DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori NAPOLI Roberto, BOSI, BRIENZA, CIRAMI, DE SANTIS,
FAUSTI, MINARDO, NAPOLI Bruno e TAROLLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1997
Disciplina della danza e norme sulla prevenzione, sicurezza e tutela della salute nello svolgimento delle attività di danza
ONOREVOLI SENATORI. - La danza, piú di ogni altra disciplina
artistica, ha bisogno di una particolare cura preventiva del corpo. Lo
sforzo a cui ci si sottopone nello studio delle varie tecniche di danza
(classica, moderna, jazz,
eccetera) é infatti totale.
Nella preparazione ogni parte del corpo viene coinvolta e la spina
dorsale é messa continuamente sotto pressione con il rischio di un
accumulo eccessivo di tensioni e frequenti infortuni.
Per prevenire malformazioni e quindi situazioni traumatiche temporanee o
permanenti, sono necessarie opportune caratterizzazioni psico-fisiche
attitudinali dei soggetti, nonché appropriate cure ortopediche,
fisioterapiche e dietetiche prima, durante e dopo, il percorso
professionale: tutte cose che il sistema danza, istituzionale e non, in
Italia oggi non offre.
La spina dorsale é il fondamento del nostro corpo in quanto
é da lí che parte l'energia verso la periferia attraverso i
centri nervosi e gran parte delle malattie e traumi dei ballerini dipendono
da blocchi di tensione accumulati nella schiena, a seguito della
movimentazione dei carichi propri e dei partner .
Si ritiene che per gli studenti e i professionisti della danza siano
piú che mai da ritenersi un obbligo, le cure mediche preventive che
devono tenere sempre conto della lettura psico-somatica della malattia, dal
momento che la comunicazione artistica della danza ha soprattutto a che fare
con la qualità dei sentimenti e delle emozioni dei personaggi, spesso
in conflitto con il patrimonio psico-somatico individuale.
Infatti l'interpretazione gestuale delle emozioni dei personaggi del
balletto per l'artista sono spesso fonte di infortuni che a volte virano
verso una invalidità permanente, con conseguenti problemi
assicurativi e previdenziali.
Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con il quale vengono
recepite le principali direttive CEE sulla sicurezza e l'igiene del lavoro
costituisce, dopo l'emanazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277, un ulteriore importante riferimento per tutti coloro che si occupano
della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonostante da
alcune parti siano state mosse critiche su alcuni aspetti del decreto (per
esempio: genericità di taluni obblighi come la valutazione dei
rischi, indeterminatezza di responsabilità nel caso di datori di
lavoro, dirigenti e preposti, incompleta codificazione di accertamenti
sanitari e obblighi come nel caso dei carichi pesanti, dei cancerogeni, dei
rischi da agenti biologici, ove non sono specificati i test
e gli accertamenti da espletare e reale applicabilità della norma
che prevede la prosecuzione della sorveglianza medica dopo la cessazione del
lavoro ove si determina esposizione a cancerogeni, appiattimento delle
sanzioni penali su livelli elevati anche per inadempienze banali come talune
previste modifiche dei decreti del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, e 27 aprile 1995, n. 547, mancata definizione allo stato
presente dei requisiti di alcune figure professionali).
Tra gli aspetti positivi é invece da segnalare che il recente
decreto n. 626 del 1994 stabilisce la prevalenza culturale della for mazione
e della informazione ai fini della sicurezza, ai fini dell'incertezza
interpretativa causata dalla precedente legislazione e giurisprudenza sul
tema delle funzioni pubbliche o private del medico d'azienda, confermando di
quanto già realizzatosi con il decreto legislativo n. 277 del 1991,
cioé l'inclusione nella tutela giuridica di categorie e lavorazioni
fino ad oggi escluse dalla applicazione delle norme d'igiene del lavoro e/o
di sicurezza.
Per quanto riguarda il medico competente occorre innanzitutto osservare
che il professionista che opererà con tale qualifica dovrà
acquisire una specifica conoscenza dell'attività effettuata dai
lavoratori ed equiparati ai fini della valutazione del rischio, un
indispensabile atteggiamento di disponibilità a collaborare con le
parti sociali per lo svolgimento di una vasta gamma di attività e
disponibilità anche ad estendere la sorveglianza sanitaria a
richiesta dei lavoratori ove vi sia un rischio da lavoro.
Il contenuto professionale del medico competente risulta dalle nuove
norme, notevolmente arricchito, anche rispetto a quanto già previsto
nel decreto legislativo n. 277 del 1991, giacché il professionista
oltre a collaborare in linea generale con il datore di lavoro per la
predisposizione delle misure di tutela della salute e di sicurezza ed a
svolgere attività usuali quali:
visitare i lavoratori potendo esplicitamente avvalersi di specialisti
per particolari situazioni;
esprimere i giudizi di idoneità;
istituire le cartelle sanitarie e di rischio;
informare i singoli lavoratori e la collettività in ordine ai
risultati epidemiologici della sorveglianza sanitaria;
ha anche l'obbligo di collaborare con il datore di lavoro e con il
servizio di protezione e prevenzione nella predisposizione:
della valutazione del rischio;
del servizio di pronto soccorso;
delle attività di formazione e di informazione.
L'utilizzazione del medico competente dovrà sempre essere prevista
in ambito di valutazione dei rischi e, ove non consegue l'obbligo della
sorveglianza sanitaria, il medico competente potrà o meno restare a
disposizione dell'impresa, per eventuali richieste di sorveglianza sanitaria
motivate dai lavoratori, con l'espletamento di specifiche attività.
Alcuni aspetti dell'attività del medico competente assumono poi
nella nuova normativa un particolare rilievo.
Ad esempio, l'importanza attribuita alla epidemiologia dei rischi si
evince dalla gravità della sanzione penale prevista dal legislatore
per inadempienza agli articoli 69 e 70 del decreto n. 626 del 1994. Si
tratta di obblighi certo già implicitamente connessi con
l'attività espletata in precedenza dal medico di fabbrica, ma che
sono oggi statuiti con forza anche attraverso l'attuazione di procedure
formali.
In definitiva, la sorveglianza epidemiologica diventa per legge obiettivo
prioritario nell'attività del medico competente che, proprio a tal
fine, deve avere conoscenze professionali, tecniche ed operative di livello
adeguate.
In ultimo é da considerare che taluni obblighi a carico del medico
competente non sono oggetto di specifica sanzione penale. Si tratta ad
esempio della collaborazione con il datore di lavoro e dell'espressione del
giudizio di idoneità al lavoro ove il datore di lavoro che non
avrà preteso il rispetto degli obblighi di legge, sarà
penalmente responsabile delle inadempienze.
Una vasta gamma di obblighi e responsabilità dirette ed indirette
investono dunque l'operato del medico competente che per meglio adempiere ai
propri obblighi, nell'interesse dell'impresa e dei lavoratori assistiti,
dovrà inevitabilmente operare in modo intelligente,
interdisciplinare, sinergico ed integrato, con le altre
professionalità presenti in azienda, primi fra tutti i responsabili
della sicurezza.
Tali considerazioni portano ad auspicare una organica politica dell'arte,
essendo di mostrato che essa nella sua globalità, ivi compresa la
danza per le sue chiare origini popolari, rappresenta una fondamentale
componente della sociologia, rappresentando una delle espressioni piú
significative e genuine del vissuto di una società, che, pur nella
inevitabile evoluzione del suoi costumi, affonda in esse le sue radici,
traendone forza per progredire da un punto di vista culturale, oltre che
sociale.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
(Princípi e finalità)
1. La danza, soprattutto sotto forma di balletto classico, é una
forma di arte nonché una disciplina fisiologica, terapeutica e
naturale ed é accessibile a tutti, nel rispetto delle norme sulla
prevenzione e tutela della salute di coloro che svolgono attività di
danza.
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Art. 2.
(Compiti dello Stato)
1. Lo Stato concorre direttamente alle iniziative di aggiornamento
scientifico inerenti le attività di danza e a favore di organismi di
particolare rilevanza nazionale con le seguenti caratteristiche:
a)
organismi promossi o costituiti per iniziative di enti locali, istituzioni
pubbliche e private che, disponendo di una struttura adeguata e di una sala
teatrale, svolgono permanentemente attività di ricerca scientifica e
di sperimentazione e incontri quali congressi, seminari, spettacoli;
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Art. 3.
(Compiti delle regioni)
1. Le regioni, in concorso con gli enti locali, province e comuni,
promuovono e sostengono:
a)
gli organismi di ricerca scientifica, sperimentazione e produzione pubblici
o privati, che operano prevalentemente nell'ambito regionale;
2. Le regioni, con propri atti normativi, assicurano altresí la
vigilanza igienico-sanitarie sulle attività delle scuole di danza,
pubbliche e private nel rispettivo territorio.
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Art. 4.
(Istituzione di registri
1. Le scuole di danza, pubbliche e private, devono istituire dei registri
che riportino l'elenco degli allievi per la registrazione e l'aggiornamento
dei seguenti dati entro sessanta giorni dall'atto dell'iscrizione:
a)
certificato di nascita in carta semplice;
2. I certificati e gli esami di cui al comma 1 devono essere rinnovati
annualmente.
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Art. 5.
(Scheda sanitaria)
1. Per ogni allievo, insegnante di danza, ballerino professionista o
dilettante viene istituita una scheda sanitaria individuale.
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Art. 6.
(Redazione, aggiornamento e custodia
1. La scheda sanitaria é redatta a cura del medico competente, ai
sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, sulla base delle risultanze degli
accertamenti eseguiti alle scadenze stabilite ed in ogni altro momento si
verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del lavoratore.
La scheda é aggiornata con periodicità semestrale.
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Art. 7.
(Cartella sanitaria)
1. Il medico competente ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, provvede per
ciascun ballerino o insegnante o allievo di danza alla istituzione,
aggiornamento e custodia di una cartella sanitaria per l'intero periodo del
rapporto di lavoro, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto
di ogni altra disposizione di legge.
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Art. 8.
(Idoneità all'insegnamento)
1. L'insegnamento della danza classica e moderna é riservato a chi
é in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a)
diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia nazionale di danza di
cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n.
1236;
2. L'insegnante deve inoltre possedere un attestato di frequenza di un
corso di formazione tecnico-scientifica in termini di sicurezza operativa,
ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, presso istituto o ente o associazione, pubblico o privato, di
riconosciuto valore scientifico, la cui attività venga svolta sotto
il controllo dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL).
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Art. 9.
(Norma transitoria)
1. Coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8
ma che abbia no compiuto il ventisettesimo anno di età, che siano in
possesso del titolo di licenza media superiore e dimostrino di aver
insegnato per almeno sette anni prima della data di entrata in vigore della
presente legge, in via continuativa, presso una scuola privata diretta da un
insegnante con titolo accademico o da un libero insegnante di chiara fama,
possono ottenere la licenza di insegnamento ai minori di quattordici anni
nelle scuole di danza private previo esame di idoneità. Nella
suddetta categoria vengono compresi coloro che, pur non avendo insegnato,
dimostrano di aver lavorato in via continuativa, in qualità di
ballerini presso enti lirici, compagnie, reti televisive o altri organismi
di livello nazionale.
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Art. 10.
(Commissione esaminatrice)
1. La commissione esaminatrice, nominata per decreto entro il 31 maggio
di ogni anno dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione, é composta di otto membri:
a)
un rappresentante dell'ISPESL per il Ministero della sanità;
2. La commissione svolge una sessione d'esami dal 1º luglio al 30
settembre di ogni anno, nelle sedi dei seguenti enti lirici:
a)
teatro alla Scala di Milano;
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Art. 11.
(Esame di idoneità)
1. L'esame di idoneità, aperto anche ai cittadini stranieri che
intendono espletare la loro attività in Italia, purché in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, é articolato in:
a)
una prova pratica atta a dimostrare la preparazione didattico-metodologica
del candidato, relativa all'insegnamento della danza nei primi tre anni di
corso normale, secondo il programma ufficiale degli enti lirici. Sono
esonerati dalla prova pratica coloro i quali, affetti da invalidità
permanente, dimostrino di aver insegnato o ballato con precipua
professionalità;
2. Il candidato che non abbia superato la prova pratica non é
ammesso al colloquio.
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Art. 12.
(Elenco nazionale professionale)
1. Presso l'Ispettorato generale per l'istruzione artistica del Ministero
della pubblica istruzione é istituito l'elenco nazionale
professionale degli insegnanti di danza classica e moderna, nel quale sono
iscritti d'ufficio tutti i possessori dei titoli di cui all'articolo 8 e
quanti hanno superato l'esame di idoneità di cui all'articolo 11.
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Art. 13.
(Penalità)
1. Chiunque eserciti l'insegnamento della danza senza essere iscritto
all'elenco nazionale di cui all'articolo 12, é punito con la
reclusione fino a sei mesi o con una multa da lire 40.000 a lire 200.000, ai
sensi dell'articolo 348 del codice penale.
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Art. 14.
(Norme di attuazione)
1. Le norme di attuazione della presente legge sono emanate entro sei
mesi dalla data della sua entrata in vigore; entro tale termine si applicano
le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in
quanto applicabili.
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Art. 15.
(Abrogazione)
1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge. |