DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MONTELEONE, CUSIMANO,
BONATESTA, RECCIA, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BORNACIN, CURTO, BUCCIERO, CAMPUS,
LISI, MEDURI, MULAS e RAGNO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1999
Norme per la prevenzione degli incendi boschivi
ONOREVOLI SENATORI. - Gli incendi boschivi sono diventati un vero
problema sociale, peraltro non solo italiano, vista la gravità delle
devastazioni arrecate ai danni del patrimonio forestale ed ambientale, come
si evince dai dati riportati nelle tabelle che seguono.
Questo aspetto dell'internazionalizzazione del fenomeno, gravitante
soprattutto nei Paesi a clima mediterraneo, dovrebbe indurre a valutare il
problema degli incendi in modo piú razionale, liberandoci
dall'oppressione di vedere sempre in azione piromani scatenati od intenti
ovunque dolosi.
I dati statistici fondati su ipotesi d'innesco del fuoco a riguardo
risentono dell'emotività, che spinge sovente ad incasellare come
dolosi un gran numero di incendi, i cui autori restano peró troppo
spesso ignoti. Si é convinti che il piú delle volte trattasi
di incendi causati da atti di incuria, ignoranza, imprevidenza,
disattenzione, che poi trovano facile esca e veloce propagazione in
situazioni di elevata predisposizione ambientale al fuoco. Ma,
indipendentemente dalle cause che spingono la mano umana all'uso del fuoco,
v'é la necessità di accentuare le misure di prevenzione,
cosí dette "passive", in una nuova filosofia che punti a coinvolgere
maggiormente i proprietari dei boschi in una lotta che interessa tutti. E a
tal fine gli interventi vanno sostenuti con la contribuzione pubblica.
Nel nostro ordinamento manca la definizione di incendio boschivo, e a
tale lacuna si provvede. Il codice penale distingue tra incendio colposo e
doloso come anche se trattasi di danneggiamento seguito da incendio
(articoli 423-424-425-449); v'é l'aggravante di incendio boschivo.
Le prime disposizioni in materia di difesa dei boschi dagli incendi si
ritrovano nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, che prevedeva
sanzioni e divieti contro il pericolo di incendi boschivi. Successivamente,
il testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, detta similari divieti, in relazione
all'abbruciamento delle stoppie nei campi e nei boschi.
Nel 1975 viene emanata la legge n. 47, del 1º marzo, che getta le
basi per una organica pianificazione antincendio attraverso la definizione
di appositi piani regionali.
Tali norme appaiono tutt'ora valide, anche se necessitano di alcuni
aggiustamenti e precisazioni soprattutto per quanto attiene la prevenzione
degli incendi.
L'articolo 9 della legge n. 47 del 1975 dispone che nelle zone boscate, i
cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco,
é vietato l'insediamento edilizio ed il terreno boscato deve
mantenere la destinazione in atto prima dell'incendio.
É mancato il precetto della catalogazione e del censimento di tali
aree, fatto questo che ha potuto permettere talune violazioni, tanto che la
legge 22 febbraio 1985, n. 47, ha incluso nelle situazioni di assetto di
condono edilizio anche le costruzioni abusive insistenti sui terreni boscati
percorsi dal fuoco.
La disposizione del divieto di cambiare destinazione d'uso ai terreni
boscati già percorsi dal fuoco la si ritrova anche nella legge 8
agosto 1955, n. 431, là dove si ribadisce che i boschi rimangono
soggetti al vincolo paesaggistico, di cui alla legge 29 giugno 1939, n.
1497, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco. E ció
indipendentemente dalla responsabilità della proprietà e dal
fatto che il danno prodotto sia o meno superabile.
V'é dunque la necessità di disporre l'obbligatorietà
da parte dei comuni della redazione del catasto dei boschi percorsi dal
fuoco, al fine di dare esecutività a quanto già disponeva la
ricordata legge n. 47 del 1975; nonché riaffermare la sanzione penale
per quanti edificano su terreni boscati già incendiati.
Sin quando il bosco era vissuto dalla proprietà ed aveva elevato
valore commerciale, il pericolo degli incendi boschivi era contenuto e
limitato.
Il proprietario assicurava la massima tutela; erano i tempi in cui se ne
occupavano anche i "guardia-boschi".
Talune pratiche selvicolturali, quali gli sfolli, i diradamenti, i tagli
intercalari, le ripuliture, la raccolta del frascame e delle fascine, anche
in taluni casi il pascolo (ma oculato e razionale) rendevano il bosco meno
propenso al fuoco ed alla sua diffusione.
Con il progressivo decadimento economico-produttivo del mercato interno
del legno, dovuto sia agli alti costi della manodopera, che al limitato
valore commerciale degli assortimenti legnosi ritraibili (in massima parte
legna da ardere e traverse ferroviarie ormai entrambe fuori mercato!) si
é determinato un crescente abbandono della foresta. E con esso
l'incuria da parte della proprietà e, per altro verso, l'utilizzo
sovente scorretto e improvvido da parte di terzi quali: cacciatori,
raccoglitori di funghi e tartufi, turisti e vacanzieri.
Inoltre l'aggravarsi ed il moltiplicarsi degli incendi boschivi avviene
in parallelo al progressivo spopolamento dell'agricoltura.
Negli anni in cui in campagna era forte la densità demografica gli
agricoltori svolgevano anche un'attività diretta di controllo e di
immediato intervento nello spegnimento in caso di incendio.
Per ridare sicurezza alla foresta contro il pericolo del fuoco pare
necessario accrescerne il valore estrinseco, quantificabile in termini
economici.
L'intervento pubblico per la tutela delle foreste si rende doveroso ed
obbligatorio in ragione delle esternalità sociali proprie dei boschi
che vanno ben oltre l'interesse privatistico.
Ma la contribuzione statale e regionale, restituendo economicità
agli interventi della proprietà, mira a determinare nel contempo
situazioni di maggiore sicurezza preventiva del patrimonio boschivo.
L'azione di spegnimento si rileva sovente inadeguata ed improba, se non
é accompagnata e preceduta da una attenta azione di prevenzione.
A poco servirebbero aerei ed elicotteri, pur necessari in numero
adeguato, se poi i focolai crescono vertiginosamente di anno in anno e se
gli incendi trovano facilità del loro rapido espandersi
nell'abbondante materiale infiammabile ed in situazioni di elevata
propensione al fuoco.
La fase di spegnimento é generalmente ben condotta, in
virtú dello spirito di servizio degli operatori impegnati: forestali,
Vigili del fuoco, Forze armate e Forze dell'ordine, operai delle
comunità montane e dei comuni, volontari.
La filosofia di questa proposta di legge é quella di voler
migliorare l'impalcatura generale della legge n. 47 del 1975, dando
piú attenzione alle opere di prevenzione, soprattutto indirette,
attraverso il responsabile coinvolgimento dei proprietari dei boschi, che
vanno adeguatamente sostenuti.
Queste misure rendono il bosco piú sicuro o comunque meno
vulnerabile al fuoco e quand'anche l'incendio scoppiasse per qualsivoglia
ragione, dolosa, colposa o accidentale, potrebbe essere prontamente
circoscritto e spento.
In parallelo é stata accentuata la politica della repressione,
attraverso il potenziamento del Corpo forestale dello Stato, che puó
operare in senso specifico e professionale; nonché con l'inasprimento
delle attuali sanzioni, penali ed amministrative.
Il definire legislativamente il reato d'incendio boschivo é un
atto giuridico importante, che dovrebbe fungere, con la contem poranea pena
del ripristino dei luoghi, da maggiore e piú efficace deterrente.
Si é tenuto in debito conto il sistema delle competenze regionali
e delle funzioni di indirizzo e di coordinamento a livello statale, dando
conseguentemente solo misure di interesse generale.
Si tratta di 11 articoli, incentrati sopratutto sulla determinazione:
delle aree boschive a rischio d'incendio;
degli interventi di prevenzione;
del sostegno pubblico agli interventi;
delle competenze statali, regionali, comunali;
dei divieti volti a garantire la tutela del patrimonio forestale.
La presente proposta di legge colma un vuoto sinora presente nel nostro
ordinamento giuridico; v'é (articolo 1) la definizione di cosa debba
intendersi per incendio boschivo, riprendendo l'orientamento prevalente e
costante della giurisprudenza e della dottrina.
Il Corpo forestale dello Stato elaborerà uno studio di
fattibilità per fornire i parametri di base necessari ad
omogeneizzare e razionalizzare la cartografia a livello nazionale (articolo
2), utile per una idonea pianificazione degli interventi.
É quindi compito delle regioni (articolo 2) realizzare specifiche
cartografie di pericolosità degli incendi boschivi che si renderanno
necessarie per localizzare e quantificare i boschi a diverso rischio di
propensione al fuoco e gli interventi di prevenzione "passiva". Essi sono:
a)
interventi a totale carico della pubblica amministrazione, quali:
l'approvvigionamento idrico; la realizzazione di stradelli di servizio per
un pronto intervento delle squadre a terra; la costruzione di viali
parafuoco o tagliafuoco per evitare il propagarsi delle fiamme; la creazione
di fasce "verdi" antifuoco ove possibile realizzate con essenze ignifughe
(articolo 3);
b)
interventi a parziale carico della pubblica amministrazione, sino ad un
massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e con il
cointeressamento della proprietà per quelle operazioni piú
prettamente selvicolturali (articolo 5).
La regione dovrà disporre in merito alla progettazione esecutiva
degli interventi di prevenzione "passiva" che, se insistenti in aree
comunque protette, dovranno essere approvati dall'ente che gestisce le
stesse (articolo 4).
Gli interventi possono essere effettuati dai proprietari o da consorzi di
proprietari; in quest'ultimo caso continuano a valere le disposizioni
vigenti in materia di consorzi forestali e di bonifica montana. In caso di
inadempienza si sostituirà la regione.
Al fine di promuovere e di assicurare la piú ampia e diffusa
applicazione delle presenti disposizioni si prevede (articolo 6) che le
regioni rilascino specifiche "certificazioni" sulle avvenute misure di
prevenzione contro gli incendi boschivi. Tale certificazione sarà
necessaria per effettuare atti di compravendita, di affitto, usufrutto, di
tagli commerciali e per ottenere eventuali contribuzioni o aiuti comunitari,
nonché regionali nel caso che il bosco sia distrutto o danneggiato
dal fuoco. Inoltre, i proprietari dei boschi "certificati" hanno diritto
alla revisione degli estimi catastali ai fini della tassazione.
Sono quindi individuate le competenze tra i diversi organi: Stato,
regioni, comuni (articolo 7).
Alle regioni spetta il compito dell'organizzazione dello spegnimento,
coordinando gli interventi attraverso un centro operativo regionale (COR) e
centri operativi provinciali (COP), mentre a livello centrale statale opera
il centro operativo aereo unificato (COAU) presso il Dipartimento della
protezione civile che ha dato prova di funzionalità e di efficacia.
Le regioni inoltre organizzano il volontariato.
Il Corpo forestale dello Stato mantiene la specificità della
responsabilità delle opera zioni di spegnimento degli incendi
boschivi, come già previsto dalla legge n. 47 del 1975 e viene
potenziato attraverso l'arruolamento di guardie forestali volontarie
(articolo 8) da impiegare annualmente ed in particolare nelle operazioni
antincendio e di pubblico soccorso.
Ai comuni, come già rilevato, spetta il compito di attivare il
catasto dei boschi percorsi dal fuoco, al fine di evitare l'edificazione e
con essa possibili attività speculative.
Infine sono stati individuati alcuni specifici divieti (articolo 9) volti
a dare piú sicurezza al bosco: divieti dell'abbruciamento delle
stoppie, delle prode dei campi, degli incolti-pascolivi, quando tali terreni
sono posti nelle immediate adiacenze dei boschi.
Ma oltre al divieto di ricorrere al fuoco quale pratica agronomica
é indicato un altro diverso approccio: quello in base al quale le
regioni possono incentivare il "non uso" del fuoco; in altri termini
"premiare" gli interventi alternativi all'abbruciamento di stoppie e residui
vegetali.
Un altro divieto é rivolto all'esercizio venatorio sui terreni
percorsi dal fuoco e nelle sue vicinanze per riequilibrare l'
habitat
ed in esso anche la componente faunistica.
Spetterà alle regioni definire l'ammontare sanzionatorio di tipo
amministrativo, tenendo conto che le sanzioni amministrative già
definite dall'articolo 11 della citata legge n. 47 del 1975, pur
quintuplicate dalla legge 4 agosto 1984, n. 424, risultano ancora
inadeguate. Da qui si sono fissati i minimi edittali variabili, a seconda
del tipo di illecito, da 200.000 a 500.000 lire.
Nella ripartizione dei fondi tra le regioni si é tenuta ben
presente l'idea di "premiare" in qualche modo chi maggiormente si attrezza,
cura, o previene l'incendio, anche per non alimentare una possibile
interessata emergenza del fuoco.
Tutta una collettività regionale dunque é chiamata, con
spirito solidaristico e civico, a farsi partecipe del problema,
interessandosi direttamente affinché il proprio patrimonio boscato
non bruci o almeno bruci il meno possibile. Da questo risultato, frutto di
un comportamento sociale, deve derivare anche la differenzazione finanziaria
a favore di ciascuna regione dopo che nei primi tre anni di entrata in
vigore della presente proposta di legge ciascuna regione é stata
finanziata in modo proporzionato alle reali condizioni di fatto in cui il
fenomeno incendi si pone.
Con l'applicazione di questa proposta di legge moderna ed innovativa
nella sua concezione ed impostazione dottrinaria, si mette in moto un
concreto meccanismo di operosità selvicolturale e forestale che si
traduce in nuova occupazione, soprattutto giovanile. Sta alle regioni e agli
enti delegati sul territorio dettare le norme applicative ed attuative.
Il fabbisogno finanziario é stimato in 1.000 miliardi l'anno per i
primi cinque anni.
Il seguente disegno di legge é già stato presentato in
identico testo dall'onorevole Poli Bortone e da altri deputati di Alleanza
Nazionale.
LE CAUSE DEGLI INCENDI BOSCHIVI
EUROPA
Incidenza percentuale media (1989-1993)
Porzione di testo non disponibile |
AREA MEDITERRANEA
Porzione di testo non disponibile |
ITALIA
Incidenza percentuale delle cause sul numero degli incidenti
Porzione di testo non disponibile |
Incidenza percentuale delle cause sulla superficie boscata
percorsa dal fuoco
Porzione di testo non disponibile |
GLI INCENDI BOSCHIVI DEL 1993 NEL SUD DELL'EUROPA
Porzione di testo non disponibile |
INCENDI BOSCHIVI IN ITALIA DAL 1970 AL 1993
Porzione di testo non disponibile |
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
(Definizione)
1. L'incendio boschivo si configura come un fuoco con tendenza ad
espandersi ulteriormente, di difficile estinzione e spegnimento, che investe
direttamente aree boscate, arborate e cespugliate od anche aree incolte o
coltivate ma limitrofe a terreni boscati, arborati o cespugliati.
|
Art. 2.
(Piani antincendio)
1. I piani regionali antincendio di cui all'articolo 1 della legge
1º marzo 1975, n. 47, sono elaborati ed approvati dalle regioni entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
sono aggiornati ogni due anni.
a) "tipo A", di massima pericolosità;
3. Ciascun complesso boscato é classificato in ambito regionale
come area a rischio di tipo A o B ai sensi del comma 2.
|
Art. 3.
(Interventi di prevenzione)
1. Nelle aree boscate di tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, i
proprietari singoli o riuniti in consorzi di gestione forestale, realizzano
le seguenti opere:
a) approvvigionamento idrico pari a 1 metro quadrato per ettaro
ogni 1000 ettari complessivi di bosco, qualora non vi sia altro adeguato
approvvigionamento idrico nello spazio di 2 chilometri;
2. Nelle aree boscate di tipo A e di tipo B di cui all'articolo 2, comma
2, i proprie tari, singoli o riuniti in consorzi di gestione forestale,
realizzano gli interventi selvicolturali volti a rendere il bosco meno
soggetto al rischio di incendio e alla sua espansione.
|
Art. 4.
(Progettazione)
1. I proprietari dei boschi, singoli o riuniti in consorzi di gestione
forestale, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3
devono presentare uno specifico progetto, secondo le indicazioni e le
procedure stabilite dalle regioni. Le regioni a statuto ordinario devono
comunque sempre acquisire il parere tecnico del Corpo forestale dello Stato.
|
Art. 5.
(Contributi)
1. Gli interventi da realizzare nelle aree boscate di tipo A di cui
all'articolo 2, comma 2, sono finanziati con contributi a totale carico
delle regioni; gli interventi da realizzare nelle aree boscate di tipo B di
cui al medesimo comma sono eseguiti con finanziamenti delle regioni,
variabili a seconda del tipo di intervento, sino ad un massimo dell'80 per
cento della spesa ritenuta ammissibile. La restante quota é a carico
del proprietario.
|
Art. 6.
(Certificazione antincendio)
1. Per tutte le superfici boscate classificate a massima
pericolosità l'autorità regionale competente rilascia apposita
certificazione dell'avvenuto adeguamento alle norme di prevenzione contro
gli incendi boschivi, sentito il parere del Corpo forestale dello Stato
nelle regioni a statuto ordinario.
|
Art. 7.
(Competenze)
1. Le regioni provvedono a definire, per quanto di loro competenza, le
modalità di programmazione, di pianificazione tecnica, di
finanziamento, di contribuzione e di definizione degli aspetti sanzionatori.
|
Art. 8.
(Potenziamento del Corpo forestale
1. Il Corpo forestale dello Stato é autorizzato a reclutare
annualmente per un massimo di 500 unità, un contingente di guardie
forestali ausiliarie tra gli iscritti nelle liste di leva di cui
all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, che presentano la relativa domanda nello stesso anno e che
sono in possesso degli stessi requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso per allievi guardie forestali.
|
Art. 9.
(Divieti e sanzioni)
1. I proprietari dei terreni agro-pascolivi, coltivati o meno, confinanti
direttamente con terreni boscati non possono far ricorso a pratiche
agronomiche facenti uso del fuoco per una fascia di sicurezza non inferiore
a 300 metri dai bordi del terreno boscato.
|
Art. 10.
(Ripartizione finanziaria)
1. Annualmente lo Stato provvede alla ripartizione dei fondi disponibili a favore delle regioni, tenendo conto della superficie boscata percorsa dal fuoco nelle diverse regioni, proporzionalmente al grado di sicurezza raggiunto contro il pericolo degli incendi boschivi valutato sulla base dei dati statistici dell'anno precedente, a decorrere dal terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. |