Legislatura 13º - Disegno di legge N. 1187

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1187


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore PERUZZOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1996

Nuove norme in materia di armi e munizioni







ONOREVOLI SENATORI. - Una nuova e sistematica legge sulle armi trova la sua giustificazione in una duplice esigenza:

1) armonizzare la legislazione italiana a quella europea, recependo compiutamente la direttiva 91/477/CEE, del Consiglio, del 18 giugno 1991;
2) ovviare al caotico stato in cui versa l'attuale legislazione, frutto di una stratificazione giuridica che ha le sue origini nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Tale stato di confusione richiede interventi continui e a volte contraddittori da parte del Ministero dell'interno, le cui circolari surrogano in modo discutibilmente legittimo e palesemente non efficace le leggi attuali.

La prima esigenza é inderogabile se si vuole dare contenuto alle generiche affermazioni di europeismo tanto care alla retorica politica italiana. La citata direttiva 91/477/CEE, ha infatti introdotto criteri di classificazione delle armi che non sono compatibili con quelli degli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110; inoltre la citata direttiva rende del tutto inutile il mantenimento di istituti come il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo che viene svuotato di significato dalla piú semplice ed efficace classificazione delle armi introdotta dalla direttiva medesima. Essa prevede anche sostanziali modifiche al regime della circolazione delle armi all'interno dell'Unione europea, che devono essere recepite pienamente nel nostro ordinamento. L'esigenza di introdurre le nuove norme europee si salda con la necessità di porre un freno al coacervo legislativo attuale che ha raggiunto livelli non piú tollerabili.
Per ció che concerne il secondo punto, la situazione presente é infatti il frutto della sovrapposizione, malamente armonizzata, al già citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 773 del 1931 e al relativo regolamento per l'esecuzione, della legge n. 110 del 1975, della legge 9 luglio 1990, n. 185, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, della legge sulle armi sportive, delle varie norme contro la criminalità organizzata e di una miriade di circolari dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del commercio con l'estero.
Il corpus normativo venutosi cosí a formare presenta numerose, negative e gravi conseguenze:

a) rende il controllo sulla produzione, sul commercio e sulla detenzione delle armi estremamente complesso e quindi di difficoltosa applicazione per gli organi di polizia, con dannose conseguenze per l'ordine pubblico e per la lotta contro la criminalità;
b) lede gli interessi di vaste categorie di cittadini che intendono esercitare, nel pieno rispetto della legge, i diritti che la Costituzione e la volontà del popolo - manifestatasi attraverso il referendum sul porto d'armi del 1981 e quello sulla caccia del 1990 - ha inequivocabilmente espresso;
c) complica l'attività della magistratura che é costretta ad applicare norme di difficile reperimento, perché sparse in vari testi legislativi, e di astrusa interpretazione perché continuamente rimaneggiate da circolari che rimangono peraltro sconosciute alla maggior parte dei cittadini interessati;
d) danneggia l'attività dell'industria e del commercio del settore con vincoli di nessuna utilità per l'ordine pubblico, che servono unicamente a fare aumentare i costi di produzione e di distribuzione;
e) ostacola, senza alcun risultato in termini di contrasto alla delinquenza, la pratica di sport (tiro a segno, tiro a volo, caccia) connessi all'uso legittimo delle armi, praticati da oltre un milione di cittadini;
f) costringe in parecchi casi, per la non limpidezza del dettato legislativo, a un comportamento extralegale o illegale onesti cittadini il cui intento é invece quello di "mettersi in regola con le leggi", come ad esempio i collezionisti di armi antiche, necessitati a ricorrere ad "acrobazie legali" per legittimare il possesso di armi di nessuna pericolosità sociale;
g) disincentiva la raccolta di armi in musei di Stato e privati con danno grave alla conservazione del patrimonio storico ed artistico del Paese;
h) non consente una rapida e agevole repressione di fenomeni di nuova criminalità, come quelli legati al risorgere di fenomeni razzisti.

Per ovviare a questa situazione di grave incertezza del diritto e di inefficienza legislativa, una nuova legge che si limitasse a rabberciare l'esistente, costruendo sul terreno non solido dell'attuale legislazione, non avrebbe certo prodotto gli effetti sperati. Al contrario si é manifestata chiarissima la necessità di regolamentare in toto la materia partendo dalle basi. La ratio della legge consiste nella simultanea tutela di due esigenze fondamentali: l'ordine pubblico e i diritti dei cittadini. Tale proponimento si concretizza da un lato sanzionando piú severamente l'uso illegittimo e criminale delle armi, dall'altro garantendo e semplificando l'uso legittimo. A tal fine si é partiti dal recepimento integrale della piú volte menzionata direttiva CEE, che fornisce in primo luogo uno schema logico di classificazione e di definizione delle armi, tenendo in debito conto che si tratta di materia prevalentemente tecnica; in secondo luogo essa traccia dei princípi guida riguardo l'acquisizione, la detenzione e il trasporto delle armi.
L'altra fonte a cui ci si é rifatti nell'estensione di questo disegno di legge é la tradizione legislativa italiana in materia, che, opportunamente razionalizzata, ha comunque fornito altri solidi fondamenti.
Rispetto alla legislazione in vigore, il presente disegno di legge non pretende di essere un totale ribaltamento dei concetti di tutela dell'ordine pubblico finora applicati, ma ne costituisce un adattamento che tiene conto del mutato scenario sociale, delle diverse forme di criminalità e della diversa pericolosità di determinati comportamenti.
Nel capo I viene delimitato il campo di applicazione della legge. La classificazione introdotta e le definizioni sono quelle della citata direttiva 91/477/CEE, opportunamente integrate. Tale classificazione ha il pregio di fissare dei criteri certi e obiettivi per la identificazione delle armi e delle munizioni; grazie ad essa si rende superfluo il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, ormai diventato una colossale massa di dati di difficile gestione e consultazione, che, inoltre, a sedici anni dalla sua introduzione si é rivelato uno strumento del tutto inefficace per il controllo delle armi e per la prevenzione di abusi.
Le armi proibite sono individuate con assoluta chiarezza, cosí come lo sono quelle ammesse; altresí é rilevante notare che il disegno di legge si armonizza perfettamente con la legge n. 185 del 1990 sugli armamenti. Il disegno di legge identifica anche, con maggiore chiarezza e semplicità rispetto al passato, le armi non da fuoco.
Per quanto riguarda gli esplosivi e gli artifici pirici non si é giudicato opportuno intervenire, trattandosi di materia distinta - anche se contigua - a quella trattata. La recente emanazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 (specifica sull'argomento) costituisce un valido presupposto per predisporre un separato disegno di legge.
Nel capo II si tratta dell'acquisizione, cessione, detenzione, porto e trasporto delle armi e loro parti essenziali. Viene posto in essere un insieme coordinato di norme - che nei limiti del possibile si é cercato di semplificare - le quali consentano a un tempo sia la tutela rigorosa dell'ordine pubblico, che la possibilità di un uso legittimo delle armi a quei cittadini che ne sono interessati.
Ai fini dell'acquisizione e della detenzione delle armi, il presente disegno di legge risulta piú restrittivo rispetto alla citata diret tiva CEE, non distaccandosi troppo dall'attuale legislazione. Per converso - in armonia con i disposti delle legislazioni degli altri Paesi europei - vengono deregolamentate quelle categorie di armi (ad aria compressa, antiche) che, negli ultimi cinquant'anni, non hanno dato luogo, per le loro caratteristiche intrinseche, ad alcun fenomeno di pericolo per l'ordine pubblico. Tale deregolamentazione ha anche lo scopo di sgravare la pubblica amministrazione da un ponderoso fardello burocratico di nessuna utilità ai fini della sicurezza pubblica.
L'attuale numero di documenti che abilitano al porto o al trasporto delle armi, invero eccessivo, rende difficoltosi i controlli da parte dell'autorità; inoltre la congerie di norme che regolamentano tali documenti, ha creato di fatto una situazione in cui il cittadino non riesce piú a conoscere l'esatto ambito di validità della licenza di cui é titolare. Per questi motivi si é proposta una riorganizzazione dei titoli che consentono il porto e il trasporto delle armi, e per ognuno di essi é stato chiaramente delineato l'ambito di validità. É opportuno sottolineare come i requisiti per il loro rilascio siano improntati a un criterio di estremo rigore.
In questo capo sono regolamentati anche l'acquisizione e il porto delle armi non da fuoco, sulla base del criterio della pericolosità sociale di alcuni di questi tipi di oggetti che vengono sempre piú spesso impiegati in episodi di microcriminalità e di teppismo.
Il capo III é dedicato all'importazione e all'esportazione delle armi da fuoco. Si é resa necessaria una revisione totale della materia per ottemperare in primo luogo alla citata direttiva CEE e poi per ridare chiarezza e organicità a questo aspetto di rilevante importanza per l'economia italiana.
Il capo IV attiene alla certificazione delle armi, ossia a tutte quelle procedure necessarie per introdurre le armi in commercio, ed é pertanto una delle parti piú strettamente tecniche del disegno di legge. In questo ambito viene definito con maggiore chiarezza il concetto di "arma clandestina", strettamente connesso all'attività criminosa.
Il capo V regolamenta le attività di costruzione, commercio e riparazione delle armi da fuoco. Il criterio guida seguito é stato ancora una volta quello di semplificare le norme, creando peró un insieme organico di disposizioni che consentano un controllo efficace da parte dell'autorità sugli aspetti veramente rilevanti ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica.
Il capo VI (altre disposizioni) regolamenta aspetti circoscritti della materia, quali l'attività del tiro a segno nazionale, dei musei (istituendo la possibilità di una piú agevole raccolta del patrimonio oplologico nazionale) e della commissione sulle armi.
L'ultimo capo (disposizioni transitorie e finali) provvede a regolamentare il rinvenimento di armi (oggi materia di dispute dottrinali) e stabilisce i necessari raccordi con altre leggi il cui campo di applicazione si sovrappone in parte con quello del presente disegno di legge. A fronte dell'introduzione di un regime giuridico totalmente nuovo, viene infine istituita una sanatoria per consentire a chiunque di regolarizzare la propria posizione.





DISEGNO DI LEGGE



CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Armi da fuoco e munizioni)

1. Ai sensi della presente legge, le armi da fuoco e le munizioni sono classificate nelle seguenti categorie:

a) categoria A:
1) dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo;
2) armi da fuoco automatiche;
3) armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto;
4) munizioni a pallottola perforante, esplosive, incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni;
5) munizioni per armi corte dotate di proiettili ad espansione;
6) armi dotate originariamente di congegni di moderazione e soppressione del suono emesso all'atto dello sparo;
7) congegni di moderazione e soppressione del suono emesso all'atto dello sparo;

b) categoria B:
1) armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione o a tamburo o a piú canne;
2) armi da fuoco corte a colpo singolo a percussione centrale;
3) armi da fuoco corte a colpo singolo a percussione anulare di lunghezza totale inferiore a 28 centimetri;
4) armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere piú di tre cartucce;
5) armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenen ti al massimo tre cartucce il cui caricatore non é fissato e per le quali non si garantisce che non possono essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere piú di tre cartucce;
6) armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia la cui canna non superi 60 centimetri di lunghezza;
7) armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica;

c) categoria C:
1) armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla lettera b) , numero 6);
2) armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata;
3) armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla lettera b) , numeri da 4) a 7);
4) armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale o superiore a 28 centimetri;

d) categoria D:
1) armi da fuoco lunghe a colpo singolo per ogni canna liscia.

2. Sono considerate parti essenziali delle armi da fuoco di cui al comma 1, i fusti, le carcasse, le canne con camera di cartuccia e le bascule.
3. Non sono incluse nella definizione di "arma da fuoco" di cui al comma 1, le armi che, seppure conformi alla stessa definizione:

a) siano state rese definitivamente inerti mediante l'applicazione di procedimenti tecnici garantiti o certificati da un costruttore autorizzato dal Banco nazionale di prova, istituito con regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, da altri banchi esteri riconosciuti o dallo Stabilimento militare armamento leggero di Terni;
b) siano concepite per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione o lancio di siringhe per impieghi veterinari o sanitari oppure siano destinate ad impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;
c) siano armi antiche, come definite dall'articolo 2;
d) siano trasformate per uso scenico o cinematografico, in modo da poter impiegare esclusivamente munizionamento a salve; tale trasformazione deve essere attestata da un costruttore autorizzato o, in mancanza di questo, dal Banco nazionale di prova o da altri banchi esteri riconosciuti.

Art. 2.

(Armi antiche e loro repliche)

1. Ai sensi della presente legge, sono definite armi antiche tutte le armi da fuoco, lunghe e corte, purché di modello anteriore al 31 dicembre 1890 e prodotte fino al 31 dicembre 1920, nonché le loro repliche ad avancarica anche di produzione successiva.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge, si definisce:

a) "arma da fuoco corta", un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 centimetri oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 centimetri;
b) "arma da fuoco lunga", qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte di cui alla lettera a) ;
c) "arma automatica", un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che puó sparare piú colpi a raffica azionando una sola volta il grilletto;
d) "arma a ripetizione", arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo;
e) "arma a colpo singolo", arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata manualmente inserendo le munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata della canna;
f) "munizione", complesso costituito da bossolo, capsula d'innesco, polvere di lancio e pallottola o pallini;
g) "munizione a pallottola perforante", munizione per uso militare con pallottola blindata a nucleo perforante, ove il nucleo stesso sia costituito da metallo con durezza superiore ai 400 Bhn (Brinell);
h) "munizione a pallottola esplosiva", munizione per uso militare con pallottola contenente una carica che esplode al momento dell'impatto;
i) "munizione a pallottola incendiaria", munizione per uso militare con pallottola contenente una miscela chimica che si infiamma al contatto con l'aria o al momento dell'impatto;
l) "munizione con pallottola ad espansione", munizione per pistole e rivoltelle dotata di proiettile con cavità apicale (Hollow Point o Hollow Cavity) ;
m) "canne intercambiabili", canne concepite come tali dal costruttore dell'arma che possono essere montate o smontate su di un'arma senza ricorrere ad attrezzature od alterazioni dell'arma stessa;
n) "armi ad avancarica" armi in cui la carica di lancio e il proiettile vengono caricati unicamente dalla volata della canna o dalla parte anteriore del tamburo;
o) "tiro sportivo", attività, anche non agonistica, di tiro contro bersagli non animati svolta in poligoni del tiro a segno nazionale, campi di tiro a volo, campi di tiro, o altri luoghi, ancorché privi di particolari apprestamenti, che siano atti a garantire lo svolgimento della predetta attività senza arrecare danno o disturbo a persone né costituire pericolo per persone o cose.

Art. 4.

(Attrezzi e strumenti sportivi,
storici e di utilità)


1. Ai sensi della presente legge, sono definiti "attrezzi e strumenti sportivi, storici e di utilità" i seguenti oggetti:

a) gli strumenti da sparo, lunghi e corti, ad aria compressa, precompressa o a propulsione mediante gas;
b) gli archi;
c) le balestre;
d) i coltelli, sia a lama fissa che pieghevole, con un solo filo e con l'eventuale controfilo seghettato, la cui lama sia di lunghezza superiore a 7 centimetri per i coltelli a lama pieghevole e 4 centimetri con lama fissa;
e) le spade, le sciabole, i bastoni animati, le armi d'asta, le armi da botta, le baionette, i pugnali (con lama a doppio filo) e gli stiletti (con lama a punta acuminata anche priva di filo).

Art. 5.

(Oggetti atti ad offendere)

1. Ai sensi della presente legge, sono definiti "oggetti atti ad offendere" le mazze, i tubi, le catene, i martelli, le fionde, i bulloni, le sfere metalliche, le Shuriken inunchaku, le bombolette espellenti gas o sostanze irritanti, i dispositivi atti ad emettere scariche elettriche (stuntgun) ad eccezione di quelli per uso terapeutico o veterinario, i coltelli con meccanismo di apertura della lama a molla, le noccoliere, i tirapugni, i coltelli la cui lama viene espulsa dall'impugnatura e qualsiasi altro oggetto non ricompreso espressamente nell'articolo 4 chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo per l'offesa alla persona.

Art. 6.

(Oggetti riproducenti armi)

1. Ai sensi della presente legge, sono definiti "oggetti riproducenti armi" gli oggetti che per la loro forma e dimensione siano palesemente simili a un'arma da fuoco, tra cui quelli progettati per consentire il lancio di proiettili eroganti un'energia cinetica specifica non superiore a 0,036 joules per millimetro quadrato. Le riproduzioni di armi devono essere costruite con l'impiego di tecniche e materiali che non ne consentano la trasformazione in armi da fuoco, previo utilizzo di attrezzi o macchine utensili di facile reperimento. Devono inoltre avere all'estremità della canna un tappo rosso ovvero un anello colorato visibilmente in rosso.

Art. 7.

(Alterazione clandestina d'arma)

1. Ai sensi della presente legge, costituisce alterazione clandestina d'arma qualunque modifica effettuata da un soggetto diverso da quello di cui all'articolo 46, atta a:

a) trasformare le armi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, in armi di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 1;
b) trasformare un'arma lunga in un'arma corta;
c) ripristinare il funzionamento di quelle armi che siano state rese inerti mediante l'applicazione di procedimenti tecnici garantiti o certificati da un banco di prova riconosciuto, oppure siano state trasformate per uso scenico o cinematografico, in modo da poter impiegare esclusivamente munizionamento a salve.

2. Non costituisce alterazione clandestina d'arma il montaggio dei seguenti oggetti: canne intercambiabili anche in calibro diverso, canne di ricambio, fermo restando l'obbligo di dichiararne il possesso, congegni di puntamento ottici, elettronici, optoelettronici, congegni di puntamento registrabili, compensatori di rilevamento, freni di bocca, rompifiamma, spegnifiamma, contrappesi, strozzatori mobili, riduttori di calibro o serbatoi caricatori che si differenziano dall'originale.
3. Chiunque intenda cambiare il calibro di una arma da fuoco di cui alle lettere b), c) e d), del comma 1 dell'articolo 1, al di fuori del caso della sostituzione di una canna intercambiabile o di ricambio, deve far eseguire le necessarie operazioni da una impresa autorizzata alla costruzione o alla riparazione di armi da fuoco, la quale, dopo l'esecuzione dei lavori, provvede all'invio dell'arma al Banco nazionale di prova o ad altro banco riconosciuto per la necessaria certificazione, é fatto obbligo di notificare l'avvenuto cambiamento di calibro secondo la procedura di cui all'articolo 18.
4. Chiunque alteri clandestinamente un'arma é punito con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.

CAPO II
ACQUISIZIONE, CESSIONE,

DETENZIONE, PORTO E TRASPORTO

DELLE ARMI E LORO PARTI



Art. 8.

(Armi e munizioni proibite)

1. É fatto divieto di acquisizione e di detenzione delle armi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, delle loro parti essenziali e delle munizioni specificate nella citata lettera a) . In deroga a tale principio, sono consentite l'acquisizione, la detenzione e la cessione di dette armi ai soggetti muniti di autorizzazione alla loro fabbricazione, prevista dall'articolo 46, ai soggetti muniti di autorizzazione alla fabbricazione di munizioni e ai musei pubblici.
2. Sono altresí consentite la produzione, il commercio, la detenzione e l'uso delle munizioni di cui al numero 5), lettera a), comma 1, dell'articolo 1 ai soli fini del tiro sportivo e dell'attività venatoria.
3. Le armi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, delle quali sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazio ne di armi della stessa categoria. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi é tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno e a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle.
4. Chiunque trasferisce le armi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 o loro parti essenziali per cause diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo, é punito con l'arresto da due a sei anni e con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.
5. É punito con l'ammenda di lire un milione chiunque, essendo obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel comma 3 del presente articolo.

Art. 9.

(Titoli per l'acquisizione delle armi, delle loro parti essenziali, delle munizioni e delle polveri da lancio)

1. L'acquisizione delle armi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, delle loro parti essenziali, delle munizioni e delle polveri da lancio é subordinata al possesso di una delle seguenti autorizzazioni:

a) autorizzazione preventiva di cui all'articolo 11;
b) licenza di porto d'armi per difesa personale di cui all'articolo 12;
c) licenza di porto d'armi per difesa personale per guardie particolari giurate, di cui all'articolo 13;
d) licenza per l'uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco di cui all'articolo 14;
e) tessera d'identificazione degli agenti e ufficiali di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza; tessera d'identificazione degli ufficiali e sottufficiali delle forze armate;
f) tessera d'identificazione dei magistrati dell'ordine giudiziario e del personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria;
h) tessera d'identificazione dei prefetti e dei vice-prefetti.

Art. 10.

(Cessione delle armi da fuoco,
delle loro parti essenziali

e delle polveri da lancio)


1. Chiunque ceda armi da fuoco o loro parti essenziali, di cui sia possessore a qualsiasi titolo, deve rilasciare un'apposita dichiarazione di cessione all'acquirente.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 é compilata in due copie originali, firmate dal cedente e controfirmate dall'acquirente, che contengono le seguenti indicazioni:

a) estremi identificativi del cedente;
b) estremi identificativi dell'arma;
c) estremi identificativi dell'acquirente, compreso il titolo per l'acquisizione ai sensi dell'articolo 9;
d) data e luogo in cui é avvenuta la cessione.

3. Chiunque ceda un'arma da fuoco, entro cinque giorni deve comunicare l'avvenuta cessione all'autorità presso cui era stato dichiarato il possesso della medesima, inoltrando una copia della dichiarazione di cui al comma 2. L'autorità medesima provvede a depennare le armi cedute dalla dichiarazione di possesso, ovvero dalla licenza di collezione.
4. Qualora il cedente sia autorizzato alla costruzione o al commercio di armi da fuoco ai sensi degli articoli 46 e 48, la dichiarazione di cui al comma 1 é compilata in copia unica, ad uso dell'acquirente. La comunicazione all'autorità di avvenuta cessione si effettua secondo le modalità di cui agli articoli 47 e 49.
5. Qualora l'acquirente sia autorizzato alla costruzione o al commercio di armi da fuoco ai sensi degli articoli 46 e 48, la dichiarazione é compilata in copia unica, ad uso del cedente. La comunicazione all'autorità di avvenuta cessione si effettua secondo le modalità di cui agli articoli 47 e 49.
6. Qualora la cessione avvenga tra soggetti autorizzati alla costruzione ed al commercio di armi da fuoco ai sensi degli articoli 46 e 48 non é richiesta la dichiarazione di avvenuta cessione.
7. Qualora la cessione avvenga da parte di una sezione del Tiro a segno nazionale, la dichiarazione é compilata in copia unica ad uso dell'acquirente. La cessione deve risultare mediante annotazione sull'inventario delle armi di cui alla lettera b), comma 7, dell'articolo 55; dall'annotazione dovranno risultare le indicazioni previste alle lettere b), c) e d) del comma 1 del presente articolo.

Art. 11.

(Autorizzazione preventiva)

1. L'autorizzazione preventiva di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 é rilasciata dal questore previa richiesta ai cittadini italiani e agli stranieri residenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non rientrino tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) siano in possesso di certificato di abilità all'uso e maneggio di armi corte da fuoco oppure lunghe da fuoco rilasciato da una sezione del Tiro a segno nazionale di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e successive modificazioni;
c) siano in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato da un ufficiale sanitario, da un medico militare o della polizia di Stato dal quale risulti che il richiedente non é affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere e sia in possesso dei requisiti visivi ed auditivi richiesti per la concessione della patente di guida;
d) abbiano raggiunto l'età di diciotto anni;
e) indichino, nella domanda, la categoria dell'arma che intendono acquisire.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 non puó essere concessa ad un residente di un altro Stato membro dell'Unione europea senza preventivo accordo di quest'ultimo, qualora lo Stato medesimo preveda l'autorizzazione preventiva all'acquisto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1, ha validità su tutto il territorio dello Stato per tre mesi; autorizza altresí al trasporto dell'arma cui si riferisce dal luogo di acquisizione a quello in cui sarà detenuta.
4. La richiesta dell'autorizzazione é redatta in carta libera. Il rilascio dell'autorizzazione é esente da ogni tributo.
5. All'atto del ricevimento della istanza di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'autorità preposta deve rilasciare una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della istanza. In caso di diniego, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza é stata respinta.

Art. 12.

(Licenza di porto d'armi
per difesa personale)


1. La licenza di porto d'armi per difesa personale é rilasciata dal questore a chi ne faccia richiesta e sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) non rientri tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) non sia obiettore di coscienza;
c) sia in possesso di certificati di abilitazione all'uso e maneggio di armi corte da fuoco rilasciati da una sezione del Tiro a segno nazionale;
d) sia in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato da un ufficiale sanitario, da un medico militare o della polizia di Stato dal quale risulti che il richiedente non é affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità d'intendere e di volere e sia in possesso dei requisiti visivi ed auditivi richiesti per la concessione della patente di guida;
e) abbia raggiunto l'età di diciotto anni;
f) indichi nell'istanza la motivazione della richiesta.

2. La licenza di porto d'armi per difesa personale ha validità di cinque anni. Il rinnovo quinquennale comporta i medesimi requisiti del rilascio.
3. La licenza di porto d'armi per difesa personale é soggetta a tassa di concessione governativa annuale. In deroga a tale principio, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro e delle finanze, individua con decreto le categorie di persone che, a causa dell'esposizione a rischio dipendente dalla loro attività svolta o cessata, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista.
4. La licenza di porto d'armi per difesa personale non puó essere concessa a un residente di altro Stato membro della Unione europea senza preventivo accordo di quest'ultimo.
5. La licenza di porto d'armi per difesa personale consente il porto delle armi da fuoco corte di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1, e di quelle antiche corte; su richiesta dell'interessato, l'ambito di validità della licenza puó essere esteso al porto delle armi da fuoco lunghe di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1. In tale caso il titolare deve essere munito di certificato di idoneità al maneggio di armi lunghe rilasciato da una sezione del Tiro a segno nazionale. La licenza di cui al comma 1 consente il trasporto delle armi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, delle loro parti essenziali, su tutto il territorio dello Stato, il porto delle stesse armi, nonché delle armi antiche di cui all'articolo 2, durante l'esercizio delle attività di tiro sportivo.
6. All'atto del ricevimento della istanza di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rila scio, questo deve avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza. In caso di diniego, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza é stata respinta. Il pagamento della tassa di concessione governativa, di cui al comma 3, deve avvenire successivamente alla comunicazione del parere favorevole.
7. In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, gli appartenenti ai servizi di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, possono portare senza licenza le armi di cui sono muniti secondo le disposizioni interne di servizio.
8. Ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori organico, e al personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria, agli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate, nonché ai soggetti di cui all'articolo 73 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono concesse le facoltà di cui al comma 5, senza che debbano essere muniti della licenza di porto d'armi per difesa personale. Alle categorie citate incombe l'obbligo di dichiarazione di possesso, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18.

Art. 13.

(Licenza di porto d'armi per difesa
personale per guardie particolari giurate)


1. La licenza di porto d'armi per difesa personale per guardie particolari giurate é rilasciata dal questore a chi ne faccia richiesta e sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) non rientri tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) non sia obiettore di coscienza;
c) sia in possesso di certificati di abilità all'uso e maneggio di armi corte da fuoco rilasciato da una sezione del Tiro a segno nazionale;
d) sia in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato da un ufficiale sanitario, da un medico militare o della polizia di Stato dal quale risulti che il richiedente non é affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità d'intendere e di volere e sia in possesso dei requisiti visivi ed auditivi richiesti per la concessione della patente di guida;
e) abbia raggiunto l'età di diciotto anni;
f) sia titolare di decreto di nomina a guardia particolare giurata emanato dal prefetto.

2. La licenza di porto d'armi per difesa personale per guardie particolari giurate ha validità di cinque anni ed é soggetta a rinnovo annuale; per quest'ultimo é necessario essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) e f) del comma 1. Il rinnovo quinquennale comporta il possesso dei medesimi requisiti del rilascio di cui al comma 1.
3. La licenza di cui al comma 1 é assoggettata ad una tassa di concessione governativa di misura ridotta rispetto alla licenza di cui all'articolo 12.
4. La licenza di cui al comma 1 non puó essere concessa a un residente di un altro Stato membro della Unione europea senza preventivo accordo di quest'ultimo.
5. La licenza di cui al comma 1 consente il porto delle armi da fuoco corte di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, nonché di quelle antiche corte di cui all'articolo 2; su richiesta dell'istituto di vigilanza o dell'ente da cui dipende il titolare, l'ambito di validità della licenza puó essere esteso al porto delle armi da fuoco lunghe di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1. In tale caso il titolare deve essere munito di certificato di idoneità al maneggio di armi lunghe rilasciato da una sezione del Tiro a segno nazionale. La licenza di cui al comma 1 consente altresí il trasporto delle armi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, delle loro parti essenziali, su tutto il territorio dello Stato e il porto delle armi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, nonché delle armi antiche di cui all'articolo 2, durante l'esercizio delle attività di tiro sportivo.
6. All'atto del ricevimento della istanza di rilascio della licenza di cui al comma 1, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro sessanta giorni della presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro sessanta giorni della presentazione dell'istanza deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza é stata respinta. Il pagamento della tassa di concessione governativa di cui al comma 3 deve avvenire successivamente alla comunicazione del parere favorevole.

Art. 14.

(Licenza per uso sportivo
e venatorio delle armi da fuoco)


1. La licenza per uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco é rilasciata dal questore a chi ne faccia richiesta e che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) non rientri tra i soggetti di cui all'articolo 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) sia in possesso di certificati di abilitazione all'uso e maneggio di armi corte e lunghe da fuoco rilasciato da una sezione di Tiro a segno nazionale;
c) sia in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato da un ufficiale sanitario, da un medico militare o della polizia di Stato dal quale risulti che il richiedente non é affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità d'intendere e di volere e sia in possesso dei requisiti visivi ed auditivi richiesti per la concessione della patente di guida;
d) abbia raggiunto l'età di diciotto anni.

2. La licenza per uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco ha validità di cinque anni. Il rinnovo quinquennale comporta i medesimi requisiti del rilascio di cui al comma 1.
3. La licenza per uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco é soggetta a tassa di concessione governativa annuale. Il porto o il trasporto dell'arma da parte del titolare della licenza, nel caso di omesso pagamento della tassa di concessione governativa, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire un milione.
4. La licenza per uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco non puó essere concessa a un residente di un altro Stato membro della Unione europea senza preventivo accordo di quest'ultimo.
5. La licenza per uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco consente:

a) il porto delle armi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, nonché delle armi non da fuoco di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4, durante l'esercizio dell'attività venatoria in conformità alle vigenti leggi sulla caccia;
b) il trasporto delle armi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, delle loro parti essenziali, su tutto il territorio dello Stato;
c) il porto delle armi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, nonché delle armi antiche di cui all'articolo 2, durante l'esercizio delle attività di tiro sportivo.

6. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati ai sensi del medesimo comma 1. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza é stata respinta. Il pagamento della tassa di concessione governativa di cui al comma 3 deve avvenire successivamente alla comunicazione del parere favorevole.

Art. 15.

(Carta di riconoscimento pel trasporto di armi da fuoco da parte degli iscritti al Tiro a segno nazionale)

1. La carta di riconoscimento per trasporto di armi da fuoco da parte degli iscritti al Tiro a segno nazionale é rilasciata dal presidente della sezione cui il soggetto é iscritto ed é vidimata dal questore a chi ne faccia richiesta e che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbia raggiunto l'età di diciotto anni;
b) dimostri, mediante attestazione del presidente della sezione, di essere regolarmente iscritto.

2. La carta di riconoscimento per trasporto di armi da parte degli iscritti al Tiro a segno nazionale ha validità di un anno; il rinnovo comporta i medesimi requisiti del rilascio.
3. La carta di riconoscimento per trasporto di armi da parte degli iscritti al Tiro a segno nazionale non é soggetta a tassa di concessione governativa annuale.
4. La carta di riconoscimento per trasporto di armi da parte degli iscritti al Tiro a segno nazionale consente il trasporto delle armi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, delle loro parti essenziali, su tutto il territorio dello Stato per recarsi a una sezione del Tiro a segno nazionale.
5. All'atto del ricevimento dell'istanza di vidimazione di cui al comma 1, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati ai sensi del medesimo comma. Qualora nulla osti il rilascio, questo deve avvenire entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza é stata respinta.

Art. 16.

(Modalità del trasporto)

1. Ai sensi della presente legge, si configura il trasporto di una o piú armi quando le stesse siano chiuse in un contenitore e siano scariche; le eventuali munizioni debbono essere trasportate in un contenitore separato da quello dell'arma o delle armi.

Art. 17.

(Limitazioni al porto e trasporto di armi)

1. Le pene di cui all'articolo 699 del codice penale sono raddoppiate nel caso di armi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, e sono aumentate della metà nel caso di armi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1.
2. É vietato portare armi sugli aeromobili e sulle navi di linea, anche a chi é titolare di autorizzazione; nei predetti mezzi di trasporto é esclusivamente possibile il trasporto delle armi secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Sono esonerati dai divieti di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 12.
3. Sono altresí vietati il porto e il trasporto di armi all'interno degli stadi durante lo svolgimento di manifestazioni agonistiche o musicali, durante i comizi elettorali e negli altri locali ove sia stato specificatamente vietato dal prefetto.

Art. 18.

(Detenzione di armi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, di munizioni e di polveri da lancio e parti essenziali)

1. Le armi da fuoco di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 e le loro parti essenziali possono essere detenute soltanto se il detentore abbia rilasciato una dichiarazione in tal senso all'ufficio di polizia competente per territorio entro il quinto giorno successivo all'acquisizione, allegando la dichiarazione di avvenuta cessione da parte del cedente di cui al comma 1 dell'articolo 10.
2. La dichiarazione di detenzione deve contenere:

a) le generalità del titolare;
b) il luogo di detenzione;
c) i dati identificativi dell'arma o della parte essenziale (denominazione del costruttore, calibro, numero di matricola);
d) i dati identificativi delle altre armi o parti essenziali eventualmente già detenute.

3. Il legittimo detentore di armi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, puó detenere sino a un massimo di 2.500 cartucce di tipo consentito.
4. Non si applicano limiti numerici di detenzione per le armi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, ad eccezione di un limite massimo di nove armi corte di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 e di nove armi lunghe semiautomatiche di cui ai numeri 6) e 7) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.
5. Il legittimo detentore di armi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 puó detenere sino a un massimo di 3 chilogrammi di polvere da lancio.
6. La detenzione di munizioni e di polvere da lancio deve essere specificata nella dichiarazione di detenzione di armi di cui al comma 1; ogni variazione anche qualitativa entro i limiti massimi stabiliti ai commi 4 e 5 non deve essere notificata all'ufficio di polizia competente per territorio.
7. Ogni variazione con carattere di stabile permanenza del luogo di detenzione delle armi deve essere notificata all'ufficio di polizia competente per territorio.
8. Se il detentore é residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, quest'ultimo deve esserne informato.
9. Chiunque ceda munizioni o polveri da lancio a persona non in possesso di titolo d'acquisizione di cui all'articolo 9 é punito con l'arresto da due a sei anni e con l'ammenda da due milioni a dieci milioni. Qualora si tratti di fatti di lieve entità la pena é alternativa.
10. Le pene di cui all'articolo 697 del codice penale sono aumentate della metà.
11. In deroga a quanto disposto al comma 4, gli iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti presso la camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la categoria "armi e munizioni" che esercitano l'attività professionale possono tenere un numero massimo di cinque esemplari per ogni tipologia di munizione anche rientrante nella lettera a) comma 1 dell'articolo 1 a scopo di studio e comparazione. Nella dichiarazione di possesso di cui al comma 1 dovranno essere indicati gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato e agricoltura che costituisce titolo per la detenzione delle munizioni di cui sopra.
12. Il prefetto ha facoltà di vietare con decreto motivato la detenzione delle armi, munizioni e polvere da lancio detenute in conformità del presente articolo alle persone che rientrino tra i soggetti di cui all'articolo 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
13. La dichiarazione di possesso da cui al comma 1 puó essere inoltrata alla competente autorità anche a mezzo posta con raccomandata.
14. Chiunque pur in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge ometta di effettuare la dichiarazione di possesso, é punito con una sanzione amministrativa da lire centomila ad un milione.

Art. 19.

(Custodia delle armi e degli esplosivi)

1. La custodia delle armi, delle munizioni e delle polveri da lancio deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.
2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma 1 é punito, se il fatto non costituisce piú grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire cinquecentomila.
3. Dello smarrimento o del furto di armi da fuoco di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, nonché di loro parti essenziali, deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al piú vicino comando dei carabinieri. Il contravventore é punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

Art. 20.

(Permesso di trasporto occasionale di armi)

1. Il legittimo detentore di armi, ai sensi dell'articolo 18, qualora non sia già titolare di licenza di porto d'armi per difesa personale o di licenza per uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco, deve richiedere preventivamente al questore un permesso di trasporto di armi occasionale nei casi in cui egli necessiti di trasferire una o piú armi.
2. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, L'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di diniego, entro quindici giorni dalla presentazione della istanza, deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza é stata respinta.

Art. 21.

(Regime di assoggettamento delle armi
antiche e delle loro repliche ad avancarica)


1. L'acquisizione di armi antiche, delle loro repliche ad avancarica e delle loro parti essenziali é vietata ai minori di anni diciotto. Tale categoria non é soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 9, a dichiarazione di possesso né a limiti numerici di detenzione.
2. L'acquisizione di munizioni o di polvere da lancio da utilizzarsi nelle armi antiche e nelle loro repliche ad avancarica é subordinata alla titolarità di uno dei titoli d'acquisizione di cui all'articolo 9. La detenzione di munizioni o di polvere da lancio da utilizzarsi in dette armi é soggetta al regime di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 18.
3. Chiunque ceda a persona minore di anni diciotto un'arma antica o una sua replica ad avancarica é punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a dieci milioni.
4. É vietato il porto delle armi antiche e delle loro repliche ad avancarica a chi non sia titolare di una delle licenze di cui agli articoli 12, 13 e 14. Chiunque contravvenga alla presente disposizione é punito con l'arresto fino a diciotto mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.
5. Il legittimo detentore delle armi antiche e delle loro repliche ad avancarica puó trasportarle, in conformità all'articolo 16.
6. In deroga a quanto stabilito dal comma 4 é consentito il porto delle armi antiche non caricate e delle loro repliche ad avancarica non caricate durante le rievocazioni storiche e le manifestazioni folcloristiche autorizzate.
7. Il prefetto ha facoltà di vietare con decreto motivato la detenzione delle armi antiche e delle loro repliche ad avancarica alle persone che rientrino tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 22.

(Regime di assoggettamento degli strumenti da sparo ad aria compressa, precompressa o a propulsione mediante gas)

1. L'acquisizione degli strumenti da sparo ad aria compressa, precompressa o a propulsione mediante gas, é vietata ai minori di diciotto anni. Tale categoria non é soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 9, a dichiarazione di possesso né a limiti numerici di detenzione.
2. É proibito il porto degli strumenti di cui al comma 1, salvo durante l'esercizio dell'attività di tiro sportivo. Tale divieto non si applica ai detentori delle licenze di cui agli articoli 12, 13 e 14.
3. Il legittimo detentore degli strumenti di cui al comma 1 puó trasportarli, ai sensi dell'articolo 16; in tal caso per "munizioni" s'intendono i pallini.
4. É consentito il comodato d'uso degli strumenti di cui al comma 1; la presente disposizione si applica anche ai minori di diciotto anni.

Art. 23.

(Regime di assoggettamento degli archi)

1. L'acquisizione degli archi é vietata ai minori di quattordici anni. Tale categoria non é soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 9, a dichiarazione di possesso né a limiti numerici di detenzione.
2. É proibito il porto degli oggetti di cui al comma 1, salvo durante l'esercizio dell'attività di tiro sportivo e durante l'esercizio della caccia e della pesca, in conformità alla normativa vigente.
3. Il legittimo detentore degli oggetti di cui al comma 1 puó trasportarli, ai sensi dell'articolo 16; in tal caso per "munizioni" s'intendono le frecce.
4. É consentito il comodato d'uso degli oggetti di cui al comma 1; la presente disposizione si applica anche ai minori di quattordici anni.

Art. 24.

(Regime di assoggettamento delle balestre)

1. L'acquisizione delle balestre é vietata ai minori di diciotto anni. Tale categoria non é soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 9, a dichiarazione di possesso né a limiti numerici di detenzione.
2. É proibito il porto degli oggetti di cui al comma 1, salvo durante l'esercizio dell'attività di tiro sportivo, delle attività folcloristiche o delle rievocazioni storiche.
3. Il legittimo detentore degli oggetti di cui al comma 1 puó trasportarli, ai sensi dell'articolo 16; in tal caso per "munizioni" s'intendono le frecce e i dardi.
4. É consentito il comodato d'uso degli oggetti di cui al comma 1; la presente disposizione si applica anche ai minori di anni diciotto.

Art. 25.

(Regime di assoggettamento dei coltelli, sia a lama fissa che pieghevole, con un solo filo)

1. L'acquisizione dei coltelli, sia a lama fissa che pieghevole, con un solo filo é vietata ai minori di quattordici anni. Tale categoria non é soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 9, a dichiarazione di possesso né a limiti numerici di detenzione.
2. É proibito il porto degli oggetti di cui al comma 1, salvo che esso avvenga per attività lavorativa, sportiva o ricreativa che lo giustifichi inequivocabilmente, o durante l'esercizio dell'attività venatoria.
3. Il legittimo detentore degli oggetti di cui al comma 1 puó trasportarli, ai sensi dell'articolo 16.

Art. 26.

(Regime di assoggettamento dei coltelli con meccanismo di apertura della lama a molla, dei coltelli la cui lama viene espulsa dall'impugnatura, delle noccoliere, dei tirapugni, delle spade, delle sciabole, dei bastoni animati, delle armi d'asta, delle armi da botta, delle baionette, dei pugnali e degli stiletti)

1. L'acquisizione dei coltelli con meccanismo di apertura della lama a molla, dei coltelli la cui lama viene espulsa dall'impugnatura, delle noccoliere, dei tirapugni, delle spade, delle sciabole, dei bastoni animati, delle armi d'asta, delle armi da botta, delle baionette, dei pugnali e degli stiletti é vietata ai minori di diciotto anni. Tale categoria non é soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 9, a dichiarazione di possesso né a limiti numerici di detenzione.
2. Sono proibiti il porto e il trasporto degli oggetti di cui al comma 1; in deroga a tale disposizione, il trasporto é consentito solo a seguito dell'acquisizione e fino alla propria abitazione oppure in occasione di mostre e fiere, mercati, esibizioni, ovvero per esigenze connesse al restauro degli oggetti predetti o per trasferimenti di abitazione.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2 é consentito il porto degli oggetti di cui al comma 1 in occasione delle rievocazioni storiche e manifestazioni folcloristiche autorizzate.

Art. 27.

(Regime di assoggettamento degli oggetti
atti ad offendere)


1. Non possono portarsi e trasportarsi gli oggetti di cui all'articolo 5 salvo che per motivi strettamente connessi ad attività lavorative o sportive rilevabili dalle circostanze di tempo e luogo.
2. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 é punito con l'arresto da sei mesi a due anni; nei casi di lieve entità la pena consiste nel pagamento di un'ammenda fino a lire dieci milioni. Nel caso in cui la contravvenzione avvenga all'interno o nelle immediate adiacenze di un campo sportivo o durante manifestazioni con concorso di pubblico le pene sono aumentate di un terzo.

Art. 28.

(Regime di assoggettamento degli oggetti
riproducenti armi)


1. É vietato portare riproduzioni di armi all'interno o nelle immediate adiacenze di un campo sportivo, di un sala da ballo, di una sala giochi o durante un comizio elettorale o in un seggio elettorale. Il contravventore é punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.
2. Chiunque porta fuori dalla propria abitazione o dalle sue pertinenze una riproduzione di arma priva del tappo rosso o dell'anello di colore rosso di cui all'articolo 6 é punito con una sanzione amministrativa fino a lire cinquecentomila. Nei casi di cui al comma 1 la pena é triplicata.

Art. 29.

(Ricarica domestica delle munizioni)

1. La ricarica domestica delle munizioni é consentita esclusivamente per uso personale al legittimo detentore di armi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 e di armi antiche di cui all'articolo 2 e che sia in possesso della licenza di porto d'armi per difesa personale o della licenza di porto d'armi per difesa personale per guardie giurate o della licenza per l'uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco di cui agli articoli 12, 13 e 14.
2. La quantità di munizioni ricaricate detenibile rientra nei limiti di cui all'articolo 18.
3. Chiunque contravvenga alle disposizioni del comma 1 é punito con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda da lire centomila a lire dieci milioni.
4. Chiunque ceda a fini di commercio munizioni ricaricate domesticamente é punito con l'arresto da due a sei anni o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni.

Art. 30.

(Comodato e locazione d'uso di armi)

1. É fatto divieto di comodato e di locazione d'uso delle armi da fuoco di tutte le categorie di cui al comma 1 dell'articolo 1 e di loro parti essenziali salvo che non avvengano ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria o del tiro sportivo.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui il comodato avvenga per motivi di studio nei confronti di:

a) iscritti ai ruoli dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la categoria "armi e munizioni";
b) consulenti e periti nominati dai magistrati requirenti e giudicanti;
c) collaboratori e redattori di riviste specializzate nel settore delle armi, iscritti come giornalisti nell'elenco dei pubblicisti o professionisti, la cui attività di collaborazione sia attestata da una dichiarazione del direttore responsabile della stessa testata;
d) costruttori autorizzati alla fabbricazione di armi o munizioni, commercianti e riparatori.

3. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 devono essere titolari di licenza di porto d'armi per difesa personale o di licenza per l'uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco.
4. Il comodatario di cui al comma 2 deve rilasciare al comodante ricevuta dell'arma ottenuta. La ricevuta deve contenere le generalità del comodante e del comodatario e gli estremi identificativi dell'arma. É fatto obbligo al comodante di prendere visione dei requisiti soggettivi del comodatario previsti dalla presente norma.
5. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui la locazione avvenga nell'ambito dell'attività delle sezioni del Tiro a segno nazionale nei confronti degli iscritti.

Art. 31.

(Regime di compravendita
per corrispondenza delle armi da fuoco)


1. La compravendita per corrispondenza di armi da fuoco, e loro parti essenziali di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 é consentita a chi sia autorizzato a esercitare attività industriali, commerciali o di riparazione in materia di armi, oppure abbia ottenuto apposito nulla osta dal questore nella provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune ove risiede il destinatario.

Art. 32.

(Licenza di collezione)

1. Chiunque intenda detenere armi in numero superiore a quanto disposto dall'articolo 18, comma 4, deve munirsi di licenza di collezione, rilasciata dal questore previa richiesta.
2. La licenza di collezione di cui al comma 1, consente la detenzione di un numero illimitato di armi e di loro parti essenziali di cui al medesimo comma.
3. La licenza ha carattere permanente e non é soggetta a rinnovo né a tassa di concessione governativa; puó essere revocata dall'autorità di pubblica sicurezza qualora vengano a mancare i requisiti di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 11. I locali in cui sono custodite le armi iscritte nella collezione debbono essere protetti da dispositivi antifurto meccanici o elettronici in stato di efficienza.
4. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza é stata respinta.
5. La licenza di collezione deve contenere:

a) le generalità del titolare;
b) l'indicazione del luogo di detenzione;
c) i dati identificativi dell'arma o della parte essenziale: denominazione del costruttore, calibro, numero di matricola;
d) i dati identificativi delle altre armi o parti essenziali eventualmente già iscritte in collezione.

6. L'acquisizione di armi destinate ad essere iscritte in collezione avviene con le stesse modalità previste dall'articolo 9; i titolari di licenza di collezione sono tenuti a comunicare all'ufficio di polizia competente per territorio entro cinque giorni la variazione avvenuta. L'autorità predetta prende atto della variazione facendo un'annotazione sulla licenza.
7. Il porto ed il trasporto delle armi iscritte in collezione é subordinato a quanto disposto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16.

CAPO III.
IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

DI ARMI DA FUOCO



Art. 33.

(Carta europea d'arma da fuoco)

1. Il questore rilascia al legittimo proprietario o comodatario di una o piú armi da fuoco di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, che intende praticare la caccia od il tiro sportivo in altri Stati membri dell'Unione europea, su sua richiesta, la carta europea d'arma da fuoco, di seguito denominata "carta". La carta ha validità di cinque anni, al termine dei quali puó essere rinnovata per eguale periodo.
2. La carta rilasciata in Italia abilita al trasporto delle armi da fuoco sul territorio nazionale fino al raggiungimento del confine o della località d'espatrio e rientro.
3. La carta deve essere conforme al modello previsto dalla raccomandazione 93/216/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1993.
4. Ogni variazione concernente le armi da fuoco cui si riferisce é annotata sulla carta.
5. Su domanda del richiedente possono essere iscritte sulla carta anche armi antiche di cui all'articolo 2 e strumenti da sparo di cui all'articolo 4.
6. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio della carta, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, deve essere data motivata comunicazione che l'istanza é stata respinta.

Art. 34.

(Carte europee di trasporto di armi rilasciate in altri Stati membri dell'Unione europea)

1. I cacciatori ed i tiratori sportivi possono detenere e trasportare, nonché portare durante l'esercizio del tiro sportivo e della caccia, una o piú armi durante un viaggio effettuato sul territorio dello Stato per praticare la loro attività senza l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 11, purché siano in possesso della carta da uno Stato membro dell'Unione europea e su cui figuri l'indicazione di detta o dette armi e purché siano in grado di dimostrare le ragioni del viaggio, in particolare presentando un invito.
2. Gli stranieri residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta europea rilasciata dallo Stato di residenza, possono portare o trasportare in Italia, o attraverso il territorio italiano le armi iscritte nella citata carta, a condizione che sulla medesima siano riportati gli estremi dell'autorizzazione recante l'accordo preventivo dell'autorità italiana, ai sensi dell'articolo 11.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 é emessa dal capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, quando sussistano i presupposti, le condizioni ed i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 12, a esclusione della residenza.

Art. 35.

(Autorizzazioni speciali
per personale straniero)


1. Il Ministro dell'interno o su sua delega, il prefetto della provincia di confine, puó autorizzare il personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui é dotato per fini di difesa.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 é limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalità accompagnate purché sussistano con lo Stato di provenienza, condizioni di reciprocità.

Art. 36.

(Importazione temporanea di armi da fuoco da Paesi extracomunitari)

1. I cittadini italiani residenti o dimoranti per ragioni di lavoro, in Paesi al di fuori dell'Unione europea, ovvero i cittadini di tali Paesi non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea di armi da fuoco di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, e relative munizioni a condizioni che tali armi siano provviste di numero di matricola.
2. Ai fini della presente legge, si considera temporanea l'importazione di armi per un periodo non superiore a novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato é soggetto agli obblighi di cui all'articolo 37.
3. Per determinare le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, nonché il numero delle armi temporaneamente importabili, si applica il decreto del Ministro dell'interno 5 giugno 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 18 gennaio 1979, da aggiornarsi ai sensi della presente legge.

Art. 37.

(Importazione definitiva di armi da fuoco o munizioni da Paesi extracomunitari)

1. Chi intende importare armi da fuoco di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, loro parti essenziali o munizioni da Paesi al di fuori dell'Unione europea deve munirsi di apposita licenza rilasciata dal questore. Per la concessione di tale licenza é richiesta la titolarità della licenza di costruzione o commercio di armi da fuoco, ovvero uno dei titoli di acquisizio ne di cui all'articolo 9, ad eccezione di quelli ricompresi alle lettere e), f), g) e h) del comma 1 del medesimo articolo 9; nel caso di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 11, questa puó essere richiesta contestualmente alla licenza d'importazione.
2. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio della licenza di cui al comma 1, l'autorità rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro otto giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro otto giorni dalla presentazione dell'istanza, deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza é stata respinta.
3. La licenza di cui al comma 1 deve contenere:

a) gli estremi identificativi del richiedente, compreso il titolo di acquisizione di cui al comma 1;
b) gli estremi identificativi delle armi: marca, calibro, numero di matricola;
c) la categoria di appartenenza di cui al comma 1 dell'articolo 1;
d) il numero delle munizioni, con indicazione del loro calibro;
e) indicazione del Paese da cui si intende importare l'arma;
f) gli estremi identificativi del cedente estero.

4. É ammessa l'importazione di sei armi da fuoco, limitatamente a quelle di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 e di loro parti essenziali, per anno solare. Tale limite non si applica ai titolari di licenza di costruzione, di commercio o di riparazione di armi da fuoco i quali sono autorizzati anche all'importazione di parti essenziali d'arma.
5. La dogana alla quale vengono presentate per l'importazione definitiva le armi da fuoco o le canne intercambiabili, dopo la nazionalizzazione, le consegna all'importatore che, a proprie spese e cura deve inoltrarle al Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia o ad una sezione dello stesso, o ad un banco di prova di un Paese dell'Unione europea, eccezione fatta per le armi che rechino i punzoni di un banco di prova riconosciuto ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modificazioni, della legge 12 dicembre 1973, n. 993, e delle altre disposizioni vigenti, purché provviste dei segni distintivi di cui la comma 1 dell'articolo 42 della presente legge, ad eccezione delle canne di ricambio non ancora assemblate. Per i titolari di licenza di costruzione che importano o fanno trasferire armi da fuoco o loro parti essenziali, da completare, trasformare, ristrutturare, l'invio al Banco nazionale di prova od un banco riconosciuto, deve avvenire prima che siano destinate al mercato nazionale. L'importatore deve inviare alla dogana le copie dell'avvenuto collaudo, rilasciate dal banco di prova o nel caso di riesportazione le fatture con il "visto uscire" della dogana. Nel caso di importazione temporanea, per eseguire le operazioni di completamento, ristrutturazione e trasformazione, la dogana alla quale vengono presentate per l'importazione le armi da fuoco, deve rilasciare una bolla in conto lavorazione, senza eventuali addebiti di dazi od altre tasse. L'importatore deve inviare alla dogana che ha rilasciato la bolla copie della fattura di esportazione con il "visto uscire" della dogana. Per le armi non riesportate l'importatore deve pagare tutti i diritti previsti per l'importazione. Se le armi sono trasferite in Paesi dell'Unione europea, l'importatore deve pagare il dazio previsto per importazione e se il trasferimento avviene senza il collaudo del Banco nazionale di prova, il trasferimento deve avvenire presso il banco di prova del Paese di destinazione. Qualora questo non esista, é obbligatorio il collaudo presso il Banco nazionale di prova. Per le armi o le canne intercambiabili che vengono trasferite da un Paese membro dell'Unione europea nel territorio nazionale, per la loro ristrutturazione, trasformazione o riparazione chi esegue le operazioni puó, se il lavoro eseguito richiede un collaudo di un banco di prova, inviare le armi, le canne intercambiabili o le canne di ricambio al Banco nazionale di prova o ad un banco di prova di un Paese membro dell'Unione europea.
6. Qualora il Paese da cui s'intende importare armi da fuoco richieda l'assenso preventivo da parte del Governo italiano, il questore rilascia previa richiesta dell'interessato, presa visione dei titoli in suo possesso, un'autorizzazione in cui sono specificati il numero e la tipologia delle armi da fuoco ed i loro estremi identificativi. All'arrivo delle armi in dogana é cura dell'importatore richiedere la licenza di cui al comma 1.
7. É abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modificazioni.
8. Chi intende importare un'arma antica di cui all'articolo 2, deve produrre una dichiarazione del cedente che attesti che il manufatto risponde effettivamente alle caratteristiche di cui all'articolo 2. Nella impossibilità di ottenere la dichiarazione, l'importatore puó produrre una dichiarazione sotto sua responsabilità che attesti le caratteristiche di conformità del manufatto a quanto disposto dall'articolo 2. Le armi antiche non sono soggette a verifica o controlli del Banco nazionale di prova.
9. Le armi e le parti d'arma essenziali dopo il trasferimento o l'importazione possono essere ritrasferite o riesportate previa relativa autorizzazione di legge.
10. Se per un disguido l'importatore riscontra che sono state inviate armi non corrispondenti a quanto ordinato deve richiedere la relativa autorizzazione o rispedire al mittente l'arma o le armi. Se l'operazione avviene tramite dogana questa puó procedere alle operazioni doganali previste, trattenendo in deposito l'arma o le armi contestate.
11. L'autorizzazione all'importazione ad al trasferimento é valida anche per il trasporto dal valico di entrata a destinazione o al Banco nazionale di prova.

Art. 38.

(Esportazione temporanea di armi da fuoco e munizioni in Paesi al di fuori dell'Unione europea)

1. Chi intenda esportare temporaneamente armi da fuoco di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, e loro parti essenziali e munizioni in Paesi al di fuori dell'Unione europea deve munirsi di autorizzazione preventiva rilasciata dal questore.
2. L'autorizzazione preventiva di cui al comma 1 deve contenere:

a) gli estremi identificativi del richiedente, del legittimo detentore delle medesime se diverso dal richiedente e dell'eventuale destinatario;
b) gli estremi identificativi delle armi: marca, calibro, numero di matricola;
c) la categoria di appartenenza di cui al comma 1 dell'articolo 1;
d) il numero delle eventuali munizioni, con indicazione del calibro;
e) l'indicazione del paese di destinazione dell'arma;
f) il mezzo con cui si effettua l'esportazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve accompagnare le armi durante il corso dell'intero viaggio e deve essere esibita alle autorità doganali per gli opportuni controlli sia in uscita che in entrata. Il numero delle munizioni eventualmente reimportate non deve essere superiore a quello indicato sulla autorizzazione. L'autorizzazione ha validità di centottanta giorni e puó essere rinnovata presso le autorità consolari italiane.
4. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio della licenza di cui al comma 1, l'autorità rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro otto giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro otto giorni dalla presentazione della istanza, deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza é stata respinta.

Art. 39.

(Esportazione definitiva di armi da fuoco e munizioni in Paesi al di fuori dell'Unione europea)

1. Chi intenda esportare definitivamente armi da fuoco di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 e loro parti essenziali o munizioni in Paesi al di fuori dell'Unione europea, deve munirsi di licenza rilasciata dal questore.
2. L'autorizzazione preventiva di cui al comma 1 deve contenere:

a) gli estremi identificativi del richiedente;
b) gli estremi identificativi delle armi: marca, calibro, numero di matricola;
c) la categoria di appartenenza di cui al comma 1 dell'articolo 1;
d) il numero delle eventuali munizioni, con indicazione del calibro;
e) l'indicazione del destinatario;
f) il mezzo con cui si effettua l'esportazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve accompagnare le armi durante il corso dell'intero viaggio e deve essere esibita alle autorità doganali per gli opportuni controlli in uscita.
4. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio della licenza di cui al comma 1 l'autorità rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro otto giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro otto giorni dalla presentazione della istanza, deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza é stata respinta.
5. Nelle operazioni concernenti l'esportazione definitiva di armi da fuoco di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 1 é d'obbligo la visita doganale.
6. Il rilascio della licenza di polizia per l'esportazione definitiva delle armi da fuoco e munizioni di cui al comma 1 é subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.
7. L'esportazione delle armi deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal rilascio della licenza, salvo l'esistenza di giustificati motivi. A tal fine, il titolare della licenza di polizia deve esibire all'autorità che ha rilasciato la licenza la bolletta di esportazione ovvero copia di essa autenticata o vistata dall'autorità medesima.
8. La domanda e la licenza all'esportazione sono esenti da bollo o altri tributi.

Art. 40.

(Acquisizione di armi da fuoco da parte di cittadini residenti in altri Stati membri dell'Unione europea)

1. Le armi da fuoco di cui alle lettere b), c, e d) del comma 1 dell'articolo 1 e loro parti essenziali possono essere acquisite da parte di cittadini residenti in altri Stati membri dell'Unione europea a condizione che siano trasferite nello Stato membro di residenza con le modalità di cui all'articolo 41. Ai fini dell'acquisizione costituisce titolo d'acquisto l'autorizzazione preventiva al trasferimento di armi da fuoco in altri Stati membri di cui al medesimo articolo 41.

Art. 41.

(Trasferimento definitivo di armi da fuoco in e da altri Stati membri dell'Unione europea)

1. Il trasferimento definitivo di armi da fuoco di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 e loro parti essenziali verso altri Stati membri dell'Unione europea é subordinato al rilascio di autorizzazione preventiva da parte del questore. Il rilascio dell'autorizzazione é subordinato, a sua volta, alla preventiva autorizzazione della competente autorità nazionale degli Stati di transito e destinazione, quando richiesta.
2. La richiesta dell'autorizzazione di cui al comma 1 é redatta in carta libera. Il rilascio dell'autorizzazione é esente da ogni tributo.
3. Nella richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 devono essere indicati:

a) il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario ovvero, eventualmente, del proprietario;
b) l'indirizzo del luogo in cui sono spedite le armi;
c) il numero di armi che fanno parte della spedizione o del trasporto;
d) i dati che consentono l'identificazione di ciascuna arma ed inoltre l'indicazione che l'arma da fuoco ha formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1o luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco, in mancanza di questi requisiti la destinazione deve essere quella del banco di prova del Paese di destinazione;
e) il mezzo di trasferimento;
f) la data di partenza.

4. L'autorizzazione preventiva di cui al comma 1 non é richiesta ai titolari di licenza di costruzione, di licenza di commercio di armi da fuoco e di munizioni. A cura di tali soggetti é compilato un documento accompagnatorio delle armi da trasferire che deve contenere le indicazioni di cui al comma 3, nonché gli estremi della licenza di costruzione o commercio. Copia di tale documento accompagnatorio deve essere inviata preventivamente a mano o mezzo telefax con anticipo di quarantotto ore, al questore. In caso di variazioni del mezzo o della data di partenza, queste devono essere comunicate, con un preavviso di otto ore al questore e copia del telefax deve essere allegata al documento accompagnatorio.
5. L'autorizzazione preventiva deve contenere tutte le indicazioni di cui al comma 3 e deve accompagnare le armi fino a destinazione. Deve essere esibita a ogni richiesta delle autorità degli Stati membri dell'Unione europea.
6. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio della licenza di cui al comma 1, l'autorità rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro otto giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro otto giorni dalla presentazione della istanza, deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza é stata respinta.
7. Chi risiede sul territorio nazionale e intende trasferire definitivamente armi da fuoco di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, e loro parti essenziali da un Paese membro dell'Unione europea nel territorio nazionale deve essere munito di una delle licenze di cui all'articolo 9 o di cui agli articoli 46, 48, 56 e 57. Qualora il trasferimento avvenga a mezzo posta non é necessaria la licenza di cui all'articolo 31.
8. Il trasferimento di cui al comma 1 é anche consentito alle Sezioni del tiro a segno nazionale.

CAPO IV
CERTIFICAZIONE DELLE ARMI

DA FUOCO



Art. 42.

(Immatricolazione delle armi da fuoco)

1. Sulle armi da fuoco prodotte nello Stato devono essere impressi in modo indelebile ed a cura del produttore la sigla od il marchio idonei ad identificarle nonché una matricola numerica od alfanumerica. Tale matricola deve anche essere apposta sulle canne intercambiabili delle armi da fuoco.
2. L'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modificazioni, come modificato dal comma 7 dell'articolo 37 della presente legge, compete al Banco nazionale di prova o ad uno dei banchi nazionali di uno Stato membro dell'Unione europea. Tale disposizione non si applica nel caso di armi da fuoco e di canne intercambiabili destinate a Paesi extracomunitari non aderenti alla convenzione del 1º luglio 1969 per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili.
3. Le armi da fuoco e le canne intercambiabili prodotte all'estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco nazionale di prova di cui al comma 2. Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi di cui al comma 1 l'importatore deve inoltrare l'arma al Banco nazionale di prova o ad un banco di un Paese membro dell'Unione europea che provvede ad apporli.

Art. 43.

(Armi inidonee)

1. Qualora le armi da fuoco e le canne intercambiabili presentate al Banco nazionale di prova non superino la prova di cui all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modificazioni, come modificato dal comma 7 dell'articolo 37 della presente legge, é dato avviso entro quindici giorni a cura del Banco nazionale di prova, al produttore o all'importatore.
2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma 1 senza che il produttore o l'importatore abbiano disposto il ritiro delle armi o richiesto la rispedizione all'estero, le armi si considerano abbandonate e saranno versate allo Stabilimento militare armamento leggero di Terni. La rispedizione all'estero delle armi inidonee é effettuata in deroga ai divieti economici e valutari in materia di armi e con lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione e il rimborso di quelli pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per i servizi resi.
3. Le armi e le canne intercambiabili giudicate inidonee di cui il produttore o l'importatore abbiano disposto il ritiro possono essere sottoposte a eventuali riparazioni o modifiche da parte di un costruttore autorizzato di cui all'articolo 46 o un riparatore autorizzato di cui all'articolo 50 della presente legge, al fine di renderle idonee ad una successiva prova da parte del Banco nazionale di prova.

Art. 44.

(Assegnazione delle armi alle categorie di cui al comma 1 dell'articolo 1)

1. Il costruttore o l'importatore deve indicare sotto la sua responsabilità, la categoria di appartenenza dell'arma e della parte essenziale in tutti i documenti di vendita. Qualora l'arma sia antica ai sensi dell'articolo 2 é cura dell'importatore menzionare tale qualifica.
2. Chiunque fornisca dolosamente un'indicazione falsa ai sensi del presente articolo, é punito con l'arresto da due a sei anni, o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni, nonché con la revoca della licenza di costruzione per due anni.

Art. 45.

(Armi clandestine)

1. Sono considerate clandestine le armi da fuoco e le canne intercambiabili sprovviste del numero di matricola come previsto dal comma 1 dell'articolo 42. Tale disposizione non si applica alle armi da fuoco e canne intercambiabili prodotte prima del 31 dicembre 1920. Quanto disposto dal presente comma non si applica per le armi da fuoco e le canne intercambiabili giacenti presso un costruttore autorizzato di cui all'articolo 46 in attesa dell'ultimazione delle lavorazioni.
2. É punito con l'arresto da due a otto anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni chiunque fabbrichi, introduca nello Stato, esporti, trasporti, commerci, ponga in vendita o altrimenti ceda armi o canne clandestine.
3. É punito con l'arresto da sei mesi a cinque anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni chiunque detenga armi e canne clandestine.
4. É punito con l'arresto da due a otto anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni chiunque, al fine di commettere un reato, renda un'arma da fuoco o una canna clandestina.

CAPO V

ATTIVITÁ DI COSTRUZIONE, COMMERCIO E RIPARAZIONE DI ARMI DA FUOCO

Art. 46.

(Attività di costruzione di armi da fuoco)

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di costruzione di armi da fuoco di cui alle let tere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 deve presentare istanza al questore della provincia ove é condotta detta attività per potere ottenere l'apposita licenza.
2. Al fine di ottenere la licenza di cui al comma 1, l'interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non rientrare tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) non essere obiettore di coscienza;
c) essere in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato da un ufficiale sanitario, da un medico militare o della polizia di Stato dal quale risulti che il richiedente non é affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità di intendere e di volere;
d) aver raggiunto l'età di diciotto anni;
e) essere dichiarato idoneo dalla commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 89 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per quanto riguarda la conoscenza sulla tecnologia della fabbricazione delle armi portatili, sulla balistica, sulla legislazione relativa alle armi e munizioni e sulla sicurezza e sull'uso delle armi. L'idoneità é presunta nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto l'autorizzazione ai sensi della vigente legislazione.

3. I locali ove si intenda esercitare l'attività di costruzione di armi da fuoco di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 devono essere dichiarati idonei dalla commissione tecnica provinciale e devono essere protetti da dispositivi antifurto meccanici od elettronici in stato di efficienza, anch'essi approvati dalla citata commissione. L'idoneità dei locali é presunta nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata ottenuta l'autorizzazione ai sensi della vigente legislazione.
4. All'atto di ricevimento dell'istanza di rilascio della licenza di costruzione per armi da fuoco di cui al comma 1, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio questo deve avvenire entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza é stata respinta.
5. Nella licenza di costruzione di armi da fuoco sono indicati:

a) il nominativo della persona preposta a tale attività e di un suo sostituto, che deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
b) l'esatta ubicazione dei locali ove si effettua l'attività;
c) gli estremi dell'approvazione dei locali e dei dispositivi antifurto da parte della commissione tecnica provinciale, di cui al comma 3;
d) la quantità di armi da fuoco di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 detenibili stabilita dalla medesima commissione in base alla struttura dei locali;
e) la quantità di munizioni detenibili, stabilita dalla citata commissione tecnica in base alla struttura dei locali;
f) la quantità di polveri da lancio, stabilita dalla citata commissione in base alla struttura dei locali.

6. Non sono poste limitazioni quantitative agli apparecchi di innesco e ai bossoli innescati, né alle parti di armi da fuoco, alle armi inerti, a quelle concepite per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione, a quelle destinate a impieghi industriali, sanitari, veterinari e tecnici, alle armi per uso scenico o cinematografico, alle armi antiche, agli strumenti da sparo di cui all'articolo 4, agli oggetti atti ad offendere e agli oggetti riproducenti armi.
7. La licenza di costruzione di armi da fuoco consente l'acquisizione di armi da fuoco di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, di munizioni e pol veri da lancio. Di tali acquisizioni deve essere tenuta puntuale documentazione.
8. La licenza di costruzione di armi da fuoco abilita il titolare ad effettuare trasferimenti di armi da fuoco di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 verso un armaiolo o un costruttore ubicato in un Paese membro dell'Unione europea senza l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 41.
9. La licenza di costruzione di armi da fuoco é soggetta a rinnovo quinquennale; per quest'ultimo é necessario essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2. La licenza puó essere revocata dal questore qualora vengano meno i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 5.
10. La licenza di costruzione di cui al comma 1 abilita altresí il titolare all'esercizio delle attività di cui agli articoli 48 e 50 della presente legge.

Art. 47.

(Documentazione relativa alla costruzione di armi da fuoco, loro parti essenziali, munizioni e polveri da lancio)

1. I titolari di licenza di cui all'articolo 46 sono tenuti ad annotare su appositi registri ogni operazione relativa alla produzione, alla riparazione, all'acquisto e alla cessione dei beni in oggetto. Inoltre sono tenuti ad annotare su apposito registro ogni operazione relativa alla manutenzione delle armi da fuoco e a tutte le attività connesse al loro inoltro a un soggetto autorizzato. Ogni annotazione deve essere effettuata entro quarantotto ore.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono previsti:

a) un registro di carico e scarico delle armi da fuoco e loro parti essenziali prodotte o acquistate;
b) un registro di carico e scarico delle munizioni e delle polveri da lancio.

3. I registri di cui al comma 2 possono essere realizzati sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico e devono essere esibiti a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.
4. I registri di cui al comma 2 devono altresí contenere:

a) i dati identificativi di ogni arma o della parte essenziale, denominazione del costruttore, calibro, numero di matricola ove richiesto;
b) le generalità dell'acquirente, compresi gli estremi di acquisizione di cui all'articolo 9 o gli estremi della licenza di costruzione o di commercio di armi da fuoco e munizioni, ovvero gli estremi identificativi della sezione del Tiro a segno nazionale;
c) le generalità del cedente, compresi gli estremi della dichiarazione di possesso di cui all'articolo 18 o della licenza di collezione di cui all'articolo 32, ovvero gli estremi della licenza di costruzione e di commercio di armi da fuoco e munizioni, ovvero gli estremi identificativi della sezione del Tiro a segno nazionale.

5. Chi víola le disposizioni del presente articolo é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione, salvo che il fatto non costituisca piú grave reato.

Art. 48.

(Attività di commercio di armi da fuoco
e di munizioni)


1. Chiunque intende esercitare l'attività di commercio di armi da fuoco e di munizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 deve presentare istanza al questore della provincia ove sarà condotta l'attività per ottenere apposita licenza.
2. Ai fini di ottenere la licenza di cui al comma 1 il soggetto interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non rientrare tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) non essere obiettore di coscienza;
c) essere in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato da un ufficiale sa nitario, da un medico militare o della polizia di Stato dal quale risulti che il richiedente non é affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità di intendere o volere;
d) aver raggiunto l'età di diciotto anni;
e) essere dichiarato idoneo dalla commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 89 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, integrata da un rappresentante della categoria dei commercianti d'armi designato dalle associazioni piú rappresentative a livello nazionale, per quanto riguarda la conoscenza sulla tecnologia della fabbricazione delle armi portatili, sulla balistica, sulla legislazione relativa alle armi e munizioni e sulla sicurezza e sull'uso delle armi. L'idoneità é presunta nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto l'autorizzazione ai sensi della vigente legislazione.

3. I locali ove s'intende esercitare l'attività di cui al comma 1 devono essere dichiarati idonei dalla commissione tecnica provinciale e devono essere protetti da dispositivi meccanici ed elettronici in stato di efficienza anch'essi approvati dalla citata commissione. L'idoneità dei locali é presunta nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata ottenuta l'autorizzazione ai sensi della vigente legislazione. La dichiarazione di idoneità deve stabilire altresí il numero di armi detenibili a qualsiasi titolo.
4. All'atto di ricevimento dell'istanza di rilascio della licenza di costruzione per armi da fuoco di cui al comma 1, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio questo deve avvenire entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza é stata respinta.
5. Sulla licenza di commercio di armi e munizioni sono indicati:

a) i nominativi della persone preposte a tale commercio o il nominativo dei suoi eventuali sostituti, ognuno dei quali deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
b) l'esatta ubicazione dei locali ove si effettua l'attività;
c) gli estremi dell'approvazione dei locali e dei dispositivi antifurto da parte della commissione tecnica provinciale, di cui al comma 3;
d) le quantità di armi da fuoco di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 detenibile stabilita dalla medesima commissione tecnica in base alla struttura e all'ubicazione dei locali;
e) la quantità di munizioni detenibili, stabilita dalla citata commissione tecnica in base alla struttura e all'ubicazione dei locali;
f) la quantità di polveri da lancio, stabilita dalla citata commissione tecnica in base alla struttura e all'ubicazione dei locali.

6. Non sono poste limitazioni quantitative agli apparecchi di innesco e ai bossoli innescati, né alle parti di armi da fuoco, alle armi inerti, a quelle concepite per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione, a quelle destinate a impieghi industriali, sanitari, veterinari e tecnici, alle armi per uso scenico o cinematografico, alle armi antiche, agli strumenti da sparo di cui all'articolo 4, agli oggetti atti ad offendere e agli oggetti riproducenti armi.
7. La licenza di commercio di armi da fuoco e di munizioni abilita il titolare a effettuare trasferimenti verso un armaiolo o un costruttore autorizzato verso uno Stato membro dell'Unione europea senza l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 41.
8. La licenza di commercio di armi da fuoco e di munizioni é soggetta a rinnovo quinquennale; per quest'ultimo é necessario essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 2. La licenza puó essere revocata dal questore qualora vengano meno i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 5. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla competente autorità.

Art. 49.

(Documentazione relativa al commercio di armi da fuoco loro parti essenziali munizioni e polveri da lancio)

1. I titolari di licenza di cui all'articolo 48 sono tenuti ad annotare su apposito registro ogni operazione relativa all'acquisto e alla cessione dei beni in oggetto e sono tenuti ad annotare su apposito registro ogni operazione relativa alla manutenzione delle armi da fuoco e a tutte le attività connesse al loro inoltro a un soggetto autorizzato. Ogni annotazione deve essere effettuata entro quarantotto ore.
2. Ai fini del comma l sono previsti:

a) un registro di carico e scarico delle armi da fuoco e loro parti essenziali ai fini dell'acquisto e cessione;
b) un registro di carico e scarico delle munizioni ai fini dell'acquisto e cessione;
c) un registro di carico e scarico delle armi da fuoco e loro parti essenziali per la manutenzione e tutte le attività connesse al loro inoltro a un soggetto autorizzato.

3. I registri di cui al comma 2 possono essere realizzati sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico e devono essere esibiti a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.
4. I registri di cui al comma 2 devono altresí contenere:

a) i dati identificativi di ogni arma o della parte essenziale, denominazione del costruttore, calibro, numero di matricola ove richiesto;
b) le generalità dell'acquirente, compresi gli estremi di acquisizione di cui all'articolo 9 o gli estremi della licenza di costruzione o di commercio di armi da fuoco e munizioni, ovvero gli estremi identificativi della sezione del Tiro a segno nazionale;
c) le generalità del cedente, compresi gli estremi della dichiarazione di possesso di cui all'articolo 18 o della licenza di collezione di cui all'articolo 32, ovvero gli estremi della licenza di costruzione e di commercio armi da fuoco e munizioni, ovvero gli estremi identificativi della sezione del Tiro a segno nazionale.

5. I titolari della licenza di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare mensilmente all'autorità di polizia competente per territorio le operazioni effettuate di acquisto e di cessione di armi da fuoco, loro parti essenziali, munizioni e polveri da lancio.
6. Chi víola le disposizioni del presente articolo é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione, salvo che il fatto non costituisca piú grave reato.

Art. 50.

(Attività di riparazione di armi da fuoco)

1. Chiunque intenda esercitare la riparazione di armi da fuoco della categoria di cui alla lettera b), c) e d), comma 1 dell'articolo 1 deve presentare istanza al questore della provincia ove sarà condotta detta attività per ottenere apposita licenza.
2. Ai fini di ottenere la licenza di cui al comma 1 il soggetto interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non rientrare tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) non essere obiettore di coscienza;
c) essere in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato da un ufficiale sanitario, da un medico militare o della polizia di Stato dal quale risulti che il richiedente non é affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità di intendere e volere;
d) aver raggiunto l'età di diciotto anni;
e) essere dichiarato idoneo dalla commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 89 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, integrata da un rappresentante della categoria dei produttori designato dalle associazioni piú rappresentative a livello nazionale, per quanto riguarda la conoscenza sulla tecnologia della fabbricazione delle armi portatili, sulla balistica, sulla legislazione relativa alle armi e munizioni e sulla sicurezza e sull'uso delle armi. L'idoneità é presunta nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto l'autorizzazione ai sensi della vigente legislazione.

3. I locali ove s'intende esercitare l'attività di cui al comma 1 devono essere dichiarati idonei dalla commissione tecnica provinciale; devono essere protetti da dispositivi meccanici o elettronici in stato di efficienza anch'essi approvati dalla citata commissione. L'idoneità dei locali é presunta nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata ottenuta l'autorizzazione ai sensi della vigente legislazione.
4. All'atto di ricevimento dell'istanza di rilascio della licenza di costruzione per armi da fuoco di cui al comma 1, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio questo deve avvenire entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. Sulla licenza di cui al comma 1 sono indicati:

a) i nominativi delle persone preposte a tale attività e degli eventuali sostituti, ognuna delle quali deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
b) l'esatta ubicazione dei locali ove si effettua l'attività;
c) gli estremi dell'approvazione dei locali e dei dispositivi antifurto da parte della commissione tecnica provinciale di cui al comma 3;
d) la quantità massima di munizioni e polvere da lancio per la prova di armi da fuoco, stabilita dalla citata commissione, che in ogni caso non puó essere inferiore ai limiti previsti dall'articolo 18.
6. Non sono poste limitazioni quantitative agli apparecchi di innesco e ai bossoli innescati, né alle parti di armi da fuoco, alle armi inerti, a quelle concepite per allarrne, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione, a quelle destinate a impieghi industriali, sanitari, veterinari e tecnici, alle armi per uso scenico o cinematografico, alle armi antiche, agli strumenti da sparo di cui all'articolo 4, agli oggetti atti ad offendere e agli oggetti riproducenti armi.

7. La licenza di cui al comma 1 consente l'acquisizione di parti essenziali di armi da fuoco e di munizioni e di polveri da lancio per la prova delle armi da fuoco. Di tali acquisizioni deve essere tenuta apposita e puntuale documentazione.
8. La licenza di riparazione di armi da fuoco é soggetta a rinnovo quinquennale. per quest'ultimo é necessario essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) d) del comma 2. La licenza puó essere revocata dal questore qualora vengano meno i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 5. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla competente autorità.

Art. 51.

(Documentazione relativa alla riparazione di armi da fuoco e loro parti essenziali)

1. I titolari di licenza di cui all'articolo 50 sono tenuti ad annotare su appositi registri ogni operazione relativa alla presa in carico e scarico dei beni in oggetto. Inoltre sono tenuti ad annotare su apposito registro ogni operazione relativa all'acquisto di munizioni e polveri da lancio utilizzate per la prova delle armi da fuoco. Ogni annotazione deve essere effettuata entro quarantotto ore. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono previsti:

a) un registro di carico e scarico delle armi da fuoco e loro parti essenziali ai fini della riparazione;
b) un registro di carico e scarico delle munizioni e delle polveri da lancio per la prova delle armi da fuoco.

3. I registri di cui al comma 2 possono essere realizzati sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico; devono essere esibiti a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.
4. I registri di cui al comma 2 devono altresí contenere:

a) i dati identificativi di ogni arma o della parte essenziale, denominazione del costruttore, calibro, numero di matricola ove richiesto;
b) le generalità di chi ha consegnato le armi da fuoco e del titolo abilitante;
c) le generalità di chi ritira le armi riparate e del titolo abilitante.

5. Chi víola le disposizioni del presente articolo é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione, salvo che il fatto non costituisca piú grave reato.

Art. 52.

(Trasporto delle armi da fuoco e delle loro parti essenziali)

1. Coloro che sono preposti alla costruzione delle armi da fuoco o personale da questi dipendente, coloro che sono preposti al commercio delle armi da fuoco o personale da questi dipendente e coloro che sono preposti alla riparazione delle armi da fuoco o personale da questi dipendente possono trasportare armi da fuoco di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, loro parti essenziali, munizioni e polveri da lancio sul territorio nazionale. Durante l'effettuazione del trasporto gli interessati devono essere muniti di copia della licenza di costruzione, ovvero di commercio, ovvero di riparazione e, nel caso del personale dipendente, di una dichiarazione del titolare della licenza che deve essere esibita a richiesta delle competenti autorità di polizia.
2. Qualora sussistano gravi motivi di ordine pubblico i prefetti, con proprio decreto motivato, possono vietare per un periodo di tempo determinato, non superiore a novanta giorni, la possibilità di effettuare trasporti di armi da fuoco, loro parti essenziali munizioni e polveri da lancio.

Art. 53.

(Spedizione delle armi da fuoco, loro parti

essenziali, mumizioni e polveri da lancio)

1. Coloro che sono preposti alla costruzione delle armi da fuoco, al loro commercio e alla riparazione possono spedire armi da fuoco di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, loro parti essenziali, munizioni e polveri da lancio a mezzo di pubblici servizi o di imprese autorizzate dalla commissione tecnica provinciale.
2. Il mittente di cui al comma 1 deve dare comunicazione preventiva scritta o a mezzo telefax con anticipo di ventiquattro ore della spedizione all'autorità provinciale competente, la quale dà avviso all'autorità provinciale di destinazione. I prefetti con proprio decreto motivato possono vietare spedizioni di armi da fuoco, loro parti essenziali, munizioni e polveri da lancio per un periodo non superiore a novanta giorni.

Art. 54.

(Custodia delle armi da fuoco delle mumizioni e delle polveri da lancio nell'ambito delle
attività di vendita)


1. Le armi da fuoco, le munizioni e le polveri da lancio detenute per la vendita diretta al pubblico devono essere custodite in armadi metallici muniti di serratura di sicurezza, ovvero in vetrine interne munite di vetro antisfondamento o retinato e di serratura di sicurezza. Nel caso specifico delle armi da fuoco lunghe, ne é consentita la custodia in rastrelliere purché siano dotate di messa in opera atta a impedirne l'asportazione indebita.
2. Le munizioni e le polveri da lancio devono essere custodite in armadi o vetrine interne diversi da quelli delle armi da fuoco. Gli apparecchi d'innesco non possono essere custoditi congiuntamente alle polveri da lancio.
3. L'esposizione delle armi da fuoco nelle vetrine esterne é consentita solo nel caso che le vetrine siano munite di vetri blindati esterni o di inferriate fisse; durante le ore di chiusura le armi non possono essere esposte salvo che le vetrine esterne siano dotate di serrande metalliche munite di chiusura di sicurezza. All'interno le vetrine esterne debbono essere dotate di pareti metalliche, anche mobili, munite di serratura di sicurezza o di vetri antisfondamento o retinati.
4. Non é ammessa l'esposizione di armi da fuoco in vetrine esterne mobili.

CAPO VI
ALTRE DISPOSIZIONI



Art. 55.

(Attività del Tiro a segno nazionale)

1. L'unione italiana di tiro a segno (UITS), federazione nazionale sportiva, organo del CONI, é incaricata, a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e successive modificazioni, dell'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286, di organizzare, disciplinare e controllare presso le sezioni del Tiro a segno nazionale (TSN) l'addestramento di coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici e privati e di coloro che intendono richiedere una delle licenze di cui agli articoli 12, 13 e 14 della presente legge. Per l'esercizio di tali attività l'UITS, disciplinata dallo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1981, n. 1133, é ente pubblico posto sotto la vigilanza del Ministro della difesa ed é compresa fra gli "enti preposti a servizi di pubblico interesse" elencati nella parte IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
2. Gli organi di amministrazione e di revisione dell'UITS sono stabiliti con uno dei decreti legislativi previsti dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e il personale dell'ente, distinto da quello assegnato dal CONI per lo svolgi mento dell'attività sportiva, é inquadrato in un ruolo tecnico-amministrativo la cui dotazione organica é determinata osservando i princípi e i criteri direttivi richiamati dal comma 36 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 537 del 1993.
3. La tassa d'iscrizione al TSN per coloro che vi sono obbligati a norma della legge 28 maggio 1981, n. 286, é determinata annualmente osservando i criteri stabiliti dalla stessa legge n. 286 del 1981, con delibera del consiglio direttivo della UITS, resa esecutiva con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze.
4. Per l'iscrizione alle sezioni del TSN sono richiesti i seguenti requisiti:

a) non rientrare tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) essere in possesso di certificato medico dal quale risulti che il richiedente non é affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Il certificato medico non é richiesto ai titolari di una delle licenze di cui agli articoli 12, 13 e 14 della presente legge, nonché al personale dei corpi armati dello Stato; non é altresí richiesto per il rinnovo annuale dell'iscrizione.
5. All'interno dei poligoni del TSN non é necessaria alcuna autorizzazione per l'uso, il porto e il trasporto di armi e munizioni, nonché per l'acquisto di munizioni da utilizzare nei poligoni stessi.
6. Il direttore e gli istruttori di tiro delle sezioni del TSN, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, devono munirsi di apposita licenza rilasciata dal prefetto, su dichiarazione del presidente della sezione del TSN, dalla quale risulti che l'aspirante per l'esperienza acquisita per l'esercizio del tiro a segno e per l'accertata conoscenza dei regolamenti di tiro, é in grado di svolgere le predette funzioni.
7. I presidenti delle sezioni del TSN devono tenere costantemente aggiornati:

a) l'elenco degli iscritti con le relative generalità;
b) l'inventario delle armi in dotazione, con indicazione del numero di matricola, calibro e marca, con richiamo dei titoli che ne legittimano la provenienza;
c) il registro di carico e scarico per le munizioni, che debbono essere utilizzate esclusivamente all'interno del poligono;
d) un registro delle frequenze, in cui debbono giornalmente annotarsi le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate e delle munizioni utilizzate, nonché degli orari delle singole esercitazioni.

8. Le sezioni del TSN, rappresentate nella persona del loro presidente o di un delegato, possono acquisire armi di cui alle lettere b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, loro parti essenziali e munizioni, e trasportarle dal luogo di acquisizione fino all'armeria della sezione. Non é richiesto il possesso di alcuno dei titoli di acquisizione di cui all'articolo 9. É fatto obbligo di annotare ogni acquisizione di armi e loro parti essenziali sul registro d'inventario di cui alla lettera b) del comma 7. Le sezioni del TSN non hanno l'obbligo della dichiarazione di possesso di cui al comma 1 dell'articolo 18. Le sezioni del TSN possono procedere all'alienazione delle armi in dotazione non prima di due anni dall'acquisto.
9. Gli atti di cui al comma 7 devono essere esibiti a ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e firma ogniqualvolta procedono al loro esame.
10. I presidenti delle sezioni del TSN sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 19.
11. Per consentire che le prescritte lezioni regolamentari di tiro possano svolgersi su tutto il territorio nazionale con armi da fuoco, i competenti organi del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno predispongono un piano tecnico per dotare le sezioni del TSN di impianti per il tiro con armi da fuoco dando precedenza alle sezioni dislocate nelle province che ne sono sprovviste.
12. Il piano tecnico di cui al comma 11 é approvato con decreto del Ministro della di fesa, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze. Per la realizzazione dei poligoni in attuazione del presente articolo e per il potenziamento e la manutenzione dei poligoni esistenti é istituito un contributo annuale a carico di coloro che si iscrivono alle sezioni del TSN volontariamente o per obbligo di legge. La misura di detto contributo é stabilita con la procedura indicata al comma 3.
13. Chi víola le disposizioni previste ai commi 6, 7 e 8 é punito con una sanzione amministrativa fino a lire un milione, salvo che il fatto non costituisca piú grave reato.

Art. 56.

(Armi e munizioni raccolte
nei musei di Stato)


1. Sono consentite l'acquisizione, la detenzione e la cessione, qualora non ostino altre leggi o disposizioni, di tutte le armi di cui all'articolo 1 ai musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti a enti morali.
2. I direttori dei musei sono tenuti a redigere un inventario delle armi e delle munizioni su apposito registro da tenere puntualmente aggiornato. Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, i quali vi appongono la data e la firma ogniqualvolta procedono al loro esame. I direttori sono altresí tenuti a inviare annualmente copia dell'inventario alla commissione per le armi di cui all'articolo 61.
3. Le armi da fuoco custodite nei musei di Stato devono essere disattivate, qualora possibile, in modo non irreversibile preservandone l'integrità meccanica. Le armi antiche di cui all'articolo 2 e quelle ad aria compressa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) non sono soggette a tale disposizione.
4. I soggetti di cui al comma 2 sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 19.
5. Chi víola le disposizioni del presente articolo é punito con la sanzione ammini strativa del pagamento di una somma fino a lire un milione, salvo che il fatto non costituisca piú grave reato.

Art. 57.

(Armi raccolte nei musei privati)

1. Chiunque intenda istituire un museo in cui siano raccolte ed esposte armi da fuoco limitatamente a quelle di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 deve presentare istanza al questore della provincia ove sarà ubicato per ottenere apposita licenza.
2. Per ottenere la licenza di cui al comma 1 il soggetto interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non rientrare tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) essere in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato da un ufficiale sanitario, da un medico militare o della polizia di Stato dal quale risulti che il richiedente non é affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità di intendere e volere;
c) aver raggiunto l'età di diciotto anni.

3. I locali ove s'intende ubicare il museo devono essere dichiarati idonei dalla commissione tecnica provinciale, devono essere protetti da dispositivi antifurto meccanici ed elettronici in stato di efficienza, anch'essi approvati dalla citata commissione.
4. All'atto di ricevimento dell'istanza della licenza di cui al comma 1, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza é stata respinta.
5. Sulla licenza di cui al comma 1 sono indicati:

a) il nominativo del direttore responsabile, che deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
b) l'esatta ubicazione dei locali;
c) gli estremi dell'approvazione dei locali e dei dispositivi antifurto da parte della commissione tecnica provinciale, di cui al comma 3.

6. É fatto divieto ai musei privati di detenere munizioni e polveri da lancio. Tale disposizione non si applica alle munizioni prive di parti attive.
7. É fatto altresí divieto ai musei privati di cedere a qualsiasi titolo armi da fuoco a soggetti diversi da altri musei, sia pubblici che privati, sezioni del Tiro a segno nazionale o a organi tecnici o militari delle Forze armate.
8. Il personale addetto ai musei di cui al comma 1 é soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Deve essere inoltre in possesso di certificato medico di idoneità rilasciata da un ufficiale sanitario o da un medico militare o della polizia di Stato dal quale risulti che il richiedente non é affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità d'intendere e di volere.
9. La licenza di cui al comma 1 consente l'acquisizione di armi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 e delle loro parti essenziali, ha durata di cinque anni e puó essere revocata dal questore qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2, lettera a).

Art. 58.

(Documentazione relativa all'esercizio dei musei privati di armi da fuoco)

1. I titolari delle licenze di cui all'articolo 57, comma 1, sono tenuti ad annotare su appositi registri ogni operazione relativa all'acquisizione e alla cessione dei beni in oggetto e sono altresí tenuti ad annotare su apposito registro ogni operazione relativa alla manutenzione delle armi da fuoco e al loro inoltro a un riparatore autorizzato. Ogni annotazione deve essere effettuata entro quarantotto ore.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono previsti:

a) un registro di carico e scarico delle armi da fuoco e loro parti essenziali ai fini dell'acquisizione e cessione;
b) un registro di carico e scarico delle armi da fuoco e loro parti essenziali per la manutenzione e l'inoltro a un soggetto autorizzato.

3. I registri di cui al comma 2 possono essere realizzati sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico e devono essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.
4. I registri di cui al comma 2 devono altresí contenere:

a) i dati identificativi di ogni arma o della parte essenziale quali la denominazione del costruttore, il calibro e il numero di matricola ove richiesto;
b) gli estremi identificativi dell'ente o del museo acquirente;
c) le generalità del cedente.

5. I titolari di licenza di cui all'articolo 57, comma 1, sono tenuti a comunicare annualmente all'autorità di polizia competente per territorio le operazioni effettuate di acquisto e cessione di armi da fuoco e loro parti essenziali. Sono altresí tenuti a comunicare alla stessa autorità ogni variazione relativa al personale addetto. I titolari di licenza di cui all'articolo 57, comma 1, sono anche tenuti a inviare annualmente copia dell'inventario alla commissione per le armi di cui all'articolo 61.
6. Chi víola le disposizioni del presente articolo é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione, salvo che il fatto non costituisca piú grave reato.

Art. 59.

(Custodia delle armi da fuoco raccolte nei musei privati)

1. Le armi da fuoco raccolte nei musei privati devono essere custodite in armadi metallici muniti di serrature di sicurezza, oppure in vetrine interne munite di vetri antisfondamento o retinato e di serrature di sicurezza. Le armi non devono comunque essere disponibili al pubblico.
2. L'esposizione delle armi da fuoco nelle vetrine esterne non é consentita.
3. Le armi da fuoco esposte nei musei privati devono essere disattivate, qualora possibile, in modo non irreversibile e preservandone l'integrità meccanica. Le armi antiche di cui all'articolo 2 non sono soggette a tale disposizione.

Art. 60.

(Uso illegittimo delle armi)

1. Chiunque acquisisca illegittimamente, detenga o usi armi da fuoco ai fini di sovvertire l'ordinamento democratico dello Stato, ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti al capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, é punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 61.

(Commissione per le armi)

1. É istituita presso il Ministero dell'interno la commissione per le armi. La commissione é composta da:

a) un componente designato dal Ministero dell'interno;
b) un componente designato dal Ministero della difesa;
c) tre componenti designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato appartenenti ai settori economici interessati, nell'ambito di rose di nomi indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d) un componente designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
e) un esperto in materia balistica;
f) un esperto in armi antiche;
g) un componente dell'associazione di collezionisti maggiormente rappresentativa a livello nazionale;
h) un componente delle associazioni sportive designato dal CONI.

2. I componenti della commissione eleggono al loro interno il presidente.
3. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza. Il presidente, il segretario e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica cinque anni e non possono essere immediatamente riconfermati. Per ciascun componente effettivo é nominato un supplente.
4. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti.
5. La commissione esprime parere obbligatorio su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi, alle munizioni e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi. La commissione inoltre sovrintende all'attività dei musei di Stato e privati che raccolgono armi. I pareri della commissione sono espressi a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
6. La commissione puó, dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge individuare le armi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 che, per le loro caratteristiche tecnico-costruttive, possono essere assimilate alle armi antiche di cui all'articolo 2 e quindi essere assoggettate al regime di cui all'articolo 21. La commissione provvede altresí ad assegnare alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 armi di nuova concezione che non siano immediatamente riconducibili alle categorie stesse sulla base dei criteri contenuti nell'articolo 1, comma 1.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge é sciolta la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
8. É fatto carico ai costruttori, agli importatori e a chi trasferisce definitivamente dall'Unione europea armi da fuoco di cui all'articolo 1 costruite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, di inviare all'ufficio documentazione armi della commissione, istituito presso il Ministero dell'interno, per ogni modello di arma, una fotografia formato centimetri 13x18 e una relazione tecnica specificante:

a) categoria di appartenenza;
b) dati descrittivi quali denominazione, modello, calibro, capacità del serbatoio-caricatore, tipologia dell'anima della canna, lunghezza della stessa, lunghezza totale dell'arma, peso della stessa, sistemi di funzionamento, chiusura e alimentazione materiali e altre eventuali specificità;
c) Stato in cui l'arma é prodotta;
d) ditta o arsenale costruttore;
e) data di inizio della produzione qualora sia noto.

9. La documentazione di cui al comma 8, con sottoscrizione autenticata dal titolare dell'autorizzazione alla costruzione, importazione o trasferimento, deve essere inviata all'atto dell'importazione o del trasferimento per le armi provenienti dall'estero, all'atto dell'immissione sul mercato per i modelli di produzione nazionale. Ad ogni modello di arma l'ufficio documentazione armi della commissione attribuirà un numero progressivo ai fini dell'inserimento nella banca dati. La disposizione di cui al comma 8 non si applica alle armi già iscritte al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo già istituito dall'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. Chi contravviene alla disposizione predetta é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.

CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



Art. 62.

(Comunicazioni agli altri Stati membri dell'Unione europea)

1. Il Ministero dell'interno trasmette tutte le informazioni utili di cui dispone in materia di trasferimenti definitivi di armi da fuoco agli altri Stati membri dell'Unione europea verso il cui territorio viene effettuato il trasferimento.
2. Le informazioni che il Ministero dell'interno riceve ai sensi dell'articolo 41 sul trasferimento, nonché dell'articolo 40 sull'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco da parte di non residenti, devono essere comunicate, al piú tardi al momento del trasferimento, allo Stato membro di destinazione e, se necessario, al piú tardi al momento del trasferimento agli Stati membri di transito.
3. Di ogni autorizzazione o licenza in materia di armi, rilasciate a cittadini di Stati membri dell'Unione europea, é data comunicazione alle autorità nazionali dello Stato di appartenenza

Art. 63.

(Sanatoria)

1. Coloro che illegalmente detengono armi di qualsiasi specie o parti di esse non sono punibili qualora, prima dell'accertamento del reato o comunque entro trecen tosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla loro consegna all'ufficio di pubblica sicurezza o in mancanza alla stazione dei carabinieri, competente per territorio, che ne rilascia apposita ricevuta. Qualora si tratti di armi o munizioni che possono essere detenuti ne é consentito il possesso qualora l'interessato ottemperi all'obbligo di dichiarazione di possesso di cui all'articolo 18 entro il termine di trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e purché sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, ovvero sia titolare di una delle licenze previste dagli articoli 12, 13 o 14.
2. Ai fini del comma 1, non é richiesta l'indicazione della provenienza delle armi in oggetto.

Art. 64.

(Rinvenimento di armi)

1. Chiunque rinvenga un'arma da fuoco di cui all'articolo 1, o parte essenziale di essa, é tenuto a segnalarne immediatamente la presenza all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, alla piú vicina stazione dei carabinieri.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'autorità interessata prende in consegna l'arma e rilascia una ricevuta recante gli estremi identificativi dell'arma rinvenuta alla persona che ha effettuato il rinvenimento. Qualora l'arma ritrovata rientri nelle armi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 e non risulti clandestina ai sensi dell'articolo 45, chi ha effettuato il ritrovamento puó, dopo sessanta giorni, richiederne l'acquisizione, salvo che non sia stato identificato il legittimo proprietario.
3. Per l'acquisizione di cui al comma 2 sono richiesti i requisiti previsti dall'articolo 11.
4. Le armi non assegnate al rinvenitore o al legittimo proprietario sono esitate nel corso di pubbliche aste, ai sensi dell'articolo 65.

Art. 65.

(Aste di armi)

1. Le armi sequestrate, non clandestine ai sensi dell'articolo 45, che non siano restituibili al legittimo proprietario, e le armi da fuoco di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 rinvenute e non assegnate, ai sensi dell'articolo 64, sono esitate in pubbliche aste a cui possono partecipare esclusivamente i titolari di licenze di costruzione di armi da fuoco, di commercio di armi da fuoco, i direttori dei musei pubblici e dei musei privati e i presidenti delle sezioni del Tiro a segno nazionale.
2. Il ricavato delle aste é devoluto ai musei di Stato che raccolgono armi, indicati in apposito elenco che sarà stilato e aggiornato dalla commissione per le armi di cui all'articolo 61.
3. Le armi di cui al comma 1 possono essere esitate una sola volta, quelle risultate invendute sono inviate ai reparti di rifornimento dell'esercito.
4. Le armi di cui alla lettera b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, in dotazione alle amministrazioni dello Stato, quando dichiarate obsolete, sono esitate in pubbliche aste di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 66.

(Armi rinvenute rientranti nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 e armi clandestine sequestrate)

1. Le armi rientranti nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, rinvenute ai sensi dell'articolo 64, e le armi sequestrate che siano clandestine ai sensi dell'articolo 45 devono essere consegnate ai reparti di rifornimento dell'esercito, già direzioni di artiglieria. Ove esse siano di interesse del Ministero della difesa, vengono da questo assunte in regolare carico e distribuite per le esigenze delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato. Se non sono di interesse di tale Ministero devono essere segnalate alla commissione per le armi, che provvede ad in formare i direttori dei musei di Stato che raccolgono armi della loro disponibilità. I suddetti musei hanno facoltà di acquisire tali armi a titolo gratuito.
2. Le armi non assegnate ai sensi del comma 1 devono essere distrutte a cura dei reparti di rifornimento o rese inerti ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 dallo Stabilimento militare armamento leggero di Terni per l'eventuale cessione a titolo oneroso.

Art. 67.

(Validità transitoria delle licenze
in materia di armi)


1. Le licenze di porto d'armi per la difesa personale, di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, abrogato dall'articolo 68 della presente legge, in corso di validità, sono equipollenti alla licenza prevista dall'articolo 12 della presente legge, e a quella di cui all'articolo 13 nel caso delle guardie particolari giurate.
2. Le licenze di porto d'armi lunghe da fuoco, di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, abrogato dall'articolo 68 della presente legge, in corso di validità, sono equipollenti alla licenza prevista dall'articolo 15 della presente legge.
3. Le licenze di porto di fucile per l'esercizio del tiro a volo, di cui alla legge 18 giugno 1969, n. 323, abrogata dall'articolo 68 della presente legge, in corso di validità, sono equipollenti alla licenza prevista dall'articolo 14 della presente legge qualora il titolare provveda al pagamento della relativa tassa di concessione governativa.
4. La carta di riconoscimento per trasporto d'armi, di cui all'articolo 76 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, abrogato dall'articolo 68 della presente legge, la licenza di trasporto per armi sportive, di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85, abrogata dall'articolo 68 della presente legge, in corso di validità, sono equipollenti alla licenza di cui all'articolo 14 della presente legge.
5. Le licenze di collezione per armi comuni da sparo, di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 5 della legge 16 luglio 1982, n. 452, sono soggette al disposto di cui all'articolo 32 della presente legge.
6. La licenza di collezione per armi artistiche, rare e antiche, di cui al secondo comma dell'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, é soppressa. Il possesso delle armi da fuoco iscritte, qualora non risultino nella definizione di cui all'articolo 2 della presente legge, deve essere notificato, ai sensi dell'articolo 18 o dell'articolo 32 della presente legge, entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Le denunce di armi e materiali esplodenti, di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono effettuate ai sensi dell'articolo 18 della presente legge.

Art. 68.

(Abrogazioni di norme in materia
di armi e munizioni)


1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 704 del codice penale;
b) gli articoli 28, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
c) gli articoli da 33 a 41, da 44 a 55, 57, 58, da 60 a 72, 76, 78 e 80 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
d) l'articolo 97 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, limitatamente alle parti relative alle munizioni;
e) la legge 18 giugno 1969, n. 323;
f) la legge 18 aprile 1975, n. 110, limitatamente alle parti relative alle armi e alle munizioni;
g) l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
h) la legge 25 marzo 1986, n. 85;
i) la legge 21 febbraio 1990, n. 36, limitatamente alle parti relative alle armi e alle munizioni;
l) l'articolo 10- bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
m) l'articolo 12 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; n) l'articolo 9 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
o) il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

2. Nell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole "armi, munizioni o" sono soppresse; sono parimenti soppresse nell'articolo 39 del medesimo testo unico, le parole "armi, munizioni e".

Art. 69.

(Armonizzazione della legislazione vigente sulla caccia)

1. Il comma 8 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, é sostituito dal seguente:

" 8. L'attività venatoria puó essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività ve natoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente. Chi intenda esercitare l'attività venatoria con il fucile deve munirsi di licenza per l'uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco".

2. Il comma 11 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, é abrogato.
3. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n.157, le parole da: "di calibro non inferiore a" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "impiegante munizionamento a percussione centrale".
4. L'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, é sostituito dal seguente:

"Art. 22. - (Abolizione all'esercizio venatorio). - 1. Il primo rilascio del tesserino regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici disposti bimestralmente dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.
2. La commissione di cui al comma 1 é composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 3, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
3. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni elementari nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c) armi, munizioni e attrezzi da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e princípi di salvaguardia della produzione agricola;
e) norme di pronto intervento.

4. L'abilitazione é concessa se il giudizio é favorevole in almeno quattro degli esami elencati al comma 3.
5. É compito della regione promuovere regolari corsi di aggiornamento finalizzati alla conoscenza della normativa vigente sulla caccia.
6. L'abilitazione all'esercizio venatorio é necessaria, oltre che per il primo rilascio del tesserino regionale, anche per il rinnovo dello stesso in caso di revoca.
7. Nei dodici mesi successivi al rilascio del primo tesserino il cacciatore puó praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da un cacciatore che sia già in possesso da tre anni del tesserino e che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza per l'uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco ai sensi dell'articolo 32.
8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco".

5. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, é abrogato.
6. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, é sostituito dal seguente:

" 1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o di arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l'esibizione della licenza per l'uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco, qualora sia richiesta, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata".

7. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "licenza di porto di fucile per uso di caccia", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "licenza per l'uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco".

Art. 70.

(Armonizzazione della legislazione vigente
sui materiali d'armamento)


1. Sono escluse dalla disciplina della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, le armi da fuoco di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, le ar mi antiche di cui all'articolo 2, gli strumenti da sparo di cui all'articolo 4, nonché le cartucce per uso industriale, gli artifizi luminosi e fumogeni e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.
2. Il comma 11 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, é abrogato.
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, é sostituita dalla seguente:

"b) armi da fuoco automatiche e munizioni dotate di pallottola perforante, esplosiva o incendiaria".

Art. 71.

(Sanzioni penali)

1. Ogni violazione delle disposizioni della presente legge per le quali non sia prevista una speciale sanzione é punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.