DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori BEVILACQUA e MARRI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1998
Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria
ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge muove dall'esigenza di
una riforma globale degli ordinamenti scolastici, allo scopo di fornire alle
giovani generazioni gli strumenti indispensabili di conoscenza e di
maturazione per un migliore inserimento nella società moderna.
La scuola é la struttura fondamentale di un Paese civile e,
pertanto, essa deve risultare funzionale ad un progetto politico che si
realizza attraverso una istituzione educativa che stimoli e favorisca la
partecipazione di tutte le componenti, in maniera organica, secondo la
natura dei valori e delle dignità.
All'uopo, é utile ribadire le finalità etico-sociali che la
società intende perseguire mediante la cultura dei cittadino,
rappresentando questa una delle fondamentali categorie morali, che da
entità astratta si trasforma in strumento di civiltà e di
libertà.
La riforma della scuola non é piú rinviabile, pena
l'approfondirsi del distacco del nostro Paese dai livelli raggiunti dagli
altri Paesi europei e l'accentuarsi sempre piú preoccupante della
separazione tra scuola e società. Per tali motivi, il presente
disegno di legge si colloca in un'ottica di riforma, che vuole avere il
merito di ridare coerenza ed organicità al sistema formativo nel suo
complesso.
Il provvedimento che poniamo all'attenzione di questo ramo del Parlamento
si propone di disciplinare in maniera dettagliata l'ordinamento della nuova
scuola, ne fissa i princípi informatori e le linee portanti.
I punti qualificanti fissati nel disegno di legge sono: la ridefinizione
e l'articolazione di tutti i cicli scolastici la realizzazione della
continuità di tutto il processo educativo, attraverso la revisione
degli ordinamenti degli altri "segmenti" della formazione scolastica, e
cioé la scuola materna e la scuola di base, l'elevazione dell'obbligo
di istruzione con le modalità del relativo assolvimento, la pari
dignità tra tutte le tipologie di preparazione conseguite, la
flessibilità dei percorsi formativi, l'affidamento, a vari livelli, a
segmenti formativi post-scolastici per la formazione di competenze a
carattere specialistico.
Senza ripercorrere tutto l'articolato, ci sembra opportuno sottolineare
alcuni passaggi particolarmente significativi in quanto si inseriscono su
aspetti problematici o di particolare rilevanza.
Il disegno di legge consta di otto capi e sessantanove articoli.
Il capo primo é relativo alla scuola materna. La scuola dai tre ai
cinque anni non é attualmente pensata dalla parte del bambino. Il
modo di concepirla é senz'altro errato; da una parte, infatti, viene
considerata una struttura con funzioni preminentemente sociali ed
assistenziali e da un'altra appare, per alcuni, utile come anticipazione
della scuola elementare. Ne consegue, comunque, una attività
programmata che non tiene in alcun conto lo sviluppo psico-fisico del
bambino.
Noi riteniamo necessario precisare alcuni presupposti di base,
perché soltanto da una concezione chiara del "cosa debba essere" ed
"a che cosa debba tendere" la scuola materna si puó rispondere alle
esigenze del bambino e, subordinatamente, a quelle della società.
La scuola materna, nonostante la tenerissima età degli allievi cui
si rivolge, é pur sempre una "scuola" e pertanto deve essere data la
necessaria importanza alla funzione propriamente educativa. Per noi é
assolutamente necessario, pur non disattendendo le funzioni sociali ed
assistenziali, riaffermare che il motivo principale dell'esistere e
dell'espandersi della scuola materna deve trovare giustificazione,
anzitutto, nella piú approfondita conoscenza della psicologia
infantile e, quindi, nella acquisita consapevolezza da parte delle famiglie
e della società di quanto benefico sia, per il fanciullo, il contatto
con un ambiente stimolante e reattivo qual é quello della scuola
materna.
In preciso accordo con il corretto criterio pedagogico e sociologico che
sottolinea il valore fondamentale del gruppo familiare come luogo elettivo
di socializzazione primaria, il primo grado dell'educazione non puó
avere forma di obbligatorietà.
Il capo secondo é relativo alla scuola di base.
La formulazione di un piano di studi ed ancor piú la sistemazione
di un ordinamento scolastico devono scaturire da una profonda conoscenza
dell'essere umano. Non ci si puó certamente basare su criteri
meramente "funzionali", inserendo un insegnamento ad un'età piuttosto
che ad un altra: ma bisogna esaminare le fasi evolutive ed in quelle la
maggiore, minore o addirittura inesistente, capacità di eccepire un
argomento dato.
Con il sistema oggi in vigore si sprecano solamente enormi
quantità di tempo battendo e ribattendo su argomenti che per il
bambino sono privi di qualsiasi interesse e di cui non riesce a comprendere
il senso, ma soprattutto si perde l'occasione preziosa di fare acquisire al
bambino un patrimonio di abilità e di nozioni, adeguate ai mezzi di
cui dispone, le quali, poi, approfondite e coordinate, si comporrebbero in
vasti quadri storici, artistici, letterari e - con il sorgere della
facoltà di discernimento - potrebbero costituire elementi per una
valutazione critica, divenire materia del giudicare ed infine consentire
allo studente di spaziare su un panorama ricco di acquisizioni,
permettendogli di compiere vaste analisi.
L'esasperazione della didattica e del nozionismo ha portato ad una vera e
propria secondarizzazione della scuola elementare e non ha tenuto conto
delle reali capacità di apprendimento degli allievi, che sono spesso
obbligati ad argomentare a livello concettuale su conoscenze, che dovrebbero
acquisire attraverso l'esperienza personale e diretta.
Il risultato di tutto questo é un apprendimento confuso,
frammentario e superficiale, al punto che, in alcuni casi, in prima media, i
ragazzini sanno poco e niente di tutto, non hanno neanche le basi del
leggere, dello scrivere e del "far di conto".
La distribuzione poi degli insegnamenti nell'arco del giorno e della
settimana, distrugge la facoltà di concentrazione.
Dovrà essere distinta la funzione didattica dalla funzione sociale
e le attività didattiche dovranno essere concentrate nelle ore
mattutine, maggiormente idonee all'apprendimento.
La scuola dovrà poi dare la possibilità, alle famiglie che
lo desiderano, di far partecipare gli alunni, nelle ore pomeridiane ad
attività diversificate non facenti parte della programmazione
curricolare e quindi non obbligatoria.
Infine, la separazione, in scuole elementari e medie, del grado di
istruzione inferiore riteniamo non sia piú adeguata ai nostri tempi,
cosa questa, peraltro, richiesta dalla necessità di porre in essere
la continuità educativa e didattica.
Da questa analisi della situazione nasce la nostra proposta di riforma
del sistema scolastico italiano. Una riforma globale e organica che segue
l'alunno, poi studente, in tutto il suo percorso scolastico, delineando un
itinerario didattico coerente, armonioso, adeguato, efficace, interessante,
logicamente congegnato; ma parimenti che rende agevole agli insegnanti il
compito di accompagnare il fanciullo in questo delicato cammino.
Innanzitutto occorrerà, dopo aver riformulato e riunito i
programmi didattici delle scuole elementari e medie, ridistribuire gli
insegnamenti nell'arco degli otto anni di studi.
Gradatamente, poi, bisognerà adeguare e qualificare il personale
direttivo, docente ed amministrativo. Ed infine si dovrà giungere
all'aggregazione delle due scuole.
Il piano di studi sarà strutturato in modo che ciascun argomento
venga trattato in prospettive sempre piú ampie ed in modi
qualitativamente diversi, oltreché adeguati alle fasi maturative
dell'alunno-studente.
Bisognerà congegnare i programmi di insegnamento, offrirli nei
modi e nei tempi adatti, al fine di favorire un'acquisizione delle
conoscenze e delle abilità duratura ed armoniosa, attraverso la
istituzione dei "cicli didattici".
Per questo occorrerà una rivisitazione dell'organizzazione del
personale docente in modo da favorire un insegnamento unitario ed organico e
consentire che discipline specifiche, per le quali sono necessarie
competenze e attitudini peculiari, vengano insegnate da docenti
specializzati. Pertanto dovrà essere previsto un docente unico, nelle
prime cinque classi, per il gruppo di insegnamenti principali, e docenti
specializzati per discipline quali: musica, educazione fisica, lingue
straniere, educazione artistica e religione per coloro che se ne avvalgono.
La scuola di base si articola in due cicli didattici, per la durata
complessiva di otto anni.
Il capo terzo é relativo all'elevazione dell'obbligo scolastico.
Il capo quarto é relativo alla scuola superiore del lavoro.
Il prolungamento dell'obbligo fino al sedicesimo anno di età
costituisce ormai una scelta scontata per il nostro sistema di istruzione.
Non possiamo, tuttavia, vedere nell'elevazione dell'obbligo l'occasione
per una riforma su basi livellatrici dell'intera scuola media superiore, o
almeno dei suoi primi due anni.
L'elevazione di altri due anni dell'obbligo non puó e non deve
costituire il pretesto per l'individuazione di un nuovo biennio a carattere
marcatamente unitario, giacché equivarrebbe solo a procrastinare la
dequalificazione dei licenziati della attuale scuola media e metterebbe il
sedicenne "scolarizzato" del futuro nella condizione di disporre di una
formazione generale o, a seconda dei casi, generica, che lo renderebbe atto
solo a proseguire gli studi o ad accettare un lavoro dequalificato.
Il prolungamento della scuola dell'obbligo dovrà, invece, favorire
una piú armonica formazione della personalità dell'alunno, per
permettere a tutti l'acquisizione di una solida cultura di base e consentire
a ciascuno il migliore sviluppo delle innate capacità e
abilità.
La nostra proposta prevede pertanto un biennio diversificato: i normali
bienni propedeutici agli studi della scuola media superiore ed un biennio
chiamato "scuola superiore del lavoro" che consente ai giovani scelte
responsabili e consapevoli oltreché congeniali alle proprie
attitudini e capacità per l'inserimento nel mondo lavorativo.
La scuola superiore del lavoro dovrà rappresentare una struttura
integrativa tra lo studio e le esperienze di apprendistato lavorativo, e
questo in una fase storica in cui il problema della disoccupazione giovanile
ha assunto dimensioni ed aspetti drammatici.
La flessibilità degli orari e dei programmi consentirà di
ancorare questo tipo di scuola al territorio e alle sue tradizioni
professionali e artigianali, privilegiando sia la ripresa di alcune
attività che rappresentano il patrimonio piú genuino di
civiltà della provincia italiana sia lo sviluppo delle nuove
professionalità.
Il capo quinto é relativo alla scuola superiore.
La necessaria distinzione all'interno del quinquennio di studi, fra
bienni propedeutici ed un triennio di prosecuzione ha lo scopo essenziale di
sottolineare il carattere di rigorosa specificità che deve
qualificare soprattutto gli ultimi tre anni del quinquennio. Pretendere di
sacrificare i primi due anni di studio dell'istruzione secondaria superiore
in un biennio di studi puramente generici e metodologici significa far
perdere ai giovani due dei loro piú preziosi anni di formazione.
Il triennio di prosecuzione della media superiore verrà suddiviso
in due aree. Nell'area umanistico-scientifico-artistica verrà
istituito un liceo unico che accolga anche l'attuale istituto magistrale, e
nell'area umanistico-tecnico-professionale un istituto tecnico articolato in
indirizzi che dovranno a loro volta essere previsti a geometria variabile
per rispondere tempestivamente e sempre meglio alle esigenze del mondo del
lavoro.
Il liceo unico avrà essenzialmente carattere propedeutico
all'università. Il liceo unico sarà articolato in cinque
indirizzi:
a)
indirizzo classico;
b)
indirizzo scientifico;
c) indirizzo pedagogico;
d)
indirizzo artistico;
e) indirizzo musicale.
L'istituto tecnico é da ritenersi valido (con la rivalutazione del
concetto dell'umanesimo della tecnica) sia per la qualificazione alle
professioni di medio livello che per la prosecuzione degli studi nelle
facoltà e negli istituti universitari congeniali ai vari indirizzi.
L'istituto tecnico si strutturerà in una area didattica comune ad
una serie di specifici indirizzi che ne qualificano la formazione
tecnico-professionale.
I capi sesto e settimo sono relativi alla formazione post-secondaria.
Oggi il mercato del lavoro richiede figure professionali specifiche e
personale in grado di gestire contemporaneamente piú risorse.
La formazione professionale é diventata un mezzo importantissimo
per avvicinarsi piú rapidamente al mondo del lavoro e delle grandi
aziende.
Naturalmente occorrono un nuovo impianto culturale e formativo della
scuola secondaria superiore e nuove finalità conseguentemente
assegnate ai percorsi in esso compresi tali da soddisfare l'intera domanda
di competenze professionali che i mondi del lavoro, delle professioni e dei
servizi richiedono.
La formazione di competenze a carattere specialistico dovrà essere
affidata, ai vari livelli, a segmenti formativi post-scolastici,
caratterizzati da forte integrazione di formazione teorica e formazione
pratica e da un rapporto diretto con il sistema produttivo. Questa é
la ratio
che dovrà sostenere la istituzione di un livello di studi superiori
non universitari collocati in uscita dalla scuola secondaria superiore per
la formazione di tecnici specialisti di livello medio-alto. Rimane inteso
che la scuola secondaria superiore continuerà ad essere terminale
degli studi scolastici e, pertanto, va sottolineato il carattere di non
obbligatorietà della prosecuzione in corsi post-secondari.
La funzionalità specifica dei corsi dovrà essere rapportata
all'evoluzione della domanda.
La nostra proposta é pensata nella logica dell'interesse generale,
ci sembra insieme una risposta ai problemi dei giovani e della
società nel suo complesso, della produttività, del mercato
nazionale ed europeo.
Ci sembra, infine, che essa debba essere considerata l'inizio di un nuovo
riconoscimento professionale ai docenti, intesi quali insegnanti capaci di
trasmettere una cultura umanizzante e insieme specificamente disciplinare.
Il passaggio alla nuova realtà europea non sarà possibile
senza creare uno strumento culturale comune, che non puó che essere
quello della scuola. La scuola europea é una pregiudiziale
indispensabile per la nascita dell'Europa di domani.
DISEGNO DI LEGGE |
CAPO I.
Art. 1.
1. La scuola materna accoglie bambini dai tre anni fino alla iscrizione
alla scuola elementare. Essa é disciplinata dalle norme della
presente legge che, nel rispetto delle forme di autonomia legate ad esigenze
locali, contiene la disciplina della scuola materna statale e non statale.
La scuola materna favorisce il processo educativo dei fanciulli di
età prescolare nell'armonico sviluppo della loro personalità,
continuando ed integrando l'opera della famiglia.
|
Art. 2.
1. La scuola materna promuove, organizza ed indirizza le attività
dei bambini, preparandoli alla frequenza della scuola dell'obbligo
attraverso:
a)
l'educazione religiosa (facoltativa);
2. Il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, nel
rispetto della realtà fisica, psichica e spirituale del bambino,
avviene attraverso:
a)
attività creative artistiche adeguate all'età;
|
Art. 3.
1. Ogni scuola materna statale é istituita con decreto dei
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica su richiesta dell'ente locale
competente.
|
Art. 4.
1. Le scuole materne sono composte da un minimo di tre sezioni.
|
Art. 5.
1. Nei riguardi dei bambini in età prescolare, portatori di
handicap
psichico e sensoriale si provvede con le seguenti misure di sostegno:
a)
inserimento, nei casi meno gravi, nelle sezioni normali ed in numero non
superiore a due. Dette sezioni non possono superare complessivamente il
numero di quindici bambini;
|
Art. 6.
1. Ai frequentanti della scuola materna statale sono garantite
l'assistenza sanitaria, in modo particolare per quanto riguarda la medicina
preventiva, nonché la copertura assicurativa.
|
Art. 7.
1. La scuola materna é organizzata in circoli, formati da un
minimo di tre ad un massimo di sei istituti di piú classi.
|
Art. 8.
1. Nella composizione dei circoli si tiene conto anche delle scuole
materne non statali esistenti sul territorio. Queste sono sottoposte alla
vigilanza del direttore del circolo da cui territorialmente dipendono.
SCUOLA DI BASE
|
Art. 9.
1. La scuola di base, con l'acquisizione di nuovi mezzi espressivi,
consolida lo sviluppo del processo educativo dell'alunno, avviandolo alla
conoscenza del suo mondo interiore, del mondo esterno ed alla integrale
formazione della personalità.
|
Art. 10.
1. La frequenza della scuola di base é obbligatoria e gratuita.
|
Art. 11.
1. Ai docenti é garantita libertà d'insegnamento per il
raggiungimento degli obiettivi educativi fissati nei programmi scolastici
nazionali.
|
Art. 12.
1. L'insegnamento é impartito nella lingua italiana.
|
Art. 13.
1. La scuola di base si articola in due cicli didattici, per la durata
complessiva di otto anni, a cui si aggiunge un biennio diversificato che
porta l'obbligo scolastico a dieci anni.
|
Art. 14.
1. L'ammissione al primo ciclo é consentita ai bambini che abbiano
compiuto, o compiano entro il 31 dicembre dell'anno scolastico, il sesto
anno di età.
|
Art. 15.
1. Nel primo ciclo viene assegnato, ad ogni classe, un docente prevalente
che svolge l'insegnamento delle seguenti discipline: lingua italiana,
storia, geografia, matematica, scienze. Allo stesso docente, sino alla terza
classe, compete anche lo svolgimento dell'attività motoria e delle
attività artistiche.
|
Art. 16.
1. Il secondo ciclo della scuola di base, costituendone il naturale e
necessario completamento opera per continuare il processo di formazione
della personalità degli alunni e fornisce anche un preciso
orientamento.
|
Art. 17.
1. Con l'inizio del secondo ciclo vengono introdotti gli insegnamenti
delle seguenti discipline: latino, chimica, fisica, applicazioni tecniche.
|
Art. 18.
1. Negli ultimi due anni del secondo ciclo é prevista
l'attività di orientamento, alla quale dovrà essere destinata
una adeguata parte dell'orario delle attività didattiche.
|
Art. 19.
1. Le attività didattiche devono svolgersi in orario
antimeridiano.
|
Art. 20.
1. L'anno scolastico é suddiviso, di norma, in due quadrimestri.
|
Art. 21.
1. La scuola di base si conclude con un esame di idoneità al
biennio successivo.
|
Art. 22.
1. Per l'insegnamento della religione cattolica, l'incarico viene
affidato a persona qualificata, sentito il parere della competente
autorità ecclesiastica.
|
Art. 23.
1. Il docente non puó chiedere il trasferimento di sede né
essere comandato o comunque distaccato dall'insegnamento prima della
conclusione del ciclo, fatta eccezione per gravi motivi di famiglia o di
salute debitamente documentati.
|
Art. 24.
1. L'alunno che presenta lievi minorazioni psichiche, carenze
dell'intelligenza o aspetti caratteriali tali da non comprometterne il
rendimento scolastico, é ammesso a frequentare la classe comune.
|
Art. 25.
1. Ogni classe della scuola di base é costituita da non piú
di venti alunni.
|
Art. 26.
1. Il calendario scolastico per la scuola di base prevede di norma e su
tutto il territo rio nazionale l'inizio delle lezioni il 1º ottobre ed
il termine il 31 maggio.
ELEVAZIONE DELL'OBBLIGO
|
Art. 27.
1. A decorrere dall'anno scolastico 1998-1999 l'istruzione obbligatoria
ha la durata di complessivi dieci anni ed é gratuita.
SCUOLA SUPERIORE DEL LAVORO
|
Art. 28.
1. Nell'ordinamento scolastico italiano é istituita la scuola
superiore del lavoro.
|
Art. 29.
1. La scuola superiore del lavoro costituisce un ultimo ciclo
dell'obbligo scolastico e garantisce la graduale integrazione tra il momento
educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la
formazione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come
elemento di progresso civile e sociale della Nazione.
|
Art. 30.
1. Alla scuola superiore del lavoro si puó accedere dopo aver
conseguito il positivo giudizio di valutazione e superato l'esame di
idoneità al termine della scuola di base.
|
Art. 31.
1. Il corso di studio della scuola superiore del lavoro ha durata
biennale.
|
Art. 32.
1. Le discipline d'insegnamento della scuola superiore del lavoro sono le
seguenti:
a)
approfondimento della struttura della lingua italiana;
2. Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere integrati con altre
discipline in relazione alle specifiche esigenze territoriali e dei singoli
corsi.
|
Art. 33.
1. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni debbono svolgere
un pe riodo di apprendistato da effettuarsi a tempo parziale presso
imprenditori pubblici o privati, nonché in aziende familiari nei
settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e
dei servizi.
|
Art. 34.
1. L'orario di insegnamento, sia per le discipline teoriche che per le
attività di lavoro é flessibile.
|
Art. 35.
1. La frequenza della scuola superiore del lavoro é gratuita ed
obbligatoria e non deve comunque risultare inferiore ai due terzi
dell'orario complessivo annuale del corso, sia per la parte teorica che per
l'esperienza di lavoro, senza possibilità di compensazione.
|
Art. 36.
1. Gli alunni afflitti da minorazioni psichiche di lieve entità
sono inseriti nelle classi normali. Per gli alunni portatori di minorazioni
piú gravi sono previste scuole polo particolarmente idonee e i
docenti sono coadiuvati da docenti di sostegno e da un gruppo
medico-psico-pedagogico con funzioni di consulenza.
|
Art. 37.
1. L'anno scolastico deve essere articolato tenendo conto delle
caratteristiche del corso e delle esigenze delle aziende.
|
Art. 38.
1. Le scuole superiori del lavoro devono essere istituite in ogni
distretto scolastico in numero tale da soddisfare le esigenze della
popolazione scolastica interessata ed in relazione alle caratteristiche
socio-economiche del territorio.
|
Art. 39.
1. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un esame
teorico-pratico di verifica.
SCUOLA SUPERIORE
|
Art. 40.
1. La scuola superiore costituisce il momento fondamentale nel processo
di adeguamento dell'organismo scolastico alle esigenze della società
nazionale e deve perció corrispondere alle necessità di tutti.
|
Art. 41.
1. Alla scuola superiore si puó accedere dopo aver conseguito il
positivo giudizio di valutazione al termine del secondo ciclo della scuola
di base e superato un esame di idoneità.
|
Art. 42.
1. Il corso di studio della scuola superiore ha durata quinquennale ed
é suddiviso in un biennio propedeutico di orientamento, sede del
prolungamento dell'obbligo d'istruzione seguito da un corso triennale di
indirizzo.
|
Art. 43.
1. La scuola superiore si articola in un'area
umanistico-scientifico-artistica e in un'area
umanistico-tecnico-professionale.
a)
classico;
3. L'area umanistico-tecnico-professionale é costituita da un
istituto tecnico che si articola nei seguenti indirizzi fondamentali:
a)
economico;
4. Ciascun indirizzo di istituto tecnico puó articolarsi in
diversi rami di specializzazione.
|
Art. 44.
1. Il liceo unico si propone il compito prioritario della formazione
intellettuale, morale, sociale e civica dei giovani, nell'armonia delle
componenti fisico-psichiche che costituiscono l'unità dello spirito.
Esso si configura soprattutto come propedeutico agli studi nelle
facoltà universitarie alle quali i giovani che lo abbiano
favorevolmente concluso sono ammessi in rapporto all'indirizzo scolastico
seguito.
|
Art. 45.
1. In ogni distretto scolastico é istituito almeno un liceo unico.
|
Art. 46.
1. Ogni liceo é costituito da un massimo di cinque corsi completi
o, comunque, da non piú di venticinque classi. Ogni classe non
puó essere costituita da piú di ventitré alunni.
|
Art. 47.
1. Il liceo unico si struttura in un'area didattica comune che si
completa e si differenzia con un gruppo di materie specifiche per ogni
indirizzo.
a)
indirizzo classico: greco, filosofia, geografia, fisica, scienze e storia
dell'arte;
5. La distribuzione degli orari, sia per gli insegnamenti comuni sia per
quelli elettivi, viene fissata dalla commissione nominata dal Ministro della
pubblica istruzione a norma dell'articolo 67. In tale distribuzione si tiene
conto, data l'articolazione del corso liceale in cinque anni,
dell'opportunità di dedicare un tempo maggiore agli insegnamenti
comuni nei primi due anni, mentre si intensifica, negli ultimi tre anni, lo
studio degli insegnamenti elettivi.
|
Art. 48.
1. L'istituto tecnico, oltre che tendere alla formazione intellettuale,
morale, sociale e civica, fornisce una preparazione alle professioni
tecnico-economiche e consente la possibilità di proseguire gli studi
universitari a norma e con le modalità previste dall'articolo 56.
|
Art. 49.
1. In ogni distretto scolastico é istituito almeno un istituto
tecnico.
|
Art. 50.
1. Nessun istituto tecnico puó comprendere piú di
venticinque classi. Tale limite puó essere portato fino a trenta
classi quando nel medesimo distretto o in un distretto contiguo della stessa
provincia non esista altro istituto tecnico dello stesso indirizzo.
|
Art. 51.
1. L'istituto tecnico si struttura attraverso un'area didattica comune ed
una serie di specifici indirizzi che ne qualificano la formazione
tecnico-professionale.
|
Art. 52.
1. Per gli alunni della scuola superiore che frequentano l'area
umanistico-scientifi co-artistica e quella umanistico-tecnico-professionale
é obbligatorio, per tutti i cinque anni di corso, lo studio di almeno
una lingua straniera.
|
Art. 53.
1. Per gli alunni della scuola superiore l'insegnamento della religione
é facoltativo ed é regolato in conformità agli accordi
stipulati fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.
|
Art. 54.
1. L'integrazione degli studenti portatori di handicap
nella scuola superiore avviene a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni.
|
Art. 55.
1. Al termine di qualsiasi ciclo quinquennale della scuola superiore lo
studente deve sostenere un esame di Stato.
|
Art. 56.
1. I giovani che hanno favorevolmente concluso gli studi nel liceo unico
o nell'istituto tecnico possono esser ammessi alle facoltà
universitarie congeniali agli indirizzi seguiti.
PROFESSIONALIZZAZIONE
|
Art. 57.
1. I giovani che non intendano proseguire gli studi nelle facoltà
universitarie sono ammessi, dopo aver superato l'esame di Stato dell'area
umanistico-tecnico-professionale, a frequentare corsi biennali abilitanti
all'esercizio delle libere professioni, organizzati nei distretti scolastici
in cui esistano istituti tecnici del tipo al quale i corsi si riferiscono.
|
Art. 58.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dopo aver sentito, ove esistano, i rispettivi organi
professionali, stabilisce a quali uffici pubblici sia consentito accedere e
quali attività professionali sia consentito esercitare ai cittadini
in possesso dei singoli diplomi di abilitazione all'esercizio professionale.
FORMAZIONE POST-SECONDARIA
|
Art. 59.
1. I giovani che non intendano proseguire gli studi nelle facoltà
universitarie sono ammessi, dopo aver superato l'esame di Stato conclusivo
della scuola secondaria, all'istruzione post-secondaria di durata biennale,
comprendente almeno 1200 ore di attività didattica, rivolta ad
acquisire abilità e competenze atte allo svolgimento di
attività professionali, tecniche, industriali, amministrative e
commerciali.
|
Art. 60.
1. I corsi possono essere istituiti:
a) da istituti di istruzione secondaria;
|
Art. 61.
1. Per la realizzazione dei corsi non é previsto un organico
stabile di personale docente. La docenza sarà impartita da personale
appartenente a vari settori con contratti di collaborazione.
|
Art. 62.
1. I corsi possono essere finanziati con tasse scolastiche a carico degli
allievi o delle aziende, con contributi statali perequativi e con contributi
dell'Unione europea.
|
Art. 63.
1. I corsi sono a numero chiuso, l'accesso é regolato in base al
fabbisogno espresso dagli ambienti professionali di riferimento e a
requisiti di ingresso.
|
Art. 64.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato istituisce un comitato nazionale per la qualità
della formazione post-secondaria.
|
Art. 65.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della
previdenza sociale, e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nomina il comitato nazionale per il finanziamento della
formazione post-secondaria.
|
Art. 66.
1. Gli allievi dei corsi di cui all'articolo 59 usufruiscono degli stessi
benefici degli studenti universitari ai fini del servizio militare e del
diritto allo studio.
NORME TRANSITORIE E FINALI
|
Art. 67.
1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale
della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, costituisce una commissione
formata da docenti in servizio che abbiano insegnato per almeno dieci anni
nelle scuole secondarie di secondo grado o nelle università,
nonché da professionisti indicati dai rispettivi collegi nazionali
per quanto si riferisce all'area umanistico-tecnico-professionale.
a)
le materie di insegnamento caratterizzanti i vari indirizzi e
specializzazioni, ad esclusione di quelle già determinate dagli
articoli 47 e 51;
|
Art. 68.
1. La presente legge entra in vigore a partire dall'anno scolastico
successivo all'anno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale .
|
Art. 69.
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1050
miliardi per il triennio 1999-2001, di cui 150 miliardi per il 1999, 350
miliardi per il 2000, 550 miliardi per il 2001, si provvede con le leggi
finanziarie dei medesimi anni.
|