la sanzione penale per quanti edificano su terreni boscati già incendiati.
Sin quando il bosco era vissuto dalla proprietà ed aveva elevato valore commerciale, il pericolo degli incendi boschivi era contenuto e limitato.
Il proprietario assicurava la massima tutela; erano i tempi in cui se ne occupavano anche i "guardia-boschi".
Talune pratiche selvicolturali, quali gli sfolli, i diradamenti, i tagli intercalari, le ripuliture, la raccolta del frascame e delle fascine, anche in taluni casi il pascolo (ma oculato e razionale) rendevano il bosco meno propenso al fuoco ed alla sua diffusione.
Con il progressivo decadimento economico-produttivo del mercato interno del legno, dovuto sia agli alti costi della manodopera, che al limitato valore commerciale degli assortimenti legnosi ritraibili (in massima parte legna da ardere e traverse ferroviarie ormai entrambe fuori mercato!) si é determinato un crescente abbandono della foresta. E con esso l'incuria da parte della proprietà e, per altro verso, l'utilizzo sovente scorretto e improvvido da parte di terzi quali: cacciatori, raccoglitori di funghi e tartufi, turisti e vacanzieri.
Inoltre l'aggravarsi ed il moltiplicarsi degli incendi boschivi avviene in parallelo al progressivo spopolamento dell'agricoltura.
Negli anni in cui in campagna era forte la densità demografica gli agricoltori svolgevano anche un'attività diretta di controllo e di immediato intervento nello spegnimento in caso di incendio.
Per ridare sicurezza alla foresta contro il pericolo del fuoco pare necessario accrescerne il valore estrinseco, quantificabile in termini economici.
L'intervento pubblico per la tutela delle foreste si rende doveroso ed obbligatorio in ragione delle esternalità sociali proprie dei boschi che vanno ben oltre l'interesse privatistico.
Ma la contribuzione statale e regionale, restituendo economicità agli interventi della proprietà, mira a determinare nel contempo situazioni di maggiore sicurezza preventiva del patrimonio boschivo.
L'azione di spegnimento si rileva sovente inadeguata ed improba, se non é accompagnata e preceduta da una attenta azione di prevenzione.
A poco servirebbero aerei ed elicotteri, pur necessari in numero adeguato, se poi i focolai crescono vertiginosamente di anno in anno e se gli incendi trovano facilità del loro rapido espandersi nell'abbondante materiale infiammabile ed in situazioni di elevata propensione al fuoco.
La fase di spegnimento é generalmente ben condotta, in virtú dello spirito di servizio degli operatori impegnati: forestali, Vigili del fuoco, Forze armate e Forze dell'ordine, operai delle comunità montane e dei comuni, volontari.
La filosofia di questa proposta di legge é quella di voler migliorare l'impalcatura generale della legge n. 47 del 1975, dando piú attenzione alle opere di prevenzione, soprattutto indirette, attraverso il responsabile coinvolgimento dei proprietari dei boschi, che vanno adeguatamente sostenuti.
Queste misure rendono il bosco piú sicuro o comunque meno vulnerabile al fuoco e quand'anche l'incendio scoppiasse per qualsivoglia ragione, dolosa, colposa o accidentale, potrebbe essere prontamente circoscritto e spento.
In parallelo é stata accentuata la politica della repressione, attraverso il potenziamento del Corpo forestale dello Stato, che puó operare in senso specifico e professionale; nonché con l'inasprimento delle attuali sanzioni, penali ed amministrative.
Il definire legislativamente il reato d'incendio boschivo é un atto giuridico importante, che dovrebbe fungere, con la contem poranea pena del ripristino dei luoghi, da maggiore e piú efficace deterrente.
Si é tenuto in debito conto il sistema delle competenze regionali e delle funzioni di indirizzo e di coordinamento a livello statale, dando conseguentemente solo misure di interesse generale.
Si tratta di 11 articoli, incentrati sopratutto sulla determinazione:

delle aree boschive a rischio d'incendio;
degli interventi di prevenzione;
del sostegno pubblico agli interventi;
delle competenze statali, regionali, comunali;
dei divieti volti a garantire la tutela del patrimonio forestale.

La presente proposta di legge colma un vuoto sinora presente nel nostro ordinamento giuridico; v'é (articolo 1) la definizione di cosa debba intendersi per incendio boschivo, riprendendo l'orientamento prevalente e costante della giurisprudenza e della dottrina.
Il Corpo forestale dello Stato elaborerà uno studio di fattibilità per fornire i parametri di base necessari ad omogeneizzare e razionalizzare la cartografia a livello nazionale (articolo 2), utile per una idonea pianificazione degli interventi.
É quindi compito delle regioni (articolo 2) realizzare specifiche cartografie di pericolosità degli incendi boschivi che si renderanno necessarie per localizzare e quantificare i boschi a diverso rischio di propensione al fuoco e gli interventi di prevenzione "passiva". Essi sono:

a) interventi a totale carico della pubblica amministrazione, quali: l'approvvigionamento idrico; la realizzazione di stradelli di servizio per un pronto intervento delle squadre a terra; la costruzione di viali parafuoco o tagliafuoco per evitare il propagarsi delle fiamme; la creazione di fasce "verdi" antifuoco ove possibile realizzate con essenze ignifughe (articolo 3);
b) interventi a parziale carico della pubblica amministrazione, sino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e con il cointeressamento della proprietà per quelle operazioni piú prettamente selvicolturali (articolo 5).

La regione dovrà disporre in merito alla progettazione esecutiva degli interventi di prevenzione "passiva" che, se insistenti in aree comunque protette, dovranno essere approvati dall'ente che gestisce le stesse (articolo 4).
Gli interventi possono essere effettuati dai proprietari o da consorzi di proprietari; in quest'ultimo caso continuano a valere le disposizioni vigenti in materia di consorzi forestali e di bonifica montana. In caso di inadempienza si sostituirà la regione.
Al fine di promuovere e di assicurare la piú ampia e diffusa applicazione delle presenti disposizioni si prevede (articolo 6) che le regioni rilascino specifiche "certificazioni" sulle avvenute misure di prevenzione contro gli incendi boschivi. Tale certificazione sarà necessaria per effettuare atti di compravendita, di affitto, usufrutto, di tagli commerciali e per ottenere eventuali contribuzioni o aiuti comunitari, nonché regionali nel caso che il bosco sia distrutto o danneggiato dal fuoco. Inoltre, i proprietari dei boschi "certificati" hanno diritto alla revisione degli estimi catastali ai fini della tassazione.
Sono quindi individuate le competenze tra i diversi organi: Stato, regioni, comuni (articolo 7).
Alle regioni spetta il compito dell'organizzazione dello spegnimento, coordinando gli interventi attraverso un centro operativo regionale (COR) e centri operativi provinciali (COP), mentre a livello centrale statale opera il centro operativo aereo unificato (COAU) presso il Dipartimento della protezione civile che ha dato prova di funzionalità e di efficacia.
Le regioni inoltre organizzano il volontariato.
Il Corpo forestale dello Stato mantiene la specificità della responsabilità delle opera zioni di spegnimento degli incendi boschivi, come già previsto dalla legge n. 47 del 1975 e viene potenziato attraverso l'arruolamento di guardie forestali volontarie (articolo 8) da impiegare annualmente ed in particolare nelle operazioni antincendio e di pubblico soccorso.
Ai comuni, come già rilevato, spetta il compito di attivare il catasto dei boschi percorsi dal fuoco, al fine di evitare l'edificazione e con essa possibili attività speculative.
Infine sono stati individuati alcuni specifici divieti (articolo 9) volti a dare piú sicurezza al bosco: divieti dell'abbruciamento delle stoppie, delle prode dei campi, degli incolti-pascolivi, quando tali terreni sono posti nelle immediate adiacenze dei boschi.
Ma oltre al divieto di ricorrere al fuoco quale pratica agronomica é indicato un altro diverso approccio: quello in base al quale le regioni possono incentivare il "non uso" del fuoco; in altri termini "premiare" gli interventi alternativi all'abbruciamento di stoppie e residui vegetali.
Un altro divieto é rivolto all'esercizio venatorio sui terreni percorsi dal fuoco e nelle sue vicinanze per riequilibrare l' habitat ed in esso anche la componente faunistica.
Spetterà alle regioni definire l'ammontare sanzionatorio di tipo amministrativo, tenendo conto che le sanzioni amministrative già definite dall'articolo 11 della citata legge n. 47 del 1975, pur quintuplicate dalla legge 4 agosto 1984, n. 424, risultano ancora inadeguate. Da qui si sono fissati i minimi edittali variabili, a seconda del tipo di illecito, da 200.000 a 500.000 lire.
Nella ripartizione dei fondi tra le regioni si é tenuta ben presente l'idea di "premiare" in qualche modo chi maggiormente si attrezza, cura, o previene l'incendio, anche per non alimentare una possibile interessata emergenza del fuoco.
Tutta una collettività regionale dunque é chiamata, con spirito solidaristico e civico, a farsi partecipe del problema, interessandosi direttamente affinché il proprio patrimonio boscato non bruci o almeno bruci il meno possibile. Da questo risultato, frutto di un comportamento sociale, deve derivare anche la differenzazione finanziaria a favore di ciascuna regione dopo che nei primi tre anni di entrata in vigore della presente proposta di legge ciascuna regione é stata finanziata in modo proporzionato alle reali condizioni di fatto in cui il fenomeno incendi si pone.
Con l'applicazione di questa proposta di legge moderna ed innovativa nella sua concezione ed impostazione dottrinaria, si mette in moto un concreto meccanismo di operosità selvicolturale e forestale che si traduce in nuova occupazione, soprattutto giovanile. Sta alle regioni e agli enti delegati sul territorio dettare le norme applicative ed attuative.
Il fabbisogno finanziario é stimato in 1.000 miliardi l'anno per i primi cinque anni.
Il seguente disegno di legge é già stato presentato in identico testo dall'onorevole Poli Bortone e da altri deputati di Alleanza Nazionale.





LE CAUSE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

EUROPA

Incidenza percentuale media (1989-1993)

Porzione di testo non disponibile



AREA MEDITERRANEA


Porzione di testo non disponibile




ITALIA

Incidenza percentuale delle cause sul numero degli incidenti

Porzione di testo non disponibile



Incidenza percentuale delle cause sulla superficie boscata
percorsa dal fuoco



Porzione di testo non disponibile


GLI INCENDI BOSCHIVI DEL 1993 NEL SUD DELL'EUROPA

Porzione di testo non disponibile


INCENDI BOSCHIVI IN ITALIA DAL 1970 AL 1993

Porzione di testo non disponibile






DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Definizione)

1. L'incendio boschivo si configura come un fuoco con tendenza ad espandersi ulteriormente, di difficile estinzione e spegnimento, che investe direttamente aree boscate, arborate e cespugliate od anche aree incolte o coltivate ma limitrofe a terreni boscati, arborati o cespugliati.
2. Chiunque causa, con dolo, un incendio boschivo é punito con la reclusione da quattro a otto anni.
3. Chiunque causa per colpa un incendio boschivo é punito con la reclusione da due a sei anni.
4. Per l'azione risarcitoria nei confronti dello Stato e per il ripristino del soprassuolo percorso da incendio restano valide le disposizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e all'articolo 1- sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 2.

(Piani antincendio)

1. I piani regionali antincendio di cui all'articolo 1 della legge 1º marzo 1975, n. 47, sono elaborati ed approvati dalle regioni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono aggiornati ogni due anni.
2. Oltre alle indicazioni di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 1º marzo 1975, n. 47, ai fini della prevenzione passiva degli incendi boschivi le superfici bosca te sono classificate nelle seguenti aree a diverso rischio di incendio:

a) "tipo A", di massima pericolosità;
b) "tipo B", le restanti aree boscate.

3. Ciascun complesso boscato é classificato in ambito regionale come area a rischio di tipo A o B ai sensi del comma 2.
4. La classificazione di cui al comma 3 é alla base per l'individuazione delle misure di prevenzione passiva da realizzare, in armonia con le indicazioni del Piano forestale nazionale.
5. Il Corpo forestale dello Stato cura l'elaborazione, attraverso uno studio di fattibilità, di parametri tecnici di base al fine di rendere la cartografia, realizzata dalle singole regioni, omogenea per l'intero territorio nazionale.

Art. 3.

(Interventi di prevenzione)

1. Nelle aree boscate di tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, i proprietari singoli o riuniti in consorzi di gestione forestale, realizzano le seguenti opere:

a) approvvigionamento idrico pari a 1 metro quadrato per ettaro ogni 1000 ettari complessivi di bosco, qualora non vi sia altro adeguato approvvigionamento idrico nello spazio di 2 chilometri;
b) stradelli di servizio, percorribili da un mezzo meccanico, preclusi alla normale circolazione veicolare, pari a 1 chilometro per ogni 100 ettari complessivi di superficie boscata;
c) viali parafuoco o tagliafuoco, della larghezza doppia all'altezza media delle piante a maturità, pari a 1 chilometro per ogni 500 ettari complessivi di superficie boscata;
d) creazione, ove possibile, di fasce vegetazionali di difesa, perimetriche ai boschi con essenze forestali ignifughe o scarsamente incendiabili.

2. Nelle aree boscate di tipo A e di tipo B di cui all'articolo 2, comma 2, i proprie tari, singoli o riuniti in consorzi di gestione forestale, realizzano gli interventi selvicolturali volti a rendere il bosco meno soggetto al rischio di incendio e alla sua espansione.
3. Tra gli interventi di cui al comma 2 sono compresi, altresí, gli sfolli, i diradamenti, i tagli intercalari, le ripuliture, la raccolta del frascame e delle fascine, il pascolo regolamentato ed autorizzato nel carico, nel turno e nel periodo di pascolamento, nonché la tecnica del fuoco prescritto o controllato.
4. Qualora i proprietari dei boschi o i consorzi di gestione forestale si rendano inadempienti, provvede la regione, direttamente o per il tramite di altro soggetto pubblico delegato dalla regione stessa, recuperando la percentuale di spesa di spettanza dell'inadempiente.
5. Le misure indicate nel comma 1 non si applicano ai complessi boscati che circoscritti, isolati o distanti da altra superficie boscata non meno di 200 metri, hanno un'estensione inferiore ai 10 ettari.

Art. 4.

(Progettazione)

1. I proprietari dei boschi, singoli o riuniti in consorzi di gestione forestale, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 devono presentare uno specifico progetto, secondo le indicazioni e le procedure stabilite dalle regioni. Le regioni a statuto ordinario devono comunque sempre acquisire il parere tecnico del Corpo forestale dello Stato.
2. Nell'ambito dei terreni boscati ricadenti in parchi nazionali, regionali o in aree di particolare valore naturalistico, la progettazione degli interventi di prevenzione passiva deve essere approvata dall'organismo di gestione dell'area protetta o, in sua assenza, dalla regione in cui il territorio ricade.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono considerati urgenti ed indifferibili ed hanno la precedenza ai fini del finanziamento pubblico.

Art. 5.

(Contributi)

1. Gli interventi da realizzare nelle aree boscate di tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, sono finanziati con contributi a totale carico delle regioni; gli interventi da realizzare nelle aree boscate di tipo B di cui al medesimo comma sono eseguiti con finanziamenti delle regioni, variabili a seconda del tipo di intervento, sino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. La restante quota é a carico del proprietario.
2. Per la formazione dei consorzi di cui all'articolo 3, si applicano le disposizioni vigenti per i consorzi forestali e per i consorzi di bonifica montana.

Art. 6.

(Certificazione antincendio)

1. Per tutte le superfici boscate classificate a massima pericolosità l'autorità regionale competente rilascia apposita certificazione dell'avvenuto adeguamento alle norme di prevenzione contro gli incendi boschivi, sentito il parere del Corpo forestale dello Stato nelle regioni a statuto ordinario.
2. La certificazione di cui al comma 1 é necessaria per poter effettuare le operazioni di vendita, affitto ed usufrutto, per gli interventi di taglio commerciale, per eventuali accessi alle provvidenze comunitarie, nonché per usufruire delle facilitazioni regionali nel caso il bosco sia percorso dal fuoco, secondo quanto previsto dal comma 4.
3. I proprietari dei boschi che hanno acquisito la certificazione di cui al comma 1 hanno diritto alla revisione degli estimi catastali al fine dell'imposta fondiaria.
4. Le regioni concedono particolari agevolazioni a favore dei proprietari dei boschi percorsi dal fuoco, al fine della ricostituzione del manto arboreo, qualora tali boschi siano stati precedentemente certificati, secondo quanto disposto dal comma 1.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore allo scadere del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Competenze)

1. Le regioni provvedono a definire, per quanto di loro competenza, le modalità di programmazione, di pianificazione tecnica, di finanziamento, di contribuzione e di definizione degli aspetti sanzionatori.
2. Le regioni, in attuazione della legge 1º marzo 1975, n. 47, e successive modificazioni, provvedono ad organizzare un centro operativo regionale (COR) e i centri operativi provinciali (COP) per coordinare gli interventi di spegnimento a cui partecipano il Corpo forestale dello Stato e le altre Forze di polizia, i Vigili del fuoco, gli operai regionali e quelli degli enti locali, nonché i volontari in forma organizzata. Il personale delle Forze armate é chiamato a concorrere nelle operazioni antincendio, preventive e di spegnimento, previa autorizzazione del prefetto.
3. Spetta alle regioni provvedere ad organizzare il volontariato al fine della prevenzione e dello spegnimento degli incendi boschivi.
4. Agli ufficiali o ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato é affidata la responsabilità dello spegnimento degli incendi boschivi.
5. A livello centrale statale opera il centro operativo aereo unificato (COAU), istituito presso il Dipartimento della protezione civile - Presidenza del Consiglio dei ministri, per il coordinamento degli aereomobili abilitati allo spegnimento degli incendi boschivi e per ogni altro intervento a carattere interregionale.
6. In attuazione dell'articolo 9 della legge 1º marzo 1975, n. 47, e successive modificazioni, i comuni provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a censire, tramite apposito catasto, i terreni boscati, già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato; tale catasto deve essere aggiornato annualmente. L'elenco dei terreni boscati percorsi dal fuoco deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, le commissioni comunali per l'edilizia definiscono entro i successivi sessanta giorni gli elenchi definitivi. É ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle relative prescrizioni di divieto edificatorio solo dopo che siano trascorsi venti anni dall'incendio ed a condizione che il proprietario non abbia ottenuto per quegli stessi terreni altri contributi ed agevolazioni finanziarie.

Art. 8.

(Potenziamento del Corpo forestale
dello Stato)


1. Il Corpo forestale dello Stato é autorizzato a reclutare annualmente per un massimo di 500 unità, un contingente di guardie forestali ausiliarie tra gli iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che presentano la relativa domanda nello stesso anno e che sono in possesso degli stessi requisiti richiesti per la partecipazione al concorso per allievi guardie forestali.
2. Le guardie forestali ausiliarie, dopo un periodo di addestramento di tre mesi, sono adibite prevalentemente ai servizi antincendio boschivi o di pubblico soccorso. Il servizio svolto é equivalente a tutti gli effetti al servizio militare di leva ed ha la stessa durata valida per la ferma di leva nell'esercito.
3. Le guardie forestali ausiliarie al compimento del terzo mese ai sensi del comma 2, assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza ed hanno il trattamento economico analogo a quello degli altri ausiliari in servizio nella Polizia di Stato.
4. Le guardie forestali ausiliarie possono essere richiamate con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per particolari esigenze e per un periodo continuativo non superiore a tre mesi.

Art. 9.

(Divieti e sanzioni)

1. I proprietari dei terreni agro-pascolivi, coltivati o meno, confinanti direttamente con terreni boscati non possono far ricorso a pratiche agronomiche facenti uso del fuoco per una fascia di sicurezza non inferiore a 300 metri dai bordi del terreno boscato.
2. Le regioni, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e di bilancio, possono definire aiuti economici per scoraggiare l'uso del fuoco quale pratica agro-pascoliva.
3. Nei boschi percorsi dal fuoco é fatto divieto di modificare in tutto o in parte la destinazione d'uso precedente all'incendio. É altresí vietato l'esercizio venatorio e la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco sino al ripristino della copertura forestale e comunque per un periodo non inferiore a tre anni. Tale divieto permane anche nelle immediate adiacenze delle aree forestali percorse dal fuoco, per una distanza minima di 300 metri dalla linea delimitante il bosco bruciato e per un periodo non inferiore a tre anni.
4. Per la violazione di cui al comma 1 le regioni definiscono la relativa sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma comunque non inferiore nel minimo a lire 500.000, qualora non si configuri un fatto penalmente rilevante.
5. Le violazioni di cui al comma 3 finalizzate all'insediamento edilizio di qualsiasi tipo, ferme restando le sanzioni amministrative, sono punite con la reclusione da due a cinque anni e con il ripristino dello stato dei luoghi, disposti dall'autorità giudiziaria, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 10 della legge 1º marzo 1975, n. 47. Per le altre violazioni delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo le regioni definiscono sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di somme comunque non inferiori nel minimo a lire 200.000.

Art. 10.

(Ripartizione finanziaria)

1. Annualmente lo Stato provvede alla ripartizione dei fondi disponibili a favore delle regioni, tenendo conto della superficie boscata percorsa dal fuoco nelle diverse regioni, proporzionalmente al grado di sicurezza raggiunto contro il pericolo degli incendi boschivi valutato sulla base dei dati statistici dell'anno precedente, a decorrere dal terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.