Legislatura 13º - Disegno di legge N. 1378

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1378


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori SERVELLO, MACERATINI, BEVILACQUA, BASINI, CAMPUS e MARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1996

Istituzione delle facoltà di scienze dell'educazione fisica e dello sport







ONOREVOLI SENATORI. - Con questo disegno di legge si fa seguito all'impegno già espresso nelle precedenti legislature di voler risolvere, definitivamente, l'annoso problema degli istituti superiori di educazione fisica (ISEF ) cosí da allargare la piattaforma culturale e professionale di detti istituti universitari.
Partiamo intanto dalla constatazione che in tutti i Paesi dell'Unione europea ed in molte nazioni anche del terzo mondo (come la Libia e l'Uganda) queste scuole sono università a tutti gli effetti, con corsi di studio quadriennali, dottorato di ricerca e rilascio di diplomi di laurea.
Se l'ISEF ha potuto assolvere alla sua funzione di formare professionalmente e culturalmente migliaia di insegnanti di cui ne hanno usufruito le istituzioni scolastiche, sportive e sociali, lo si deve in gran parte ai docenti dell'istituto che in oltre trentacinque anni hanno prestato la loro opera svolgendo mansioni e compiti di carattere universitario, insegnando "ad insegnare", ma in posizione giuridica, morale ed amministrativa mortificante, inferiore a quella dei loro colleghi titolari nelle cattedre delle scuole secondarie di I e II grado, poiché all'lSEF non é mai esistito l'organico delle docenze.
Ma i motivi fondamentali che sollecitano l'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica e dello sport vanno ben oltre il voler rendere giustizia a poche decine di volenterosi ed appassionati cultori e studiosi del movimento umano, inteso come potente mezzo di formazione umana e sociale. Vediamoli:

c'é una prima esigenza di natura socio-scolastica, in linea con lo spirito delle iniziative legislative in atto (decreti delegati, riforma della scuola primaria e secondaria superiore, eccetera) per lo studio e la ricerca dei rapporti psicomotori nell'età evolutiva.

Da ció nasce l'esigenza della preparazione professionale dell'insegnante di educazione fisica, proprio in funzione di una moderna scuola, dalla primaria all'università, dove si possa realizzare la formazione globale ed unitaria degli allievi anche attraverso lo strumento delle attività motorie educative.
Per questo necessita un tipo nuovo di insegnante: una sorta di "biologo umano", con approfondite conoscenze psicopedagogiche e sociali e dalle forti competenze tecniche specifiche, specializzato prima di tutto in problemi educativi e poi tecnico-sportivi, organizzativi e di animazione sociale anche per il tempo oltre quello scolastico.
Non servono piú i toni doloristici ed allarmistici per verificare lo sbando dei nostri giovani alla chiusura dei portoni scolastici, ma iniziative concrete e questo disegno di legge prefigura gli impegni educativi e formativi per i futuri " professionisti dell'educazione" impegnati nel sociale per tutto l'arco dell'anno.
C'é una seconda esigenza sociale, strettamente correlata alla prima, della ricerca scientifica fondamentale per lo studio dei rapporti sociomotori, fisio-psicomotori dell'uomo nei confronti dell'ambiente in cui vive, opera e lavora.
Questa é una esigenza ed una motivazione già largamente studiata, verificata e sperimentata in altre nazioni socialmente piú progredite della nostra in questo settore e che dobbiamo sperimentare anche da noi se vogliamo che l'uomo, il cittadino lavoratore, giovane o adulto che sia, possa sviluppare le sue qualità potenziali e le sue ten denze in funzione dell'attività sociale che ciascuno é chiamato a svolgere, da quelle artistiche a quelle produttive nel mondo del lavoro artigianale o industriale, in armonia con le sue esigenze di uomo libero, anche nella fase della terza età, l'uomo e la donna, arrivati all'età della pensione, non devono sentirsi ormai giubilati ed inutili, perció nelle attività ricreativo-motorie, nella ginnastica di recupero funzionale e di mantenimento, troveranno psicologicamente motivazioni ed incentivi per vivere appieno la loro età.
Le risultanze che emergono dalla ricerca sociologica nei confronti del rapporto uomo-macchina (dal computer al nastro trasportatore) dell'individuo adulto inserito nel mondo produttivo con le sue esigenze di riconversione industriale per questioni di mercato, hanno già da lungo tempo messo in risalto il fenomeno delle ipocinesie di massa e delle tecnopatie che riguarda tutte le età dell'uomo ed il suo modo di vivere. Per cui urge intervenire contro tali mali provocati dall'ambiente di lavoro onde controllare le malattie professionali e le nevrosi collettive.
Una legittima spinta aggiornatrice e di ricerca non puó che partire dalla puntuale applicazione del disposto di questo disegno di legge in quanto si basa su premesse concettuali scientificamente esatte che potranno consentire di programmare applicazioni concrete, utilmente finalizzate, libere da condizionamenti ideologici e compromessi organizzativi.
C'e infine un'altra esigenza della ricerca scientifica che deve andare ad investire il settore sportivo ed agonistico, come quello giovanile scolastico e quello dei lavoratori in relazione alla loro funzione ed al tempo libero.
I problemi della ricerca scientifica a favore delle tecniche sportive piú avanzate devono interessare lo studioso e cultore delle attività motorie, non fosse altro perché lo sport oggi rappresenta un fenomeno sociale che interessa e coinvolge milioni di persone.
In conclusione tale educatore deve poter acquisire, attraverso un serio e programmato ciclo di studi universitari da compiersi nell'ambito della facoltà o degli istituti universitari previsti, configurati e delineati dal presente disegno di legge.
Ci piace rilevare, infine, che l'iniziativa legislativa che presentiamo, dopo attento studio e lunga riflessione, di elevare l'attuale ISEF statale di Roma, istituito con l'articolo 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, al rango di facoltà universitaria, non si contraddice con l'esigenza, secondo l'attuale Governo, di sfoltire le "mega-università" come la prima di Roma La Sapienza per una maggior funzionalità degli atenei e dei corsi di laurea ed un risparmio nei costi di gestione.
L'ISEF statale di Roma per legge é già, oggi, un istituto universitario dotato di suoi spazi, di sue strutture altamente funzionanti, di laboratori di ricerca, di impianti sportivi per le esercitazioni professionali ed il tirocinio, di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa e didattica. E soprattutto di un organico di docenti "prestati" all'ISEF dall'università o dalla scuola, in posizione di comando, distacco, incarico interno o esterno, che hanno maturato una ricchezza ed un patrimonio di esperienza culturale e professionale specifica che sarebbe oltremodo deleterio disperdere.
Si aggiunge anche che i docenti titolari di discipline professionalizzanti, i diplomati ISEF, si sono laureati in educazione fisica e sport all'Ateneo di Atene oltre ad aver conseguito, in larga parte altri diplomi di laurea in Italia. Cosí come moltissimi docenti ISEF degli istituti parificati hanno conseguito analoga laurea con l'Università di Lione e cosí via.
L'ipotesi già formalizzata con analoghi disegni di legge nella precedente legislatura di far sorgere ex novo , un corso di laurea o un istituto universitario presso Tor Vergata é da scartare e ci crea il sospetto che si voglia solamente la sistemazione di docenti cattedratici in discipline attinenti all'educazione fisica, che attualmente non trovano collocazione, per soprannumero, presso questo ateneo.
Se infatti una facoltà di scienze dell'educazione fisica e dello sport non possiede già alla sua nascita palestre, impianti sportivi, laboratori di ricerca attrezzati e funzionanti sia per la parte tecnico-pratica e di tirocinio, sia per la sperimentazione e se non ha il carattere residenziale, strutture stabili, non potrà mai essere facoltà.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Facoltà di scienze dell'educazione fisica
e dello sport)


1. L'Istituto superiore statale di educazione fisica (ISEF) di Roma, istituito con la legge 7 febbraio 1958, n. 88, assume la denominazione e le relative funzioni accademiche di "Facoltà di scienze dell'educazione fisica e dello sport".
2. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo dell'educazione fisica, psico e socio motoria e dello sport si svolgono:

a) presso la facoltà di scienze dell'educazione fisica e dello sport di cui al comma 1;
b) presso gli "Istituti universitari di scienze dell'educazione fisica e dello sport" che potranno istituirsi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, parimenti sorti secondo il disposto della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

3. Negli elenchi delle lauree e delle facoltà di cui, rispettivamente, alle tabelle I e II, annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunte la laurea in scienze dell'educazione fisica e dello sport, la facoltà e gli istituti universitari per il conseguimento di detta laurea.

Art. 2.

(Natura giuridica della facoltà di scienze dell'educazione fisica e dello sport)

1. La facoltà di cui all'articolo 1 é dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti previsti dal testo uni co delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; essa inoltre é titolare del diritto di uso su tutti gli impianti sportivi, palestre, piscine, campi, uffici, foresterie, convitti, già di proprietà delle ex Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto.

Art. 3.

(Corso accademico e indirizzi di laurea)

1. Il corso di laurea in scienze dell'educazione fisica e dello sport ha durata di quattro anni, di cui i primi due comuni ai vari indirizzi, il terzo ed il quarto specifici all'indirizzo prescelto dallo studente. Gli indirizzi sono:

a) psico-pedagogico, per l'insegnamento dell'educazione motoria e dell'educazione fisica e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado a partire dalla scuola elementare con l'utilizzazione delle tecniche psicomotorie e logico corporee;
b) socio-motorio e sportivo per gli impieghi del movimento umano nel campo della preparazione atletica e tecnica specifica nelle varie discipline e branche dello sport, nelle organizzazioni sportive giovanili comprese quelle universitarie;
c) biologico e psico-motorio, per l'utilizzazione del movimento nell'educazione fisica differenziata ed adattata, in età evolutiva, nelle alterazioni e compromissioni mioscheletriche, negli atteggiamenti posturali scorretti, nelle affezioni rachidee e deficienze cardio-respiratorie, anche nell'ambito della terza età, nel settore delle tecnopatie del cittadino lavoratore in relazione al rapporto con il suo strumento di lavoro e nelle ricerche ergometriche e nell'ambito di tutte le strutture-laboratorio di ricerca e sperimentazione di metodi e tecniche per lo studio del movimento in assenza di gravità;
d) storico-letterario-sociale, per l'indagine storica, letteraria e l'informazione nel settore dei media per quanto attiene l'educazione fisica e lo sport, anche attraverso lo studio comparato delle dottrine straniere in materia, dell'antropologia culturale e della sociologia dello sport.

Art. 4.

(Ordinamento didattico)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'università e della ricerca scientifica emana, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze dell'educazione fisica e dello sport secondo i princípi di cui all'articolo 3.

Art. 5.

(Attribuzione degli insegnamenti
e ricerca scientifica)


1. Per gli insegnamenti da impartire nel corso di laurea si terrà conto delle aree e dei corsi integrati secondo quanto già indicato nello statuto dell'ISEF statale, per assegnare un organico di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, per lo svolgimento delle relative attività didattiche, di sperimentazione e di ricerca, secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Gli insegnanti di educazione fisica diplomati dagli ISEF o laureati secondo le norme della presente legge, concorrono alla attribuzione delle cattedre, sia per le materie a carattere generale, sia per quelle professionalizzanti.
3. L'attività di ricerca scientifica viene svolta, oltreché all'interno della struttura del corso di laurea, anche nell'ambito del dipartimento, secondo i criteri di omogeneità per fini e per metodi di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4. Per le finalità della presente legge, oltre ai corsi di laurea, possono essere istituiti:

a) corsi di diploma universitario in educazione fisica e sport per la formazione di operatori sportivi e del tempo libero;
b) scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

5. Concorrono al funzionamento dei corsi e delle scuole di cui al comma 4 le altre facoltà ed i dipartimenti interessati.

Art. 6.

(Istituti superiori di educazione
fisica pareggiati)


1. Gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, istituiti con la legge 7 febbraio 1958, n. 88, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e in conformità degli articoli 1 e 3, possono trasformarsi in "istituti universitari di scienze dell'educazione fisica e dello sport" e debbono presentare un piano di adeguamento delle norme statutarie e un piano di finanziamento inerente alla prevista trasformazione. Oppure possono trasformarsi in istituti universitari per la formazione di operatori sportivi e del tempo libero, ai sensi dell'articolo 5, comma 4. In ciascuno di questi casi i predetti istituti possono conservare la loro autonomia amministrativa e didattica.
2. Gli istituti di cui al comma 1 che intendono addivenire alla trasformazione seguendo l' iter del comma 1 in istituti universitari quadriennali, possono stipulare convenzioni con i dipartimenti, le università locali, con le regioni e con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ai fini della utilizzazione di strutture per la ricerca e la sperimentazione e di impianti sportivi per la didattica applicata ed il tirocinio; essi inoltre diventano titolari delle attrezzature come le ex case del balilla, ex collegi della Gioventú italiana del littorio e di foresterie posti sul territorio ove ha sede l'istituto di cui al presente articolo. Inoltre detti istituti, cosí come la facoltà di cui all'articolo 1, possono stipulare protocolli d'intesa ed accordi con industrie ed organizzazioni del mondo scientifico e produttivo per sperimentare tecniche e metodologie finalizzate allo sviluppo tecnologico e scientifico-culturale.

Art. 7.

(Norme transitorie)

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, vengono dettate le disposizioni per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, assicurando comunque il proseguimento degli studi agli studenti iscritti all'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la valutazione del curriculum didattico svolto, ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge, ivi compreso il quarto anno sperimentale attivato all'ISEF statale, su autorizzazione del Ministro pro tempore competente, nell'anno accademico 1992-93. Sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti all'ISEF statale di Roma e presso gli ISEF pareggiati, ai sensi del precedente ordinamento, anche ai fini del conseguimento della laurea secondo quanto previsto dal comma 6.
2. Il personale docente in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione di comando, distacco, incarico interno o esterno, o per contratto é utilizzato, ad esaurimento, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso, per le esigenze didattiche e di ricerca della facoltà, con trattamento economico non inferiore a quello degli associati, di pari anzianità di servizio. Sono altresí utilizzati, a domanda, gli assistenti straordinari in servizio presso l'ISEF alla data di entrata in vigore della presente legge, con trattamento economico non inferiore a quello dei ricercatori universitari, di pari anzianità di servizio, fino all'espletamento dei concorsi a posti di professore, per i docenti titolari e di ricercatore universitario per gli assistenti straordinari. In detti concorsi il giudizio della commissione terrà conto dei titoli didattici e scientifici specifici conseguiti presso l'ISEF.
3. Il personale non docente, tecnico ed amministrativo in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge é inquadrato nei ruoli organici nazionali del personale non docente universitari, mantenendo il trattamento giuridico e quello economico contrattualmente spettante e le anzianità di servizio acquisite. Detto personale resta assegnato alla facoltà di scienze dell'educazione fisica e dello sport, già ISEF di Roma.
4. Il personale docente degli istituti superiori di educazione fisica pareggiati che si trasformeranno in istituti universitari per la formazione di operatori sportivi e del tempo libero, o in istituti universitari di scienze dell'educazione fisica e dello sport, che sia ancora in servizio alla data di stipula delle convenzioni previste dal comma 2 dell'articolo 6, in posizione di comando, distacco, incarico o per contratto, é utilizzato a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla predetta data, per le esigenze di funzionamento dell'istituto universitario, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.
5. Il personale tecnico ed amministrativo degli ISEF pareggiati, di cui al comma 4, che sia ancora in servizio alla data di stipula delle convenzioni previste dal comma 2 dell'articolo 6, é utilizzato, a domanda, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento, fino all'inquadramento nei corrispondenti profili professionali delle relative qualifiche funzionali del personale tecnico ed amministrativo dell'università.
6. I diplomi rilasciati dai disciolti ISEF prima della data di entrata in vigore della presente legge sono equiparati alla laurea in scienze dell'educazione fisica e dello sport per quanto concerne le carriere scolastiche. I diplomati in educazione fisica che intendano conseguire la laurea in educazione fisica e sport, a partire dal biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno farne domanda al consiglio di facoltà inviando il curriculum degli esami sostenuti presso gli ISEF di provenienza. Il Consiglio di facoltà stabilirà il nume ro e indicherà gli esami che gli interessati dovranno sostenere prima di essere ammessi all'esame di tesi di laurea, in relazione, anche, all'indirizzo che gli interessati indicheranno sulla domanda.

Art. 8.

(Ambiti di impiego, compiti e funzioni del personale laureato nella scuola e in campo sociale)

1. In ogni plesso scolastico della scuola materna ed elementare presta servizio, a domanda, un laureato in scienze dell'educazione fisica e dello sport per dirigere, programmare e coordinare l'educazione motoria di base e le attività di animazione ludico-motoria, mimiche ed espressivo-gestuali comprese le attività ricreative svolte dai maestri nelle scuole materne ed elementari.
2. Presso gli uffici dei provveditorati agli studi prestano servizio, a domanda, dai due ai sei laureati in scienze dell'educazione fisica e dello sport per svolgere le analoghe competenze di cui al comma 1, oltre a compiti di promozione, coordinamento ed organizzazione, presso le scuole medie secondarie di I e II grado, per le attività di avviamento allo sport, sportive ed agonistiche stante i protocolli d'intesa tra il Ministro della pubblica istruzione, la facoltà di scienze dell'educazione fisica e dello sport ed il CONI, oltre alle attività motorie in ambiente naturale e campeggistiche previste dai vigenti programmi ministeriali di educazione fisica e sportiva.
3. Le amministrazioni comunali dovranno emanare bandi di concorso per l'assunzione, presso ciascuna circoscrizione, nelle città capoluogo di provincia e di regione e presso le stesse sedi comunali, dove non esista il decentramento amministrativo, di uno o piú laureati in scienze dell'educazione fisica e dello sport o di diplomati dagli istituti universitari della stessa disciplina, per organizzare, promuovere, coordinare e far svolgere, in accordo con le amministrazioni civiche, le seguenti attività:

a) vacanze alternative con animazione culturale e sportiva per ragazzi e giovani delle famiglie meno abbienti;
b) corsi di ginnastica differenziata per pre-adolescenti affetti da atteggiamenti posturali scorretti e da alterazioni mioscheletriche;
c) corsi di attività motoria, ritmica ed espressiva con la musica per la realizzazione di spettacoli, sia per giovani, sia per la terza età.

4. Il trattamento economico non dovrà essere inferiore a quello del personale di concetto avente gli stessi titoli di studio universitari.
5. Tra le associazioni culturali e sindacali rappresentative degli insegnanti diplomati ISEF e le organizzazioni sindacali rappresentative degli operai dell'industria, dovranno essere stipulate convenzioni per favorire l'assunzione di laureati in scienze dell'educazione fisica e dello sport, qualificati dall'indirizzo biologico e psicomotorio del loro corso di studi universitario, per svolgere imprese, in accordo e sintonia con il medico di fabbrica o le organizzazioni sanitarie locali, l'attività motoria compensativa al fine di prevenire quegli stati degenerativi derivanti dalle tecnopatie che il lavoratore contrae in fabbrica al fine di salvaguardare la sua salute e ridurre, per l'azienda, gli oneri conseguenti alla diffusione delle malattie. I sindacati dei lavoratori favoriscono l'assunzione di laureati in scienze dell'educazione fisica e dello sport anche per le attività socio-ricreative e sportive nel tempo libero, anche da parti di consorzi di piccole imprese.
5. Nelle scuole musicali, nei conservatori, nelle accademie liriche e corali riconosciute e finanziate dalle provincie, dalle regioni e dal dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei ministri é introdotto l'insegnamento del training psicomotorio con le sue tecniche di cinetica respiratoria e mobilizzazioni specifiche per l'attivazione della funzione cardio-respiratoria e dell'apparato fonetico, con le sue tecniche espressivo-motorie e gestuali per l'arte scenica, con le sue tecniche di rilassamento per la padronanza emotiva dell'attore da palcoscenico; per tale funzione professionale sono chiamati i docenti laureati in scienze dell'educazione fisica e sport, che hanno seguito, nel loro corso di studi, l'indirizzo biologico-psicomotorio e specializzati in questo settore.

Art. 9.

(Albo dei docenti laureati e diplomati
in educazione fisica e sport)


1. É istituito l'albo professionale dei docenti laureati in scienze dell'educazione fisica e dello sport, dei diplomati in educazione fisica e degli operatori sportivi e del tempo libero.
2. Gli iscritti all'albo, strutturato in tre livelli relativamente al titolo di studio degli stessi iscritti, unitariamente costituiscono l'ordine dei docenti di educazione fisica e dello sport, articolato a livello regionale. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dalla gestione dell'albo e dell'ordine sono a totale carico degli iscritti.
3. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità e con il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'organo da questi delegato per il turismo, lo spettacolo e lo sport, disciplinano con decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui al presente articolo;
b) l'istituzione del consiglio nazionale dell'ordine e delle sedi regionali;
c) i procedimenti elettorali delle cariche direttive dell'ordine;
d) i settori professionali sui quali potranno intervenire gli iscritti all'albo in relazione a quanto indicato dagli articoli 3 e 8;
e) l'iscrizione all'albo abilita all'esercizio della libera professione salvo incompatibilità con l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado ivi comprese le università.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico delle disponibilità stanziate dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, ai fini della copertura dei piani triennali di sviluppo delle università.