Legislatura 13º - Disegno di legge N. 3194 (I rist.)

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3194 I rist.



DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori DE CAROLIS, DUVA, PASSIGLI, BONAVITA, MICELE, CAZZARO, GAMBINI, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO, CORTELLONI, LAVAGNINI, ZILIO, GIARETTA, PALUMBO, ROBOL, RIGO, MARINI, DONDEYNAZ, MELONI, CIMMINO, BOSI, NAVA, CAMBER, NOVI, DE ANNA, PETTINATO, TURINI e SILIQUINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1998

Legge quadro per l'artigianato







ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro ordinamento il settore dell'artigianato é attualmente disciplinato dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, definita legge-quadro per l'artigianato. Tale disciplina - approvata in conformità ai princípi di tutela e sviluppo di cui all'articolo 45 ed in funzione dell'attuazione dell'articolo 117 della Costituzione stessa - non é stata in grado di creare una reale situazione di certezza di diritto per le imprese artigiane, costrette ad affrontare continuamente pesanti situazioni di contenzioso in sede amministrativa e giudiziaria al fine di conseguire e mantenere la propria qualifica; inoltre, non ha certo contribuito a riconoscere ed identificare le reali caratteristiche dell'impresa artigiana operante nel contesto economico e sociale degli anni '80 né, soprattutto, ad interpretare le tendenze evolutive assai dinamiche, che sono proprie del tessuto imprenditoriale artigiano e che si sono evidenziate soprattutto nei recenti anni: in sostanza la legge-quadro non ha contribuito a qualificare un modello di impresa artigiana rispondente alla effettiva dimensione in cui essa opera ed al ruolo che essa riveste nel contesto economico e sociale.
La disciplina in esame ha delineato la disciplina del settore artigiano in base a criteri approssimativi che si sono limitati a fotografare in modo sfocato, ad una certa data, una realtà imprenditoriale che, nei fatti, costituisce una fra le forze piú dinamiche e suscettibili di variazioni ed innovazioni nel panorama imprenditoriale del Paese. In tal senso la legge, pur avendo introdotto alcune significative innovazioni (come la figura dell'imprenditore artigiano), ha, comunque, mantenuto le contraddizioni ed i limiti tipici di una legislazione convenzionale che, sulla base di una impostazione superata, ancora legata a concezioni riduttive e tradizionali (che pongono in prima evidenza la ridotta dimensione di organico per identificare l'impresa artigiana), accoglie un profilo arcaico di artigianato che sorvola sugli aspetti tecnologici ed economici che caratterizzano le imprese di produzione o di servizio del settore, e non riconosce in modo adeguato la configurazione professionale e qualificata dell'imprenditore artigiano.
Guardando alla realtà del settore artigiano va rilevato che l'elasticità e flessibilità produttiva, intesa come capacità intrinseca di un pronto adattamento ai mutamenti quantitativi e qualitativi della domanda, la creazione di nuova imprenditorialità ed il consolidamento di quella esistente, la capacità di trasmettere valori sociali e culturali, di creare occupazione qualificata, la tendenza costante all'ammodernamento tecnologico, sono i requisiti fondamentali che hanno caratterizzato e che continuano a qualificare le imprese artigiane rispetto al processo di industrializzazione del Paese.
Infatti, l'impresa artigiana, attraverso una articolata segmentazione settoriale e subsettoriale, legata anche alla crescente personalizzazione del mercato dei prodotti e dei servizi, é giunta ormai a costituire un elemento connettivo di natura essenziale nell'ambito dei principali processi produttivi, commerciali e del terziario.
La imprescindibile funzione traente dell'artigianato nel sistema economico viene anche dimostrata dai dati statistici.
Basti pensare che l'artigianato (con riferimento ai settori economici omogenei corrispondenti a quelli in cui opera l'artigianato) rappresenta il 75 per cento delle imprese fino a cinquanta addetti e addirittura l'80 per cento di quelle al di sotto di cinque dipendenti; che esso impegna oltre il 75 per cento degli occupati delle imprese fino a cinque dipendenti ed il 55 per cento degli occupati delle imprese fino a cinquanta addetti; e che, inoltre, per il solo comparto manifatturiero, esso produce il 62 per cento del valore aggiunto delle imprese fino a cinquanta addetti ed il 72 per cento per quelle al disotto dei dieci addetti.
Ed ancora, basti pensare che le imprese artigiane rappresentano circa il 33 per cento del panorama imprenditoriale italiano e concorrono all'occupazione di un quinto del totale degli occupati.
Nonostante tutto, ancora oggi il nostro legislatore continua a formulare delle scelte mirate prevalentemente a proteggere le aree tradizionalmente deboli del lavoro artigiano senza promuoverne lo sviluppo, concependo la politica economica orientata al settore artigiano, non già come una politica attiva di promozione, di valorizzazione e di innovazione tecnica e professionale all'interno del settore, bensí come una politica passiva di conservazione dell'esistente.
Lo stesso articolo 45 della Costituzione, scritto per riconoscere il ruolo fondamentale dell'artigianato, in forza dei princípi di tutela e di sviluppo, per la sua peculiarità di modello organizzativo imprenditoriale che valorizza la componente lavoro (valore fondante della nostra Costituzione) rispetto alla componente del capitale, é stato interpretato in senso inverso al suo vero significato: non tutela e sviluppo di un settore trainante, da far assurgere a livello di componente essenziale dell'intero sviluppo economico del Paese, ma protezione di un settore debole, al quale assegnare le briciole delle risorse relative ai trasferimenti pubblici a sostegno dell'economia, in misura del tutto residuale in rapporto ai massicci trasferimenti pubblici a sostegno del settore industriale.
Si tratta di una politica statica, passiva e ripiegata su se stessa che compromette le giuste e legittime aspettative di sviluppo del settore artigiano.
Occorre, dunque, partire dalle reali caratteristiche peculiari dell'impresa artigiana per ricostruire una codificazione normativa in grado di recepire e sancire gli autentici requisiti e valori specifici che contraddistinguono l'impresa artigiana.
L'impresa artigiana ha maturato una formula competitiva strategica nel sistema economico industrializzato del Paese, consistente, in sintesi, nella varietà, nella specializzazione, nella flessibilità dell'offerta rispetto al mercato e nell'inserimento in reti esterne ad essa per lo sviluppo di economie di scala, ma oltre a queste caratteristiche - che sono in parte proprie anche della piccola impresa in generale e della piccola industria - riveste alcune peculiari specificità:

in primo luogo essa imprenditorializza il lavoro mettendo in campo un tipo di lavoro (quello dell'imprenditore artigiano e dei componenti della famiglia) dotato di elevate capacità di auto-organizzazione riferite alle responsabilità organizzative, all'autonomia di scelta ed alle relazioni esterne;
inoltre, il lavoro professionale dell'imprenditore artigiano risulta prevalente rispetto all'organizzazione dei fattori di produzione e del processo produttivo dell'impresa.

In base alle caratteristiche indicate, l'organizzazione aziendale dell'impresa artigiana, in sostanza, non é piú da intendere, in senso tradizionale, come semplice utilizzazione di mezzi e strumenti per l'esplicazione dell'attività personale dell'artigiano ma come predisposizione di un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa artigiana indissolubilmente legati all'iniziativa ed all'attività professionale dell'imprenditore artigiano.
In sostanza la natura artigiana di un'attività imprenditoriale risiede prioritariamente nella capacità del soggetto imprenditore di organizzare i fattori di produzione in funzione della propria partecipazione professionale e qualificata al processo produttivo dell'impresa realizzando il fine imprenditoriale in virtú della propria partecipazione tecnica al processo produttivo stesso.
Proprio in virtú della partecipazione diretta e qualificata dell'imprenditore artigia no al processo produttivo dell'impresa quale elemento prevalente nell'organizzazione dei fattori di produzione e dei beni dell'azienda, discende la peculiare ed insostituibile funzione addestrativa e didattica che l'artigiano svolge nell'azienda come luogo di educazione, di tradizione di valori formativi e di avviamento qualificato al lavoro.
Sulla base delle specificità rappresentate, che costituiscono requisiti peculiari e qualificanti dell'impresa artigiana, sarebbe possibile pervenire ad una identificazione coerente dei requisiti che contraddistinguono, sul piano economico e professionale, l'impresa artigiana rispetto alle imprese di minore dimensione degli altri settori economici (industria, commercio e terziario), come figura centrale di riferimento nell'ambito del sistema economico.
E proprio in tale prospettiva una codificazione legislativa appropriata servirebbe a superare tutte le ambiguità e le incertezze legate alle norme attualmente vigenti le quali, se da un lato costringono ancora l'impresa artigiana all'interno di soglie e vincoli artificiosi, dall'altra lasciano grande spazio alla nascita ed alla crescita di un concetto artificioso di "piccola impresa" che molto spesso, nei fatti, si sovrappone alla configurazione propria dell'impresa artigiana.
In sostanza, la qualificazione dell'identità peculiare e specifica dell'impresa artigiana sarebbe utile a riconoscere tutte le varie categorie di attività di produzione e di servizio che, pur essendo radicalmente diverse per tipologia, per cultura e tradizione, per tecniche di lavorazione, per tecnologie adottate, per mercati di riferimento, possono rientrare a pieno titolo nel settore dell'artigianato in virtú di quelle caratteristiche specifiche che le contraddistinguono rispetto alla piccola industria.
Molte imprese artigiane di produzione e di servizio potrebbero acquisire una connotazione avanzata tramite la specializzazione, l'utilizzo di supporti tecnologicamente evoluti, lo sviluppo di professionalità scientifiche e manageriali ed il collegamento con reti esterne per il conseguimento di economie di scala e la penetrazione di mercati sempre piú ampi.
Tali imprese, proprio in virtú dei requisiti specifici e distintivi che si sono sopra evidenziati, conservano pur sempre una connotazione intrinsecamente artigiana ma, a causa delle delimitazioni artificiose e convenzionali esistenti nelle norme vigenti, nella maggior parte dei casi viene ricondotta alla categoria della piccola impresa industriale ed anche del terziario, provocando un contrasto stridente rispetto alla reale dimensione economica e professionale che contraddistingue, in senso sostanziale, l'impresa artigiana moderna.
In sostanza le nuove tecniche di produzione e di lavorazione che stanno progressivamente trasformando le metodologie operative dell'impresa artigiana, paradossalmente comportano il rischio di far venir meno la connotazione e, quindi, la qualifica dell'impresa artigiana in quanto essa risulta tuttora ancorata a criteri tradizionali di valutazione sulla base di norme giuridiche rigide e convenzionali che impediscono all'impresa artigiana stessa di modernizzarsi e di crescere.
Si tratta di una visuale molto restrittiva ed antistorica, ancora sostenuta dai pubblici poteri, dalle forze politiche, da componenti delle parti sociali ed anche dal mondo accademico, in base alla quale ogni forma di maggiore sviluppo nell'organizzazione aziendale del settore artigiano viene a tradursi automaticamente nell'abbandono della condizione artigiana e nell'acquisizione di una veste industriale o, nel caso dei servizi, nell'acquisizione della natura di terziario magari di tipo avanzato, obbligando, nei fatti, le imprese artigiane a confluire nel settore indistinto della piccola impresa, a seconda dei casi, industriale o del terziario.
Il concetto di piccola impresa, dunque, si é potuto consolidare nei fatti solo a causa dei limiti imposti dalle norme vigenti che snaturano il concetto stesso di artigianato, relegandolo ancora in un ambito tradizionale, e che costituiscono un recinto artificioso ormai distante dalla reale dimensione operativa assunta dall'artigianato nell'economia del Paese.
Da ció si desume che, contrariamente a quanto si afferma e si ritiene, rimuovendo i limiti convenzionali ancora presenti nell'attuale legislazione, la "piccola impresa" sarebbe prioritariamente ed essenzialmente "artigianato" ed in tale ottica sarebbe necessario reinterpretare radicalmente i dati economici relativi al settore artigiano.
In questa direzione si potrebbe dare una risposta positiva e coerente anche ai problemi di identificazione e di inquadramento di quelle attività ancora non chiaramente definite dall'ordinamento, anche di natura emergente, che potrebbero validamente conseguire ad ogni effetto la qualifica artigiana, superando situazioni di conflittualità e di contiguità rispetto alle aree dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e del terziario, anche avanzato, in una prospettiva di sistema.
A fronte di questa situazione, risulta essenziale riconoscere, identificare e tutelare il nuovo profilo che il settore artigiano sta assumendo nell'economia, in un'ottica differenziata rispetto alla categoria della piccola impresa soprattutto in rapporto alle forme tecnologicamente piú avanzate di organizzazione aziendale ed alla luce della rivoluzione graduale che tecnologie e telematica stanno introducendo in modo "trasversale" nell'organizzazione dei processi produttivi.
Sarà, dunque, necessario superare i gravi inconvenienti della legislazione esistente alla luce della evoluzione delle forme di organizzazione dell'impresa artigiana e della sua stessa connotazione produttiva e merceologica, individuando una nozione di artigianato che possa superare la vecchia concezione convenzionale, in qualche modo ancora contenuta nelle norme vigenti, ed identificare la nuova realtà imprenditoriale, che queste norme non riescono a comprendere e soddisfare, impostando il riconoscimento della qualifica artigiana su di un sistema di organizzazione dell'attività economica indissolubilmente legato alla figura soggettiva dell'imprenditore ed al ruolo professionalmente qualificato che essa riveste nell'organizzazione del processo produttivo.
In definitiva, la trasposizione da un piano convenzionale e prevalentemente oggettivo di definizione dell'impresa artigiana, cosí come ancora previsto dalle norme vigenti, ad un diverso piano, sul quale conferire al profilo professionale dell'imprenditore artigiano il valore di requisito costitutivo ed essenziale per il pieno riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa, consentirebbe di riconoscere una coerente identità peculiare al settore artigiano secondo un'ottica tale da differenziare l'artigianato dal settore della piccola impresa, in particolare da quella industriale, ove l'attività imprenditoriale viene realizzata sulla base di maggiori poteri di organizzazione del capitale e del lavoro, sulla delega delle mansioni professionali e sull'adozione di processi e fasi maggiormente serializzati ed automatizzati di lavorazione, ed ove, altresí, l'azienda, grazie ai poteri di iniziativa e di indirizzo dell'imprenditore, viene ad assumere la funzione di organismo economico dotato di propria capacità economica e produttiva, funzionalmente separabile dalla persona stessa dell'imprenditore.
In questo quadro di riferimento - preso atto della legge 20 maggio 1997, n. 133, recentemente approvata dal Parlamento in materia di riconoscimento della qualifica artigiana alle società unipersonali ed alle società in accomandita semplice - dovrebbero essere superati riferimenti convenzionali e criteri rigidi di natura oggettiva ancora presenti nella legislazione vigente, quali l'individuazione tassativa di limiti dimensionali differenziati per i singoli comparti di attività e la determinazione di precisi requisiti di forma giuridica e di responsabilità nella costituzione dell'impresa artigiana in forma di società.
In tale prospettiva le innovazioni che potrebbero essere configurate sul piano legislativo consistono:

nel riconoscere una sostanziale libertà nell'adozione di forme di organizzazione e di esercizio dell'attività imprenditoriale da parte dell'imprenditore artigiano, anche indipendentemente dal rispetto di limiti dimensionali tassativi e rigidi i quali potrebbero essere individuati in modo elastico in relazione ad una "fascia di oscillazione", superata la quale l'impresa artigiana verrebbe a perdere la propria qualifica intrinseca;
nell'ammettere la facoltà di costituire e gestire forme societarie a responsabilità limitata, ricorrendo alla legittima possibilità di distinguere il capitale investito nell'impresa rispetto al patrimonio personale e familiare;
nel superare il concetto di partecipazione "manuale" da parte dell'imprenditore artigiano, per sostituirlo con un criterio di organizzazione, direzione e gestione personale del processo produttivo dell'azienda correlato ad una funzione di partecipazione tecnica ad una o piú delle varie fasi del processo produttivo stesso.

Tali princípi potrebbero trovare legittimazione in virtú della riforma della legge-quadro per l'artigianato, quale disegno normativo, avente il rango di riforma economico-sociale, contenente una cornice di princípi generali utili per l'identificazione del settore artigiano nel sistema economico e sociale in armonia con il principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, di cui all'articolo 35 della Costituzione, ed in applicazione degli stessi princípi previsti dal dettato costituzionale dell'articolo 45.
Tale riforma potrebbe costituire il presupposto fondamentale per realizzare un nuovo modello giuridico e legislativo, costituzionalmente tutelato, rispondente alle prospettive di integrazione europea anche al fine di conseguire un rinnovato grado di cooperazione tra imprese artigiane e sistemi di impresa, in un quadro unitario di sviluppo delle forze produttive e favorendo un continuo interscambio tecnologico e di ricerca con gli altri sistemi di maggiore dimensione. Nella medesima ottica la riforma permetterebbe di adottare un programma coordinato di politiche regionali di intervento per la tutela e lo sviluppo economico dell'artigianato prevenendo i gravi rischi di frantumazione e di polverizzazione del concetto stesso di artigianato a livello territoriale che potrebbero discendere proprio dal rinnovato assetto delle potestà regionali nell'ambito della riforma costituzionale.
Il disegno di riforma, risulta orientato, altresí, a conseguire un ulteriore obiettivo mediato di importanza strategica per il Paese: il riconoscimento dell'identità dell'impresa artigiana consentirebbe di valorizzare e consolidare il ruolo determinante che l'artigianato riveste realmente per conseguire lo sviluppo del sistema economico, e di rafforzare la sua stessa forza traente per il perseguimento degli obiettivi primari del sistema sociale.
In tale disegno occorre identificare correttamente i princípi costituzionali richiamati dall'articolo 45 della Costituzione, laddove, per quanto riguarda l'artigianato, sussiste una precisa riserva di legge, intrinsecamente rinforzata sotto il profilo degli obiettivi da realizzare: la tutela e lo sviluppo dell'artigianato.
La tutela costituzionale nei riguardi del settore artigiano non puó certo consistere, in senso riduttivo, nella concessione di agevolazioni creditizie e contributive per il settore, cosí come é stata concepita fino ad oggi: essa deve consistere, soprattutto, nella promozione del lavoro qualificato prestato da una specifica categoria imprenditoriale presente in modo significativo e traente nel tessuto economico del Paese, ricca di valori creativi, estetici e professionali, capace di esplicare una funzione di riequilibrio economico e sociale nel territorio e nei centri urbani e storici, anche in funzione del recupero di situazioni di emarginazione economica e di esclusione sociale, e di svolgere una funzione didattica nella propria azienda quale luogo di avviamento qualificato al lavoro e di tradizione di valori formativi e culturali, anche in funzione della creazione di nuova imprenditorialità.
In sostanza si tratta di configurare una nuova dimensione istituzionale in grado di enucleare alcuni princípi che traggano significato e legittimazione da una "dichiarazione di valori" propri del settore dell'artigianato. In tal senso la funzione istituzionale che lo Stato e le regioni devono essere chiamati ad esercitare non consiste solamente nell'obiettivo di tutelare, sviluppare e valorizzare l'artigianato come settore economico, ma, soprattutto, come settore qualificato dell'economia che riveste una funzione traente essenziale ed assume un ruolo sociale insostituibile, in quanto strumento imprescindibile per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei principi ispiratori dello stesso sistema economico e sociale.

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Si illustrano rapidamente i contenuti degli articoli del presente disegno di legge.
Nell'articolo 1 vengono definite le potestà che lo Stato e le regioni possono esercitare per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato, in conformità ai princípi dettati dagli articoli 35 e 45 della Costituzione, eleggendo l'artigianato come settore trainante dell'economia e quale fattore di rilevanza strategica per il perseguimento degli obiettivi fondamentali del sistema economico e sociale.
Viene previsto, coerentemente, che lo Stato conservi sul piano generale proprie potestà di intervento per la tutela e lo sviluppo del settore artigiano, indicando il criterio del cofinanziamento con le regioni e gli enti locali, sulla base degli indirizzi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da tener conto del riparto delle potestà legislative ed amministrative, anche alla luce dei provvedimenti relativi al conferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni.
In considerazione della sua rilevanza istituzionale, il provvedimento viene configurato come riforma economico-sociale.
Con l'articolo 2 viene definita la figura dell'imprenditore artigiano individuando, quali requisiti essenziali, l'esercizio prevalente del lavoro, di natura tecnica, nel processo produttivo, lo svolgimento di funzioni di direzione e di gestione tecnico-produttiva in modo preminente rispetto all'organizzazione dei fattori di produzione, nonché il possesso di appositi requisiti tecnico-professionali necessari per l'esercizio di un'impresa qualificata artigiana, facendo riferimento al conseguimento di titoli di studio o diplomi ed allo svolgimento di esperienze lavorative o professionali adeguate, rispetto alla specifica attività da esercitare.
La qualificazione tecnico-professionale dell'imprenditore artigiano, nell'impostazione del presente disegno di riforma, viene a costituire un principio di rilevanza essenziale in quanto esso costituisce il presupposto indispensabile per garantire che le imprese artigiane, in virtú dei propri valori, possano rappresentare un settore traente e qualificato dell'economia e possano effettivamente perseguire gli obiettivi essenziali del sistema economico e sociale, con specifico riguardo alla funzione formativa e didattica e di avviamento qualificato al lavoro svolta dall'imprenditore artigiano nell'impresa stessa.
Nell'articolo 3 viene introdotta una nuova definizione di impresa artigiana, piú moderna e flessibile rispetto a quella attuale, in grado di tener conto delle recenti tecniche produttive, organizzative e gestionali, continuamente in evoluzione, e di risolvere in un'ottica sistematica i problemi di contiguità funzionale e, spesso, di conflittualità rispetto ad altri comparti di attività dell'industria, del terziario e dell'agricoltura. Nell'ambito di tale definizione risulta di rilievo centrale il requisito della funzione preminente del lavoro complessivamente organizzato nell'impresa rispetto al capitale.
L'articolo 4 riconosce la facoltà di costituire ed esercitare l'impresa artigiana nelle varie forme societarie previste ai sensi delle norme vigenti, con specifico riferimento alle forme di società cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in nome collettivo, di società in accomandita semplice, di società unipersonale a responsabilità limitata ed anche di società pluripersonale a responsabilità limitata. In particolare, vengono stabilite particolari condizioni per il riconoscimento della qualifica artigiana, con specifico riguardo alla presenza, in maggioranza, di soci partecipanti al lavoro ed al possesso dei requisiti funzionali e tecnico-professionali inerenti alla figura dell'imprenditore artigiano.
Grazie all'adozione di tale norma si potrebbero, anche, comporre le numerose controversie insorte ai fini del riconoscimento e del mantenimento della qualifica artigiana rispetto a determinate forme di società (cooperativa a responsabilità limitata e piccola società cooperativa, società in accomandita semplice) che hanno portato, spesso, ad un pesante contenzioso con gli istituti previdenziali con conseguenze traumatiche per le società artigiane medesime.
Per quanto concerne l'organico dell'impresa artigiana l'articolo 5 prevede un limite massimo ordinario di venti addetti, ridotto a dieci per le lavorazioni in serie (purché la lavorazione non si svolga con processo del tutto automatizzato) ed innalzato a trentacinque per le lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.
La delimitazione dimensionale prevista é flessibile in quanto consente all'impresa artigiana la facoltà di conservare la propria qualifica innalzando i limiti massimi, per specifiche esigenze produttive, fino al 25 per cento e per un periodo massimo di tre anni, cosí da poter programmare in modo graduale l'eventuale ampliamento della propria dimensione organizzativa riservandosi, a seconda dei casi, la possibilità di rientrare nell'ambito della dimensione normale, ovvero di continuare a sviluppare e ad espandere l'organizzazione aziendale assumendo natura industriale o di terziario con un passaggio non necessariamente traumatico, legato al repentino venir meno dello status agevolativo inerente alla propria condizione artigiana.
Quale condizione di peculiare flessibilità legata alla funzione addestrativa e formativa dell'impresa artigiana, si prevede inoltre la possibilità di mantenere in forza nell'impresa un numero consistente di apprendisti (fino ad un massimo di due terzi del numero complessivo di addetti).
Con l'articolo 6 viene regolato il riconoscimento della natura artigiana dei consorzi e delle società consortili, anche in forma cooperativa, comprese le forme a carattere misto fra imprese artigiane e piccole imprese e con la partecipazione di enti di ricerca e di assistenza, superando i diversi problemi sul tappeto che hanno provocato negli anni un forte contenzioso soprattutto con gli Istituti previdenziali ai fini dell'applicazione degli adempimenti contributivi agevolati.
L'articolo 7 concerne l'istituzione dell'albo delle imprese artigiane con la previsione di apposite norme mirate a stabilire con chiarezza la natura e l'efficacia dell'iscrizione e la decorrenza degli effetti delle delibere inerenti alla tenuta dell'albo.
In merito va rilevato che il principio dell'efficacia costitutiva dell'iscrizione risulta di rilevanza centrale nell'assetto legislativo per il settore artigiano, in quanto in base ad essa viene accertata e riconosciuta la sussistenza dei requisiti di qualifica, sia di natura soggettiva attinenti all'imprenditore artigiano, sia di carattere oggettivo inerenti all'organizzazione del processo produttivo o di lavorazione nell'azienda artigiana.
Le delibere di iscrizione all'albo, adottate dalle commissioni provinciali per l'artigianato, organi istituzionali delle regioni previsti ai sensi dell'articolo 9 del presente disegno di riforma, consistono in un accertamento costitutivo della qualifica artigiana e rivestono carattere vincolante nei confronti di tutti gli enti e le pubbliche amministra zioni nell'esercizio delle loro funzioni attinenti al settore artigiano. Sono fatte salve le procedure di contenzioso in sede amministrativa e giudiziaria di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge.
In merito deve essere evidenziato che tale principio era già previsto dalla legge-quadro per l'artigianato del 1985; tuttavia quella disciplina si é limitata ad enunciare i princípi della obbligatorietà e dell'efficacia costitutiva dell'iscrizione all'albo, senza provvedere a predisporre il necessario coordinamento con le altre norme agenti per l'artigianato in materia previdenziale ed assistenziale e con quelle relative all'inquadramento delle imprese artigiane con dipendenti nel ramo artigianato ai fini contributivi.
A causa di tale carenza di coordinamento si era creata, fin dai primi periodi di applicazione della legge-quadro, una situazione di notevole incertezza e di grave conflittualità fra la sfera di potestà degli Istituti previdenziali, soprattutto dell'INPS, e le funzioni esclusive di accertamento dei requisiti di qualifica artigiana attribuite alle commissioni per l'artigianato, portando a situazioni insostenibili di contenzioso ingiustificatamente gravose e penalizzanti per le imprese artigiane.
Tale situazione é stata superata in forza di piú recenti norme previste dal decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, in materia di iscrizioni agli sportelli polifunzionali ai fini previdenziali e contributivi che hanno riconfermato alle commissioni medesime la potestà esclusiva in materia di accertamento dei requisiti di qualifica artigiana in funzione del trattamento previdenziale ed assistenziale degli imprenditori artigiani e dei loro familiari coadiuvanti, ed anche in funzione della classificazione dell'impresa artigiana ai fini contributivi, prevedendo, altresí, la possibilità di percorrere le apposite procedure di contenzioso previste dall'articolo 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Tuttavia, la situazione si é nuovamente complicata a causa di una norma prevista dalla recente riforma del sistema pensionistico (approvata con legge 8 agosto 1995, n. 335, in particolare l'articolo 3, comma 8) che attribuisce all'INPS la potestà di adottare d'ufficio i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta.
Tali disposizioni hanno ulteriormente provocato rilevanti problemi di interpretazione e di coordinamento rispetto alle norme sostanziali che disciplinano il settore dell'artigianato ed alle stesse norme speciali che regolano il regime previdenziale ed assistenziale obbligatorio del settore, determinando, ancora, gravi condizioni di incertezza per le imprese artigiane.
Risulta evidente che un potere di classificazione d'ufficio dei datori di lavoro da parte dell'INPS svincolato dalle potestà di accertamento e dalle delibere di merito di competenza delle commissioni citate, provocherebbe situazioni inconciliabili di conflitto in via amministrativa fra commissioni provinciali per l'artigianato ed INPS, ma soprattutto si arriverebbe a contrasti inevitabili fra procedure differenziate di contenzioso amministrativo e giudiziario e fra organi diversi della Magistratura (civile e del lavoro), sottoponendo, cosí, le imprese artigiane ad uno stato di incertezza inammissibile in uno Stato di diritto.
Pertanto, occorre ribadire che il principio della obbligatorietà e della efficacia costitutiva della iscrizione all'albo, risulta preposto a sancire la sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana, quale presupposto di diritto per consentire l'applicazione di tutte le norme dell'ordinamento riferibili al settore artigiano, ad esempio sia ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali e delle agevolazioni creditizie, sia agli effetti assicurativi obbligatori in campo previdenziale ed assistenziale per il titolare dell'impresa, sia ai fini dell'applicazione delle norme sugli sgravi e benefici contributivi, sia agli effetti dell'applicazione delle normative contrattuali del settore.
Per coerenza, é necessario riconfermare espressamente alle commissioni provinciali per l'artigianato, nelle loro funzioni esclusive di tenuta dell'albo, il compito di determinare la data dell'evento (anche se antecedente alla data di adozione della relativa delibera) rispetto al quale venga accertata la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di artigiano e dell'impresa artigiana, ai fini di stabilire rispettivamente il momento dell'insorgenza, della variazione o della cessazione dei rapporti previdenziali ed assistenziali per il titolare ed i familiari coadiuvanti, e per determinare il corrispondente periodo di classificazione dell'impresa stessa nel ramo artigianato ai fini contributivi (che deve, comunque, discendere dal presupposto della copertura previdenziale ed assistenziale soggettiva del titolare artigiano dell'impresa).
Al fine di tutelare la posizione delle parti interessate (imprese e pubbliche amministrazioni) e di ricondurre il tutto a sistema, restano, comunque, ferme le procedure di contenzioso in sede amministrativa e giudiziaria di cui all'articolo 8 del presente disegno di legge.
Nello stesso articolo 7 sono previste, altresí, alcune norme inerenti alla facoltà di vendita dei prodotti e degli accessori nell'esercizio dell'attività artigiana, all'uso di denominazioni riferibili all'artigianato, alla repressione degli atti di concorrenza sleale provocati dalle prestazioni di lavoro abusivo, alla tutela della continuità della qualifica artigiana nei casi di morte, invalidità, inabilitazione ed interdizione dell'imprenditore artigiano.
L'articolo 8 é dedicato alle procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione, nell'albo delle imprese artigiane, ai ricorsi per il contenzioso amministrativo e giudiziario ed alle sanzioni.
L'attenzione va richiamata in particolare sulla razionaIizzazione introdotta rispetto all'attuale procedura di iscrizione all'albo; in virtú di tale modifica che affida all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alcune fasi di istruttoria ai fini della tenuta dell'albo, si possono evitare duplicazioni di adempimenti e soprattutto garantire condizioni di certezza e completezza al regime di iscrizione all'albo stesso, salvaguardando, comunque, le potestà esclusive di accertamento dei requisiti di qualifica artigiana da parte delle commissioni.
Inoltre, l'articolo 8 risulta mirato a risolvere il problema del coordinamento delle disposizioni di natura speciale relative alle procedure di contenzioso in sede amministrativa e giudiziaria in materia di qualifica artigiana, con le altre disposizioni di legge che prevedono la coesistenza di altre procedure di contenzioso (ad esempio in materia di lavoro o in materia civile, commerciale ed amministrativa). Le altre procedure, infatti, nella situazione attuale risultano prive di un organico collegamento con le norme procedurali già introdotte dalla legge-quadro del 1985 e consentono, in sostanza, al giudice di conoscere incidentalmente della qualifica artigiana e di pronunciarsi discrezionalmente nel merito del giudizio principale senza tener conto dello stato dell'iscrizione dell'impresa all'albo artigiano o, anche, disapplicando lo stesso provvedimento di iscrizione.
Infatti, gli orientamenti attuali della giurisprudenza e della stessa dottrina, anche se in modo non univoco, risultano mirati a valutare caso per caso, indipendentemente dallo stato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, la reale sussistenza dei requisiti di qualifica delle imprese artigiane basandosi, in particolare, sull'entità del giro d'affari e del valore aggiunto e sulla consistenza del capitale dell'impresa, sui costi del lavoro e sul numero dei dipendenti, nonché sulla consistenza del "guadagno" e del "profitto commerciale" in relazione ai limiti del fatturato, quale indice dell'industrialità dell'impresa, al fine di ammettere, o meno, le imprese stesse ai benefici ed al le agevolazioni previste dall'ordinamento, quali l'ammissione al beneficio del privilegio sui crediti delle imprese artigiane, il riconoscimento di un determinato trattamento (ad esempio in sede di controversie di lavoro per l'inquadramento contrattuale dei dipendenti) o la conferma di agevolazioni di natura contributiva od anche creditizia.
In realtà, nel corso di tali procedure le questioni controverse vengono definite sulla base di una valutazione incidentale autonoma da parte del giudice, o dell'autorità amministrativa, in merito alla sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana e, pertanto, le relative decisioni possono risultare anche incompatibili con la permanenza dello stato di iscrizione dell'impresa artigiana nel relativo albo. Si tratta di un'impostazione contraddittoria e del tutto priva di coerenza che comporta una pesante situazione di incertezza, oltre che di pregiudizio economico, a carico delle imprese del settore, compromettendo le esigenze di certezza del diritto che l'ordinamento dovrebbe garantire nei confronti del settore dell'artigianato.
Al fine di evitare tali contrasti occorre introdurre una profonda modifica nell'attuale sistema procedurale prevedendo un rinvio sistematico alle procedure di contenzioso previste dall'articolo 8 del presente disegno di legge relative all'accertamento della sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di qualifica artigiana. In sostanza, i procedimenti in sede di ricorso amministrativo e le procedure di contenzioso giurisdizionale in materia civile, amministrativa e del lavoro, la cui definizione discenda dall'accertamento pregiudiziale dei requisiti di qualifica artigiana, dovrebbero poter essere decisi solo a seguito del preventivo esperimento e della definizione delle procedure di contenzioso di cui all'articolo 8.
Infine, di particolare rilievo risulta la norma dell'articolo 8 volta a confermare e rafforzare il principio della efficacia vincolante delle delibere delle commissioni per l'artigianato in materia di tenuta dell'albo nei confronti di tutti gli enti e le pubbliche amministrazioni nell'esercizio delle loro funzioni attinenti al settore artigiano. Si dispone che gli ispettorati del lavoro, gli istituti previdenziali, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino la sussistenza, la modificazione o la perdita di uno o piú dei requisiti di qualifica artigiana, prima di adottare i rispettivi provvedimenti di competenza, compresi i provvedimenti di variazione d'ufficio della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono tenuti a darne comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti di ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Restano comunque, salve le procedure di eventuale contenzioso in sede amministrativa e giudiziaria.
In forza di tale previsione si puó garantire organicità alla funzione di tenuta dell'albo da parte delle commissioni, riconoscendo, comunque, una reale tutela nei confronti delle pubbliche amministrazioni interessate e garantendo, in sostanza, una oggettiva certezza di diritto.
Con l'articolo 9 si prevede il superamento del sistema attuale di composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato rispetto al quale l'attuale legge-quadro del 1985 impone alle regioni l'adozione di un sistema elettorale costoso, pesante e macchinoso per la nomina dei due terzi dei rispettivi componenti, in qualità di imprenditori artigiani, che sottrae risorse preziose al bilancio regionale per l'adozione di interventi di reale sostegno al settore artigiano. Con la norma proposta si attribuisce integralmente alle regioni la potestà di disciplinare tali organi amministrativi collegiali assicurando, tuttavia, la presenza maggioritaria di esperti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria, nonché di esponenti dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ufficio provinciale del lavoro, in modo da consentire a tali pubbliche amministrazioni di dare un contributo dall'interno all'esercizio delle funzioni delle commissioni, anche nell'ottica di prevenire eventuali situazioni di contenzioso.
L'articolo 10 risulta mirato a istituire nuovamente presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Consiglio nazionale dell'artigianato, la cui soppressione é prevista dallo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo in attuazione della delega prevista dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, su iniziativa del Ministro per la funzione pubblica in materia di conferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni. Si reputa tale soppressione del tutto inopportuna in quanto la funzione consultiva che il Consiglio puó esplicare ai fini dell'adozione di indirizzi interpretativi per l'applicazione e per il coordinamento delle norme legislative ed amministrative applicabili al settore artigiano, puó risultare di rilievo insostituibile per garantire una funzione coerente di tenuta dell'albo da parte delle commissioni per l'artigianato sul territorio nazionale.
Seguono, con l'articolo 11, alcune disposizioni che riguardano: il coordinamento di funzioni e procedure attinenti alla disciplina del lavoro a domicilio con la disciplina in materia di impresa artigiana; l'inquadramento dei soci delle società cooperative artigiane in qualità di soci-artigiani e non di soci lavoratori; la modifica ed il temperamento delle misure introdotte dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti nelle piccole imprese; la determinazione di alcuni criteri quantitativi coerenti per stabilire l'assoggettabilità delle imprese artigiane alle procedure concorsuali di insolvenza.
Infine, l'articolo 12 stabilisce alcune disposizioni finali e transitorie destinate a garantire condizioni di continuità nel passaggio dalla legge-quadro per l'artigianato del 1985 alla nuova disciplina, con particolare riferimento al regime di iscrizione all'albo ed all'avvicendamento delle commissioni per l'artigianato.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Princípi generali)

1. La presente legge, in conformità all'articolo 35, primo comma, ed in attuazione dell'articolo 45, secondo comma, della Costituzione, stabilisce i princípi generali di disciplina giuridica dell'impresa artigiana e definisce gli indirizzi fondamentali per la tutela dell'artigianato quale settore trainante dell'economia, portatore di valori estetici, creativi e professionali, e quale fattore strategico per il perseguimento di obiettivi fondamentali del sistema sociale e di interessi generali della comunità inerenti a funzioni di formazione e di avviamento qualificato al lavoro, di creazione di nuova imprenditorialità, di tradizione di valori culturali e professionali, nonché di riequilibrio economico e sociale nel territorio e di recupero di situazioni di emarginazione economica e di esclusione sociale.
2. Nell'ambito dell'ordinamento della formazione professionale e dell'istruzione tecnica e professionale le imprese artigiane costituiscono strumento prioritario per concorrere alla realizzazione di iniziative volte a migliorare la qualità dell'offerta di lavoro ed a favorire l'acquisizione di attitudini e ruoli professionali rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro privilegiando criteri e princípi di alternanza fra studio e lavoro, al fine di contribuire alla creazione di una reale unità dialettica fra sistema scolastico e formativo e sistema produttivo ed economico.
3. Le disposizioni della presente legge costituiscono princípi fondamentali di riforma economico-sociale ed ogni eccezione o deroga puó essere introdotta solo mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.
4. Lo Stato, nell'ambito degli indirizzi generali di politica economica e settoriale, esercita funzioni concernenti:

a) la programmazione e la realizzazione di progetti di incentivazione e di sostegno dell'artigianato nell'ambito di programmi integrati diretti alla promozione ed allo sviluppo economico del sistema produttivo, anche in relazione all'innovazione, alla ricerca ed al trasferimento tecnologico, al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e ad esigenze di riequilibrio economico a livello territoriale;
b) il cofinanziamento di iniziative e progetti concertati con le regioni e gli enti locali che abbiano rilevanza ed interesse nazionale, da definire tenendo conto delle fonti di finanziamento della Unione europea, nel pieno rispetto della pianificazione e delle priorità regionali, sulla base delle determinazioni e degli indirizzi definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato in conformità ai princípi generali previsti dalla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Esse esercitano le proprie potestà legislative adottando provvedimenti diretti alla tutela, allo sviluppo, alla promozione ed alla valorizzazione delle attività artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, settoriali ed artistiche, in armonia con gli indirizzi della programmazione economica nazionale.
6. La legge provvede a specifiche forme di incentivazione per gli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 che esercitano un'impresa organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Art. 2.

(Imprenditore artigiano)

1. É imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata secondo i requisiti e le finalità di cui all'articolo 3, esercitando in misura prevalente il proprio lavoro, di natura tecnica, nel processo produttivo e svolgendo le funzioni di direzione e di gestione tecnico-produttiva in modo preminente rispetto all'organizzazione dei fattori di produzione.
2. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela ed a garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali appositamente previsti dalle leggi statali.
3. Per l'esercizio di attività diverse da quelle di cui al comma 2 la qualifica di imprenditore artigiano puó essere riconosciuta previo il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) avere conseguito titoli di studio o diplomi in materia tecnica inerente all'attività da esercitare, previsti ai sensi delle norme vigenti; a tal fine sono considerati validi i diplomi di qualifica ed i diplomi di maturità degli istituti professionali e di istruzione tecnica, i diplomi degli istituti d'arte, delle accademie e degli istituti superiori per le industrie artistiche, le licenze di maestro d'arte, i diplomi universitari e di laurea;
b) avere svolto esperienze lavorative o professionali adeguate in forma di collaborazione tecnica e continuativa in qualità di titolare, socio, familiare collaboratore o di dipendente, nell'ambito di imprese del comparto di attività da esercitare: a tal fine sono considerati validi i periodi di esperienza di almeno un anno se preceduti dal regolare svolgimento dell'intero periodo di apprendistato previsto dalla contrattazione collettiva, o da un contratto di formazione e lavoro, ai sensi delle norme vigenti, ovvero se svolti dopo il conseguimento di attestati di qualifica rilasciati ai sensi delle norme vigenti in materia di formazione professionale; negli altri casi sono considerati validi i periodi di esperienza non inferiori a cinque anni.

4. Al fine di assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze teoriche e pratiche neces sarie per svolgere ruoli professionali nel settore artigiano, le regioni istituiscono corsi di istruzione artigiana e professionale nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale, stabilendone le modalità di organizzazione, la durata e le materie e garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti di convenzione con soggetti idonei. A tal fine sono considerate in via prioritaria le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore artigiano e gli enti da queste costituiti. I corsi devono privilegiare l'effettuazione di periodi di tirocinio pratico e di esperienza nei processi di produzione e di lavorazione aziendale, applicando sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro, e devono avere per oggetto materie idonee a garantire l'acquisizione delle competenze necessarie per l'esercizio dell'impresa artigiana, con particolare riferimento alle norme in materia di lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente, territorio, igiene, tutela ed informazione del consumatore, nonché alla gestione imprenditoriale ed all'organizzazione aziendale.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, provvede con decreto alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove d'esame di cui al comma 4. Gli attestati rilasciati al termine dei corsi costituiscono titolo valido per il riconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano.

Art. 3.

(Impresa artigiana)

1. É impresa artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:

a) abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attività di produzione, fabbrica zione, costruzione e trasformazione; di riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione; di compimento di opere; di prestazione di servizi;
b) sia organizzata ed operi con il lavoro professionale dell'imprenditore artigiano, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all'articolo 230- bis del codice civile, dei soci di cui all'articolo 4 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale.

2. Ai sensi della lettera a) del comma 1 sono escluse dall'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana:

a) le attività agricole, le attività commerciali di intermediazione e di vendita, e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali, tuttavia, possono essere svolte in via strumentale o accessoria rispetto all'esercizio dell'impresa artigiana;
b) le attività di prestazione e di intermediazione di servizi professionali, amministrativi, gestionali, di assistenza e di servizi connessi ed assimilabili.

3. Possono rientrare, in particolare, nell'esercizio dell'impresa artigiana:

a) le attività di trasformazione, trattamento e confezionamento di prodotti agricoli e zootecnici, e di macellazione, lavorazione e confezionamento delle carni, qualora non rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, nonché di trasformazione, trattamento e confezionamento di prodotti ittici anche se derivati dalla piccola pesca;
b) le attività di allevamento e di coltura, qualora non sussista vincolo di dipendenza alimentare dal fondo;
c) le attività di estrazione, compresi i servizi connessi;
d) le attività di captazione, produzione e distribuzione di energia, comprese le fonti rinnovabili;
e) i servizi pubblici di trasporto di viaggiatori in concessione e tutte le altre forme di trasporto di persone;
f) le attività di istruzione e di guida comprendenti fasi di applicazione pratica necessarie al trasferimento di regole e criteri di natura tecnica;
g) le attività di editoria di pubblicazioni, di riproduzione di supporti registrati, di registrazione e di incisione, di produzione di software e di elaborazione elettronica di dati;
h) i servizi di disegno, progettazione e di creazione stilistica;
i) i servizi di ideazione, visualizzazione, elaborazione e composizione grafica;
l) le attività di pittura, disegno e scultura;
m) le professioni sanitarie di natura tecnica e riabilitativa.

4. L'impresa puó essere esercitata in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci partecipanti al lavoro, o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio, purché non in contrasto con le norme vigenti. Essa puó effettuare lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dal committente e fornire prodotti semilavorati o servizi destinati ad essere incorporati o comunque utilizzati nell'ambito dell'attività del committente. Ogni impresa artigiana puó avvalersi di apposita sede secondaria ai sensi dell'articolo 2203 del codice civile, nonché di unità locali per lo svolgimento di una o piú fasi del processo produttivo.
5. L'imprenditore artigiano puó essere titolare di una sola impresa artigiana. Tuttavia, é riconosciuta la facoltà all'imprenditore artigiano ed ai soci che svolgono il proprio lavoro ai sensi dell'articolo 4, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, di partecipare ad un'altra società con qualifica artigiana a condizione che nella medesima non svolgano il proprio lavoro, di natura tecnica, nel processo produttivo.

Art. 4.

(Società)

1. É artigiana l'impresa che, in conformità ai requisiti previsti dall'articolo 3, é costituita:

a) in forma di società cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in nome collettivo e di società a responsabilità limitata, costituite ai sensi delle norme vigenti, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, rispetti i requisiti indicati dall'articolo 2, comma 1, e che uno di essi sia, comunque, in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 2, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
b) in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2;
c) in forma di società in accomandita semplice, sempreché la maggioranza dei soci accomandatari sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2, comma 1, e che uno di essi sia, comunque, in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 2, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. La legge determina i soci cui si applica l'articolo 2, comma 2; essi devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

Art. 5.

(Organico dell'impresa artigiana)

1. L'impresa artigiana puó essere esercitata con la prestazione d'opera di personale dipendente coordinato e diretto dall'imprenditore artigiano o dai soci indicati ai sensi dell'articolo 4, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, sempreché non superi, normalmente, il limite massimo di venti addetti. In particolare:

a) per l'impresa che lavora in serie purché la lavorazione non si svolga con processo del tutto automatizzato, il limite predetto é ridotto a dieci addetti;
c) per le imprese che svolgono la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, il limite predetto é innalzato a trentacinque addetti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1 sono computati:

a) i lavoratori assunti come apprendisti ai sensi delle norme vigenti;
b) i lavoratori a domicilio, per la sola quota eccedente il terzo del numero dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
c) i familiari dell'imprenditore artigiano, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230- bis del codice civile, che svolgono in misura prevalente il proprio lavoro, di natura tecnica, nel processo produttivo;
d) i soci indicati dall'articolo 4, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, ed i familiari dei soci in possesso dei requisiti individuabili ai sensi della lettera c) ;
e) i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi delle norme vigenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate in azienda.

3. Non sono computati nei limiti previsti dal comma 1:

a) il titolare di impresa artigiana individuale e, nel caso di società pluripersonale di cui all'articolo 4, uno dei soci in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2, comma 1, e gli altri soci non partecipanti al lavoro;
b) i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi delle norme vigenti;
c) i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;
d) gli impiegati che svolgono mansioni amministrative.

4. Le imprese artigiane che, per specifiche esigenze produttive. abbiano superato, fino al valore del 25 per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati dal comma 1 e per un periodo non superiore a tre anni di calendario, mantengono l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 8. Esse perdono la qualifica artigiana a tutti gli effetti di legge, compresi quelli contributivi, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del periodo di tre anni o dalla data del superamento del limite del 25 per cento. Al fine di calcolare il superamento dei limiti predetti deve farsi riferimento alla media annua dell'orario di lavoro effettivamente prestato sul posto di lavoro ad esclusione di tutti i periodi di assenza e di astensione dal lavoro previsti dalle norme vigenti.
5. Il numero degli apprendisti non puó essere superiore ai due terzi del numero complessivo degli addetti dell'impresa artigiana, con approssimazione all'unità superiore, riferito ai sei mesi precedenti al momento della loro assunzione. A tal fine, negli addetti dell'impresa artigiana non sono computati:

a) i lavoratori a domicilio;
b) i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo inferiore a tre mesi e per esigenze legate a picchi di piú intensa attività dell'impresa;
c) i soggetti assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi delle norme vigenti, in attesa dell'applicazione dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

6. Gli apprendisti assunti in esubero rispetto al limite indicato nel comma 5 sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ad ogni effetto, a decorrere dal momento della loro assunzione.

Art. 6.

(Consorzi, società consortili
ed associazioni temporanee)


1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti, fra imprese artigiane, nelle forme previste nei titoli V e VI del libro quinto del codice civile, a prescindere dai rispettivi limiti dimensionali, hanno titolo ad essere iscritti in separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 7.
2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese, purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti, hanno titolo ad essere iscritti nella separata sezione dell'albo.
3. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui ai capi IV e V della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, nei quali siano rispettati i rapporti numerici e di maggioranza di cui al comma 2, hanno ugualmente titolo ad essere iscritti nella suddetta separata sezione.
4. Alle forme consortili e cooperative di cui ai commi da 1 a 3 si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore relative alle agevolazioni per le imprese artigiane, nonché agli adempimenti contributivi previsti per il settore artigiano.
5. Le imprese artigiane, anche di diverso settore, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle norme in vigore relative alle agevolazioni previste per le imprese artigiane, nonché agli adempimenti contributivi previsti per il settore artigiano, in quanto compatibili. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare piccole imprese ed enti in base ai criteri indicati nel comma 2.

Art. 7.

(Albo delle imprese artigiane)

1. É istituito l'albo delle imprese artigiane al quale sono obbligate ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui alla presente legge.
2. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane é costitutiva della qualifica artigiana a tutti gli effetti di legge e comporta l'applicazione delle norme legislative ed amministrative concernenti il settore artigiano. L'iscrizione é condizione per l'applicazione delle agevolazioni previste per il settore artigiano.
3. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, la modificazione dello stato di iscrizione e la cancellazione dall'albo medesimo, hanno effetto, rispettivamente, dalla data di inizio dello svolgimento dell'attività in conformità ai requisiti di qualifica previsti dalla medesima legge, dalla data della modificazione e dalla data di cessazione dell'attività stessa, o di perdita degli anzidetti requisiti di qualifica.
4. Le funzioni riguardanti la tenuta dell'albo e l'accertamento dei requisiti di qualifica artigiana di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono svolte dalle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 9.
5. Le commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni esclusive attinenti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane e degli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive modificazioni, ed alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di qualifica artigiana, deliberano sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane e adottano provvedimento vincolante ad ogni effetto, impugnabile ai sensi delle procedure previste dall'articolo 8.
6. Le commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni, determinano la data nella quale sia stata ac certata la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana di cui alla presente legge, anche allo scopo di definire l'insorgenza o la cessazione dei rapporti previdenziali ed assistenziali previsti per i titolari di impresa artigiana e per i familiari coadiuvanti nei gradi di parentela e di affinità di cui all'articolo 230- bis del codice civile, e di determinare la classificazione dell'impresa con dipendenti nel settore dell'artigianato agli effetti dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, nei limiti di prescrizione stabiliti dalla normativa vigente.
7. Alle imprese artigiane per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, non si applicano le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali di intermediazione e di vendita, di orario di vendita, di chiusura domenicale e festiva, di offerta di vendita, comprese le vendite straordinarie, di forme speciali di vendita e di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
8. Nessuna impresa puó adottare, nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non é iscritta all'albo; il divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese diversi da quelli espressamente previsti dall'articolo. Lo stesso divieto vale anche per l'utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all'artigianato, adottati da imprese e da enti associativi diversi da quelli iscritti all'albo ai sensi della presente legge, per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 vengono applicate anche nei confronti di prestatori di lavoro abusivo che adottino riferimenti all'artigianato nello svolgimento della loro attività, facendo ricorso ad una qualsiasi forma di pubblicità.
10. Ai fini della presente legge é considerato lavoro abusivo lo svolgimento, o comunque il compimento, a fine di lucro, di atti di produzione, di trasformazione, di riparazione di beni e di prestazione di servizi in mancanza dei requisiti professionali o degli atti concessori, autorizzatori e di assenso previsti dalla legge per l'esercizio delle attività artigiane e senza ottemperare ai relativi obblighi stabiliti dalle norme vigenti ai fini fiscali, previdenziali, assicurativi e contributivi.
11. Le prestazioni effettuate da chi svolge lavoro abusivo rappresentano azioni non conformi ai princípi della correttezza professionale, idonee a danneggiare l'altrui impresa, e si configurano come atti di concorrenza sleale perseguibili ai sensi degli articoli 2598 e seguenti del codice civile.
12. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa puó conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni, sempreché l'esercizio dell'impresa venga assunto dai familiari ed affini di cui all'articolo 230- bis del codice civile, dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari ed affini minorenni fino al compimento della maggiore età.
13. Nei casi sopra indicati é possibile continuare l'esercizio dell'impresa artigiana avvalendosi della collaborazione continuativa nell'ambito dell'impresa di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall'articolo 2, per il tempo necessario al fine di acquisire il possesso dei medesimi requisiti in qualità di imprenditore artigiano.

Art. 8.

(Procedure di iscrizione, modificazione
e cancellazione nell'albo. Ricorsi. Sanzioni)


1. Le domande di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e le denunce di modifica e di cessazione, di cui all'articolo 7 sono presentate all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio dell'attività o dalla data dell'evento modificativo e di cessazione. Le domande e le denunce possono pervenire all'ufficio anche per il tramite dei comuni nella cui circoscrizione si é avviata l'attività.
2. Le notizie da indicare ed i modelli sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. L'ufficio del registro delle imprese iscrive provvisoriamente nel registro l'impresa che ha presentato domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e riporta le denunce di modifica e di cessazione secondo termini, criteri e modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni; l'ufficio, inoltre, trasmette tutte le notizie alla commissione provinciale per l'artigianato ai fini dell'adozione delle delibere di competenza di cui all'articolo 7. La documentazione é inviata anche al comune ove ha sede l'attività.
4. Al fine di garantire condizioni di certezza e completezza al regime di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, in sede di iscrizione l'ufficio del registro delle imprese provvede a trasmettere alla commissione provinciale per l'artigianato, iscrivendole provvisoriamente, le domande di iscrizione al registro relative ad imprese in possesso di caratteristiche oggettive riconducibili ai requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione all'albo medesimo al fine di consentire alla commissione stessa di disporre gli eventuali accertamenti utili per l'iscrizione all'albo.
5. La commissione provinciale per l'artigianato, prima di adottare le delibere di cui all'articolo 7, puó assegnare, per una sola volta, un congruo termine ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.
6. Le delibere della commissione provinciale per l'artigianato, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a) , del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono adottate ai sensi dell'articolo 7, dopo avere accertato il concorso delle condizioni richieste dalle norme vigenti per l'esercizio dell'attività. Dette delibere sono comunicate entro quindici giorni all'ufficio del registro delle imprese al fine di provvedere, se necessario, alle annotazioni nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 8, comma 4, della citata legge n. 580 del 1993, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995. Esse devono essere notificate all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, salvo il diverso termine fissato ai sensi del comma 5. La mancata notificazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda.
7. La commissione provinciale per l'artigianato, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 ha facoltà di effettuare accertamenti e, ricorrendone i presupposti, di deliberare d'ufficio le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni. Essa effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane.
8. Gli ispettorati del lavoro, gli istituti previdenziali, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino la sussistenza, la modificazione o la perdita di uno o piú dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, prima di adottare i provvedimenti di competenza, compresi i provvedimenti di variazione d'ufficio della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono tenute a darne comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti di ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. La decisioni della commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.
9. Contro le delibere della commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo, é ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma 8 e di eventuali terzi controinteressati.
10. I ricorsi in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato sono regolati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.
11. Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio.
12. Ai sensi e per gli effetti previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato avverso la delibera della commissione provinciale per l'artigianato, senza che l'organo adito abbia notificato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato é esperibile il ricorso al tribunale competente per territorio.
13. Il tribunale, adito ai sensi dei commi 11 e 12, in sede di ricorso avverso le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e provvede con sentenza, appellabile secondo le forme ordinarie.
14. Qualsiasi procedimento, in via amministrativa o giurisdizionale, la cui definizione discenda dall'accertamento pregiudiziale in ordine alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di qualifica artigiana, ivi compresi i procedimenti previsti dalle leggi speciali e fatto salvo il procedimento penale, non puó essere definito in assenza del preventivo esperimento delle procedure previste dal presente articolo. Qualora venga accertato il mancato esperimento di tali procedure, il procedimento é sospeso e l'organo decidente in via amministrativa o il giudice fissa un termine perentorio non superiore a sessanta giorni alla pubblica amministrazione competente ovvero alla parte interessata per l'attivazione delle procedure previste dal medesimo articolo e fissa, altresí, un termine perentorio non superiore a novanta giorni per la riassunzione del procedimento a seguito dell'espletamento delle procedure medesime.
15. Ai trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge é inflitta dall'autorità competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a lire 6 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 9.

(Organi amministrativi
per la tutela dell'artigianato)


1. Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi collegiali amministrativi di tutela dell'artigianato. A tal fine vengono istituite apposite commissioni provinciali per l'artigianato per l'esercizio delle funzioni riguardanti la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 7, e commissioni regionali per l'artigianato per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 8. Le leggi regionali stabiliscono gli altri compiti da attribuire alle commissioni.
2. Le regioni stabiliscono le norme relative ai criteri di composizione, all'organizza zione ed al funzionamento delle commissioni.
3. Nella composizione delle commissioni deve essere garantita la partecipazione maggioritaria di esperti delle organizzazioni piú rappresentative delle imprese artigiane, nonché dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Art. 10.

(Consiglio nazionale dell'artigianato)

1. Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato, con particolare riguardo alla definizione di indirizzi interpretativi per l'applicazione e per il coordinamento delle norme legislative ed amministrative applicabili al settore artigiano e svolge funzioni consultive in riferimento agli indirizzi di politica economica e settoriale che risultino applicabili al settore artigiano.
2. Il consiglio é presieduto dai Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, dal sottosegretario competente, ed é composto dagli assessori regionali preposti all'artigianato, o loro delegati, dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato e da rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, presenti nel CNEL.
3. Le norme relative ai criteri di composizione, all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 11.

(Disposizioni varie)

1. Le procedure di iscrizione d'ufficio al registro dei committenti ed al registro dei lavoratori a domicilio, di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e le relative procedure di ricorso e di contenzioso, anche ai fini degli adempimenti contributivi con l'INPS, qualora queste riguardino la posizione di imprenditori artigiani titolari di imprese regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane, possono essere avviate solo a seguito del preventivo esperimento e della definizione delle procedure, anche in sede di eventuale contenzioso, previste dall'articolo 8.
2. I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dalla presente legge, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.
4. I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati.
5. I contributi relativi ai periodi di lavoro svolto dai soggetti di cui ai commi da 1 a 4, per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere versati dagli interessati alla gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con le modalità indicate dall'INPS. I contributi stessi sono maggiorati degli interessi al tasso annuo del 5 per cento.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 maggio 1990 n. 108, si applicano alle imprese artigiane che occupano alle loro dipendenze piú di cinque e fino a quindici lavoratori.
7. Quando risulti accertato che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro artigiano é tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto se occupa da sei a nove dipendenti, pari a due mensilità se occupa da dieci a dodici dipendenti, pari a tre mensilità se occupa da tredici a quindici dipendenti. La suddetta indennità non é assoggettabile a contributi previdenziali e assistenziali né a ritenute fiscali.
8. L'articolo 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori con anzianità di servizio inferiore a due anni dipendenti da imprese artigiane.
9. Le imprese artigiane in forma individuale e di società, iscritte all'albo di cui all'articolo 7, sono sottoposte alle procedure concorsuali di insolvenza previste dalle norme vigenti solo qualora superino una media del volume di affari pari a 750 milioni nel biennio precedente. Tale limite puó essere aggiornato periodicamente con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 12.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. La legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni, é abrogata. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte dello Stato e delle singole regioni, delle disposizioni legislative ed amministrative necessarie per l'attuazione della presente legge.
2. L'elenco dei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, individuati ai sensi delle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, viene aggiornata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta delle regioni, sentito il consiglio nazionale dell'artigianato.
3. Le imprese che risultano iscritte nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono di diritto iscritte nell'albo istituito dall'articolo 7 della presente legge.
4. Il periodo di durata in carica delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato di cui agli articoli 10 e 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443, viene prorogato sino all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 9 della presente legge. Durante tale periodo le commissioni in carica vengono integrate, laddove necessario, dai componenti indicati dall'articolo 9.
5. Ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge é abrogata.