DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DE CAROLIS, DUVA, PASSIGLI, BONAVITA, MICELE,
CAZZARO, GAMBINI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO, CORTELLONI, LAVAGNINI,
ZILIO, GIARETTA, PALUMBO, ROBOL, RIGO, MARINI, DONDEYNAZ, MELONI, CIMMINO,
BOSI, NAVA, CAMBER, NOVI, DE ANNA, PETTINATO, TURINI e SILIQUINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1998
Legge quadro per l'artigianato
ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro ordinamento il settore dell'artigianato
é attualmente disciplinato dalla legge 8 agosto 1985, n. 443,
definita legge-quadro per l'artigianato. Tale disciplina - approvata in
conformità ai princípi di tutela e sviluppo di cui
all'articolo 45 ed in funzione dell'attuazione dell'articolo 117 della
Costituzione stessa - non é stata in grado di creare una reale
situazione di certezza di diritto per le imprese artigiane, costrette ad
affrontare continuamente pesanti situazioni di contenzioso in sede
amministrativa e giudiziaria al fine di conseguire e mantenere la propria
qualifica; inoltre, non ha certo contribuito a riconoscere ed identificare
le reali caratteristiche dell'impresa artigiana operante nel contesto
economico e sociale degli anni '80 né, soprattutto, ad interpretare
le tendenze evolutive assai dinamiche, che sono proprie del tessuto
imprenditoriale artigiano e che si sono evidenziate soprattutto nei recenti
anni: in sostanza la legge-quadro non ha contribuito a qualificare un
modello di impresa artigiana rispondente alla effettiva dimensione in cui
essa opera ed al ruolo che essa riveste nel contesto economico e sociale.
La disciplina in esame ha delineato la disciplina del settore artigiano
in base a criteri approssimativi che si sono limitati a fotografare in modo
sfocato, ad una certa data, una realtà imprenditoriale che, nei
fatti, costituisce una fra le forze piú dinamiche e suscettibili di
variazioni ed innovazioni nel panorama imprenditoriale del Paese. In tal
senso la legge, pur avendo introdotto alcune significative innovazioni (come
la figura dell'imprenditore artigiano), ha, comunque, mantenuto le
contraddizioni ed i limiti tipici di una legislazione convenzionale che,
sulla base di una impostazione superata, ancora legata a concezioni
riduttive e tradizionali (che pongono in prima evidenza la ridotta
dimensione di organico per identificare l'impresa artigiana), accoglie un
profilo arcaico di artigianato che sorvola sugli aspetti tecnologici ed
economici che caratterizzano le imprese di produzione o di servizio del
settore, e non riconosce in modo adeguato la configurazione professionale e
qualificata dell'imprenditore artigiano.
Guardando alla realtà del settore artigiano va rilevato che
l'elasticità e flessibilità produttiva, intesa come
capacità intrinseca di un pronto adattamento ai mutamenti
quantitativi e qualitativi della domanda, la creazione di nuova
imprenditorialità ed il consolidamento di quella esistente, la
capacità di trasmettere valori sociali e culturali, di creare
occupazione qualificata, la tendenza costante all'ammodernamento
tecnologico, sono i requisiti fondamentali che hanno caratterizzato e che
continuano a qualificare le imprese artigiane rispetto al processo di
industrializzazione del Paese.
Infatti, l'impresa artigiana, attraverso una articolata segmentazione
settoriale e subsettoriale, legata anche alla crescente personalizzazione
del mercato dei prodotti e dei servizi, é giunta ormai a costituire
un elemento connettivo di natura essenziale nell'ambito dei principali
processi produttivi, commerciali e del terziario.
La imprescindibile funzione traente dell'artigianato nel sistema
economico viene anche dimostrata dai dati statistici.
Basti pensare che l'artigianato (con riferimento ai settori economici
omogenei corrispondenti a quelli in cui opera l'artigianato) rappresenta il
75 per cento delle imprese fino a cinquanta addetti e addirittura l'80 per
cento di quelle al di sotto di cinque dipendenti; che esso impegna oltre il
75 per cento degli occupati delle imprese fino a cinque dipendenti ed il 55
per cento degli occupati delle imprese fino a cinquanta addetti; e che,
inoltre, per il solo comparto manifatturiero, esso produce il 62 per cento
del valore aggiunto delle imprese fino a cinquanta addetti ed il 72 per
cento per quelle al disotto dei dieci addetti.
Ed ancora, basti pensare che le imprese artigiane rappresentano circa il
33 per cento del panorama imprenditoriale italiano e concorrono
all'occupazione di un quinto del totale degli occupati.
Nonostante tutto, ancora oggi il nostro legislatore continua a formulare
delle scelte mirate prevalentemente a proteggere le aree tradizionalmente
deboli del lavoro artigiano senza promuoverne lo sviluppo, concependo la
politica economica orientata al settore artigiano, non già come una
politica attiva di promozione, di valorizzazione e di innovazione tecnica e
professionale all'interno del settore, bensí come una politica
passiva di conservazione dell'esistente.
Lo stesso articolo 45 della Costituzione, scritto per riconoscere il
ruolo fondamentale dell'artigianato, in forza dei princípi di tutela
e di sviluppo, per la sua peculiarità di modello organizzativo
imprenditoriale che valorizza la componente lavoro (valore fondante della
nostra Costituzione) rispetto alla componente del capitale, é stato
interpretato in senso inverso al suo vero significato: non tutela e sviluppo
di un settore trainante, da far assurgere a livello di componente essenziale
dell'intero sviluppo economico del Paese, ma protezione di un settore
debole, al quale assegnare le briciole delle risorse relative ai
trasferimenti pubblici a sostegno dell'economia, in misura del tutto
residuale in rapporto ai massicci trasferimenti pubblici a sostegno del
settore industriale.
Si tratta di una politica statica, passiva e ripiegata su se stessa che
compromette le giuste e legittime aspettative di sviluppo del settore
artigiano.
Occorre, dunque, partire dalle reali caratteristiche peculiari
dell'impresa artigiana per ricostruire una codificazione normativa in grado
di recepire e sancire gli autentici requisiti e valori specifici che
contraddistinguono l'impresa artigiana.
L'impresa artigiana ha maturato una formula competitiva strategica nel
sistema economico industrializzato del Paese, consistente, in sintesi, nella
varietà, nella specializzazione, nella flessibilità
dell'offerta rispetto al mercato e nell'inserimento in reti esterne ad essa
per lo sviluppo di economie di scala, ma oltre a queste caratteristiche -
che sono in parte proprie anche della piccola impresa in generale e della
piccola industria - riveste alcune peculiari specificità:
in primo luogo essa imprenditorializza il lavoro mettendo in campo un
tipo di lavoro (quello dell'imprenditore artigiano e dei componenti della
famiglia) dotato di elevate capacità di auto-organizzazione riferite
alle responsabilità organizzative, all'autonomia di scelta ed alle
relazioni esterne;
inoltre, il lavoro professionale dell'imprenditore artigiano risulta
prevalente rispetto all'organizzazione dei fattori di produzione e del
processo produttivo dell'impresa.
In base alle caratteristiche indicate, l'organizzazione aziendale
dell'impresa artigiana, in sostanza, non é piú da intendere,
in senso tradizionale, come semplice utilizzazione di mezzi e strumenti per
l'esplicazione dell'attività personale dell'artigiano ma come
predisposizione di un complesso di beni organizzati per l'esercizio
dell'impresa artigiana indissolubilmente legati all'iniziativa ed
all'attività professionale dell'imprenditore artigiano.
In sostanza la natura artigiana di un'attività imprenditoriale
risiede prioritariamente nella capacità del soggetto imprenditore di
organizzare i fattori di produzione in funzione della propria partecipazione
professionale e qualificata al processo produttivo dell'impresa realizzando
il fine imprenditoriale in virtú della propria partecipazione tecnica
al processo produttivo stesso.
Proprio in virtú della partecipazione diretta e qualificata
dell'imprenditore artigia no al processo produttivo dell'impresa quale
elemento prevalente nell'organizzazione dei fattori di produzione e dei beni
dell'azienda, discende la peculiare ed insostituibile funzione addestrativa
e didattica che l'artigiano svolge nell'azienda come luogo di educazione, di
tradizione di valori formativi e di avviamento qualificato al lavoro.
Sulla base delle specificità rappresentate, che costituiscono
requisiti peculiari e qualificanti dell'impresa artigiana, sarebbe possibile
pervenire ad una identificazione coerente dei requisiti che
contraddistinguono, sul piano economico e professionale, l'impresa artigiana
rispetto alle imprese di minore dimensione degli altri settori economici
(industria, commercio e terziario), come figura centrale di riferimento
nell'ambito del sistema economico.
E proprio in tale prospettiva una codificazione legislativa appropriata
servirebbe a superare tutte le ambiguità e le incertezze legate alle
norme attualmente vigenti le quali, se da un lato costringono ancora
l'impresa artigiana all'interno di soglie e vincoli artificiosi, dall'altra
lasciano grande spazio alla nascita ed alla crescita di un concetto
artificioso di "piccola impresa" che molto spesso, nei fatti, si sovrappone
alla configurazione propria dell'impresa artigiana.
In sostanza, la qualificazione dell'identità peculiare e specifica
dell'impresa artigiana sarebbe utile a riconoscere tutte le varie categorie
di attività di produzione e di servizio che, pur essendo radicalmente
diverse per tipologia, per cultura e tradizione, per tecniche di
lavorazione, per tecnologie adottate, per mercati di riferimento, possono
rientrare a pieno titolo nel settore dell'artigianato in virtú di
quelle caratteristiche specifiche che le contraddistinguono rispetto alla
piccola industria.
Molte imprese artigiane di produzione e di servizio potrebbero acquisire
una connotazione avanzata tramite la specializzazione, l'utilizzo di
supporti tecnologicamente evoluti, lo sviluppo di professionalità
scientifiche e manageriali ed il collegamento con reti esterne per il
conseguimento di economie di scala e la penetrazione di mercati sempre
piú ampi.
Tali imprese, proprio in virtú dei requisiti specifici e
distintivi che si sono sopra evidenziati, conservano pur sempre una
connotazione intrinsecamente artigiana ma, a causa delle delimitazioni
artificiose e convenzionali esistenti nelle norme vigenti, nella maggior
parte dei casi viene ricondotta alla categoria della piccola impresa
industriale ed anche del terziario, provocando un contrasto stridente
rispetto alla reale dimensione economica e professionale che
contraddistingue, in senso sostanziale, l'impresa artigiana moderna.
In sostanza le nuove tecniche di produzione e di lavorazione che stanno
progressivamente trasformando le metodologie operative dell'impresa
artigiana, paradossalmente comportano il rischio di far venir meno la
connotazione e, quindi, la qualifica dell'impresa artigiana in quanto essa
risulta tuttora ancorata a criteri tradizionali di valutazione sulla base di
norme giuridiche rigide e convenzionali che impediscono all'impresa
artigiana stessa di modernizzarsi e di crescere.
Si tratta di una visuale molto restrittiva ed antistorica, ancora
sostenuta dai pubblici poteri, dalle forze politiche, da componenti delle
parti sociali ed anche dal mondo accademico, in base alla quale ogni forma
di maggiore sviluppo nell'organizzazione aziendale del settore artigiano
viene a tradursi automaticamente nell'abbandono della condizione artigiana e
nell'acquisizione di una veste industriale o, nel caso dei servizi,
nell'acquisizione della natura di terziario magari di tipo avanzato,
obbligando, nei fatti, le imprese artigiane a confluire nel settore
indistinto della piccola impresa, a seconda dei casi, industriale o del
terziario.
Il concetto di piccola impresa, dunque, si é potuto consolidare
nei fatti solo a causa dei limiti imposti dalle norme vigenti che snaturano
il concetto stesso di artigianato, relegandolo ancora in un ambito
tradizionale, e che costituiscono un recinto artificioso ormai distante
dalla reale dimensione operativa assunta dall'artigianato nell'economia del
Paese.
Da ció si desume che, contrariamente a quanto si afferma e si
ritiene, rimuovendo i limiti convenzionali ancora presenti nell'attuale
legislazione, la "piccola impresa" sarebbe prioritariamente ed
essenzialmente "artigianato" ed in tale ottica sarebbe necessario
reinterpretare radicalmente i dati economici relativi al settore artigiano.
In questa direzione si potrebbe dare una risposta positiva e coerente
anche ai problemi di identificazione e di inquadramento di quelle
attività ancora non chiaramente definite dall'ordinamento, anche di
natura emergente, che potrebbero validamente conseguire ad ogni effetto la
qualifica artigiana, superando situazioni di conflittualità e di
contiguità rispetto alle aree dell'industria, dell'agricoltura, del
commercio e del terziario, anche avanzato, in una prospettiva di sistema.
A fronte di questa situazione, risulta essenziale riconoscere,
identificare e tutelare il nuovo profilo che il settore artigiano sta
assumendo nell'economia, in un'ottica differenziata rispetto alla categoria
della piccola impresa soprattutto in rapporto alle forme tecnologicamente
piú avanzate di organizzazione aziendale ed alla luce della
rivoluzione graduale che tecnologie e telematica stanno introducendo in modo
"trasversale" nell'organizzazione dei processi produttivi.
Sarà, dunque, necessario superare i gravi inconvenienti della
legislazione esistente alla luce della evoluzione delle forme di
organizzazione dell'impresa artigiana e della sua stessa connotazione
produttiva e merceologica, individuando una nozione di artigianato che possa
superare la vecchia concezione convenzionale, in qualche modo ancora
contenuta nelle norme vigenti, ed identificare la nuova realtà
imprenditoriale, che queste norme non riescono a comprendere e soddisfare,
impostando il riconoscimento della qualifica artigiana su di un sistema di
organizzazione dell'attività economica indissolubilmente legato alla
figura soggettiva dell'imprenditore ed al ruolo professionalmente
qualificato che essa riveste nell'organizzazione del processo produttivo.
In definitiva, la trasposizione da un piano convenzionale e
prevalentemente oggettivo di definizione dell'impresa artigiana, cosí
come ancora previsto dalle norme vigenti, ad un diverso piano, sul quale
conferire al profilo professionale dell'imprenditore artigiano il valore di
requisito costitutivo ed essenziale per il pieno riconoscimento della
qualifica artigiana dell'impresa, consentirebbe di riconoscere una coerente
identità peculiare al settore artigiano secondo un'ottica tale da
differenziare l'artigianato dal settore della piccola impresa, in
particolare da quella industriale, ove l'attività imprenditoriale
viene realizzata sulla base di maggiori poteri di organizzazione del
capitale e del lavoro, sulla delega delle mansioni professionali e
sull'adozione di processi e fasi maggiormente serializzati ed automatizzati
di lavorazione, ed ove, altresí, l'azienda, grazie ai poteri di
iniziativa e di indirizzo dell'imprenditore, viene ad assumere la funzione
di organismo economico dotato di propria capacità economica e
produttiva, funzionalmente separabile dalla persona stessa
dell'imprenditore.
In questo quadro di riferimento - preso atto della legge 20 maggio 1997,
n. 133, recentemente approvata dal Parlamento in materia di riconoscimento
della qualifica artigiana alle società unipersonali ed alle
società in accomandita semplice - dovrebbero essere superati
riferimenti convenzionali e criteri rigidi di natura oggettiva ancora
presenti nella legislazione vigente, quali l'individuazione tassativa di
limiti dimensionali differenziati per i singoli comparti di attività
e la determinazione di precisi requisiti di forma giuridica e di
responsabilità nella costituzione dell'impresa artigiana in forma di
società.
In tale prospettiva le innovazioni che potrebbero essere configurate sul
piano legislativo consistono:
nel riconoscere una sostanziale libertà nell'adozione di forme
di organizzazione e di esercizio dell'attività imprenditoriale da
parte dell'imprenditore artigiano, anche indipendentemente dal rispetto di
limiti dimensionali tassativi e rigidi i quali potrebbero essere individuati
in modo elastico in relazione ad una "fascia di oscillazione", superata la
quale l'impresa artigiana verrebbe a perdere la propria qualifica
intrinseca;
nell'ammettere la facoltà di costituire e gestire forme
societarie a responsabilità limitata, ricorrendo alla legittima
possibilità di distinguere il capitale investito nell'impresa
rispetto al patrimonio personale e familiare;
nel superare il concetto di partecipazione "manuale" da parte
dell'imprenditore artigiano, per sostituirlo con un criterio di
organizzazione, direzione e gestione personale del processo produttivo
dell'azienda correlato ad una funzione di partecipazione tecnica ad una o
piú delle varie fasi del processo produttivo stesso.
Tali princípi potrebbero trovare legittimazione in virtú
della riforma della legge-quadro per l'artigianato, quale disegno normativo,
avente il rango di riforma economico-sociale, contenente una cornice di
princípi generali utili per l'identificazione del settore artigiano
nel sistema economico e sociale in armonia con il principio della tutela del
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, di cui all'articolo 35 della
Costituzione, ed in applicazione degli stessi princípi previsti dal
dettato costituzionale dell'articolo 45.
Tale riforma potrebbe costituire il presupposto fondamentale per
realizzare un nuovo modello giuridico e legislativo, costituzionalmente
tutelato, rispondente alle prospettive di integrazione europea anche al fine
di conseguire un rinnovato grado di cooperazione tra imprese artigiane e
sistemi di impresa, in un quadro unitario di sviluppo delle forze produttive
e favorendo un continuo interscambio tecnologico e di ricerca con gli altri
sistemi di maggiore dimensione. Nella medesima ottica la riforma
permetterebbe di adottare un programma coordinato di politiche regionali di
intervento per la tutela e lo sviluppo economico dell'artigianato prevenendo
i gravi rischi di frantumazione e di polverizzazione del concetto stesso di
artigianato a livello territoriale che potrebbero discendere proprio dal
rinnovato assetto delle potestà regionali nell'ambito della riforma
costituzionale.
Il disegno di riforma, risulta orientato, altresí, a conseguire un
ulteriore obiettivo mediato di importanza strategica per il Paese: il
riconoscimento dell'identità dell'impresa artigiana consentirebbe di
valorizzare e consolidare il ruolo determinante che l'artigianato riveste
realmente per conseguire lo sviluppo del sistema economico, e di rafforzare
la sua stessa forza traente per il perseguimento degli obiettivi primari del
sistema sociale.
In tale disegno occorre identificare correttamente i princípi
costituzionali richiamati dall'articolo 45 della Costituzione, laddove, per
quanto riguarda l'artigianato, sussiste una precisa riserva di legge,
intrinsecamente rinforzata sotto il profilo degli obiettivi da realizzare:
la tutela e lo sviluppo dell'artigianato.
La tutela costituzionale nei riguardi del settore artigiano non
puó certo consistere, in senso riduttivo, nella concessione di
agevolazioni creditizie e contributive per il settore, cosí come
é stata concepita fino ad oggi: essa deve consistere, soprattutto,
nella promozione del lavoro qualificato prestato da una specifica categoria
imprenditoriale presente in modo significativo e traente nel tessuto
economico del Paese, ricca di valori creativi, estetici e professionali,
capace di esplicare una funzione di riequilibrio economico e sociale nel
territorio e nei centri urbani e storici, anche in funzione del recupero di
situazioni di emarginazione economica e di esclusione sociale, e di svolgere
una funzione didattica nella propria azienda quale luogo di avviamento
qualificato al lavoro e di tradizione di valori formativi e culturali, anche
in funzione della creazione di nuova imprenditorialità.
In sostanza si tratta di configurare una nuova dimensione istituzionale
in grado di enucleare alcuni princípi che traggano significato e
legittimazione da una "dichiarazione di valori" propri del settore
dell'artigianato. In tal senso la funzione istituzionale che lo Stato e le
regioni devono essere chiamati ad esercitare non consiste solamente
nell'obiettivo di tutelare, sviluppare e valorizzare l'artigianato come
settore economico, ma, soprattutto, come settore qualificato dell'economia
che riveste una funzione traente essenziale ed assume un ruolo sociale
insostituibile, in quanto strumento imprescindibile per il perseguimento
degli obiettivi e la realizzazione dei principi ispiratori dello stesso
sistema economico e sociale.
* * *
Si illustrano rapidamente i contenuti degli articoli del presente disegno
di legge.
Nell'articolo 1 vengono definite le potestà che lo Stato e le
regioni possono esercitare per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato, in
conformità ai princípi dettati dagli articoli 35 e 45 della
Costituzione, eleggendo l'artigianato come settore trainante dell'economia e
quale fattore di rilevanza strategica per il perseguimento degli obiettivi
fondamentali del sistema economico e sociale.
Viene previsto, coerentemente, che lo Stato conservi sul piano generale
proprie potestà di intervento per la tutela e lo sviluppo del settore
artigiano, indicando il criterio del cofinanziamento con le regioni e gli
enti locali, sulla base degli indirizzi della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in modo da tener conto del riparto delle potestà legislative
ed amministrative, anche alla luce dei provvedimenti relativi al
conferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni.
In considerazione della sua rilevanza istituzionale, il provvedimento
viene configurato come riforma economico-sociale.
Con l'articolo 2 viene definita la figura dell'imprenditore artigiano
individuando, quali requisiti essenziali, l'esercizio prevalente del lavoro,
di natura tecnica, nel processo produttivo, lo svolgimento di funzioni di
direzione e di gestione tecnico-produttiva in modo preminente rispetto
all'organizzazione dei fattori di produzione, nonché il possesso di
appositi requisiti tecnico-professionali necessari per l'esercizio di
un'impresa qualificata artigiana, facendo riferimento al conseguimento di
titoli di studio o diplomi ed allo svolgimento di esperienze lavorative o
professionali adeguate, rispetto alla specifica attività da
esercitare.
La qualificazione tecnico-professionale dell'imprenditore artigiano,
nell'impostazione del presente disegno di riforma, viene a costituire un
principio di rilevanza essenziale in quanto esso costituisce il presupposto
indispensabile per garantire che le imprese artigiane, in virtú dei
propri valori, possano rappresentare un settore traente e qualificato
dell'economia e possano effettivamente perseguire gli obiettivi essenziali
del sistema economico e sociale, con specifico riguardo alla funzione
formativa e didattica e di avviamento qualificato al lavoro svolta
dall'imprenditore artigiano nell'impresa stessa.
Nell'articolo 3 viene introdotta una nuova definizione di impresa
artigiana, piú moderna e flessibile rispetto a quella attuale, in
grado di tener conto delle recenti tecniche produttive, organizzative e
gestionali, continuamente in evoluzione, e di risolvere in un'ottica
sistematica i problemi di contiguità funzionale e, spesso, di
conflittualità rispetto ad altri comparti di attività
dell'industria, del terziario e dell'agricoltura. Nell'ambito di tale
definizione risulta di rilievo centrale il requisito della funzione
preminente del lavoro complessivamente organizzato nell'impresa rispetto al
capitale.
L'articolo 4 riconosce la facoltà di costituire ed esercitare
l'impresa artigiana nelle varie forme societarie previste ai sensi delle
norme vigenti, con specifico riferimento alle forme di società
cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in
nome collettivo, di società in accomandita semplice, di
società unipersonale a responsabilità limitata ed anche di
società pluripersonale a responsabilità limitata. In
particolare, vengono stabilite particolari condizioni per il riconoscimento
della qualifica artigiana, con specifico riguardo alla presenza, in
maggioranza, di soci partecipanti al lavoro ed al possesso dei requisiti
funzionali e tecnico-professionali inerenti alla figura dell'imprenditore
artigiano.
Grazie all'adozione di tale norma si potrebbero, anche, comporre le
numerose controversie insorte ai fini del riconoscimento e del mantenimento
della qualifica artigiana rispetto a determinate forme di società
(cooperativa a responsabilità limitata e piccola società
cooperativa, società in accomandita semplice) che hanno portato,
spesso, ad un pesante contenzioso con gli istituti previdenziali con
conseguenze traumatiche per le società artigiane medesime.
Per quanto concerne l'organico dell'impresa artigiana l'articolo 5
prevede un limite massimo ordinario di venti addetti, ridotto a dieci per le
lavorazioni in serie (purché la lavorazione non si svolga con
processo del tutto automatizzato) ed innalzato a trentacinque per le
lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.
La delimitazione dimensionale prevista é flessibile in quanto
consente all'impresa artigiana la facoltà di conservare la propria
qualifica innalzando i limiti massimi, per specifiche esigenze produttive,
fino al 25 per cento e per un periodo massimo di tre anni, cosí da
poter programmare in modo graduale l'eventuale ampliamento della propria
dimensione organizzativa riservandosi, a seconda dei casi, la
possibilità di rientrare nell'ambito della dimensione normale, ovvero
di continuare a sviluppare e ad espandere l'organizzazione aziendale
assumendo natura industriale o di terziario con un passaggio non
necessariamente traumatico, legato al repentino venir meno dello
status
agevolativo inerente alla propria condizione artigiana.
Quale condizione di peculiare flessibilità legata alla funzione
addestrativa e formativa dell'impresa artigiana, si prevede inoltre la
possibilità di mantenere in forza nell'impresa un numero consistente
di apprendisti (fino ad un massimo di due terzi del numero complessivo di
addetti).
Con l'articolo 6 viene regolato il riconoscimento della natura artigiana
dei consorzi e delle società consortili, anche in forma cooperativa,
comprese le forme a carattere misto fra imprese artigiane e piccole imprese
e con la partecipazione di enti di ricerca e di assistenza, superando i
diversi problemi sul tappeto che hanno provocato negli anni un forte
contenzioso soprattutto con gli Istituti previdenziali ai fini
dell'applicazione degli adempimenti contributivi agevolati.
L'articolo 7 concerne l'istituzione dell'albo delle imprese artigiane con
la previsione di apposite norme mirate a stabilire con chiarezza la natura e
l'efficacia dell'iscrizione e la decorrenza degli effetti delle delibere
inerenti alla tenuta dell'albo.
In merito va rilevato che il principio dell'efficacia costitutiva
dell'iscrizione risulta di rilevanza centrale nell'assetto legislativo per
il settore artigiano, in quanto in base ad essa viene accertata e
riconosciuta la sussistenza dei requisiti di qualifica, sia di natura
soggettiva attinenti all'imprenditore artigiano, sia di carattere oggettivo
inerenti all'organizzazione del processo produttivo o di lavorazione
nell'azienda artigiana.
Le delibere di iscrizione all'albo, adottate dalle commissioni
provinciali per l'artigianato, organi istituzionali delle regioni previsti
ai sensi dell'articolo 9 del presente disegno di riforma, consistono in un
accertamento costitutivo della qualifica artigiana e rivestono carattere
vincolante nei confronti di tutti gli enti e le pubbliche amministra zioni
nell'esercizio delle loro funzioni attinenti al settore artigiano. Sono
fatte salve le procedure di contenzioso in sede amministrativa e giudiziaria
di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge.
In merito deve essere evidenziato che tale principio era già
previsto dalla legge-quadro per l'artigianato del 1985; tuttavia quella
disciplina si é limitata ad enunciare i princípi della
obbligatorietà e dell'efficacia costitutiva dell'iscrizione all'albo,
senza provvedere a predisporre il necessario coordinamento con le altre
norme agenti per l'artigianato in materia previdenziale ed assistenziale e
con quelle relative all'inquadramento delle imprese artigiane con dipendenti
nel ramo artigianato ai fini contributivi.
A causa di tale carenza di coordinamento si era creata, fin dai primi
periodi di applicazione della legge-quadro, una situazione di notevole
incertezza e di grave conflittualità fra la sfera di potestà
degli Istituti previdenziali, soprattutto dell'INPS, e le funzioni esclusive
di accertamento dei requisiti di qualifica artigiana attribuite alle
commissioni per l'artigianato, portando a situazioni insostenibili di
contenzioso ingiustificatamente gravose e penalizzanti per le imprese
artigiane.
Tale situazione é stata superata in forza di piú recenti
norme previste dal decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, in materia di iscrizioni
agli sportelli polifunzionali ai fini previdenziali e contributivi che hanno
riconfermato alle commissioni medesime la potestà esclusiva in
materia di accertamento dei requisiti di qualifica artigiana in funzione del
trattamento previdenziale ed assistenziale degli imprenditori artigiani e
dei loro familiari coadiuvanti, ed anche in funzione della classificazione
dell'impresa artigiana ai fini contributivi, prevedendo, altresí, la
possibilità di percorrere le apposite procedure di contenzioso
previste dall'articolo 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Tuttavia, la
situazione si é nuovamente complicata a causa di una norma prevista
dalla recente riforma del sistema pensionistico (approvata con legge 8
agosto 1995, n. 335, in particolare l'articolo 3, comma 8) che attribuisce
all'INPS la potestà di adottare d'ufficio i provvedimenti di
variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali
con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla
effettiva attività svolta.
Tali disposizioni hanno ulteriormente provocato rilevanti problemi di
interpretazione e di coordinamento rispetto alle norme sostanziali che
disciplinano il settore dell'artigianato ed alle stesse norme speciali che
regolano il regime previdenziale ed assistenziale obbligatorio del settore,
determinando, ancora, gravi condizioni di incertezza per le imprese
artigiane.
Risulta evidente che un potere di classificazione d'ufficio dei datori di
lavoro da parte dell'INPS svincolato dalle potestà di accertamento e
dalle delibere di merito di competenza delle commissioni citate,
provocherebbe situazioni inconciliabili di conflitto in via amministrativa
fra commissioni provinciali per l'artigianato ed INPS, ma soprattutto si
arriverebbe a contrasti inevitabili fra procedure differenziate di
contenzioso amministrativo e giudiziario e fra organi diversi della
Magistratura (civile e del lavoro), sottoponendo, cosí, le imprese
artigiane ad uno stato di incertezza inammissibile in uno Stato di diritto.
Pertanto, occorre ribadire che il principio della obbligatorietà e
della efficacia costitutiva della iscrizione all'albo, risulta preposto a
sancire la sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana, quale
presupposto di diritto per consentire l'applicazione di tutte le norme
dell'ordinamento riferibili al settore artigiano, ad esempio sia ai fini
dell'applicazione dei benefici fiscali e delle agevolazioni creditizie, sia
agli effetti assicurativi obbligatori in campo previdenziale ed
assistenziale per il titolare dell'impresa, sia ai fini dell'applicazione
delle norme sugli sgravi e benefici contributivi, sia agli effetti
dell'applicazione delle normative contrattuali del settore.
Per coerenza, é necessario riconfermare espressamente alle
commissioni provinciali per l'artigianato, nelle loro funzioni esclusive di
tenuta dell'albo, il compito di determinare la data dell'evento (anche se
antecedente alla data di adozione della relativa delibera) rispetto al quale
venga accertata la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti
richiesti per il riconoscimento della qualifica di artigiano e dell'impresa
artigiana, ai fini di stabilire rispettivamente il momento dell'insorgenza,
della variazione o della cessazione dei rapporti previdenziali ed
assistenziali per il titolare ed i familiari coadiuvanti, e per determinare
il corrispondente periodo di classificazione dell'impresa stessa nel ramo
artigianato ai fini contributivi (che deve, comunque, discendere dal
presupposto della copertura previdenziale ed assistenziale soggettiva del
titolare artigiano dell'impresa).
Al fine di tutelare la posizione delle parti interessate (imprese e
pubbliche amministrazioni) e di ricondurre il tutto a sistema, restano,
comunque, ferme le procedure di contenzioso in sede amministrativa e
giudiziaria di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge.
Nello stesso articolo 7 sono previste, altresí, alcune norme
inerenti alla facoltà di vendita dei prodotti e degli accessori
nell'esercizio dell'attività artigiana, all'uso di denominazioni
riferibili all'artigianato, alla repressione degli atti di concorrenza
sleale provocati dalle prestazioni di lavoro abusivo, alla tutela della
continuità della qualifica artigiana nei casi di morte,
invalidità, inabilitazione ed interdizione dell'imprenditore
artigiano.
L'articolo 8 é dedicato alle procedure di iscrizione,
modificazione e cancellazione, nell'albo delle imprese artigiane, ai ricorsi
per il contenzioso amministrativo e giudiziario ed alle sanzioni.
L'attenzione va richiamata in particolare sulla razionaIizzazione
introdotta rispetto all'attuale procedura di iscrizione all'albo; in
virtú di tale modifica che affida all'ufficio del registro delle
imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
alcune fasi di istruttoria ai fini della tenuta dell'albo, si possono
evitare duplicazioni di adempimenti e soprattutto garantire condizioni di
certezza e completezza al regime di iscrizione all'albo stesso,
salvaguardando, comunque, le potestà esclusive di accertamento dei
requisiti di qualifica artigiana da parte delle commissioni.
Inoltre, l'articolo 8 risulta mirato a risolvere il problema del
coordinamento delle disposizioni di natura speciale relative alle procedure
di contenzioso in sede amministrativa e giudiziaria in materia di qualifica
artigiana, con le altre disposizioni di legge che prevedono la coesistenza
di altre procedure di contenzioso (ad esempio in materia di lavoro o in
materia civile, commerciale ed amministrativa). Le altre procedure, infatti,
nella situazione attuale risultano prive di un organico collegamento con le
norme procedurali già introdotte dalla legge-quadro del 1985 e
consentono, in sostanza, al giudice di conoscere incidentalmente della
qualifica artigiana e di pronunciarsi discrezionalmente nel merito del
giudizio principale senza tener conto dello stato dell'iscrizione
dell'impresa all'albo artigiano o, anche, disapplicando lo stesso
provvedimento di iscrizione.
Infatti, gli orientamenti attuali della giurisprudenza e della stessa
dottrina, anche se in modo non univoco, risultano mirati a valutare caso per
caso, indipendentemente dallo stato di iscrizione all'albo delle imprese
artigiane, la reale sussistenza dei requisiti di qualifica delle imprese
artigiane basandosi, in particolare, sull'entità del giro d'affari e
del valore aggiunto e sulla consistenza del capitale dell'impresa, sui costi
del lavoro e sul numero dei dipendenti, nonché sulla consistenza del
"guadagno" e del "profitto commerciale" in relazione ai limiti del
fatturato, quale indice dell'industrialità dell'impresa, al fine di
ammettere, o meno, le imprese stesse ai benefici ed al le agevolazioni
previste dall'ordinamento, quali l'ammissione al beneficio del privilegio
sui crediti delle imprese artigiane, il riconoscimento di un determinato
trattamento (ad esempio in sede di controversie di lavoro per
l'inquadramento contrattuale dei dipendenti) o la conferma di agevolazioni
di natura contributiva od anche creditizia.
In realtà, nel corso di tali procedure le questioni controverse
vengono definite sulla base di una valutazione incidentale autonoma da parte
del giudice, o dell'autorità amministrativa, in merito alla
sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana e, pertanto, le relative
decisioni possono risultare anche incompatibili con la permanenza dello
stato di iscrizione dell'impresa artigiana nel relativo albo. Si tratta di
un'impostazione contraddittoria e del tutto priva di coerenza che comporta
una pesante situazione di incertezza, oltre che di pregiudizio economico, a
carico delle imprese del settore, compromettendo le esigenze di certezza del
diritto che l'ordinamento dovrebbe garantire nei confronti del settore
dell'artigianato.
Al fine di evitare tali contrasti occorre introdurre una profonda
modifica nell'attuale sistema procedurale prevedendo un rinvio sistematico
alle procedure di contenzioso previste dall'articolo 8 del presente disegno
di legge relative all'accertamento della sussistenza, modificazione o
perdita dei requisiti di qualifica artigiana. In sostanza, i procedimenti in
sede di ricorso amministrativo e le procedure di contenzioso giurisdizionale
in materia civile, amministrativa e del lavoro, la cui definizione discenda
dall'accertamento pregiudiziale dei requisiti di qualifica artigiana,
dovrebbero poter essere decisi solo a seguito del preventivo esperimento e
della definizione delle procedure di contenzioso di cui all'articolo 8.
Infine, di particolare rilievo risulta la norma dell'articolo 8 volta a
confermare e rafforzare il principio della efficacia vincolante delle
delibere delle commissioni per l'artigianato in materia di tenuta dell'albo
nei confronti di tutti gli enti e le pubbliche amministrazioni
nell'esercizio delle loro funzioni attinenti al settore artigiano. Si
dispone che gli ispettorati del lavoro, gli istituti previdenziali, gli enti
erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi
pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro
funzioni, riscontrino la sussistenza, la modificazione o la perdita di uno o
piú dei requisiti di qualifica artigiana, prima di adottare i
rispettivi provvedimenti di competenza, compresi i provvedimenti di
variazione d'ufficio della classificazione dei datori di lavoro ai fini
previdenziali di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono tenuti a darne comunicazione alle commissioni provinciali per
l'artigianato ai fini degli accertamenti di ufficio e delle relative
decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta
giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Restano comunque, salve le
procedure di eventuale contenzioso in sede amministrativa e giudiziaria.
In forza di tale previsione si puó garantire organicità
alla funzione di tenuta dell'albo da parte delle commissioni, riconoscendo,
comunque, una reale tutela nei confronti delle pubbliche amministrazioni
interessate e garantendo, in sostanza, una oggettiva certezza di diritto.
Con l'articolo 9 si prevede il superamento del sistema attuale di
composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato rispetto al
quale l'attuale legge-quadro del 1985 impone alle regioni l'adozione di un
sistema elettorale costoso, pesante e macchinoso per la nomina dei due terzi
dei rispettivi componenti, in qualità di imprenditori artigiani, che
sottrae risorse preziose al bilancio regionale per l'adozione di interventi
di reale sostegno al settore artigiano. Con la norma proposta si attribuisce
integralmente alle regioni la potestà di disciplinare tali organi
amministrativi collegiali assicurando, tuttavia, la presenza maggioritaria
di esperti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della
categoria, nonché di esponenti dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ufficio
provinciale del lavoro, in modo da consentire a tali pubbliche
amministrazioni di dare un contributo dall'interno all'esercizio delle
funzioni delle commissioni, anche nell'ottica di prevenire eventuali
situazioni di contenzioso.
L'articolo 10 risulta mirato a istituire nuovamente presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Consiglio nazionale
dell'artigianato, la cui soppressione é prevista dallo schema di
decreto legislativo predisposto dal Governo in attuazione della delega
prevista dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, su iniziativa del Ministro per la
funzione pubblica in materia di conferimento di funzioni amministrative
dallo Stato alle regioni. Si reputa tale soppressione del tutto inopportuna
in quanto la funzione consultiva che il Consiglio puó esplicare ai
fini dell'adozione di indirizzi interpretativi per l'applicazione e per il
coordinamento delle norme legislative ed amministrative applicabili al
settore artigiano, puó risultare di rilievo insostituibile per
garantire una funzione coerente di tenuta dell'albo da parte delle
commissioni per l'artigianato sul territorio nazionale.
Seguono, con l'articolo 11, alcune disposizioni che riguardano: il
coordinamento di funzioni e procedure attinenti alla disciplina del lavoro a
domicilio con la disciplina in materia di impresa artigiana; l'inquadramento
dei soci delle società cooperative artigiane in qualità di
soci-artigiani e non di soci lavoratori; la modifica ed il temperamento
delle misure introdotte dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di
licenziamenti nelle piccole imprese; la determinazione di alcuni criteri
quantitativi coerenti per stabilire l'assoggettabilità delle imprese
artigiane alle procedure concorsuali di insolvenza.
Infine, l'articolo 12 stabilisce alcune disposizioni finali e transitorie
destinate a garantire condizioni di continuità nel passaggio dalla
legge-quadro per l'artigianato del 1985 alla nuova disciplina, con
particolare riferimento al regime di iscrizione all'albo ed
all'avvicendamento delle commissioni per l'artigianato.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
(Princípi generali)
1. La presente legge, in conformità all'articolo 35, primo comma,
ed in attuazione dell'articolo 45, secondo comma, della Costituzione,
stabilisce i princípi generali di disciplina giuridica dell'impresa
artigiana e definisce gli indirizzi fondamentali per la tutela
dell'artigianato quale settore trainante dell'economia, portatore di valori
estetici, creativi e professionali, e quale fattore strategico per il
perseguimento di obiettivi fondamentali del sistema sociale e di interessi
generali della comunità inerenti a funzioni di formazione e di
avviamento qualificato al lavoro, di creazione di nuova
imprenditorialità, di tradizione di valori culturali e professionali,
nonché di riequilibrio economico e sociale nel territorio e di
recupero di situazioni di emarginazione economica e di esclusione sociale.
a)
la programmazione e la realizzazione di progetti di incentivazione e di
sostegno dell'artigianato nell'ambito di programmi integrati diretti alla
promozione ed allo sviluppo economico del sistema produttivo, anche in
relazione all'innovazione, alla ricerca ed al trasferimento tecnologico, al
sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e ad esigenze di
riequilibrio economico a livello territoriale;
5. Le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato in
conformità ai princípi generali previsti dalla presente legge,
fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome. Esse esercitano le proprie potestà
legislative adottando provvedimenti diretti alla tutela, allo sviluppo, alla
promozione ed alla valorizzazione delle attività artigiane nelle loro
diverse espressioni territoriali, settoriali ed artistiche, in armonia con
gli indirizzi della programmazione economica nazionale.
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Art. 2.
(Imprenditore artigiano)
1. É imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente
una attività economica organizzata secondo i requisiti e le
finalità di cui all'articolo 3, esercitando in misura prevalente il
proprio lavoro, di natura tecnica, nel processo produttivo e svolgendo le
funzioni di direzione e di gestione tecnico-produttiva in modo preminente
rispetto all'organizzazione dei fattori di produzione.
a)
avere conseguito titoli di studio o diplomi in materia tecnica inerente
all'attività da esercitare, previsti ai sensi delle norme vigenti; a
tal fine sono considerati validi i diplomi di qualifica ed i diplomi di
maturità degli istituti professionali e di istruzione tecnica, i
diplomi degli istituti d'arte, delle accademie e degli istituti superiori
per le industrie artistiche, le licenze di maestro d'arte, i diplomi
universitari e di laurea;
4. Al fine di assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati
all'acquisizione delle conoscenze teoriche e pratiche neces sarie per
svolgere ruoli professionali nel settore artigiano, le regioni istituiscono
corsi di istruzione artigiana e professionale nell'ambito dei propri
programmi di formazione professionale, stabilendone le modalità di
organizzazione, la durata e le materie e garantendone l'effettuazione anche
tramite rapporti di convenzione con soggetti idonei. A tal fine sono
considerate in via prioritaria le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura le organizzazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative del settore artigiano e gli enti da queste costituiti. I
corsi devono privilegiare l'effettuazione di periodi di tirocinio pratico e
di esperienza nei processi di produzione e di lavorazione aziendale,
applicando sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro, e
devono avere per oggetto materie idonee a garantire l'acquisizione delle
competenze necessarie per l'esercizio dell'impresa artigiana, con
particolare riferimento alle norme in materia di lavoro, salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, ambiente, territorio, igiene, tutela ed informazione
del consumatore, nonché alla gestione imprenditoriale ed
all'organizzazione aziendale.
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Art. 3.
(Impresa artigiana)
1. É impresa artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa
che risponde ai seguenti requisiti:
a)
abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attività di produzione,
fabbrica zione, costruzione e trasformazione; di riparazione, lavorazione,
trattamento e manutenzione; di compimento di opere; di prestazione di
servizi;
2. Ai sensi della lettera a)
del comma 1 sono escluse dall'oggetto dell'attività principale
dell'impresa artigiana:
a)
le attività agricole, le attività commerciali di
intermediazione e di vendita, e di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande, le quali, tuttavia, possono essere svolte in via strumentale o
accessoria rispetto all'esercizio dell'impresa artigiana;
3. Possono rientrare, in particolare, nell'esercizio dell'impresa
artigiana:
a)
le attività di trasformazione, trattamento e confezionamento di
prodotti agricoli e zootecnici, e di macellazione, lavorazione e
confezionamento delle carni, qualora non rientrino nell'esercizio normale
dell'agricoltura, nonché di trasformazione, trattamento e
confezionamento di prodotti ittici anche se derivati dalla piccola pesca;
4. L'impresa puó essere esercitata in luogo fisso, presso
l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci partecipanti al
lavoro, o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante
o di posteggio, purché non in contrasto con le norme vigenti. Essa
puó effettuare lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie
prime forniti dal committente e fornire prodotti semilavorati o servizi
destinati ad essere incorporati o comunque utilizzati nell'ambito
dell'attività del committente. Ogni impresa artigiana puó
avvalersi di apposita sede secondaria ai sensi dell'articolo 2203 del codice
civile, nonché di unità locali per lo svolgimento di una o
piú fasi del processo produttivo.
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Art. 4.
(Società)
1. É artigiana l'impresa che, in conformità ai requisiti
previsti dall'articolo 3, é costituita:
a)
in forma di società cooperativa, di piccola società
cooperativa, di società in nome collettivo e di società a
responsabilità limitata, costituite ai sensi delle norme vigenti, a
condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci,
rispetti i requisiti indicati dall'articolo 2, comma 1, e che uno di essi
sia, comunque, in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 2,
commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
2. La legge determina i soci cui si applica l'articolo 2, comma 2; essi
devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del medesimo
articolo, nonché dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle
leggi statali.
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Art. 5.
(Organico dell'impresa artigiana)
1. L'impresa artigiana puó essere esercitata con la prestazione
d'opera di personale dipendente coordinato e diretto dall'imprenditore
artigiano o dai soci indicati ai sensi dell'articolo 4, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2, sempreché non superi, normalmente,
il limite massimo di venti addetti. In particolare:
a)
per l'impresa che lavora in serie purché la lavorazione non si
svolga con processo del tutto automatizzato, il limite predetto é
ridotto a dieci addetti;
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1 sono computati:
a)
i lavoratori assunti come apprendisti ai sensi delle norme vigenti;
3. Non sono computati nei limiti previsti dal comma 1:
a)
il titolare di impresa artigiana individuale e, nel caso di società
pluripersonale di cui all'articolo 4, uno dei soci in possesso dei requisiti
indicati dall'articolo 2, comma 1, e gli altri soci non partecipanti al
lavoro;
4. Le imprese artigiane che, per specifiche esigenze produttive. abbiano
superato, fino al valore del 25 per cento, con approssimazione
all'unità superiore, i limiti massimi indicati dal comma 1 e per un
periodo non superiore a tre anni di calendario, mantengono l'iscrizione
all'albo di cui all'articolo 8. Esse perdono la qualifica artigiana a tutti
gli effetti di legge, compresi quelli contributivi, con decorrenza dal
giorno successivo alla scadenza del periodo di tre anni o dalla data del
superamento del limite del 25 per cento. Al fine di calcolare il superamento
dei limiti predetti deve farsi riferimento alla media annua dell'orario di
lavoro effettivamente prestato sul posto di lavoro ad esclusione di tutti i
periodi di assenza e di astensione dal lavoro previsti dalle norme vigenti.
a)
i lavoratori a domicilio;
6. Gli apprendisti assunti in esubero rispetto al limite indicato nel
comma 5 sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ad ogni
effetto, a decorrere dal momento della loro assunzione.
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Art. 6.
(Consorzi, società consortili
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa,
costituiti, fra imprese artigiane, nelle forme previste nei titoli V e VI
del libro quinto del codice civile, a prescindere dai rispettivi limiti
dimensionali, hanno titolo ad essere iscritti in separata sezione dell'albo
delle imprese artigiane di cui all'articolo 7.
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Art. 7.
(Albo delle imprese artigiane)
1. É istituito l'albo delle imprese artigiane al quale sono
obbligate ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui alla
presente legge.
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Art. 8.
(Procedure di iscrizione, modificazione
1. Le domande di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e le denunce
di modifica e di cessazione, di cui all'articolo 7 sono presentate
all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio entro trenta giorni dall'inizio
dell'esercizio dell'attività o dalla data dell'evento modificativo e
di cessazione. Le domande e le denunce possono pervenire all'ufficio anche
per il tramite dei comuni nella cui circoscrizione si é avviata
l'attività.
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Art. 9.
(Organi amministrativi
1. Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi
collegiali amministrativi di tutela dell'artigianato. A tal fine vengono
istituite apposite commissioni provinciali per l'artigianato per l'esercizio
delle funzioni riguardanti la tenuta dell'albo provinciale delle imprese
artigiane di cui all'articolo 7, e commissioni regionali per l'artigianato
per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 8. Le leggi regionali
stabiliscono gli altri compiti da attribuire alle commissioni.
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Art. 10.
(Consiglio nazionale dell'artigianato)
1. Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esprime parere
sulle materie inerenti all'artigianato, con particolare riguardo alla
definizione di indirizzi interpretativi per l'applicazione e per il
coordinamento delle norme legislative ed amministrative applicabili al
settore artigiano e svolge funzioni consultive in riferimento agli indirizzi
di politica economica e settoriale che risultino applicabili al settore
artigiano.
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Art. 11.
(Disposizioni varie)
1. Le procedure di iscrizione d'ufficio al registro dei committenti ed al
registro dei lavoratori a domicilio, di cui agli articoli 3, 4 e 5 della
legge 18 dicembre 1973, n. 877, e le relative procedure di ricorso e di
contenzioso, anche ai fini degli adempimenti contributivi con l'INPS,
qualora queste riguardino la posizione di imprenditori artigiani titolari di
imprese regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane, possono
essere avviate solo a seguito del preventivo esperimento e della definizione
delle procedure, anche in sede di eventuale contenzioso, previste
dall'articolo 8.
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Art. 12.
(Disposizioni finali e transitorie)
1. La legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed
integrazioni, é abrogata. Tuttavia, le relative disposizioni, in
quanto compatibili, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte
dello Stato e delle singole regioni, delle disposizioni legislative ed
amministrative necessarie per l'attuazione della presente legge.
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