DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori, BETTAMIO, BUCCI, GERMANÁ, MAGNALBÓ,
MINARDO, VEGAS, FILOGRANA, TAROLLI, BATTAGLIA, CUSIMANO, BALDINI, TERRACINI,
TONIOLLI, DE ANNA, MAGGIORE, PASTORE, PACE, GAWRONSKI, CIRAMI, LAURIA
Baldassare, TURINI, PIANETTA, MANFREDI, MANCA, COSTA, BONATESTA, SPECCHIA,
ASCIUTTI, CURTO, CAMPUS, MUNGARI, TRAVAGLIA, LAURO, SELLA DI MONTELUCE,
NAVA, TOMASSINI, CASTELLANI Carla, CORSI ZEFFIRELLI, PASQUALI, CONTESTABILE,
BUCCIERO, PORCARI, NAPOLI Roberto, DE CORATO, GRECO, VENTUCCI, FLORINO, DE
SANTIS, GUBERT, MONTELEONE, CAMBER, NAPOLI Bruno, DEMASI e SILIQUINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1998
Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale
ONOREVOLI SENATORI. - In tema di difesa del reddito delle imprese
agricole da eventi calamitosi le aspettative dei produttori agricoli sono
rivolte ormai da tempo verso un sistema preventivo, basato sulla difesa
passiva delle colture. D'altronde l'esperienza piú che
venticinquennale di applicazione dell'assicurazione agevolata in agricoltura
ha evidenziato la maggiore efficacia e tempestività di tale
intervento rispetto a quello ex post , rappresentato dagli aiuti
contributivi e creditizi.
A fronte di tali considerazioni appare indispensabile rivedere e
modificare, pur mantenendone la struttura, la legge 14 febbraio 1992, n.
185, recante la "Nuova disciplina del Fondo di solidarietà
nazionale", prevedendo l'inserimento di misure che comportino uno
spostamento sostanziale dell'intervento pubblico verso l'assicurazione delle
produzioni agricole e al tempo stesso facilitino un graduale ed effettivo
allargamento del ricorso dello strumento assicurativo.
Con il presente disegno di legge viene, in particolare, previsto un
radicale cambiamento dell'impostazione del Fondo di solidarietà
nazionale, stabilendo che le disponibilità del Fondo siano da
destinare, in via principale, alla contribuzione di forme assicurative a
copertura delle perdite causate alle produzioni agricole da calamità
naturali.
Per fare fronte ai danni da eventi non assicurabili il disegno di legge
prevede l'utilizzo di una specifico plafond
finanziario, ogni anno appositamente accantonato per l'attivazione degli
interventi compensativi.
Questo nuovo indirizzo rende conseguentemente necessaria una
rivisitazione completa delle misure compensative, limitando, come detto, la
loro concessione al solo caso di danni alle produzioni e alle strutture
aziendali, che non possono essere oggetto di copertura assicurativa.
In un ottica di riforma del sistema delle assicurazioni agricole
agevolate si rende, inoltre, necessario un ruolo maggiore delle regioni, che
deve essere di coordinamento fra esigenze delle aziende agricole e delle
compagnie di assicurazioni, ma anche di garanzia di sviluppo sul territorio
della difesa passiva delle colture. Il disegno di legge prevede, quindi, che
le decisioni relative alle garanzie assicurative e ai rischi assicurabili
debbano essere fissate a livello periferico.
Questo per arrivare ad avere un sistema assicurativo piú
flessibile, maggiormente aderente alle realtà economiche
territoriali, che nasce da un coordinamento locale dei soggetti interessati
al servizio stesso.
Il presente progetto prevede di mantenere a livello centrale la gestione
del Fondo di solidarietà nazionale. Questa esigenza appare necessaria
al fine di garantire l'attivazione degli interventi di soccorso e di difesa
attiva e passiva secondo principi di solidarietà, mutualità e
uniformità su tutto il territorio nazionale.
Tutto ció premesso, si riporta qui di seguito una breve
illustrazione dei punti piú rilevanti dell'articolato del disegno di
legge.
L'articolo 1 del disegno di legge, oltre a ribadire le norme finanziarie
sul Fondo, stabilisce che l'ammontare delle sue disponibi lità siano
destinate alla difesa passiva delle colture. In particolare prevede, per
fare fronte ai danni da calamità naturali non assicurabili, un
accantonamento da destinare al finanziamento degli interventi compensativi.
L'importo da accantonare viene stabilito annualmente in un ambito collegiale
dal Ministero per le politiche agricole con le regioni, tenendo conto anche
delle necessità finanziarie relative ai programmi assicurativi
presentati dai singoli organismi regionali.
Il fatto innovativo del presente disegno di legge é rappresentato
proprio dalla presenza di questi "programmi". Ogni regione e provincia
autonoma é, infatti, chiamata, con la collaborazione dei consorzi di
difesa e delle compagnie di assicurazione, a predisporre dei progetti di
copertura assicurativa dai rischi atmosferici da applicare sul proprio
territorio. All'interno di tali programmi, aventi fra l'altro una durata
pluriennale, per consentire una programmazione a livello aziendale, sono
individuate le garanzie, i rischi e le colture assicurabili.
All'articolo 2 viene, invece, previsto l'inserimento di una
regolamentazione specifica, predisposta dal Ministero per le politiche
agricole insieme alle regioni, con i criteri generali relativi alle
procedure di individuazione, delimitazione e accertamento dei danni, al fine
di rendere uniformi le modalità di attivazione degli interventi di
soccorso su tutto il territorio nazionale.
Per gli interventi compensativi (articolo 3), concedibili unicamente in
caso di danni alle produzioni e alle strutture aziendali non ammissibili
all'assicurazione agevolata, in linea generale é prevista una forte
semplificazione. Sono, infatti, eliminati rispetto alla vigente normativa
diversi interventi, la cui presenza in ogni caso comporterebbe una
dispersione delle risorse finanziarie e una complessità gestionale
per l'Amministrazione pubblica. Certe agevolazioni contributive e ereditizie
possono d'altronde essere sostituite, in maniera piú adeguata, con
interventi di tipo assicurativo.
Viene specificato che i soggetti beneficiari delle misure compensative di
tipo creditizio, contributivo e previdenziale sono le aziende agricole,
singole o associate, che abbiano subito danni non inferiori al 30 per cento
della produzione lorda vendibile, intesa come sommatoria dei ricavi
produttivi aziendali, con l'esclusione dei ricavi derivanti dalla produzione
zootecnica e di altre entrate, come quelle comunitarie, destinate ad
integrare i redditi degli agricoltori.
Al fine di incentivare l'utilizzo dello strumento assicurativo, sulla
falsariga di quanto viene fatto in altri Paesi, é prevista, inoltre,
la possibilità di concedere ulteriori benefici: nella fattispecie
l'abbattimento del 40 per cento del capitale concesso in prestito agevolato
a favore delle imprese danneggiate, che dimostrino di avere assicurato da
rischi atmosferici almeno il 30 per cento della propria produzione.
L'articolo 4 regolamenta la specifica attività dei consorzi di
garanzia collettiva fidi fra agricoltori, la cui presenza consente un
accesso piú agevole e tempestivo alle aziende agricole danneggiate
degli interventi creditizi, la cui erogazione spesso tarda per via del
completamento dell' iter burocratico. In particolare é
previsto a favore di tali enti il rilascio di una controgaranzia da parte
della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia. Si fa presente
che la scelta della sezione speciale del Fondo interbaneario di garanzia
consente di utilizzare un organismo già costituito e funzionante, con
una esperienza pluriennale nel rilascio di garanzie su finanziamenti per
l'agricoltura.
Agli articoli 9 e 10 sono, invece, contenute rilevanti novità
riguardanti i meccanismi relativi all'assicurazione agevolata.
In particolare, in merito alla parametrazione dei contributi
assicurativi, é da considerare che oramai appare inevitabile la
"logica" introdotta con il decreto decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1996, n. 324, dove la contribuzione dello Stato non é
piú legata alla tariffa assicurativa, ma deve svolgere una funzione
di incentivazione all'utilizzo dello strumento assicurativo, permettendo un
abbassamento dei suoi costi in modo tale che siano compatibili con i livelli
reddituali dei produttori agricoli.
Sono, quindi, previste alcune modificazioni per il calcolo dei parametri
tariffari per la determinazione del contributo, al fine di rispondere a
condizioni di piú facile applicazione e di maggior equilibrio.
In un tale contesto la possibilità prevista nel disegno di legge
di concedere le esenzioni fiscali a tutti i contratti assicurativi
ammissibili alle agevolazioni, compresi quelli con contributi a carico degli
enti regionali, diviene una condizione di rilevante portata, in grado di
dare una forte spinta alla diffusione dell'assicurazione in agricoltura.
La difesa passiva delle colture rimane di competenza dei consorzi di
difesa, la cui presenza rappresenta per gli agricoltori un importante
strumento di assistenza e di aggregazione della domanda nei confronti delle
compagnie di assicurazione.
All'articolo 10, nell'ottica di dare a tutto il settore una maggiore
liberalizzazione e semplicità, si prevede che gli agricoltori
direttamente o tramite consorzi di difesa, con esclusione quindi di altri
enti economici, possano stipulare polizze assicurative e chiedere il
relativo contributo alle regioni.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
(Finalità e dotazione del Fondo
1. La dotazione del conto corrente infruttifero, denominato "Fondo di
solidarietà nazionale", di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre
1981, n. 590, e successive modificazioni, é stabilita annualmente
dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d) , della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23
agosto 1988, n. 362.
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Art. 2.
(Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del Fondo
di solidarietà nazionale per interventi di tipo contributivo e
creditizio sui rischi non assicurabili)
1. Per far fronte ai danni di carattere eccezionale alle infrastrutture,
alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate,
derivanti da calamità natu rali o da avversità atmosferiche,
per cui non é prevista l'attivazione dei contratti assicurativi di
cui all'articolo 9, le regioni e le provincie autonome competenti, attuata
la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei
danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declatoria
dell'eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto
della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenza da
concedere fra quelle previste dall'articolo 3 e la relativa richiesta di
spesa.
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Art. 3.
(Interventi per favorire la ripresa
1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli
articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole e associate, ricadenti nelle
zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 30 per cento
della produzione lorda vendibile aziendale, esclusa quella zootecnica; sono
esclusi dal computo del 30 per cento e dalle agevolazioni predette i danni
alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo della
percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti
eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata
agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione
lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non é
comprensiva dei contributi o della altre integrazioni concesse dalla
Comunità europea.
a)
misure di pronto intervento da stabilire entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per le
politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. All'aggiornamento delle predette misure si provvede con le medesime
procedure e modalità, in relazione alle effettive esigenze derivanti
da eventi di particolare gravità;
3. Le aziende agricole beneficiarie degli interventi di cui al precedente
comma 2, lettera b) , che, nella campagna agraria in corso o in
quella precedente, hanno assicurato almeno il 30 per cento della propria
produzione aziendale, con esclusione di quella zootecnica, con contratti
previsti all'articolo 9, beneficiano sulla quota del prestito quinquennale
per la ricostruzione dei capitali di conduzione di un abbuono del 40 per
cento del capitale.
a)
al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento
idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui,
ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica e purché
connesse all'attività agricola, con onere di spesa a totale carico
del Fondo;
5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle
autorità regionali competenti entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di
declaratoria e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo
2, comma 3.
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Art. 4.
(Disposizioni particolari a favore
1. Alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti
da almeno cinquanta imprese agricole, é concessa, a domanda, una
controgaranzia della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia,
di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, a copertura del 90 per cento della
garanzia consortile su finanziamenti con durata fino a diciotto mesi per
anticipazione degli in terventi creditizi agevolati di cui all'articolo 3,
comma 2, lettere b)
e c) . Le garanzie dei consorzi fidi non possono coprire
piú del 70 per cento dell'ammontare complessivo delle anticipazioni.
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Art. 5.
(Disposizioni previdenziali)
1. Alle aziende agricole, singole o associate, in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 3, comma 1, é concesso, a domanda, l'esonero
parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e
per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla
data in cui si é verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale é autorizzato, con proprio decreto, a determinare
la percentuale dell'esonero tra un minimo del 20 per cento ed un massimo del
50 per cento.
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Art. 6.
(Epizoozie)
1. I consorzi di difesa di cui all'articolo 9 possono deliberare di
concorrere al sostegno dei redditi delle aziende zootecniche colpite da
infezioni epizootiche, che determinino l'abbattimento del bestiame ai sensi
della legge 2 giugno 1988, n. 218. Le stesse provvidenze sono concesse anche
alle aziende zootecniche colpite da provvedimenti emanati dalle
autorità sanitarie competenti, che comportino il divieto di ogni
attività commerciale.
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Art. 7.
(Pubblicità degli interventi)
1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti
contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi
degli articoli 3, 5 e 6, sono accessibili ai cittadini ed esposti per
quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
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Art. 8.
(Iniziative di difesa attiva contro
1. Puó essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo
1 una aliquota fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per
investimenti relative ad iniziative, anche pilota, di difesa attiva,
comprese le reti antigrandine, assunte anche in forma associata dai consorzi
di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché dai
soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, quando
le iniziative stesse siano dichiarate congrue dal Ministero delle politiche
agricole, d'intesa con le regioni e le provincie autonome interessate.
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Art. 9.
(Contratti di assicurazione agevolata)
1. Il Fondo di solidarietà nazionale interviene per fare fronte
alle perdite delle aziende agricole, singole e associate, derivanti da
eventi naturali di carattere eccezionale mediante contributi su contratti di
assicurazione, la cui disciplina é contenuta nel presente articolo.
a)
il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa di singole
avversità atmosferiche. I contratti possono riguardare anche i danni
causati da fitopatie, qualora siano collegate al verificarsi di
avversità atmosferiche, e i danni alla qualità, nonché
quelli causati da epizoozie;
3. Le regioni e le provincie autonome predispongono, sentiti i consorzi
di difesa e le organizzazioni professionali agricole, un programma, avente
una validità triennale, che stabilisce, con riferimento ai territori
provinciali, le garanzie oggetto dei contratti di cui alle lettere
a) , b) , c)
e d)
del comma 2, e relativamente a detti contratti gli eventi, le colture e le
fitopatie assicurabili con contributo pubblico. Tali programmi devo no
essere approvati dal Ministro per le politiche agricole, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito decreto da emanarsi
ogni tre anni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente il triennio a cui
si riferisce. Alle modifiche di detti programmi, che si rendessero
necessarie, si provvede, d'intesa con la regione o la provincia autonoma
interessata, con decreto del Ministro per le politiche agricole.
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Art. 10.
(Consorzi di difesa)
1. Gli agricoltori che singolarmente o collegialmente, anche attraverso i
consorzi di difesa di cui alle leggi 25 maggio 1970 n. 364, e 15 ottobre
1981, n. 590, stipulano contratti di assicurazione contro le calamità
atmosferiche per accedere ai benefici delle agevolazioni sui premi devono
presentare ai competenti uffici regionali domanda di contributo entro
quindici giorni dalla data di stipula del contratto assicurativo. I
contributi vengono erogati dalla Regione direttamente al beneficiario o
attraverso il consorzio di difesa di cui é il beneficiario e socio.
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Art. 11.
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogati la legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive
modificazioni; gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1996, n. 324; l'articolo 7, comma 1- bis, del
decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 1993, n. 250; nonché il numero 6 della lettera
a)
del comma 1 dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. Sono fatti salvi gli effetti dei decreti di attuazione della legge 14
febbraio 1992, n. 185.
|
Art. 12.
(Gestione del Fondo di solidarietà nazionale)
1. Nell'ambito della dotazione organica del Ministero per le politiche agricole, presso la Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, é istituito un servizio con compiti relativi alla gestione del Fondo di solidarietà nazionale. |