Legislatura 13º - Disegno di legge N. 1885 (I rist.)

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1885 I rist.



DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori MAGGI, SPECCHIA, BUCCIERO

e COZZOLINO



COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1996

Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nelle attività lavorative subacquee ed iperbariche







ONOREVOLI SENATORI. - A differenza degli altri Stati dell'Unione europea l'Italia non dispone, attualmente, di una normativa che disciplini le attività professionali svolte dalle categorie lavorative degli operatori tecnici subacquei, degli operatori tecnici iperbarici e dei palombari.
Le problematiche connesse al tipo precipuo di lavoro subacqueo ed iperbarico sono tali e talmente complesse che, in assenza di una precisa regolamentazione, si penalizza, non solo il singolo lavoratore e la relativa categoria, ma anche e soprattutto l'imprenditoria italiana del settore che, impegnata su scala internazionale, deve spesso cedere il passo a società estere il piú delle volte meno esperte, ma piú attente alle disposizioni comunitarie.
A questo proposito é solo il caso di sottolineare quanto l'Unione europea detti, attualmente, normative ben precise che regolano l'attività professionale subacquea ed iperbarica a cui soltanto l'Italia risulta non solo inadempiente ma priva, quasi del tutto, di proprie normative aggiornate, pur avendo attivamente collaborato alla stesura delle normative comunitarie negli anni 1972-1980.
Il presente disegno di legge si prefigge, pertanto, lo scopo di dare sistemazione giuridica ed economica, assistenziale, previdenziale, antinfortunistica e pensionistica alle categorie degli operatori tecnici subacquei, degli operatori tecnici iperbarici e dei palombari operanti sul territorio nazionale.
Le tre categorie lavorative fanno conoscere da numerosi anni, al mondo intero, la professionalità espressa nella loro attività e, sebbene il mercato del lavoro ne faccia sempre piú numerosa richiesta, sono a tutt'oggi giuridicamente sconosciute o, quasi certamente, molto trascurate.
Si ritiene che sia giunto il momento di rimediare alla vistosa lacuna, esprimendo finalmente una legislazione che riconosca l'importanza delle citate categorie operanti nel mondo del lavoro subacqueo ed iperbarico connesso e ne regoli ogni aspetto della loro vita professionale.
Oceanografi, palombari, operatori tecnici subacquei, operatori tecnici iperbarici, alto fondalisti e tecnici di ogni genere, grado e cultura si cimentano continuamente nell'apporto di avanzate tecnologie sempre piú sofisticate, costruendo capisaldi sempre piú complessi, impiegando mezzi, impianti ed attrezzature sempre piú moderne.
L'operatore tecnico subacqueo operante in alto fondale é divenuto, in pochi anni, il protagonista di un'avanzata industriale che non lascia nulla all'improvvisazione e richiede l'impiego di sofisticati mezzi meccanici ed elettronici di supporto al lavoro dell'uomo che opera, oggi, fino a valori batimetrici che sfiorano i mille metri o le cento atmosfere di pressione che dir si voglia.
Nel prendere atto del vuoto legislativo in materia, con il presente disegno di legge si chiede di rimediare con urgenza a dette lacune, cosí come sancite dall'articolo 35 della Costituzione dove: "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni".
L'intervento dello Stato pertanto dovrà avere lo scopo di disciplinare le tre categorie lavorative presentate alla stregua di qualsiasi altra fascia di lavoratori dell'industria, anche perché operanti in condizioni di lavoro del tutto particolari, rischiose, difficili, particolarmente usuranti, ma che ugualmente contribuiscono "al progresso materiale o spirituale della società" (articolo 4 della Costituzione).
Anche al lavoratore subacqueo ed iperbarico dovrà essere garantito uno stato giuridico ed economico, fatto di norme e disposizioni specifiche, applicabili in tutti i possibili aspetti del lavoro in immersione. Re gole idonee a garantire condizioni di lavoro, di assistenza, di prevenzione, di pensionamento, di protezione amministrativa che, di diritto, spettano a tutti i lavoratori, qualunque attività essi svolgano.
A questo fine il presente disegno di legge prevede l'iscrizione nelle matricole o nei registri previsti per la gente di mare.
L'iscrizione é, naturalmente, subordinata alla presentazione di un'accurata documentazione riferita all'accertamento dell'idoneità psichica e fisica; al possesso dei requisiti professionali previsti dalle normative attuali od emanande in materia di formazione e qualificazione nonché, in via transitoria, al possesso dell'esperienza maturata nel settore subacqueo o iperbarico, almeno, negli ultimi cinque anni.
Allo scopo di verificare la permanenza dell'idoneità delle suddette tre categorie, nonché di assicurare il rispetto delle necessarie misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, é prevista l'istituzione del libretto operativo personale (LOP), e sono previste visite mediche specialistiche di valutazione psicofisica attitudinale, da accertarsi almeno una volta l'anno, per il mantenimento del diritto all'espletamento dell'attività lavorativa sia nel settore subacqueo che in quello iperbarico.
Infine, si é curata in particolar modo la tutela della professionalità e della serietà dei datori di lavoro operanti nei settori subacquei ed iperbarici connessi, i quali necessitano, secondo il presente disegno di legge, di una abilitazione qualificativa realizzabile, soltanto, attraverso un'iscrizione in appositi Registri compartimentali delle imprese abilitate ai lavori subacquei ed iperbarici. Affidato alle imprese é l'obbligo di provvedere a fornire tutte le informazioni riguardanti le attrezzature ed apparecchiature individuali e collettive utilizzate, con obbligo di annotazione, delle verifiche e delle manutenzioni effettuate, affinché sia possibile un controllo e relativo collaudo da parte delle autorità competenti, al fine di rendere chiare eventuali responsabilità, agli effetti sia penali che civili.
Per una migliore tutela dei lavoratori subacquei ed iperbarici, é prevista una responsabilità solidale del committente, per sollecitarne la cura nella scelta di un imprenditore dotato delle migliori qualità professionali e per porre il rischio dello svolgimento dei lavori subacquei ed iperbarici connessi anche a carico di colui che si avvantaggia del risultato finale dell'opera.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge)

1. Tutte le attività subacquee e iperbariche connesse, svolte per qualsiasi fine e titolo nell'ambito delle acque marittime territoriali e di quelle interne sono disciplinate dalla presente legge che viene applicata in tutti i settori di attività sia pubblici che privati. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse all'espletamento del servizio.

Art. 2.

(Categorie professionali)

1. Sono istituite le seguenti categorie:

a) operatori tecnici subacquei (OTS);
b) operatori tecnici iperbarici (OTI);
c) palombari.

Art. 3.

(Definizione delle categorie)

1. Sono OTS coloro che, qualunque ne sia il fine, svolgono attività subacquee lavorative di qualsiasi tipo, genere, natura e specializzazione operativa, in basso, alto fondale e in saturazione di gas respiratori, sia per operatività d'intervento che di routine , con l'ausilio di apparecchi, sistemi, impianti in ambienti confinati iperbarici e mezzi comunque atti alla respirazione, a pressione maggiore di quella atmosferica, di aria, ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori. Essi sono suddivisi in OTS di terza, seconda e prima categoria, come precisato nelle norme di at tuazione della presente legge di cui all'articolo 20.
2. Sono OTI coloro che, qualunque ne sia il fine svolgono, a terra o su piattaforma o a bordo di natanti appoggio o di supporto per lavori subacquei, attività iperbariche professionali di assistenza tecnica o parasanitaria di qualsiasi tipo, genere, natura e specializzazione operativa all'esterno di camere, impianti, ambienti e mezzi iperbarici, per e in bassa, alta e altissima batimetria, impieganti aria od ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori, a pressione maggiore di quella atmosferica ovvero all'interno dei medesimi. Essi sono suddivisi in OTI di terza, seconda e prima categoria come precisato nelle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 20.
3. Sono palombari coloro che, qualsiasi ne sia il fine, svolgono attività subacquee professionali di qualsiasi tipo, genere, natura e specializzazione operativa, in basso, alto e altissimo fondale, con l'ausilio di scafandri di qualunque tipo, genere, forma e di mezzi, apparecchi e sistemi alimentati esclusivamente dalla superficie ed idonei alla respirazione, a pressione maggiore di quella atmosferica, di aria o ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori. Essi sono suddivisi in palombari di terza, seconda, prima categoria come precisato nelle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 20.

Art. 4.

(Limiti di età)

1. Le attività subacquee ed iperbariche, a carattere professionale, svolte all'interno di camere, impianti, ambienti e mezzi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, possono essere svolte, ai sensi dell'articolo 11;

a) dal diciottesimo anno di età, sino al compimento del quarantacinquesimo, con l'osservanza di accertamenti medico-sanitari annuali;
b) dal compimento del quarantacinquesimo sino al compimento del cinquantesi mo anno di età con l'effettuazione semestrale di accertamenti medico-sanitari;
c) dal compimento del cinquantesimo anno di età e fino al pensionamento, con l'effettuazione di accertamenti medico-sanitari trimestrali.

Art. 5.

(Registro compartimentale delle imprese
abilitate ai lavori subacquei ed iperbarici)


1. Al fine di una migliore tutela dei lavoratori e dei rispettivi datori di lavoro impegnati in attività lavorative subacquee ed iperbariche, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvederà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, ad emanare le norme per la istituzione e la regolamentazione di un apposito "Registro compartimentale delle imprese abilitate ai lavori subacquei ed iparbarici", tenuto presso gli uffici compartimentali delle sedi marittime della Capitaneria di porto.
2. Alle imprese di cui al comma 1 é fatto obbligo di provvedere a fornire tutte le informazioni riguardanti le attrezzature ed apparecchiature individuali e collettive utilizzate, con obbligo di annotazione delle verifiche e delle manutenzioni effettuate, per il controllo e relativo collaudo da parte delle autorità competenti, al fine di rendere chiare eventuali responsabilità agli effetti sia penali che civili.
3. La imprese iscritte nei Registri compartimentali sono abilitate ad assumere lavori subacquei ed iperbarici sull'intero territorio nazionale.

Art. 6.

(Matricole e registri)

1. L'esercizio delle attività professionali degli OTS, degli OTI e dei palombari é subordinato all'iscrizione nella categoria della gente di mare (articolo 115, del codice della navigazione, seconda categoria) e quindi, nelle matricole di cui all'articolo 118 del co dice della navigazione, comma primo, tenute dagli uffici di compartimento marittimo di cui all'articolo 219 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
2. L'esercizio delle attività svolte dagli OTS, dagli OTI e dai palombari nell'ambito dei porti, considerate le particolari caratteristiche ambientali e tipologiche dei lavori che vengono effettuati, é subordinata all'iscrizione nei registri di cui all'articolo 118 del codice della navigazione, comma secondo, tenuto dagli uffici di compartimento marittimo e con l'osservanza di quanto previsto dai decreti ministeriali della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979 e 2 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 dell'8 marzo 1982 ed eventuali modifiche di necessario, costante aggiornamento alle specifiche esigenze, purché non in contrasto con quanto disposto dalla presente legge.

Art. 7.

(Iscrizione nelle matricole o nei registri)

1. Per ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri, gli OTS, gli OTI ed i palombari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore a quarantacinque;
b) cittadinanza italiana o di altri Stati facenti parte della Unione europea o anche di altri Stati che assicurino parità di trattamento;
c) idoneità psicofisica accertata mediante visite mediche specialistiche effettuate in conformità alla apposita scheda sanitaria allegata alle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 20. Tali visite mediche devono essere effettuate solo presso centri di medicina iperbarica che assicurino un obiettivo giudizio selettivo, autorizzati o dall'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente o da enti preposti alla prevenzione e all'assisten za infortunistica, in base alla rispondenza degli scopi della presente legge, alle strutture tecniche ed alla specifica esperienza medico sanitaria necessaria all'accertamento del possesso del requisito di idoneità di cui sopra, ai fini della professionalità degli OTS, degli OTI e dei palombari. I requisiti che tali centri di medicina iperbarica devono possedere, sono precisati nelle norme di attuzione della presente legge di cui all'articolo 20;
d) avere conseguito l'attestato di qualificazione professionale e allegato brevetto al termine di corsi effettuati, sia direttamente dagli assessorati regionali preposti all'istruzione professionale ed aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, sia da scuole o centri di formazione professionale, del pari aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, autorizzati dalle regioni territorialmente competenti in base ed ai sensi di leggi vigenti od emanande in materia di istruzione professionale di carattere nazionale e regionali di applicazione. Le strutture tecniche e didattiche di cui sopra devono rispondere ai requisiti indicati nelle norme di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 20. Ai fini dell'iscrizione é titolo valido, inoltre, l'aver prestato servizio con la qualifica di sommozzatore o di palombaro per almeno due anni nella Marina militare o nell'Arma dei carabinieri o nel Corpo della guardia di finanza, previa omologazione delle suddette qualifiche militari da parte degli organi preposti all'istruzione professionale di cui alla presente lettera, e secondo le modalità indicate nelle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 20. Per i cittadini di Stati esteri di cui alla lettera b) , il titolo di qualificazione professionale di cui devono essere in possesso per l'iscrizione nelle matricole o nei registri é valido solo se rilasciato dalle pubbliche amministrazioni, preposte all'istruzione professionale, dello Stato di cui l'interessato é cittadino;
e) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore ad un minimo di tre anni, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Al personale iscritto nelle matricole ai sensi del presente articolo, viene rilasciato il libretto di navigazione previsto dall'articolo 132, primo comma, del codice della navigazione ed ai sensi dell'articolo 220 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952. Al personale che opera nell'ambito dei porti viene rilasciato il libretto di ricognizione di cui al comma secondo, dell'articolo 132 del codice della navigazione. Per la tenuta del libretto di navigazione e di quello di ricognizione si applicano le disposizioni del codice della navigazione e relativo regolamento. Il personale iscritto nelle matricole non puó essere iscritto, contemporaneamente, nei registri e viceversa.

Art. 8.

(Documenti per le iscrizioni)

1. Per l'iscrizione sia nelle matricole che nei registri gli OTS, gli OTI ed i palombari devono produrre agli uffici di cui all'articolo 6:

a) tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 in originale o in copia autenticata;
b) il libretto operativo personale (LOP) di cui all'articolo 9.

2. Per gli OTS, gli OTI ed i palombari si applica il disposto dell'articolo 1283 del codice della navigazione.

Art. 9.

(Libretto operativo personale)

1. Nell'atto della presentazione della domanda di iscrizione nelle matricole o nei registri gli OTS, gli OTI ed i palombari devono presentare, per la vidimazione iniziale, il libretto operativo personale (LOP). Tale LOP, deve accompagnare sempre chiunque eserciti le attività disciplinate dalla presente normativa e, unitamente al libretto di navigazione o di ricognizione, deve essere esibito, in qualunque momento, ai funzionari dell'ispettorato del lavoro o della sanità marittima o agli addetti a compiti di polizia terrestre e marittima. Il LOP deve essere accuratamente aggiornato in ogni sua parte a cura dell'operatore interessato e con l'osservanza di quanto indicato dalle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 20.
2. Per la validità abilitante all'esercizio delle attività oggetto della presente legge e, propria di ciascun operatore, secondo il grado categoriale di cui alle norme previste all'articolo 20, il LOP deve essere presentato, a cura dell'interessato, all'ufficio di compartimento marittimo che lo ha rilasciato per la sua vidimazione annuale; ovvero in qualsiasi periodo dell'anno perché siano annotate le eventuali variazioni del grado categoriale o di qualsiasi altro tipo rispetto ai dati iniziali o precedenti avvenute nel corso dell'anno.
3. L'omessa presentazione del LOP comporta l'applicazione dell'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000, e il divieto di svolgere qualsiasi attività operativa sino al momento della regolarizzazione della posizione dell'interessato.
4. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge, nelle more della regolare vidimazione del LOP, comporta a carico dell'inadempiente l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 2.000.000, e l'arresto sino a tre mesi, salvo che il fatto non costituisca un piú grave reato.
5. In caso di recidiva nell'anno immediatamente successivo, l'omessa presentazione del LOP comporta la cancellazione delle matricole o dai registri.

Art. 10.

(Presentazione del LOP in caso
di infortunio, incidente, o malattia)


1. In caso di infortunio o incidente, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una interruzione dal lavo ro per almeno quindici giorni, l'operatore deve presentare, e in caso di suo impedimento far presentare, entro tre giorni dall'evento, il LOP all'ufficio di compartimento marittimo sotto la cui giurisdizione viene svolto il lavoro:

a) per gli eventuali provvedimenti del caso qualora si tratti di infortunio o incidente;
b) per l'annotazione dell'inizio di interruzione del lavoro dipendente sia da infortunio o incidente che da malattia.

2. Il LOP sarà trattenuto dall'ufficio marittimo competente per tutto il periodo di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di questi del certificato medico attestante il ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa. Ció dovrà risultare sullo stesso LOP vistato all'uopo dall'ufficio di compartimento marittimo di cui al comma 1.
3. Gli accertamenti medico-sanitari attestanti il ripristino dell'idoneità devono essere effettuati presso i centri di medicina iperbarica di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) .
4. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo, comma 1, comporta la cancellazione dalle matricole o dai registri e l'applicazione dell'ammenda da lire 1.500.000 a lire 2.000.000, salvo che il fatto non costituisca un piú grave reato.
5. Avverso il provvedimento di cancellazione dalle matricole o dai registri e di applicazione dell'ammenda di cui al comma 4, adottato dal comandante del compartimento marittimo competente, l'interessato potrà proporre ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione secondo le modalità previste dalle norme di attuazione della presente legge e di cui all'articolo 20.
6. In caso di impossibile compilazione del LOP da parte dell'operatore interessato dipendente da grave infortunio o incidente o morte dello stesso, si applica quanto previsto dalle norme di attuazione della presente legge e di cui all'articolo 20.
7. Dopo la cancellazione dalle matricole o dai registri l'esercizio dell'attività professionale é interdetta ad ogni effetto.

Art. 11.

(Persistenza del requisito di psicoidoneità per l'esercizio delle attività subacquee e iperbariche professionali)

1. La persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) , é soggetta:

a) a controllo annuale, dalla data di prima iscrizione nelle matricole o nei registri, effettuato secondo le modalità previste all'articolo 7, comma 1, lettera c) , in base alla scheda sanitaria allegata alle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 20; ferma rimane ogni altra modalità prevista dal citato articolo 7, comma 1, lettera c) , e salvi i casi di incidenti o infortuni o malattie barotraumatiche o affezioni patologiche di cui alle norme di attuazione della presente legge di cui all'articolo 20 ed alla lettera b) ;
b) ad accertamenti medico-sanitari effettuati, preliminarmente alla ripresa dell'attività lavorativa, cosí come previsto dall'articolo 10, comma 2, svolti secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 1, lettera c) , in tutti i casi di incidenti o infortuni o malattie barotraumatiche o affezioni patologiche di cui alla lettera a) , gli esiti degli accertamenti medico-sanitari di cui sopra devono essere riportati sul LOP, vistato dall'ufficio di compartimento marittimo competente, cosí come previsto dall'articolo 9.

2. Gli accertamenti medico-sanitari di cui al comma 1, sono effettuati dagli OTS, dagli OTI e dai palombari:

a) annualmente sino al compimento del quarantacinquesimo anno di età;
b) semestralmente dal quarantaseiesimo anno di età sino al compimento del cinquantesimo;
c) trimestralmente dopo il compimento del cinquantesimo anno di età e fino al compimento dell'età di pensionamento.

3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la sospensione della validità abilitativa del LOP e quindi dell'attività relativa sino alla successiva regolarizzazione della posizione dell'interessato.

Art. 12.

(Ricorso avverso gli accertamenti
medico-sanitari)


1. Contro le risultanze degli accertamenti medico-sanitari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) ed all'articolo 11, comma 1, é ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito degli accertamenti stessi, ad una commissione permanente istituita presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e composta da medici di chiara fama ed esperienza in medicina subacquea e iperbarica di carattere lavorativo, designati:

a) uno, dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con funzioni di presidente di commissione;
b) uno, dal Ministro della sanità;
c) uno, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
d) uno, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Le designazioni di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non possono cadere sui sanitari che hanno emesso il giudizio impugnato. Nelle more del giudizio di appello l'attività del ricorrente é interdetta ad ogni effetto.

Art. 13.

(Esercizio abusivo delle attività subacquee
e iperbariche professionali)


1. Chiunque svolga attività subacquee e iperbariche connesse senza l'osservanza delle norme previste dalla presente legge é punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da lire 4.000.000 a lire 10.000.000 e salvo che il fatto non costituisca un piú grave reato.
2. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di chiunque si avvalga dell'opera degli OTS, OTI e dei palombari senza l'osservanza di quanto prescritto dalla presente legge e dalle norme di attuazione di igiene e sicurezza relative alle attività subacquee e iperbariche oggetto della presente legge di cui agli articoli 20 e 21.

Art. 14.

(Cancellazioni)

1. Oltre che nei casi previsti dagli articoli 9, comma 5, e 10, comma 4, si procede alla cancellazione dalle matricole o dai registri, ed al conseguente ritiro del libretto di navigazione e del LOP per gli OTS, OTI e palombari:

a) a domanda dell'interessato;
b) per morte;
c) per permanente impossibilità a svolgere le attività oggetto della presente legge a seguito degli accertamenti medico-sanitari effettuati secondo il disposto degli articoli 7, comma 1, lettera c) , e articolo 11;
d) per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) , ed e) ;
e) per aver raggiunto, gli OTS, gli OTI ed i palombari, l'età massima pensionabile, oltre la quale, anche se l'interessato puó essere giudicato psicofisicamente idoneo, non é piú consentito l'esercizio delle attività professionali oggetto della presente legge.

Art. 15.

(Limiti batimetrici per operatività con uso di aria o ossigeno puro o miscele sintetiche di gas idonei alla respirazione)

1. É consentito, nel rispetto delle norme di attuazione di cui agli articoli 20 e 21, l'uso per la respirazione da parte degli OTS, OTI e palombari:

a) di aria compressa, comunque erogata all'operatore, sino alla batimetria di metri cinquanta;
b) di ossigeno puro, comunque erogate all'operatore, sino alla batimetria di metri dodici e salvo i casi di applicazione di ossigenoterapia iperbarica.

2. Le compressioni in ambienti confinati iperbarici possono essere effettuate solo con l'uso di mezzi, sistemi ed impianti che siano atti ad erogare miscele sintetiche appropriate di gas respiratori oltre il valore batimetrico di meno cinquanta e con l'osservanza di quanto prescritto dalle norme di attuazione della presente legge e di igiene e sicurezza per l'esercizio delle attività di cui agli articoli 20 e 21.
3. Le immersioni effettuate attraverso l'impiego di mezzi tecnici che non prevedono l'iperbarizzazione ambientale (minisommergibili) e, quindi, l'operatività umana al di fuori dello stesso mezzo tecnico, saranno regolamentate dalle norme di attuazione della presente legge e di cui all'articolo 20.

Art. 16.

(Osservanza delle capacità operative
previste dai gradi categoriali)


1. Gli OTS, OTI ed i palombari, non possono svolgere attività che non rientrano specificatamente nelle rispettive categorie di appartenenza di cui all'articolo 3, e secondo quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 20. L'inosservanza di quanto disposto comporta la reclusione da tre a sei mesi e la multa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 e salvo che il fatto non costituisca un piú grave reato. In caso di recidiva, l'inosservanza comporta la reclusione da sei a dodici mesi e la multa da lire 3.000.000 a lire 4.000.000 e la cancellazione dalle matricole o dai registri, salvo che il fatto non costituisca un piú grave reato. In questa evenienza, l'esercizio delle attività é interdetta ad ogni fine e l'inosservanza di quanto disposto comporta la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1.
2. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico puó essere effettuato senza l'impiego di operatori regolarmente in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. L'inosservanza di tale disposto comporta, nei confronti del titolare o responsabile dei lavori o dei cantieri relativi, la decadenza dal diritto di effettuare i lavori stessi secondo il disposto dell'articolo 18 e l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 6.000.000 per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l'ammenda é da lire 8.000.000 a lire 15.000.000 per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

Art. 17.

(Assicurazioni per infortunio
e responsabilità civile danni)


1. Tutti coloro che svolgono attività oggetto della presente legge, devono essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi di infortunio e di responsabilità civile danni secondo quanto previsto dalle norme di attuazione della presente legge e di cui all'articolo 20.
2. Gli estremi aggiornati di tali polizze assicurative devono risultare sul LOP per gli OTS, gli OTI e per i palombari, oltre agli estremi della polizza assicurativa INAIL per la specifica qualifica professionale e grado categoriale dei sopracitati operatori.
3. L'inosservanza di quanto disposto ai commi 1 e 2 comporta le sanzioni previste dall'articolo 13.

Art. 18.

(Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori
subacquei e iperbarici connessi)


1. Tutti i lavori subacquei ed iperbarici connessi, svolti nell'ambito di cui all'articolo 1, devono, preliminarmente al loro inizio, essere autorizzati dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Per ottenere l'autorizzazione gli interessati devono presentare al Ministero dei trasporti e della navigazione il piano di lavorazione, conforme al modello allegato alle norme di attuazione e di cui all'articolo 20, indicando tutto quanto attiene alla effet tuazione del lavoro per cui si chiede l'autorizzazione medesima, con particolare riguardo a quanto previsto dalle norme di attuazione e igiene e sicurezza di cui all'articolo 21.
3. Entro il trentesimo giorno, salvo i casi per i quali si provvederà con particolare celerità, il Ministero dei trasporti e della navigazione rilascerà o meno o con eventuali osservazioni o prescrizioni, la relativa autorizzazione che dovrà essere presentata all'ufficio di compartimento marittimo sotto la cui giurisdizione i lavori vengono effettuati e che vigilerà a mezzo degli organi dipendenti, sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'autorizzazione ministeriale sull'applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione e di igiene e sicurezza, unitamente alla rispondenza delle norme vigenti od emanande per quanto riguarda gli equipaggiamenti subacquei individuali degli operatori e tutti i mezzi, impianti, strutture, di qualsiasi genere e natura, comunque utilizzati per la effettuazione dei lavori.

Art. 19.

(Sanzioni)

1. Chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 18 o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge e relative norme di attuazione e di igiene e sicurezza é punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Chiunque non esibisca all'autorità marittima competente l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, ovvero pur presentando tale autorizzazione non si attiene a quanto in esso prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed é punito con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 5.000.000 salvo che il fatto non costituisca un piú grave reato, specie ove si verifichino incidenti o infortuni o eventi patologici da operatività in stato iperbarico, sia asciutto che bagnato.

Art. 20.

(Norme di attuazione della presente legge)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà ad emanare le norme di attuazione, all'uopo costituendo, con proprio decreto, un comitato tecnico per la elaborazione delle norme medesime e riferentesi ai settori di interesse relativi a:

a) lavoro subacqueo ed iperbarico connesso;
b) formazione e qualificazione professionale;
c) attrezzature ed equipaggiamenti;
d) medicina iperbarica.

2. Considerata la costante evoluzione, sotto ogni profilo, delle attività subacquee e iperbariche connesse, il comitato avrà carattere permanente e potrà cosí adeguare le norme stesse al processo evolutivo tecnico, operativo e scientifico delle attività sopra descritte. Tale comitato avrà, inoltre, ampia facoltà di avvalersi, a sua volta, di esperti di comprovata esperienza, maturata nei settori lavoratori di carattere subacqueo ed iperbarico.

Art. 21.

(Norme di igiene e sicurezza per i lavori
subacquei e iperbarici connessi)


1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione emanerà, con proprio decreto, le norme di igiene e sicurezza per i lavori subacquei ed iperbarici connessi, prendendo specificatamente in esame tutto quanto attinente allo svolgimento delle attività in argomento.
2. A tal fine, considerata la complessità dei vari aspetti connessi con tali norme il Ministero dei trasporti e della navigazione costituisce una commissione composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della sanità, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli enti di prevenzione e assistenza infortunistica e di altri enti pubblici, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro specificatamente interessati e da esperti nel settore. Anche in questo caso, considerata la costante evoluzione tecnica operativa e scientifica dei vari settori interessati, la commissione avrà carattere permanente e potrà, pertanto, adeguare le norme in oggetto al processo evolutivo di cui sopra, sotto ogni profilo e nello spirito cui la presente legge si ispira.

Art. 22.

(Inserimento in ambito comunitario)

1. Al fine di assicurare un concreto inserimento, disciplinato dalla presente legge, dei datori di lavoro e dei lavoratori italiani in ambito comunitario, il Ministero dei trasporti e della navigazione nominerà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con proprio decreto ministeriale, quali propri rappresentanti presso i competenti organi della Comunità europea:

a) un esperto di medicina subacquea ed iperbarica;
b) un esperto di tecnologie subacquee ed iperbariche connesse;
c) un esperto di didattica professionale;
d) un esperto di lavoro subacqueo e/o iperbarico.

2. Tutti i suddetti esperti dovranno dimostrare chiara fama ed esperienza almeno ventennale negli specifici settori operativi oggetto della presente legge.

Art. 23.

(Norme transitorie)

1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme di attuazione della presente legge potranno essere iscritti, a carattere di sanatoria, nelle matricole o nei registri di cui agli articoli 7 e 8, coloro che, alla data di entrata in vigore delle norme in oggetto, hanno superato i limiti di età previsti dalla prima iscrizione, ma non superato il quarantacinquesimo anno di età, purché:

a) documentino con l'esibizione del libretto di lavoro di aver esercitato, nel quinquennio immediatamente precedente la data richiesta di iscrizione ed in modo continuativo, l'attività di OTS o di OTI o di palombaro;
b) ovvero siano in possesso del titolo di qualificazione professionale per OTS, OTI e palombari conseguito al termine di corsi effettuati in base alle leggi nazionali e relative leggi regionali di applicazione in materia di istruzione professionale e di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), o siano in possesso dei requisiti di qualifiche militari di cui allo stesso articolo 7, comma 1, lettera d) ;
c) i soggetti di cui lettere a) e b) del presente articolo, devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) , e resta salva l'osservanza delle norme di cui all'articolo 20.

Art. 24.

(Abrogazione di norme)

1. Non si applicano alle Forze armate ed agli altri Corpi armati dello Stato le disposizioni della presente legge in contrasto con le attività peculiari dei loro compiti istituzionali.
2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il disposto della presente legge.