Legislatura 13º - Disegno di legge N. 1709

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1709


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(PRODI)

dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro delle finanze

(VISCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1996

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 584, recente misure urgenti per la corresponsione del controvalore dei buoni pasto ai dipendenti civili del comparto Ministeri






ONOREVOLI SENATORI. - In attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), in data 23 febbraio 1996 é stato stipulato dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) con le confederazioni e le organizzazioni sindacali un accordo, definitivamente sottoscritto il 30 aprile successivo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1996) per la concessione di buoni pasto al personale civile del comparto "Ministeri" che svolge l'orario di lavoro su cinque giorni lavorativi e che non dispone di servizi di mensa o sostitutivi.
A tutt'oggi non si é peró potuto provvedere all'erogazione dei buoni-pasto in esecuzione del predetto accordo, essenzialmente in ragione dei tempi necessari per la messa a punto e la definizione delle complesse procedure occorrenti per attuare l'accordo.
Per far fronte alla situazione in tal modo determinatasi e rispettare gli impegni a suo tempo assunti, il Governo in data 11 ottobre 1996 ha autorizzato la sottoscrizione di un accordo temporaneo per la corresponsione al personale avente titolo dell'equivalente in denaro (lire 9.000) di ciascun buono pasto. Previamente, peraltro, il Governo si era fatto carico di inserire nel disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1997 (Atto Camera n. 2372), una norma (articolo 47, comma 2) per definire, in modo semplice e agevolmente praticabile, il trattamento tributario dell'importo equivalente ai buoni pasto a far data dal 1º aprile 1996 e sino al 31 marzo 1997 (data in cui é ragionevole ritenere che si possano erogare tali buoni pasto).
La norma, che ha già riportato la approvazione della Camera dei deputati, non si é peró ancora perfezionata.
In tale contesto, la Corte dei conti, in sede di verifica dell'autorizzazione governativa alla sottoscrizione del predetto accordo, ha sollevato dubbi sulla legittimità della clausola dell'accordo stesso, nella parte in cui prevede che "il valore economico dell'attribuzione" sia assoggettato "a ritenuta fiscale secondo l'aliquota che sarà definita con apposito provvedimento".
Si rende, quindi, necessario ed urgente, in attesa della ultimazione dell' iter legislativo del disegno di legge collegato alla finanziaria, anticipare la disciplina dettata dal citato articolo 47, comma 2, in modo da consentire all'Amministrazione di adempiere ai suoi impegni in tempi rapidi utilizzando le disponibilità presenti nei pertinenti capitoli di spesa per il 1996, cosí da soddifare le legittime aspirazioni del personale interessato e porre fine alle agitazioni in atto. Con il presente provvedimento d'urgenza si intendono appunto anticipare gli effetti della norma contenuta nel disegno di legge in corso di approvazione, con riferimento al periodo da essa stessa contemplato (1º aprile 1996-31 marzo 1997) per la corresponsione dell'equivalente in denaro dei buoni pasto, con l'applicazione della ritenuta fiscale ivi prevista.
Non viene redatta la relazione tecnica poiché non sono previsti aumenti di spesa né diminuzioni di entrata. Infatti agli oneri finanziari derivanti dal presente decreto-legge si fa fronte con le disponibilità esistenti nei pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione dei singoli Ministeri.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. É convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 584, recante misure urgenti per la corresponsione del controvalore dei buoni pasto ai dipendenti civili del comparto Ministeri.







Decreto-legge 18 novembre 1996, n. 584, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 1996

Misure urgenti per la corresponsione del controvalore dei
buoni pasto ai dipendenti civili del comparto Ministeri


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire, con la necessaria immediatezza, la corresponsione con effetto dal 1º aprile 1996 del controvalore dei buoni pasto al personale civile dei Ministeri, in conformità all'accordo con le confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legge:

Articolo 1.

1. A decorrere dal 1º aprile 1996 e sino alla effettiva concessione dei buoni pasto di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1997, al personale indicato nel medesimo comma é attribuita una somma pari al controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1996, per ogni giorno di servizio svolto nelle condizioni previste dall'anzidetto accordo, rideterminata per tener conto della ritenuta erariale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che é applicata nella misura del 20 per cento. La spesa complessiva, rapportata alla durata della erogazione, deve essere contenuta dalle singole amministrazioni entro le somme loro assegnate sui competenti capitoli dei relativi stati di previsione per la concessione dei buoni pasto.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 18 novembre 1996.

SCÁLFARO


PRODI - BASSANINI - CIAMPI - VISCO


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