Legislatura 13º - Disegno di legge N. 2164

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 2164


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori PONTONE, FLORINO, MAGGI, COZZOLINO, SPECCHIA, DEMASI e RECCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1997

Modifica del comma 2 dell'articolo 6- bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472






ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 6- bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, prevedeva solo per i sottufficiali e gli agenti della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia che cessavano dal servizio per età o per altre cause specificatamente indicate, l'attribuzione di sei scatti di stipendio, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, in aggiunta ad ogni altro beneficio spettante.
L'articolo 1, comma 15- bis , del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, estendeva tale beneficio ai pari grado delle Forze armate, compresi quelli dei Carabinieri e della Guardia di finanza.
L'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, ha sostituito il predetto articolo 6- bis del decreto-legge n. 387 del 1987 estendendo il beneficio ad altro personale della Polizia di Stato, tra cui i commissari, ed al personale delle Forze di polizia con qualifiche equiparate con l'evidente scopo di colmare la lacuna determinatasi da un lato tra il personale sottufficiali e truppa e commissari di Polizia e, dall'altro, tra quest'ultima e gli ufficiali delle altre Forze di polizia in virtú del rinvio dell'articolo 43, sedicesimo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121.
Con l'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, allo scopo di conseguire sempre piú una omogeneizzazione stipendiale di tutto il personale militare con le Forze militari di polizia (prevista dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 379 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 468 del 1987), é stata data la facoltà a tutti gli ufficiali di chiedere l'attribuzione dei sei scatti di stipendio, ai soli fini suddetti, in luogo della promozione dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di cui all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nel cui contesto é stata inserita la norma citata. Agli stessi ufficiali, in tal caso é attribuita ugualmente la promozione al grado superiore da considerare sempre ad anzianità, con decorrenza dal giorno successivo (e non antecedente) alla cessazione del servizio, ai sensi dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574.
Detta facoltà di opzione é riconosciuta anche agli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1º gennaio 1985.
Da una superficiale lettura di quest'ultima norma sembrerebbe che la stessa anziché conseguire una maggiore "omogeneizzazione stipendiale" tra il personale delle Forze armate e quello delle Forze militari di polizia, come detto prima, abbia invece creato un'ulteriore sperequazione tra il medesimo. Ma cosí non é ove si tengano presenti le finalità della norma e la circostanza che il trattamento economico del primo é strettamente connesso al grado rivestito, mentre quello del secondo é completamente sganciato in virtú della "legge sulla dirigenza". Infatti, per il personale militare delle Forze armate ogni promozione comporta un aumento stipendiale, al con trario per quello delle Forze militari di polizia la promozione é ininfluente ai fini del trattamento economico, per cui a seguito di essa non si verifica alcun mutamento stipendiale rispetto a quello già percepito.
Da ció, quindi, scaturisce la diversa impostazione della norma per lo stesso beneficio tra gli ufficiali delle Forze armate e quelli delle Forze di polizia.
Di tale parere é anche la terza sezione del Consiglio di Stato che ha esaminato la problematica nell'adunanza dell'8 gennaio 1991, su specifico quesito del Ministero della difesa, Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, in cui, tra l'altro si legge: "...la preoccupazione dell'Amministrazione che si introduca, in tal modo, un elemento di sperequazione nel trattamento degli ufficiali dei Carabinieri rispetto ai colleghi ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ugualmente destinatari della legge n. 224 del 1986, ma non della legge n. 232 del 1990, non puó, dunque, trovare ingresso nella interpretazione della normativa in vigore (...). É tuttavia il caso di rilevare che elementi di differenziazione sono già presenti, in quanto gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri non percepiscono l'indennità militare, né l'indennità di comando (...). La legge 19 maggio 1986, n. 224, attribuisce al personale militare (e dunque agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, prima Arma dell'Esercito italiano) il beneficio della promozione cosiddetta "alla vigilia" cioé nell'imminenza della cessazione dal servizio per limiti di età prevista dall'articolo 32, comma 6" (ed altri casi espressamente previsti dalla norma).
"Orbene, il godimento di questo beneficio non puó privare gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dell'attribuzione dei 6 scatti del 2,50 per cento riconosciuta, appunto, dall'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, e prevista per il personale delle Forze di polizia espressamente in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante".
Pertanto, "la componente di tali benefici é duplice: una di natura morale (la promozione al grado superiore, particolarmente sentita ed apprezzata da chi ha dedicato tutta la vita al servizio del Paese) ed un'altra meramente economica, di diretto ed immediato riflesso sul trattamento di quiescenza".
Infine, "dall'esame comparativo condotto anche sulla scorta dei lavori preparatori, tra il testo dell'articolo 6- bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, ed il testo dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, in particolare del comma 1, emerge in modo chiaro la volontà del legislatore di estendere il beneficio dei 6 scatti, ciascuno del 2,50 per cento, nei casi previsti, al personale delle Forze di polizia con qualifiche equiparate, laddove la disciplina del 1987 indicava come destinatari del beneficio stesso il personale della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia". (*)0
Dunque, da quanto evidenziato emerge chiaramente che anche agli ufficiali dei Carabinieri collocati in congedo per raggiunti limiti di età competono la promozione alla vigilia (del congedo) ed i sei scatti di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita; ma il Comando generale dell'Arma, cui gli interessati hanno chiesto la concessione dei sei scatti stipendiali, ha risposto che non hanno diritto a tali benefici, non rientrando nella normativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 232, poiché collocati in congedo anteriormente alla data di entrata in vigore (12 agosto 1990) della legge stessa.
Si ha motivo di ritenere, invece, per le considerazioni sopra esposte, che la data di entrata in vigore della citata norma non coincida con la decorrenza dell'intera legge, pur se non espressamente detto.
Infatti, dai lavori parlamentari si rileva che taluni emendamenti approvati prevedono che la norma in questione ha efficacia retroattiva e, quindi, puó essere applicata al personale nel frattempo cessato dal servizio. Tale decorrenza, pertanto, dovrebbe essere quella del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, (o, quanto meno, dalla data di entrata in vigore di quest'ultima) nel cui ambito, con l'articolo 21 della legge n. 232 del 1990, é stata inserita la norma in esame in sostituzione di quella precedente. Si evince, quindi, che il legislatore non ha voluto una nuova norma, con decorrenza diversa, ma la sostituzione con essa di quella esistente, incorporandola nella medesima legge.
Solo con un simile chiarimento possono essere cancellate le sperequazioni (determinatesi con la interpretazione restrittiva delle norme precedenti) e data attuazione alla volontà del legislatore ai fini dell'accennata "omogeneizzazione stipendiale", al fine di non creare ulteriori sperequazioni, piú gravi di quelle già esistenti.
In tale direzione va vista anche l'espressa decorrenza dal 1º gennaio 1985 della normativa in argomento e di cui alla legge 27 dicembre 1990, n. 404.
Il problema puó essere risolto con la sola modifica del comma 2 dell'articolo 6- bis del citato decreto-legge n. 387 del 1987, per ovviare all'assurda disparità di trattamento tra chi é stato raggiunto dai limiti di età l'11 agosto 1990 e nei giorni precedenti e chi invece (piú fortunato) il giorno 12 agosto 1990, data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 232.
In tal senso si é provveduto a redigere il presente disegno di legge, che si fida possa avere una rapida approvazione.



(*) Parere della 3º sezione del Consiglio di Stato n. 1633 dell'8 gennaio 1991.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Modifica del comma 2 dell'articolo 6- bis
del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni)


1. Il comma 2 dell'articolo 6- bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:

" 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale cessato dal servizio nel periodo dal 21 novembre 1987 al 12 agosto 1990 ed a quello che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine é fissato per il 31 dicembre 1990".