DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DE ANNA, LA LOGGIA, TOMASSINI, LAURIA Baldassare,
CONTESTABILE, TONIOLLI, MAGGIORE, VENTUCCI, CORSI ZEFFIRELLI, DEL TURCO,
MAZZUCA POGGIOLINI, CAMBER, GAWRONSKY, MELUZZI, D'ALÍ, PERA,
FUMAGALLI CARULLI, NAPOLI Roberto, CALLEGARO, BRUNI, MARTELLI, CASTELLANI
Carla, MONTELEONE, SCHIFANI, SELLA DI MONTELUCE, MANFREDI, MELONI,
GASPERINI, PERUZZOTTI, NAVA, DE SANTIS, GRECO, AZZOLLINI, TRAVAGLIA, VEGAS,
MILIO, BETTAMIO, LASAGNA, GERMANÁ, NOVI, MANCA,
FILOGRANA, CORTELLONI, TERRACINI, LAURO, CENTARO, DI BENEDETTO, PASTORE,
RONCONI, GUBERT, TAROLLI, CECCATO, MANFROI, BALDINI, BUCCI, MANIS, RIZZI,
MUNGARI, MUNDI, TIRELLI, MINARDO, BIANCO, ASCIUTTI e PIANETTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1997
La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta
ONOREVOLI SENATORI. - Il riconoscimento del diritto allo sport per tutti
ha indotto lo Stato ad assicurare le condizioni necessarie per il suo
sviluppo: la creazione e messa a disposizione nel territorio di una vasta ed
efficiente rete di impianti sportivi e di servizi di medicina per la tutela
sanitaria delle attività sportive.
Tra le varie problematiche che lo sport deve oggi affrontare e
combattere, il primo posto é occupato dal devastante fenomeno del
doping sostantivo inglese che sottintende l'uso o la
somministrazione illegale di droghe o farmaci ad atleti od animali, per
migliorare le prestazioni sportive. Il fenomeno del doping
riguarda oggi sia l'etica sportiva che la salute pubblica assumendo un
aspetto di internazionalità.
Per il Comitato internazionale olimpico (CIO), un atleta risultato
positivo all'anti- doping é un atleta che certamente ha
fatto uso di sostanze dopanti. La negatività dello stesso esame
dimostra solamente che l'atleta non ha assunto, in tempi piú o meno
recenti, i farmaci compresi nella lista del CIO, ma non certifica che sia
estraneo al fenomeno poiché l'assunzione dei farmaci potrebbe essere
avvenuta in tempi piú remoti. Solo pochi atleti, il 3 per cento
circa, puó essere sottoposto al test ; ne consegue quindi
che la probabilità che un atleta ha di essere sottoposto ad un
controllo anti- doping nell'anno é davvero scarsa.
Se sommiamo poi il numero delle occasioni-gara agli allenamenti che 11-12
milioni di atleti svolgono nel corso dell'anno in Italia e confrontiamo
questi dati con il numero dei controlli anti- doping
ufficiali, allora si evince che un tasso altissimo dei praticanti
attività sportive é assolutamente certo di non essere
sottoposto ad alcun controllo anti- doping .
Esistono, al riguardo, due leggi a tutela dal fenomeno del doping:
la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, e la legge 23 dicembre 1978, n.
833.
La prima qualifica, in materia di doping , come un illecito
penalmente perseguibile l'assunzione, la somministrazione e la detenzione di
sostanze che possono risultare nocive per la salute degli atleti e che
vengono assunte dagli stessi "al fine di modificare artificialmente le loro
energie naturali"; la seconda legge, che delegava alle Regioni il compito di
assicurare la tutela sanitaria delle attività sportive ed i controlli
anti- doping , ha svuotato il contenuto e l'applicabilità
della legge n. 1099 del 1971 ponendola, di fatto, in una condizione di
decadenza.
Il codice medico approvato dal CIO a Budapest, nel giugno 1995, e
trasmesso ai Comitati olimpici nazionali affinché, ipso
facto,
vega ratificato e trovi immediata applicabilità, proibisce il
doping
(articolo 1), stabilisce l'applicabilità di tale normativa per
atleti, allenatori, dirigenti sportivi, personale medico e paramedico nelle
varie competizioni internazionali e durante gli allenamenti (articolo 2),
proibisce l'uso di sostanze e metodi dopanti (articolo 3), richiede alle
Federazioni sportive internazionali ed ai Comitati olimpici nazionali,
riconosciuti dal CIO, di indicare espressamente la data in cui vengono
apportati i necessari cambiamenti alle proprie regole (articolo 5) e prevede
la pubblicazione, annualmente aggiornata, della lista delle sostanze e dei
metodi proibiti (articolo 6).
Una severa revisione critica dei modelli prestativi internazionali ed un
attento riesame globale delle metodologie dell'allenamento, devono essere
accompagnati da una lotta al doping
senza quartiere. Il doping , illecita manipolazione del corpo
umano, diviene un reato contro il diritto all'integrità biologica e
psichica dell'individuo. Esso compete alla normativa sportiva poiché
offende e viola le regole dello sport, ma com pete altresí alla
salute pubblica dal momento che non rispetta le vigenti normative sanitarie
in materia di prescrizione, distribuzione, etichettatura, pubblicità
e dispensazione dei farmaci.
Questo disegno di legge rilancia, nel rispetto della piena autonomia
organizzativa dello sport, la tutela sanitaria del cittadino-atleta nella
pratica sportiva, sia essa a livello promozionale-ricreativo che agonistico
di alto livello (articolo 1). Tale compito viene demandato alle Regioni
(articolo 2) che provvedono ad accreditare le strutture per tale scopo
(comma 1), sottoscrivendo convenzioni con le strutture pubbliche e,
preferibilmente, con i centri della Federazione medico sportiva italiana
(FMSI) (comma 2). É prevista la gratuità del servizio per
l'attività non agonistica, limitatamente alle discipline non
professionistiche e per gli atleti sino a 18 anni. Particolare rilievo viene
dato agli interventi educativi di prevenzione, soprattutto all'interno della
scuola (commi 3 e 4). Infine alle Regioni, singolarmente od in associazioni,
viene riconosciuta la possibilità di creare nuove strutture per la
diagnosi del doping
(commi 5 e 6).
La nuova definizione del reato di doping
(articolo 3) recepisce non solo la normativa sportiva internazionale in
materia di sostanze farmacologiche e metodi illeciti, ma prevede anche
l'integrazione di questi elenchi da parte del Ministero della sanità.
Nell'articolo 4 viene sottolineato il diritto alla terapia dell'atleta
ammalato.
L'articolo 5 testimonia la complessità del fenomeno del
doping
e dei controllli anti- doping .
Le sanzioni (articolo 6) riguardano gli atleti (comma 1), medici,
paramedici, farmacisiti, dirigenti sportivi e persone comuni (commi 2 e 3).
Un particolare aspetto, relativo alla facile individuazione ed
identificazione dei farmaci dopanti, viene definito con la previsione di un
logo da apporre alle confezioni dei medicinali (articolo 7).
La costituzione di un Comitato permanente oltre il doping
(CPOD) (articolo 8), organo referente del Ministero della sanità,
offre al mondo dello sport un ulteriore contributo alla ricerca sul
doping
(articolo 9, commi 1 e 2), che deve essere combattuto a piú livelli
e da piú parti e strutture. La possibilità che il CPOD possa
percorrere altre strade, rispetto a quelle proprie del mondo sportivo, nella
determinazione di nuovi criteri per i controlli anti- doping , se
da un lato sembra mortificare il mondo dello sport, dall'altro lato si
puó identificare come una piena presa d'atto del problema da parte
dello Stato ed un suo particolare impegno nel tentativo di portare un
contributo risolutivo a questo devastante fenomeno.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
(Tutela sanitaria delle attività sportive)
1. L'attività sportiva, in tutte le sue forme, dalla
attività fisica ricreativa alla piú alta competizione,
favorisce lo sviluppo della salute intesa come stato di benessere fisico,
psichico e sociale.
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Art. 2.
(Compiti delle Regioni - Accreditamento delle strutture)
1. Le Regioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni sanitarie e nel
rispetto delle normative vigenti, provvedono, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare le strutture,
pubbliche e private, accreditate ad adempiere alle finalità di cui
alla presente legge.
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Art. 3.
(Definizione, reato e divieto di doping)
1. É considerato doping :
a)
la somministrazione e l'uso, in soggetti che praticano attività
sportive di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, di sostanze farmacologiche
proibite di cui all'elenco del codice medico del Comitato internazionale
olimpico (CIO);
2. Il Ministero della sanità redige ed aggiorna annualmente un
proprio elenco delle sostanze di cui alle lettere a) e
c)
del comma 1.
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Art. 4.
(Utilizzazione consentita)
1. In presenza di stati patologici, accertati e documentati dal medico,
l'atleta eserci ta il diritto alla cura, sottoponendosi a qualsiasi
trattamento, attuato con le modalità e i dosaggi indicati dalle
farmacopee ufficiali, nazionali e internazionali.
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Art. 5.
(Controlli anti- doping )
1. I controlli anti- doping , per quanto attiene
l'attività sportiva agonistica, vengono espletati dalle singole
Federazioni sportive nazionali e internazionali, dal CONI e dal CIO,
utilizzando le strutture riconosciute ed accreditate a livello
internazionale e nell'ambito delle rispettive normative sportive in materia
di anti- doping . L'onere economico dei controlli di cui al
presente comma é a carico dei soggetti predetti.
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Art. 6.
(Sanzioni)
1. L'atleta che viola le disposizioni dell'articolo 3 o rifiuta di
sottoporsi al controllo anti- doping , ferme restando le sanzioni
sportive previste dal CIO e dalle Federazioni sportive internazionali,
é punito, salvo che il fatto non costituisca reato piú grave,
con una ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
a)
con la reclusione da uno a quattro anni e con una ammenda da lire
10.000.000 a lire 100.000.000, se medico o esercente una professione
sanitaria. La condanna é notificata all'ordine o al collegio
professionale di appartenenza per l'adozione dei conseguenti provvedimenti
disciplinari di propria competenza;
3. Il medico che viola, emettendo falsa certificazione, le disposizioni
di cui al comma 2 dell'articolo 4 é punito con una ammenda da lire
5.000.000 a lire 10.000.000. La condanna é notificata all'ordine o al
collegio professionale di appartenenza per l'adozione dei conseguenti
provvedimenti disciplinari di propria competenza.
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Art. 7.
(Disposizioni per la produzione e commercializzazione dei medicinali
contenenti sostanze dopanti)
1. Le confezioni di medicinali contenenti uno o piú principi
attivi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c)
e d) , debbono essere contrassegnate sull'involucro da un
esplicito logo, riprodotto anche sul foglietto illustrativo interno, che
deve recare esaurienti informazioni in un apposito paragrafo denominato
"indicazioni per coloro che praticano attività sportive".
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Art. 8.
(Comitato permanente oltre il doping )
1. É istituito, con sede presso il Ministero della sanità,
il Comitato permanente oltre il doping (CPOD), per gli scopi e
gli adempimenti di cui alla presente legge. Il CPOD, organo referente del
Ministro della sanità, é composto da un farmacologo, un
tossicologo, un biochimico, un clinico medico, un pediatra, due medici
specialisti in medicina dello sport, designati dal Ministro della
sanità, da un rappresentante rispettivamente dell'Istituto superiore
di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Ordine dei
medici, dell'Ordine dei farmacisti e della FMSI, nonché da due
rappresentanti del CONI e due rappresentanti designati dalle Federazioni
sportive nazionali.
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Art. 9.
(Funzioni del Comitato)
1. Il CPOD é un organismo tecnico-scientifico che predispone e
propone progetti di ricerca clinica e sperimentale sulle problematiche
inerenti il fenomeno del doping . Intrattiene rapporti operativi
con gli organismi nazionali ed internazionali e, in particolare, con
l'Unione europea, garantendo la partecipazione a programmi ed interventi
contro il doping
ed alle attività dell'osservatorio europeo delle droghe.
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Art. 10.
(Oneri finanziari)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi annue, si provvede, per l'anno 1997, quanto a lire 5 miliardi mediante corrispondente riduzione del Fondo sanitario nazionale di cui al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministro del tesoro e, quanto a lire 5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |