Legislatura 13º - Disegno di legge N. 3568 (II rist.)

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3568 II rist.



DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori, BETTAMIO, BUCCI, GERMANÁ, MAGNALBÓ, MINARDO, VEGAS, FILOGRANA, TAROLLI, BATTAGLIA, CUSIMANO, BALDINI, TERRACINI, TONIOLLI, DE ANNA, MAGGIORE, PASTORE, PACE, GAWRONSKI, CIRAMI, LAURIA Baldassare, TURINI, PIANETTA, MANFREDI, MANCA, COSTA, BONATESTA, SPECCHIA, ASCIUTTI, CURTO, CAMPUS, MUNGARI, TRAVAGLIA, LAURO, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, TOMASSINI, CASTELLANI Carla, CORSI ZEFFIRELLI, PASQUALI, CONTESTABILE, BUCCIERO, PORCARI, NAPOLI Roberto, DE CORATO, GRECO, VENTUCCI, FLORINO, DE SANTIS, GUBERT, MONTELEONE, CAMBER, NAPOLI Bruno, DEMASI e SILIQUINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1998

Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale






ONOREVOLI SENATORI. - In tema di difesa del reddito delle imprese agricole da eventi calamitosi le aspettative dei produttori agricoli sono rivolte ormai da tempo verso un sistema preventivo, basato sulla difesa passiva delle colture. D'altronde l'esperienza piú che venticinquennale di applicazione dell'assicurazione agevolata in agricoltura ha evidenziato la maggiore efficacia e tempestività di tale intervento rispetto a quello ex post , rappresentato dagli aiuti contributivi e creditizi.
A fronte di tali considerazioni appare indispensabile rivedere e modificare, pur mantenendone la struttura, la legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante la "Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale", prevedendo l'inserimento di misure che comportino uno spostamento sostanziale dell'intervento pubblico verso l'assicurazione delle produzioni agricole e al tempo stesso facilitino un graduale ed effettivo allargamento del ricorso dello strumento assicurativo.
Con il presente disegno di legge viene, in particolare, previsto un radicale cambiamento dell'impostazione del Fondo di solidarietà nazionale, stabilendo che le disponibilità del Fondo siano da destinare, in via principale, alla contribuzione di forme assicurative a copertura delle perdite causate alle produzioni agricole da calamità naturali.
Per fare fronte ai danni da eventi non assicurabili il disegno di legge prevede l'utilizzo di una specifico plafond finanziario, ogni anno appositamente accantonato per l'attivazione degli interventi compensativi.
Questo nuovo indirizzo rende conseguentemente necessaria una rivisitazione completa delle misure compensative, limitando, come detto, la loro concessione al solo caso di danni alle produzioni e alle strutture aziendali, che non possono essere oggetto di copertura assicurativa.
In un ottica di riforma del sistema delle assicurazioni agricole agevolate si rende, inoltre, necessario un ruolo maggiore delle regioni, che deve essere di coordinamento fra esigenze delle aziende agricole e delle compagnie di assicurazioni, ma anche di garanzia di sviluppo sul territorio della difesa passiva delle colture. Il disegno di legge prevede, quindi, che le decisioni relative alle garanzie assicurative e ai rischi assicurabili debbano essere fissate a livello periferico.
Questo per arrivare ad avere un sistema assicurativo piú flessibile, maggiormente aderente alle realtà economiche territoriali, che nasce da un coordinamento locale dei soggetti interessati al servizio stesso.
Il presente progetto prevede di mantenere a livello centrale la gestione del Fondo di solidarietà nazionale. Questa esigenza appare necessaria al fine di garantire l'attivazione degli interventi di soccorso e di difesa attiva e passiva secondo principi di solidarietà, mutualità e uniformità su tutto il territorio nazionale.
Tutto ció premesso, si riporta qui di seguito una breve illustrazione dei punti piú rilevanti dell'articolato del disegno di legge.
L'articolo 1 del disegno di legge, oltre a ribadire le norme finanziarie sul Fondo, stabilisce che l'ammontare delle sue disponibi lità siano destinate alla difesa passiva delle colture. In particolare prevede, per fare fronte ai danni da calamità naturali non assicurabili, un accantonamento da destinare al finanziamento degli interventi compensativi. L'importo da accantonare viene stabilito annualmente in un ambito collegiale dal Ministero per le politiche agricole con le regioni, tenendo conto anche delle necessità finanziarie relative ai programmi assicurativi presentati dai singoli organismi regionali.
Il fatto innovativo del presente disegno di legge é rappresentato proprio dalla presenza di questi "programmi". Ogni regione e provincia autonoma é, infatti, chiamata, con la collaborazione dei consorzi di difesa e delle compagnie di assicurazione, a predisporre dei progetti di copertura assicurativa dai rischi atmosferici da applicare sul proprio territorio. All'interno di tali programmi, aventi fra l'altro una durata pluriennale, per consentire una programmazione a livello aziendale, sono individuate le garanzie, i rischi e le colture assicurabili.
All'articolo 2 viene, invece, previsto l'inserimento di una regolamentazione specifica, predisposta dal Ministero per le politiche agricole insieme alle regioni, con i criteri generali relativi alle procedure di individuazione, delimitazione e accertamento dei danni, al fine di rendere uniformi le modalità di attivazione degli interventi di soccorso su tutto il territorio nazionale.
Per gli interventi compensativi (articolo 3), concedibili unicamente in caso di danni alle produzioni e alle strutture aziendali non ammissibili all'assicurazione agevolata, in linea generale é prevista una forte semplificazione. Sono, infatti, eliminati rispetto alla vigente normativa diversi interventi, la cui presenza in ogni caso comporterebbe una dispersione delle risorse finanziarie e una complessità gestionale per l'Amministrazione pubblica. Certe agevolazioni contributive e ereditizie possono d'altronde essere sostituite, in maniera piú adeguata, con interventi di tipo assicurativo.
Viene specificato che i soggetti beneficiari delle misure compensative di tipo creditizio, contributivo e previdenziale sono le aziende agricole, singole o associate, che abbiano subito danni non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, intesa come sommatoria dei ricavi produttivi aziendali, con l'esclusione dei ricavi derivanti dalla produzione zootecnica e di altre entrate, come quelle comunitarie, destinate ad integrare i redditi degli agricoltori.
Al fine di incentivare l'utilizzo dello strumento assicurativo, sulla falsariga di quanto viene fatto in altri Paesi, é prevista, inoltre, la possibilità di concedere ulteriori benefici: nella fattispecie l'abbattimento del 40 per cento del capitale concesso in prestito agevolato a favore delle imprese danneggiate, che dimostrino di avere assicurato da rischi atmosferici almeno il 30 per cento della propria produzione.
L'articolo 4 regolamenta la specifica attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra agricoltori, la cui presenza consente un accesso piú agevole e tempestivo alle aziende agricole danneggiate degli interventi creditizi, la cui erogazione spesso tarda per via del completamento dell' iter burocratico. In particolare é previsto a favore di tali enti il rilascio di una controgaranzia da parte della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia. Si fa presente che la scelta della sezione speciale del Fondo interbaneario di garanzia consente di utilizzare un organismo già costituito e funzionante, con una esperienza pluriennale nel rilascio di garanzie su finanziamenti per l'agricoltura.
Agli articoli 9 e 10 sono, invece, contenute rilevanti novità riguardanti i meccanismi relativi all'assicurazione agevolata.
In particolare, in merito alla parametrazione dei contributi assicurativi, é da considerare che oramai appare inevitabile la "logica" introdotta con il decreto decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, dove la contribuzione dello Stato non é piú legata alla tariffa assicurativa, ma deve svolgere una funzione di incentivazione all'utilizzo dello strumento assicurativo, permettendo un abbassamento dei suoi costi in modo tale che siano compatibili con i livelli reddituali dei produttori agricoli.
Sono, quindi, previste alcune modificazioni per il calcolo dei parametri tariffari per la determinazione del contributo, al fine di rispondere a condizioni di piú facile applicazione e di maggior equilibrio.
In un tale contesto la possibilità prevista nel disegno di legge di concedere le esenzioni fiscali a tutti i contratti assicurativi ammissibili alle agevolazioni, compresi quelli con contributi a carico degli enti regionali, diviene una condizione di rilevante portata, in grado di dare una forte spinta alla diffusione dell'assicurazione in agricoltura.
La difesa passiva delle colture rimane di competenza dei consorzi di difesa, la cui presenza rappresenta per gli agricoltori un importante strumento di assistenza e di aggregazione della domanda nei confronti delle compagnie di assicurazione.
All'articolo 10, nell'ottica di dare a tutto il settore una maggiore liberalizzazione e semplicità, si prevede che gli agricoltori direttamente o tramite consorzi di difesa, con esclusione quindi di altri enti economici, possano stipulare polizze assicurative e chiedere il relativo contributo alle regioni.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Finalità e dotazione del Fondo
di solidarietà nazionale)


1. La dotazione del conto corrente infruttifero, denominato "Fondo di solidarietà nazionale", di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni, é stabilita annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) , della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
2. Il Fondo di solidarietà nazionale é destinato alla contribuzione a forme assicurative, che garantiscono ai produttori agricoli il risarcimento delle perdite causate alle loro produzioni da calamità naturali.
3. Il Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, tenuto conto dei programmi regionali di intervento assicurativo, di cui all'articolo 9, entro la data del 28 febbraio di ogni anno puó accantonare delle somme del Fondo di solidarietà nazionale per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3, per far fronte ai rischi non assicurabili.

Art. 2.

(Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale per interventi di tipo contributivo e creditizio sui rischi non assicurabili)

1. Per far fronte ai danni di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate, derivanti da calamità natu rali o da avversità atmosferiche, per cui non é prevista l'attivazione dei contratti assicurativi di cui all'articolo 9, le regioni e le provincie autonome competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declatoria dell'eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenza da concedere fra quelle previste dall'articolo 3 e la relativa richiesta di spesa.
2. É concessa una ulteriore proroga di novanta giorni, elevando il limite massimo complessivo a centottanta giorni, in presenza di eventi a carico di impianti produttivi arborei, i cui danni sono rilevabili soltanto alla ripresa vegetativa degli impianti stessi.
3. Il Ministro per le politiche agricole, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 70, quarto comma, lettera a) , del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa,, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, distinto per oggetto di spesa, delle somme da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale, nell'ambito delle disponibilità accantonate per gli interventi di cui all'articolo 3, e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto.
5. La spesa accertata a consuntivo per le annualità successive alla prima, assegnate alle regioni e provincie autonome, con pre levamento dal Fondo di solidarietà nazionale, relativa ai limiti di impegno per il concorso pubblico negli interessi, é a carico del bilancio dello Stato. Il relativo onere é stabilito annualmente con la legge finanziaria.
6. Le regioni sono tenute a rispettare la destinazione e la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, stabilite col decreto di cui al comma 3, delle somme ad esse trasferite. Alle modifiche di destinazione che si rendessero necessarie nel corso della procedura di erogazione si provvede, d'intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro per le politiche agricole.
7. Il Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta i criteri generali per l'attivazione delle procedure di delimitazione dei territori colpiti e di accertamento dei danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

Art. 3.

(Interventi per favorire la ripresa
dell'attività produttiva)


1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole e associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale, esclusa quella zootecnica; sono esclusi dal computo del 30 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non é comprensiva dei contributi o della altre integrazioni concesse dalla Comunità europea.
2. Le aziende agricole di cui al comma 1 hanno titolo ai seguenti interventi:

a) misure di pronto intervento da stabilire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. All'aggiornamento delle predette misure si provvede con le medesime procedure e modalità, in relazione alle effettive esigenze derivanti da eventi di particolare gravità;
b) prestiti di credito agrario, a tasso agevolato ed ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale. Alla determinazione dei parametri provvede il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, sentite le regioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. I prestiti possono essere finalizzati anche al consolidamento delle rate delle operazioni di credito agrario in essere al momento del verificarsi dell'evento. Le rate consolidabili sono quelle scadenti dopo l'evento e nei dodici mesi successivi all'emanazione del decreto ministeriale di declaratoria;
c) mutui di credito agrario decennali, a tasso agevolato, con preammortamento triennale a tasso agevolato, per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e opere di viabilità aziendale. In alternativa, possono essere concessi contributi in conto capitale fino all'80 per cento, in relazione alla gravità dei danni, limitatamente agli interventi di ripristino che comportino una spesa non superiore a lire 100 milioni.

3. Le aziende agricole beneficiarie degli interventi di cui al precedente comma 2, lettera b) , che, nella campagna agraria in corso o in quella precedente, hanno assicurato almeno il 30 per cento della propria produzione aziendale, con esclusione di quella zootecnica, con contratti previsti all'articolo 9, beneficiano sulla quota del prestito quinquennale per la ricostruzione dei capitali di conduzione di un abbuono del 40 per cento del capitale.
4. Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:

a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica e purché connesse all'attività agricola, con onere di spesa a totale carico del Fondo;
b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, purché connesse all'attività agricola, con onere di spesa a totale carico del Fondo.

5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 4.

(Disposizioni particolari a favore
dei consorzi fidi agricoli)


1. Alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti da almeno cinquanta imprese agricole, é concessa, a domanda, una controgaranzia della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, a copertura del 90 per cento della garanzia consortile su finanziamenti con durata fino a diciotto mesi per anticipazione degli in terventi creditizi agevolati di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) . Le garanzie dei consorzi fidi non possono coprire piú del 70 per cento dell'ammontare complessivo delle anticipazioni.
2. Per la concessione delle controgaranzie, di cui al comma 1, la sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia si avvale di stanziamenti, a gestione separata, prelevati dal Fondo di solidarietà nazionale, il cui ammontare é stabilito con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. La sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia deve dare rendicontazione della propria gestione ogni sei mesi al Ministro per le politiche agricole e alle regioni.

Art. 5.

(Disposizioni previdenziali)

1. Alle aziende agricole, singole o associate, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, é concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si é verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale é autorizzato, con proprio decreto, a determinare la percentuale dell'esonero tra un minimo del 20 per cento ed un massimo del 50 per cento.
2. La misura dell'esonero é aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due o piú anni consecutivi.
3. L'esonero é accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredato da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

(Epizoozie)

1. I consorzi di difesa di cui all'articolo 9 possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle aziende zootecniche colpite da infezioni epizootiche, che determinino l'abbattimento del bestiame ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218. Le stesse provvidenze sono concesse anche alle aziende zootecniche colpite da provvedimenti emanati dalle autorità sanitarie competenti, che comportino il divieto di ogni attività commerciale.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono a carico della cassa sociale dei consorzi di difesa e tengono conto, secondo parametri e modalità fissati con decreto del Ministro per le politiche agricole, della mancata produzione per il periodo di fermo dell'allevamento.
3. Lo Stato concorre alla metà della spesa sostenuta dalla cassa sociale, accertata sulla base del relativo conto consuntivo.

Art. 7.

(Pubblicità degli interventi)

1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 3, 5 e 6, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 8.

(Iniziative di difesa attiva contro
le avversità atmosferiche)


1. Puó essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relative ad iniziative, anche pilota, di difesa attiva, comprese le reti antigrandine, assunte anche in forma associata dai consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, quando le iniziative stesse siano dichiarate congrue dal Ministero delle politiche agricole, d'intesa con le regioni e le provincie autonome interessate.
2. Per la gestione e la manutenzione delle attrezzature finanziate di cui al comma 1 puó essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. I consorzi di difesa, anche associati, possono provvedere alle iniziative di cui ai commi 1 e 2 anche attraverso convenzioni con enti, consorzi e società forniti di accertata esperienza nelle specifiche materie.
4. All'approvazione dei progetti di cui al presente articolo ed alla concessione dei relativi contributi provvede il Ministero per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. I risultati delle iniziative di cui al presente articolo aventi carattere pilota, sono sottoposti a verifica del Ministero per le politiche agricole.
6. I progetti di reti antigrandine o di impianti di difesa contro le avversità atmosferiche possono essere finanziati solo nel caso in cui l'iniziativa risulti economicamente vantaggiosa rispetto alla corrispondente spesa di difesa passiva. Il Ministero per le politiche agricole stabilisce periodicamente con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito l'organismo nazionale dei consorzi di difesa, le soglie minime dei tassi assicurativi, con riguardo alle singole regioni, al di sotto delle quali non puó considerarsi economicamente conveniente l'installazione di impianti di difesa attiva.

Art. 9.

(Contratti di assicurazione agevolata)

1. Il Fondo di solidarietà nazionale interviene per fare fronte alle perdite delle aziende agricole, singole e associate, derivanti da eventi naturali di carattere eccezionale mediante contributi su contratti di assicurazione, la cui disciplina é contenuta nel presente articolo.
2. I contratti di cui al comma 1 possono riguardare:

a) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa di singole avversità atmosferiche. I contratti possono riguardare anche i danni causati da fitopatie, qualora siano collegate al verificarsi di avversità atmosferiche, e i danni alla qualità, nonché quelli causati da epizoozie;
b) il risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche;
c) il risarcimento delle perdite subite dalle colture prevalenti negli ordinamenti produttivi aziendali, a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche;
d) il risarcimento delle perdite subite dalle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e i loro consorzi, nonché dalle associazioni dei produttori riconosciute, che gestiscono impianti di trasformazione, raccolta e commercializzazione, causate dalla riduzione, in misura superiore all'ordinario, dei conferimenti dei soci per eventi calamitosi.

3. Le regioni e le provincie autonome predispongono, sentiti i consorzi di difesa e le organizzazioni professionali agricole, un programma, avente una validità triennale, che stabilisce, con riferimento ai territori provinciali, le garanzie oggetto dei contratti di cui alle lettere a) , b) , c) e d) del comma 2, e relativamente a detti contratti gli eventi, le colture e le fitopatie assicurabili con contributo pubblico. Tali programmi devo no essere approvati dal Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito decreto da emanarsi ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il triennio a cui si riferisce. Alle modifiche di detti programmi, che si rendessero necessarie, si provvede, d'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata, con decreto del Ministro per le politiche agricole.
4. I contratti di cui al comma 2 sono stipulati con società di assicurazione singole o partecipanti ai consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione, ai sensi del regolamento CEE n. 3932/92 della Commissione del 21 dicembre 1992.
5. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi, di cui all'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni, é commisurato al 50 per cento della spesa assicurativa ritenuta ammissibile, stabilita sulla base di parametri determinati entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I suddetti parametri sono determinati per garanzia, per prodotto e per provincia, sulla base degli elementi statistici assicurativi, comprensivi del rapporto tra risarcimenti e valori assicurati attualizzato con il coefficente 1,30, relativamente ad almeno gli ultimi sette anni, rilevabili nel Sistema informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194. Relativamente alle colture, agli eventi e ai territori provinciali, ove non esistono dati assicurativi, per la determinazione dei parametri devono essere sentite l'Associazione nazionale dei consorzi di difesa e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi non potrà eccedere il 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta, entri i limiti dei parametri predetti. Qualora detto provvedimento non sia adottato entro il termine perentorio stabilito, si provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi sesto e settimo, della legge 25 maggio 1970, n. 364.
7. Le regioni e le province autonome possono integrare l'elenco delle garanzie, degli eventi, delle colture e delle fitopatie assicurabili rispetto a quanto contenuto nel programma regionale approvato, di cui al comma 3, e determinare i relativi parametri per la concessione di un contributo sui premi assicurativi. La relativa spesa rimane a carico dei loro bilanci. Tali contratti, per i quali la contribuzione pubblica non puó superare il 50 per cento del premio assicurativo, beneficiano anch'essi delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi sesto e settimo, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 10.

(Consorzi di difesa)

1. Gli agricoltori che singolarmente o collegialmente, anche attraverso i consorzi di difesa di cui alle leggi 25 maggio 1970 n. 364, e 15 ottobre 1981, n. 590, stipulano contratti di assicurazione contro le calamità atmosferiche per accedere ai benefici delle agevolazioni sui premi devono presentare ai competenti uffici regionali domanda di contributo entro quindici giorni dalla data di stipula del contratto assicurativo. I contributi vengono erogati dalla Regione direttamente al beneficiario o attraverso il consorzio di difesa di cui é il beneficiario e socio.

Art. 11.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati la legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni; gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324; l'articolo 7, comma 1- bis, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1993, n. 250; nonché il numero 6 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono fatti salvi gli effetti dei decreti di attuazione della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Art. 12.

(Gestione del Fondo di solidarietà nazionale)

1. Nell'ambito della dotazione organica del Ministero per le politiche agricole, presso la Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, é istituito un servizio con compiti relativi alla gestione del Fondo di solidarietà nazionale.