DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori SERVELLO, MACERATINI, BEVILACQUA, BASINI, CAMPUS e
MARRI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1996
Istituzione delle facoltà di scienze dell'educazione fisica e dello sport
ONOREVOLI SENATORI. - Con questo disegno di legge si fa seguito
all'impegno già espresso nelle precedenti legislature di voler
risolvere, definitivamente, l'annoso problema degli istituti superiori di
educazione fisica (ISEF ) cosí da allargare la piattaforma culturale
e professionale di detti istituti universitari.
Partiamo intanto dalla constatazione che in tutti i Paesi dell'Unione
europea ed in molte nazioni anche del terzo mondo (come la Libia e l'Uganda)
queste scuole sono università a tutti gli effetti, con corsi di
studio quadriennali, dottorato di ricerca e rilascio di diplomi di laurea.
Se l'ISEF ha potuto assolvere alla sua funzione di formare
professionalmente e culturalmente migliaia di insegnanti di cui ne hanno
usufruito le istituzioni scolastiche, sportive e sociali, lo si deve in gran
parte ai docenti dell'istituto che in oltre trentacinque anni hanno prestato
la loro opera svolgendo mansioni e compiti di carattere universitario,
insegnando "ad insegnare", ma in posizione giuridica, morale ed
amministrativa mortificante, inferiore a quella dei loro colleghi titolari
nelle cattedre delle scuole secondarie di I e II grado, poiché
all'lSEF non é mai esistito l'organico delle docenze.
Ma i motivi fondamentali che sollecitano l'istituzione della
facoltà di scienze dell'educazione fisica e dello sport vanno ben
oltre il voler rendere giustizia a poche decine di volenterosi ed
appassionati cultori e studiosi del movimento umano, inteso come potente
mezzo di formazione umana e sociale. Vediamoli:
c'é una prima esigenza di natura socio-scolastica, in linea con
lo spirito delle iniziative legislative in atto (decreti delegati, riforma
della scuola primaria e secondaria superiore, eccetera) per lo studio e la
ricerca dei rapporti psicomotori nell'età evolutiva.
Da ció nasce l'esigenza della preparazione professionale
dell'insegnante di educazione fisica, proprio in funzione di una moderna
scuola, dalla primaria all'università, dove si possa realizzare la
formazione globale ed unitaria degli allievi anche attraverso lo strumento
delle attività motorie educative.
Per questo necessita un tipo nuovo di insegnante: una sorta di "biologo
umano", con approfondite conoscenze psicopedagogiche e sociali e dalle forti
competenze tecniche specifiche, specializzato prima di tutto in problemi
educativi e poi tecnico-sportivi, organizzativi e di animazione sociale
anche per il tempo oltre quello scolastico.
Non servono piú i toni doloristici ed allarmistici per verificare
lo sbando dei nostri giovani alla chiusura dei portoni scolastici, ma
iniziative concrete e questo disegno di legge prefigura gli impegni
educativi e formativi per i futuri " professionisti dell'educazione"
impegnati nel sociale per tutto l'arco dell'anno.
C'é una seconda esigenza sociale, strettamente correlata alla
prima, della ricerca scientifica fondamentale per lo studio dei rapporti
sociomotori, fisio-psicomotori dell'uomo nei confronti dell'ambiente in cui
vive, opera e lavora.
Questa é una esigenza ed una motivazione già largamente
studiata, verificata e sperimentata in altre nazioni socialmente piú
progredite della nostra in questo settore e che dobbiamo sperimentare anche
da noi se vogliamo che l'uomo, il cittadino lavoratore, giovane o adulto che
sia, possa sviluppare le sue qualità potenziali e le sue ten denze in
funzione dell'attività sociale che ciascuno é chiamato a
svolgere, da quelle artistiche a quelle produttive nel mondo del lavoro
artigianale o industriale, in armonia con le sue esigenze di uomo libero,
anche nella fase della terza età, l'uomo e la donna, arrivati
all'età della pensione, non devono sentirsi ormai giubilati ed
inutili, perció nelle attività ricreativo-motorie, nella
ginnastica di recupero funzionale e di mantenimento, troveranno
psicologicamente motivazioni ed incentivi per vivere appieno la loro
età.
Le risultanze che emergono dalla ricerca sociologica nei confronti del
rapporto uomo-macchina (dal computer al nastro trasportatore)
dell'individuo adulto inserito nel mondo produttivo con le sue esigenze di
riconversione industriale per questioni di mercato, hanno già da
lungo tempo messo in risalto il fenomeno delle ipocinesie di massa e delle
tecnopatie che riguarda tutte le età dell'uomo ed il suo modo di
vivere. Per cui urge intervenire contro tali mali provocati dall'ambiente di
lavoro onde controllare le malattie professionali e le nevrosi collettive.
Una legittima spinta aggiornatrice e di ricerca non puó che
partire dalla puntuale applicazione del disposto di questo disegno di legge
in quanto si basa su premesse concettuali scientificamente esatte che
potranno consentire di programmare applicazioni concrete, utilmente
finalizzate, libere da condizionamenti ideologici e compromessi
organizzativi.
C'e infine un'altra esigenza della ricerca scientifica che deve andare ad
investire il settore sportivo ed agonistico, come quello giovanile
scolastico e quello dei lavoratori in relazione alla loro funzione ed al
tempo libero.
I problemi della ricerca scientifica a favore delle tecniche sportive
piú avanzate devono interessare lo studioso e cultore delle
attività motorie, non fosse altro perché lo sport oggi
rappresenta un fenomeno sociale che interessa e coinvolge milioni di
persone.
In conclusione tale educatore deve poter acquisire, attraverso un serio e
programmato ciclo di studi universitari da compiersi nell'ambito della
facoltà o degli istituti universitari previsti, configurati e
delineati dal presente disegno di legge.
Ci piace rilevare, infine, che l'iniziativa legislativa che presentiamo,
dopo attento studio e lunga riflessione, di elevare l'attuale ISEF statale
di Roma, istituito con l'articolo 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, al
rango di facoltà universitaria, non si contraddice con l'esigenza,
secondo l'attuale Governo, di sfoltire le "mega-università" come la
prima di Roma La Sapienza per una maggior funzionalità degli atenei e
dei corsi di laurea ed un risparmio nei costi di gestione.
L'ISEF statale di Roma per legge é già, oggi, un istituto
universitario dotato di suoi spazi, di sue strutture altamente funzionanti,
di laboratori di ricerca, di impianti sportivi per le esercitazioni
professionali ed il tirocinio, di personalità giuridica di diritto
pubblico, di autonomia amministrativa e didattica. E soprattutto di un
organico di docenti "prestati" all'ISEF dall'università o dalla
scuola, in posizione di comando, distacco, incarico interno o esterno, che
hanno maturato una ricchezza ed un patrimonio di esperienza culturale e
professionale specifica che sarebbe oltremodo deleterio disperdere.
Si aggiunge anche che i docenti titolari di discipline
professionalizzanti, i diplomati ISEF, si sono laureati in educazione fisica
e sport all'Ateneo di Atene oltre ad aver conseguito, in larga parte altri
diplomi di laurea in Italia. Cosí come moltissimi docenti ISEF degli
istituti parificati hanno conseguito analoga laurea con l'Università
di Lione e cosí via.
L'ipotesi già formalizzata con analoghi disegni di legge nella
precedente legislatura di far sorgere ex novo , un corso di laurea
o un istituto universitario presso Tor Vergata é da scartare e ci
crea il sospetto che si voglia solamente la sistemazione di docenti
cattedratici in discipline attinenti all'educazione fisica, che attualmente
non trovano collocazione, per soprannumero, presso questo ateneo.
Se infatti una facoltà di scienze dell'educazione fisica e dello
sport non possiede già alla sua nascita palestre, impianti sportivi,
laboratori di ricerca attrezzati e funzionanti sia per la parte
tecnico-pratica e di tirocinio, sia per la sperimentazione e se non ha il
carattere residenziale, strutture stabili, non potrà mai essere
facoltà.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
(Facoltà di scienze dell'educazione fisica
1. L'Istituto superiore statale di educazione fisica (ISEF) di Roma,
istituito con la legge 7 febbraio 1958, n. 88, assume la denominazione e le
relative funzioni accademiche di "Facoltà di scienze dell'educazione
fisica e dello sport".
a)
presso la facoltà di scienze dell'educazione fisica e dello sport di
cui al comma 1;
3. Negli elenchi delle lauree e delle facoltà di cui,
rispettivamente, alle tabelle I e II, annesse al regio decreto 30 settembre
1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunte la laurea in
scienze dell'educazione fisica e dello sport, la facoltà e gli
istituti universitari per il conseguimento di detta laurea.
|
Art. 2.
(Natura giuridica della facoltà di scienze dell'educazione fisica e
dello sport)
1. La facoltà di cui all'articolo 1 é dotata di
personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia
amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti previsti dal testo uni
co delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; essa inoltre é
titolare del diritto di uso su tutti gli impianti sportivi, palestre,
piscine, campi, uffici, foresterie, convitti, già di proprietà
delle ex Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto.
|
Art. 3.
(Corso accademico e indirizzi di laurea)
1. Il corso di laurea in scienze dell'educazione fisica e dello sport ha
durata di quattro anni, di cui i primi due comuni ai vari indirizzi, il
terzo ed il quarto specifici all'indirizzo prescelto dallo studente. Gli
indirizzi sono:
a)
psico-pedagogico, per l'insegnamento dell'educazione motoria e
dell'educazione fisica e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado a
partire dalla scuola elementare con l'utilizzazione delle tecniche
psicomotorie e logico corporee;
|
Art. 4.
(Ordinamento didattico)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica emana, con
proprio decreto, ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.
341, l'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze
dell'educazione fisica e dello sport secondo i princípi di cui
all'articolo 3.
|
Art. 5.
(Attribuzione degli insegnamenti
1. Per gli insegnamenti da impartire nel corso di laurea si terrà
conto delle aree e dei corsi integrati secondo quanto già indicato
nello statuto dell'ISEF statale, per assegnare un organico di posti di
professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, per lo
svolgimento delle relative attività didattiche, di sperimentazione e
di ricerca, secondo le disposizioni vigenti in materia.
a)
corsi di diploma universitario in educazione fisica e sport per la
formazione di operatori sportivi e del tempo libero;
5. Concorrono al funzionamento dei corsi e delle scuole di cui al comma 4
le altre facoltà ed i dipartimenti interessati.
|
Art. 6.
(Istituti superiori di educazione
1. Gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, istituiti con
la legge 7 febbraio 1958, n. 88, nel termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi e in conformità
degli articoli 1 e 3, possono trasformarsi in "istituti universitari di
scienze dell'educazione fisica e dello sport" e debbono presentare un piano
di adeguamento delle norme statutarie e un piano di finanziamento inerente
alla prevista trasformazione. Oppure possono trasformarsi in istituti
universitari per la formazione di operatori sportivi e del tempo libero, ai
sensi dell'articolo 5, comma 4. In ciascuno di questi casi i predetti
istituti possono conservare la loro autonomia amministrativa e didattica.
|
Art. 7.
(Norme transitorie)
1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 19
novembre 1990, n. 341, vengono dettate le disposizioni per disciplinare il
passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, assicurando comunque il
proseguimento degli studi agli studenti iscritti all'ISEF statale di Roma
alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la
valutazione del curriculum
didattico svolto, ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti
dalla presente legge, ivi compreso il quarto anno sperimentale attivato
all'ISEF statale, su autorizzazione del Ministro pro tempore
competente, nell'anno accademico 1992-93. Sono comunque fatti salvi gli
effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti all'ISEF statale di Roma e
presso gli ISEF pareggiati, ai sensi del precedente ordinamento, anche ai
fini del conseguimento della laurea secondo quanto previsto dal comma 6.
|
Art. 8.
(Ambiti di impiego, compiti e funzioni del personale laureato nella scuola e
in campo sociale)
1. In ogni plesso scolastico della scuola materna ed elementare presta
servizio, a domanda, un laureato in scienze dell'educazione fisica e dello
sport per dirigere, programmare e coordinare l'educazione motoria di base e
le attività di animazione ludico-motoria, mimiche ed
espressivo-gestuali comprese le attività ricreative svolte dai
maestri nelle scuole materne ed elementari.
a)
vacanze alternative con animazione culturale e sportiva per ragazzi e
giovani delle famiglie meno abbienti;
4. Il trattamento economico non dovrà essere inferiore a quello
del personale di concetto avente gli stessi titoli di studio universitari.
|
Art. 9.
(Albo dei docenti laureati e diplomati
1. É istituito l'albo professionale dei docenti laureati in
scienze dell'educazione fisica e dello sport, dei diplomati in educazione
fisica e degli operatori sportivi e del tempo libero.
a)
le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui al
presente articolo;
|
Art. 10.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico delle disponibilità stanziate dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, ai fini della copertura dei piani triennali di sviluppo delle università. |