DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore BORNACIN
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1996
Istituzione della figura professionale del comandante delle navi addette al servizio di pilotaggio portuale, altrimenti detto pilotino di porto
ONOREVOLI SENATORI. - In un ambito ogni giorno piú importante per
l'economia italiana come é quello dei trasporti navali, si rileva una
carenza normativa in merito a quell'aspetto delicato e pericoloso del
trasporto navale che é costituito dalle operazioni di ormeggio e,
piú in generale, dal transito delle navi nel perimetro portuale.
Piú esattamente ci pare necessario rimarcare la figura giuridica
dell'addetto alla guida delle imbarcazioni dette pilotine, ossia del
pilotino di porto, nell'ambito del servizio di pilotaggio portuale, anche in
relazione alla diversa funzione del pilota di porto.
La pilotina é ordinariamente adibita al servizio di trasporto del
pilota di porto dalla banchina alla nave che deve muoversi all'interno del
perimetro portuale, e viceversa, essendo il compito del pilota di porto
l'assistenza e il consiglio al comandante della nave su cui opera indicando
la rotta da seguire, come stabilito dall'articolo 92 del codice della
navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche e
integrazioni).
Le pilotine sono imbarcazioni mediamente di 12 metri di lunghezza,
iscritte nel registro navi minori, munite di licenza e di ruolino su cui
devono essere iscritti tutti i marittimi facenti parte dell'equipaggio, con
l'annotazione dei relativi sbarchi, imbarchi o movimenti di qualsiasi genere
(articoli 1178 e 1287 del codice della navigazione).
I marittimi per poter far parte dell'equipaggio e quindi essere iscritti
a ruolo devono essere in possesso per prima cosa del libretto di navigazione
in corso di validità (articoli 427 e 428 del Regolamento del codice
della navigazione, relativo alla navigazione marittima, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1952, n. 328, e successive
modifiche e integrazioni), nonché dei titoli professionali previsti,
sia di coperta che di macchina, effettuare sia la visita medica biennale che
quella di imbarco, ed infine, qualora siano risultati idonei alle visite,
stipulare la convenzione di imbarco.
Per capire meglio l'attività in questione, vorrei descrivere,
prendendo ad esempio la fase di ormeggio di una nave, l'attività del
pilotino di porto.
Quando una nave arriva nella rada di un porto, contatta via radio la
stazione piloti per dare la sua posizione.
Il pilotino allora metterà in moto la pilotina, prenderà a
bordo il pilota, lo trasporterà e lo farà imbarcare sulla nave
che deve entrare.
Dal momento in cui la pilotina molla gli ormeggi per andare incontro alla
nave, é solo ed esclusivamente il pilotino di porto che effettua
qualsiasi tipo di manovra, cosí come é lui che decide il modo
in cui deve affrontare il mare e, naturalmente, la navigazione: ma
soprattutto la manovra di abbordaggio nei confronti della nave che ha
richiesto l'ingresso in porto, per imbarcare il pilota sulla stessa.
Gli articoli 1222, 295 e 298 del codice della navigazione dicono
espressamente che sia la manovra che ogni momento pericoloso della
navigazione deve essre di esclusiva pertinenza e responsabilità del
comandante e non la puó dividere con nessuno.
É sensato affermare che la pilotina, dal momento in cui molla gli
ormeggi é sempre in manovra, in quanto naviga in acque densamente
solcate da imbarcazioni, specie motoscafi, di ogni genere, e ció, per
di piú, in canali o imboccature portuali.
É chiaro che il momento in cui il pilotino esplica nella sua forma
piú piena la responsabilità nella decisione di manovra
é quando effettua la manovra di abbordaggio per imbarcare o sbarcare
il pilota di porto, manovra che viene effettuata con qualsiasi condizione di
tempo e di mare, di giorno e di notte, e che richiede attenzione per diversi
fattori: forza e direzione del mare, velocità e direzione del vento,
velocità della nave, posizione della nave, tipo di scafo della nave,
e altri fattori ancora.
L'attitudine principale richiesta al pilotino di porto é
l'adattamento alla situazione contingente - sempre variabile, sempre
differente da quella del precedente abbordaggio - e frequentemente
puó essere, per cause di forza maggiore, richiesto il repentino
cambiamento della manovra e il suo adattamento alle mutate condizioni.
Appare evidente la necessità di decisioni istantanee, che possono
essere prese in molti casi solo da chi ha il controllo materiale, con le
proprie mani, del timone e dei comandi centralizzati della polotina, e da
questo si deduce chiaramente che - nel senso contemplato dagli articoli
1222, 295 e 298 del codice della navigazione - la responsabilità e il
comanda della pilotina sono solo ed esclusivamente del pilotino di porto.
Cosí come emerge chiaramente che l'attività del pilota di
porto e del pilotino di porto hanno requisiti e caratteristiche
professionali completamente distinte e separate.
Vi sono situazioni in cui la responsabilità del pilotino é
ampiamente riconosciuta dalla legge:
1) nel caso di collisione con un natante, con lesione o decesso degli
occupanti, fattispecie quest'ultima alquanto probabile, visto che le
pilotine si muovono quasi sempre a velocità elevate;
2) in caso di caduta in mare del pilota nella fase, la piú
pericolosa, di imbarco o sbarco dalla nave, quanto ha un piede sulla
biscaglina della nave e sulla scaletta della pilotina; la caduta in quel
caso comporta altissime probabilità di morte, nel migliore dei casi
per annegamento, altrimenti per lo stritolamento da parte delle eliche della
pilotina o di quelle della nave; per capire le probabilità di tale
rischio va ricordato come l'affiancamento alle navi in movimento possa
avvenire con qualsiasi tipo di condizioni meteo-marine, spesso proibitive;
3) altri casi in cui la responsabilità penale del pilotino
puó essere rilevante sono quelli di incendio a bordo, avaria della
pilotina, collisione - specie di notte - con qualche oggetto galleggiante,
incidenti di qualsiasi natura occorsi nel trasporto di persone estranee alla
Corporazione (periti, passeggeri rimasti a terra, eccetera).
L'attuale normativa, cosí come modificata dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 novembre 1987, n. 505, con l'introduzione del
secondo comma dell'articolo 99 del Regolamento del codice della navigazione,
é stata interpretata nel senso che il comando - e la connessa
responsabilità - della pilotina quando il pilota é a bordo
viene trasferito dal pilotino a lui, per cessare quanto il pilota sbarca dal
mezzo, venendo riassunto dal pilotino.
Tale situazione parrebbe non trovare altri riscontri nella marineria,
contrastando con l'articolo 334 del codice della navigazione, in relazione
ad una duplice mansione di bordo, ora quella di comandante, poi quella di
timoniere, e causando ai pilotini di porto anche un danno sotto il profilo
professionale e retributivo, con il declassamento di qualifica, da
"comandante" a "conduttore con comandi centralizzati", ció,
naturalmente, comportando anche un minore salario.
Pertanto, volendo tutelare la delicata funzione e insieme la
professionalità, del pilotino di porto, per ragioni che sono
strettamente collegate con la sicurezza della navigazione e l'efficienza
portuale, proponiamo la modifica del secondo comma dell'articolo 99 del
Regolamento del codice della navigazione, specificando, a definizione delle
caratteristiche di questa attività, tre aspetti:
1) la funzione di comando delle imbarcazioni addette al servizio di
pilotaggio é attribuita a marittimi abilitati, denominati "pilotini
di porto";
2) la necessità per detti "pilotini di porto" di un titolo
professionale adeguato, quale é quello di capo barca per il traffico
nello Stato, per motivi di sicurezza della navigazione;
3) la tabella di armamento di queste imbarcazioni deve essere,
ugualmente per ragioni di sicurezza, di almeno due persone.
La richiesta del titolo professionale di capo barca per il traffico nello
Stato - definito all'articolo 259 del Regolamento citato - é dovuta a
evidenti motivi di sicurezza.
Infatti il pilotino di porto, per le caratteristiche professionali del
suo lavoro, operando 24 ore su 24, con qualsiasi tipo di nave, venendo molto
spesso impegnato anche in servizi di emergenza, deve essere a perfetta
conoscenza delle regole per evitare gli abbordi in mare e di tutte quelle
nozioni teoriche che permettano ad un marittimo di assumere il comando di
una imbarcazione, e a maggior ragione nel caso di una pilotina in servizio
di pilotaggio.
Ció a differenza del titolo professionale di conduttore per il
traffico locale - definito all'articolo 263 del Regolamento - che non pare
offrire nemmeno quei requisiti minimi di sicurezza che permettono di
svolgere con serenità tale di lavoro, e ció per i seguenti
motivi:
1) il titolo di conduttore per il traffico locale viene rilasciato a
qualsiasi marittimo che ne faccia richiesta, avendo come condizione la sola
effettuazione di dodici mesi di navigazione di coperta, senza sostenere
nessun esame e quindi senza nessun obbligo di essere a conoscenza delle
regole per evitare gli abbordi in mare, per la lettura della bussola, per la
lettura della rosa dei venti, eccetera;
2) il titolo di conduttore per il traffico locale deve considerare
comunque il limite massimo della stazza di cinque tonnellate per le navi
passeggere, mentre le pilotine sono mediamente da 10 tonnellate, e certo non
possono essere considerate come adibite al trasporto merce;
3) detto titolo é adibito alla navigazione solo fino al limite
massimo di tre miglia dalla costa e nei due circondari limitrofi rispetto a
quello di iscrizione, mentre al pilotino di porto molto spesso puó
accadere di andare oltre le tre miglia e, per ragioni di emergenza,
puó anche andare oltre i due circondari limitrofi;
4) infine, le pilotine sono registra sulla licenza "in navigazione
nazionale litoranea".
Per quanto riguarda, invece, la tabella minima di armamento di due
persone, tale necessità appare di una limpidezza evidente data la
specificità operativa delle pilotine che, ricordiamo ancora una
volta, operano di giorno e di notte, senza interruzione e per tutto l'arco
dell'anno, con qualsiasi condizione di tempo e di mare, affiancando navi in
movimento.
I pericoli nei quali si puó incorrere lavorando da soli sono
molteplici:
1) dal piú banale malore che, nel caso immobilizzi il pilotino
di porto quando é solo a bordo, magari con l'imbarcazione in marcia,
non si puó considerare difficile l'ipotesi di una collisione con un
altro mezzo nautico e con la scogliera, la diga foranea, un molo;
2) nel caso, sfortunato ma non improbabile, della caduta in mare del
pilota di porto nella fase di imbarco o di sbarco, la presenza a bordo della
pilotina di una sola persona rende praticamente impossibile anche il solo
tentativo, per quanto difficile, di salvataggio, considerando che o il
pilotino bada alla guida della pilotina o bada al recupero del pilota in
mare, ma non puó dare fare le due cose contemporaneamente e
soprattutto con la prontezza che la situazione richiede, specie nelle
condizioni non rare di mare cattivo o di operazione notturna;
3) la presenza di una sola persona a bordo rende improbo l'intervento
efficace anche in eventuali altre situazioni di emergenza, come quelle che
possono verificarsi a bordo per incendio, collisione, eccetera.
Per tutte le ragioni esposte si propone la modifica della normativa
vigente.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 99 del Regolamento per l'esecuzione del
Codice della (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni e
integrazioni, é sostituito dal seguente:
"Le navi addette al servizio di pilotaggio di cui al primo comma sono comandate da marittimi abilitati denominati pilotini di porto che devono essere in possesso almeno del titolo professionale di capo barca per il traffico nello Stato, i quali garantiranno anche in caso di sciopero i servizi essenziali come previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146; la tabella di armamento di queste navi deve essere, per ragioni di sicurezza, di almeno di due persone". |