DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DIANA Lino, CASADEI MONTI, MANCONI, LUBRANO DI
RICCO, PALUMBO, MONTICONE, GIARETTA, PAROLA, MAZZUCA POGGIOLINI, ANDREOLLI,
LAVAGNINI, PINGGERA, LISI, PREIONI, DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI, PIERONI,
BUCCIERO, SCOPELLITI, CARCARINO, GIOVANELLI, LORENZI, SARTO, ZECCHINO,
BEDIN, LO CURZIO, POLIDORO, RESCAGLIO, VERALDI, ZILIO, ROBOL, ERROI,
FOLLIERI e MONTAGNINO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1996
Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso
ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, che era stato
prsentato già nelle due precedenti legislature alla Camera dei
deputati (atto Camera n. 1269 della XI legislatura) ed al Senato della
Repubblica (atto Senato n. 511 della XII legislatura) potrà, se
approvato, dare un contributo notevole al contenimento sia del consumo
energetico derivante dall'illuminazione esterna che del dilagante
inquinamento luminoso ad essa connesso.
L'opera di sensibilizzazione svolta in questi anni della Società
astronomica italiana (S.A.It.) ha consentito di rendersi conto che su tutto
il territorio nazionale vengono quotidianamente sperperate somme ingenti.
Ció a causa dell'errata progettazione, realizzazione ed utilizzazione
della stragrande maggioranza degli impianti di illuminazione esterna, sia
pubblica che privata, che delle sorgenti di luce.
Dati forniti dalla International Dark-Sky Association (il massimo
organismo mondiale di studio sul fenomeno dell'inquinamento luminoso,
operante a Tucson in Arizona) e confermati, nel nostro Paese, dalla
Commissione italiana di studio su questo problema, esistente presso
l'Osservatorio astronomico di Campo Catino per conto della Società
astronomica italiana, dimostrano che il 30 per cento dell'energia elettrica
impiegata per il funzionamento degli indicati impianti viene utilizzata
erroneamente, e quindi sprecata, per illuminare il cielo.
Tutto ció con grave danno per le culture, le attività di
ricerca astronomica svolte dagli osservatori, per di piú in dispregio
di alcune norme dello Stato (il Piano energetico nazionale), oltre che del
buon senso, che prevedono ed impongono l'adozione di criteri e mezzi volti a
ridurre i consumi energetici.
Secondo dati forniti dall'ENEL nel 1994, per la sola illuminazione
pubblica, sono stati impiegati qualcosa come 4668 milioni di kwh. Ed ogni
anno, mediamente, vi é un incremento nei consumi di circa il 5 per
cento. A questi dati vanno aggiunti i consumi per l'illuminazione esterna
privata che é ragionevole stimare nella misura di almeno il 30 per
cento di quella pubblica, quindi circa 1500 milioni di kwh. In totale quindi
oltre 6000 milioni di kwh.
Il complesso di studi, sul modo irrazionale con cui vengono realizzati e
gestiti gli impianti di illuminazione esterna, porta a stimare che ogni anno
il nostro Paese dilapida alcune centinaia di miliardi di lire solo per
illuminare il cielo.
Somma questa che potrebbe essere risparmiata, riducendo inoltre le
immissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, soprattutto in questo
periodo di difficoltà economica per l'Italia, se venissero adottati
in modo capillare ed uniforme i princípi enunciati nel presente
disegno di legge e cioé:
1) utilizzazione di lampioni con ottiche non disperdenti luce
lateralmente ed in alto o comunque, schermati;
2) adozione di dispositivi in grado di ridurre il flusso di potenza,
od il numero di punti luce funzionanti, durante le ore centrali della notte;
3) impiego di lampade ad alta efficienza;
4) divieto di orientare sorgenti di luce verso l'alto, o in modo
errato, al di fuori dei casi e degli scopi in cui ció sia realmente
necessario e comunque sempre secondo determinate prescrizioni;
5) adozione di lampade con potenza adeguata, anche in ordine al numero
delle stesse, alle esigenze reali per cui sono de stinate e non
sovradimensionate, come purtroppo capita troppo spesso.
Il disegno di legge é il frutto del lavoro svolto in
collaborazione tra tecnici specializzati nel settore dell'illuminazione
dell'Associazione italiana di illuminazione (AIDI) e studiosi della S.A.It.,
sulla scorta di un'attenta analisi dei prodotti che vengono attualmente
offerti sul mercato dalle piú importanti società che operano
nel campo della illuminotecnica.
Nella stesura dello stesso sono stati presi ad esempio provvedimenti
simili vigenti in altre nazioni, tanto da poter considerare questo la
summa
di quelli esistenti oggi nel mondo.
L'approvazione del provvedimento non comporterà controindicazioni
di alcun tipo poiché quasi tutte le società già
producono lampade, riduttori di potenza, schermi ed ottiche in grado di
rispondere pienamente a quanto in esso indicato e previsto, cosicché
sarà sufficiente renderne obbligatorio l'uso.
Non é del resto concepibile che lo Stato italiano investa
centinaia di miliardi nella ricerca astronomica, con l'impiego di notevoli
mezzi e uomini di valore, vanificandola con l'uso irrazionale,
indiscriminato ed al di fuori di ogni regolamentazione di quel bene prezioso
che é l'energia elettrica.
Non é da sottovalutare peró che, in un certo senso, questo
provvedimento, auspicato già da quattro anni, ha modificato
l'atteggiamento di molte pubbliche Amministrazioni riguardo al problema
dell'inquinamento luminoso solo con l'annuncio della sua presentazione.
Infatti malgrado non sia stato possibile portarlo ad una rapida
approvazione nelle precedenti legislature, esso é stato preso ad
esempio, almeno in alcuni punti, dal comune di Firenze, che ha già
adottato dal 1994 un nuovo regolamento riguardante l'uniformità degli
impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata. La stessa cosa
é stata fatta da altre civiche amministrazioni. Altri comuni che si
sono dotati, negli ultimi anni, di ottiche anti-inquinamento sono quelli di
Frosinone, Alatri e Ferentino. Mentre un interessante esperimento é
stato condotto dal comune di Catania su 6000 punti luce ottenendo un
risparmio annuale di circa 700 milioni di lire.
Inoltre va detto che uno dei piú grandi produttori di materiale
illuminotecnico, da oltre tre anni, ha incominciato una campagna di
sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica, utilizzando intere
pagine di quotidiani o settimanali che, in un fondo nero (rappresentante il
buio della notte), riportano la frase: "Chi ha rubato la Via Lattea?".
Ne é da trascurare l'aspetto energetico, se é vero, come
é vero, che un comune medio, con circa 50.000 abitanti, consuma
mediamente qualcosa come circa un miliardo di lire l'anno per
l'illuminazione pubblica.
Ora i dati parlano chiaro: di questi, circa 250 vengono utilizzati per
illuminare il cielo mentre altri 200 vengono spesi inutilmente per il vezzo
della maggior parte dei comuni, ma anche ormai dei privati di non utilizzare
ottiche schermate, lampade efficienti e dispositivi in grado di ridurre i
consumi dopo determinati orari e senza alcun pericolo per la sicurezza.
La situazione é divenuta ormai cosí grave da imporre un
provvedimento legislativo. Infatti l'applicazione puntuale di quanto
indicato nel presente disegno di legge darà la possibilità ad
una buona parte degli osservatori astronomici (professionali e pubblici) di
riprendere un lavoro proficuo di ricerca e divulgazione recuperando nel
contempo il rapporto tra la nostra cultura e la conoscenza del cielo. Ferma
restando, chiaramente, la necessità per il nostro Paese di continuare
a partecipare alla realizzazione di grandi strumenti nell'ambito di consorzi
internazionali per le ricerche di avanguardia, comunque non piú
possibili dai siti del continente europeo. Inoltre contribuirà in
modo sensibile a contenere il consumo di energia derivante
dall'utilizzazione di impianti di illuminazione esterna, sia pubblica che
privata. Tutto ció senza minimamente influire sulla qualità
del servizio e sulla sicurezza della strada e delle nostre città,
spesso in realtà inopinatamente illuminate oltre i limiti della
ragionevolezza.
Infatti quello che si propone non é l'oscuramento piú o
meno totale durante le ore notturne, bensí l'impiego piú
razionale, efficiente e mirato, delle sorgenti di luce. Cosa peraltro
prevista, ma puntualmente disattesa, anche dalle leggi n. 9 e n. 10 del 9
gennaio 1991.
Altri paesi del mondo (principalmente gli Stati Uniti d'America), anche
per rispetto della ricerca scientifica, hanno provveduto, o sono in procinto
di farlo, ad adeguarsi ai criteri indicati.
Purtroppo in Italia, stante la diffusa insensibilità della maggior
parte delle pubbliche Amministrazioni, ma anche di molti privati, a questo
problema, risulta inevitabile sancire dei criteri generali che costringano
questi soggetti ad un rapporto piú responsabile e rispettoso con la
ricerca, l'utilizzazione delle fonti di energia e, quindi, con l'ambiente.
Il disegno di legge é cosí suddiviso: nel capo I vengono
enunciate le finalità della legge nonché le competenze che
essa affida allo Stato.
Il capo II sancisce le competenze degli enti territoriali (Regioni,
province e comuni) nonché degli osservatori astronomici professionali
e pubblici.
Il capo III detta i criteri generali di realizzazione ed impiego delle
principali sorgenti di luce.
Il capo IV prevede l'erogazione di contributi in favore dei comuni
ricadenti nelle fasce di protezione onde consentire una piú rapida
trasformazione degli impianti non rispondenti ai criteri della presente
legge.
Nel capo V vengono previste le sanzioni per il rispetto della legge nelle
zone tutelate, i cui proventi verranno impiegati dai comuni per
l'adeguamento degli impianti.
L'articolo 10 del capo VI detta dei criteri particolari, nella
realizzazione degli impianti, all'interno delle fasce di rispetto previste.
L'articolo 11 del capo VII prevede invece la possibilità, per i
comuni al di fuori di queste fasce, di adottare comunque le misure
piú restrittive indicate dall'articolo 10.
L'articolo 12 dello stesso capo stabilisce che la presente legge entri in
vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale
per favorirne una piú capillare diffusione sul territorio prima
della sua vigenza.
DISEGNO DI LEGGE |
CAPO I
Art. 1.
1. La presente legge ha per finalità la riduzione
dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, sul
territorio nazionale e, in particolare, la tutela dei siti degli osservatori
astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza
regionale o interprovinciale, nonché delle zone loro circostanti,
dall'inquinamento luminoso.
|
Art. 2.
1. Allo Stato compete:
a)
la funzione d'indirizzo, promozione e coordinamento generale
dell'attività di progettazione, produzione, installazione ed uso
degli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, esistenti sul
territorio nazionale;
2. Le funzioni di cui alle lettere a)
e b)
del comma 1 sono demandate al Ministero dell'ambiente che puó
comunque svolgerle di concerto con altri Ministeri o Enti. La funzione di
cui alla lettera c)
del comma 1 é svolta di concerto con la S.A.It. che riferisce al
Ministero dell'ambiente ogni tre anni.
COMPITI DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI
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Art. 3.
1. Le Regioni adeguano ai criteri della presente legge i regolamenti nei
singoli settori edili e industriali e gli eventuali capitolati tipo per
l'illuminazione pubblica o esterna di qualsiasi tipo.
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Art. 4.
1. Le province:
a)
esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica
da illu minazione esterna da parte dei comuni e degli enti o organismi
sovracomunali ricadenti nel loro territorio e provvedono a diffondere i
princípi dettati dalla presente legge;
|
Art. 5.
1. I comuni:
a)
si dotano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di piani regolatori dell'illuminazione che disciplinano le nuove
installazioni in accordo con la presente legge fermo restando il dettato di
cui al punto d)
ed al comma 1 dell'articolo 7.
|
Art. 6.
1. Gli osservatori astronomici tutelati dalla presente legge, o le
relative sezioni staccate:
a)
procedono periodicamente al monitoraggio dell'inquinamento luminoso dei
siti di loro competenza e delle zone circostanti comprese nella fascia di
cui all'articolo 10, comma 1, e individuano le sorgenti di luce non
rispondenti ai criteri dettati;
2. Sono tutelati, oltre gli osservatori astronomici e astrofisici
professionali, quelli non professionali pubblici di rilevanza regionale o
interprovinciale che svolgano lavori di ricerca scientifica e/o di
divulgazione.
REGOLAMENTAZIONE DELLE SORGENTI DI LUCE E DELL'UTILIZZAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA ILLUMINAZIONE ESTERNA
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Art. 7.
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione
esterna, pubblica e privata in fase di progettazione o di appalto sono
eseguiti a norma: "antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico".
Per quelli in fase di esecuzione, ove possibile, é prevista la sola
obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, secondo
i criteri di cui al presente capo.
NORME FINANZIARIE
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Art. 8.
1. Per gli interventi di cui alla presente legge é autorizzata la
spesa di lire 500 milioni per il 1996, 500 milioni per il 1997 e 500 milioni
per il 1998.
SANZIONI PER LE ZONE TUTELATE
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Art. 9.
1. Chiunque, nelle fasce di rispetto dei siti degli osservatori
astronomici tutelati dalla presente legge, impiega impianti e sorgenti di
luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 7 e 10 incorre,
qualora non modifichi gli stessi entro quarantacinque giorni dall'invito dei
Comandi di polizia municipale del comune competente, nella sanzione
amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ZONE TUTELATE
|
Art. 10.
1. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge tutte le sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri e
ricadenti nei comuni entro il raggio di 30 chilometri, in linea d'aria,
dalla sede gli osservatori astronomici di cui all'allega ta tabella 1,
devono essere sostituite o modificate in maniera tale da ridurre
l'inquinamento luminoso ed il consumo energetico mediante l'uso di sole
lampade al sodio ad alta e bassa pressione.
DISPOSIZIONI FINALI
|
Art. 11.
1. É concessa facoltà, anche ai comuni non ricadenti nei
territori di cui al comma 1 dell'articolo 10 di adottare integralmente i
criteri previsti dall'articolo medesimo mediante l'approvazione di appositi
regolamenti.
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Art. 12.
1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . |
TABELLA 1
( articolo 6 )
GLI OSSERVATORI ASTRONOMICI, ASTROFISICI
E PROFESSIONALI DA TUTELARE CON LE RELATIVE FASCE
Fascia di 5 km di raggio
Osservatorio di Farra d'Isonzo (GO)
Osservatorio Montereale Valcellina (PN)
Stazione Astronomica di Remanzacco (UD)
Osservatorio Astronomico di Vignui (BL)
Osservatorio Astronomico Don Paolo Chiavacci (TV)
Osservatorio Astronomico Serafino Zani (BS)
Osservatorio Astronomico di Campo dei Fiori (VA)
Osservatorio Astronomico Comunale di Grosseto
Osservatorio Astronomico Comunale di Acquaviva delle Fonti (BA)
Osservatorio Astronomico Agrifoglio (PA)
Osservatorio Astronomico Comunale del Monte Armidda (NU)
Fasce di 10 km di raggio
Osservatorio Astronomico di Alpette (TO)
Osservatorio Astronomico Col Druscié (BL)
Osservatorio Astronomico di Sormano (CO)
Osservatorio Astronomico Pian dei Termini (PT)
Osservatorio Astronomico di Frasso Sabino - Ara (RI)
Osservatorio Astronomico di Colle Leone (TE)
Osservatorio Astronomico Ferrari-Merlo di Lerma (AL)
Osservatorio Astronomico dell'Università di Perugia
Fasce di 15 km di raggio
Osservatorio Astronomico di Teramo
Fasce di 25 km di raggio
Osservatorio Astronomico di Asiago (VI)
Osservatorio Astronomico di Torino Sezione staccata
Osservatorio Astronomico di Merate (CO)
Osservatorio Astronomico di Loiano (BO)
Osservatorio Astronomico di Toppo di Castelgrande (PZ)
Osservatorio Astronomico di Serra La Nave (CT)
Osservatorio Astronomico di Campo Imperatore (AQ)
Osservatorio Astronomico di Campo Catino (FR)