Legislatura 13º - Disegno di legge N. 2412

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 2412


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori VENTUCCI, LA LOGGIA, D'ONOFRIO, MACERATINI, FOLLONI, COSTA, D'ALÍ, TERRACINI, PEDRIZZI, BUCCI, CENTARO, RIZZI, MANIS, CORTELLONI, BRIENZA, THALER AUSSERHOFER, MUNGARI, GRILLO, LAURO, SCHIFANI, GERMANÁ, PERA, BETTAMIO, AZZOLLINI, DI BENEDETTO, NOVI, MUNDI, PASTORE, CALLEGARO, TRAVAGLIA, GRECO, PETTINATO, TONIOLLI, FILOGRANA, BIASCO, LASAGNA, VEGAS, SELLA DI MONTELUCE, LAURIA Baldassare, PIANETTA, TOMASSINI, DE ANNA e CIRAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1997

Disposizioni concernenti altre funzioni ai doganalisti (spedizionieri doganali) nonché il pagamento differito dei diritti doganali






ONOREVOLI SENATORI. - L'abbattimento delle frontiere interne comunitarie ha abolito, dal 1º gennaio 1993, tutte le formalità doganali nell'interscambio comunitario delle merci.
Gli spedizionieri doganali, a norma della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, sono i professionisti che attendono a tali procedure in nome e per conto del proprietario delle merci.
Il mercato unico interno ha pertanto diminuito drasticamente l'attività professionale di questi soggetti, togliendo loro tutte le operazioni doganali che ineriscono agli scambi intracomunitari.
La perdita di lavoro subita dagli spedizionieri doganali é, pertanto, complessivamente uguale all'ammontare del traffico intracomunitario che rappresenta il 74 per cento dell'intero scambio internazionale delle merci da e per il nostro Paese.
Il provvedimento che si sottopone all'esame deriva da un disegno di legge già approvato con larghi consensi dal Senato nella XII legislatura (atto Senato n. 743- bis ). Con esso si vuole allargare il campo dell'attività di questi professionisti oltre quello puramente doganale, riferito comunque allo scambio internazionale delle merci, in modo da dare loro nuove possibilità di lavoro che, contemporaneamente, siano utili all'economia del Paese e segnatamente al comparto del commercio con l'estero.
Il regolamento per l'esecuzione della legge doganale dello Stato italiano, emanato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, a firma di Vittorio Emanuele II, tuttora vigente, contempla la figura dello spedizioniere doganale. É passato piú di un secolo e quella figura professionale ha seguito l'evoluzione dei mutati rapporti fiscali nell'interscambio mondiale, subendo una conseguente trasformazione nel ruolo di rappresentante dell'importatore od esportatore nell'obbligazione doganale e delle competenze di cui alle materie dell'articolo 1 della legge n. 1612 del 1960.
Pertanto il presente articolato, svincolato dai problemi del fondo di previdenza previsto dalla stessa legge n. 1612 del 1960 ed oggetto di altra iniziativa parlamentare all'esame della XI Commissione del Senato, propone, piú che dare nuove funzioni, di ampliare la sfera di azione di coloro che iscritti all'ordine professionale intendono adeguare la loro posizione lavorativa in un contesto piú consono alle direttive dell'Unione Europea seppure all'interno di un vigente assetto del dipartimento delle dogane, sul quale il Ministro delle finanze ha promesso di intervenire.
Con l'articolo 1 si intende modificare il termine "spedizioniere doganale" con "doganalista". Ció si rende necessario per una piú specifica identificazione di un soggetto, iscritto all'albo, particolarmente predisposto all'esercizio della professione avente per oggetto materie intellettuali previste dall'articolo 1 della legge professionale.
La esigenza di tale modifica si é concretizzata nel corso degli ultimi anni con l'avverarsi di una diffusa mescolanza, anche in campo giurisprudenziale, con la figura dello spedizioniere prevista dall'articolo 1737 del codice civile e che inerisce ad imprese che effettuano contratti di spedizione per conto di terzi.
Con l'articolo 2 si vuole dare un contributo tecnico al processo tributario facendovi partecipare con funzioni di rappresentan za professionisti particolarmente esperti di tributi doganali, imposte di consumo ed accise; le funzioni di rappresentanza sono riservate ai "doganalisti" iscritti negli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed in possesso del diploma di laurea ed a quelli che pur avendo un titolo di studio diverso siano iscritti ai predetti albi alla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 3 prevede che, limitatamente al campo degli scambi internazionali delle merci, i doganalisti possano svolgere formalità ed ottenere autorizzazioni per conto degli operatori economici in modo da espletare con maggiore competenza e celerità presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici incombenze talvolta gravose ed interminabili.
Con l'articolo 4 si vuole creare il presupposto affinché un esperto professionista del settore possa certificare la conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e degli acquisti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con le relative scritture contabili previste ad ogni altro effetto fiscale.
In tal modo si otterrebbero maggiori garanzie sia nella esposizione dei dati fiscalistatistici negli elenchi, sia nella corretta gestione contabile degli operatori economici che hanno esternato tale esigenza per ottenere una maggiore tranquillità fiscale.
Il comma 2 stabilisce che i "doganalisti" devono stipulare una polizza di assicurazione della propria responsabilità con funzione fideiussoria per il pagamento delle sanzioni derivanti da errori commessi e ad essi imputabili.
La certificazione da parte dei doganalisti sarebbe utile anche all'Amministrazione finanziaria che, da parte sua, nello stabilire i criteri di controllo fiscale, potrebbe dare una rilevanza alla certificazione medesima.
L'articolo 5 stabilisce che i corrispettivi per le prestazioni doganali sono approvati, con decreto ministeriale, su proposta del Consiglio compartimentale e che, con apposito accordo scritto tra le parti in sede di conferimento dell'incarico, si puó derogare alla misura minima e massima di tali corrispettivi.
La disposizione di salvaguardia intende privilegiare il diverso accordo delle parti per ragioni di adeguamento alle direttive comunitarie e alle osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di evitare il formarsi di posizioni dominanti.
Con l'articolo 6 si intende sancire, con interpretazione autentica, che secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni, dell'omesso pagamento dell'IVA a fronte di dichiarazione d'intento é responsabile soltanto l'importatore che ha rilasciato la dichiarazione stessa e non il doganalista che provvede alla mera presentazione in dogana.
Con l'articolo 7 si vuole abrogare una norma incompatibile con le disposizioni comunitarie: si tratta del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che contrasta con l'articolo 201, terzo comma, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.
La deroga che si chiede con l'articolo 8 ha lo scopo di elevare il livello della categoria dei doganalisti consentendo a coloro i quali sono in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente di conseguire la patente di doganalista al superamento di un colloquio nelle materie già previste dall'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale in luogo del sostenimento positivo dell'esame.
L'articolo 9 viene proposto al mero scopo di adeguare le norme contenute nella legge professionale e nelle norme di applicazione alle modifiche apportate dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che, all'articolo 32, comma 7, ha, di fatto, sostituito il ruolo di presidente del consiglio compartimentale e del consiglio nazionale dei doganalisti, in precedenza svolto rispettivamente dal capo del compartimento doganale e dal direttore generale delle dogane e imposte dirette con un membro eletto tra i doganalisti stessi.
L'articolo 10 prevede che il Ministero delle finanze possa accordare il trasferimento dell'attività del doganalista presso circoscrizione doganale diversa da quella prescelta in uno dei comuni compresi nella stessa circoscrizione purché ne risulti comprovata l'elezione del domicilio in luogo della residenza, precedentemente prevista.
Con tale modifica si intende consentire, pur nell'ambito della stessa circoscrizione doganale, una maggiore mobilità dell'attività anche in conseguenza delle possibili evoluzioni di traffico collegate alle sedi degli operatori economici.
Con l'articolo 11 si vuole evitare che il doganalista possa usufruire di una doppia pensione con contribuzione che spesso non é soggettiva o comunque non é adeguata ai parametri di erogazione finale. Ció accade con i doganalisti dipendenti per i quali il datore di lavoro, oltre a versare i contributi obbligatori, acquista anche le marche per il fondo di previdenza strutturato a ripartizione e non a capitalizzazione.
Per cui il doganalista dipendente si trova ad avere una doppia pensione anche con un versamento minimale.
L'articolo 12 apporta alcune modifiche all'articolo 79 del testo unico in materia doganale introducendo disposizioni relative al pagamento differito dei diritti doganali ed in particolare allungando il termine per il pagamento dagli attuali sette a trenta giorni con il pagamento degli interessi per il periodo successivo ai primi sette giorni già previsti.
Con l'articolo 13 si vuole rendere applicabile il principio di equità nell'irrogazione delle sanzioni amministrative. Ció in armonia anche con l'articolo 8 del decreto legislativo riguardante la riforma del contenzioso tributario che prevede la non applicabilità delle sanzioni quando la violazione é giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
Prevede anche la non applicabilità delle sanzioni quando l'errore si riferisce ad adempimenti meramente indicativi previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e quando il dichiarante chieda spontaneamente la revisione degli elementi che hanno formato oggetto di una formalità doganale.
L'articolo 14 prevede l'emanazione del decreto del Ministro delle finanze per adeguare le norme di applicazione della legge professionale al presente provvedimento nonché alle modifiche già apportate dal decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. In tutte le norme di legge, regolamentari ed amministrative le parole spedizioniere doganale e spedizionieri doganali sono sostituite rispettivamente dalle parole doganalista e doganalisti.

Art. 2.

1. I doganalisti, iscritti negli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed in possesso del diploma di laurea, sono abilitati, per le materie di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 1612 del 1960, alla rappresentanza dinanzi alle commissioni tributarie.
2. I doganalisti iscritti negli albi professionali alla data di entrata in vigore della presente legge sono abilitati alla predetta rappresentanza anche se in possesso di diverso titolo di studio.

Art. 3.

1. I doganalisti iscritti negli Albi professionali istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, osservando le specifiche disposizioni legislative e regolamentari vigenti, possono svolgere le formalità ed ottenere le autorizzazioni necessarie allo scambio internazionale delle merci per conto degli operatori economici dai quali hanno ricevuto espresso incarico, presso tutte le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L'incarico é conferito per iscritto dall'operatore economico soggetto di imposta ed é inoltre comprovato dal possesso da parte dei doganalisti dei documenti afferenti le merci oggetto di scambio internazionale.

Art. 4.

1. I doganalisti in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 1992, possono certificare la conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con le scritture contabili previste dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I predetti soggetti sono abilitati a svolgere tutte le funzioni che l'Amministrazione doganale, per effetto di norme comunitarie e nazionali, possa affidare a terzi.

Art. 5.

1. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, i primi due commi sono sostituiti dal seguente:

"Ogni consiglio compartimentale propone i corrispettivi per le prestazioni professionali dei doganalisti al consiglio nazionale, il quale sentite le categorie interessate, redige la tariffa da sottoporre al Ministro delle finanze per l'approvazione con apposito decreto. Non é consentito che per le prestazioni degli spedizionieri doganali siano praticati corrispettivi inferiori o superiori a quelli fissati nella tariffa approvata ai sensi del primo comma, salvo i casi in cui le parti, per iscritto, non abbiano, preventivamente o contestualmente al conferimento dell'incarico, stabilito diversamente".

Art. 6.

(Interpretazione autentica)

1. Dell'omesso pagamento della imposta sul valore aggiunto a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni, risponde soltanto l'importatore.

Art. 7.

1. L'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, apgrovato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, é abrogato.

Art. 8.

1. In deroga al disposto dell'articolo 48, primo comma, lettera e) , del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'esame per il conseguimento della patente di doganalista per gli aspiranti in possesso del diploma di laurea consiste in un colloquio nelle materie previste dall'articolo 52 del predetto testo unico.
2. Agli aspiranti di cui al comma 1 non é richiesto il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari previsto dall'articolo 46 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973.
3. Il Ministero delle finanze puó con proprio decreto indire bandi riservati agli aspiranti di cui al comma 1.

Art. 9.

1. Per effetto delle modifiche apportate dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tutte le norme contenute nella legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e nelle norme di applicazione approvate con decreto del Ministro delle fi nanze 10 marzo 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 24 aprile 1964, riferite al capo del compartimento doganale e al direttore generale delle dogane e imposte indirette si intendono riferite al presidente del consiglio compartimentale dei doganalisti e al presidente del consiglio nazionale dei doganalisti.

Art. 10.

1. Il quinto comma dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, é sostituito dal seguente:

"A richiesta dell'interessato é accordato il trasferimento dell'attività presso circoscrizioni diverse da quelle prescelte a norma dei commi terzo e quarto, purché risulti comprovata l'elezione del domicilio in uno dei comuni compresi nelle circoscrizioni medesime; il trasferimento é disposto dal Ministero delle finanze".

Art. 11.

1. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale, che siano soggetti ad altra forma presidenziale obbligatoria, non possono essere iscritti al fondo istituito dall'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, sono stabilite le relative modalità di attuazione.

Art. 12.

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, é abrogato.
2. L'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:

"Art. 79. - (Pagamento differito dei diritti doganali) . - 1. É in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con il Ministro del tesoro, puó autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione dell'IVA all'importazione, fino ad un massimo di novanta giorni compresi i primi trenta.
2. Con le stesse modalità il Ministro delle finanze puó revocare o modificare la concessione di cui al comma 1 anche nel corso dell'anno.
3. L'agevolazione del pagamento differito dell'IVA all'importazione comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi sette giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi.
4. L'IVA all'importazione relativa alle operazioni effettuate alla data del 24 dicembre di ciascun anno deve essere comunque versata entro e non oltre il 30 dicembre.
5. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, é accordata a condizioni che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.
6. Il ricevitore della dogana puó in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo sod.disfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito, in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso".

Art. 13.

1. Non sono irrogate sanzioni al contribuente che si é conformato in buona fede a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione doganale ovvero a seguito dei fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'Amministrazione stessa.
2. Le sanzioni amministrative non sono cornunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione delle norme.
3. Non si rendono inoltre applicabili le sanzioni amministrative:

a) per gli errori negli adempimenti di carattere meramente indicativo, previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
b) in tutti i casi in cui il dichiarante individuato ai sensi dell'articolo 4, n. 18), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, chiede la revisione di accertamento con le procedure previste dall'articolo 11, comma 6, del citato decreto legislativo n. 374 del 1960.

Art. 14.

1. Il Ministro delle finanze apporta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge é sentito il consiglio nazionale dei doganalisti, le variazioni al decreto dello stesso Ministro 10 marzo 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 24 aprile 1964, rese necessarie dalle modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, apportate dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e da quelle introdotte dal presente provvedimento.