DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori VELTRI, DI ORIO, BRUNO GANERI, DANIELE GALDI,
LOMBARDI SATRIANI e MIGNONE
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1996
Istituzione del corso di laurea, del diploma di specializzazione e del dottorato di ricerca in servizio sociale
ONOREVOLI SENATORI. - La professione di assistente sociale é oggi
regolamentata dalla legge 23 marzo 1993, n. 84. L'attuale formazione
é sancita dal decreto del 23 luglio 1993 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1994) che istituisce il
diploma universitario in servizio sociale, quale trasformazione delle
precedenti scuole dirette a fini speciali, ai sensi della legge 19 novembre
1990, n. 341, e in aderenza a quanto previsto in ambito europeo.
Già dal dopoguerra la professione traduceva in operatività
dirette e concrete i dettati costituzionali - pari dignità a tutti i
cittadini, rimozione degli ostacoli per una civile convivenza, per
l'integrazione sociale e la partecipazione dei cittadini - operando in enti
di assistenza e di previdenza (ex Istituto nazionale assicurazione contro le
malattie, ex Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), e per le
casse (ex ISCAL, ex GESCAL, eccetera).
L'assistente sociale é attualmente impegnato nei vari settori del
pubblico impiego, nel privato sociale, nell'industria, nel volontariato, ove
viene chiamato a sostenere impegni sempre piú delicati e complessi
conferiti da normative in progressiva evoluzione, quali quelle inerenti la
salute mentale, le tossicodipendenze, le attività consultoriali, le
misure giudiziarie alternative.
La sua operatività si colloca essenzialmente sul versante
socio-sanitario, amministrativo-giudiziario, della ricerca e della
comunicazione, ed é sottesa da un scelta motivazionale che matura e
si affina in maniera permanente nel corso della formazione e dell'esercizio
professionale, costituendo punto di riferimento per il cittadino e le
istituzioni.
La formazione di questi operatori già da quarant'anni si svolge in
ambito accademico (é del 1956 la prima scuola diretta a fini speciali
per assistenti sociali a Siena). Oltre alle molte scuole attive in dieci
atenei italiani, si segnala l'opera di enti quali ONARMO, UNSAS, CEPAS, EISS
che operavano in conformità a convenzioni con il Ministero della
pubblica istruzione.
Nel decennio attorno agli anni '70, sorsero molte altre scuole a
carattere regionale.
Gli elementi normativi da richiamare sono: il decreto del Presidente
della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 - valore abilitante del titolo di
studio - e il decreto ministeriale 30 aprile 1985 - piano di studio
curriculare per attestare definitivamente la formazione esclusivamente in
ambito accademico.
La legge di riforma degli ordinamenti didattici (legge 19 novembre 1990,
n. 341) ha introdotto, in coerenza con le norme comunitarie, un nuovo tipo
di titolo di studio accademico - il diploma universitario - dettando, tra
l'altro, norme per la trasformazione delle precedenti scuole dirette a fini
speciali.
Il citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 23 luglio 1993 sancisce l'istituzione del diploma
universitario in servizio sociale, con l'annessa tabella per il piano di
studi, di poco innovativa rispetto al precedente ordinamento didattico di
cui al decreto ministeriale 30 aprile 1985.
Viene promulgata inoltre la legge 23 marzo 1993, n. 84, che istituisce
l'ordinamento professionale degli assistenti sociali con relativo albo
organizzato in "Ordine", non in "Collegio" - in considerazione del livello
precedente degli studi conseguiti, successivo anche al diploma di scuola
media superiore, secondo quanto previsto dal regio decreto-legge 24 gennaio
1924, n. 103.
Con una norma transitoria e limitata nel tempo, la citata legge n. 84 del
1993 prevede l'iscrizione obbligatoria all'albo, senza il prescritto esame
di Stato, per gli assistenti sociali con titolo reso abilitante ai sensi del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987.
Con tali norme, il titolo di studio degli assistenti sociali é
l'unico ad aver visto completato tutto l' iter indicato
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, e dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli assistenti sociali
iscritti all'albo possono pertanto godere di equiparazione, con norma
transitoria, tra i precedenti titoli e il diploma universitario che viene
già conseguito presso numerosi atenei. Si rende necessario quindi
proseguire nel completamento della formazione a livello di laurea e di
specializzazione.
Già nel 1992, il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, aveva istituito una specifica commissione i cui
lavori terminarono con una proposta di corso di laurea.
Nella XII legislatura sono stati presentati al Senato e alla Camera
numerosi disegni di legge che, salvaguardando il diploma universitario, ne
prevedevano la prosecuzione con uno o due anni di studio.
Il presente disegno di legge intende proporre un corso di laurea conforme
alle esigenze reali di maggiore incisività nei servizi, di effettiva
assunzione di responsabilità e di dirigenza di servizi anche
complessi.
Si propone, oltre all'istituzione del corso di laurea, quella dei diplomi
di specializzazione e dottorato, e la valorizzazione delle docenze
professionali con un raggruppamento disciplinare di insegnamento di servizio
sociale, nonché norme transitorie per i docenti iscritti all'albo con
pregressa esperienza didattica.
Sono inserite anche disposizioni particolari per la possibilità di
accesso al completamento degli studi da parte di assistenti sociali iscritti
all'albo.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
(Istituzione del corso di laurea
1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa
al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni,
é aggiunto il corso di laurea in servizio sociale; la tabella II,
annessa al citato regio decreto n. 1652 del 1938, é integrata nel
senso che le facoltà di giurisprudenza, sociologia, scienze
politiche, medicina, scienze dell'educazione possono rilasciare il diploma
di laurea in servizio sociale.
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Art. 2.
(Accesso, articolazione, durata e ordinamento didattico del corso di laurea
in servizio sociale)
1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario
nazionale, é inserita nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,
la tabella relativa al corso di laurea in servizio sociale, nel rispetto dei
seguenti princípi:
a) il corso di laurea ha durata quadriennale, e si articola in
un triennio propedeutico, ordinato nei modi di cui alla tabella XLIV,
allegata al citato regio decreto n. 1652 del 1938, ed in un successivo
quarto anno di studi con il superamento di sei discipline di esame, di cui
quattro obbligatorie e due opzionali, e una tesi finale;
d) il consiglio del corso di laurea provvede ad istituire, con
proprio regolamento e ai sensi dell'articolo 13 della legge 19 novembre
1990, n. 341, attività di tutorato finalizzate a rendere gli studenti
piú partecipi al processo formativo.
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Art. 3.
(Titoli universitari)
1. In conformità con l'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n.
341, le università rilasciano, per la formazione degli assistenti
sociali, i seguenti titoli:
a) diploma universitario in servizio sociale secondo quanto
previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 23 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
n. 118 del 23 maggio 1994;
2. Le università possono istituire scuole di specializzazione per
l'attribuzione della qualifica di specialista nei diversi rami
dell'esercizio professionale, nonché corsi di perfezionamento.
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Art. 4.
(Norme transitorie)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, ed entro i tre
anni successivi all'istituzione del corso di laurea in servizio sociale,
possono iscriversi al quarto anno di studio previsto per il conseguimento
della laurea gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale alla
data di entrata in vigore della presente legge.
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