DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori FOLLONI, ZANOLETTI, CIMMINO, COSTA, CALLEGARO,
CAMO, DENTAMARO, FIRRARELLO, GUBERT e RONCONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1997
Divieto della clonazione umana e della sperimentazione
ONOREVOLI SENATORI. - Vietare la clonazione umana risponde ad una
necessità che é spontanea in ogni uomo e ció
indipendentemente dalle proprie convinzioni religiose. Una convinzione che
ognuno sente come elemento portante del diritto naturale su cui si fonda il
diritto positivo. Si tratta di difendere la dignità di quello che
diventerà un individuo della specie umana che fin dall'origine non ha
armi di difesa e che solo la legge puó e deve difendere.
Sappiamo che ci sono dei meccanismi naturali che regolano il succedersi
delle individualità nelle generazioni - nozione diffusa fin dalle
prime scoperte di Mendel - e questi meccanismi verrebbero violati dalla
volontà di una persona che li altera, attraverso un atto arbitrario.
Si origina in tal modo un vulnus
alla natura umana che apre la strada ad un vero e proprio inquinamento
della specie.
L'individuo clonato é frutto di desiderio di possesso totale di un
altro individuo che viene artificialmente declassato a livello di oggetto:
si ordina un essere umano cosí come si puó ordinare
meccanicamente un prodotto.
Se l'uomo, un uomo, puó essere prodotto artificialmente esso
é un oggetto possedibile, ripetibile e, ultimamente, del tutto
dipendente da un altro individuo. Era questa la condizione dello schiavo,
cui la civiltà e il diritto hanno dato affrancamento.
La nostra Costituzione all'articolo 2 recita: "La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo"... Essa tutela
giustamente l'essere umano sin dall'origine, se si puó usare tale
termine. La scienza ha bisogno dell'etica: senza di essa e senza norma
giuridica che la regoli potrebbe, nelle vertiginose conquiste delle
biotecnologie, violare tale principio costituzionale.
Il tema della clonazione umana ha suscitato enorme impressione sul piano
internazionale e dobbiamo ricordare che già dal 1988 il Parlamento
europeo (risoluzione A2-327/88) ha approfondito i problemi etici e giuridici
della manipolazione genetica.
Nel 1993 un'altra risoluzione del Parlamento europeo ha trattato il tema
della clonazione dell'embrione umano (risoluzione B3-1519/93).
Ricordiamo inoltre che lo stesso Parlamento europeo ha approfondito la
materia riguardante la tutela dei diritti umani e della dignità
dell'uomo in relazione alle applicazioni biologiche e mediche, toccando
anche il problema della clonazione umana (risoluzione B4-1029, 1082, 1084 e
1085/96).
Tutte le citate risoluzioni, allegate alla presente relazione, si
esprimono contro la clonazione umana e invitano gli Stati aderenti a
legiferare per vietarle:
a)
distruzione del "diritto all'identità genetica",
all'inviolabilità dell'individualità umana, e allo stesso
concetto di personalità umana;
b)
clonazione dell'"uomo ottimale" (indipendentemente da ció che con
tale concetto si intenda);
c)
programmazione e riproduzione "totalitaria" di esseri umani in serie, tutti
eguali geneticamente: tutti superuomini o tutti servili, tutti fisicamente
fortissimi ma stupidi o tutti superintelligenti (mediante, ad esempio, la
trasformazione dei corpi, ibernati, di defunti particolarmente quotati in
banche inesauribili di nuclei per la clonazione).
Recentemente Hiroshi Nakajima, direttore generale dell'Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) ha annunciato per il 24-25 aprile 1997 un
incontro a Bangkok per consultazioni nazionali e regionali incentrato sugli
aspetti etici della clonazione umana, per definire norme giuridiche comuni
di portata internazionale, dichiarando che: "il ricorso alla clonazione per
riprodurre esseri umani non é accettabile, sul piano etico,
poiché violerebbe alcuni principi fondamentali della procreazione
medicalmente assistita. Tra questi in particolare il rispetto della
dignità della persona umana e la protezione della sicurezza del
materiale genetico umano".
Fin dal 1992 un gruppo di esperti dell'OMS sulla procreazione
medicalmente assistita aveva sottolineato il diritto di tutti a trarre
profitto dai progressi scientifici ma anche la necessità di vietare
le forme estreme di sperimentazione quali la clonazione umana.
Per quanto attiene all'articolato, all'articolo 1 é sancito il
divieto di clonazione umana, punito severamente come reato atto a produrre
"inquinamento della specie": la pena, prevista dal comma 1 dell'articolo 3,
é da tre a cinque anni di reclusione oltre l'interdizione
dall'esercizio della professione.
Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il divieto per la sperimentazione su
embrioni in tutti i casi in cui non si tratti di intervento terapeutico. Il
principio é chiaro: l'embrione umano, come l'uomo, puó e deve
essere curato, ma non deve essere adoperato come cavia; in questo caso le
pene sono piú leggere: reclusione fino a tre mesi e sospensione
dall'esercizio della professione. L'articolo 2 demanda al Governo la
regolamentazione e i controlli al fine di prevenire le predette violazioni.
In conclusione non si vuole né fermare né tanto meno
limitare la ricerca scientifica ed i suoi enormi successi al servizio degli
uomini nel combattere le malattie genetiche, nello sviluppare le tecniche
dei trapianti e nel migliorare ed allungare la durata della vita, ma si
é convinti di dover porre un argine entro cui la ricerca debba
svolgersi per l'uomo e non contro di lui. La istintiva risposta morale,
contraria alla pratica della clonazione umana, diviene in questo modo norma,
pur nella consapevolezza delle grandi difficoltà dei controlli, dato
la delicatezza della materia. Una legge dunque che sarà utile, oltre
che per tutelare l'individualità umana, anche per sensibilizzare, gli
scienziati e l'opinione pubblica circa l'esigenza della tutela dell'uomo e
della specie umana.
ALLEGATO 1
RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL 16 MARZO 1989 SUI PROBLEMI ETICI
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 96/116 del 17 aprile
1989)
Il Parlamento europeo,
viste le proposte di risoluzione di cui ai docc. 2-420/84,
2-596/84, 2-630/84, 2-638/84, 2-715/84, B2-148/86, B2-1665/85, B2-534/86,
B2-619/86, B2-704/86, B2-989/86 e B2-72/88;
in relazione all'offerta del Presidente della Commissione in merito
al diritto di iniziativa formulata dinnanzi al Parlamento europeo il 15
gennaio 1985 (1);
visti i risultati delle audizioni effettuate dalla commissione
giuridica e per i diritti dei cittadini dal 27 al 29 novembre 1985 e dal 19
al 21 marzo 1986;
visti i lavori preliminari compiuti nel settore della biotecnologia
soprattutto mediante la relazione Viehoff (2);
vista la proposta della Commissione per un programma specifico di
ricerca nel settore sanitario "Medicina predittiva" - analisi del genoma
umano (COM(88) 424 def. - SYN 146) (3);
visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei
cittadini e i pareri della commissione per la protezione dell'ambiente, la
sanità pubblica e la tutela dei consumatori, della commissione per i
diritti della donna e della commissione politica (doc. A2-327/88):
A. considerando i progressi compiuti negli ultimi anni dalla
scienza e dalla ricerca nel settore dell'ingegneria genetica e gli ulteriori
passi avanti che si prevedono per il futuro;
B. visti i risultati della ricerca e la loro applicazione nel
settore della lotta contro la sterilità nell'essere umano;
C. consapevole che già oggi l'ingegneria genetica incide
notevolmente sulla vita sociale;
D. considerando in particolare che dall'analisi dei genomi
possono derivare da una parte la possibilità di migliorare la
diagnostica, la prevenzione e la terapia, dall'altra il rischio di fissare
obblighi euge netici preventivi, di ricorrere ad analisi genetiche quale
strumento di controllo sociale e di esclusione di interi strati della
popolazione, di selezionare embrioni e feti sulla base di caratteristiche
esclusivamente genetiche, di provocare sostanziali alterazioni per la nostra
convivenza sociale;
E. considerando che non esistono metodi scientifici affidabili
per valutare le conseguenze a medio e lungo termine della liberazione
nell'ambiente, fondamentalmente irreversibile, di organismi geneticamente
manipolati;
F. preoccupato in quanto alcuni esperimenti comportano la
liberazione di tali organismi;
G. considerando che le necessarie misure legislative devono
tener conto della dignità e dell'autodeterminazione della donna;
H. considerando che il problema dell'aborto si differenzia dalle
questioni trattate nella presente risoluzione e che nessuno puó fare
riferimento a quanto illustrato nella presente sede nella discussione in
merito all'aborto,
in merito al metodo:
1. si dichiara intenzionato a indagare e valutare concretamente
già allo stadio della ricerca e dello sviluppo i problemi sociali,
economici, ecologici, sanitari, etici e giuridici dei nuovi sviluppi nel
settore della biotecnologia; in tale contesto vanno inseriti anche i
possibili effetti collaterali (sociali) inopportuni e non voluti;
2. invita la Commissione ad aderire alle sue valutazioni etiche e
giuridiche e a presentare proposte adeguate in merito ad atti normativi
comunitari relativi alla sua sfera di competenza;
3. chiede ai governi e ai parlamenti degli Stati membri di avviare
le iniziative adeguate nei loro settori di competenza e si attende che si
adoperino parallelamente in tal senso nell'ambito delle organizzazioni
internazionali di cui fanno parte;
4. invita l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e il suo
Comitato dei Ministri ad agire di conseguenza;
5. decide a tal fine di prendere l'iniziativa di costituire una
commissione su base internazionale e pluralistica per la valutazione etica,
sociale e politica dei risultati della ricerca relativa al genoma umano e
delle sue possibili applicazioni:
a)
elaborare un quadro riassuntivo dei programmi, obiettivi e risultati della
ricerca connessa al genoma umano e metterlo a disposizione dell'opinione
pubblica e delle istanze decisionali politiche;
b)
emettere pareri su tali programmi di ricerca e, nella misura in cui saranno
sostenute dalla Comunità europea, seguirne gli sviluppi e
controllarne l'applicazione;
c)
elaborare princípi sul trattamento da riservare ai risultati
dell'analisi genetica sull'essere umano e discuterne pubblicamente;
d)
promuovere e organizzare conferenze internazionali e altre forme di scambi
permanenti di informazioni e opinioni su tale tema con l'obiettivo di
pervenire ad accordi a livello mondiale e a princípi etici sul
trattamento da riservare alle conoscenze derivanti dall'analisi del genoma
umano;
e)
sostenere le decisioni su tale tema del Parlamento europeo, della
Commissione e del Consiglio mediante informazioni e pareri e un'adeguata
informazione e partecipazione dell'opinione pubblica;
la commissione dovrebbe essere composta di membri del Parlamento
europeo, dei parlamenti nazionali degli Stati membri, di rappresentanti di
organizzazioni che sostengono gli interessi di gruppi particolarmente
coinvolti (donne, lavoratori, consumatori, handicappati, addetti settore
sanitario, eccetera) e di esperti;
6. auspica che tale commissione sia dotata delle risorse necessarie
che le consentano di disporre di un segretariato indipendente dalle altre
istituzioni, di riunirsi regolarmente e in particolare di finanziare il
necessario lavoro scientifico di base;
in merito al contesto giuridico:
7. ribadisce la libertà di fondo della scienza e della
ricerca;
8. considera che la responsabilità della società nel
suo insieme per quanto riguarda l'operato dei ricercatori e della ricerca si
esprima sul piano giuridico nelle limitazioni della libertà della
scienza e della ricerca risultanti in particolare dai diritti dei terzi e
delle società da essi costituite;
9. riconosce tra i diritti che determinano tali limitazioni
soprattutto la dignità dell'individuo e della collettività
costituita dagli individui;
10. ritiene che la definizione di tali confini sia un compito
irrinunciabile dei legislatori;
11. ritiene che il ruolo dei comitati etici e delle sedi competenti
in materia di diritto professionale sia esclusivamente quello della
elaborazione concreta delle norme fornite dai legislatori;
in merito all'analisi del genomo in generale:
12. considera premesse indispensabili per il ricorso alle analisi
genetiche che:
a)
queste ultime nonché le consulenze relative siano volte
esclusivamente al benessere degli interessati, si basino solamente sul
principio del volontariato e i risultati di un'analisi vengano comunicati
agli interessati su loro richiesta; ció vuol dire anche che un medico
non ha il diritto di informare membri della famiglia degli interessati senza
l'autorizzazione di questi ultimi;
b)
esse non vengano mai utilizzate con l'obiettivo scientificamente
discutibile e politicamente inaccettabile di un "miglioramento positivo" del
pool
genetico della popolazione, di una selezione negativa di caratteristiche
genetiche indesiderate o della fissazione di "norme genetiche";
c)
il principio dell'autodeterminazione individuale del soggetto sottoposto ad
analisi abbia priorità assoluta rispetto ai condizionamenti di
carattere economico dei sistemi sanitari, in quanto ogni singolo individuo
ha il diritto inalienabile di conoscere o di non conoscere i propri geni;
d)
l'elaborazione di schede genetiche individuali deve essere eseguita da un
medico; va vietata la trasmissione, raccolta, archiviazione e valutazione
dei dati genetici da parte di autorità statali e di organizzazioni
private;
e)
la messa a punto di strategie genetiche per la soluzione di problemi
sociali venga evitata, in quanto ció minerebbe la nostra
capacità di considerare la vita umana come un complesso insieme di
fattori che non potrà mai essere compreso completamente applicando un
solo metodo scientifico;
f)
le conoscenze ottenute dall'analisi genetica siano assolutamente
attendibili e consentano di esprimersi chiaramente su fatti medici definiti
e precisi la cui conoscenza giova all'interessato specificamente sotto il
profilo sanitario;
in merito all'analisi genomica sui lavoratori:
13. rileva che la selezione volta a escludere i lavoratori
soggettivamente meno resistenti non puó rappresentare in nessun caso
un'alternativa al risanamento dell'ambiente sul luogo di lavoro;
14. chiede di vietare in forma giuridicamente vincolante la
selezione dei lavoratori sulla base di criteri genetici;
15. chiede di vietare in via di principio le analisi genetiche per
le visite mediche in serie;
16. chiede che gli esami genetici sui lavoratori, nell'ambito della
medicina del lavoro, non siano effettuati prima della loro assunzione e
possano essere eseguiti da un medico scelto dall'interessato ma non da un
medico aziendale solo su base volontaria e in relazione allo stato di salute
del momento nonché agli eventuali rischi connessi all'impiego in un
determinato posto di lavoro; i risultati possono essere comunicati solo agli
interessati e un'eventuale trasmissione é a loro esclusiva
discrezione; eventuali violazioni delle restrizioni previste per il diritto
di ottenere informazioni vengono punite con sanzioni penali;
17. ribadisce il diritto dei lavoratori interessati a essere
informati esaustivamente e consultati sulle analisi proposte e sul
significato degli eventuali risultati prima che si proceda a tali esami e a
rifiutare di essere sottoposti ad analisi genetiche in qualsiasi momento,
senza indicazione dei motivi e senza che ció possa comportare
conseguenze positive o negative;
18. chiede che i dati genetici relativi ai lavoratori non possano
essere registrati e che siano protetti dall'abuso da parte di terzi mediante
norme specifiche;
in merito all'analisi genomica nel campo delle assicurazioni:
19. stabilisce che le assicurazioni non hanno alcun diritto di
chiedere, prima o dopo la stipulazione di un contratto assicurativo,
l'esecuzione di analisi genetiche, né la comunicazione dei risultati
relati vi ad analisi genetiche già effettuate e che le analisi
genetiche non devono diventare una condizione preliminare nella stipulazione
di un contratto assicurativo;
20. ritiene che gli assicuratori non possano pretendere di essere
informati sui dati genetici a conoscenza dell'assicurato;
in merito all'analisi genomica nei procedimenti penali:
21. chiede che le analisi genetiche possano essere richieste nei
procedimenti penali solo in via eccezionale e - esclusivamente su decisione
del giudice - in settori specificamente delimitati; in tale contesto si
puó ricorrere solo a quelle parti di un'analisi genomica che siano
importanti nella fattispecie e non consentano di trarre conclusioni sulle
informazioni genetiche nel loro insieme;
in merito alla terapia genetica applicata alle cellule somatiche:
22. ritiene che il trasferimento di geni delle cellule somatiche
umane rappresenti una forma di terapia in via di principio accettabile che
presuppone un'accurata informazione dell'interessato nonché
l'autorizzazione da parte di quest'ultimo;
23. riconosce quale ulteriore premessa una severa verifica vale a
dire una ponderazione dei vantaggi e dei rischi, da cui risulti che i
princípi scientifici alla base di un trasferimento di geni siano
cosí avanzati da poter consentire un intervento terapeutico;
24. si attende l'elaborazione di un catalogo chiaro e disciplinato
giuridicamente delle malattie ereditarie per cui si possa eventualmente
ricorrere a questa forma di terapia, catalogo che verrà rivisto
periodicamente conformemente ai progressi della scienza medica;
25. caldeggia un riesame dei concetti di malattia e di malattia
ereditaria per evitare il rischio che semplici deviazioni dalla
normalità genetica vengano definite a livello medico quali malattie o
tare ereditarie;
26. ribadisce che la terapia genetica puó essere effettuata
solo in centri riconosciuti e da personale qualificato;
in merito agli interventi di ingegneria genetica sulla catena
germinale dell'uomo:
27. chiede un divieto categorico di tutti gli esperimenti volti a
modificare arbitrariamente il programma genetico degli esseri umani;
28. chiede sanzioni penali contro qualsiasi trasferimento di geni
nei gameti umani;
29. si attende una definizione dello status
giuridico dell'embrione umano che garantisca la salvaguardia precisa
dell'identità genetica;
30. ritiene anche che una modificazione parziale del patrimonio
ereditario rappresenti una falsificazione dell'identità dell'uomo,
inammissibile e ingiustificabile in quanto si tratta di un bene giuridico
altamente personale;
in merito alla ricerca su embrioni:
31. ricorda che anche lo zigote deve essere protetto e che pertanto
non lo si puó utilizzare indiscriminatamente per esperimenti;
é del parere che non sia sufficiente una regolamentazione del
problema mediante direttive specifiche a livello medico;
32. chiede di definire in modo giuridicamente vincolante i
possibili settori di applicazione della ricerca, della diagnostica e delle
terapie, particolarmente anche prenatali, in modo che gli interventi sugli
embrioni umani vivi ovvero sui feti o esperimenti su di essi siano
giustificati solo se presentano un'utilità diretta, non altrimenti
realizzabile, per il benessere del bambino in questione e della madre e
rispettano l'integrità fisica e psichica della donna in questione;
33. chiede che uno screening
del neonato si possa effettuare solo in relazione a malattie curabili e
sulla base del volontariato e che il rifiuto a ricorrervi non comporti
svantaggi di nessun tipo;
34. chiede di vietare per legge la trasmissione di tali dati;
35. ritiene consentito l'impiego a scopi diagnostici di embrioni
ovvero feti morti solo qualora esista una giustificazione riconosciuta;
36. chiede di vietare, prevedendo sanzioni penali, il mantenimento
in vita degli embrioni umani in modo artificiale al fine di poter prelevare
tessuti ad organi al momento opportuno;
37. chiede che gli embrioni umani morti vengano utilizzati a scopi
terapeutici o scientifici solo negli stessi casi in cui si farebbe ricorso a
un cadavere umano;
in merito all'impiego di embrioni a fini commerciali e industriali:
38. chiede che qualsiasi impiego commerciale o industriale di
embrioni o feti venga punito con sanzioni penali da applicare anche alla
creazione di embrioni fecondati in vitro
a tal fine e all'importazione di embrioni o feti da paesi terzi;
in merito al congelamento:
39. é favorevole a che gli embrioni umani vengano congelati
solo per un periodo di tempo limitato e per l'impianto ai fini di una
gravidanza in una donna alla quale erano stati prelevati ovuli a tale scopo;
40. chiede che sia vietato, prevedendo sanzioni penali, il
commercio di embrioni congelati a fini scientifici, industriali o
commerciali;
in merito alla clonazione:
41. ritiene che un divieto a livello giuridico costituisca la sola
reazione possibile alla possibilità della creazione di esseri umani
mediante cloni, cosí come per quanto concerne tutti gli esperimenti
che hanno come scopo la clonazione di esseri umani;
in merito alla produzione di chimere e di ibridi:
42. chiede un divieto giuridico per quanto riguarda:
la produzione di embrioni ibridi con diverse informazioni
genetiche mediante l'impiego di DNA umano ai fini della costituzione di un
fascio di cellule in grado di svilupparsi;
la fecondazione di un ovulo umano con gli spermatozoi di un
animale oppure la fecondazione di un ovulo animale con gli spermatozoi di un
uomo al fine della costituzione di un fascio di cellule in grado di
svilupparsi;
l'impianto in una donna dei fasci di cellule ovvero degli
embrioni summenzionati;
tutti gli esperimenti volti alla produzione di chimere e di
ibridi a partire da materiale genetico umano e animale;
in merito alla ricerca e all'applicazione militare:
43. invita a estendere a tutti i possibili settori di applicazione
dell'ingegneria genetica la "Convenzione sul divieto della messa a punto,
fabbricazione e conservazione di armi batteriologiche (biologiche) e di armi
a base di tossine nonché sulla distruzione di tali armi" del 10
aprile 1972:
44. chiede di vietare per legge la ricerca sulle armi biologiche,
abbandonando la distinzione, scientificamente insostenibile, fra la ricerca
a fini offensivi e quella a fini difensivi, tuttora presente nella
Convenzione del 1972;
in merito a problemi relativi alla sicurezza:
45. si attende l'elaborazione e l'adozione di specifiche direttive
sulla sicurezza di laboratorio per quanto concerne gli impianti destinati
alla ricerca genetica e i corrispondenti luoghi di produzione, direttive che
contengano norme vincolanti:
per i contatti con microorganismi patogeni e la classificazione
dei microorganismi (compresi gli organismi modificati con le tecniche
dell'ingegneria genetica) e degli agenti patogeni in relazione ai pericoli
legati al contatto con essi e soprattutto alle loro capacità di
interazione con altri organismi;
per le qualifiche comprovate del personale occupato, che devono
metterlo costantemente in grado di affrontare adeguatamente i pericoli
sinora ignoti di queste nuove tecnologie;
46. chiede di vietare la liberazione dí organismi
geneticamente modificati in attesa che la Comunità emani norme di
sicurezza vincolanti e invita le proprie commissioni competenti a esaminare
l'opportunità di chiedere un divieto totale, visto il rischio
biologico residuo, che risulta in ultima analisi non quantificabile
né qualificabile;
47. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente
risoluzione e la relazione a essa attinente al Consiglio, alla Commissione,
ai parlamenti e ai governi degli Stati membri nonché al Segretario
generale del Consiglio d'Europa.
(1) Discussioni n. 2-321, pag. 45.
(2) Doc. A2-134/86, risoluzione del 16 febbraio 1987, Gazzetta
Ufficiale
n. C 76 del 23 marzo 1987.
(3) Parere del Parlamento del 15 febbraio 1989 (vedi Processo verbale
in tale data, parte seconda, punto 10).
ALLEGATO 2
RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 28 OTTOBRE 1993 SULLA CLONAZIONE
DELL'EMBRIONE UMANO
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 315/224 del 22
novembre 1993)
Il Parlamento europeo,
A. allarmato dalle notizie apparse nella stampa internazionale
circa la prima clonazione conosciuta di embrioni umani, annunciata dal
dottor Jerry L. Hall della George Washington University Medical Center,
Stati Uniti, ad una recente riunione della American Fertility
Society
a Montreal;
B. considerando i rischi delle pratiche di eugenetica che
comportano la clonazione di esseri umani e la commercializzazione che
accompagna la ricerca sull'ingegneria genetica, compresa quella sul genoma
umano;
C. fermamente convinto che la clonazione di esseri umani, tanto su
basi sperimentali nel contesto di trattamenti per la fertilità,
diagnosi di preimpianto per trapianti di tessuto, quanto per altri motivi,
sia contraria all'etica, moralmente ripugnante e incompatibile con la
dignità della persona e rappresenti una grave violazione dei diritti
umani fondamentali, che non puó essere giustificata o accettata in
nessun caso;
D. preoccupato che esperimenti e pratiche analoghi possano essere
svolti nella Comunità europea, sia nell'ambito di ricerche finanziate
da fondi pubblici che nel settore privato;
E. considerando le numerose dichiarazioni di rivolta morale
espresse da dirigenti ed enti politici di tutto il mondo, compresa quella
del Bundestag
tedesco che sollecita il rispetto della normativa comunitaria che proibisce
la clonazione degli esseri umani;
F. considerando le risoluzioni adottate e quelle all'esame del
Parlamento europeo in materia di bioetica:
1. condanna la clonazione di esseri umani qualunque ne sia il
motivo, inclusa la ricerca, quale grave violazione dei diritti umani
fondamentali, contraria al rispetto dell'individuo, moralmente ripugnante ed
eticamente inaccettabile;
2. invita la Commissione a presentare senza indugio una proposta
per una decisione del Consiglio che proibisca in tutta la Comunità la
clonazione di esseri umani, qualunque ne sia il motivo, inclusa la ricerca;
3. invita gli scienziati, i ricercatori e i medici che operano
nel campo della tecnologia della riproduzione umana a impegnarsi di propria
volontà, sia nell'ambito di finanziamenti pubblici che del settore
privato, nel periodo prima dell'introduzione del suddetto divieto, giuridi
camente vincolante, a non praticare la clonazione di embrioni umani per
qualunque motivo;
4. si dichiara pronto a organizzare una conferenza mondiale
volta alla conclusione di un accordo internazionale che vieti la clonazione
di esseri umani e le sue applicazioni;
5. dichiara la sua intenzione di procedere a un piú
approfondito esame delle questioni sollevate dalla realtà della
clonazione di esseri umani mediante una relazione o audizione parlamentare
e/o altre misure appropriate;
6. chiede alla Commissione di riferirgli rapidamente su
eventuali attività di clonazione dell'embrione umano nella
Comunità europea e sulla situazione giuridica negli Stati membri per
quanto riguarda la clonazione di embrioni umani;
7. sollecita la Comunità ad assumere iniziative nelle
opportune sedi internazionali, al fine di pervenire a un accordo
internazionale su un divieto mondiale della clonazione di esseri umani e
dichiara il proprio auspicio di partecipare a siffatti negoziati;
8. incarica il suo presidente di trasmettere la presente
risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri,
al Consiglio d'Europa e a tutte le assemblee parlamentari del mondo.
ALLEGATO 3
RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 20 SETTEMBRE 1996 SULLA TUTELA DEI
DIRITTI UMANI E DELLA DIGNITÁ DELL'ESSERE UMANO IN RELAZIONE ALLE
APPLICAZIONI BIOLOGICHE E MEDICHE
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 320 del 28 ottobre
1996)
Il Parlamento europeo,
viste le sue risoluzioni del 16 marzo 1989 sui problemi etici e
giuridici della manipolazione genetica (1) e sulla fecondazione artificiale
in vivo
e in vitro
(2);
visto il progetto di Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
tutela dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano in
relazione alle applicazioni biologiche e mediche (Convenzione sui diritti
dell'uomo e la biomedicina) (3);
visto il parere espresso dall'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa nel febbraio 1995 (4):
A. considerando che nel suo parere 2/94 la Corte di giustizia
delle Comunità europee ha stabilito che nessuna delle disposizioni
del trattato conferisce in via generale alle istituzioni comunitarie la
competenza per adottare disposizioni concernenti i diritti umani o
concludere convenzioni internazionali in materia;
B. considerando che i lavori del comitato incaricato della
redazione si sono conclusi nel giugno 1996 e che il Parlamento europeo, se
intende pronunciarsi in materia, deve farlo ora;
C. considerando che il comitato incaricato della redazione ha
fra l'altro incontrato difficoltà nel formulare le disposizioni sulla
liceità della ricerca su soggetti incapaci di esprimere il proprio
consenso e che a tale proposito é necessario escludere qualsiasi
possibilità di abuso;
D. consapevole che il problema della liceità della
ricerca sugli embrioni e quello degli interventi sulla catena germinale sono
strettamente correlati fra loro e che la messa a punto di tali interventi
richiederebbe esperimenti su un numero estremamente elevato di embrioni;
E. convinto che detti interventi debbano essere respinti e
vietati poiché non é tecnicamente possibile controllare le
loro ripercussioni nel lungo periodo, non esiste la possibilità di
ottenere il consenso delle future generazioni interessate ed essi
spalancherebbero definitivamente la porta all'eugenetica e alla
mercificazione dell'essere umano:
1. si richiama al parere espresso dalla Corte di giustizia il
28 marzo 1996; invita la Commissione, in quanto guardiana dei trattati, a
prendere posizione sulla possibilità che la Comunità aderisca
alla Convenzione in base ai trattati vigenti; qualora tale adesione non
fosse possibile, invita la Conferenza intergovernativa a occuparsi del
problema e a esaminare, se necessario, quali siano le modifiche da apportare
al trattato per rendere possibile l'adesione stessa;
2. reputa indispensabile fissare, nel settore della biologia,
della biotecnologia e della medicina, regole etiche fondate sul rispetto
della dignità umana
3. ritiene necessario seguire criticamente i lavori del
comitato direttivo, accanto all'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa e ai parlamenti nazionali in qualità di rappresentante dei
popoli dell'Unione e tenuto conto del ruolo svolto dalla nostra istituzione
nell'assegnazione degli stanziamenti per la ricerca;
4. richiama l'attenzione sul fatto che l'impostazione del
progetto attuale é quella di una regolamentazione quadro che
dovrà essere integrata da protocolli per sviluppare ulteriormente nei
singoli settori i princípi contenuti nella Convenzione; ricorda a
questo proposito le 62 richieste avanzante con le succitate risoluzioni del
16 marzo 1989;
5. si rammarica che originariamente non sia stato previsto
né avviato alcun dibattito pubblico dal Consiglio d'Europa nonostante
siano in fase di elaborazione importanti argomenti etici con grandi
ripercussioni per il futuro; quindi l'opinione pubblica ne avrebbe dovuto
essere ben informata fin dall'inizio;
6. adotta la seguente posizione sulle principali questioni
sollevate dal progetto di convenzione, nella forma in cui si presenta
attualmente, e chiede alla Commissione di tenere conto dei seguenti
elementi:
la ricerca medica effettuata su una persona incapace di
dare il proprio consenso non dovrebbe essere autorizzata che in circostanze
eccezionali, a patto che il rappresentante legale di tale persona abbia dato
il proprio accordo liberamente e in cognizione di causa, senza pregiudizio
per le ulteriori garanzie giuridiche, che l'intervento in questione sia
strettamente connesso con la malattia dell'interessato, che la ricerca in
questione non possa essere effettuata su persone capaci di dare il proprio
consenso e che sia di natura tale da produrre risultati direttamente
benefici per la salute dell'interessato;
la dignità dell'essere umano é indivisibile;
non puó esservi alcun regime descriminatorio applicabile ai portatori
di handicap;
si potrà legiferare unicamente sulle decisioni da adottarsi, in
conformità dei criteri applicabili alle persone capaci di dare il
proprio consenso, in luogo delle persone a ció incapaci;
il commercio di embrioni umani, di feti e di tessuti
fetali deve essere vietato per legge senza alcuna eccezione;
la ricerca distruttiva dell'embrione umano e la produzione
di embrioni umani a fini di ricerca devono essere vietate;
in caso di fecondazione artificiale deve essere vietato
l'impianto nella donna di piú di tre embrioni nel corso di un ciclo;
la conservazione criogenica di embrioni non deve essere autorizzata se non,
a titolo eccezionale e per ragioni mediche, nel caso in cui l'impianto
previsto non possa essere realizzato nel corso del ciclo;
la crioconservazione successivamente al completamento del
trattamento di fertilizzazione deve essere vietata;
la convenzione deve stabilire senza ambiguità che
gli interventi sul genoma umano volti a modificare o che modificano la linea
germinale devono essere vietati dalla legge e si propone di formulare un
articolo del progetto di Convenzione nel modo seguente: "La manipolazione
del genoma umano a fini di prevenzione, di terapia o di diagnostica,
puó essere intrapresa solo nella misura in cui é garantito che
essa non modificherà la linea germinale (non é vietata la cura
del tumore alle gonadi mediante radioterapia o chemioterapia);
é essenziale vietare qualunque trasmissione di
risultati di test genetici ad altre persone o istituzioni, salvo
in caso di richiesta giudiziaria o previo esplicito accordo da parte
dell'interessato;
deve essere vietata qualsiasi trasmissione dei risultati
di esperimenti genetici ad altre persone o istituzioni (per esempio
compagnie di assicurazione o datori di lavoro), tranne che su disposizione
delle autorità giudiziarie; a tale proposito occorre limitare la
portata degli articoli 10, 11, 12 e 13 mediante chiare disposizioni
concernenti i diritti del singolo all'assoluta tutela di tutti i dati
concernenti la sua identità genetica e le sue caratteristiche
genetiche;
la convenzione deve comportare disposizioni precise che
garantiscano l'impossibilità di acquistare, vendere o trattare in
ogni altro modo come un bene commercializzabile alcun organo o tessuto umano
vivente;
la realizzazione di test volti a prevedere
l'apparizione di malattie genetiche o che consentano di identificare delle
predisposizioni genetiche a tali malattie o a tali malformazioni non deve
essere autorizzata se non nei casi nei quali sia in gioco la vita del
paziente e un trattamento efficace o una prevenzione sia attualmente
praticabile; qualunque futuro test in grado di prevedere
caratteristiche comportamentali deve essere espressamente vietato per legge;
deve essere vietata ogni discriminazione o selezione
tramite test genetici da parte di assicuratori o datori di
lavoro;
deve essere vietata qualsiasi pressione o limitazione al
diritto dei genitori di accettare figli handicappati;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente
risoluzione alla Commissione, al Segretario generale del Consiglio d'Europa,
all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e ai governi degli Stati
membri.
(1) Gazzetta Ufficiale
C 96 del 17 aprile 1989, pag. 165.
(2) Gazzetta Ufficiale
C 96 del 17 aprile 1989, pag. 171.
(3) Nella versione del "comitato direttivo sulla bioetica" (CDBI) del
6 giugno 1996.
(4) Processo verbale della 6º seduta, 2 febbraio 1995, AS (1995)
CRG.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
(Clonazione umana e sperimentazione
1. La sperimentazione su ovociti umani avente per fine la clonazione
é vietata.
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Art. 2.
(Controlli amministrativi)
1. Il Ministero della sanità adotta, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che regoli i
controlli ammmistrativi per prevenire la violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 1.
|
Art. 3.
(Sanzioni)
1. La violazione del comma 1 dell'articolo 1 é punita con la
reclusione da tre a cinque anni e con la pena accessoria dell'interdizione
dall'esercizio della professione sanitaria o biologica.
|