ONOREVOLI SENATORI. - L'Ordine dei giornalisti é uno strumento non
solo utile ma essenziale per dare certezza statuale all'indipendenza del
giornalista. Le trasformazioni della società italiana e la mutata
realtà della stampa impongono all'Ordine di svolgere una importante
funzione di promozione di una cultura dell'informazione e di tutela dei
soggetti sociali piú deboli dalla spettacolarizzazione delle loro
sofferenze, e in particolare, di vigilare sulla creazione e lo sviluppo
delle scuole di formazione al giornalismo che hanno aperto la strada alla
liberalizzazione dell'accesso alla professione, sulle nuove rigorose e
trasparenti regole dell'esame di idoneità professionale, sulla lotta
al lavoro nero e allo sfruttamento dei giovani che intraprendono la
carriera, sulla tutela e la promozione di regole deontologiche piú
severe sia riguardo alla tutela dei minori e dei soggetti deboli, sia
riguardo al rapporto tra informazione e messaggio pubblicitario.
Nel quadro europeo questa istituzione ordinistica viene invidiata: si
stanno moltiplicando, specie nei Paesi latini, i tentativi di seguirne
l'esempio. Lo stesso Parlamento europeo parla di codici deontologici da
affidare alle associazioni professionali e di tessere professionali da
rilasciare solo dal versante professionale. L'abolizione dell'Ordine
andrebbe in senso contrario introducendo al posto dell'autogoverno organismi
burocratici imposti dall'alto. In una società come quella italiana,
contrassegnata tuttora da forti disomogeneità (ideologiche,
culturali, economiche, eccetera), il riconoscimento del giornalismo come
attività professionale puó e deve rappresentare, in linea di
principio, una garanzia per la pubblica opinione, che qualifica i
giornalisti e li responsabilizza nei confronti dell'informazione intesa come
indispensabile servizio per la collettività.
Il vuoto legislativo e normativo prodotto dalla eventuale abrogazione
dell'Ordine dei giornalisti lascerebbe chi esercita l'attività di
giornalista senza riferimenti deontologici finalizzati alla tutela dei
cittadini e senza controllo sull'accesso alla professione: di fatto sarebbe
illimitato l'arbitrio delle imprese editrici fino all'imposizione di regole
di comportamento ai giornalisti.
La Corte costituzionale, con ripetute sentenze degli anni scorsi, ha
ribadito la legittimità dell'Ordine dei giornalisti affermando che la
legge 3 febbraio 1963, n.69, disciplina l'esercizio dell'attività
professionale giornalistica e non l'uso del giornale come mezzo di libera
manifestazione del pensiero. La legge, dunque, non limita il diritto che
l'articolo 21 della Costituzione riconosce a tutti di enunciare le proprie
opinioni attraverso un giornale. Tale diritto sarebbe sicuramente violato se
solo gli iscritti all'albo fossero "autorizzati" a scrivere sui giornali, ma
si deve escludere che una siffatta conseguenza derivi dalla legge.
La Corte costituzionale ha riconosciuto, anzi, l'opportunità che i
giornalisti vengano associati in un organismo che, oltre a controllarne la
preparazione e la correttezza, li tuteli nei confronti del contrapposto
potere economico dei datori di lavoro, contribuendo a garantire il rispetto
della loro personalità e quindi della loro libertà.
La vigilanza dell'Ordine si tradude anzitutto e soprattutto nel principio
che il giornalista non deve abdicare mai alla libertà di informazione
e di critica e non deve mai cedere a sollecitazioni che potrebbero
compromettere questa libertà, anche se provenissero dal datore di
lavoro.
Del resto le norme che disciplinano l'Ordine garantiscono la
possibilità a chiunque di accedervi e non attribuiscono ai suoi
organi poteri di tale ampiezza da costituire minaccia alla libertà
degli iscritti.
In conclusione, é giusto che vi siano a favore del giornalista due
forme di tutela: una svolta dal sindacato, riguardante gli aspetti economici
e contrattuali del rapporto, ed una attuata dall'Ordine, diretta alla difesa
dei valori professionali e del corretto rapporto tra i giornalisti e i
lettori.
Ma vi é di piú: una lettura attenta dell'articolo 33 della
Costituzione porta a concludere che l'attività giornalistica, in
quanto attività svolta in forma professionale, richiede
un'"abilitazione di Stato all'esercizio professionale" e, implicitamente,
l'appartenenza ad un Ordine professionale.
TITOLO I
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
CAPO I
DELLA STRUTTURA DELL'ORDINE
Art. 1.
(Ordine dei giornalisti)
1. L'Ordine dei giornalisti é costituito per:
a)
la tutela del diritto costituzionale della libertà di stampa;
b)
l'osservanza delle norme di deontologia necessarie per la trasparenza, la
correttezza e la completezza dell'informazione, bene primario di ogni
società democratica;
c)
il rispetto dei principi all'uopo contenuti nella Carta dei doveri dei
giornalisti, adottata l'8 luglio 1993 a Roma dalla Federazione nazionale
della stampa italiana e approvata dal Consiglio nazionale dell'Ordine, nella
Carta di Treviso su minori e informazione, approvata il 5 ottobre 1990 dal
Consiglio nazionale dell'Ordine, e nell'allegato costituito dal
Vademecum approvato il 25 novembre 1995, nonché per la migliore
osservanza del diritto di rettifica da parte dei cittadini;
d)
la qualificazione e formazione permanente di tutti gi operatori
dell'informazione.
2. Fondato sugli articoli 2 e 18 della Costituzione, l'Ordine dei
giornalisti é l'organo di tutela, autogoverno e autodisciplina dei
giornalisti nell'interesse del cittadino ad una libera informazione. La
qualificazione e la necessità di requisiti specifici per gli
operatori dell'informazione, che hanno scelto di svolgere la professione
giornalistica, sono garanzia di rafforzamento della libertà di stampa
e di rispetto del codice deontologico e non sono in contrasto con il dettato
costituzionale sulla libera espressione del proprio pensiero con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
2. L'Ordine nazionale dei giornalisti si articola in ordini regionali o
interregionali. L'Ordine nazionale e gli ordini regionali o interregionali
sono persone giuridiche a base associativa, retti rispettivamente da un
Consiglio nazionale e da consigli regionali o interregionali. L'Ordine
nazionale e gli ordini regionali o interregionali sono disciplinati da uno
statuto adottato dal Consiglio nazionale, di cui all'articolo 6, con la
maggioranza semplice dei votanti e approvato con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentita la
Federazione nazionale della stampa italiana. Il Consiglio nazionale procede
alla revisione dello statuto su proposta di almeno un terzo dei suoi
componenti o di almeno un terzo dei consigli regionali o interregionali.
3. All'Ordine appartengono i giornalisti iscritti in distinti albi
regionali o interregionali, secondo le norme della presente legge.
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Art. 2.
(Diritti e doveri dei giornalisti)
1. É compito degli ordini garantire, anche attraverso la funzione
disciplinare, il diritto-dovere dei giornalisti di cercare, ricevere e
diffondere informazioni mantenendo alti il prestigio, il decoro, l'immagine
e l'autonomia della professione giornalistica e la fiducia di lettori ed
ascoltatori verso la stessa. In particolare é compito dell'Ordine
assicurare che il giornalista rispetti i seguenti doveri:
a)
fornire, con lealtà e buona fede, una informazione accurata,
completa e obiettiva;
b)
rettificare le notizie che risultino inesatte e porre rimedio agli errori;
c)
non presentare come fatti i propri commenti o le proprie ipotesi, pur nella
piena libertà di esprimere la propria opinione;
d)
porre i lettori o gli ascoltatori in grado di distinguere l'informazione
giornalistica dal messaggio pubblicitario con specifiche indicazioni
grafiche o particolari mezzi ottici;
e)
rispettare la personalità altrui e in particolare quella dei minori,
non pubblicando generalità e immagini pregiudizievoli dei loro
diritti;
f)
non pubblicare o trasmettere immagini raccapriccianti o dettagli morbosi,
se non per motivi di interesse storico o scientifico che spetta al
giornalista valutare;
g)
non divulgare nomi delle vittime e particolari non necessari in vicende di
violenza carnale;
h)
sottolineare, in ogni caso in cui se ne presenti l'occasione, la
presunzione di non colpevolezza garantita dalla Costituzione per i soggetti
indagati o imputati;
i) servirsi di metodi leali per ottenere notizie o
immagini;
l)
non utilizzare a proprio fine o profitto informazioni di carattere
finanziario di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione;
m)
non accettare incarichi o trattamenti di favore che possano condizionare
l'autonomo esercizio della professione giornalistica;
n)
riportare i fatti che riguardano la propria azienda editoriale e gli
eventuali soci della stessa con la medesima obiettività che deve
usare con altri soggetti;
o)
mantenersi libero da qualsiasi interesse o dovere che lo ponga in diretto
contrasto con i doveri derivanti dalla propria attività
professionale.
2. L'adempimento di tali doveri e la libertà di opinione e di
espressione del giornalista non possono essere limitati da obblighi
contrattuali con aziende editoriali.
3. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti titolari di incarichi
pubblici hanno il dovere di fornire ai giornalisti leale collaborazione per
lo svolgimento della propria attività professionale e di non opporre
il segreto di Stato, il segreto d'ufficio, industriale o professionale se
non nei casi espressamente previsti dalla legge.
4. I giornalisti non possono essere obbligati, né da una pubblica
autorità né dall'impresa editoriale cui siano contrattualmente
vincolati, a fornire notizie su quanto hanno conosciuto per ragioni
professionali, quando ció sia richiesto dal carattere fiduciario
della fonte.
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Art. 3.
(Definizione di attività giornalistica)
1. Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro
intellettuale volta alla raccolta, al commento, alla elaborazione di notizie
destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso messaggi scritti,
verbali, visivi o grafici destinati ad organi di informazione. Il
giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto di
cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso.
2. É comunque elemento caratterizzante la prestazione
giornalistica il libero, creativo e responsabile apporto personale e,
pertanto, non costituisce attività giornalistica l'elaborazione e
trasmissione di messaggi pubblicitari o promozionali o di contenuto
commerciale, ad eccezione della comunicazione prodotta nell'ambito delle
istituzioni e degli enti locali.
3. Fatto salvo il diritto di ogni cittadino di manifestare liberamente le
proprie opinioni anche attraverso i mezzi di informazione, nessuno
puó usare il titolo né esercitare la professione di
giornalista negli uffici stampa, pubblici o privati, negli organi di
informazione scritti, audiovisivi o telematici, nelle agenzie di stampa,
nelle agenzie di servizi di informazione scritta, audiovisiva o telematica,
se non é iscritto all'albo dei giornalisti o negli elenchi annessi.
La violazione di tale disposizione é punita a norma di legge, ove il
fatto non costituisca piú grave reato.
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Art. 4.
(Ordini regionali o interregionali)
1. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo e alla disciplina degli
iscritti sono esercitate in ciascuna regione o gruppo di regioni da un
consiglio dell'ordine dei giornalisti.
2. Lo statuto disciplina la composizione dei consigli, le
ineleggibilità e le incompatibilità per i giornalisti
candidati o eletti a cariche negli ordini dei giornalisti, nonché
casi e modi per la convocazione dell'assemblea degli iscritti,
dell'assemblea annuale per l'approvazione dei bilanci e di assemblee
straordinarie su argomenti determinati.
3. Lo statuto stabilisce altresí le norme per la elezione dei
consigli, la convocazione degli iscritti, la votazione, lo scrutinio dei
voti, i reclami contro le operazioni elettorali, la convocazione dei
consigli e lo svolgimento dei loro lavori. I componenti dei consigli restano
in carica quattro anni e possono essere rieletti.
4. Ogni ordine ha un collegio dei revisori dei conti costituito ed eletto
secondo le norme previste dallo statuto che ne determina altresí le
funzioni.
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Art. 5.
(Attribuzioni del consiglio regionale
o interregionale)
1. Il consiglio regionale o interregionale svolge le seguenti
attribuzioni:
a)
tutela l'autonomia della professione e la libertà del giornalista in
qualunque sede, anche giudiziaria, e vigila per il mantenimento del decoro
della professione;
b)
vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti ed esercita la funzione
disciplinare adottando i relativi provvedimenti;
c)
cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre
disposizioni in materia;
d)
vigila per la tutela del titolo di giornalista e per il legale esercizio
della professione, svolgendo le opportune iniziative per la repressione
dell'esercizio abusivo;
e)
cura la tenuta dell'albo e il costante aggiornamento del registro dei
praticanti e degli elenchi speciali annessi, disponendo le relative
iscrizioni e cancellazioni. A tal fine, il consiglio puó richiedere
periodicamente agli iscritti, alle aziende giornalistiche, agli enti e alle
autorità competenti le notizie relative alla sussistenza dei
requisiti e delle condizioni influenti sull'iscrizione all'albo; gli
interessati, le aziende, gli enti e le autorità predetti sono tenuti
a fornirle;
f)
promuove e favorisce le iniziative intese all'aggiornamento e
perfezionamento professionale, tecnico e culturale degli iscritti;
g)
interviene, su richiesta delle parti, per comporre le contestazioni o le
controversie insorte, in dipendenza dell'esercizio professionale tra gli
iscritti e tra questi e i terzi;
h)
esprime pareri vincolanti sulla liquidazione dei compensi professionali in
osservanza delle relative tariffe, ai sensi degli articoli 2233 del codice
civile e degli articoli 633 e 636 del codice di procedura civile;
i)
fissa, con l'osservanza del limite determinato dal Consiglio nazionale, le
quote annuali dovute dagli iscritti all'albo e determina i contributi per
l'iscrizione nel registro dei praticanti e negli elenchi annessi all'albo e
per il rilascio dei certificati;
l)
provvede all'amministrazione dei beni appartenenti all'Ordine e compila
annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea degli iscritti nelle forme previste dallo
statuto;
m)
provvede a quanto stabilito dalle leggi e dallo statuto dell'Ordine;
n)
puó agire ed essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile
per la difesa degli interessi generali degli iscritti;
o)
provvede alla tutela degli interessi morali e materiali degli iscritti.
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Art. 6.
(Consiglio nazionale dell'ordine)
1. Il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, con sede a Roma,
coordina l'attività degli ordini e svolge le funzioni di cui
all'articolo 7. In rappresentanza degli iscritti negli albi assume
altresí le iniziative volte alla salvaguardia della libertà di
informazione sancita dalla Costituzione nonché le iniziative, anche
in sede giudiziaria, idonee alla tutela dell'autonomia e della
dignità della professione e degli interessi morali, culturali e
professionali della categoria.
2. Lo statuto prevede la composizione del Consiglio nazionale, gli organi
dello stesso nonché le norme per la votazione, lo scrutinio dei voti,
i reclami contro le operazioni elettorali, la convocazione e lo svolgimento
dei lavori del Consiglio nazionale e degli altri organi collegiali.
3. I componenti del Consiglio nazionale dell'ordine restano in carica
quattro anni e possono essere rieletti.
4. Lo Statuto prevede una Consulta dei presidenti degli ordini presieduta
dal presidente del Consiglio nazionale, con compiti di promozione e di
coordinamento delle attività degli ordini stessi.
5. Le aziende editoriali, le amministrazioni pubbliche e gli altri enti o
aziende da cui dipendano componenti dei consigli regionali o interregionali
e del Consiglio nazionale sono tenuti a concedere agli stessi permessi
retribuiti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della
loro funzione.
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Art. 7.
(Attribuzioni del Consiglio nazionale)
1. Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme e
dallo statuto, esercita le seguenti attribuzioni:
a)
studia e segnala al Parlamento e al Governo innovazioni e proposte
legislative o regolamentari nelle materie che interessano la professione e
l'informazione giornalistica;
b)
coordina, anche mediante apposite direttive, le attività degli
ordini, decide sui conflitti di competenza fra gli stessi ed esercita la
vigilanza sul loro regolare funzionamento, chiedendo a tal fine gli atti e
le notizie che ritiene opportuni;
c)
dà parere al Ministro di grazia e giustizia sullo scioglimento dei
consigli;
d)
decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli in materia di
iscrizione o di cancellazione dall'albo, dal registro dei praticanti e dagli
elenchi annessi all'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli
relativi alle elezioni dei vari organi;
e)
promuove e coordina ricerche e iniziative di carattere professionale con
particolare riferimento a quelle intese a favorire la formazione e
l'aggiornamento e perfezionamento tecnico e culturale del giornalista;
f)
controlla e vigila sull'osservanza e il rispetto della legge professionale;
g)
determina, con deliberazione approvata con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, l'ammontare delle quote annuali dovute dagli iscritti per le
spese del proprio funzionamento e stabilisce, ogni biennio, con
deliberazione approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
l'ammontare massimo delle quote annuali dovute dagli iscritti ai consigli;
h)
cura il massimario delle delibere del Consiglio nazionale e dei consigli
regionali o interregionali per contribuire alla uniformità degli
indirizzi giurisprudenziali;
i)
provvede ogni biennio alla pubblicazione in un unico elenco nazionale dei
singoli albi regionali o interregionali;
l)
determina e aggiorna i principi e le norme di comportamento che devono
essere osservati dagli iscritti nell'esercizio della professione e raccoglie
sistematicamente la giurisprudenza professionale in materia deontologica; il
Consiglio, inoltre, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza, puó
segnalare ai consigli regionali o interregionali fatti riguardanti
l'osservanza delle regole della deontologia professionale;
m)
riconosce, mediante apposite convenzioni, gli istituti, pubblici e privati,
idonei alla formazione, teorica e pratica, alla professione giornalistica e
all'aggiornamento e perfezionamento professionale, dopo averne accertato la
validità e la conformità agli indirizzi predeterminati;
n)
determina, con proprio regolamento, le caratteristiche redazionali,
organizzative ed editoriali delle strutture abilitate allo svolgimento del
tirocinio professionale e ne formula annualmente, sulla base delle
deliberazioni assunte dai consigli, un elenco nazionale;
o)
determina ogni anno la tabella, approvata con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, che la rende vincolante, dei compensi minimi per le
prestazioni professionali dei giornalisti;
p)
puó agire ed essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile
per la difesa degli interessi generali della categoria;
q)
approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.
CAPO II
DEGLI ORGANI DI GARANZIA
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Art. 8.
(Giurí per la lealtà e la correttezza
dell'informazione)
1. Presso il Consiglio nazionale é istituito un Giurí
arbitrale per la correttezza e la lealtà dell'informazione, a cui i
soggetti che si ritengano ingiustamente danneggiati da notizie, articoli,
servizi pubblicati o diffusi da organi di informazione o di comunicazione di
massa, possono rivolgersi per ottenere dall'editore e dal giornalista il
risarcimento del danno, unicamente nella forma della rettifica o in altra
forma che sia ritenuta idonea a ristabilire presso l'opinione pubblica
l'immagine e la dignità del ricorrente.
2. La rettifica é pubblicata o trasmessa con tempestività e
appropriato rilievo.
3. Il ricorso di cui al comma 1, presentato per iscritto entro quindici
giorni dalla diffusione della notizia, comporta la rinuncia di ogni altra
ragione risarcitoria da parte del ricorrente. Preclude altresí il
ricorso al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo
10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
4. Il ricorso alla predetta procedura deve essere accettato dalle parti.
La comparizione comporta accettazione della procedura stessa.
5. Qualora il giornalista rifiuti la procedura arbitrale, il Giurí
trasmette l'istanza all'ordine di appartenenza per gli eventuali
provvedimenti di competenza, ai sensi degli articoli 21 e seguenti della
presente legge. Il lodo deve essere reso entro quindici giorni dalla domanda
e deve contenere le modalità di pubblicazione dello stesso, tali da
garantire l'effettivo risarcimento del danno.
6. É ammessa l'assistenza di difensori iscritti all'Ordine degli
avvocati.
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Art. 9.
(Impugnazione del lodo)
1. Avverso il lodo é ammessa l'impugnazione dinanzi
all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli articoli 827 e
seguenti del codice di procedura civile; il ricorso non sospende
l'esecuzione immediata del provvedimento. L'esecuzione del lodo puó
essere sospesa, o non coltivata, unicamente su istanza del ricorrente.
2. Il Giurí puó, se lo ritiene necessario, integrare il
contraddittorio nei confronti di altri interessati; in tal caso il termine
per rendere la decisione decorre dall'ultimo termine degli avvisi ai terzi,
effettuati a cura del Consiglio stesso.
3. Il lodo puó altresí prevedere che altri organi di
informazione o di comunicazione di massa, che hanno diffuso quanto oggetto
di ricorso, siano anch'essi tenuti a porre in esecuzione la decisione.
4. Il Giurí trasmette copia del lodo all'ordine di appartenenza
del giornalista per l'eventuale promozione dell'azione disciplinare e al
Consiglio nazionale.
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Art. 10.
(Composizione del Giurí)
1. Il Giurí é costituito da collegi arbitrali composti da
un presidente effettivo e uno supplente, nonché da quattro membri
effettivi e quattro supplenti. I presidenti sono nominati dai presidenti di
corte d'appello delle città sedi di ordini regionali o interregionali
dei giornalisti, scelti fra magistrati a riposo o avvocati patrocinanti in
Cassazione; due membri effettivi e due membri supplenti vengono nominati dal
Consiglio nazionale, sentita la Federazione nazionale della stampa italiana,
scelti tra giornalisti con almeno quindici anni di iscrizione all'albo; due
membri effetti e due membri supplenti vengono nominati dal Garante per la
radiodiffusione e l'editoria e scelti fra professori ordinari di materie
giuridiche e della comunicazione nelle università. I supplenti
intervengono in caso di mancanza, impedimento o incompatibilità dei
titolari.
2. I componenti del Giurí esercitano le loro funzioni in piena
autonomia, secondo il principio del libero convincimento. Essi durano in
carica per il periodo di tre anni e sono ulteriormente nominabili una sola
volta.
3. Alle esigenze di funzionamento del Giurí provvede il Consiglio
nazionale. Le funzioni di segretario vengono svolte dal segretario del
Consiglio nazionale o da suo delegato scelto fra i componenti il Consiglio
nazionale.
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Art. 11.
(Attribuzioni del Ministro di grazia
e giustizia)
1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui
consigli dell'ordine nello svolgimento delle attribuzioni espressamente
demandate dalla legge. Egli puó, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il parere del Consiglio nazionale, o su segnalazione
dello stesso, proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento, con
decreto motivato, di un consiglio regionale o interregionale. Il
provvedimento puó essere adottato quando sia trascorso il termine di
legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo consiglio, quanto
lo stesso non sia in grado di funzionare regolarmente o quando il consiglio,
richiamato all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge o dallo
statuto, persista nel violarli. Con lo stesso decreto il Presidente della
Repubblica nomina, scegliendo fra tre giornalisti designati dal Consiglio
nazionale, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni
fino all'elezione del nuovo consiglio, che deve avere luogo entro novanta
giorni dal decreto di nomina.
TITOLO II
DELL'ALBO PROFESSIONALE
CAPO I
DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI
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Art. 12.
(Albo dei giornalisti)
1. Il titolo di giornalista si acquisisce dopo aver superato l'esame di
Stato e conse guita l'iscrizione all'albo. Dopo cinque anni dall'iscrizione
il giornalista é tenuto a presentare una dichiarazione che attesti
l'avvenuta opzione per l'esercizio della professione giornalistica come
attività esclusiva, continuata e retribuita.
2. Coloro che hanno optato per l'esercizio di altra professione o impiego
pubblico o privato e comunque sono iscritti ad altro albo o ordine
professionale, svolgendo attività giornalistica in modo non
esclusivo, sono iscritti al registro dei collaboratori di cui all'articolo
13. In qualsiasi momento coloro che hanno superato l'esame di Stato possono
richiedere la reiscrizione all'albo se optano per l'esercizio esclusivo
della professione giornalistica.
3. Lo status
e le prerogative professionali di coloro che alla data di entrata in vigore
della presente legge risultano iscritti all'elenco dei professionisti e
all'elenco dei pubblicisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono
regolati dalle norme transitorie di cui all'articolo 39.
4. Ogni consiglio dell'ordine regionale o interregionale cura la tenuta
dell'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio
compreso nella circoscrizione del consiglio.
5. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la
residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione
. L'albo é compilato secondo l'ordine di anzianità di
iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di
iscrizione.
6. L'anzianità é determinata dalla data di iscrizione.
7. A ciascun iscritto nell'albo é rilasciata la tessera che
costituisce documento di identificazione ai sensi dell'articolo 292 del
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
8. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di
gennaio, a cura dei consigli regionali o interregionali, presso la
cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede
il consiglio, presso la segreteria del Consiglio nazionale e presso il
Ministero di grazia e giustizia.
9. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione é data comunicazione
entro due mesi al Ministero di grazia e giustizia, alla cancelleria della
corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello e al
Consiglio nazionale.
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Art. 13.
(Elenchi speciali)
1. All'albo sono annessi:
a)
il registro dei collaboratori di organi di informazione che esercitano
altra professione o impiego pubblico o privato e svolgono attività
giornalistica in modo non esclusivo;
b)
il registro dei praticanti;
c)
l'elenco dei giornalisti stranieri residenti in Italia;
d)
l'elenco di coloro che, non essendo iscritti all'albo, assumono la
qualifica di direttore responsabile di organi di informazione a carattere
tecnico o religioso;
e)
l'elenco di coloro che, non essendo iscritti all'albo, assumono la
qualifica di direttore responsabile di pubblicazioni o radiotelegiornali di
partiti, movimenti politici, organizzazioni sindacali o di volontariato.
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Art. 14.
(Iscrizione all'albo)
1. Possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione professionale
ed essere iscritti all'albo coloro i quali siano cittadini italiani o
comunitari, abbiano il godimento dei diritti civili, e:
a)
abbiano conseguito la laurea in giornalismo presso università
convenzionate con il Consiglio nazionale dell'ordine, ai sensi della
normativa vigente;
b)
siano in possesso di altra laurea o titolo equipollente e abbiano
conseguito un diploma di perfezionamento o di specializzazione
post-univeritaria in giornalismo presso strutture formative, pubbliche e
private, riconosciute dal Consiglio nazionale dell'ordine;
c)
siano in possesso di diploma di scuola media superiore e abbiano effettuato
un periodo di pratica professionale svolta in forma autonoma, coordinata o
subordinata, di almeno trentasei mesi presso strutture giornalistiche
riconosciute idonee dal Consiglio nazionale.
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Art. 15.
(Pratica professionale e registro
dei praticanti)
1. Coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica sono
iscritti al registro dei praticanti annesso all'albo.
2. Le modalità per l'iscrizione al registro e per lo svolgimento
del tirocinio professionale sono determinate dal Consiglio nazionale
dell'ordine d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
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Art. 16.
(Esame di Stato per l'abilitazione
professionale)
1. L'accertamento della idoneità professionale consiste nella
valutazione di una o piú prove di tecnica e pratica del giornalismo,
integrate dalle conoscenze attinenti l'attività giornalistica,
nonché delle norme giuridiche e deontologiche necessarie al corretto
esercizio della professione.
2. L'esame deve sostenersi, presso la sede o le sedi prescelte con
deliberazione del Consiglio nazionale, innanzi ad una o piú
commissioni composte ciascuna da sette membri, di cui quattro giornalisti
designati dal Consiglio nazionale, sentita la Federazione nazionale alla
stampa italiana, e scelti fra i giornalisti iscritti all'albo da almeno
cinque anni e che non ricoprano cariche in alcun organismo rappresentativo
di categoria; un magistrato di tribunale o di corte d'appello designato dal
presidente della corte d'appello della città in cui si svolgono gli
esami; un professore universitario designato dal rettore; un esperto in
comunicazioni di massa designato dal Garante per la radiodiffusione e
l'editoria.
3. Con le stesse modalità sono nominati commissari supplenti in
numero pari a quello dei titolari.
4. Le ulteriori modalità di svolgimento dell'esame sono
determinate dal Consiglio nazionale.
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Art. 17.
(Modalità d'iscrizione al registro
dei collaboratori giornalistici)
1. Possono esere iscritti al registro dei collaboratori giornalistici
coloro i quali:
a)
abbiano superato l'esame di Stato e optato per l'esercizio di altre
professioni svolgendo attività gioranlistica in forma non esclusiva;
b)
siano in possesso di diploma di laurea o di scuola media superiore e
abbiano svolto attività giornalistica regolarmente retribuita da
almeno tre anni comprovata dal deposito presso l'ordine regionale o
interregionale di giornali, periodici contenenti scritti redatti dal
richiedente l'iscrizione, o altra documentazione relativa
all'attività giornalistica svolta, e di certificati a firma dei
direttori delle pubblicazioni e dei teleradiogiornali.
2. Il consiglio regionale o interregionale dell'ordine esamina la domanda
di iscrizione e l'accoglie qualora sussistano:
a)
fondamentali requisiti di qualità dell'attività
giornalistica;
b)
la congruità del compenso stabilito per la prestazione d'opera
corrispondente almeno al minimo delle tariffe;
c)
la periodicità, almeno trimestrale, dei pagamenti e dei conseguenti
versamenti fiscali obbligatori.
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Art. 18.
(Iscrizioni all'albo, nei registri
e negli elenchi)
1. Le ulteriori modalità per l'iscrizione all'albo, nei registri e
negli elenchi annessi e la documentazione da allegare sono determinate dal
Consiglio nazionale e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
2. L'iscrizione all'albo, ai registri e agli elenchi é
deliberata dal competente consiglio regionale o interregionale entro trenta
giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente,
il richiedente puó ricorrere entro trenta giorni al Consiglio
nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.
3. Non possono essere iscritti all'albo, nei registri e negli elenchi
coloro che abbiano riportato condanna che importi l'interdizione dai
pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione.
4. Le deliberazioni del consiglio regionale o interregionale di rifiuto
di iscrizione, di cancellazione dall'albo, dai registri e dagli elenchi o di
diniego di nuova iscrizione devono essere motivate e notificate
all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario entro dieci giorni dalla
deliberazione e comunicate all'associazione regionale di stampa
territorialmente competente.
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Art. 19.
(Esclusione dall'albo)
1. Il consiglio dell'ordine delibera d'ufficio la cancellazione dall'albo
in caso di perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per
l'iscrizione.
2. Nel caso di cancellazione dovuta a perdita della cittadinanza italiana
o comuni taria, il giornalista é iscritto nell'elenco speciale per
cittadini extracomunitari, qualora ricorrano le condizioni previste e ne
faccia domanda.
3. É radiato di diritto dall'albo chi abbia riportato condanne
penali che comportino interdizione perpetua dai pubblici uffici.
4. Nel caso di condanna che comporti l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici, l'iscritto é sospeso di diritto durante il periodo
di interdizione. Ove sia emesso provvedimento di custodia cautelare, gli
effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del
provvedimento.
5. Qualora la sospensione si protragga per oltre cinque anni, il
consiglio dell'ordine, sentito l'interessato e le associazioni regionali di
stampa, provvede alla sua radiazione dall'albo.
6. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui
ai commi precedenti, il consiglio dell'ordine inizia procedimento
disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal titolo III.
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Art. 20.
(Cessazione dell'attività professionale)
1. É sospeso dall'albo il giornalista che non esercita piú
la professione come attività esclusiva ed é iscritto, a
domanda, al registro dei collaboratori se assume rapporti di collaborazione
giornalistica in maniera continuativa e retribuita.
2. In ogni caso costituisce causa di sospensione:
a)
l'iscrizione ad altri albi professionali;
b)
la qualifica di imprenditore, di amministratore unico o socio
illimitatamente responsabile in società di qualsiasi forma aventi ad
oggetto attività commerciale a scopo di lucro, eccezione fatta per
società costituite fra giornalisti per l'esercizio
dell'attività professionale;
c)
lo svolgimento di attività editoriali, commerciali, di
amministrazione e pubblici tarie, anche se effettuate per organi di
informazione, qualora le stesse non siano esercitate in forma precaria e
discontinua;
d)
l'assunzione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, pubblico o
privato, che non siano di natura specificamente giornalistica.
TITOLO III
DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI
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Art. 21.
(Procedimento disciplinare)
1. Sono sottoposti a procedimento disciplinare gli iscritti nell'albo,
negli elenchi o nel registro che non osservino i doveri previsti dalla
presente legge o che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e
alla dignità professionali.
2. Il procedimento disciplinare é iniziato d'ufficio dal consiglio
regionale o interregionale o anche su richiesta del procuratore generale del
capoluogo della regione dove ha sede il consiglio.
3. L'autorità giudiziaria é tenuta a dare immediata notizia
al consiglio dell'ordine competente, al Consiglio nazionale dell'ordine e
alla Federazione nazionale della stampa italiana dell'inizio di ogni
procedimento penale nei confronti degli iscritti all'ordine.
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Art. 22.
(Sede competente)
1. La competenza del giudizio disciplinare appartiene al consiglio
dell'ordine presso il quale é iscritto il giornalista sottoposto a
procedimento disciplinare.
2. Se questi é membro di tale consiglio o del collegio dei
revisori dei conti, il procedimento disciplinare é rimesso dal
Consiglio nazionale al consiglio regionale o in terregionale avente sede
piú vicina a quella del consiglio ove il giornalista é
iscritto.
3. Se il giornalista é componente del Consiglio nazionale o del
collegio dei revisori dei conti, il procedimento disciplinare non ha luogo
presso il consiglio regionale o interregionale ove é stato eletto, ma
é rimesso dal Consiglio nazionale al consiglio regionale o
interregionale avente sede piú vicina a quella del consiglio ove il
giornalista é eletto.
4. Il consiglio dell'ordine che ha ricevuto notizia di un fatto di
rilevanza disciplinare, relativo ad iscritto in altro ordine, deve darne
immediata comunicazione a quello di appartenenza ed alla associazione
regionale di stampa.
5. Quando il comportamento riguarda piú giornalisti, ciascuno dei
quali iscritto in ordini regionali o interregionali diversi, la competenza
per l'azione disciplinare spetta all'ordine designato dal Consiglio
nazionale.
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Art. 23.
(Astensione o ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine)
1. I componenti del consiglio hanno l'obbligo di astenersi secondo
l'articolo 51 del codice di procedura civile, in quanto applicabile.
L'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 56 del codice di
procedura civile é concessa dal consiglio di appartenenza.
2. Nei casi in cui é fatto obbligo ai componenti del consiglio di
astenersi, puó essere proposta ricusazione fino al giorno precedente
a quello fissato per l'audizione dell'incolpato. Sulla ricusazione decide lo
stesso consiglio.
3. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero
legale, il presidente del consiglio rimette gli atti al consiglio
dell'ordine designato dal Consiglio nazionale.
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Art. 24.
(Sanzioni disciplinari)
1. Costituiscono sanzioni disciplinari:
a)
l'avvertimento;
b)
la deplorazione;
c)
la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non
inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
d)
la radiazione dall'albo.
2. Ai fini della sanzione, il consiglio tiene conto di tutte le
circostanze del fatto e in particolare della gravità dell'infrazione,
della personalità dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari e
del suo comportamento successivo al fatto.
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Art. 25.
(Avvertimento)
1. L'avvertimento é disposto in caso di infrazione di lieve
entità. Esso consiste nel rilievo della non conformità del
comportamento dell'interessato ai principi di correttezza e di rispetto
dell'etica professionale e nel richiamo a non persistere nel comportamento
medesimo. É comunicato al giornalista per iscritto dal presidente del
consiglio dell'ordine.
2. Il provvedimento é deliberato senza l'osservanza delle norme
relative al procedimento disciplinare; l'iscritto tuttavia puó, entro
trenta giorni dalla comunicazione, chiedere che sia instaurato il
procedimento disciplinare.
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Art. 26.
(Deplorazione)
1. La deplorazione é disposta nel caso di infrazione alla
correttezza e all'etica professionale che, pur se di rilevante
entità, comporta il convincimento, desunto dalla circostanza del
fatto, dal grado di responsabilità, dai precedenti disciplinari e dal
comportamento successivo, che l'incolpato non incorrerà in altra
infrazione. Essa é disposta con l'osservanza delle norme di cui
all'articolo 29.
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Art. 27.
(Sospensione)
1. La sospensione dall'esercizio della professione é disposta nel
caso di infrazione grave alla correttezza o all'etica professionale o nel
caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso il decoro e la
dignità professionali. Essa consiste nel divieto temporaneo di
esercizio della professione e nella relativa perdita di anzianità di
iscrizione all'albo, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore
ad un anno.
2. La sospensione é altresí disposta nel caso di
morosità dell'iscritto nel versamento dei contributi dovuti
all'Ordine per tre anni consecutivi.
3. In pendenza di procedimento disciplinare quando, per la gravità
del fatto contestato, la continuazione dell'attività professionale
puó arrecare grave pregiudizio alla dignità della professione,
il consiglio dell'ordine puó deliberare la sospensione cautelare
dell'incolpato dall'esercizio della professione.
4. Il provvedimento di sospensione cautelare decade qualora, trascorso il
termine massimo di tre mesi dalla sua deliberazione, non sia intervenuta la
decisione disciplinare. Il periodo di sospensione cautelare viene computato
nella durata dell'eventuale sanzione disciplinare della sospensione.
5. Il consiglio dispone, in ogni caso, la sospensione cautelare quando,
nei confronti dell'incolpato, sia stato emesso dall'autorità
giudiziaria provvedimento limitativo della libertà personale e fino a
quando lo stesso non sia revocato o annullato.
6. La sospensione cautelare, salvo nei casi in cui essa consegue alla
limitazione del la libertà personale disposta dall'autorità
giudiziaria, non puó essere deliberata senza che l'incolpato sia
stato posto in grado di svolgere la propria difesa, personalmente o a mezzo
di suoi difensori.
7. Il relativo provvedimento é impugnabile con ricorso al
Consiglio nazionale ma il gravame non ne sospende l'esecutività.
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Art. 28.
(Radiazione)
1. La radiazione é disposta nel caso in cui l'iscritto abbia, con
il suo comportamento, gravemente compromesso la propria dignità
professionale e il decoro della categoria, ovvero, dopo avere subito per due
volte la sanzione della sospensione, abbia commesso altra grave infrazione
incompatibile con la sua permanenza nell'Ordine.
2. La radiazione consiste nel divieto permanente di esercizio della
professione e nella cessazione dell'appartenenza all'Ordine.
3. La radiazione é altresí disposta nel caso in cui
l'iscritto, sospeso per morosità ai sensi dell'articolo 27, persiste
per un altro anno nell'inadempienza dei suoi obblighi contributivi.
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Art. 29.
(Procedimento)
1. Avuta notizia del fatto, il presidente del consiglio dell'ordine
comunica all'interessato gli addebiti e designa un consigliere istruttore.
Il consigliere designato deve, entro trenta giorni dall'incarico, svolgere
una verifica preliminare diretta ad accertare l'attendibilità dei
fatti denunciati, ai fini di una valutazione della sussistenza dei
presupposti minimi per il procedimento disciplinare. L'interessato ha
facoltà di presentare documenti e memorie difensive e puó
chiedere di essere ascoltato.
2. Compiuta la verifica preliminare, il consigliere designato richiede al
consiglio l'archiviazione o l'apertura del procedimento disciplinare con la
fissazione della data per l'audizione dell'incolpato e per lo svolgimento
del giudizio precisando gli addebiti.
3. Il presidente, con atto notificato all'incolpato, sulla base delle
indicazioni del consigliere designato, gli contesta i fatti che vengono
addebitati e le eventuali prove raccolte e gli assegna un termine non minore
di trenta giorni per la difesa.
4. L'atto notificato deve contenere:
a)
le generalità dell'incolpato;
b)
la menzione degli addebiti;
c)
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione;
d)
l'avvertimento che l'inquisito puó essere assistito da un difensore
e che, in caso di mancata comparizione, si procederà in sua assenza;
e)
l'eventuale elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio;
f)
il termine entro il quale l'incolpato e il suo difensore potranno prendere
visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni e documenti e
indicare testimoni.
5. Degli atti di assunzione delle prove e della deposizione
dell'incolpato é redatto verbale in forma integrale. Se nel corso del
procedimento sono raccolte prove o acquisiti documenti dopo che l'incolpato
ha reso le sue dichiarazioni, tali documenti e tali prove devono essere
messi a disposizione dell'incolpato o del suo difensore con un termine non
inferiore a quindici giorni per formulare la propria difesa in ordine agli
elementi cosí raccolti. L'incolpato e il suo difensore hanno comunque
diritto di chiedere di essere sentiti dopo la raccolta di tutte le prove e
prima della decisione finale.
6. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.
7. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare, possono
essere deliberati:
a)
il proscioglimento per l'insussistenza degli addebiti mossi;
b)
l'irrogazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 24.
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Art. 30.
(Procedimento disciplinare e procedimento penale)
1. Il procedimento disciplinare si svolge ed é definito secondo
procedure e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per
oggetto i medesimi fatti.
2. Qualora il procedimento disciplinare sia connesso all'accertamento di
un fatto e della responsabilità dell'incolpato, oggetto di
un'indagine penale, il procedimento disciplinare non puó essere
promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve
essere sospeso.
3. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato quanto
all'accertamento della sussistenza del fatto della responsabilità
dell'incolpato.
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Art. 31.
(Ammissione di responsabilità)
1. Il giornalista sottoposto a procedimento puó ammettere la sua
responsabilità e concordare con il consiglio, se quest'ultimo
acconsente, tenuto conto dell'addebito, una sanzione disciplinare ridotta,
rinunciando ad ogni impugnazione.
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Art. 32.
(Provvedimenti disciplinari-Notificazione)
1. La decisione in materia disciplinare viene depositata, con gli atti
relativi, nella segreteria del consiglio che l'ha pronunciata. Il
consigliere segretario la notifica in copia integrale, a mezzo di ufficiale
giudiziario, entro dieci giorni dal deposito, all'interessato, al
procuratore generale della Repubblica, al Consiglio nazionale nonché
a chi ha segnalato l'infrazione disciplinare ed all'associazione regionale
di stampa territorialmente competente.
2. Il dispositivo della decisione che infligga una sanzione piú
grave dell'avvertimento e il provvedimento di sospensione cautelare sono
pubblici e vengono affissi nell'albo esterno dell'ordine e comunicati a
tutti i presidenti degli ordini e al presidente del Consiglio nazionale.
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Art. 33.
(Prescrizione)
1. L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
2. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il
termine decorre dal giorno in cui é divenuta irrevocabile la sentenza
di condanna o di proscioglimento.
3. La prescrizione é interrotta dalla notificazione degli addebiti
all'interessato, nonché dalle discolpe presentate per iscritto
dall'incolpato.
4. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno
dell'interruzione; se gli atti interruttivi sono piú di uno, la
prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine
stabilito dal comma 1 puó essere prolungato oltre la metà.
5. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti
coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento
disciplinare.
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Art. 34.
(Reiscrizione dei cancellati o radiati)
1. Il giornalista cancellato puó, a sua richiesta, essere
riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la
cancellazione.
2. Il giornalista radiato a seguito di provvedimento disciplinare
puó chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno
della radiazione.
3. Se la radiazione é derivata da condanna penale é
richiesta l'intervenuta riabilitazione. Il consiglio competente delibera
sulla domanda. La deliberazione é notificata nei modi e nei termini
di cui all'articolo 18.
TITOLO IV
DEI RECLAMI E RICORSI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI
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Art. 35.
(Ricorso al Consiglio nazionale)
1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine relative alla iscrizione,
reiscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e
quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate
dall'interessato e dal procuratore generale presso la corte d'appello
competente e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione con
ricorso al Consiglio nazionale nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione o notificazione del provvedimento. Analoga facoltà
é concessa al cittadino che ha segnalato l'inflazione disciplinare.
2. Nello stesso termine l'interessato puó ricorrere al Consiglio
nazionale se il consiglio regionale o interregionale, decorsi sessanta
giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o reiscrizione, non
ha comunicato la propria decisione.
3. I ricorsi al Consiglio nazionale, eccettuati quelli in materia
elettorale, sospendono l'esecutività delle decisioni del consiglio.
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Art. 36.
(Provvedimenti disciplinari)
1. Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il
Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il procuratore ge nerale
presso la Cassazione. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che
vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui
all'articolo 29. Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli
articoli 29 e seguenti.
2. La commissione ricorsi, di cui all'articolo 37, ove sia necessario
acquisire nuove prove, vi provvede nelle forme previste per il giudizio di
primo grado. Se vengono raccolte nuove prove, l'incolpato ha diritto di
essere ascoltato personalmente, o tramite il suo difensore, prima della
deliberazione finale.
3. La commissione ricorsi puó anche riesaminare integralmente i
fatti e la procedura seguita in prima istanza e puó, nel caso di
ricorso presentato dal procuratore generale competente, proporre una
sanzione disciplinare piú grave.
4. Qualora la sanzione disciplinare si riferisca a piú giornalisti
gli effetti della decisione sono limitati all'interessato che ha proposto il
ricorso.
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Art. 37.
(Commissione e deliberazioni sui ricorsi)
1. I ricorsi sono istruiti e decisi da una commissione eletta dal
Consiglio nazionale al suo interno, all'inizio del suo mandato, e composta
da un numero di membri pari a quello dei consigli regionali o
interregionali, aumentato di due, e dal presidente del Consiglio nazionale o
suo delegato, che la presiede. Ogni ordine regionale o interregionale
é rappresentato in commissione da un proprio rappresentante ad
eccezione di quelli del Lazio e della Lombardia che sono rappresentati da
due componenti ciascuno, atteso il loro rilevante numero di iscritti.
2. Per i ricorsi in materia disciplinare la commissione ha soltanto
compiti istruttori essendo la decisione di competenza esclusiva e non
delegabile del Consiglio nazionale. In ogni caso la decisione, secondo le
norme indicate dallo statuto, é assunta dal Consiglio nazionale
quando, prima della deliberazione finale, ne sia fatta richiesta da almeno
due quinti dei componenti la commissione.
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Art. 38.
(Azione giudiziaria)
1. Le deliberazioni indicate nell'articolo 37 possono essere impugnate,
nel termine di trenta giorni dalla notifica, innanzi alla corte d'appello
del capoluogo del distretto in cui ha sede il consiglio presso cui il
giornalista é iscritto od ove l'elezione contestata si é
svolta.
2. Nei ricorsi in materia disciplinare, su istanza del ricorrente, la
corte d'appello puó sospendere, per gravi e fondati motivi,
l'esecuzione della decisione impugnata.
3. Presso la corte d'appello il collegio é integrato da due
giornalisti iscritti all'albo da almeno cinque anni, nominati in numero
doppio, ogni triennio, all'inizio dell'anno giudiziario, dal presidente
della corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale. I due
giornalisti, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente
nominati.
4. Possono ricorrere alla corte d'appello sia l'interessato, sia il
procuratore generale competente per territorio.
5. La corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con sentenza,
sentiti il pubblico ministero e gli interessati.
6. La sentenza puó annullare, revocare o modificare la
deliberazione impugnata ed é notificata a cura della cancelleria al
pubblico ministero e alle parti.
7. Avverso le sentenze della corte d'appello possono ricorrere alla Corte
di cassazione il procuratore generale e gli interessati, nel termine di
sessanta giorni dalla notifica e ai sensi dell'articolo 360 del codice di
procedura civile.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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Art. 39.
(Anzianità)
1. Gli iscritti all'elenco dei professionisti rimangono iscritti all'albo
e conservano l'anzianità acquisita alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Gli iscritti all'elenco dei pubblicisti che svolgono come
attività esclusiva, continuata e retribuita, in forma subordinata o
coordinata o autonoma, lavoro giornalistico e comprovino con documenti di
data certa di avere svolto tale attività in maniera ininterrotta per
almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge in un
quotidiano, nei servizi giornalistici radiofonici e televisivi o,
purché dotate di adeguate strutture redazionali, in agenzie
quotidiane di stampa, periodici a diffusione almeno regionale, uffici stampa
che editino una pubblicazione regolarmente registrata e diretta da un
iscritto all'albo, possono chiedere, per comprovata idoneità,
l'iscrizione d'ufficio all'albo entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Gli iscritti all'elenco dei pubblicisti che svolgano come
attività esclusiva, continuata e retribuita, in forma subordinata o
coordinata o autonoma, lavoro giornalistico da almeno tre anni nelle
condizioni di cui al comma 2, possono chiedere, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge di essere ammessi, per compiuta
pratica, a sostenere l'esame di idoneità professionale in speciali
sessioni.
4. Gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti che non esercitano la
professione giornalistica come attività esclusiva, continuata e
retribuita vengono iscritti nel registro dei collaboratori giornalistici.
5. Conservano l'iscrizione e l'anzianità acquisita gli iscritti al
registro dei praticanti, che al termine dei diciotto mesi di prati ca
possono accedere all'esame professionale, e gli iscritti all'elenco
speciale.
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Art. 40.
(Adozione del primo statuto)
1. L'adozione del primo statuto e le deliberazioni previste dalla
presente legge sono adottate dal Consiglio nazionale in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la Federazione nazionale
della stampa italiana.
2. Lo statuto puó prevedere che a piú regioni corrisponda
un medesimo consiglio.
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Art. 41.
(Abrogazione)
1. Sono abrogate la legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive
modificazioni, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge. | |