DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori BIANCO e ANTOLINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1996
Disciplina dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (DOC e DOCG) mediante uso di zucchero alimentare
ONOREVOLI SENATORI. - L'importanza di legittimare, mediante una idonea e
precisa regolamentazione, l'uso dello zucchero alimentare o di altro
similare ai fini migliorativi nei casi di vini a denominazione di origine
controllata e denominazione di origine controllata e garantita, risulta
ormai inderogabile per rispondere ad esigenze di carattere tecnico e di
carattere economico, affrontate e discusse in convegni, dibattiti e studi
che da troppi anni ne hanno posto in evidenza e messo in risalto
l'opportunità e l'urgenza, essendo pratica necessaria in tutte le
zone settentrionali europee e, quindi, anche in quelle italiane,
caratterizzate da un clima temperato-freddo.
Queste regioni producono uve e vini con particolari caratteristiche
organolettiche, come il fruttato, che consente di mantenere nel tempo la
fragranza dell'origine, ma sono molto suscettibili a scompensi nel rapporto
acidità-zucchero nelle annate ad andamento climatico sfavorevole, con
conseguenze negative sulla qualità del prodotto finale.
L'evidenza di queste peculiarità, del loro valore e dell'influenza
che su questa hanno particolari annate meteorologiche, ha fatto sí
che il legislatore italiano, su sollecitazione dei maggiori tecnici e
produttori di vini di qualità, consentisse "fra le pratiche di
razionale enotecnia l'aggiunta di saccarosio sui mosti" e questo attraverso
l'applicazione del regolamento approvato con regio decreto 5 agosto 1905, n.
497, che dava pratica attuazione alla legge 11 luglio 1904, n. 388, promossa
contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini.
Peró, mentre in Francia l'impiego dello zucchero di canna e
barbabietola nel miglioramento dei vini ha continuato ad essere praticato e
consentito, nel rispetto di idonei regolamenti, in Italia le preoccupazioni
e le insistenze di produttori vinicoli del Mezzogiorno e delle isole
condizionavano il Parlamento ed il Governo e li inducevano a decretare la
proibizione dello zuccheraggio dei mosti e dei vini.
Il risultato legislativo é stato, infatti, il regolamento
approvato con regio decreto 21 febbraio 1918, n. 316, che riguardava la
nuova legge sui vini 12 aprile 1917, n. 729, in cui non veniva piú
permesso l'uso dello zucchero.
Questo divieto, da allora piú volte confermato nelle successive
norme legislative riguardanti il settore, aveva lo scopo di assicurare il
collocamento sul mercato interno dei mosti e dei vini da taglio.
Una politica di questo tipo penalizzava e penalizza i nostri vini di
qualità ed al tempo stesso non consentiva e non consente lo sviluppo
di una corretta concorrenza dei nostri prodotti con quelli della Francia e
degli altri Paesi della Comunità europea.
Basterà considerare che i vini francesi AOC ( Appelation
d'origine controlèe)
si sono largamente affermati presso i buongustai di tutto il mondo e sono
tuttora i netti dominatori nelle "carte dei vini" dei ristoranti stranieri,
fatto, questo, dovuto alle maggiori possibilità tecniche offerte ai
produttori d'Oltralpe, per raggiungere - grazie allo zucchero - livelli
qualitativi apprezzabili secondo standard
produttivi ripetitivi, nell'ambito delle annuali forniture.
Purtroppo, in sede di trattative per la costituzione del Mercato comune
del vino é stato commesso, dal nostro Paese, il grave errore di
accettare il principio rigido di una constatazione dello stato di fatto
legislativo, al momento dell'avvio di tale mercato, stato di fatto da cui
sono derivate le principali regole comunitarie con rispetto
dell'impostazione delle legislazioni nazionali in atto.
Il risultato finale di questo tipo di atteggiamento é l'attuale
prevaricazione per i nostri vini di qualità costretti a dover
rincorrere sul piano commerciale i vini della Francia, senza avere le stesse
possibilità migliorative.
Tra l'altro, la Francia ha preteso con insistenza la limitazione dei
nostri impianti vitati in un quadro di limitazione europea ed in questo
é stata accontentata visto che con regolamento CEE n. 2392/86 del
Consiglio del 24 luglio 1986 vengono istituiti gli schedari viticoli
nazionali ai quali devono adempiere tutti i Paesi aderenti alla
Comunità europea.
Se é stato possibile proporre e far approvare questo regolamento
CEE, come logico e corretto, non si vede perché non sia altrettanto
proponibile - rispetto all'attuale stato di fatto - una innovazione della
legislazione enologica italiana.
Al riguardo é necessario tener conto che la Francia ha ben diversi
comportamenti in fatto di zuccheraggio.
Sul Journal Official é stato pubblicato il decreto per
la regolamentazione dei Vins de Pays , che sono "vini da tavola",
cioé comuni.
Il provvedimento ammette l'uso dello zuccheraggio sia pure sotto
controllo e ció é una netta innovazione, in quanto finora
l'uso dello zucchero alimentare per aumentare il titolo alcolometrico era
limitato alla maggior parte dei vini AOC, esclusi quelli del Midi
.
Con molto disinvoltura, quindi, i francesi hanno legiferato in campo
nazionale, senza sottoporre la questione a Bruxelles, cosí circa 7
milioni di ettolitri di vini di varia qualità, delle zone meridionali
francesi, potranno valersi, ex novo, dell'uso dello zucchero
contrastando le importazioni dei vini dall'Italia meridionale, i quali, per
il loro grado alcolico, avevano assolto, finora, a funzioni di
complementarietà.
Questa situazione e le conseguenti prospettive, devono far meditare
attentamente coloro che ancora si oppongono ad una rivendicazione di
parità di diritti e di doveri, fra gli Stati membri nell'ambito della
CEE.
Infatti, il principale problema che affligge la viticoltura italiana di
pregio é la regolamentazione e concessione dell'uso dello zucchero
alimentare, nell'arricchimento dei vini di qualità prodotti in
regioni determinate (VQPRD), quale loro pratica migliorativa per correzione
del grado zuccherino dei mosti (e, quindi, del grado alcolico dei vini),
cosí come avviene nelle zone viticole francesi (Bourgogne, Bordeaux,
eccetera) e nelle regioni tedesche, svizzere, americane, eccetera.
Tale correzione, effettuata con zucchero alimentare, peraltro
corrispondente a pochi grammi per litro, permette di ottenere vini
equilibrati di ottima qualità e longeva fragranza ed é pratica
quasi secolare a partire da Chaptal.
Per contrastare tale proposta é stato sovente affermato che
concedere una regolamentazione dello zucchero poteva provocare un
incontrollabile aumento delle sofisticazioni con l'ipocrisia e la
presunzione di mettere sullo stesso piano chi correggeva per migliorare e
chi sofisticava per lucrare.
Bisogna peró rilevare che gli organi di controllo sono dotati di
una apparecchiatura - RMN - e di una metodologia ufficiale di analisi, in
grado di effettuare analisi immediate e complete di ogni tipo di vino ed
individuare, cosí, qualitativamente e quantitativamente, l'origine
degli zuccheri, potendo distinguere tra chi onestamente corregge e chi, in
maniera fraudolenta, sofistica.
I viticoltori di pregio richiedono, pertanto, la regolamentazione
dell'uso dello zucchero alimentare come arricchimento, in alternativa al
mosto concentrato rettificato già regolamentato nel 1978, per andare
incontro alle riconosciute esigenze di arricchimento nelle zone di grande
tradizione.
Sottolineiamo tra l'altro che il saccarosio viene largamente e
legittimamente utilizzato per le pratiche di spumantizzazione dei vini
spumanti.
Per le suddette pratiche nessuno ha mai sollevato problemi di ordine
tecnico ed igienico, né si sono mai posti problemi per l'uso dei
prodotti alternativi.
Perció, riteniamo che, sia dal punto di vista qualitativo che di
controllo, sia chiaramente individuabile e preferibile nella scelta lo
zucchero alimentare, la cui utilizzazione costituisce una pratica
tradizionalmente eseguita e lungamente sperimentata in tutta la migliore
enologia mondiale.
Il persistente divieto dell'impiego dello zucchero nella correzione dei
VQPRD (DOC e DOCG), oltre a mantenere un'assurda disparità di
trattamento tra i membri della Comunità, renderà estremamente
difficile sostenere l'immagine dei nostri vini di qualità con gravi
conseguenze per i produttori medesimi ed inique ripercussioni negative dal
punto di vista economico sulle aziende vitivinicole italiane.
Il problema non é di poco conto, basti pensare che in Italia i
VQPRD sono oltre 500.
A conclusione di queste brevi e sintetiche considerazioni, appare
improrogabile ed indispensabile procedere alla regolamentazione dell'uso
dello zucchero per la correzione dei vini di pregio e, pertanto, vi
proponiamo l'approvazione del presente disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
(Condizioni per l'uso del saccarosio)
1. Qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una o piú
zone viticole delle regioni italiane, é autorizzato l'aumento del
titolo alcolometrico volumetrico naturale effettivo e potenziale dell'uva
fresca, del mosto di uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino
nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un "vino di
qualità prodotto in regioni determinate" (VQPRD), a denominazione di
origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e
garantita (DOCG) mediante utilizzo di saccarosio ad uso alimentare.
|
Art. 2.
(Modalità e limiti di utilizzazione)
1. L'aumento del titolo alcolometrico di cui all'articolo 1 puó
essere effettuato soltanto da coloro che presentano denuncia di produzione
di VQPRD, DOC e DOCG, e deve essere eseguito secondo i metodi e le
condizioni di cui all'articolo 18 del regolamento CEE n. 822/87 del
Consiglio del 16 marzo 1987.
|
Art. 3.
(Bollette e registri)
1. Gli interessati alle operazioni di aumento del titolo alcolometrico
possono procedere all'acquisto ed al trasporto del saccarosio se muniti
delle bollette di accompa gnamento previste dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive
modificazioni.
|
Art. 4.
(Notifica delle operazioni di arricchimento)
1. Gli interessati alle operazioni di aumento del titolo alcolometrico
devono comunicare per iscritto tempestivamente alle autorità preposte
ed al servizio repressioni frodi competente per territorio la data di
operazione.
|
Art. 5.
(Annate d'impiego)
1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce per ogni vendemmia, su tempestiva segnalazione degli assessorati delle regioni interessate competenti in materia di agricoltura, se si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessarie le operazioni di arricchimento di cui all'articolo 1. |