Legislatura 13º - Disegno di legge N. 1864

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1864


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori VELTRI, DI ORIO, BRUNO GANERI, DANIELE GALDI, LOMBARDI SATRIANI e MIGNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1996

Istituzione del corso di laurea, del diploma di specializzazione e del dottorato di ricerca in servizio sociale






ONOREVOLI SENATORI. - La professione di assistente sociale é oggi regolamentata dalla legge 23 marzo 1993, n. 84. L'attuale formazione é sancita dal decreto del 23 luglio 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1994) che istituisce il diploma universitario in servizio sociale, quale trasformazione delle precedenti scuole dirette a fini speciali, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e in aderenza a quanto previsto in ambito europeo.
Già dal dopoguerra la professione traduceva in operatività dirette e concrete i dettati costituzionali - pari dignità a tutti i cittadini, rimozione degli ostacoli per una civile convivenza, per l'integrazione sociale e la partecipazione dei cittadini - operando in enti di assistenza e di previdenza (ex Istituto nazionale assicurazione contro le malattie, ex Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), e per le casse (ex ISCAL, ex GESCAL, eccetera).
L'assistente sociale é attualmente impegnato nei vari settori del pubblico impiego, nel privato sociale, nell'industria, nel volontariato, ove viene chiamato a sostenere impegni sempre piú delicati e complessi conferiti da normative in progressiva evoluzione, quali quelle inerenti la salute mentale, le tossicodipendenze, le attività consultoriali, le misure giudiziarie alternative.
La sua operatività si colloca essenzialmente sul versante socio-sanitario, amministrativo-giudiziario, della ricerca e della comunicazione, ed é sottesa da un scelta motivazionale che matura e si affina in maniera permanente nel corso della formazione e dell'esercizio professionale, costituendo punto di riferimento per il cittadino e le istituzioni.
La formazione di questi operatori già da quarant'anni si svolge in ambito accademico (é del 1956 la prima scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali a Siena). Oltre alle molte scuole attive in dieci atenei italiani, si segnala l'opera di enti quali ONARMO, UNSAS, CEPAS, EISS che operavano in conformità a convenzioni con il Ministero della pubblica istruzione.
Nel decennio attorno agli anni '70, sorsero molte altre scuole a carattere regionale.
Gli elementi normativi da richiamare sono: il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 - valore abilitante del titolo di studio - e il decreto ministeriale 30 aprile 1985 - piano di studio curriculare per attestare definitivamente la formazione esclusivamente in ambito accademico.
La legge di riforma degli ordinamenti didattici (legge 19 novembre 1990, n. 341) ha introdotto, in coerenza con le norme comunitarie, un nuovo tipo di titolo di studio accademico - il diploma universitario - dettando, tra l'altro, norme per la trasformazione delle precedenti scuole dirette a fini speciali.
Il citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 luglio 1993 sancisce l'istituzione del diploma universitario in servizio sociale, con l'annessa tabella per il piano di studi, di poco innovativa rispetto al precedente ordinamento didattico di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1985.
Viene promulgata inoltre la legge 23 marzo 1993, n. 84, che istituisce l'ordinamento professionale degli assistenti sociali con relativo albo organizzato in "Ordine", non in "Collegio" - in considerazione del livello precedente degli studi conseguiti, successivo anche al diploma di scuola media superiore, secondo quanto previsto dal regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103.
Con una norma transitoria e limitata nel tempo, la citata legge n. 84 del 1993 prevede l'iscrizione obbligatoria all'albo, senza il prescritto esame di Stato, per gli assistenti sociali con titolo reso abilitante ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987.
Con tali norme, il titolo di studio degli assistenti sociali é l'unico ad aver visto completato tutto l' iter indicato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli assistenti sociali iscritti all'albo possono pertanto godere di equiparazione, con norma transitoria, tra i precedenti titoli e il diploma universitario che viene già conseguito presso numerosi atenei. Si rende necessario quindi proseguire nel completamento della formazione a livello di laurea e di specializzazione.
Già nel 1992, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, aveva istituito una specifica commissione i cui lavori terminarono con una proposta di corso di laurea.
Nella XII legislatura sono stati presentati al Senato e alla Camera numerosi disegni di legge che, salvaguardando il diploma universitario, ne prevedevano la prosecuzione con uno o due anni di studio.
Il presente disegno di legge intende proporre un corso di laurea conforme alle esigenze reali di maggiore incisività nei servizi, di effettiva assunzione di responsabilità e di dirigenza di servizi anche complessi.
Si propone, oltre all'istituzione del corso di laurea, quella dei diplomi di specializzazione e dottorato, e la valorizzazione delle docenze professionali con un raggruppamento disciplinare di insegnamento di servizio sociale, nonché norme transitorie per i docenti iscritti all'albo con pregressa esperienza didattica.
Sono inserite anche disposizioni particolari per la possibilità di accesso al completamento degli studi da parte di assistenti sociali iscritti all'albo.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Istituzione del corso di laurea
in servizio sociale)


1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, é aggiunto il corso di laurea in servizio sociale; la tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652 del 1938, é integrata nel senso che le facoltà di giurisprudenza, sociologia, scienze politiche, medicina, scienze dell'educazione possono rilasciare il diploma di laurea in servizio sociale.

Art. 2.

(Accesso, articolazione, durata e ordinamento didattico del corso di laurea in servizio sociale)

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario nazionale, é inserita nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, la tabella relativa al corso di laurea in servizio sociale, nel rispetto dei seguenti princípi:

a) il corso di laurea ha durata quadriennale, e si articola in un triennio propedeutico, ordinato nei modi di cui alla tabella XLIV, allegata al citato regio decreto n. 1652 del 1938, ed in un successivo quarto anno di studi con il superamento di sei discipline di esame, di cui quattro obbligatorie e due opzionali, e una tesi finale;
b) l'attivazione del quarto anno di studi relativa all'istituzione del corso di laurea in servizio sociale viene realizzata nell'am bito di facoltà dove é già attivato il corso di diploma universitario in servizio sociale;
c) i piani di studio del quarto anno devono prevedere:
1) un'area giuridica, con insegnamenti obbligatori di scienze dell'amministrazione e di diritto comunitario;
2) un'area professionale, con insegnamenti obbligatori di marketing e management sociale e ricerca sociale applicata, e facoltativi di tecniche della supervisione;
3) un'area economica, con insegnamenti obbligatori di amministrazione del personale, e facoltativi di tecnica della programmazione amministrativa e finanziaria;
4) un'area sanitaria, con insegnamenti obbligatori di programmazione sanitaria e valutazione della qualità dei servizi e facoltativi di medicina sociale e organizzazione sanitaria;
5) un'area della comunicazione e informazione, con insegnamenti obbligatori di teorie e tecniche della comunicazione e di elementi di comunicazione telematica;

d) il consiglio del corso di laurea provvede ad istituire, con proprio regolamento e ai sensi dell'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, attività di tutorato finalizzate a rendere gli studenti piú partecipi al processo formativo.

Art. 3.

(Titoli universitari)

1. In conformità con l'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università rilasciano, per la formazione degli assistenti sociali, i seguenti titoli:

a) diploma universitario in servizio sociale secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1994;
b) diploma di laurea in servizio sociale;
c) diplomi di specializzazione;
d) dottorato di ricerca.

2. Le università possono istituire scuole di specializzazione per l'attribuzione della qualifica di specialista nei diversi rami dell'esercizio professionale, nonché corsi di perfezionamento.
3. É istituito, in conformità all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai fini dell'approvazione delle metodologie per la ricerca e la formazione scientifica, il dottorato di ricerca in servizio sociale.
4. I contenuti, le modalità e la determinazione dei titoli per la partecipazione sono stabiliti secondo quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
5. Le discipline professionali previste dai diplomi universitari e dal diploma di laurea sono raggruppate nell'area disciplinare di servizio sociale, ed attribuite, con modalità previste dalle norme vigenti dell'ordinamento universitario, prevedendo altresí un particolare punteggio per i docenti incaricati con contratto privato e iscritti all'albo professionale, nonché superando i limiti previsti dall'articolo 100, lettera b) , del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Art. 4.

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, ed entro i tre anni successivi all'istituzione del corso di laurea in servizio sociale, possono iscriversi al quarto anno di studio previsto per il conseguimento della laurea gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In sede di prima applicazione, per la partecipazione ai primi concorsi per le docenze nell'area professionale possono essere ammessi docenti, iscritti all'albo alla data dell'entrata in vigore della presente legge, che abbiano svolto per almeno cinque anni docenze professionali con contratto di diritto privato.