Legislatura 13º - Disegno di legge N. 2243

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 2243


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1997

Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista







ONOREVOLI SENATORI. - L'Ordine dei giornalisti é uno strumento non solo utile ma essenziale per dare certezza statuale all'indipendenza del giornalista. Le trasformazioni della società italiana e la mutata realtà della stampa impongono all'Ordine di svolgere una importante funzione di promozione di una cultura dell'informazione e di tutela dei soggetti sociali piú deboli dalla spettacolarizzazione delle loro sofferenze, e in particolare, di vigilare sulla creazione e lo sviluppo delle scuole di formazione al giornalismo che hanno aperto la strada alla liberalizzazione dell'accesso alla professione, sulle nuove rigorose e trasparenti regole dell'esame di idoneità professionale, sulla lotta al lavoro nero e allo sfruttamento dei giovani che intraprendono la carriera, sulla tutela e la promozione di regole deontologiche piú severe sia riguardo alla tutela dei minori e dei soggetti deboli, sia riguardo al rapporto tra informazione e messaggio pubblicitario.
Nel quadro europeo questa istituzione ordinistica viene invidiata: si stanno moltiplicando, specie nei Paesi latini, i tentativi di seguirne l'esempio. Lo stesso Parlamento europeo parla di codici deontologici da affidare alle associazioni professionali e di tessere professionali da rilasciare solo dal versante professionale. L'abolizione dell'Ordine andrebbe in senso contrario introducendo al posto dell'autogoverno organismi burocratici imposti dall'alto. In una società come quella italiana, contrassegnata tuttora da forti disomogeneità (ideologiche, culturali, economiche, eccetera), il riconoscimento del giornalismo come attività professionale puó e deve rappresentare, in linea di principio, una garanzia per la pubblica opinione, che qualifica i giornalisti e li responsabilizza nei confronti dell'informazione intesa come indispensabile servizio per la collettività.
Il vuoto legislativo e normativo prodotto dalla eventuale abrogazione dell'Ordine dei giornalisti lascerebbe chi esercita l'attività di giornalista senza riferimenti deontologici finalizzati alla tutela dei cittadini e senza controllo sull'accesso alla professione: di fatto sarebbe illimitato l'arbitrio delle imprese editrici fino all'imposizione di regole di comportamento ai giornalisti.
La Corte costituzionale, con ripetute sentenze degli anni scorsi, ha ribadito la legittimità dell'Ordine dei giornalisti affermando che la legge 3 febbraio 1963, n.69, disciplina l'esercizio dell'attività professionale giornalistica e non l'uso del giornale come mezzo di libera manifestazione del pensiero. La legge, dunque, non limita il diritto che l'articolo 21 della Costituzione riconosce a tutti di enunciare le proprie opinioni attraverso un giornale. Tale diritto sarebbe sicuramente violato se solo gli iscritti all'albo fossero "autorizzati" a scrivere sui giornali, ma si deve escludere che una siffatta conseguenza derivi dalla legge.
La Corte costituzionale ha riconosciuto, anzi, l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che, oltre a controllarne la preparazione e la correttezza, li tuteli nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, contribuendo a garantire il rispetto della loro personalità e quindi della loro libertà.
La vigilanza dell'Ordine si tradude anzitutto e soprattutto nel principio che il giornalista non deve abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e non deve mai cedere a sollecitazioni che potrebbero compromettere questa libertà, anche se provenissero dal datore di lavoro.
Del resto le norme che disciplinano l'Ordine garantiscono la possibilità a chiunque di accedervi e non attribuiscono ai suoi organi poteri di tale ampiezza da costituire minaccia alla libertà degli iscritti.
In conclusione, é giusto che vi siano a favore del giornalista due forme di tutela: una svolta dal sindacato, riguardante gli aspetti economici e contrattuali del rapporto, ed una attuata dall'Ordine, diretta alla difesa dei valori professionali e del corretto rapporto tra i giornalisti e i lettori.
Ma vi é di piú: una lettura attenta dell'articolo 33 della Costituzione porta a concludere che l'attività giornalistica, in quanto attività svolta in forma professionale, richiede un'"abilitazione di Stato all'esercizio professionale" e, implicitamente, l'appartenenza ad un Ordine professionale.





DISEGNO DI LEGGE



TITOLO I
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI



CAPO I
DELLA STRUTTURA DELL'ORDINE



Art. 1.

(Ordine dei giornalisti)

1. L'Ordine dei giornalisti é costituito per:

a) la tutela del diritto costituzionale della libertà di stampa;
b) l'osservanza delle norme di deontologia necessarie per la trasparenza, la correttezza e la completezza dell'informazione, bene primario di ogni società democratica;
c) il rispetto dei principi all'uopo contenuti nella Carta dei doveri dei giornalisti, adottata l'8 luglio 1993 a Roma dalla Federazione nazionale della stampa italiana e approvata dal Consiglio nazionale dell'Ordine, nella Carta di Treviso su minori e informazione, approvata il 5 ottobre 1990 dal Consiglio nazionale dell'Ordine, e nell'allegato costituito dal Vademecum approvato il 25 novembre 1995, nonché per la migliore osservanza del diritto di rettifica da parte dei cittadini;
d) la qualificazione e formazione permanente di tutti gi operatori dell'informazione.

2. Fondato sugli articoli 2 e 18 della Costituzione, l'Ordine dei giornalisti é l'organo di tutela, autogoverno e autodisciplina dei giornalisti nell'interesse del cittadino ad una libera informazione. La qualificazione e la necessità di requisiti specifici per gli operatori dell'informazione, che hanno scelto di svolgere la professione giornalistica, sono garanzia di rafforzamento della libertà di stampa e di rispetto del codice deontologico e non sono in contrasto con il dettato costituzionale sulla libera espressione del proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
2. L'Ordine nazionale dei giornalisti si articola in ordini regionali o interregionali. L'Ordine nazionale e gli ordini regionali o interregionali sono persone giuridiche a base associativa, retti rispettivamente da un Consiglio nazionale e da consigli regionali o interregionali. L'Ordine nazionale e gli ordini regionali o interregionali sono disciplinati da uno statuto adottato dal Consiglio nazionale, di cui all'articolo 6, con la maggioranza semplice dei votanti e approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentita la Federazione nazionale della stampa italiana. Il Consiglio nazionale procede alla revisione dello statuto su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti o di almeno un terzo dei consigli regionali o interregionali.
3. All'Ordine appartengono i giornalisti iscritti in distinti albi regionali o interregionali, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

(Diritti e doveri dei giornalisti)

1. É compito degli ordini garantire, anche attraverso la funzione disciplinare, il diritto-dovere dei giornalisti di cercare, ricevere e diffondere informazioni mantenendo alti il prestigio, il decoro, l'immagine e l'autonomia della professione giornalistica e la fiducia di lettori ed ascoltatori verso la stessa. In particolare é compito dell'Ordine assicurare che il giornalista rispetti i seguenti doveri:

a) fornire, con lealtà e buona fede, una informazione accurata, completa e obiettiva;
b) rettificare le notizie che risultino inesatte e porre rimedio agli errori;
c) non presentare come fatti i propri commenti o le proprie ipotesi, pur nella piena libertà di esprimere la propria opinione;
d) porre i lettori o gli ascoltatori in grado di distinguere l'informazione giornalistica dal messaggio pubblicitario con specifiche indicazioni grafiche o particolari mezzi ottici;
e) rispettare la personalità altrui e in particolare quella dei minori, non pubblicando generalità e immagini pregiudizievoli dei loro diritti;
f) non pubblicare o trasmettere immagini raccapriccianti o dettagli morbosi, se non per motivi di interesse storico o scientifico che spetta al giornalista valutare;
g) non divulgare nomi delle vittime e particolari non necessari in vicende di violenza carnale;
h) sottolineare, in ogni caso in cui se ne presenti l'occasione, la presunzione di non colpevolezza garantita dalla Costituzione per i soggetti indagati o imputati;
i) servirsi di metodi leali per ottenere notizie o immagini;
l) non utilizzare a proprio fine o profitto informazioni di carattere finanziario di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione;
m) non accettare incarichi o trattamenti di favore che possano condizionare l'autonomo esercizio della professione giornalistica;
n) riportare i fatti che riguardano la propria azienda editoriale e gli eventuali soci della stessa con la medesima obiettività che deve usare con altri soggetti;
o) mantenersi libero da qualsiasi interesse o dovere che lo ponga in diretto contrasto con i doveri derivanti dalla propria attività professionale.

2. L'adempimento di tali doveri e la libertà di opinione e di espressione del giornalista non possono essere limitati da obblighi contrattuali con aziende editoriali.
3. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti titolari di incarichi pubblici hanno il dovere di fornire ai giornalisti leale collaborazione per lo svolgimento della propria attività professionale e di non opporre il segreto di Stato, il segreto d'ufficio, industriale o professionale se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
4. I giornalisti non possono essere obbligati, né da una pubblica autorità né dall'impresa editoriale cui siano contrattualmente vincolati, a fornire notizie su quanto hanno conosciuto per ragioni professionali, quando ció sia richiesto dal carattere fiduciario della fonte.

Art. 3.

(Definizione di attività giornalistica)

1. Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento, alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso messaggi scritti, verbali, visivi o grafici destinati ad organi di informazione. Il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso.
2. É comunque elemento caratterizzante la prestazione giornalistica il libero, creativo e responsabile apporto personale e, pertanto, non costituisce attività giornalistica l'elaborazione e trasmissione di messaggi pubblicitari o promozionali o di contenuto commerciale, ad eccezione della comunicazione prodotta nell'ambito delle istituzioni e degli enti locali.
3. Fatto salvo il diritto di ogni cittadino di manifestare liberamente le proprie opinioni anche attraverso i mezzi di informazione, nessuno puó usare il titolo né esercitare la professione di giornalista negli uffici stampa, pubblici o privati, negli organi di informazione scritti, audiovisivi o telematici, nelle agenzie di stampa, nelle agenzie di servizi di informazione scritta, audiovisiva o telematica, se non é iscritto all'albo dei giornalisti o negli elenchi annessi. La violazione di tale disposizione é punita a norma di legge, ove il fatto non costituisca piú grave reato.

Art. 4.

(Ordini regionali o interregionali)

1. Le funzioni relative alla tenuta dell'albo e alla disciplina degli iscritti sono esercitate in ciascuna regione o gruppo di regioni da un consiglio dell'ordine dei giornalisti.
2. Lo statuto disciplina la composizione dei consigli, le ineleggibilità e le incompatibilità per i giornalisti candidati o eletti a cariche negli ordini dei giornalisti, nonché casi e modi per la convocazione dell'assemblea degli iscritti, dell'assemblea annuale per l'approvazione dei bilanci e di assemblee straordinarie su argomenti determinati.
3. Lo statuto stabilisce altresí le norme per la elezione dei consigli, la convocazione degli iscritti, la votazione, lo scrutinio dei voti, i reclami contro le operazioni elettorali, la convocazione dei consigli e lo svolgimento dei loro lavori. I componenti dei consigli restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
4. Ogni ordine ha un collegio dei revisori dei conti costituito ed eletto secondo le norme previste dallo statuto che ne determina altresí le funzioni.

Art. 5.

(Attribuzioni del consiglio regionale
o interregionale)


1. Il consiglio regionale o interregionale svolge le seguenti attribuzioni:

a) tutela l'autonomia della professione e la libertà del giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria, e vigila per il mantenimento del decoro della professione;
b) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti ed esercita la funzione disciplinare adottando i relativi provvedimenti;
c) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
d) vigila per la tutela del titolo di giornalista e per il legale esercizio della professione, svolgendo le opportune iniziative per la repressione dell'esercizio abusivo;
e) cura la tenuta dell'albo e il costante aggiornamento del registro dei praticanti e degli elenchi speciali annessi, disponendo le relative iscrizioni e cancellazioni. A tal fine, il consiglio puó richiedere periodicamente agli iscritti, alle aziende giornalistiche, agli enti e alle autorità competenti le notizie relative alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni influenti sull'iscrizione all'albo; gli interessati, le aziende, gli enti e le autorità predetti sono tenuti a fornirle;
f) promuove e favorisce le iniziative intese all'aggiornamento e perfezionamento professionale, tecnico e culturale degli iscritti;
g) interviene, su richiesta delle parti, per comporre le contestazioni o le controversie insorte, in dipendenza dell'esercizio professionale tra gli iscritti e tra questi e i terzi;
h) esprime pareri vincolanti sulla liquidazione dei compensi professionali in osservanza delle relative tariffe, ai sensi degli articoli 2233 del codice civile e degli articoli 633 e 636 del codice di procedura civile;
i) fissa, con l'osservanza del limite determinato dal Consiglio nazionale, le quote annuali dovute dagli iscritti all'albo e determina i contributi per l'iscrizione nel registro dei praticanti e negli elenchi annessi all'albo e per il rilascio dei certificati;
l) provvede all'amministrazione dei beni appartenenti all'Ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti nelle forme previste dallo statuto;
m) provvede a quanto stabilito dalle leggi e dallo statuto dell'Ordine;
n) puó agire ed essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile per la difesa degli interessi generali degli iscritti;
o) provvede alla tutela degli interessi morali e materiali degli iscritti.

Art. 6.

(Consiglio nazionale dell'ordine)

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, con sede a Roma, coordina l'attività degli ordini e svolge le funzioni di cui all'articolo 7. In rappresentanza degli iscritti negli albi assume altresí le iniziative volte alla salvaguardia della libertà di informazione sancita dalla Costituzione nonché le iniziative, anche in sede giudiziaria, idonee alla tutela dell'autonomia e della dignità della professione e degli interessi morali, culturali e professionali della categoria.
2. Lo statuto prevede la composizione del Consiglio nazionale, gli organi dello stesso nonché le norme per la votazione, lo scrutinio dei voti, i reclami contro le operazioni elettorali, la convocazione e lo svolgimento dei lavori del Consiglio nazionale e degli altri organi collegiali.
3. I componenti del Consiglio nazionale dell'ordine restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
4. Lo Statuto prevede una Consulta dei presidenti degli ordini presieduta dal presidente del Consiglio nazionale, con compiti di promozione e di coordinamento delle attività degli ordini stessi.
5. Le aziende editoriali, le amministrazioni pubbliche e gli altri enti o aziende da cui dipendano componenti dei consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale sono tenuti a concedere agli stessi permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della loro funzione.

Art. 7.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale)

1. Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme e dallo statuto, esercita le seguenti attribuzioni:

a) studia e segnala al Parlamento e al Governo innovazioni e proposte legislative o regolamentari nelle materie che interessano la professione e l'informazione giornalistica;
b) coordina, anche mediante apposite direttive, le attività degli ordini, decide sui conflitti di competenza fra gli stessi ed esercita la vigilanza sul loro regolare funzionamento, chiedendo a tal fine gli atti e le notizie che ritiene opportuni;
c) dà parere al Ministro di grazia e giustizia sullo scioglimento dei consigli;
d) decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli in materia di iscrizione o di cancellazione dall'albo, dal registro dei praticanti e dagli elenchi annessi all'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei vari organi;
e) promuove e coordina ricerche e iniziative di carattere professionale con particolare riferimento a quelle intese a favorire la formazione e l'aggiornamento e perfezionamento tecnico e culturale del giornalista;
f) controlla e vigila sull'osservanza e il rispetto della legge professionale;
g) determina, con deliberazione approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, l'ammontare delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del proprio funzionamento e stabilisce, ogni biennio, con deliberazione approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, l'ammontare massimo delle quote annuali dovute dagli iscritti ai consigli;
h) cura il massimario delle delibere del Consiglio nazionale e dei consigli regionali o interregionali per contribuire alla uniformità degli indirizzi giurisprudenziali;
i) provvede ogni biennio alla pubblicazione in un unico elenco nazionale dei singoli albi regionali o interregionali;
l) determina e aggiorna i principi e le norme di comportamento che devono essere osservati dagli iscritti nell'esercizio della professione e raccoglie sistematicamente la giurisprudenza professionale in materia deontologica; il Consiglio, inoltre, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza, puó segnalare ai consigli regionali o interregionali fatti riguardanti l'osservanza delle regole della deontologia professionale;
m) riconosce, mediante apposite convenzioni, gli istituti, pubblici e privati, idonei alla formazione, teorica e pratica, alla professione giornalistica e all'aggiornamento e perfezionamento professionale, dopo averne accertato la validità e la conformità agli indirizzi predeterminati;
n) determina, con proprio regolamento, le caratteristiche redazionali, organizzative ed editoriali delle strutture abilitate allo svolgimento del tirocinio professionale e ne formula annualmente, sulla base delle deliberazioni assunte dai consigli, un elenco nazionale;
o) determina ogni anno la tabella, approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, che la rende vincolante, dei compensi minimi per le prestazioni professionali dei giornalisti;
p) puó agire ed essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile per la difesa degli interessi generali della categoria;
q) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

CAPO II
DEGLI ORGANI DI GARANZIA



Art. 8.

(Giurí per la lealtà e la correttezza
dell'informazione)


1. Presso il Consiglio nazionale é istituito un Giurí arbitrale per la correttezza e la lealtà dell'informazione, a cui i soggetti che si ritengano ingiustamente danneggiati da notizie, articoli, servizi pubblicati o diffusi da organi di informazione o di comunicazione di massa, possono rivolgersi per ottenere dall'editore e dal giornalista il risarcimento del danno, unicamente nella forma della rettifica o in altra forma che sia ritenuta idonea a ristabilire presso l'opinione pubblica l'immagine e la dignità del ricorrente.
2. La rettifica é pubblicata o trasmessa con tempestività e appropriato rilievo.
3. Il ricorso di cui al comma 1, presentato per iscritto entro quindici giorni dalla diffusione della notizia, comporta la rinuncia di ogni altra ragione risarcitoria da parte del ricorrente. Preclude altresí il ricorso al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
4. Il ricorso alla predetta procedura deve essere accettato dalle parti. La comparizione comporta accettazione della procedura stessa.
5. Qualora il giornalista rifiuti la procedura arbitrale, il Giurí trasmette l'istanza all'ordine di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi degli articoli 21 e seguenti della presente legge. Il lodo deve essere reso entro quindici giorni dalla domanda e deve contenere le modalità di pubblicazione dello stesso, tali da garantire l'effettivo risarcimento del danno.
6. É ammessa l'assistenza di difensori iscritti all'Ordine degli avvocati.

Art. 9.

(Impugnazione del lodo)

1. Avverso il lodo é ammessa l'impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli articoli 827 e seguenti del codice di procedura civile; il ricorso non sospende l'esecuzione immediata del provvedimento. L'esecuzione del lodo puó essere sospesa, o non coltivata, unicamente su istanza del ricorrente.
2. Il Giurí puó, se lo ritiene necessario, integrare il contraddittorio nei confronti di altri interessati; in tal caso il termine per rendere la decisione decorre dall'ultimo termine degli avvisi ai terzi, effettuati a cura del Consiglio stesso.
3. Il lodo puó altresí prevedere che altri organi di informazione o di comunicazione di massa, che hanno diffuso quanto oggetto di ricorso, siano anch'essi tenuti a porre in esecuzione la decisione.
4. Il Giurí trasmette copia del lodo all'ordine di appartenenza del giornalista per l'eventuale promozione dell'azione disciplinare e al Consiglio nazionale.

Art. 10.

(Composizione del Giurí)

1. Il Giurí é costituito da collegi arbitrali composti da un presidente effettivo e uno supplente, nonché da quattro membri effettivi e quattro supplenti. I presidenti sono nominati dai presidenti di corte d'appello delle città sedi di ordini regionali o interregionali dei giornalisti, scelti fra magistrati a riposo o avvocati patrocinanti in Cassazione; due membri effettivi e due membri supplenti vengono nominati dal Consiglio nazionale, sentita la Federazione nazionale della stampa italiana, scelti tra giornalisti con almeno quindici anni di iscrizione all'albo; due membri effetti e due membri supplenti vengono nominati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria e scelti fra professori ordinari di materie giuridiche e della comunicazione nelle università. I supplenti intervengono in caso di mancanza, impedimento o incompatibilità dei titolari.
2. I componenti del Giurí esercitano le loro funzioni in piena autonomia, secondo il principio del libero convincimento. Essi durano in carica per il periodo di tre anni e sono ulteriormente nominabili una sola volta.
3. Alle esigenze di funzionamento del Giurí provvede il Consiglio nazionale. Le funzioni di segretario vengono svolte dal segretario del Consiglio nazionale o da suo delegato scelto fra i componenti il Consiglio nazionale.

Art. 11.

(Attribuzioni del Ministro di grazia
e giustizia)


1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui consigli dell'ordine nello svolgimento delle attribuzioni espressamente demandate dalla legge. Egli puó, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio nazionale, o su segnalazione dello stesso, proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento, con decreto motivato, di un consiglio regionale o interregionale. Il provvedimento puó essere adottato quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo consiglio, quanto lo stesso non sia in grado di funzionare regolarmente o quando il consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge o dallo statuto, persista nel violarli. Con lo stesso decreto il Presidente della Repubblica nomina, scegliendo fra tre giornalisti designati dal Consiglio nazionale, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino all'elezione del nuovo consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di nomina.

TITOLO II
DELL'ALBO PROFESSIONALE



CAPO I
DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI



Art. 12.

(Albo dei giornalisti)

1. Il titolo di giornalista si acquisisce dopo aver superato l'esame di Stato e conse guita l'iscrizione all'albo. Dopo cinque anni dall'iscrizione il giornalista é tenuto a presentare una dichiarazione che attesti l'avvenuta opzione per l'esercizio della professione giornalistica come attività esclusiva, continuata e retribuita.
2. Coloro che hanno optato per l'esercizio di altra professione o impiego pubblico o privato e comunque sono iscritti ad altro albo o ordine professionale, svolgendo attività giornalistica in modo non esclusivo, sono iscritti al registro dei collaboratori di cui all'articolo 13. In qualsiasi momento coloro che hanno superato l'esame di Stato possono richiedere la reiscrizione all'albo se optano per l'esercizio esclusivo della professione giornalistica.
3. Lo status e le prerogative professionali di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'elenco dei professionisti e all'elenco dei pubblicisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono regolati dalle norme transitorie di cui all'articolo 39.
4. Ogni consiglio dell'ordine regionale o interregionale cura la tenuta dell'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del consiglio.
5. L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione . L'albo é compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.
6. L'anzianità é determinata dalla data di iscrizione.
7. A ciascun iscritto nell'albo é rilasciata la tessera che costituisce documento di identificazione ai sensi dell'articolo 292 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
8. Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio, a cura dei consigli regionali o interregionali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il consiglio, presso la segreteria del Consiglio nazionale e presso il Ministero di grazia e giustizia.
9. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione é data comunicazione entro due mesi al Ministero di grazia e giustizia, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello e al Consiglio nazionale.

Art. 13.

(Elenchi speciali)

1. All'albo sono annessi:

a) il registro dei collaboratori di organi di informazione che esercitano altra professione o impiego pubblico o privato e svolgono attività giornalistica in modo non esclusivo;
b) il registro dei praticanti;
c) l'elenco dei giornalisti stranieri residenti in Italia;
d) l'elenco di coloro che, non essendo iscritti all'albo, assumono la qualifica di direttore responsabile di organi di informazione a carattere tecnico o religioso;
e) l'elenco di coloro che, non essendo iscritti all'albo, assumono la qualifica di direttore responsabile di pubblicazioni o radiotelegiornali di partiti, movimenti politici, organizzazioni sindacali o di volontariato.

Art. 14.

(Iscrizione all'albo)

1. Possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione professionale ed essere iscritti all'albo coloro i quali siano cittadini italiani o comunitari, abbiano il godimento dei diritti civili, e:

a) abbiano conseguito la laurea in giornalismo presso università convenzionate con il Consiglio nazionale dell'ordine, ai sensi della normativa vigente;
b) siano in possesso di altra laurea o titolo equipollente e abbiano conseguito un diploma di perfezionamento o di specializzazione post-univeritaria in giornalismo presso strutture formative, pubbliche e private, riconosciute dal Consiglio nazionale dell'ordine;
c) siano in possesso di diploma di scuola media superiore e abbiano effettuato un periodo di pratica professionale svolta in forma autonoma, coordinata o subordinata, di almeno trentasei mesi presso strutture giornalistiche riconosciute idonee dal Consiglio nazionale.

Art. 15.

(Pratica professionale e registro
dei praticanti)


1. Coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica sono iscritti al registro dei praticanti annesso all'albo.
2. Le modalità per l'iscrizione al registro e per lo svolgimento del tirocinio professionale sono determinate dal Consiglio nazionale dell'ordine d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 16.

(Esame di Stato per l'abilitazione
professionale)


1. L'accertamento della idoneità professionale consiste nella valutazione di una o piú prove di tecnica e pratica del giornalismo, integrate dalle conoscenze attinenti l'attività giornalistica, nonché delle norme giuridiche e deontologiche necessarie al corretto esercizio della professione.
2. L'esame deve sostenersi, presso la sede o le sedi prescelte con deliberazione del Consiglio nazionale, innanzi ad una o piú commissioni composte ciascuna da sette membri, di cui quattro giornalisti designati dal Consiglio nazionale, sentita la Federazione nazionale alla stampa italiana, e scelti fra i giornalisti iscritti all'albo da almeno cinque anni e che non ricoprano cariche in alcun organismo rappresentativo di categoria; un magistrato di tribunale o di corte d'appello designato dal presidente della corte d'appello della città in cui si svolgono gli esami; un professore universitario designato dal rettore; un esperto in comunicazioni di massa designato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
3. Con le stesse modalità sono nominati commissari supplenti in numero pari a quello dei titolari.
4. Le ulteriori modalità di svolgimento dell'esame sono determinate dal Consiglio nazionale.

Art. 17.

(Modalità d'iscrizione al registro
dei collaboratori giornalistici)


1. Possono esere iscritti al registro dei collaboratori giornalistici coloro i quali:

a) abbiano superato l'esame di Stato e optato per l'esercizio di altre professioni svolgendo attività gioranlistica in forma non esclusiva;
b) siano in possesso di diploma di laurea o di scuola media superiore e abbiano svolto attività giornalistica regolarmente retribuita da almeno tre anni comprovata dal deposito presso l'ordine regionale o interregionale di giornali, periodici contenenti scritti redatti dal richiedente l'iscrizione, o altra documentazione relativa all'attività giornalistica svolta, e di certificati a firma dei direttori delle pubblicazioni e dei teleradiogiornali.

2. Il consiglio regionale o interregionale dell'ordine esamina la domanda di iscrizione e l'accoglie qualora sussistano:

a) fondamentali requisiti di qualità dell'attività giornalistica;
b) la congruità del compenso stabilito per la prestazione d'opera corrispondente almeno al minimo delle tariffe;
c) la periodicità, almeno trimestrale, dei pagamenti e dei conseguenti versamenti fiscali obbligatori.

Art. 18.

(Iscrizioni all'albo, nei registri
e negli elenchi)


1. Le ulteriori modalità per l'iscrizione all'albo, nei registri e negli elenchi annessi e la documentazione da allegare sono determinate dal Consiglio nazionale e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
2. L'iscrizione all'albo, ai registri e agli elenchi é deliberata dal competente consiglio regionale o interregionale entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine inutilmente, il richiedente puó ricorrere entro trenta giorni al Consiglio nazionale che decide sulla domanda di iscrizione.
3. Non possono essere iscritti all'albo, nei registri e negli elenchi coloro che abbiano riportato condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
4. Le deliberazioni del consiglio regionale o interregionale di rifiuto di iscrizione, di cancellazione dall'albo, dai registri e dagli elenchi o di diniego di nuova iscrizione devono essere motivate e notificate all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario entro dieci giorni dalla deliberazione e comunicate all'associazione regionale di stampa territorialmente competente.

Art. 19.

(Esclusione dall'albo)

1. Il consiglio dell'ordine delibera d'ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per l'iscrizione.
2. Nel caso di cancellazione dovuta a perdita della cittadinanza italiana o comuni taria, il giornalista é iscritto nell'elenco speciale per cittadini extracomunitari, qualora ricorrano le condizioni previste e ne faccia domanda.
3. É radiato di diritto dall'albo chi abbia riportato condanne penali che comportino interdizione perpetua dai pubblici uffici.
4. Nel caso di condanna che comporti l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto é sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso provvedimento di custodia cautelare, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del provvedimento.
5. Qualora la sospensione si protragga per oltre cinque anni, il consiglio dell'ordine, sentito l'interessato e le associazioni regionali di stampa, provvede alla sua radiazione dall'albo.
6. Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il consiglio dell'ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal titolo III.

Art. 20.

(Cessazione dell'attività professionale)

1. É sospeso dall'albo il giornalista che non esercita piú la professione come attività esclusiva ed é iscritto, a domanda, al registro dei collaboratori se assume rapporti di collaborazione giornalistica in maniera continuativa e retribuita.
2. In ogni caso costituisce causa di sospensione:

a) l'iscrizione ad altri albi professionali;
b) la qualifica di imprenditore, di amministratore unico o socio illimitatamente responsabile in società di qualsiasi forma aventi ad oggetto attività commerciale a scopo di lucro, eccezione fatta per società costituite fra giornalisti per l'esercizio dell'attività professionale;
c) lo svolgimento di attività editoriali, commerciali, di amministrazione e pubblici tarie, anche se effettuate per organi di informazione, qualora le stesse non siano esercitate in forma precaria e discontinua;
d) l'assunzione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, pubblico o privato, che non siano di natura specificamente giornalistica.

TITOLO III
DELLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI



Art. 21.

(Procedimento disciplinare)

1. Sono sottoposti a procedimento disciplinare gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro che non osservino i doveri previsti dalla presente legge o che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali.
2. Il procedimento disciplinare é iniziato d'ufficio dal consiglio regionale o interregionale o anche su richiesta del procuratore generale del capoluogo della regione dove ha sede il consiglio.
3. L'autorità giudiziaria é tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente, al Consiglio nazionale dell'ordine e alla Federazione nazionale della stampa italiana dell'inizio di ogni procedimento penale nei confronti degli iscritti all'ordine.

Art. 22.

(Sede competente)

1. La competenza del giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine presso il quale é iscritto il giornalista sottoposto a procedimento disciplinare.
2. Se questi é membro di tale consiglio o del collegio dei revisori dei conti, il procedimento disciplinare é rimesso dal Consiglio nazionale al consiglio regionale o in terregionale avente sede piú vicina a quella del consiglio ove il giornalista é iscritto.
3. Se il giornalista é componente del Consiglio nazionale o del collegio dei revisori dei conti, il procedimento disciplinare non ha luogo presso il consiglio regionale o interregionale ove é stato eletto, ma é rimesso dal Consiglio nazionale al consiglio regionale o interregionale avente sede piú vicina a quella del consiglio ove il giornalista é eletto.
4. Il consiglio dell'ordine che ha ricevuto notizia di un fatto di rilevanza disciplinare, relativo ad iscritto in altro ordine, deve darne immediata comunicazione a quello di appartenenza ed alla associazione regionale di stampa.
5. Quando il comportamento riguarda piú giornalisti, ciascuno dei quali iscritto in ordini regionali o interregionali diversi, la competenza per l'azione disciplinare spetta all'ordine designato dal Consiglio nazionale.

Art. 23.

(Astensione o ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine)

1. I componenti del consiglio hanno l'obbligo di astenersi secondo l'articolo 51 del codice di procedura civile, in quanto applicabile. L'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 56 del codice di procedura civile é concessa dal consiglio di appartenenza.
2. Nei casi in cui é fatto obbligo ai componenti del consiglio di astenersi, puó essere proposta ricusazione fino al giorno precedente a quello fissato per l'audizione dell'incolpato. Sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.
3. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del consiglio rimette gli atti al consiglio dell'ordine designato dal Consiglio nazionale.

Art. 24.

(Sanzioni disciplinari)

1. Costituiscono sanzioni disciplinari:

a) l'avvertimento;
b) la deplorazione;
c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
d) la radiazione dall'albo.

2. Ai fini della sanzione, il consiglio tiene conto di tutte le circostanze del fatto e in particolare della gravità dell'infrazione, della personalità dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari e del suo comportamento successivo al fatto.

Art. 25.

(Avvertimento)

1. L'avvertimento é disposto in caso di infrazione di lieve entità. Esso consiste nel rilievo della non conformità del comportamento dell'interessato ai principi di correttezza e di rispetto dell'etica professionale e nel richiamo a non persistere nel comportamento medesimo. É comunicato al giornalista per iscritto dal presidente del consiglio dell'ordine.
2. Il provvedimento é deliberato senza l'osservanza delle norme relative al procedimento disciplinare; l'iscritto tuttavia puó, entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedere che sia instaurato il procedimento disciplinare.

Art. 26.

(Deplorazione)

1. La deplorazione é disposta nel caso di infrazione alla correttezza e all'etica professionale che, pur se di rilevante entità, comporta il convincimento, desunto dalla circostanza del fatto, dal grado di responsabilità, dai precedenti disciplinari e dal comportamento successivo, che l'incolpato non incorrerà in altra infrazione. Essa é disposta con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 29.

Art. 27.

(Sospensione)

1. La sospensione dall'esercizio della professione é disposta nel caso di infrazione grave alla correttezza o all'etica professionale o nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso il decoro e la dignità professionali. Essa consiste nel divieto temporaneo di esercizio della professione e nella relativa perdita di anzianità di iscrizione all'albo, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno.
2. La sospensione é altresí disposta nel caso di morosità dell'iscritto nel versamento dei contributi dovuti all'Ordine per tre anni consecutivi.
3. In pendenza di procedimento disciplinare quando, per la gravità del fatto contestato, la continuazione dell'attività professionale puó arrecare grave pregiudizio alla dignità della professione, il consiglio dell'ordine puó deliberare la sospensione cautelare dell'incolpato dall'esercizio della professione.
4. Il provvedimento di sospensione cautelare decade qualora, trascorso il termine massimo di tre mesi dalla sua deliberazione, non sia intervenuta la decisione disciplinare. Il periodo di sospensione cautelare viene computato nella durata dell'eventuale sanzione disciplinare della sospensione.
5. Il consiglio dispone, in ogni caso, la sospensione cautelare quando, nei confronti dell'incolpato, sia stato emesso dall'autorità giudiziaria provvedimento limitativo della libertà personale e fino a quando lo stesso non sia revocato o annullato.
6. La sospensione cautelare, salvo nei casi in cui essa consegue alla limitazione del la libertà personale disposta dall'autorità giudiziaria, non puó essere deliberata senza che l'incolpato sia stato posto in grado di svolgere la propria difesa, personalmente o a mezzo di suoi difensori.
7. Il relativo provvedimento é impugnabile con ricorso al Consiglio nazionale ma il gravame non ne sospende l'esecutività.

Art. 28.

(Radiazione)

1. La radiazione é disposta nel caso in cui l'iscritto abbia, con il suo comportamento, gravemente compromesso la propria dignità professionale e il decoro della categoria, ovvero, dopo avere subito per due volte la sanzione della sospensione, abbia commesso altra grave infrazione incompatibile con la sua permanenza nell'Ordine.
2. La radiazione consiste nel divieto permanente di esercizio della professione e nella cessazione dell'appartenenza all'Ordine.
3. La radiazione é altresí disposta nel caso in cui l'iscritto, sospeso per morosità ai sensi dell'articolo 27, persiste per un altro anno nell'inadempienza dei suoi obblighi contributivi.

Art. 29.

(Procedimento)

1. Avuta notizia del fatto, il presidente del consiglio dell'ordine comunica all'interessato gli addebiti e designa un consigliere istruttore. Il consigliere designato deve, entro trenta giorni dall'incarico, svolgere una verifica preliminare diretta ad accertare l'attendibilità dei fatti denunciati, ai fini di una valutazione della sussistenza dei presupposti minimi per il procedimento disciplinare. L'interessato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive e puó chiedere di essere ascoltato.
2. Compiuta la verifica preliminare, il consigliere designato richiede al consiglio l'archiviazione o l'apertura del procedimento disciplinare con la fissazione della data per l'audizione dell'incolpato e per lo svolgimento del giudizio precisando gli addebiti.
3. Il presidente, con atto notificato all'incolpato, sulla base delle indicazioni del consigliere designato, gli contesta i fatti che vengono addebitati e le eventuali prove raccolte e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per la difesa.
4. L'atto notificato deve contenere:

a) le generalità dell'incolpato;
b) la menzione degli addebiti;
c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione;
d) l'avvertimento che l'inquisito puó essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, si procederà in sua assenza;
e) l'eventuale elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio;
f) il termine entro il quale l'incolpato e il suo difensore potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni e documenti e indicare testimoni.

5. Degli atti di assunzione delle prove e della deposizione dell'incolpato é redatto verbale in forma integrale. Se nel corso del procedimento sono raccolte prove o acquisiti documenti dopo che l'incolpato ha reso le sue dichiarazioni, tali documenti e tali prove devono essere messi a disposizione dell'incolpato o del suo difensore con un termine non inferiore a quindici giorni per formulare la propria difesa in ordine agli elementi cosí raccolti. L'incolpato e il suo difensore hanno comunque diritto di chiedere di essere sentiti dopo la raccolta di tutte le prove e prima della decisione finale.
6. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.
7. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare, possono essere deliberati:

a) il proscioglimento per l'insussistenza degli addebiti mossi;
b) l'irrogazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 24.

Art. 30.

(Procedimento disciplinare e procedimento penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed é definito secondo procedure e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
2. Qualora il procedimento disciplinare sia connesso all'accertamento di un fatto e della responsabilità dell'incolpato, oggetto di un'indagine penale, il procedimento disciplinare non puó essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.
3. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto della responsabilità dell'incolpato.

Art. 31.

(Ammissione di responsabilità)

1. Il giornalista sottoposto a procedimento puó ammettere la sua responsabilità e concordare con il consiglio, se quest'ultimo acconsente, tenuto conto dell'addebito, una sanzione disciplinare ridotta, rinunciando ad ogni impugnazione.

Art. 32.

(Provvedimenti disciplinari-Notificazione)

1. La decisione in materia disciplinare viene depositata, con gli atti relativi, nella segreteria del consiglio che l'ha pronunciata. Il consigliere segretario la notifica in copia integrale, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro dieci giorni dal deposito, all'interessato, al procuratore generale della Repubblica, al Consiglio nazionale nonché a chi ha segnalato l'infrazione disciplinare ed all'associazione regionale di stampa territorialmente competente.
2. Il dispositivo della decisione che infligga una sanzione piú grave dell'avvertimento e il provvedimento di sospensione cautelare sono pubblici e vengono affissi nell'albo esterno dell'ordine e comunicati a tutti i presidenti degli ordini e al presidente del Consiglio nazionale.

Art. 33.

(Prescrizione)

1. L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
2. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine decorre dal giorno in cui é divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.
3. La prescrizione é interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.
4. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se gli atti interruttivi sono piú di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito dal comma 1 puó essere prolungato oltre la metà.
5. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

Art. 34.

(Reiscrizione dei cancellati o radiati)

1. Il giornalista cancellato puó, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
2. Il giornalista radiato a seguito di provvedimento disciplinare puó chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.
3. Se la radiazione é derivata da condanna penale é richiesta l'intervenuta riabilitazione. Il consiglio competente delibera sulla domanda. La deliberazione é notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 18.

TITOLO IV
DEI RECLAMI E RICORSI CONTRO LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI PROFESSIONALI



Art. 35.

(Ricorso al Consiglio nazionale)

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine relative alla iscrizione, reiscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal procuratore generale presso la corte d'appello competente e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione con ricorso al Consiglio nazionale nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Analoga facoltà é concessa al cittadino che ha segnalato l'inflazione disciplinare.
2. Nello stesso termine l'interessato puó ricorrere al Consiglio nazionale se il consiglio regionale o interregionale, decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o reiscrizione, non ha comunicato la propria decisione.
3. I ricorsi al Consiglio nazionale, eccettuati quelli in materia elettorale, sospendono l'esecutività delle decisioni del consiglio.

Art. 36.

(Provvedimenti disciplinari)

1. Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il procuratore ge nerale presso la Cassazione. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 29. Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 29 e seguenti.
2. La commissione ricorsi, di cui all'articolo 37, ove sia necessario acquisire nuove prove, vi provvede nelle forme previste per il giudizio di primo grado. Se vengono raccolte nuove prove, l'incolpato ha diritto di essere ascoltato personalmente, o tramite il suo difensore, prima della deliberazione finale.
3. La commissione ricorsi puó anche riesaminare integralmente i fatti e la procedura seguita in prima istanza e puó, nel caso di ricorso presentato dal procuratore generale competente, proporre una sanzione disciplinare piú grave.
4. Qualora la sanzione disciplinare si riferisca a piú giornalisti gli effetti della decisione sono limitati all'interessato che ha proposto il ricorso.

Art. 37.

(Commissione e deliberazioni sui ricorsi)

1. I ricorsi sono istruiti e decisi da una commissione eletta dal Consiglio nazionale al suo interno, all'inizio del suo mandato, e composta da un numero di membri pari a quello dei consigli regionali o interregionali, aumentato di due, e dal presidente del Consiglio nazionale o suo delegato, che la presiede. Ogni ordine regionale o interregionale é rappresentato in commissione da un proprio rappresentante ad eccezione di quelli del Lazio e della Lombardia che sono rappresentati da due componenti ciascuno, atteso il loro rilevante numero di iscritti.
2. Per i ricorsi in materia disciplinare la commissione ha soltanto compiti istruttori essendo la decisione di competenza esclusiva e non delegabile del Consiglio nazionale. In ogni caso la decisione, secondo le norme indicate dallo statuto, é assunta dal Consiglio nazionale quando, prima della deliberazione finale, ne sia fatta richiesta da almeno due quinti dei componenti la commissione.

Art. 38.

(Azione giudiziaria)

1. Le deliberazioni indicate nell'articolo 37 possono essere impugnate, nel termine di trenta giorni dalla notifica, innanzi alla corte d'appello del capoluogo del distretto in cui ha sede il consiglio presso cui il giornalista é iscritto od ove l'elezione contestata si é svolta.
2. Nei ricorsi in materia disciplinare, su istanza del ricorrente, la corte d'appello puó sospendere, per gravi e fondati motivi, l'esecuzione della decisione impugnata.
3. Presso la corte d'appello il collegio é integrato da due giornalisti iscritti all'albo da almeno cinque anni, nominati in numero doppio, ogni triennio, all'inizio dell'anno giudiziario, dal presidente della corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale. I due giornalisti, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.
4. Possono ricorrere alla corte d'appello sia l'interessato, sia il procuratore generale competente per territorio.
5. La corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.
6. La sentenza puó annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata ed é notificata a cura della cancelleria al pubblico ministero e alle parti.
7. Avverso le sentenze della corte d'appello possono ricorrere alla Corte di cassazione il procuratore generale e gli interessati, nel termine di sessanta giorni dalla notifica e ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE



Art. 39.

(Anzianità)

1. Gli iscritti all'elenco dei professionisti rimangono iscritti all'albo e conservano l'anzianità acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli iscritti all'elenco dei pubblicisti che svolgono come attività esclusiva, continuata e retribuita, in forma subordinata o coordinata o autonoma, lavoro giornalistico e comprovino con documenti di data certa di avere svolto tale attività in maniera ininterrotta per almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge in un quotidiano, nei servizi giornalistici radiofonici e televisivi o, purché dotate di adeguate strutture redazionali, in agenzie quotidiane di stampa, periodici a diffusione almeno regionale, uffici stampa che editino una pubblicazione regolarmente registrata e diretta da un iscritto all'albo, possono chiedere, per comprovata idoneità, l'iscrizione d'ufficio all'albo entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli iscritti all'elenco dei pubblicisti che svolgano come attività esclusiva, continuata e retribuita, in forma subordinata o coordinata o autonoma, lavoro giornalistico da almeno tre anni nelle condizioni di cui al comma 2, possono chiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di essere ammessi, per compiuta pratica, a sostenere l'esame di idoneità professionale in speciali sessioni.
4. Gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti che non esercitano la professione giornalistica come attività esclusiva, continuata e retribuita vengono iscritti nel registro dei collaboratori giornalistici.
5. Conservano l'iscrizione e l'anzianità acquisita gli iscritti al registro dei praticanti, che al termine dei diciotto mesi di prati ca possono accedere all'esame professionale, e gli iscritti all'elenco speciale.

Art. 40.

(Adozione del primo statuto)

1. L'adozione del primo statuto e le deliberazioni previste dalla presente legge sono adottate dal Consiglio nazionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Federazione nazionale della stampa italiana.
2. Lo statuto puó prevedere che a piú regioni corrisponda un medesimo consiglio.

Art. 41.

(Abrogazione)

1. Sono abrogate la legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.