Legislatura 13º - Disegno di legge N. 2104

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 2104


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori GAMBINI, BUCCIARELLI, BARRILE, BERTONI, BESOSTRI, CARPINELLI, CAZZARO, DIANA Lorenzo, FERRANTE, GUERZONI, LARIZZA, MICELE, MORANDO, NIEDDU, PAPPALARDO, PARDINI, PAROLA, PASQUINI, PELLEGRINO, SARACCO, STANISCIA, VELTRI e D'ALESSANDRO PRISCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1997

Norme relative alle attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni e per il controllo e la vigilanza sulle strade






ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della regolamentazione delle attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni per quanto riguarda gli orari di apertura e di chiusura e la vendita in questi locali di bevande alcoliche non puó certo essere trattato come un mero problema di ordine pubblico.
Una tale impostazione non tiene infatti in considerazione il dato di fondo: le attività e le imprese che gravitano nell'ambito dell'intrattenimento musicale e danzante esplicano un ruolo economico e sociale non indifferente. L'industria del divertimento nel nostro Paese é infatti una decisiva fonte di reddito e di occupazione e si inserisce quale elemento rilevante, e a volte decisivo, nella nostra offerta turistica. I locali da ballo e di intrattenimento, siano essi discoteche o circoli, impiegano inoltre decine di migliaia di persone (oltre 100.000 addetti) e realizzano un indotto altrettanto rilevante. Il fatturato derivante da queste attività é di gran lunga superiore rispetto a quello prodotto nel nostro Paese da settori quali lo spettacolo ed il cinema.
Nel 1995, il pubblico delle discoteche e delle sale da ballo ha speso 1.025,4 miliardi escluse le consumazioni (dati 1995 di fonte SIAE), pertanto la stima complessiva del giro d'affari del settore si aggira intorno ai 2.150 miliardi Si tratta quindi di un settore significativo della nostra economia che va considerato per la capacità di offrire una ulteriore attrattiva ad una offerta turistica il cui modello sta invecchiando rapidamente.
D'altra parte, la crisi economica degli ultimi anni e la conseguente riduzione dei consumi sta colpendo in modo particolare il settore del trattenimento danzante. Prova ne sia che si é interrotto il trend di crescita delle spese del pubblico per tale comparto, che nel 1995 ha registrato un decremento dell'1,2 per cento.
Limitare o modificare queste attività puó quindi essere fortemente penalizzante sotto il profilo economico ed occupazionale, per le modalità di svolgimento delle attività delle discoteche, delle sale da ballo e di intrattenimento e dei locali notturni.
Il settore é già fortemente penalizzato da un'imposizione eccessiva relativamente alle attività di spettacolo, ed é necessario ricordare che l'Italia é l'unico Paese in ambito comunitario dove esista una tale imposizione.
Si pensi che l'imposizione dello Stato sui trattenimenti danzanti (16 per cento di imposta sugli spettacoli che va aggiunta all'IVA pari al 19 per cento) ammonta al 35 per cento.
L'approccio a questo problema richiede tuttavia una scelta, non soltanto economica, ma culturale. L'idea che la vita notturna presso i locali di intrattenimento sia di per sé rischiosa e portatrice di pericoli si accompagna evidentemente ad un atteggiamento di natura proibizionistica che tende a limitare l'attività di questi locali e piú in generale, la possibilità per i cittadini, soprattutto nei periodi di vacanza, di vivere il proprio tempo libero anche durante le ore notturne e nei locali in cui si effettua il trattenimento musicale.
L'impostazione culturale che sottende il presente disegno di legge muove dalla considerazione che i locali di intrattenimento e le discoteche debbano divenire, come in molti casi già avviene, punti di ritrovo e spazi di aggregazione. I locali in cui si effettua intrattenimento musicale non possono certo essere considerati luoghi della devianza o del disagio, come un'idea distorta tende a definirli, bensí spazi destinati all'in contro e al divertimento. Per questo motivo si propone una regolamentazione delle attività e delle condizioni ambientali che parte dalla necessità di vivere questi spazi nella maniera piú corretta, pur non ignorando le giuste motivazioni legate al divertimento e al tempo libero che restano il riferimento principale per la frequentazione. In questo modo si riesce a venire incontro alle esigenze dei frequentatori dei locali e all'apprensione delle famiglie, realizzando delle regole semplici e chiare e un ben definito sistema di controllo che permette ai locali di intrattenimento e alle discoteche di divenire un punto di riferimento per l'aggregazione, soprattutto per le giovani generazioni.
Questi locali sono, peraltro, già sottoposti a rigorose norme di controllo e ad una disciplina, per gli adempimenti amministrativi e fiscali, piuttosto rigorosa.
Negli ultimi anni si é assistito alla crescita degli incidenti stradali, molto spesso mortali, durante le ore notturne ed in molti casi presso l'uscita dai locali di intrattenimento e dalle discoteche.
All'origine del fenomeno é l'elevata velocità dei guidatori e, in alcuni casi, lo stato di alterazione degli stessi. I dati del Ministero dell'interno mostrano come l'aumento dei controlli e della vigilanza sulle strade sia riuscito, nel momento in cui é stato effettuato, a ridimensionare la portata di questo fenomeno.
In molti casi le forze dell'ordine e la polizia stradale sono addirittura intervenute, durante la stagione estiva, a richiedere il prolungamento dell'apertura dei locali per evitare i rischi derivanti dal deflusso e soprattutto da un'uscita anticipata. Infatti, in molte occasioni gli incidenti sono riconducibili alla partecipazione alle feste illegali, denominate rave , che si svolgono dopo la chiusura delle discoteche ed in cui circolano in abbondanza alcolici e stupefacenti.
Norme restrittive della chiusura dei locali di intrattenimento e delle discoteche realizzano quindi l'effetto opposto a quello voluto e risultano essere controproducenti.
Inoltre la proibizione fin dalle prime ore della somministrazione di alcolici e di superalcolici spinge evidentemente a quel consumo estremo che é in molti casi una delle concause del fenomeno delle cosiddette "stragi del sabato sera".
Con il presente disegno di legge si propone pertanto una regolamentazione delle attività e degli orari dei locali che effettuano intrattenimento musicale e danzante, volta a permettere un maggiore controllo e allo stesso tempo a collegarsi con l'introduzione di criteri per la vigilanza sulle strade, in grado di rendere questa nuova normativa utile per la regolamentazione delle attività dei locali, ma anche per il contenimento degli incidenti stradali.
Si é preferito stabilire, per ció che riguarda gli orari, esclusivamente i principi ispiratori cui si devono attenere le regioni nella determinazione degli stessi, lasciando per il resto autonomia di scelta alle singole regioni, e quindi rispettandone la competenza in questa materia. L'intento é dunque quello di fissare con legge solo alcuni limiti, proprio per le ragioni già esposte nella relazione, vale a dire l'interesse per la comunità che siano fissate norme valide per tutto il territorio nazionale, lasciando che siano le realtà locali, regioni e comuni, a provvedere per il resto.
Con l'articolo 1, che definisce i nuovi criteri per gli orari di apertura e di chiusura nello spirito suindicato, si stabilisce inoltre che al termine dell'orario di apertura i locali possano usufruire di un'ulteriore ora di protrazione dell'apertura stessa per permettere il deflusso dei frequentatori. Nel corso dell'ora di deflusso, che diviene un decisivo elemento di controllo vengono disposti piú incisivi limiti di rumorosità ed é vietata nei locali la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Con l'articolo 2, vengono inoltre definiti, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, limiti di rumorosità e di utilizzo delle luci.
Con l'articolo 3, vengono disposte norme per uniformare i requisiti per la licenza comunale per la somministrazione di bevande a tutti i locali di cui al presente disegno di legge. Inoltre si stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di trattenimenti danzanti, di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, é rilasciata esclusivamente a chi é iscritto al registro di cui all'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e che da detta normativa sono esclusi i trattenimenti danzanti effettuati all'interno di feste organizzate da partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali.
Inoltre, si stabilisce che il permesso di esecuzione musicale per trattenimenti danzanti venga rilasciato dalla SIAE esclusivamente per trattenimenti danzanti organizzati in luoghi riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 80 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e, infine, che tutti i trattenimenti danzanti, ovunque effettuati e da chiunque organizzati, esclusi quelli effettuati in ambito familiare, sono sottoposti alle norme disciplinate con l'articolo 1.
L'articolo 4 dispone la riduzione dell'aliquota SIAE prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, relativa agli intrattenimenti danzanti dall'attuale 16 per cento al 9 per cento, allineando cosí tale aliquota a quelle relative al cinema e allo sport. Inoltre vengono modificati gli articoli 20 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per consentire che per i biglietti d'ingresso ridotti eventualmente rilasciati entro le ore 24 per l'accesso ai locali di trattenimento danzante, l'imposta sia commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.
L'articolo 5 é particolarmente significativo, disponendo in merito al potenziamento dei controlli sulle strade e stabilendo l'obbligo che nei locali di intrattenimento e nelle discoteche vi siano, per le finalità di prevenzione, gli strumenti per il controllo del tasso alcolico (etilometro) e per la distribuzione di profilattici.
Con l'articolo 6 viene disposto un sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del disegno di legge.
Al fine di diminuire la possibilità di diffusione di droghe in questi locali é finalizzato l'articolo 7. Si stabilisce, infatti, che nei confronti di coloro che risultino condannati per delitti concernenti la produzione o il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui dell'articolo 73 del testo unico in materia di stupefacenti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il questore possa stabilire il divieto di accesso alle discoteche, alle sale da ballo e ai locali di intrattenimento notturno, per non piú di un anno e con una sanzione amministrativa in caso di inosservanza. Inoltre con il medesimo articolo si dispone che gli organizzatori di trattenimenti danzanti abbiano la facoltà di impedire l'accesso o di denunciare la presenza delle persone condannate, cui si é già accennato, e di quelle che possano essere fonte di turbativa per il normale svolgimento dell'attività. Agli stessi é fatto obbligo, in tal caso, di avvertire l'autorità di pubblica sicurezza che dovrà procedere all'allontanamento di tali persone. Infine l'articolo 8 si occupa della copertura finanziaria derivante dall'applicazione dell'articolo 4.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Orario di apertura e di chiusura)

1. Le regioni, sono delegate a stabilire i criteri per la determinazione dell'orario di apertura e di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive, di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217. I comuni provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni.
2. La determinazione dell'orario di cui al comma 1 deve uniformarsi ai seguenti princípi:

a) apertura non prima delle ore 15 e non dopo le ore 23;
b) chiusura non oltre le ore 4;
c) nessun limite di orario nei giorni del 1 gennaio, 15 agosto, ultimo giovedí, sabato e martedí di carnevale;
d) per la stagione estiva, per determinati periodi dell'anno e per determinate festività, eventuale innalzamento dell'orario di chiusura di cui alla lettera b) ;
e) protrazione di una ulteriore ora, al termine dell'orario di apertura, per permettere il deflusso dei frequentatori. Nel corso dell'ora di deflusso sono osservate le seguenti disposizioni:
1) i limiti di rumorosità di cui al capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, si applicano anche nell'area della pista da ballo;
2) é vietato l'uso di luci stroboscopiche;
3) é vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Art. 2.

(Limiti di rumorosità e all'utilizzo di luci)

1. Nei locali di cui all'articolo 1:

a) i suoni nell'area della pista da ballo emessi dai diffusori acustici non possono eccedere il limite di centodieci decibel, restando comunque salve le vigenti norme che disciplinano la rumorosità rilevabile all'esterno dei locali;
b) le luci stroboscopiche non possono essere attivate per piú di cinque minuti ogni venti minuti.

Art. 3.

(Licenza per la somministrazione
di bevande)


1. La concessione della licenza comunale per la somministrazione di bevande alcoliche si uniforma alle norme di cui alla presente legge.
2. L'autorizzazione all'esercizio di trattenimenti danzanti di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, é rilasciata esclusivamente a chi é iscritto al registro di cui all'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
3. Dalla normativa di cui al comma 2 sono esclusi i trattenimenti danzanti effettuati all'interno di feste organizzate da partiti politici, organizzazioni sindacali e sociali.
4. Il permesso di esecuzione musicale per trattenimenti danzanti é rilasciato dalla SIAE esclusivamente per trattenimenti danzanti organizzati in luoghi riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 80 del citato testo unico, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
5. Tutti i trattenimenti danzanti, ovunque effettuati e da chiunque organizzati, esclusi quelli effettuati in ambito familiare, sono sottoposti alle norme di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Revisione dell'imposta sugli spettacoli)

1. L'aliquota di cui al decreto del Presidente della Republica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, relativa agli intrattenimenti danzanti é ridotta al 9 per cento.
2. A ciascuno degli articoli 20 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, é aggiunto, infine, il seguente comma:

"Per i biglietti d'ingresso ridotti eventualmente rilasciati entro le ore 24 per l'accesso ai locali di trattenimento danzante, l'imposta é commisurata al prezzo pagato in misura ridotta".

Art. 5.

(Norme sulla sicurezza)

1. La polizia stradale é tenuta a compiere con frequenza almeno settimanale controlli mirati sulle strade nei giorni di maggiore afflusso ai locali di cui alla presente legge, a dotarsi di adeguati mezzi al fine di garantire prevenzione e sicurezza e a compiere adeguati controlli sul tasso alcolico dei guidatori e sul rispetto dei limiti di velocità con particolare riferimento al deflusso dei frequentatori negli orari di chiusura dei locali di cui alla presente legge.
2. É fatto obbligo ai responsabili dei locali di cui all'articolo 1, comma 1, di dotarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposite apparecchiature omologate per consentire agli utenti di autodeterminare liberamente il tasso alcolico del sangue e l'idoneità alla guida in base alla legislazione vigente.
3. I responsabili dei locali di cui all'articolo 1, comma 1, offrono la massima collaborazione alle eventuali campagne di informazione e prevenzione per la sicurezza promosse dai Ministeri competenti con i modi e i tempi dagli stessi stabiliti.
4. É fatto obbligo ai responsabili dei locali di cui all'articolo 1, comma 1, di dotarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposite apparecchiature per la distribuzione di profilattici nonché per la distribuzione di materiale informativo sulle malattie a trasmissione sessuale.

Art. 6.

(Sistema sanzionatorio)

1. In caso di prima violazione delle norme di cui all'articolo 1 é inflitta la sanzione pecuniaria di lire 3 milioni. Alla seconda violazione la sanzione é elevata a lire 5 milioni. Alla terza violazione, e ad ogni successiva violazione é disposta la chiusura dell'esercizio per trenta giorni.
2. Nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 2, lettera d) , 2 e 5 sono inflitte le sanzioni pecuniarie di lire 2 milioni, 3 e 5 milioni rispettivamente alla prima, alla seconda e alla terza violazione. A ciascuna violazione successiva si applica una sanzione pecuniaria di lire 5 milioni.

Art. 7.

(Divieto di accesso)

1. Nei confronti di coloro che risultano condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore puó stabilire il divieto di accesso alle discoteche, alle sale da ballo e ai locali di intrattenimento notturno.
2. Il divieto di cui al comma 1 ha effetto dalla notifica all'interessato e non puó avere durata superiore ad un anno.
3. Chi viola il divieto di cui al comma 1 é sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
4. Gli organizzatori di trattenimenti danzanti di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 3, comma 2, possono impedire l'accesso alle persone sottoposte al divieto di cui al comma 1. Qualora gli organizzatori rilevino la presenza nei locali di persone sottoposte al divieto di cui al comma 1 e di quelle che ritengono possano essere fonte di turbativa per il normale svolgimento dell'attività, hanno l'obbligo di avvertire l'autorità di pubblica sicurezza per l'allontanamento di tali persone.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.