DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori RUSSO SPENA, ALBERTINI, CARCARINO, MARINO,
SALVATO, MARCHETTI, CÓ, BERGONZI, MANZI, CAPONI e CRIPPA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1997
Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate
ONOREVOLI SENATORI. - La legge 11 luglio 1978, n. 382, che istituiva gli
organismi della rappresentanza militare nel nostro ordinamento, era ispirata
dalla volontà, da parte del Parlamento, di dare una positiva risposta
ad un lungo ed intenso impegno democratico del personale delle Forze armate,
che lungo gli anni Sessanta e Settanta aveva fatto crescere una forte
domanda di partecipazione e di protagonismo. Si parló allora,
specialmente a sinistra, "della Costituzione che entrava nelle caserme".
In verità, le differenze politiche rispetto al ruolo da conferire
alla rappresentanza militare, sommandosi ad una forte resistenza
conservatrice presente negli alti comandi, hanno impedito una coerente
evoluzione della legge sui princípi. Questa impostazione di chiusura
dei vertici militari portó nel 1993 l'allora capo di Stato maggiore
della Difesa, generale Corcione, ad aprire un violento contenzioso verbale
con il Parlamento. Gli strali erano tutti rivolti contro il testo unificato
di riforma delle rappresentanze approvato dalla Commissione difesa della
Camera, testo definito da Corcione "come il tentativo d'istiture i
Soviet
nelle Forze armate". Questa gravissima crisi tra i vertici delle Forze
armate ed il Parlamento ha sortito l'effetto di allontanare il progetto di
riforma nel tempo. Ma l'urgenza di mettere mano a tutta la normativa della
rappresentanza militare impone al legislatore di superare positivamente
questa contrapposizione, dando effettiva realizzazione ai valori che
ispirano la legge sui "princípi".
Infatti, per via regolamentare, é prevalsa fino ad oggi
un'interpretazione assai restrittiva della legge n. 382 del 1978, concezione
restrittiva solamente in parte allentata dalla concessione del cosidetto
potere negoziale dato due anni or sono ai consigli centrali della
rappresentanza militare (COCER) sia pure con forti limitazioni. Gli
organismi della rappresentanza sono stati cosí a lungo dei
contenitori vuoti, privi della capacità d'incidere sulla concreta
vita militare, frustrando gravemente una straordinaria carica di dedizione e
fiducia di tanti "uomini in divisa" nella possibilità di poter
contribuire di persona al miglioramento della difficile condizione militare.
La necessità del varo di una riforma organica della rappresentanza
appare ancora di piú un appuntamento non eludibile se non si vuole
compromettere una possibilità reale e importante per favorire, con
una attiva partecipazione democratica, il superamento di una pesante "crisi
di motivazioni", che il personale militare sta vivendo dinnanzi alla perdita
di prestigio ed autorevolezza di alcune istituzioni dello Stato.
L'alternativa che spesso si muove in questo dibattito é tra la
riforma della rappresentanza o la necessità di sancire anche per le
Forze armate il diritto ad associarsi in sindacati. Da tal punto di vista
una accurata analisi di ció che ha comportato nel Corpo della polizia
l'esperienza di sindacalizzazione, sancita dalla legge 1º aprile 1981,
n. 121, ha evidenziato in questi anni molti limiti. Si sono registrati
infatti processi di polverizzazione particolaristica, con il moltiplicarsi
di organizzazioni sindacali di ristrette categorie, producendo
un'impoverimento corporativo dell'esperienza sindacale del Corpo della
pubblica sicurezza. Anche per questo pensiamo che sia preferibile, ancora,
percorrere la strada di una riforma delle rappresentanza militare vera, che
non sia un simulacro di una democrazia formale, né che ripeta
surrettiziamente la subordinazione gerarchica propria della struttura
militare. Questo significa peró anche allar gare il diritto di
associazione per i militari (pur rimanendo il divieto di organizzarsi in
sindacati) abrogando alcune norme restrittive della vecchia legge n. 382 del
1978.
Il presente disegno di legge comprende diciotto articoli.
L'articolo 1 articola la rappresentanza in due comparti: comparto
sicurezza e comparto difesa.
L'articolo 2 articola il comparto sicurezza in due COCER distinti
(Carabinieri e Guardia di finanza), in organismi regionali come i comitati
intermedi di rappresentanza (COIR) altrettanto distinti, in organismi di
base come i comitati di base di rappresentanza (COBAR) istituti nelle
strutture di base delle due Armi.
L'articolo 3 articola il comparto difesa in tre distinti COCER, uno per
Forza armata; un organismo centrale interforze; organismi regionali
interforze che possono operare anche separatamente; organismi di base
(COBAR) istituiti presso le unità di base dell'Esercito, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare.
Gli articoli 4 e 5 stabiliscono la composizione dei vari organi della
rappresentanza e la modalità di elezione degli stessi, con
l'istituzione di un quorum
minimo di suffragi necessario per essere eletti.
L'articolo 6 stabilisce gli organi di direzione degli organismi di
rappresentanza eletti con voto diretto nominativo e segreto e scelti tra i
delegati dell'organismo (ad esclusione della componente di truppa)
indipendentemente dal grado gerarchico-militare ricoperto.
L'articolo 7 regola la propaganda elettorale, mentre l'articolo 8
predispone norme per la tutela del delegato, della facoltà e dei
limiti del mandato.
L'articolo 9 stabilisce le procedure per la convocazione degli organismi
di rappresentanza.
L'articolo 10 sancisce il diritto di assemblea e le forme con le quali
questo diritto puó essere esercitato.
L'articolo 11 assume le procedure contrattuali istituite con il decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, stabilendo prerogative dei vari
organismi di rappresentanza.
L'articolo 12 stabilisce il campo d'intervento degli organismi della
rappresentanza.
Gli articoli 13, 14 e 15 stabiliscono le competenze specifiche degli
organismi intermedi e di base, il rapporto con gli enti locali e con le
istituzioni nel loro complesso.
L'articolo 16 sancisce il diritto per i militari di associarsi tranne che
in associazioni di tipo sindacale.
L'articolo 17 e l'articolo 18 riguardano rispettivamente le norme ed i
tempi per il varo del regolamento di attuazione e l'entrata in vigore della
legge stessa.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
(Ordinamento della rappresentanza
1. La rappresentanza militare si articola in due comparti: comparto
sicurezza e comparto difesa.
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Art. 2.
(Rappresentanza del comparto sicurezza)
1. La rappresentanza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento
militare si articola in:
a)
un consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) per l'Arma dei
carabinieri;
b)
un consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) per la Guardia
di finanza;
c)
due distinti comitati intermedi di rappresentanza (COIR) regionali, uno per
l'Arma dei carabinieri e uno per la Guardia di finanza, per ogni regione nel
cui territorio sono presenti insediamenti di Forze di polizia ad ordinamento
militare;
d)
comitati di base di rappresentanza (COBAR) istituiti nelle strutture di
base dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.
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Art. 3.
(Rappresentanza del comparto difesa)
1. La rappresentanza del personale militare delle Forze armate si
articola in:
a)
tre distinti organismi centrali (COCER), uno per Forza armata;
b)
un organismo centrale interforze di cui fanno parte tutti i delegati eletti
a livello nazionale nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica
militare;
c)
organismi regionali interforze di cui fanno parte i delegati dell'Esercito,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare che operano presso tutte
le regioni nel cui territorio sono presenti insediamenti delle Forze armate.
Gli organismi regionali possono operare anche separatamente per trattare
argomenti specifici inerenti la Forza armata d'appartenenza o se nella
regione non esistono insediamenti di tutte e tre le Forze armate;
d)
organismi di base (COBAR) istituiti presso le unità di base
dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
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Art. 4.
(Composizione degli organismi
1. Gli organismi rappresentativi, a tutti i livelli, sono composti da un
numero di delegati proporzionalmente eletti nel ruolo di appartenenza,
comunque non inferiori numericamente a due unità per ogni singolo
ruolo.
a)
ufficiali non dirigenti o assimilati sino al grado di tenente colonnello e
gradi equiparati;
b)
marescialli e gradi equiparati;
c)
sergenti e gradi equiparati;
d)
truppa.
3. I militari di leva e i volontari sono eletti in tutti i livelli di
rappresentanza con le stesse modalità di cui al comma 1. La loro
elezione deve avvenire con scadenze che ne garantiscano la
continuità.
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Art. 5.
(Modalità di elezione)
1. I rappresentanti eletti negli organismi di base eleggono a loro volta
i rappresentanti regionali della categoria di appartenenza. Tutti gli eletti
negli organismi regionali eleggono, sempre nella categoria di appartenenza,
i rappresentanti nazionali.
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Art. 6.
(Organi direttivi)
1. Il presidente e il vice presidente di ogni organismo di rappresentanza
sono eletti con voto diretto, nominativo e segreto, a maggioranza di due
terzi, da tutti i delegati di ciascun organismo.
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Art. 7.
(Propaganda elettorale)
1. Per la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati e
relativi programmi elettorali, i delegati uscenti convocano e presiedono
apposite assemblee organizzate per categoria d'appartenenza.
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Art. 8.
(Tutela del delegato - Facoltà e limiti
1. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare
l'esercizio del mandato dei componenti dell'organo di rappresentanza.
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Art. 9.
(Convocazione degli organi
1. Gli organismi di rappresentanza sono convocati dal presidente, di sua
iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei delegati, mediante l'invio
dell'ordine del giorno almeno quarantotto ore prima della riunione.
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Art. 10.
(Diritto di assemblea)
1. I COBAR convocano assemblee con il personale rappresentato almeno tre
volte all'anno, durante l'orario di servizio. Le assemblee possono essere
organizzate anche limitatamente ad uno o piú categorie.
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Art. 11.
(Procedure contrattuali)
1. Nell'ambito delle procedure di concertazione istituite con il decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'organismo centrale interforze
presenta, sei mesi prima della scadenza contrattuale, le proposte e le
richieste relative alle sessioni di concertazione per il rinnovo
contrattuale al Ministro della funzione pubblica, dandone immediata
comunicazione al Ministro della difesa.
a)
lo scambio d'informazioni con altri organismi rappresentativi interessati
alla concertazione e alla contrattazione;
b)
la partecipazione ad incontri, convegni e seminari di studio con altri
organismi sindacali su materie di comune interesse;
c)
la consultazione periodica con i comandi corrispondenti per verificare o
concertare l'applicazione delle norme contenute, anche a livello periferico,
nei rinnovi del rapporto d'impiego e su materia non di competenza, ma che
possono avere conseguenze sulla condizione del personale;
d)
la partecipazione di delegati a commissioni che trattano materie di
competenza della rappresentanza militare;
e)
l'esercizio del diritto d'accesso e partecipazione di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in ordine ai ricorsi
gerarchici e alle procedure di avanzamento delle categorie rappresentate.
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Art. 12.
(Competenze degli organi della
1. Le competenze degli organi centrali di rappresentanza riguardano la
formulazione di proposte, pareri e richieste ai Ministri competenti e alle
Commissioni parlamentari su tutto ció che riguarda le seguenti
materie:
a)
normative e leggi inerenti la condizione militare;
b)
trattamento economico fondamentale ed accessorio;
c)
orario di lavoro e controllo del lavoro straordinario;
d)
licenze;
e)
aspettative;
f)
permessi;
g)
criteri di massima per la formazione professionale;
h)
criteri generali per la mobilità del personale e per l'attribuzione
degli incarichi;
i)
condizioni, trattamento, tutela giuridica, economica, previdenziale,
sanitaria, culturale e morale del personale militare;
l)
igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;
m)
promozione umana, sociale e benessere del personale;
n)
alloggi;
o)
ristrutturazione e dismissioni delle infrastrutture;
p)
criteri per la gestione degli enti di assistenza;
q)
partecipazione diretta nei consigli di amministrazione degli enti di
assistenza;
r)
organizzazione di mense, circoli e soggiorni.
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Art. 13.
(Competenze specifiche degli organismi
1. Gli organismi intermedi e di base hanno competenza a trattare e a
concertare con i comandi corrispondenti tutte le materie di interesse locale
di cui all'articolo 12.
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Art. 14.
(Rapporti con gli enti locali)
1. I consigli intermedi e di base sono deputati a trattare con
responsabili delle regioni, province e comuni le seguenti materie:
a)
alloggi;
b)
trasporti;
c)
formazione e aggiornamento culturale e professionale;
d)
manifestazioni culturali, sport e tempo libero;
e)
dismissioni delle infrastrutture;
f)
promozione umana, sociale e benessere del personale.
2. I presidenti delle regioni, delle province e sindaci sono informati
della costituzione dei COIR e dei COBAR entro trenta giorni dalla avvenuta
elezione.
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Art. 15.
(Rapporti istituzionali)
1. I consigli centrali della rappresentanza, nell'ambito delle materie di
competenza, possono chiedere di essere ascoltati dalle Commissioni
parlamentari e dai Ministri competenti.
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Art. 16.
(Diritto d'associazione)
1. La costituzione o l'adesione ad associazioni o circoli tra militari
é consentita, ferme restando le limitazioni previste dalla legge.
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Art. 17.
(Regolamento di attuazione)
1. I Ministri della difesa e delle finanze, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, emanano, con decreto da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale,
il nuovo regolamento di attuazione della rappresentanza militare, in
armonia con quanto disposto dalla presente legge, previa acquisizione del
parere dell'organo centrale della rappresentanza militare e delle
Commissioni parlamentari.
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Art. 18.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |