DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori MAGGI, SPECCHIA, BUCCIERO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1996
Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nelle attività lavorative subacquee ed iperbariche
ONOREVOLI SENATORI. - A differenza degli altri Stati dell'Unione europea
l'Italia non dispone, attualmente, di una normativa che disciplini le
attività professionali svolte dalle categorie lavorative degli
operatori tecnici subacquei, degli operatori tecnici iperbarici e dei
palombari.
Le problematiche connesse al tipo precipuo di lavoro subacqueo ed
iperbarico sono tali e talmente complesse che, in assenza di una precisa
regolamentazione, si penalizza, non solo il singolo lavoratore e la relativa
categoria, ma anche e soprattutto l'imprenditoria italiana del settore che,
impegnata su scala internazionale, deve spesso cedere il passo a
società estere il piú delle volte meno esperte, ma piú
attente alle disposizioni comunitarie.
A questo proposito é solo il caso di sottolineare quanto l'Unione
europea detti, attualmente, normative ben precise che regolano
l'attività professionale subacquea ed iperbarica a cui soltanto
l'Italia risulta non solo inadempiente ma priva, quasi del tutto, di proprie
normative aggiornate, pur avendo attivamente collaborato alla stesura delle
normative comunitarie negli anni 1972-1980.
Il presente disegno di legge si prefigge, pertanto, lo scopo di dare
sistemazione giuridica ed economica, assistenziale, previdenziale,
antinfortunistica e pensionistica alle categorie degli operatori tecnici
subacquei, degli operatori tecnici iperbarici e dei palombari operanti sul
territorio nazionale.
Le tre categorie lavorative fanno conoscere da numerosi anni, al mondo
intero, la professionalità espressa nella loro attività e,
sebbene il mercato del lavoro ne faccia sempre piú numerosa
richiesta, sono a tutt'oggi giuridicamente sconosciute o, quasi certamente,
molto trascurate.
Si ritiene che sia giunto il momento di rimediare alla vistosa lacuna,
esprimendo finalmente una legislazione che riconosca l'importanza delle
citate categorie operanti nel mondo del lavoro subacqueo ed iperbarico
connesso e ne regoli ogni aspetto della loro vita professionale.
Oceanografi, palombari, operatori tecnici subacquei, operatori tecnici
iperbarici, alto fondalisti e tecnici di ogni genere, grado e cultura si
cimentano continuamente nell'apporto di avanzate tecnologie sempre
piú sofisticate, costruendo capisaldi sempre piú complessi,
impiegando mezzi, impianti ed attrezzature sempre piú moderne.
L'operatore tecnico subacqueo operante in alto fondale é divenuto,
in pochi anni, il protagonista di un'avanzata industriale che non lascia
nulla all'improvvisazione e richiede l'impiego di sofisticati mezzi
meccanici ed elettronici di supporto al lavoro dell'uomo che opera, oggi,
fino a valori batimetrici che sfiorano i mille metri o le cento atmosfere di
pressione che dir si voglia.
Nel prendere atto del vuoto legislativo in materia, con il presente
disegno di legge si chiede di rimediare con urgenza a dette lacune,
cosí come sancite dall'articolo 35 della Costituzione dove: "la
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni".
L'intervento dello Stato pertanto dovrà avere lo scopo di
disciplinare le tre categorie lavorative presentate alla stregua di
qualsiasi altra fascia di lavoratori dell'industria, anche perché
operanti in condizioni di lavoro del tutto particolari, rischiose,
difficili, particolarmente usuranti, ma che ugualmente contribuiscono "al
progresso materiale o spirituale della società" (articolo 4 della
Costituzione).
Anche al lavoratore subacqueo ed iperbarico dovrà essere garantito
uno stato giuridico ed economico, fatto di norme e disposizioni specifiche,
applicabili in tutti i possibili aspetti del lavoro in immersione. Re gole
idonee a garantire condizioni di lavoro, di assistenza, di prevenzione, di
pensionamento, di protezione amministrativa che, di diritto, spettano a
tutti i lavoratori, qualunque attività essi svolgano.
A questo fine il presente disegno di legge prevede l'iscrizione nelle
matricole o nei registri previsti per la gente di mare.
L'iscrizione é, naturalmente, subordinata alla presentazione di
un'accurata documentazione riferita all'accertamento dell'idoneità
psichica e fisica; al possesso dei requisiti professionali previsti dalle
normative attuali od emanande in materia di formazione e qualificazione
nonché, in via transitoria, al possesso dell'esperienza maturata nel
settore subacqueo o iperbarico, almeno, negli ultimi cinque anni.
Allo scopo di verificare la permanenza dell'idoneità delle
suddette tre categorie, nonché di assicurare il rispetto delle
necessarie misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro,
é prevista l'istituzione del libretto operativo personale (LOP), e
sono previste visite mediche specialistiche di valutazione psicofisica
attitudinale, da accertarsi almeno una volta l'anno, per il mantenimento del
diritto all'espletamento dell'attività lavorativa sia nel settore
subacqueo che in quello iperbarico.
Infine, si é curata in particolar modo la tutela della
professionalità e della serietà dei datori di lavoro operanti
nei settori subacquei ed iperbarici connessi, i quali necessitano, secondo
il presente disegno di legge, di una abilitazione qualificativa
realizzabile, soltanto, attraverso un'iscrizione in appositi Registri
compartimentali delle imprese abilitate ai lavori subacquei ed iperbarici.
Affidato alle imprese é l'obbligo di provvedere a fornire tutte le
informazioni riguardanti le attrezzature ed apparecchiature individuali e
collettive utilizzate, con obbligo di annotazione, delle verifiche e delle
manutenzioni effettuate, affinché sia possibile un controllo e
relativo collaudo da parte delle autorità competenti, al fine di
rendere chiare eventuali responsabilità, agli effetti sia penali che
civili.
Per una migliore tutela dei lavoratori subacquei ed iperbarici, é
prevista una responsabilità solidale del committente, per
sollecitarne la cura nella scelta di un imprenditore dotato delle migliori
qualità professionali e per porre il rischio dello svolgimento dei
lavori subacquei ed iperbarici connessi anche a carico di colui che si
avvantaggia del risultato finale dell'opera.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
(Ambito di applicazione della legge)
1. Tutte le attività subacquee e iperbariche connesse, svolte per
qualsiasi fine e titolo nell'ambito delle acque marittime territoriali e di
quelle interne sono disciplinate dalla presente legge che viene applicata in
tutti i settori di attività sia pubblici che privati. Nei riguardi
dei servizi di protezione civile, le norme della presente legge sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse all'espletamento
del servizio.
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Art. 2.
(Categorie professionali)
1. Sono istituite le seguenti categorie:
a)
operatori tecnici subacquei (OTS);
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Art. 3.
(Definizione delle categorie)
1. Sono OTS coloro che, qualunque ne sia il fine, svolgono
attività subacquee lavorative di qualsiasi tipo, genere, natura e
specializzazione operativa, in basso, alto fondale e in saturazione di gas
respiratori, sia per operatività d'intervento che di
routine , con l'ausilio di apparecchi, sistemi, impianti in ambienti
confinati iperbarici e mezzi comunque atti alla respirazione, a pressione
maggiore di quella atmosferica, di aria, ossigeno puro o miscele sintetiche
appropriate di gas respiratori. Essi sono suddivisi in OTS di terza, seconda
e prima categoria, come precisato nelle norme di at tuazione della presente
legge di cui all'articolo 20.
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Art. 4.
(Limiti di età)
1. Le attività subacquee ed iperbariche, a carattere
professionale, svolte all'interno di camere, impianti, ambienti e mezzi di
cui all'articolo 3, commi 1 e 2, possono essere svolte, ai sensi
dell'articolo 11;
a)
dal diciottesimo anno di età, sino al compimento del
quarantacinquesimo, con l'osservanza di accertamenti medico-sanitari
annuali;
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Art. 5.
(Registro compartimentale delle imprese
1. Al fine di una migliore tutela dei lavoratori e dei rispettivi datori
di lavoro impegnati in attività lavorative subacquee ed iperbariche,
il Ministro dei trasporti e della navigazione provvederà, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio
decreto, ad emanare le norme per la istituzione e la regolamentazione di un
apposito "Registro compartimentale delle imprese abilitate ai lavori
subacquei ed iparbarici", tenuto presso gli uffici compartimentali delle
sedi marittime della Capitaneria di porto.
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Art. 6.
(Matricole e registri)
1. L'esercizio delle attività professionali degli OTS, degli OTI e
dei palombari é subordinato all'iscrizione nella categoria della
gente di mare (articolo 115, del codice della navigazione, seconda
categoria) e quindi, nelle matricole di cui all'articolo 118 del co dice
della navigazione, comma primo, tenute dagli uffici di compartimento
marittimo di cui all'articolo 219 del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
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Art. 7.
(Iscrizione nelle matricole o nei registri)
1. Per ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri, gli OTS, gli
OTI ed i palombari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)
età non inferiore ai diciotto anni e non superiore a quarantacinque;
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Art. 8.
(Documenti per le iscrizioni)
1. Per l'iscrizione sia nelle matricole che nei registri gli OTS, gli OTI
ed i palombari devono produrre agli uffici di cui all'articolo 6:
a)
tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 6 in originale o in copia autenticata;
2. Per gli OTS, gli OTI ed i palombari si applica il disposto
dell'articolo 1283 del codice della navigazione.
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Art. 9.
(Libretto operativo personale)
1. Nell'atto della presentazione della domanda di iscrizione nelle
matricole o nei registri gli OTS, gli OTI ed i palombari devono presentare,
per la vidimazione iniziale, il libretto operativo personale (LOP). Tale
LOP, deve accompagnare sempre chiunque eserciti le attività
disciplinate dalla presente normativa e, unitamente al libretto di
navigazione o di ricognizione, deve essere esibito, in qualunque momento, ai
funzionari dell'ispettorato del lavoro o della sanità marittima o
agli addetti a compiti di polizia terrestre e marittima. Il LOP deve essere
accuratamente aggiornato in ogni sua parte a cura dell'operatore interessato
e con l'osservanza di quanto indicato dalle norme di attuazione della
presente legge di cui all'articolo 20.
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Art. 10.
(Presentazione del LOP in caso
1. In caso di infortunio o incidente, di qualsiasi genere e natura e da
qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una
interruzione dal lavo ro per almeno quindici giorni, l'operatore deve
presentare, e in caso di suo impedimento far presentare, entro tre giorni
dall'evento, il LOP all'ufficio di compartimento marittimo sotto la cui
giurisdizione viene svolto il lavoro:
a)
per gli eventuali provvedimenti del caso qualora si tratti di infortunio o
incidente;
2. Il LOP sarà trattenuto dall'ufficio marittimo competente per
tutto il periodo di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato
all'operatore interessato a presentazione da parte di questi del certificato
medico attestante il ripristino del requisito di idoneità psicofisica
a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa. Ció
dovrà risultare sullo stesso LOP vistato all'uopo dall'ufficio di
compartimento marittimo di cui al comma 1.
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Art. 11.
(Persistenza del requisito di psicoidoneità per l'esercizio delle
attività subacquee e iperbariche professionali)
1. La persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c) , é soggetta:
a)
a controllo annuale, dalla data di prima iscrizione nelle matricole o nei
registri, effettuato secondo le modalità previste all'articolo 7,
comma 1, lettera c) , in base alla scheda sanitaria allegata alle
norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 20; ferma
rimane ogni altra modalità prevista dal citato articolo 7, comma 1,
lettera c) , e salvi i casi di incidenti o infortuni o malattie
barotraumatiche o affezioni patologiche di cui alle norme di attuazione
della presente legge di cui all'articolo 20 ed alla lettera b) ;
2. Gli accertamenti medico-sanitari di cui al comma 1, sono effettuati
dagli OTS, dagli OTI e dai palombari:
a) annualmente sino al compimento del quarantacinquesimo anno di
età;
3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la
sospensione della validità abilitativa del LOP e quindi
dell'attività relativa sino alla successiva regolarizzazione della
posizione dell'interessato.
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Art. 12.
(Ricorso avverso gli accertamenti
1. Contro le risultanze degli accertamenti medico-sanitari di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c)
ed all'articolo 11, comma 1, é ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla data di comunicazione dell'esito degli accertamenti stessi, ad una
commissione permanente istituita presso il Ministero dei trasporti e della
navigazione e composta da medici di chiara fama ed esperienza in medicina
subacquea e iperbarica di carattere lavorativo, designati:
a)
uno, dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con funzioni di
presidente di commissione;
2. Le designazioni di cui alle lettere a), b) e
c), del comma 1, non possono cadere sui sanitari che hanno emesso il
giudizio impugnato. Nelle more del giudizio di appello l'attività del
ricorrente é interdetta ad ogni effetto.
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Art. 13.
(Esercizio abusivo delle attività subacquee
1. Chiunque svolga attività subacquee e iperbariche connesse senza
l'osservanza delle norme previste dalla presente legge é punito con
l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da lire 4.000.000 a lire
10.000.000 e salvo che il fatto non costituisca un piú grave reato.
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Art. 14.
(Cancellazioni)
1. Oltre che nei casi previsti dagli articoli 9, comma 5, e 10, comma 4,
si procede alla cancellazione dalle matricole o dai registri, ed al
conseguente ritiro del libretto di navigazione e del LOP per gli OTS, OTI e
palombari:
a)
a domanda dell'interessato;
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Art. 15.
(Limiti batimetrici per operatività con uso di aria o ossigeno puro o
miscele sintetiche di gas idonei alla respirazione)
1. É consentito, nel rispetto delle norme di attuazione di cui
agli articoli 20 e 21, l'uso per la respirazione da parte degli OTS, OTI e
palombari:
a)
di aria compressa, comunque erogata all'operatore, sino alla batimetria di
metri cinquanta;
2. Le compressioni in ambienti confinati iperbarici possono essere
effettuate solo con l'uso di mezzi, sistemi ed impianti che siano atti ad
erogare miscele sintetiche appropriate di gas respiratori oltre il valore
batimetrico di meno cinquanta e con l'osservanza di quanto prescritto dalle
norme di attuazione della presente legge e di igiene e sicurezza per
l'esercizio delle attività di cui agli articoli 20 e 21.
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Art. 16.
(Osservanza delle capacità operative
1. Gli OTS, OTI ed i palombari, non possono svolgere attività che
non rientrano specificatamente nelle rispettive categorie di appartenenza di
cui all'articolo 3, e secondo quanto previsto dalle norme di cui
all'articolo 20. L'inosservanza di quanto disposto comporta la reclusione da
tre a sei mesi e la multa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 e salvo che il
fatto non costituisca un piú grave reato. In caso di recidiva,
l'inosservanza comporta la reclusione da sei a dodici mesi e la multa da
lire 3.000.000 a lire 4.000.000 e la cancellazione dalle matricole o dai
registri, salvo che il fatto non costituisca un piú grave reato. In
questa evenienza, l'esercizio delle attività é interdetta ad
ogni fine e l'inosservanza di quanto disposto comporta la sanzione prevista
dall'articolo 13, comma 1.
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Art. 17.
(Assicurazioni per infortunio
1. Tutti coloro che svolgono attività oggetto della presente
legge, devono essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi di
infortunio e di responsabilità civile danni secondo quanto previsto
dalle norme di attuazione della presente legge e di cui all'articolo 20.
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Art. 18.
(Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori
1. Tutti i lavori subacquei ed iperbarici connessi, svolti nell'ambito di
cui all'articolo 1, devono, preliminarmente al loro inizio, essere
autorizzati dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
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Art. 19.
(Sanzioni)
1. Chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 18 o con l'inosservanza di quanto
disposto dalla presente legge e relative norme di attuazione e di igiene e
sicurezza é punito con la reclusione da uno a tre anni.
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Art. 20.
(Norme di attuazione della presente legge)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà ad emanare le
norme di attuazione, all'uopo costituendo, con proprio decreto, un comitato
tecnico per la elaborazione delle norme medesime e riferentesi ai settori di
interesse relativi a:
a)
lavoro subacqueo ed iperbarico connesso;
2. Considerata la costante evoluzione, sotto ogni profilo, delle
attività subacquee e iperbariche connesse, il comitato avrà
carattere permanente e potrà cosí adeguare le norme stesse al
processo evolutivo tecnico, operativo e scientifico delle attività
sopra descritte. Tale comitato avrà, inoltre, ampia facoltà di
avvalersi, a sua volta, di esperti di comprovata esperienza, maturata nei
settori lavoratori di carattere subacqueo ed iperbarico.
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Art. 21.
(Norme di igiene e sicurezza per i lavori
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministero dei trasporti e della navigazione emanerà, con proprio
decreto, le norme di igiene e sicurezza per i lavori subacquei ed iperbarici
connessi, prendendo specificatamente in esame tutto quanto attinente allo
svolgimento delle attività in argomento.
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Art. 22.
(Inserimento in ambito comunitario)
1. Al fine di assicurare un concreto inserimento, disciplinato dalla
presente legge, dei datori di lavoro e dei lavoratori italiani in ambito
comunitario, il Ministero dei trasporti e della navigazione nominerà,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con
proprio decreto ministeriale, quali propri rappresentanti presso i
competenti organi della Comunità europea:
a)
un esperto di medicina subacquea ed iperbarica;
2. Tutti i suddetti esperti dovranno dimostrare chiara fama ed esperienza
almeno ventennale negli specifici settori operativi oggetto della presente
legge.
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Art. 23.
(Norme transitorie)
1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme
di attuazione della presente legge potranno essere iscritti, a carattere di
sanatoria, nelle matricole o nei registri di cui agli articoli 7 e 8, coloro
che, alla data di entrata in vigore delle norme in oggetto, hanno superato i
limiti di età previsti dalla prima iscrizione, ma non superato il
quarantacinquesimo anno di età, purché:
a)
documentino con l'esibizione del libretto di lavoro di aver esercitato, nel
quinquennio immediatamente precedente la data richiesta di iscrizione ed in
modo continuativo, l'attività di OTS o di OTI o di palombaro;
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Art. 24.
(Abrogazione di norme)
1. Non si applicano alle Forze armate ed agli altri Corpi armati dello
Stato le disposizioni della presente legge in contrasto con le
attività peculiari dei loro compiti istituzionali.
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