DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori VENTUCCI, LA LOGGIA, D'ONOFRIO, MACERATINI,
FOLLONI, COSTA, D'ALÍ, TERRACINI, PEDRIZZI, BUCCI, CENTARO, RIZZI,
MANIS, CORTELLONI, BRIENZA, THALER AUSSERHOFER, MUNGARI, GRILLO, LAURO,
SCHIFANI, GERMANÁ, PERA, BETTAMIO, AZZOLLINI, DI BENEDETTO, NOVI,
MUNDI, PASTORE, CALLEGARO, TRAVAGLIA, GRECO, PETTINATO, TONIOLLI, FILOGRANA,
BIASCO, LASAGNA, VEGAS, SELLA DI MONTELUCE, LAURIA Baldassare, PIANETTA,
TOMASSINI, DE ANNA e CIRAMI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1997
Disposizioni concernenti altre funzioni ai doganalisti (spedizionieri doganali) nonché il pagamento differito dei diritti doganali
ONOREVOLI SENATORI. - L'abbattimento delle frontiere interne comunitarie
ha abolito, dal 1º gennaio 1993, tutte le formalità doganali
nell'interscambio comunitario delle merci.
Gli spedizionieri doganali, a norma della legge 22 dicembre 1960, n.
1612, e del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43,
sono i professionisti che attendono a tali procedure in nome e per conto del
proprietario delle merci.
Il mercato unico interno ha pertanto diminuito drasticamente
l'attività professionale di questi soggetti, togliendo loro tutte le
operazioni doganali che ineriscono agli scambi intracomunitari.
La perdita di lavoro subita dagli spedizionieri doganali é,
pertanto, complessivamente uguale all'ammontare del traffico
intracomunitario che rappresenta il 74 per cento dell'intero scambio
internazionale delle merci da e per il nostro Paese.
Il provvedimento che si sottopone all'esame deriva da un disegno di legge
già approvato con larghi consensi dal Senato nella XII legislatura
(atto Senato n. 743- bis ). Con esso si vuole allargare il campo
dell'attività di questi professionisti oltre quello puramente
doganale, riferito comunque allo scambio internazionale delle merci, in modo
da dare loro nuove possibilità di lavoro che, contemporaneamente,
siano utili all'economia del Paese e segnatamente al comparto del commercio
con l'estero.
Il regolamento per l'esecuzione della legge doganale dello Stato
italiano, emanato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, a firma di
Vittorio Emanuele II, tuttora vigente, contempla la figura dello
spedizioniere doganale. É passato piú di un secolo e quella
figura professionale ha seguito l'evoluzione dei mutati rapporti fiscali
nell'interscambio mondiale, subendo una conseguente trasformazione nel ruolo
di rappresentante dell'importatore od esportatore nell'obbligazione doganale
e delle competenze di cui alle materie dell'articolo 1 della legge n. 1612
del 1960.
Pertanto il presente articolato, svincolato dai problemi del fondo di
previdenza previsto dalla stessa legge n. 1612 del 1960 ed oggetto di altra
iniziativa parlamentare all'esame della XI Commissione del Senato, propone,
piú che dare nuove funzioni, di ampliare la sfera di azione di coloro
che iscritti all'ordine professionale intendono adeguare la loro posizione
lavorativa in un contesto piú consono alle direttive dell'Unione
Europea seppure all'interno di un vigente assetto del dipartimento delle
dogane, sul quale il Ministro delle finanze ha promesso di intervenire.
Con l'articolo 1 si intende modificare il termine "spedizioniere
doganale" con "doganalista". Ció si rende necessario per una
piú specifica identificazione di un soggetto, iscritto all'albo,
particolarmente predisposto all'esercizio della professione avente per
oggetto materie intellettuali previste dall'articolo 1 della legge
professionale.
La esigenza di tale modifica si é concretizzata nel corso degli
ultimi anni con l'avverarsi di una diffusa mescolanza, anche in campo
giurisprudenziale, con la figura dello spedizioniere prevista dall'articolo
1737 del codice civile e che inerisce ad imprese che effettuano contratti di
spedizione per conto di terzi.
Con l'articolo 2 si vuole dare un contributo tecnico al processo
tributario facendovi partecipare con funzioni di rappresentan za
professionisti particolarmente esperti di tributi doganali, imposte di
consumo ed accise; le funzioni di rappresentanza sono riservate ai
"doganalisti" iscritti negli albi professionali istituiti con legge 22
dicembre 1960, n. 1612, ed in possesso del diploma di laurea ed a quelli che
pur avendo un titolo di studio diverso siano iscritti ai predetti albi alla
data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 3 prevede che, limitatamente al campo degli scambi
internazionali delle merci, i doganalisti possano svolgere formalità
ed ottenere autorizzazioni per conto degli operatori economici in modo da
espletare con maggiore competenza e celerità presso le
amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici incombenze talvolta gravose
ed interminabili.
Con l'articolo 4 si vuole creare il presupposto affinché un
esperto professionista del settore possa certificare la conformità
dei dati esposti negli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e
degli acquisti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, con le relative scritture contabili previste ad ogni altro effetto
fiscale.
In tal modo si otterrebbero maggiori garanzie sia nella esposizione dei
dati fiscalistatistici negli elenchi, sia nella corretta gestione contabile
degli operatori economici che hanno esternato tale esigenza per ottenere una
maggiore tranquillità fiscale.
Il comma 2 stabilisce che i "doganalisti" devono stipulare una polizza di
assicurazione della propria responsabilità con funzione fideiussoria
per il pagamento delle sanzioni derivanti da errori commessi e ad essi
imputabili.
La certificazione da parte dei doganalisti sarebbe utile anche
all'Amministrazione finanziaria che, da parte sua, nello stabilire i criteri
di controllo fiscale, potrebbe dare una rilevanza alla certificazione
medesima.
L'articolo 5 stabilisce che i corrispettivi per le prestazioni doganali
sono approvati, con decreto ministeriale, su proposta del Consiglio
compartimentale e che, con apposito accordo scritto tra le parti in sede di
conferimento dell'incarico, si puó derogare alla misura minima e
massima di tali corrispettivi.
La disposizione di salvaguardia intende privilegiare il diverso accordo
delle parti per ragioni di adeguamento alle direttive comunitarie e alle
osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato al
fine di evitare il formarsi di posizioni dominanti.
Con l'articolo 6 si intende sancire, con interpretazione autentica, che
secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983,
n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17,
e successive modificazioni, dell'omesso pagamento dell'IVA a fronte di
dichiarazione d'intento é responsabile soltanto l'importatore che ha
rilasciato la dichiarazione stessa e non il doganalista che provvede alla
mera presentazione in dogana.
Con l'articolo 7 si vuole abrogare una norma incompatibile con le
disposizioni comunitarie: si tratta del secondo comma dell'articolo 41 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che
contrasta con l'articolo 201, terzo comma, seconda parte, del regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice
doganale comunitario.
La deroga che si chiede con l'articolo 8 ha lo scopo di elevare il
livello della categoria dei doganalisti consentendo a coloro i quali sono in
possesso del diploma di laurea o titolo equipollente di conseguire la
patente di doganalista al superamento di un colloquio nelle materie
già previste dall'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale in luogo del sostenimento positivo
dell'esame.
L'articolo 9 viene proposto al mero scopo di adeguare le norme contenute
nella legge professionale e nelle norme di applicazione alle modifiche
apportate dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che, all'articolo 32,
comma 7, ha, di fatto, sostituito il ruolo di presidente del consiglio
compartimentale e del consiglio nazionale dei doganalisti, in precedenza
svolto rispettivamente dal capo del compartimento doganale e dal direttore
generale delle dogane e imposte dirette con un membro eletto tra i
doganalisti stessi.
L'articolo 10 prevede che il Ministero delle finanze possa accordare il
trasferimento dell'attività del doganalista presso circoscrizione
doganale diversa da quella prescelta in uno dei comuni compresi nella stessa
circoscrizione purché ne risulti comprovata l'elezione del domicilio
in luogo della residenza, precedentemente prevista.
Con tale modifica si intende consentire, pur nell'ambito della stessa
circoscrizione doganale, una maggiore mobilità dell'attività
anche in conseguenza delle possibili evoluzioni di traffico collegate alle
sedi degli operatori economici.
Con l'articolo 11 si vuole evitare che il doganalista possa usufruire di
una doppia pensione con contribuzione che spesso non é soggettiva o
comunque non é adeguata ai parametri di erogazione finale. Ció
accade con i doganalisti dipendenti per i quali il datore di lavoro, oltre a
versare i contributi obbligatori, acquista anche le marche per il fondo di
previdenza strutturato a ripartizione e non a capitalizzazione.
Per cui il doganalista dipendente si trova ad avere una doppia pensione
anche con un versamento minimale.
L'articolo 12 apporta alcune modifiche all'articolo 79 del testo unico in
materia doganale introducendo disposizioni relative al pagamento differito
dei diritti doganali ed in particolare allungando il termine per il
pagamento dagli attuali sette a trenta giorni con il pagamento degli
interessi per il periodo successivo ai primi sette giorni già
previsti.
Con l'articolo 13 si vuole rendere applicabile il principio di
equità nell'irrogazione delle sanzioni amministrative. Ció in
armonia anche con l'articolo 8 del decreto legislativo riguardante la
riforma del contenzioso tributario che prevede la non applicabilità
delle sanzioni quando la violazione é giustificata da obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle
disposizioni alle quali si riferisce.
Prevede anche la non applicabilità delle sanzioni quando l'errore
si riferisce ad adempimenti meramente indicativi previsti dall'articolo 4,
comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e quando il
dichiarante chieda spontaneamente la revisione degli elementi che hanno
formato oggetto di una formalità doganale.
L'articolo 14 prevede l'emanazione del decreto del Ministro delle finanze
per adeguare le norme di applicazione della legge professionale al presente
provvedimento nonché alle modifiche già apportate dal decreto
legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
1. In tutte le norme di legge, regolamentari ed amministrative le parole
spedizioniere doganale e spedizionieri doganali sono sostituite
rispettivamente dalle parole doganalista e doganalisti.
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Art. 2.
1. I doganalisti, iscritti negli albi professionali istituiti con legge
22 dicembre 1960, n. 1612, ed in possesso del diploma di laurea, sono
abilitati, per le materie di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 1612
del 1960, alla rappresentanza dinanzi alle commissioni tributarie.
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Art. 3.
1. I doganalisti iscritti negli Albi professionali istituiti con la legge
22 dicembre 1960, n. 1612, osservando le specifiche disposizioni legislative
e regolamentari vigenti, possono svolgere le formalità ed ottenere le
autorizzazioni necessarie allo scambio internazionale delle merci per conto
degli operatori economici dai quali hanno ricevuto espresso incarico, presso
tutte le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L'incarico
é conferito per iscritto dall'operatore economico soggetto di imposta
ed é inoltre comprovato dal possesso da parte dei doganalisti dei
documenti afferenti le merci oggetto di scambio internazionale.
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Art. 4.
1. I doganalisti in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6
del decreto del Ministero delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 82 del 7 aprile 1992, possono certificare la conformità dei dati
esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con le
scritture contabili previste dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni ed integrazioni.
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Art. 5.
1. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, i primi due
commi sono sostituiti dal seguente:
"Ogni consiglio compartimentale propone i corrispettivi per le
prestazioni professionali dei doganalisti al consiglio nazionale, il quale
sentite le categorie interessate, redige la tariffa da sottoporre al
Ministro delle finanze per l'approvazione con apposito decreto. Non é
consentito che per le prestazioni degli spedizionieri doganali siano
praticati corrispettivi inferiori o superiori a quelli fissati nella tariffa
approvata ai sensi del primo comma, salvo i casi in cui le parti, per
iscritto, non abbiano, preventivamente o contestualmente al conferimento
dell'incarico, stabilito diversamente".
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Art. 6.
(Interpretazione autentica)
1. Dell'omesso pagamento della imposta sul valore aggiunto a fronte di
dichiarazione di intento presentata in dogana, secondo quanto previsto
dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive
modificazioni, risponde soltanto l'importatore.
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Art. 7.
1. L'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, apgrovato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, é abrogato.
|
Art. 8.
1. In deroga al disposto dell'articolo 48, primo comma, lettera
e) , del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, l'esame per il conseguimento della patente di doganalista per
gli aspiranti in possesso del diploma di laurea consiste in un colloquio
nelle materie previste dall'articolo 52 del predetto testo unico.
|
Art. 9.
1. Per effetto delle modifiche apportate dal decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, tutte le norme contenute nella legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e nelle
norme di applicazione approvate con decreto del Ministro delle fi nanze 10
marzo 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale
n. 102 del 24 aprile 1964, riferite al capo del compartimento doganale e al
direttore generale delle dogane e imposte indirette si intendono riferite al
presidente del consiglio compartimentale dei doganalisti e al presidente del
consiglio nazionale dei doganalisti.
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Art. 10.
1. Il quinto comma dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, é sostituito dal seguente:
"A richiesta dell'interessato é accordato il trasferimento
dell'attività presso circoscrizioni diverse da quelle prescelte a
norma dei commi terzo e quarto, purché risulti comprovata l'elezione
del domicilio in uno dei comuni compresi nelle circoscrizioni medesime; il
trasferimento é disposto dal Ministero delle finanze".
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Art. 11.
1. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale, che siano
soggetti ad altra forma presidenziale obbligatoria, non possono essere
iscritti al fondo istituito dall'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960,
n. 1612, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, sono
stabilite le relative modalità di attuazione.
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Art. 12.
1. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, é
abrogato.
"Art. 79. - (Pagamento differito dei diritti doganali) . - 1.
É in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a
richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un
periodo di trenta giorni. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto
emanato annualmente di concerto con il Ministro del tesoro, puó
autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione
dell'IVA all'importazione, fino ad un massimo di novanta giorni compresi i
primi trenta.
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Art. 13.
1. Non sono irrogate sanzioni al contribuente che si é conformato
in buona fede a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione doganale
ovvero a seguito dei fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o
errori dell'Amministrazione stessa.
a)
per gli errori negli adempimenti di carattere meramente indicativo,
previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374;
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Art. 14.
1. Il Ministro delle finanze apporta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge é sentito il consiglio nazionale dei doganalisti, le variazioni al decreto dello stesso Ministro 10 marzo 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 24 aprile 1964, rese necessarie dalle modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, apportate dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e da quelle introdotte dal presente provvedimento. |