DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori MULAS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS,
COZZOLINO, DANIELI, DE ANNA, TOMASSINI, LAURIA Baldassare e NAPOLI Roberto
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1997
Norme in materia di riordinamento
ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema trasfusionale nazionale é
attualmente regolato dalla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina
per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi
componenti e per la produzione di plasmaderivati", e dai successivi
provvedimenti ad essa collegati.
Nel periodo precedente la promulgazione della legge citata,
l'attività trasfusionale si é sviluppata sulla base della
legge 14 luglio 1967, n. 592, e dei successivi provvedimenti. Essa non
prevedeva un preciso modello organizzativo di riferimento a livello locale:
l'unico organo di coordinamento sul territorio era costituito da una
Commissione provinciale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della
trasfusione del sangue umano, presieduta dal medico provinciale e nominata
dal Ministro della sanità.
In assenza di disposizioni piú precise e di organi che svolgessero
una reale attività di coordinamento tra le Province, i servizi
trasfusionali ebbero uno sviluppo incompleto con livelli di attività
inadeguati rispetto ai fabbisogni.
La legge n. 107 del 1990 costituisce il frutto di un lungo e tormentato
iter
parlamentare che ha trovato una sua definitiva conclusione, probabilmente
sulla spinta del grosso impatto sociale che in Italia e nel mondo ha avuto
alla fine degli anni '80 il fenomeno AIDS e per la definitiva consapevolezza
collettiva della gravità e diffusione delle malattie virali
trasmissibili attraverso il sangue e gli emoderivati.
Tale legge ha svolto un ruolo fondamentale mediante la definizione delle
funzioni dei Servizi di immunoematologia, istituzionalizzando
definitivamente l'attività trasfusionale elevandola al ruolo di
specialità autonoma. Viene infatti sancito che le strutture
trasfusionali debbano anche svolgere direttamente compiti di diagnosi e cura
nel campo della medicina trasfusionale, definendo cosí un modello
davvero originale ed innovativo rispetto al panorama nazionale preesistente
e quello internazionale.
Nel delineare il quadro legislativo di riferimento, la legge n. 107 del
1990 definisce il modello organizzativo generale individuando i principali
attori coinvolti per il raggiungimento degli obiettivi sopracitati e
stabilendo, per ciascuno di questi, ruoli e competenze.
La regolamentazione di un settore cosí critico della
sanità, attraverso un' attività di legislazione forte, ha
consentito di avviare il processo di diffusione capillare della
specialità, inducendo le regioni ad investire in questa direzione in
termini di personale, di tecnologia e di spazi. Nonostante ció, molti
degli obiettivi previsti dalla legge non sono stati raggiunti, non solo per
l'inadempienza di alcuni attori, ma anche perché la legge, laddove
é stata correttamente applicata, ha evidenziato alcuni elementi
oggettivi di "debolezza".
Le recenti innovazioni in materia sanitaria introdotte con il decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché gli indirizzi in materia
trasfusionale definiti in sede comunitaria, impongono una revisione del
modello complessivo del Servizio trasfusionale proposto con la legge n. 107
del 1990, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
1) ambiti territoriali di riferimento e, in generale, assetto
organizzativo locale, inadeguato per l'autosufficienza del sangue nelle
regioni correnti e del plasma a livello nazionale;
2) modalità di finanziamento delle strutture trasfusionali del
Servizio sanitario nazionale;
3) definizione di rapporti di scambio tra aziende sanitarie locali
(ASL) e aziende ospedaliere, Regioni e sanità privata;
4) disciplina del settore, al fine di evitare un accavallarsi di ruoli
a livello centrale e la confusione generata dalla interferenza di organismi
molteplici,
5) adeguamento agli indirizzi comunitari in materia di produzione e
distribuzione di emoderivati.
Tale occasione va peraltro considerata quale momento complessivo di
revisione della legge n. 107 del 1990, a fronte di un bilancio pluriennale
della sua applicazione che, se da un lato registra gli aspetti positivi
precedentemente evidenziati, lascia ancora significativi elementi di
insoddisfazione.
Con il presente disegno di legge la rete di medicina trasfusionale a
livello locale Sarà strutturata attraverso:
1) Banche del sangue: una per Regione,
2) Servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT) almeno
uno in ogni assistenza sanitaria locale (ASL), nei presidi ospedalieri
maggiori, con diramazione negli ospedali minori.
Si ritiene opportuno superare l'attuale distinzione tra servizi di
immunoematologia e centri trasfusionali, per giungere all'individuazione di
una struttura responsabile dell'attività immunoematologica e
trasfusionale per ciascun ambito territoriale definito dai confini di ogni
singola ASL, o di ospedali con particolari requisiti.
Ogni regione ha comunque la facoltà di definire parametri di
assistenza superiori rispetto a quelli definiti a livello nazionale,
attraverso i Piani sangue e plasma regionali, purché si faccia carico
del necessario fabbisogno finanziario.
Per garantire la flessibilità del sistema a mutate esigenze
operative appare opportuno che il presente disegno di legge si limiti a
fissare in modo chiaro e coerente le linee-guida di indirizzo e
coordinamento a livello nazionale, e regionale come gestione del servizio
stesso, contemplando regolamenti di attuazione, decreti ministeriali, Piani
sangue e plasma nazionali e regionali (articoli 9 e 10).
Il Ministro della sanità, per mere esigenze scientifiche e
sanitarie, sentito il parere vincolante della Commissione nazionale per la
medicina trasfusionale, emana appositi regolamenti d'attuazione e/o modifica
relativi alle modalità di raccolta, controllo, assegnazione,
distribuzione del sangue e degli emoderivati, regolando altresí le
modalità del prelievo e l'idoneità del donatore.
In merito al finanziamento delle strutture trasfusionali occorre fare
riferimento alle modalità previste dall'articolo 12, comma 3, del
decreto legislativo n. 502 del 1992. Esso prevede, per le ASL, un
finanziamento basato sul trasferimento del fondo sanitario nazionale alle
regioni in base a quote capitarie definite in funzione della popolazione
residente, della mobilità sanitaria, dello stato di conservazione
delle strutture e delle attrezzature.
La quota capitaria di cui sopra viene definita limitatamente ai "livelli
uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale". Lo
stesso articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992 prevede inoltre
l'assegnazione di quote di finanziamento per un periodo transitorio di
durata triennale, al riequilibrio tra regioni che presentano servizi e
prestazioni eccedenti e regioni carenti, tenendo conto di eventuali
patologie ematologiche.
Al fine di rendere operativo il trasferimento dal Fondo sanitario
nazionale per il finanziamento dell'attività in oggetto, é
necessario chiarire quali sono i livelli assistenziali uniformi per il
servizio trasfusionale.
Il problema della regolamentazione dei rapporti di scambio é
argomento di estrema delicatezza in una realtà ove si registra una
rilevante disparità nella capacità di soddisfare i fabbisogni.
Infatti, a fronte di realtà locali presso le quali si é
raggiunto un livello di autosufficienza, o addirittura di eccedenza, ve ne
sono altre che sono lontane da tale obiettivo.
Al fine di regolamentare gli scambi tra le aziende sanitarie (ASL e
aziende ospedaliere) e sanità privata e tra regioni, é
necessario definire meccanismi semplici e trasparenti. A tal fine sono
istituite le Banche del sangue regionali, col compito di raccogliere,
guidare e coordinare la raccolta e regolamentare dal punto di vista
normativo e contabile gli scambi tra aziende diverse, anche con quelle
addette al frazionamento industriale. Con periodicità prestabilita le
Banche del sangue regionali provvedono a definire i saldi delle operazioni
effettuate, apportando le necessarie modifiche ai trasferimenti regionali, o
attraverso altre modalità da definire.
Allo stesso modo, i rapporti tra regioni devono essere regolamentati dal
Ministero della sanità (articolo 10).
Ai Servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT) é
affidato il compito di gestire, in accordo con la Banca del sangue
territorialmente competente, in modo diretto la raccolta e controllo di
unità trasfusionali, ma specificatamente compiti di diagnosi e cura
nel campo della medicina trasfusionale, in modo particolare con riferimento
a:
la terapia trasfusionale ed il buon uso del sangue;
l'autotrasfusione con particolare riferimento al recupero intra e
perioperatorio;
la malattia emolitica del neonato,
l'aferesi terapeutica;
la prevenzione ed il monitoraggio delle malattie post-trasfusionali;
l'assistenza ai pazienti emopatici con particolare riferimento agli
emofilici, e ai talassemici;
la partecipazione al programma di emergenza regionale e nazionale;
la diagnostica immunoematologica.
Tali attività si esplicano mediante varie modalità
organizzative quali la consulenza trasfusionale, l'ambulatorio trasfusionale
ed il ricovero in day hospital.
Si tratta di attività di "servizio" che debbono essere organizzate
sulla base di una domanda di prestazioni assistenziali che si rapporta
direttamente alle esigenze ed alla complessità dei presidi
ospedalieri operanti sul territorio di competenza e non al numero degli
abitanti residenti.
Anche nel regolamentare la partecipazione ai fini istituzionali delle
associazioni di volontariato del sangue la legge riserva allo Stato una
competenza precisa nella determinazione dello schema tipo delle convenzioni
regionali che si giustifica con il preminente interesse nazionale
sottostante all'esigenza relativa ad una disciplina uniforme su tutto il
territorio nazionale dei rapporti tra le organizzazioni dei donatori
volontari e le strutture trasfusionali del Servizio sanitario nazionale.
Regioni e associazioni attraverso le Banche del sangue devono in
quest'ottica definire precisi obiettivi programmatici in merito al numero di
donazioni e di donatori al fine di perseguire livelli crescenti di
autonomia, fino al perseguimento della completa autosufficienza e, se del
caso, di livelli di produzione eccedentaria.
Tali programmi, in ipotesi, potrebbero essere finanziati nella misura del
numero aggiuntivo di donazioni previsto rispetto a quello consolidato negli
anni precedenti. Le associazioni, dal canto loro, potrebbero impegnarsi a
non richiedere il normale contributo per le donazioni aggiuntive fino al
raggiungimento dell'obiettivo concordato, o convenire una eventuale
diminuzione del contributo stesso.
Garantendo il finanziamento delle associazioni sulla base di obiettivi
concordati, sarebbe possibile favorire lo sviluppo dell'attività di
reclutamento nelle aree atttualmente povere di donatori e quindi
penalizzate, sulla base dell'attuale sistema, e allo stesso tempo sarebbe
possibile regolamentare l'attività di raccolta anche nelle aree
eccedentarie.
La revisione della legge n. 107 del 1990 in funzione delle innovazioni
introdotte dal decreto legislativo n. 502 del 1992 va intesa come
opportunità per intervenire e correggere gli aspetti che non hanno e
non potranno avere piena applicazione. A tale proposito si evidenzia la
necessità di riformulare le funzioni di coordinamento ed indirizzo a
livello nazionale e regionale sulla base del nuovo quadro di riferimento,
secondo una logica di maggiore razionalità del sistema complessivo.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
1. In attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 6), e dell'art. 6,
primo comma, lettera c) , della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
istitutiva del Servizio sanitario nazionale, la medicina trasfusionale, la
raccolta, il frazionamento, la conservazione e la distribuzione del sangue
umano e dei suoi componenti sono regolati dalla seguente legge. Allo Stato
competono funzioni di indirizzo; la gestione del servizio é a
carattere regionale.
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Art. 2.
1. Lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e
solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria e gratuita del
sangue o dei suoi componenti.
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Art. 3.
1. Per donazione di sangue e di emocomponenti si intende l'offerta
gratuita di sangue intero o plasma, o piastrine, o leucociti, o cellule
staminali, midollari e periferiche previo il consenso informato e la
verifica dell'idoneità fisica del donatore. Il donatore puó
consentire ad essere sottoposto indifferentemente ai diversi tipi di
donazione, sulla base delle esigenze trasfusionali ed organizzative.
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Art. 4.
1. Le attività trasfusionali sono organizzate in:
a)
servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT),
b)
Banche del sangue regionali.
2. A livello nazionale sono previsti centri ed aziende convenzionati per
la produzione di emoderivati.
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Art. 5.
(Servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT) )
1. I servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT) sono
strutture di presidio ospedaliero e vengono costituiti sulla base di livelli
uniformi di assistenza sanitaria, con un minimo di uno per azienda sanitaria
locale (ASL), con diramazioni negli ospedali minori. I SIMT operano sulla
base di requisiti di qualità ed efficienza, e quindi mettendo
obbligatoriamente in atto un sistema di controllo di qualità.
a)
eseguire i controlli iniziali e periodici dell'idoneità alla
donazione, raccolta e frazionamento del sangue in base a quanto programmato
dalla Banca territorialmente competente, il suo controllo e tipizzazione;
b)
assicurare la conservazione e l'assegnazione del sangue umano per uso
trasfusionale;
c)
garantire una terapia trasfusionale mirata e il buon uso del sangue,
d)
promuovere e praticare l'autotrasfusione e il recupero perioperatorio del
sangue e la raccolta delle cellule dal funicolo ombelicale, previo consenso,
per gli usi consentiti dalla legge;
e)
la prevenzione e il monitoraggio delle malattie post-trasfusionali;
f)
la partecipazione a programmi di emergenza regionale e nazionale;
g)
la diagnostica immunoematologica;
h)
inviare il plasma da frazionare alla Banca del sangue territorialmente
competente;
i)
partecipare ai programmi di ricerca e controllo epidemiologico;
l)
partecipare ai programmi di educazione alla donazione di sangue e di
emoderivati;
m)
assicurare un'adeguata integrazione con le altre strutture ospedaliere, al
fine di garantire una completa assistenza ai pazienti emopatici, emofilici,
microcitemici e talassemici sia in costanza di ricovero che in regime
ambulatoriale;
n)
svolgere, in relazione alle strutture laboratoristiche esistenti e agli
obiettivi dei piani sanitari regionali, compiti di diagnosi laboratoristica
ematologica, di patologia dell'emostasi, di tipizzazione e
compatibilità tissutale, di immunopatologia forense;
o)
quantificare il fabbisogno e le potenzialità delle donazioni di
sangue ed emocomponenti per il territorio di competenza, da comunicare alla
Banca del sangue regionale;
p)
garantire la registrazione, il controllo e la immunoprofilassi della
malattia emolitica del neonato per il territorio competente.
4. Possono essere annesse ai SIMT, in base a quanto previsto dal articolo
7, comma 2, lettera b) , speciali unità operative autonome
che in modo efficiente, e quindi a costi competitivi si dedicano
esclusivamente a gestire attività di plasmaferesi produttive.
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Art. 6.
(Aziende ospedaliere e case
1. Le Aziende ospedaliere e le case di cura private, in funzione
dell'intensità delle cure erogate possono dotarsi di una unità
trasfusionale proporzionata all'entità delle loro attività con
le funzioni previste dall'articolo 5, comma 2, lettere b), c), d)
della presente legge. Tale unità trasfusionale dipende sotto il
profilo tecnico organizzativo dal SIMT di riferimento.
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Art. 7.
(Le Banche del sangue regionali)
1. Ciascuna regione, nell'ambito del proprio piano sanitario, costituisce
la Banca del sangue territorialmente competente deliberando le norme
concernenti la organizzazione e il funzionamento.
a)
in base alle indicazioni fornite dai piani sangue regionale, effettua la
raccolta ponendosi l'obiettivo dell'autosufficienza, assicura il fabbisogno
trasfusionale mediante flussi di scambio interregionali e di compensazione a
livello regionale.
b)
coordina e sovrintende per le attività di raccolta i SIMT della
Regione, individua all'interno di essi in base alle necessità e alle
possibilità centri di plasmaferesi. In casi particolari e motivati
affida la raccolta alle Associazioni di volontariato;
c)
favorisce la collaborazione delle associazioni e federazioni dei donatori
volontari di sangue;
d)
rileva, sentiti i SIMT, il fabbisogno regionale annuale di sangue,
emocomponenti e emoderivati e determina il quantitativo di plasma necessario
per soddisfarlo;
e)
dispone di scorte di sangue di gruppi rari o non frequenti, di
emocomponenti congelati e di emoderivati per le urgenze e le emergenze
sanitarie, nonché per gli interventi in caso di calamità. In
base alle necessità riscontrate puó demandare tali funzioni a
SIMT con particolari esigenze trasfusionali;
f)
raccoglie il plasma per l'invio alle aziende produttrici di emoderivati e
controlla l'utilizzazione degli emoderivati;
g)
trasmette al Ministero della sanità i dati di cui all'articolo 1,
comma 7;
h)
cura i rapporti con la Sanità militare per la raccolta di sangue, lo
scambio di emocomponenti e di frazioni plasmatiche, nell'ambito della
convenzione di cui all'articolo 19, comma 5,
i)
promuove la donazione di sangue e di emocomponenti e le iniziative volte al
buon uso del sangue, e provvede all'aggiornamento del personale sanitario
sulle tematiche relative all'utilizzazione del sangue e degli emoderivati;
l)
controlla l'attuazione delle direttive formulate a livello regionale e
nazionale;
m)
finge da stanza di compensazione al fine di regolamentare anche contabilmen
te i flussi di scambio di sangue, emocomponenti ed emoderivati relativi alle
ASL e alle aziende ospedaliere della regione e alle cliniche private;
n)
predispone annualmente una relazione annuale sullo stato del servizio
trasfusionale regionale che viene trasmessa al Ministero della sanità
entro il 31 dicembre;
o)
redige una proposta programmatica per lo sviluppo dell'attività di
raccolta di concerto con le associazioni e federazioni di donatori
convenzionate, da presentare entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di
validità del piano sangue regionale;
p)
redige una relazione in merito ai risultati conseguiti ed attesi nell'anno
in corso, integrata con i risultati definitivi entro il 31 marzo dell'anno
successivo, anche sulla base delle risultanze del sistema di
contabilità analitica, da presentare entro il 30 novembre di ciascun
anno. Tale relazione indica altresí le eventuali modificazioni da
apportare al piano pluriennale.
3. Il compito di coordinare a livello nazionale l'attività di tali
Banche del sangue regionali e di favorire l'autosufficienza nazionale di
sangue e di emoderivati é svolto dal Ministero della sanità
secondo quanto previsto dall'articolo 10, in attuazione delle normative e
degli indirizzi emanati dal Ministro della sanità, sentita la
commissione di cui all'articolo 11.
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Art. 8.
(Centri di frazionamento)
1. Le frazioni plasmatiche che non possono essere prodotte con mezzi
fisici semplici sono specialità farmaceutiche di produzione
industriale, soggette a registrazione e sottoposte, in attesa del
recepimento delle direttive 65/65/CEE, del Consiglio, del 26 gennaio 1965,
75/319/CEE, del Consiglio, del 20 maggio 1975, a tutti i controlli
dell'autorità sanitaria, ivi compresi quelli previsti dalla direttiva
89/381/CEE, del Consiglio, del 14 giugno 1989, in quanto applicabile, da
espletarsi sugli impianti produttivi delle aziende preventivamente
autorizzate, sul plasma di origine e sulla produzione finale.
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Art. 9.
(Piani sangue regionali)
1. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni predispongono o modificano i piani sangue
regionali, che costituiscono parte integrante dei piani sanitari regionali
per l'attuazione della presente legge e quindi per una razionale
distribuzione territoriale dei servizi e per una piú efficace tutela
della salute dei donatori e dei cittadini.
a)
assicura, con riferimento all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, la piú ampia partecipazione dei donatori volontari di sangue e
delle relative associazioni o federazioni alle fasi della programmazione
dell'attività dei servizi trasfusionali;
b)
provvede alla stipulazione delle convenzioni con le associazioni e le
federazioni dei donatori volontari di sangue ai sensi dell'articolo 1, comma
6.
c)
definisce l'ambito territoriale di competenza dei servizi di
immunoematologia e medicina trasfusionale;
d)
la stipulazione delle convenzioni con le aziende produttrici di emoderivati
secondo quanto disposto dall'art. 10 comma 1 lettera f).
4. Entro sei mesi dalla sua costituzione il Ministero della
sanità, sulla base delle carenze segnalate dalle Banche del sangue
regionali di cui all'articolo 7, predispone, previo il parere Commissione di
cui all'articolo 11, un progetto mirato ad incrementare la donazione di
sangue periodica ed occasionale nei comuni e nelle regioni nelle quali non
sia stata raggiunta l'autosufficienza del sangue donato rispetto alle
esigenze, anche mediante il coinvolgimento degli stessi comuni in
attività di promozione e di supporto rispetto all'associazionismo.
5. Il progetto di cui al comma 4 prevede le iniziative piú
opportune tese a sensibiliz zare l'opinione pubblica, ed in particolare i
potenziali donatori, sui valori umani e solidaristici che si esprimono nella
donazione del sangue e a promuovere l'associazionismo dei donatori al fine
del raggiungimento dell'autosufficienza.
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Art. 10.
(Competenze del Ministero della sanità)
1. Al Ministero della sanità, sotto la diretta
responsabilità del Ministro, sono affidate le funzioni di
programmazione e di controllo della medicina trasfusionale, con particolare
riferimento a:
a)
organizzare la compensazione a livello nazionale al fine di regolamentare
anche contabilmente i flussi di scambio di sangue umano, emocomponenti ed
emoderivati tra servizi sanitari regionali;
b)
verificare l'attuazione delle direttive emanate a livello nazionale;
c)
determinare, almeno una volta all'anno, sulla base dei criteri stabiliti
per legge i prezzi unitari di cessione delle unità di sangue,
uniformi per tutto il territorio nazionale;
d) controllare le specialità farmaceutiche emoderivate e
i prodotti emodiagnostici, sia di produzione nazionale che importati, e
trasmettere i risultati dei controlli alle banche del sangue regionali;
e)
predisporre annualmente, sulla base delle relazioni di cui all'articolo 7,
comma 2, lettera n) , una relazione sullo stato del servizio
trasfusionale nazionale con una valutazione comparativa dei costi e dei
rendimenti dei servizi erogati ai cittadini. Tale relazione viene redatta
ogni anno entro il 30 marzo;
f)
prestare assistenza tecnica alla stipula delle convenzioni tra regioni e
aziende produttrici di emoderivati al fine di garantire omogeneità di
condizioni contrattuali su tutto il territorio nazionale;
g)
raccogliere e diffondere tutti i dati inerenti la pratica trasfusionale in
possesso delle banche del sangue regionali;
h)
predisporre i questionari sui quali i titolari dei servizi di
immunoematologia e medicina trasfusionale devono trasmettere alle banche del
sangue regionali i dati relativi al registro del sangue;
i)
predisporre i questionari sui quali le direzioni sanitarie devono indicare
i dati relativi alle pratiche autotrasfusionali intraospedaliere;
2. Il Ministro della sanità adotta, previo il parere della
Commissione nazionale per la medicina trasfusionale, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge o per esigenze
conseguenti a nuove conoscenze scientifiche o aggiornamenti finanziari,
decreti relativi a:
b)
rapporti di scambio, dotazioni organiche, supporti tecnici, idoneità
dei locali, modalità di finanziamento e di incentivazione del
personale e delle zone che non dispongono di risorse finanziarie per
l'autosufficienza, rapporti tra regioni, nello spirito che anima la presente
legge.
3. La Commissione nazionale della medicina trasfusionale emana
contemporaneamente all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, protocolli
o linee guida per la loro pronta attuazione.
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Art. 11.
(Commissione nazionale per la medicina trasfusionale)
1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge il
Ministro della sanità si avvale del parere della Com missione
nazionale per la medicina trasfusionale.
a)
una componente tecnico-scientifica costituita da esperti designati dal
Ministro della sanità, medici dirigenti dell'Istituto superiore di
sanità, medici designati dalle società ematologiche di
immunoematologia e trasfusione del sangue ed emaferesi, medici della
Sanità militare, designati dal Ministro della difesa;
b)
una seconda componente di rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano, rappresentanti delle associazioni dei donatori
volontari o delle loro federazioni piú rappresentative sul piano
nazionale; esperti designati dalle associazioni nazionali dei pazienti
affetti da emofilia, talassemia e leucemie.
3. Le due componenti della Commissione si riuniscono separatamente per
discutere dei compiti loro affidati e collegialmente per l'elaborazione
finale delle proposte o pareri da presentare al Ministro della
sanità.
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Art. 12.
(Istituto superiore della sanità)
1. L'Istituto superiore di sanità svolge le seguenti funzioni:
a)
promuove la ricerca scientifica nel settore della medicina trasfusionale
principalmente nella prevenzione delle malattie trasmissibili;
b)
collabora con la Commissione di cui all'articolo 11;
c)
elabora proposte tecniche, in collaborazione con il Ministero della
sanità in merito alle caratteristiche e modalità di donazione;
d)
promuove la diffusione delle piú recenti conoscenze in campo
trasfusionale.
e)
ispeziona e controlla le aziende di produzione di emoderivati e redige una
relazione che invia al Ministro e alle banche del sangue;
f)
controlla le specialità farmaceutiche emoderivate.
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Art. 13.
1. L'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, é sostituito
dal seguente:
"Art. 1. -
1.
I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente
hanno il diritto di astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui
effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera
giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accre ditati
ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155"
|
Art. 14.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, la struttura che effettua
la raccolta, certifica al datore di lavoro l'ora e la data della donazione
cui é stato sottoposto il dipendente donatore di sangue.
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Art. 15.
1. L'importazione e l'esportazione del sangue umano conservato e dei suoi
derivati per uso terapeutico, profilattico e diagnostico, sono autorizzate
dal Ministro della sanità, secondo le modalità stabilite con
apposito decreto, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo
11.
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Art. 16.
1. La presente legge promuove la diffusione delle pratiche
autotrasfusionali sotto forma di predeposito e recupero perioperatorio. I
servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale di cui all'articolo 5
adottano e coordinano, in collaborazione con le direzioni sanitarie, i
servizi di anestesia e le divisioni chirurgiche, tutte le iniziative
necessarie al raggiungimento di tale scopo, anche attraverso programmi di
massima richiesta chirurgica di sangue ed il monitoraggio delle richieste
trasfusionali.
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Art. 17.
1. Chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue
umano, o produce e mette in commercio derivati del sangue umano, al di fuori
delle strutture e senza le autorizzazioni previste dalla presente legge o
per fini di lucro, é punito con la reclusione da uno a tre anni e la
multa da lire 1.000.000 a lire 20.000.000. Se il colpevole é persona
che esercita la professione sanitaria, alla condanna segue l'interdizione
dall'esercizio della professione per ugual periodo.
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Art. 18.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle strutture
trasfusionali degli istituti e cliniche universitarie, degli istituti ed
enti ecclesiastici classificati che esercitano l'assistenza ospedaliera,
dell'ospedale "Galliera" di Genova, degli ospedali dell'Ordine Mauriziano di
Torino, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli
ospedali militari.
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Art. 19.
1. Le forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in
modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze di cui alla presente
legge.
a)
le modalità della donazione di sangue da parte dei militari di leva
presso le caserme e le strutture del Servizio sanitario nazionale;
b)
le modalità di scambio del plasma e dei plasmaderivati tra Servizio
sanitario nazionale e servizio trasfusionale militare con riferimento
all'articolo 7, comma 2, lettera i) , anche attraverso la
partecipazione alle convenzioni con le aziende produttrici di cui
all'articolo 9, comma 4.
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Art. 20.
1. Non sono soggette ad imposizione tributaria le attività che le
associazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 8, svolgono in
adempimento delle finalità della presente legge.
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Art. 21.
1. Il Ministro della sanità, nei primi tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, presenta entro il 30 giugno di
ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della
presente legge.
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Art. 22.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per le
attività ordinarie e relative alla razionalizzazione ed al
potenziamento delle strutture preposte alle attività trasfusionali
laddove le stesse siano carenti, si provvede entro i limiti dello
stanziamento di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997-1998-1999,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 1996-98 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro.
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Art. 23.
1. É abrogata la legge 14 luglio 1967, n. 592, fatte salve le posizioni soggettive già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 11 della legge medesima. Sino alla data di emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 11, comma 1, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni recate al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256. |