Legislatura 13º - Disegno di legge N. 2210

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 2210


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori FOLLONI, ZANOLETTI, CIMMINO, COSTA, CALLEGARO, CAMO, DENTAMARO, FIRRARELLO, GUBERT e RONCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1997

Divieto della clonazione umana e della sperimentazione

non terapeutica sull'embrione umano







ONOREVOLI SENATORI. - Vietare la clonazione umana risponde ad una necessità che é spontanea in ogni uomo e ció indipendentemente dalle proprie convinzioni religiose. Una convinzione che ognuno sente come elemento portante del diritto naturale su cui si fonda il diritto positivo. Si tratta di difendere la dignità di quello che diventerà un individuo della specie umana che fin dall'origine non ha armi di difesa e che solo la legge puó e deve difendere.
Sappiamo che ci sono dei meccanismi naturali che regolano il succedersi delle individualità nelle generazioni - nozione diffusa fin dalle prime scoperte di Mendel - e questi meccanismi verrebbero violati dalla volontà di una persona che li altera, attraverso un atto arbitrario. Si origina in tal modo un vulnus alla natura umana che apre la strada ad un vero e proprio inquinamento della specie.
L'individuo clonato é frutto di desiderio di possesso totale di un altro individuo che viene artificialmente declassato a livello di oggetto: si ordina un essere umano cosí come si puó ordinare meccanicamente un prodotto.
Se l'uomo, un uomo, puó essere prodotto artificialmente esso é un oggetto possedibile, ripetibile e, ultimamente, del tutto dipendente da un altro individuo. Era questa la condizione dello schiavo, cui la civiltà e il diritto hanno dato affrancamento.
La nostra Costituzione all'articolo 2 recita: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo"... Essa tutela giustamente l'essere umano sin dall'origine, se si puó usare tale termine. La scienza ha bisogno dell'etica: senza di essa e senza norma giuridica che la regoli potrebbe, nelle vertiginose conquiste delle biotecnologie, violare tale principio costituzionale.
Il tema della clonazione umana ha suscitato enorme impressione sul piano internazionale e dobbiamo ricordare che già dal 1988 il Parlamento europeo (risoluzione A2-327/88) ha approfondito i problemi etici e giuridici della manipolazione genetica.
Nel 1993 un'altra risoluzione del Parlamento europeo ha trattato il tema della clonazione dell'embrione umano (risoluzione B3-1519/93).
Ricordiamo inoltre che lo stesso Parlamento europeo ha approfondito la materia riguardante la tutela dei diritti umani e della dignità dell'uomo in relazione alle applicazioni biologiche e mediche, toccando anche il problema della clonazione umana (risoluzione B4-1029, 1082, 1084 e 1085/96).
Tutte le citate risoluzioni, allegate alla presente relazione, si esprimono contro la clonazione umana e invitano gli Stati aderenti a legiferare per vietarle:

a) distruzione del "diritto all'identità genetica", all'inviolabilità dell'individualità umana, e allo stesso concetto di personalità umana;
b) clonazione dell'"uomo ottimale" (indipendentemente da ció che con tale concetto si intenda);
c) programmazione e riproduzione "totalitaria" di esseri umani in serie, tutti eguali geneticamente: tutti superuomini o tutti servili, tutti fisicamente fortissimi ma stupidi o tutti superintelligenti (mediante, ad esempio, la trasformazione dei corpi, ibernati, di defunti particolarmente quotati in banche inesauribili di nuclei per la clonazione).

Recentemente Hiroshi Nakajima, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha annunciato per il 24-25 aprile 1997 un incontro a Bangkok per consultazioni nazionali e regionali incentrato sugli aspetti etici della clonazione umana, per definire norme giuridiche comuni di portata internazionale, dichiarando che: "il ricorso alla clonazione per riprodurre esseri umani non é accettabile, sul piano etico, poiché violerebbe alcuni principi fondamentali della procreazione medicalmente assistita. Tra questi in particolare il rispetto della dignità della persona umana e la protezione della sicurezza del materiale genetico umano".
Fin dal 1992 un gruppo di esperti dell'OMS sulla procreazione medicalmente assistita aveva sottolineato il diritto di tutti a trarre profitto dai progressi scientifici ma anche la necessità di vietare le forme estreme di sperimentazione quali la clonazione umana.
Per quanto attiene all'articolato, all'articolo 1 é sancito il divieto di clonazione umana, punito severamente come reato atto a produrre "inquinamento della specie": la pena, prevista dal comma 1 dell'articolo 3, é da tre a cinque anni di reclusione oltre l'interdizione dall'esercizio della professione.
Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il divieto per la sperimentazione su embrioni in tutti i casi in cui non si tratti di intervento terapeutico. Il principio é chiaro: l'embrione umano, come l'uomo, puó e deve essere curato, ma non deve essere adoperato come cavia; in questo caso le pene sono piú leggere: reclusione fino a tre mesi e sospensione dall'esercizio della professione. L'articolo 2 demanda al Governo la regolamentazione e i controlli al fine di prevenire le predette violazioni.
In conclusione non si vuole né fermare né tanto meno limitare la ricerca scientifica ed i suoi enormi successi al servizio degli uomini nel combattere le malattie genetiche, nello sviluppare le tecniche dei trapianti e nel migliorare ed allungare la durata della vita, ma si é convinti di dover porre un argine entro cui la ricerca debba svolgersi per l'uomo e non contro di lui. La istintiva risposta morale, contraria alla pratica della clonazione umana, diviene in questo modo norma, pur nella consapevolezza delle grandi difficoltà dei controlli, dato la delicatezza della materia. Una legge dunque che sarà utile, oltre che per tutelare l'individualità umana, anche per sensibilizzare, gli scienziati e l'opinione pubblica circa l'esigenza della tutela dell'uomo e della specie umana.





ALLEGATO 1

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL 16 MARZO 1989 SUI PROBLEMI ETICI

E GIURIDICI DELLA MANIPOLAZIONE GENETICA


(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 96/116 del 17 aprile 1989)


Il Parlamento europeo,

viste le proposte di risoluzione di cui ai docc. 2-420/84, 2-596/84, 2-630/84, 2-638/84, 2-715/84, B2-148/86, B2-1665/85, B2-534/86, B2-619/86, B2-704/86, B2-989/86 e B2-72/88;
in relazione all'offerta del Presidente della Commissione in merito al diritto di iniziativa formulata dinnanzi al Parlamento europeo il 15 gennaio 1985 (1);
visti i risultati delle audizioni effettuate dalla commissione giuridica e per i diritti dei cittadini dal 27 al 29 novembre 1985 e dal 19 al 21 marzo 1986;
visti i lavori preliminari compiuti nel settore della biotecnologia soprattutto mediante la relazione Viehoff (2);
vista la proposta della Commissione per un programma specifico di ricerca nel settore sanitario "Medicina predittiva" - analisi del genoma umano (COM(88) 424 def. - SYN 146) (3);
visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e i pareri della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, della commissione per i diritti della donna e della commissione politica (doc. A2-327/88):

A. considerando i progressi compiuti negli ultimi anni dalla scienza e dalla ricerca nel settore dell'ingegneria genetica e gli ulteriori passi avanti che si prevedono per il futuro;
B. visti i risultati della ricerca e la loro applicazione nel settore della lotta contro la sterilità nell'essere umano;
C. consapevole che già oggi l'ingegneria genetica incide notevolmente sulla vita sociale;
D. considerando in particolare che dall'analisi dei genomi possono derivare da una parte la possibilità di migliorare la diagnostica, la prevenzione e la terapia, dall'altra il rischio di fissare obblighi euge netici preventivi, di ricorrere ad analisi genetiche quale strumento di controllo sociale e di esclusione di interi strati della popolazione, di selezionare embrioni e feti sulla base di caratteristiche esclusivamente genetiche, di provocare sostanziali alterazioni per la nostra convivenza sociale;
E. considerando che non esistono metodi scientifici affidabili per valutare le conseguenze a medio e lungo termine della liberazione nell'ambiente, fondamentalmente irreversibile, di organismi geneticamente manipolati;
F. preoccupato in quanto alcuni esperimenti comportano la liberazione di tali organismi;
G. considerando che le necessarie misure legislative devono tener conto della dignità e dell'autodeterminazione della donna;
H. considerando che il problema dell'aborto si differenzia dalle questioni trattate nella presente risoluzione e che nessuno puó fare riferimento a quanto illustrato nella presente sede nella discussione in merito all'aborto,

in merito al metodo:

1. si dichiara intenzionato a indagare e valutare concretamente già allo stadio della ricerca e dello sviluppo i problemi sociali, economici, ecologici, sanitari, etici e giuridici dei nuovi sviluppi nel settore della biotecnologia; in tale contesto vanno inseriti anche i possibili effetti collaterali (sociali) inopportuni e non voluti;
2. invita la Commissione ad aderire alle sue valutazioni etiche e giuridiche e a presentare proposte adeguate in merito ad atti normativi comunitari relativi alla sua sfera di competenza;
3. chiede ai governi e ai parlamenti degli Stati membri di avviare le iniziative adeguate nei loro settori di competenza e si attende che si adoperino parallelamente in tal senso nell'ambito delle organizzazioni internazionali di cui fanno parte;
4. invita l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e il suo Comitato dei Ministri ad agire di conseguenza;
5. decide a tal fine di prendere l'iniziativa di costituire una commissione su base internazionale e pluralistica per la valutazione etica, sociale e politica dei risultati della ricerca relativa al genoma umano e delle sue possibili applicazioni:

a) elaborare un quadro riassuntivo dei programmi, obiettivi e risultati della ricerca connessa al genoma umano e metterlo a disposizione dell'opinione pubblica e delle istanze decisionali politiche;
b) emettere pareri su tali programmi di ricerca e, nella misura in cui saranno sostenute dalla Comunità europea, seguirne gli sviluppi e controllarne l'applicazione;
c) elaborare princípi sul trattamento da riservare ai risultati dell'analisi genetica sull'essere umano e discuterne pubblicamente;
d) promuovere e organizzare conferenze internazionali e altre forme di scambi permanenti di informazioni e opinioni su tale tema con l'obiettivo di pervenire ad accordi a livello mondiale e a princípi etici sul trattamento da riservare alle conoscenze derivanti dall'analisi del genoma umano;
e) sostenere le decisioni su tale tema del Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio mediante informazioni e pareri e un'adeguata informazione e partecipazione dell'opinione pubblica;

la commissione dovrebbe essere composta di membri del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali degli Stati membri, di rappresentanti di organizzazioni che sostengono gli interessi di gruppi particolarmente coinvolti (donne, lavoratori, consumatori, handicappati, addetti settore sanitario, eccetera) e di esperti;

6. auspica che tale commissione sia dotata delle risorse necessarie che le consentano di disporre di un segretariato indipendente dalle altre istituzioni, di riunirsi regolarmente e in particolare di finanziare il necessario lavoro scientifico di base;

in merito al contesto giuridico:

7. ribadisce la libertà di fondo della scienza e della ricerca;
8. considera che la responsabilità della società nel suo insieme per quanto riguarda l'operato dei ricercatori e della ricerca si esprima sul piano giuridico nelle limitazioni della libertà della scienza e della ricerca risultanti in particolare dai diritti dei terzi e delle società da essi costituite;
9. riconosce tra i diritti che determinano tali limitazioni soprattutto la dignità dell'individuo e della collettività costituita dagli individui;
10. ritiene che la definizione di tali confini sia un compito irrinunciabile dei legislatori;
11. ritiene che il ruolo dei comitati etici e delle sedi competenti in materia di diritto professionale sia esclusivamente quello della elaborazione concreta delle norme fornite dai legislatori;

in merito all'analisi del genomo in generale:

12. considera premesse indispensabili per il ricorso alle analisi genetiche che:

a) queste ultime nonché le consulenze relative siano volte esclusivamente al benessere degli interessati, si basino solamente sul principio del volontariato e i risultati di un'analisi vengano comunicati agli interessati su loro richiesta; ció vuol dire anche che un medico non ha il diritto di informare membri della famiglia degli interessati senza l'autorizzazione di questi ultimi;
b) esse non vengano mai utilizzate con l'obiettivo scientificamente discutibile e politicamente inaccettabile di un "miglioramento positivo" del pool genetico della popolazione, di una selezione negativa di caratteristiche genetiche indesiderate o della fissazione di "norme genetiche";
c) il principio dell'autodeterminazione individuale del soggetto sottoposto ad analisi abbia priorità assoluta rispetto ai condizionamenti di carattere economico dei sistemi sanitari, in quanto ogni singolo individuo ha il diritto inalienabile di conoscere o di non conoscere i propri geni;
d) l'elaborazione di schede genetiche individuali deve essere eseguita da un medico; va vietata la trasmissione, raccolta, archiviazione e valutazione dei dati genetici da parte di autorità statali e di organizzazioni private;
e) la messa a punto di strategie genetiche per la soluzione di problemi sociali venga evitata, in quanto ció minerebbe la nostra capacità di considerare la vita umana come un complesso insieme di fattori che non potrà mai essere compreso completamente applicando un solo metodo scientifico;
f) le conoscenze ottenute dall'analisi genetica siano assolutamente attendibili e consentano di esprimersi chiaramente su fatti medici definiti e precisi la cui conoscenza giova all'interessato specificamente sotto il profilo sanitario;

in merito all'analisi genomica sui lavoratori:

13. rileva che la selezione volta a escludere i lavoratori soggettivamente meno resistenti non puó rappresentare in nessun caso un'alternativa al risanamento dell'ambiente sul luogo di lavoro;
14. chiede di vietare in forma giuridicamente vincolante la selezione dei lavoratori sulla base di criteri genetici;
15. chiede di vietare in via di principio le analisi genetiche per le visite mediche in serie;
16. chiede che gli esami genetici sui lavoratori, nell'ambito della medicina del lavoro, non siano effettuati prima della loro assunzione e possano essere eseguiti da un medico scelto dall'interessato ma non da un medico aziendale solo su base volontaria e in relazione allo stato di salute del momento nonché agli eventuali rischi connessi all'impiego in un determinato posto di lavoro; i risultati possono essere comunicati solo agli interessati e un'eventuale trasmissione é a loro esclusiva discrezione; eventuali violazioni delle restrizioni previste per il diritto di ottenere informazioni vengono punite con sanzioni penali;
17. ribadisce il diritto dei lavoratori interessati a essere informati esaustivamente e consultati sulle analisi proposte e sul significato degli eventuali risultati prima che si proceda a tali esami e a rifiutare di essere sottoposti ad analisi genetiche in qualsiasi momento, senza indicazione dei motivi e senza che ció possa comportare conseguenze positive o negative;
18. chiede che i dati genetici relativi ai lavoratori non possano essere registrati e che siano protetti dall'abuso da parte di terzi mediante norme specifiche;

in merito all'analisi genomica nel campo delle assicurazioni:

19. stabilisce che le assicurazioni non hanno alcun diritto di chiedere, prima o dopo la stipulazione di un contratto assicurativo, l'esecuzione di analisi genetiche, né la comunicazione dei risultati relati vi ad analisi genetiche già effettuate e che le analisi genetiche non devono diventare una condizione preliminare nella stipulazione di un contratto assicurativo;
20. ritiene che gli assicuratori non possano pretendere di essere informati sui dati genetici a conoscenza dell'assicurato;

in merito all'analisi genomica nei procedimenti penali:

21. chiede che le analisi genetiche possano essere richieste nei procedimenti penali solo in via eccezionale e - esclusivamente su decisione del giudice - in settori specificamente delimitati; in tale contesto si puó ricorrere solo a quelle parti di un'analisi genomica che siano importanti nella fattispecie e non consentano di trarre conclusioni sulle informazioni genetiche nel loro insieme;

in merito alla terapia genetica applicata alle cellule somatiche:

22. ritiene che il trasferimento di geni delle cellule somatiche umane rappresenti una forma di terapia in via di principio accettabile che presuppone un'accurata informazione dell'interessato nonché l'autorizzazione da parte di quest'ultimo;
23. riconosce quale ulteriore premessa una severa verifica vale a dire una ponderazione dei vantaggi e dei rischi, da cui risulti che i princípi scientifici alla base di un trasferimento di geni siano cosí avanzati da poter consentire un intervento terapeutico;
24. si attende l'elaborazione di un catalogo chiaro e disciplinato giuridicamente delle malattie ereditarie per cui si possa eventualmente ricorrere a questa forma di terapia, catalogo che verrà rivisto periodicamente conformemente ai progressi della scienza medica;
25. caldeggia un riesame dei concetti di malattia e di malattia ereditaria per evitare il rischio che semplici deviazioni dalla normalità genetica vengano definite a livello medico quali malattie o tare ereditarie;
26. ribadisce che la terapia genetica puó essere effettuata solo in centri riconosciuti e da personale qualificato;

in merito agli interventi di ingegneria genetica sulla catena germinale dell'uomo:

27. chiede un divieto categorico di tutti gli esperimenti volti a modificare arbitrariamente il programma genetico degli esseri umani;
28. chiede sanzioni penali contro qualsiasi trasferimento di geni nei gameti umani;
29. si attende una definizione dello status giuridico dell'embrione umano che garantisca la salvaguardia precisa dell'identità genetica;
30. ritiene anche che una modificazione parziale del patrimonio ereditario rappresenti una falsificazione dell'identità dell'uomo, inammissibile e ingiustificabile in quanto si tratta di un bene giuridico altamente personale;

in merito alla ricerca su embrioni:

31. ricorda che anche lo zigote deve essere protetto e che pertanto non lo si puó utilizzare indiscriminatamente per esperimenti; é del parere che non sia sufficiente una regolamentazione del problema mediante direttive specifiche a livello medico;
32. chiede di definire in modo giuridicamente vincolante i possibili settori di applicazione della ricerca, della diagnostica e delle terapie, particolarmente anche prenatali, in modo che gli interventi sugli embrioni umani vivi ovvero sui feti o esperimenti su di essi siano giustificati solo se presentano un'utilità diretta, non altrimenti realizzabile, per il benessere del bambino in questione e della madre e rispettano l'integrità fisica e psichica della donna in questione;
33. chiede che uno screening del neonato si possa effettuare solo in relazione a malattie curabili e sulla base del volontariato e che il rifiuto a ricorrervi non comporti svantaggi di nessun tipo;
34. chiede di vietare per legge la trasmissione di tali dati;
35. ritiene consentito l'impiego a scopi diagnostici di embrioni ovvero feti morti solo qualora esista una giustificazione riconosciuta;
36. chiede di vietare, prevedendo sanzioni penali, il mantenimento in vita degli embrioni umani in modo artificiale al fine di poter prelevare tessuti ad organi al momento opportuno;
37. chiede che gli embrioni umani morti vengano utilizzati a scopi terapeutici o scientifici solo negli stessi casi in cui si farebbe ricorso a un cadavere umano;

in merito all'impiego di embrioni a fini commerciali e industriali:

38. chiede che qualsiasi impiego commerciale o industriale di embrioni o feti venga punito con sanzioni penali da applicare anche alla creazione di embrioni fecondati in vitro a tal fine e all'importazione di embrioni o feti da paesi terzi;

in merito al congelamento:

39. é favorevole a che gli embrioni umani vengano congelati solo per un periodo di tempo limitato e per l'impianto ai fini di una gravidanza in una donna alla quale erano stati prelevati ovuli a tale scopo;
40. chiede che sia vietato, prevedendo sanzioni penali, il commercio di embrioni congelati a fini scientifici, industriali o commerciali;

in merito alla clonazione:

41. ritiene che un divieto a livello giuridico costituisca la sola reazione possibile alla possibilità della creazione di esseri umani mediante cloni, cosí come per quanto concerne tutti gli esperimenti che hanno come scopo la clonazione di esseri umani;

in merito alla produzione di chimere e di ibridi:

42. chiede un divieto giuridico per quanto riguarda:

la produzione di embrioni ibridi con diverse informazioni genetiche mediante l'impiego di DNA umano ai fini della costituzione di un fascio di cellule in grado di svilupparsi;
la fecondazione di un ovulo umano con gli spermatozoi di un animale oppure la fecondazione di un ovulo animale con gli spermatozoi di un uomo al fine della costituzione di un fascio di cellule in grado di svilupparsi;
l'impianto in una donna dei fasci di cellule ovvero degli embrioni summenzionati;
tutti gli esperimenti volti alla produzione di chimere e di ibridi a partire da materiale genetico umano e animale;

in merito alla ricerca e all'applicazione militare:

43. invita a estendere a tutti i possibili settori di applicazione dell'ingegneria genetica la "Convenzione sul divieto della messa a punto, fabbricazione e conservazione di armi batteriologiche (biologiche) e di armi a base di tossine nonché sulla distruzione di tali armi" del 10 aprile 1972:
44. chiede di vietare per legge la ricerca sulle armi biologiche, abbandonando la distinzione, scientificamente insostenibile, fra la ricerca a fini offensivi e quella a fini difensivi, tuttora presente nella Convenzione del 1972;

in merito a problemi relativi alla sicurezza:

45. si attende l'elaborazione e l'adozione di specifiche direttive sulla sicurezza di laboratorio per quanto concerne gli impianti destinati alla ricerca genetica e i corrispondenti luoghi di produzione, direttive che contengano norme vincolanti:

per i contatti con microorganismi patogeni e la classificazione dei microorganismi (compresi gli organismi modificati con le tecniche dell'ingegneria genetica) e degli agenti patogeni in relazione ai pericoli legati al contatto con essi e soprattutto alle loro capacità di interazione con altri organismi;
per le qualifiche comprovate del personale occupato, che devono metterlo costantemente in grado di affrontare adeguatamente i pericoli sinora ignoti di queste nuove tecnologie;

46. chiede di vietare la liberazione dí organismi geneticamente modificati in attesa che la Comunità emani norme di sicurezza vincolanti e invita le proprie commissioni competenti a esaminare l'opportunità di chiedere un divieto totale, visto il rischio biologico residuo, che risulta in ultima analisi non quantificabile né qualificabile;
47. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri nonché al Segretario generale del Consiglio d'Europa.



(1) Discussioni n. 2-321, pag. 45.
(2) Doc. A2-134/86, risoluzione del 16 febbraio 1987, Gazzetta Ufficiale n. C 76 del 23 marzo 1987.
(3) Parere del Parlamento del 15 febbraio 1989 (vedi Processo verbale in tale data, parte seconda, punto 10).





ALLEGATO 2

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 28 OTTOBRE 1993 SULLA CLONAZIONE DELL'EMBRIONE UMANO

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 315/224 del 22 novembre 1993)


Il Parlamento europeo,

A. allarmato dalle notizie apparse nella stampa internazionale circa la prima clonazione conosciuta di embrioni umani, annunciata dal dottor Jerry L. Hall della George Washington University Medical Center, Stati Uniti, ad una recente riunione della American Fertility Society a Montreal;
B. considerando i rischi delle pratiche di eugenetica che comportano la clonazione di esseri umani e la commercializzazione che accompagna la ricerca sull'ingegneria genetica, compresa quella sul genoma umano;
C. fermamente convinto che la clonazione di esseri umani, tanto su basi sperimentali nel contesto di trattamenti per la fertilità, diagnosi di preimpianto per trapianti di tessuto, quanto per altri motivi, sia contraria all'etica, moralmente ripugnante e incompatibile con la dignità della persona e rappresenti una grave violazione dei diritti umani fondamentali, che non puó essere giustificata o accettata in nessun caso;
D. preoccupato che esperimenti e pratiche analoghi possano essere svolti nella Comunità europea, sia nell'ambito di ricerche finanziate da fondi pubblici che nel settore privato;
E. considerando le numerose dichiarazioni di rivolta morale espresse da dirigenti ed enti politici di tutto il mondo, compresa quella del Bundestag tedesco che sollecita il rispetto della normativa comunitaria che proibisce la clonazione degli esseri umani;
F. considerando le risoluzioni adottate e quelle all'esame del Parlamento europeo in materia di bioetica:

1. condanna la clonazione di esseri umani qualunque ne sia il motivo, inclusa la ricerca, quale grave violazione dei diritti umani fondamentali, contraria al rispetto dell'individuo, moralmente ripugnante ed eticamente inaccettabile;
2. invita la Commissione a presentare senza indugio una proposta per una decisione del Consiglio che proibisca in tutta la Comunità la clonazione di esseri umani, qualunque ne sia il motivo, inclusa la ricerca;
3. invita gli scienziati, i ricercatori e i medici che operano nel campo della tecnologia della riproduzione umana a impegnarsi di propria volontà, sia nell'ambito di finanziamenti pubblici che del settore privato, nel periodo prima dell'introduzione del suddetto divieto, giuridi camente vincolante, a non praticare la clonazione di embrioni umani per qualunque motivo;
4. si dichiara pronto a organizzare una conferenza mondiale volta alla conclusione di un accordo internazionale che vieti la clonazione di esseri umani e le sue applicazioni;
5. dichiara la sua intenzione di procedere a un piú approfondito esame delle questioni sollevate dalla realtà della clonazione di esseri umani mediante una relazione o audizione parlamentare e/o altre misure appropriate;
6. chiede alla Commissione di riferirgli rapidamente su eventuali attività di clonazione dell'embrione umano nella Comunità europea e sulla situazione giuridica negli Stati membri per quanto riguarda la clonazione di embrioni umani;
7. sollecita la Comunità ad assumere iniziative nelle opportune sedi internazionali, al fine di pervenire a un accordo internazionale su un divieto mondiale della clonazione di esseri umani e dichiara il proprio auspicio di partecipare a siffatti negoziati;
8. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e a tutte le assemblee parlamentari del mondo.





ALLEGATO 3

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 20 SETTEMBRE 1996 SULLA TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DELLA DIGNITÁ DELL'ESSERE UMANO IN RELAZIONE ALLE APPLICAZIONI BIOLOGICHE E MEDICHE

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 320 del 28 ottobre 1996)


Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni del 16 marzo 1989 sui problemi etici e giuridici della manipolazione genetica (1) e sulla fecondazione artificiale in vivo e in vitro (2);
visto il progetto di Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tutela dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano in relazione alle applicazioni biologiche e mediche (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina) (3);
visto il parere espresso dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel febbraio 1995 (4):

A. considerando che nel suo parere 2/94 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che nessuna delle disposizioni del trattato conferisce in via generale alle istituzioni comunitarie la competenza per adottare disposizioni concernenti i diritti umani o concludere convenzioni internazionali in materia;
B. considerando che i lavori del comitato incaricato della redazione si sono conclusi nel giugno 1996 e che il Parlamento europeo, se intende pronunciarsi in materia, deve farlo ora;
C. considerando che il comitato incaricato della redazione ha fra l'altro incontrato difficoltà nel formulare le disposizioni sulla liceità della ricerca su soggetti incapaci di esprimere il proprio consenso e che a tale proposito é necessario escludere qualsiasi possibilità di abuso;
D. consapevole che il problema della liceità della ricerca sugli embrioni e quello degli interventi sulla catena germinale sono strettamente correlati fra loro e che la messa a punto di tali interventi richiederebbe esperimenti su un numero estremamente elevato di embrioni;
E. convinto che detti interventi debbano essere respinti e vietati poiché non é tecnicamente possibile controllare le loro ripercussioni nel lungo periodo, non esiste la possibilità di ottenere il consenso delle future generazioni interessate ed essi spalancherebbero definitivamente la porta all'eugenetica e alla mercificazione dell'essere umano:
1. si richiama al parere espresso dalla Corte di giustizia il 28 marzo 1996; invita la Commissione, in quanto guardiana dei trattati, a prendere posizione sulla possibilità che la Comunità aderisca alla Convenzione in base ai trattati vigenti; qualora tale adesione non fosse possibile, invita la Conferenza intergovernativa a occuparsi del problema e a esaminare, se necessario, quali siano le modifiche da apportare al trattato per rendere possibile l'adesione stessa;
2. reputa indispensabile fissare, nel settore della biologia, della biotecnologia e della medicina, regole etiche fondate sul rispetto della dignità umana
3. ritiene necessario seguire criticamente i lavori del comitato direttivo, accanto all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e ai parlamenti nazionali in qualità di rappresentante dei popoli dell'Unione e tenuto conto del ruolo svolto dalla nostra istituzione nell'assegnazione degli stanziamenti per la ricerca;
4. richiama l'attenzione sul fatto che l'impostazione del progetto attuale é quella di una regolamentazione quadro che dovrà essere integrata da protocolli per sviluppare ulteriormente nei singoli settori i princípi contenuti nella Convenzione; ricorda a questo proposito le 62 richieste avanzante con le succitate risoluzioni del 16 marzo 1989;
5. si rammarica che originariamente non sia stato previsto né avviato alcun dibattito pubblico dal Consiglio d'Europa nonostante siano in fase di elaborazione importanti argomenti etici con grandi ripercussioni per il futuro; quindi l'opinione pubblica ne avrebbe dovuto essere ben informata fin dall'inizio;
6. adotta la seguente posizione sulle principali questioni sollevate dal progetto di convenzione, nella forma in cui si presenta attualmente, e chiede alla Commissione di tenere conto dei seguenti elementi:
la ricerca medica effettuata su una persona incapace di dare il proprio consenso non dovrebbe essere autorizzata che in circostanze eccezionali, a patto che il rappresentante legale di tale persona abbia dato il proprio accordo liberamente e in cognizione di causa, senza pregiudizio per le ulteriori garanzie giuridiche, che l'intervento in questione sia strettamente connesso con la malattia dell'interessato, che la ricerca in questione non possa essere effettuata su persone capaci di dare il proprio consenso e che sia di natura tale da produrre risultati direttamente benefici per la salute dell'interessato;
la dignità dell'essere umano é indivisibile; non puó esservi alcun regime descriminatorio applicabile ai portatori di handicap; si potrà legiferare unicamente sulle decisioni da adottarsi, in conformità dei criteri applicabili alle persone capaci di dare il proprio consenso, in luogo delle persone a ció incapaci;
il commercio di embrioni umani, di feti e di tessuti fetali deve essere vietato per legge senza alcuna eccezione;
la ricerca distruttiva dell'embrione umano e la produzione di embrioni umani a fini di ricerca devono essere vietate;
in caso di fecondazione artificiale deve essere vietato l'impianto nella donna di piú di tre embrioni nel corso di un ciclo; la conservazione criogenica di embrioni non deve essere autorizzata se non, a titolo eccezionale e per ragioni mediche, nel caso in cui l'impianto previsto non possa essere realizzato nel corso del ciclo;
la crioconservazione successivamente al completamento del trattamento di fertilizzazione deve essere vietata;
la convenzione deve stabilire senza ambiguità che gli interventi sul genoma umano volti a modificare o che modificano la linea germinale devono essere vietati dalla legge e si propone di formulare un articolo del progetto di Convenzione nel modo seguente: "La manipolazione del genoma umano a fini di prevenzione, di terapia o di diagnostica, puó essere intrapresa solo nella misura in cui é garantito che essa non modificherà la linea germinale (non é vietata la cura del tumore alle gonadi mediante radioterapia o chemioterapia);
é essenziale vietare qualunque trasmissione di risultati di test genetici ad altre persone o istituzioni, salvo in caso di richiesta giudiziaria o previo esplicito accordo da parte dell'interessato;
deve essere vietata qualsiasi trasmissione dei risultati di esperimenti genetici ad altre persone o istituzioni (per esempio compagnie di assicurazione o datori di lavoro), tranne che su disposizione delle autorità giudiziarie; a tale proposito occorre limitare la portata degli articoli 10, 11, 12 e 13 mediante chiare disposizioni concernenti i diritti del singolo all'assoluta tutela di tutti i dati concernenti la sua identità genetica e le sue caratteristiche genetiche;
la convenzione deve comportare disposizioni precise che garantiscano l'impossibilità di acquistare, vendere o trattare in ogni altro modo come un bene commercializzabile alcun organo o tessuto umano vivente;
la realizzazione di test volti a prevedere l'apparizione di malattie genetiche o che consentano di identificare delle predisposizioni genetiche a tali malattie o a tali malformazioni non deve essere autorizzata se non nei casi nei quali sia in gioco la vita del paziente e un trattamento efficace o una prevenzione sia attualmente praticabile; qualunque futuro test in grado di prevedere caratteristiche comportamentali deve essere espressamente vietato per legge;
deve essere vietata ogni discriminazione o selezione tramite test genetici da parte di assicuratori o datori di lavoro;
deve essere vietata qualsiasi pressione o limitazione al diritto dei genitori di accettare figli handicappati;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e ai governi degli Stati membri.



(1) Gazzetta Ufficiale C 96 del 17 aprile 1989, pag. 165.
(2) Gazzetta Ufficiale C 96 del 17 aprile 1989, pag. 171.
(3) Nella versione del "comitato direttivo sulla bioetica" (CDBI) del 6 giugno 1996.
(4) Processo verbale della 6º seduta, 2 febbraio 1995, AS (1995) CRG.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Clonazione umana e sperimentazione
su embrioni)


1. La sperimentazione su ovociti umani avente per fine la clonazione é vietata.
2. É in ogni caso vietata la sperimentazione su embrioni umani salvo che si tratti di atto terapeutico in favore del medesimo embrione sottoposto a sperimentazione.

Art. 2.

(Controlli amministrativi)

1. Il Ministero della sanità adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che regoli i controlli ammmistrativi per prevenire la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. La violazione del comma 1 dell'articolo 1 é punita con la reclusione da tre a cinque anni e con la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria o biologica.
2. La violazione del comma 2 dell'articolo 1 é punita con la reclusione fino a tre mesi e con la pena accessoria della sospensione, fino a tre mesi, dall'esercizio della professione sanitaria o biologica.