DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori GAMBINI, BUCCIARELLI, BARRILE, BERTONI, BESOSTRI,
CARPINELLI, CAZZARO, DIANA Lorenzo, FERRANTE, GUERZONI, LARIZZA, MICELE,
MORANDO, NIEDDU, PAPPALARDO, PARDINI, PAROLA, PASQUINI, PELLEGRINO, SARACCO,
STANISCIA, VELTRI e D'ALESSANDRO PRISCO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1997
Norme relative alle attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni e per il controllo e la vigilanza sulle strade
ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della regolamentazione delle
attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e
dei locali notturni per quanto riguarda gli orari di apertura e di chiusura
e la vendita in questi locali di bevande alcoliche non puó certo
essere trattato come un mero problema di ordine pubblico.
Una tale impostazione non tiene infatti in considerazione il dato di
fondo: le attività e le imprese che gravitano nell'ambito
dell'intrattenimento musicale e danzante esplicano un ruolo economico e
sociale non indifferente. L'industria del divertimento nel nostro Paese
é infatti una decisiva fonte di reddito e di occupazione e si
inserisce quale elemento rilevante, e a volte decisivo, nella nostra offerta
turistica. I locali da ballo e di intrattenimento, siano essi discoteche o
circoli, impiegano inoltre decine di migliaia di persone (oltre 100.000
addetti) e realizzano un indotto altrettanto rilevante. Il fatturato
derivante da queste attività é di gran lunga superiore
rispetto a quello prodotto nel nostro Paese da settori quali lo spettacolo
ed il cinema.
Nel 1995, il pubblico delle discoteche e delle sale da ballo ha speso
1.025,4 miliardi escluse le consumazioni (dati 1995 di fonte SIAE), pertanto
la stima complessiva del giro d'affari del settore si aggira intorno ai
2.150 miliardi Si tratta quindi di un settore significativo della nostra
economia che va considerato per la capacità di offrire una ulteriore
attrattiva ad una offerta turistica il cui modello sta invecchiando
rapidamente.
D'altra parte, la crisi economica degli ultimi anni e la conseguente
riduzione dei consumi sta colpendo in modo particolare il settore del
trattenimento danzante. Prova ne sia che si é interrotto il
trend
di crescita delle spese del pubblico per tale comparto, che nel 1995 ha
registrato un decremento dell'1,2 per cento.
Limitare o modificare queste attività puó quindi essere
fortemente penalizzante sotto il profilo economico ed occupazionale, per le
modalità di svolgimento delle attività delle discoteche, delle
sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni.
Il settore é già fortemente penalizzato da un'imposizione
eccessiva relativamente alle attività di spettacolo, ed é
necessario ricordare che l'Italia é l'unico Paese in ambito
comunitario dove esista una tale imposizione.
Si pensi che l'imposizione dello Stato sui trattenimenti danzanti (16 per
cento di imposta sugli spettacoli che va aggiunta all'IVA pari al 19 per
cento) ammonta al 35 per cento.
L'approccio a questo problema richiede tuttavia una scelta, non soltanto
economica, ma culturale. L'idea che la vita notturna presso i locali di
intrattenimento sia di per sé rischiosa e portatrice di pericoli si
accompagna evidentemente ad un atteggiamento di natura proibizionistica che
tende a limitare l'attività di questi locali e piú in
generale, la possibilità per i cittadini, soprattutto nei periodi di
vacanza, di vivere il proprio tempo libero anche durante le ore notturne e
nei locali in cui si effettua il trattenimento musicale.
L'impostazione culturale che sottende il presente disegno di legge muove
dalla considerazione che i locali di intrattenimento e le discoteche debbano
divenire, come in molti casi già avviene, punti di ritrovo e spazi di
aggregazione. I locali in cui si effettua intrattenimento musicale non
possono certo essere considerati luoghi della devianza o del disagio, come
un'idea distorta tende a definirli, bensí spazi destinati all'in
contro e al divertimento. Per questo motivo si propone una regolamentazione
delle attività e delle condizioni ambientali che parte dalla
necessità di vivere questi spazi nella maniera piú corretta,
pur non ignorando le giuste motivazioni legate al divertimento e al tempo
libero che restano il riferimento principale per la frequentazione. In
questo modo si riesce a venire incontro alle esigenze dei frequentatori dei
locali e all'apprensione delle famiglie, realizzando delle regole semplici e
chiare e un ben definito sistema di controllo che permette ai locali di
intrattenimento e alle discoteche di divenire un punto di riferimento per
l'aggregazione, soprattutto per le giovani generazioni.
Questi locali sono, peraltro, già sottoposti a rigorose norme di
controllo e ad una disciplina, per gli adempimenti amministrativi e fiscali,
piuttosto rigorosa.
Negli ultimi anni si é assistito alla crescita degli incidenti
stradali, molto spesso mortali, durante le ore notturne ed in molti casi
presso l'uscita dai locali di intrattenimento e dalle discoteche.
All'origine del fenomeno é l'elevata velocità dei guidatori
e, in alcuni casi, lo stato di alterazione degli stessi. I dati del
Ministero dell'interno mostrano come l'aumento dei controlli e della
vigilanza sulle strade sia riuscito, nel momento in cui é stato
effettuato, a ridimensionare la portata di questo fenomeno.
In molti casi le forze dell'ordine e la polizia stradale sono addirittura
intervenute, durante la stagione estiva, a richiedere il prolungamento
dell'apertura dei locali per evitare i rischi derivanti dal deflusso e
soprattutto da un'uscita anticipata. Infatti, in molte occasioni gli
incidenti sono riconducibili alla partecipazione alle feste illegali,
denominate rave , che si svolgono dopo la chiusura delle
discoteche ed in cui circolano in abbondanza alcolici e stupefacenti.
Norme restrittive della chiusura dei locali di intrattenimento e delle
discoteche realizzano quindi l'effetto opposto a quello voluto e risultano
essere controproducenti.
Inoltre la proibizione fin dalle prime ore della somministrazione di
alcolici e di superalcolici spinge evidentemente a quel consumo estremo che
é in molti casi una delle concause del fenomeno delle cosiddette
"stragi del sabato sera".
Con il presente disegno di legge si propone pertanto una regolamentazione
delle attività e degli orari dei locali che effettuano
intrattenimento musicale e danzante, volta a permettere un maggiore
controllo e allo stesso tempo a collegarsi con l'introduzione di criteri per
la vigilanza sulle strade, in grado di rendere questa nuova normativa utile
per la regolamentazione delle attività dei locali, ma anche per il
contenimento degli incidenti stradali.
Si é preferito stabilire, per ció che riguarda gli orari,
esclusivamente i principi ispiratori cui si devono attenere le regioni nella
determinazione degli stessi, lasciando per il resto autonomia di scelta alle
singole regioni, e quindi rispettandone la competenza in questa materia.
L'intento é dunque quello di fissare con legge solo alcuni limiti,
proprio per le ragioni già esposte nella relazione, vale a dire
l'interesse per la comunità che siano fissate norme valide per tutto
il territorio nazionale, lasciando che siano le realtà locali,
regioni e comuni, a provvedere per il resto.
Con l'articolo 1, che definisce i nuovi criteri per gli orari di apertura
e di chiusura nello spirito suindicato, si stabilisce inoltre che al termine
dell'orario di apertura i locali possano usufruire di un'ulteriore ora di
protrazione dell'apertura stessa per permettere il deflusso dei
frequentatori. Nel corso dell'ora di deflusso, che diviene un decisivo
elemento di controllo vengono disposti piú incisivi limiti di
rumorosità ed é vietata nei locali la vendita e la
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Con l'articolo 2, vengono inoltre definiti, in ottemperanza alle
disposizioni comunitarie, limiti di rumorosità e di utilizzo delle
luci.
Con l'articolo 3, vengono disposte norme per uniformare i requisiti per
la licenza comunale per la somministrazione di bevande a tutti i locali di
cui al presente disegno di legge. Inoltre si stabilisce che l'autorizzazione
all'esercizio di trattenimenti danzanti, di cui all'articolo 68 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, é rilasciata esclusivamente a chi é
iscritto al registro di cui all'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n.
287, e che da detta normativa sono esclusi i trattenimenti danzanti
effettuati all'interno di feste organizzate da partiti politici,
organizzazioni sindacali e sociali.
Inoltre, si stabilisce che il permesso di esecuzione musicale per
trattenimenti danzanti venga rilasciato dalla SIAE esclusivamente per
trattenimenti danzanti organizzati in luoghi riconosciuti idonei ai sensi
dell'articolo 80 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e,
infine, che tutti i trattenimenti danzanti, ovunque effettuati e da chiunque
organizzati, esclusi quelli effettuati in ambito familiare, sono sottoposti
alle norme disciplinate con l'articolo 1.
L'articolo 4 dispone la riduzione dell'aliquota SIAE prevista dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, relativa agli
intrattenimenti danzanti dall'attuale 16 per cento al 9 per cento,
allineando cosí tale aliquota a quelle relative al cinema e allo
sport. Inoltre vengono modificati gli articoli 20 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per consentire che per
i biglietti d'ingresso ridotti eventualmente rilasciati entro le ore 24 per
l'accesso ai locali di trattenimento danzante, l'imposta sia commisurata al
prezzo pagato in misura ridotta.
L'articolo 5 é particolarmente significativo, disponendo in merito
al potenziamento dei controlli sulle strade e stabilendo l'obbligo che nei
locali di intrattenimento e nelle discoteche vi siano, per le
finalità di prevenzione, gli strumenti per il controllo del tasso
alcolico (etilometro) e per la distribuzione di profilattici.
Con l'articolo 6 viene disposto un sistema sanzionatorio per la
violazione delle norme del disegno di legge.
Al fine di diminuire la possibilità di diffusione di droghe in
questi locali é finalizzato l'articolo 7. Si stabilisce, infatti, che
nei confronti di coloro che risultino condannati per delitti concernenti la
produzione o il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di
cui dell'articolo 73 del testo unico in materia di stupefacenti approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
questore possa stabilire il divieto di accesso alle discoteche, alle sale da
ballo e ai locali di intrattenimento notturno, per non piú di un anno
e con una sanzione amministrativa in caso di inosservanza. Inoltre con il
medesimo articolo si dispone che gli organizzatori di trattenimenti danzanti
abbiano la facoltà di impedire l'accesso o di denunciare la presenza
delle persone condannate, cui si é già accennato, e di quelle
che possano essere fonte di turbativa per il normale svolgimento
dell'attività. Agli stessi é fatto obbligo, in tal caso, di
avvertire l'autorità di pubblica sicurezza che dovrà procedere
all'allontanamento di tali persone. Infine l'articolo 8 si occupa della
copertura finanziaria derivante dall'applicazione dell'articolo 4.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
(Orario di apertura e di chiusura)
1. Le regioni, sono delegate a stabilire i criteri per la determinazione
dell'orario di apertura e di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo
e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture
ricettive, di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217. I
comuni provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle
regioni.
a)
apertura non prima delle ore 15 e non dopo le ore 23;
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Art. 2.
(Limiti di rumorosità e all'utilizzo di luci)
1. Nei locali di cui all'articolo 1:
a)
i suoni nell'area della pista da ballo emessi dai diffusori acustici non
possono eccedere il limite di centodieci decibel, restando comunque salve le
vigenti norme che disciplinano la rumorosità rilevabile all'esterno
dei locali;
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Art. 3.
(Licenza per la somministrazione
1. La concessione della licenza comunale per la somministrazione di
bevande alcoliche si uniforma alle norme di cui alla presente legge.
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Art. 4.
(Revisione dell'imposta sugli spettacoli)
1. L'aliquota di cui al decreto del Presidente della Republica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, relativa agli intrattenimenti
danzanti é ridotta al 9 per cento.
"Per i biglietti d'ingresso ridotti eventualmente rilasciati entro le ore
24 per l'accesso ai locali di trattenimento danzante, l'imposta é
commisurata al prezzo pagato in misura ridotta".
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Art. 5.
(Norme sulla sicurezza)
1. La polizia stradale é tenuta a compiere con frequenza almeno
settimanale controlli mirati sulle strade nei giorni di maggiore afflusso ai
locali di cui alla presente legge, a dotarsi di adeguati mezzi al fine di
garantire prevenzione e sicurezza e a compiere adeguati controlli sul tasso
alcolico dei guidatori e sul rispetto dei limiti di velocità con
particolare riferimento al deflusso dei frequentatori negli orari di
chiusura dei locali di cui alla presente legge.
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Art. 6.
(Sistema sanzionatorio)
1. In caso di prima violazione delle norme di cui all'articolo 1 é
inflitta la sanzione pecuniaria di lire 3 milioni. Alla seconda violazione
la sanzione é elevata a lire 5 milioni. Alla terza violazione, e ad
ogni successiva violazione é disposta la chiusura dell'esercizio per
trenta giorni.
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Art. 7.
(Divieto di accesso)
1. Nei confronti di coloro che risultano condannati, anche con sentenza
non definitiva, per uno dei delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, il questore puó stabilire il divieto di accesso alle
discoteche, alle sale da ballo e ai locali di intrattenimento notturno.
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Art. 8.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente
legge, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
1997, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle
finanze.
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