ONOREVOLI SENATORI. - Una nuova e sistematica legge sulle armi trova la
sua giustificazione in una duplice esigenza:
1) armonizzare la legislazione italiana a quella europea, recependo
compiutamente la direttiva 91/477/CEE, del Consiglio, del 18 giugno 1991;
2) ovviare al caotico stato in cui versa l'attuale legislazione,
frutto di una stratificazione giuridica che ha le sue origini nel testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773. Tale stato di confusione richiede interventi continui e
a volte contraddittori da parte del Ministero dell'interno, le cui circolari
surrogano in modo discutibilmente legittimo e palesemente non efficace le
leggi attuali.
La prima esigenza é inderogabile se si vuole dare contenuto alle
generiche affermazioni di europeismo tanto care alla retorica politica
italiana. La citata direttiva 91/477/CEE, ha infatti introdotto criteri di
classificazione delle armi che non sono compatibili con quelli degli
articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110; inoltre la citata
direttiva rende del tutto inutile il mantenimento di istituti come il
Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo che viene svuotato di
significato dalla piú semplice ed efficace classificazione delle armi
introdotta dalla direttiva medesima. Essa prevede anche sostanziali
modifiche al regime della circolazione delle armi all'interno dell'Unione
europea, che devono essere recepite pienamente nel nostro ordinamento.
L'esigenza di introdurre le nuove norme europee si salda con la
necessità di porre un freno al coacervo legislativo attuale che ha
raggiunto livelli non piú tollerabili.
Per ció che concerne il secondo punto, la situazione presente
é infatti il frutto della sovrapposizione, malamente armonizzata, al
già citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto n. 773 del 1931 e al relativo regolamento per
l'esecuzione, della legge n. 110 del 1975, della legge 9 luglio 1990, n.
185, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, della legge sulle armi sportive,
delle varie norme contro la criminalità organizzata e di una miriade
di circolari dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del commercio con
l'estero.
Il corpus
normativo venutosi cosí a formare presenta numerose, negative e
gravi conseguenze:
a)
rende il controllo sulla produzione, sul commercio e sulla detenzione delle
armi estremamente complesso e quindi di difficoltosa applicazione per gli
organi di polizia, con dannose conseguenze per l'ordine pubblico e per la
lotta contro la criminalità;
b)
lede gli interessi di vaste categorie di cittadini che intendono
esercitare, nel pieno rispetto della legge, i diritti che la Costituzione e
la volontà del popolo - manifestatasi attraverso il referendum
sul porto d'armi del 1981 e quello sulla caccia del 1990 - ha
inequivocabilmente espresso;
c)
complica l'attività della magistratura che é costretta ad
applicare norme di difficile reperimento, perché sparse in vari testi
legislativi, e di astrusa interpretazione perché continuamente
rimaneggiate da circolari che rimangono peraltro sconosciute alla maggior
parte dei cittadini interessati;
d)
danneggia l'attività dell'industria e del commercio del settore con
vincoli di nessuna utilità per l'ordine pubblico, che servono
unicamente a fare aumentare i costi di produzione e di distribuzione;
e)
ostacola, senza alcun risultato in termini di contrasto alla delinquenza,
la pratica di sport (tiro a segno, tiro a volo, caccia) connessi all'uso
legittimo delle armi, praticati da oltre un milione di cittadini;
f)
costringe in parecchi casi, per la non limpidezza del dettato legislativo,
a un comportamento extralegale o illegale onesti cittadini il cui intento
é invece quello di "mettersi in regola con le leggi", come ad esempio
i collezionisti di armi antiche, necessitati a ricorrere ad "acrobazie
legali" per legittimare il possesso di armi di nessuna pericolosità
sociale;
g)
disincentiva la raccolta di armi in musei di Stato e privati con danno
grave alla conservazione del patrimonio storico ed artistico del Paese;
h)
non consente una rapida e agevole repressione di fenomeni di nuova
criminalità, come quelli legati al risorgere di fenomeni razzisti.
Per ovviare a questa situazione di grave incertezza del diritto e di
inefficienza legislativa, una nuova legge che si limitasse a rabberciare
l'esistente, costruendo sul terreno non solido dell'attuale legislazione,
non avrebbe certo prodotto gli effetti sperati. Al contrario si é
manifestata chiarissima la necessità di regolamentare in
toto
la materia partendo dalle basi. La ratio
della legge consiste nella simultanea tutela di due esigenze fondamentali:
l'ordine pubblico e i diritti dei cittadini. Tale proponimento si
concretizza da un lato sanzionando piú severamente l'uso illegittimo
e criminale delle armi, dall'altro garantendo e semplificando l'uso
legittimo. A tal fine si é partiti dal recepimento integrale della
piú volte menzionata direttiva CEE, che fornisce in primo luogo uno
schema logico di classificazione e di definizione delle armi, tenendo in
debito conto che si tratta di materia prevalentemente tecnica; in secondo
luogo essa traccia dei princípi guida riguardo l'acquisizione, la
detenzione e il trasporto delle armi.
L'altra fonte a cui ci si é rifatti nell'estensione di questo
disegno di legge é la tradizione legislativa italiana in materia,
che, opportunamente razionalizzata, ha comunque fornito altri solidi
fondamenti.
Rispetto alla legislazione in vigore, il presente disegno di legge non
pretende di essere un totale ribaltamento dei concetti di tutela dell'ordine
pubblico finora applicati, ma ne costituisce un adattamento che tiene conto
del mutato scenario sociale, delle diverse forme di criminalità e
della diversa pericolosità di determinati comportamenti.
Nel capo I viene delimitato il campo di applicazione della legge. La
classificazione introdotta e le definizioni sono quelle della citata
direttiva 91/477/CEE, opportunamente integrate. Tale classificazione ha il
pregio di fissare dei criteri certi e obiettivi per la identificazione delle
armi e delle munizioni; grazie ad essa si rende superfluo il Catalogo
nazionale delle armi comuni da sparo, ormai diventato una colossale massa di
dati di difficile gestione e consultazione, che, inoltre, a sedici anni
dalla sua introduzione si é rivelato uno strumento del tutto
inefficace per il controllo delle armi e per la prevenzione di abusi.
Le armi proibite sono individuate con assoluta chiarezza, cosí
come lo sono quelle ammesse; altresí é rilevante notare che il
disegno di legge si armonizza perfettamente con la legge n. 185 del 1990
sugli armamenti. Il disegno di legge identifica anche, con maggiore
chiarezza e semplicità rispetto al passato, le armi non da fuoco.
Per quanto riguarda gli esplosivi e gli artifici pirici non si é
giudicato opportuno intervenire, trattandosi di materia distinta - anche se
contigua - a quella trattata. La recente emanazione della direttiva
93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 (specifica sull'argomento)
costituisce un valido presupposto per predisporre un separato disegno di
legge.
Nel capo II si tratta dell'acquisizione, cessione, detenzione, porto e
trasporto delle armi e loro parti essenziali. Viene posto in essere un
insieme coordinato di norme - che nei limiti del possibile si é
cercato di semplificare - le quali consentano a un tempo sia la tutela
rigorosa dell'ordine pubblico, che la possibilità di un uso legittimo
delle armi a quei cittadini che ne sono interessati.
Ai fini dell'acquisizione e della detenzione delle armi, il presente
disegno di legge risulta piú restrittivo rispetto alla citata diret
tiva CEE, non distaccandosi troppo dall'attuale legislazione. Per converso -
in armonia con i disposti delle legislazioni degli altri Paesi europei -
vengono deregolamentate quelle categorie di armi (ad aria compressa,
antiche) che, negli ultimi cinquant'anni, non hanno dato luogo, per le loro
caratteristiche intrinseche, ad alcun fenomeno di pericolo per l'ordine
pubblico. Tale deregolamentazione ha anche lo scopo di sgravare la pubblica
amministrazione da un ponderoso fardello burocratico di nessuna
utilità ai fini della sicurezza pubblica.
L'attuale numero di documenti che abilitano al porto o al trasporto delle
armi, invero eccessivo, rende difficoltosi i controlli da parte
dell'autorità; inoltre la congerie di norme che regolamentano tali
documenti, ha creato di fatto una situazione in cui il cittadino non riesce
piú a conoscere l'esatto ambito di validità della licenza di
cui é titolare. Per questi motivi si é proposta una
riorganizzazione dei titoli che consentono il porto e il trasporto delle
armi, e per ognuno di essi é stato chiaramente delineato l'ambito di
validità. É opportuno sottolineare come i requisiti per il
loro rilascio siano improntati a un criterio di estremo rigore.
In questo capo sono regolamentati anche l'acquisizione e il porto delle
armi non da fuoco, sulla base del criterio della pericolosità sociale
di alcuni di questi tipi di oggetti che vengono sempre piú spesso
impiegati in episodi di microcriminalità e di teppismo.
Il capo III é dedicato all'importazione e all'esportazione delle
armi da fuoco. Si é resa necessaria una revisione totale della
materia per ottemperare in primo luogo alla citata direttiva CEE e poi per
ridare chiarezza e organicità a questo aspetto di rilevante
importanza per l'economia italiana.
Il capo IV attiene alla certificazione delle armi, ossia a tutte quelle
procedure necessarie per introdurre le armi in commercio, ed é
pertanto una delle parti piú strettamente tecniche del disegno di
legge. In questo ambito viene definito con maggiore chiarezza il concetto di
"arma clandestina", strettamente connesso all'attività criminosa.
Il capo V regolamenta le attività di costruzione, commercio e
riparazione delle armi da fuoco. Il criterio guida seguito é stato
ancora una volta quello di semplificare le norme, creando peró un
insieme organico di disposizioni che consentano un controllo efficace da
parte dell'autorità sugli aspetti veramente rilevanti ai fini del
mantenimento della sicurezza pubblica.
Il capo VI (altre disposizioni) regolamenta aspetti circoscritti della
materia, quali l'attività del tiro a segno nazionale, dei musei
(istituendo la possibilità di una piú agevole raccolta del
patrimonio oplologico nazionale) e della commissione sulle armi.
L'ultimo capo (disposizioni transitorie e finali) provvede a
regolamentare il rinvenimento di armi (oggi materia di dispute dottrinali) e
stabilisce i necessari raccordi con altre leggi il cui campo di applicazione
si sovrappone in parte con quello del presente disegno di legge. A fronte
dell'introduzione di un regime giuridico totalmente nuovo, viene infine
istituita una sanatoria per consentire a chiunque di regolarizzare la
propria posizione.
CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Armi da fuoco e munizioni)
1. Ai sensi della presente legge, le armi da fuoco e le munizioni sono
classificate nelle seguenti categorie:
a)
categoria A:
1) dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto
esplosivo;
2) armi da fuoco automatiche;
3) armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto;
4) munizioni a pallottola perforante, esplosive, incendiarie,
nonché i proiettili per dette munizioni;
5) munizioni per armi corte dotate di proiettili ad espansione;
6) armi dotate originariamente di congegni di moderazione e
soppressione del suono emesso all'atto dello sparo;
7) congegni di moderazione e soppressione del suono emesso all'atto
dello sparo;
b)
categoria B:
1) armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione o a tamburo
o a piú canne;
2) armi da fuoco corte a colpo singolo a percussione centrale;
3) armi da fuoco corte a colpo singolo a percussione anulare di
lunghezza totale inferiore a 28 centimetri;
4) armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei
a contenere piú di tre cartucce;
5) armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera
contenen ti al massimo tre cartucce il cui caricatore non é fissato e
per le quali non si garantisce che non possono essere trasformate, mediante
strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere
piú di tre cartucce;
6) armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna
liscia la cui canna non superi 60 centimetri di lunghezza;
7) armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad
un'arma da fuoco automatica;
c)
categoria C:
1) armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla
lettera b) , numero 6);
2) armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata;
3) armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui
alla lettera b) , numeri da 4) a 7);
4) armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di
lunghezza totale o superiore a 28 centimetri;
d)
categoria D:
1) armi da fuoco lunghe a colpo singolo per ogni canna liscia.
2. Sono considerate parti essenziali delle armi da fuoco di cui al comma
1, i fusti, le carcasse, le canne con camera di cartuccia e le bascule.
3. Non sono incluse nella definizione di "arma da fuoco" di cui al comma
1, le armi che, seppure conformi alla stessa definizione:
a)
siano state rese definitivamente inerti mediante l'applicazione di
procedimenti tecnici garantiti o certificati da un costruttore autorizzato
dal Banco nazionale di prova, istituito con regio decreto 13 gennaio 1910,
n. 20, da altri banchi esteri riconosciuti o dallo Stabilimento militare
armamento leggero di Terni;
b)
siano concepite per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca
all'arpione o lancio di siringhe per impieghi veterinari o sanitari oppure
siano destinate ad impieghi industriali e tecnici, purché possano
venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;
c)
siano armi antiche, come definite dall'articolo 2;
d)
siano trasformate per uso scenico o cinematografico, in modo da poter
impiegare esclusivamente munizionamento a salve; tale trasformazione deve
essere attestata da un costruttore autorizzato o, in mancanza di questo, dal
Banco nazionale di prova o da altri banchi esteri riconosciuti.
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Art. 2.
(Armi antiche e loro repliche)
1. Ai sensi della presente legge, sono definite armi antiche tutte le
armi da fuoco, lunghe e corte, purché di modello anteriore al 31
dicembre 1890 e prodotte fino al 31 dicembre 1920, nonché le loro
repliche ad avancarica anche di produzione successiva.
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Art. 3.
(Definizioni)
1. Ai sensi della presente legge, si definisce:
a)
"arma da fuoco corta", un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza
inferiore ai 30 centimetri oppure la cui lunghezza totale non supera i 60
centimetri;
b)
"arma da fuoco lunga", qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco
corte di cui alla lettera a) ;
c)
"arma automatica", un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica
automaticamente e che puó sparare piú colpi a raffica
azionando una sola volta il grilletto;
d)
"arma a ripetizione", arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata
manualmente inserendo nella canna una cartuccia prelevata dal serbatoio e
trasportata tramite un meccanismo;
e) "arma a colpo singolo", arma da fuoco senza serbatoio
che prima di ogni sparo va caricata manualmente inserendo le munizioni nella
camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata della canna;
f) "munizione", complesso costituito da bossolo, capsula
d'innesco, polvere di lancio e pallottola o pallini;
g)
"munizione a pallottola perforante", munizione per uso militare con
pallottola blindata a nucleo perforante, ove il nucleo stesso sia costituito
da metallo con durezza superiore ai 400 Bhn (Brinell);
h)
"munizione a pallottola esplosiva", munizione per uso militare con
pallottola contenente una carica che esplode al momento dell'impatto;
i)
"munizione a pallottola incendiaria", munizione per uso militare con
pallottola contenente una miscela chimica che si infiamma al contatto con
l'aria o al momento dell'impatto;
l)
"munizione con pallottola ad espansione", munizione per pistole e
rivoltelle dotata di proiettile con cavità apicale (Hollow Point
o Hollow Cavity) ;
m)
"canne intercambiabili", canne concepite come tali dal costruttore
dell'arma che possono essere montate o smontate su di un'arma senza
ricorrere ad attrezzature od alterazioni dell'arma stessa;
n)
"armi ad avancarica" armi in cui la carica di lancio e il proiettile
vengono caricati unicamente dalla volata della canna o dalla parte anteriore
del tamburo;
o)
"tiro sportivo", attività, anche non agonistica, di tiro contro
bersagli non animati svolta in poligoni del tiro a segno nazionale, campi di
tiro a volo, campi di tiro, o altri luoghi, ancorché privi di
particolari apprestamenti, che siano atti a garantire lo svolgimento della
predetta attività senza arrecare danno o disturbo a persone né
costituire pericolo per persone o cose.
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Art. 4.
(Attrezzi e strumenti sportivi,
storici e di utilità)
1. Ai sensi della presente legge, sono definiti "attrezzi e strumenti
sportivi, storici e di utilità" i seguenti oggetti:
a) gli strumenti da sparo, lunghi e corti, ad aria compressa,
precompressa o a propulsione mediante gas;
b)
gli archi;
c)
le balestre;
d)
i coltelli, sia a lama fissa che pieghevole, con un solo filo e con
l'eventuale controfilo seghettato, la cui lama sia di lunghezza superiore a
7 centimetri per i coltelli a lama pieghevole e 4 centimetri con lama fissa;
e)
le spade, le sciabole, i bastoni animati, le armi d'asta, le armi da botta,
le baionette, i pugnali (con lama a doppio filo) e gli stiletti (con lama a
punta acuminata anche priva di filo).
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Art. 5.
(Oggetti atti ad offendere)
1. Ai sensi della presente legge, sono definiti "oggetti atti ad
offendere" le mazze, i tubi, le catene, i martelli, le fionde, i bulloni, le
sfere metalliche, le Shuriken inunchaku,
le bombolette espellenti gas o sostanze irritanti, i dispositivi atti ad
emettere scariche elettriche (stuntgun)
ad eccezione di quelli per uso terapeutico o veterinario, i coltelli con
meccanismo di apertura della lama a molla, le noccoliere, i tirapugni, i
coltelli la cui lama viene espulsa dall'impugnatura e qualsiasi altro
oggetto non ricompreso espressamente nell'articolo 4 chiaramente
utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo per l'offesa alla
persona.
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Art. 6.
(Oggetti riproducenti armi)
1. Ai sensi della presente legge, sono definiti "oggetti riproducenti
armi" gli oggetti che per la loro forma e dimensione siano palesemente
simili a un'arma da fuoco, tra cui quelli progettati per consentire il
lancio di proiettili eroganti un'energia cinetica specifica non superiore a
0,036 joules
per millimetro quadrato. Le riproduzioni di armi devono essere costruite
con l'impiego di tecniche e materiali che non ne consentano la
trasformazione in armi da fuoco, previo utilizzo di attrezzi o macchine
utensili di facile reperimento. Devono inoltre avere all'estremità
della canna un tappo rosso ovvero un anello colorato visibilmente in rosso.
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Art. 7.
(Alterazione clandestina d'arma)
1. Ai sensi della presente legge, costituisce alterazione clandestina
d'arma qualunque modifica effettuata da un soggetto diverso da quello di cui
all'articolo 46, atta a:
a)
trasformare le armi di cui alle lettere b), c)
e d)
del comma 1 dell'articolo 1, in armi di cui alla lettera a)
del comma 1 del medesimo articolo 1;
b)
trasformare un'arma lunga in un'arma corta;
c)
ripristinare il funzionamento di quelle armi che siano state rese inerti
mediante l'applicazione di procedimenti tecnici garantiti o certificati da
un banco di prova riconosciuto, oppure siano state trasformate per uso
scenico o cinematografico, in modo da poter impiegare esclusivamente
munizionamento a salve.
2. Non costituisce alterazione clandestina d'arma il montaggio dei
seguenti oggetti: canne intercambiabili anche in calibro diverso, canne di
ricambio, fermo restando l'obbligo di dichiararne il possesso, congegni di
puntamento ottici, elettronici, optoelettronici, congegni di puntamento
registrabili, compensatori di rilevamento, freni di bocca, rompifiamma,
spegnifiamma, contrappesi, strozzatori mobili, riduttori di calibro o
serbatoi caricatori che si differenziano dall'originale.
3. Chiunque intenda cambiare il calibro di una arma da fuoco di cui alle
lettere b), c)
e d),
del comma 1 dell'articolo 1, al di fuori del caso della sostituzione di una
canna intercambiabile o di ricambio, deve far eseguire le necessarie
operazioni da una impresa autorizzata alla costruzione o alla riparazione di
armi da fuoco, la quale, dopo l'esecuzione dei lavori, provvede all'invio
dell'arma al Banco nazionale di prova o ad altro banco riconosciuto per la
necessaria certificazione, é fatto obbligo di notificare l'avvenuto
cambiamento di calibro secondo la procedura di cui all'articolo 18.
4. Chiunque alteri clandestinamente un'arma é punito con l'arresto
da uno a tre anni o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.
CAPO II
ACQUISIZIONE, CESSIONE,
DETENZIONE, PORTO E TRASPORTO
DELLE ARMI E LORO PARTI
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Art. 8.
(Armi e munizioni proibite)
1. É fatto divieto di acquisizione e di detenzione delle armi di
cui alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 1, delle loro parti essenziali e delle munizioni
specificate nella citata lettera a) . In deroga a tale principio,
sono consentite l'acquisizione, la detenzione e la cessione di dette armi ai
soggetti muniti di autorizzazione alla loro fabbricazione, prevista
dall'articolo 46, ai soggetti muniti di autorizzazione alla fabbricazione di
munizioni e ai musei pubblici.
2. Sono altresí consentite la produzione, il commercio, la
detenzione e l'uso delle munizioni di cui al numero 5), lettera
a),
comma 1, dell'articolo 1 ai soli fini del tiro sportivo e
dell'attività venatoria.
3. Le armi di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, delle quali sia stata
autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'articolo 28 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto
per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del
Ministero della difesa, ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la
fabbricazio ne di armi della stessa categoria. L'erede, il privato o l'ente
pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi é tenuto a
darne immediato avviso al Ministero dell'interno e a chiedere il rilascio di
apposita autorizzazione a conservarle.
4. Chiunque trasferisce le armi di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 1 o loro parti essenziali per cause diverse da
quelle indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo, é punito con
l'arresto da due a sei anni e con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci
milioni.
5. É punito con l'ammenda di lire un milione chiunque, essendo
obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel comma 3 del presente
articolo.
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Art. 9.
(Titoli per l'acquisizione delle armi, delle loro parti essenziali, delle
munizioni e delle polveri da lancio)
1. L'acquisizione delle armi di cui alle lettere b), c)
e d)
del comma 1 dell'articolo 1, delle loro parti essenziali, delle munizioni e
delle polveri da lancio é subordinata al possesso di una delle
seguenti autorizzazioni:
a)
autorizzazione preventiva di cui all'articolo 11;
b) licenza di porto d'armi per difesa personale di cui
all'articolo 12;
c)
licenza di porto d'armi per difesa personale per guardie particolari
giurate, di cui all'articolo 13;
d)
licenza per l'uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco di cui
all'articolo 14;
e)
tessera d'identificazione degli agenti e ufficiali di Polizia giudiziaria e
di Pubblica sicurezza; tessera d'identificazione degli ufficiali e
sottufficiali delle forze armate;
f)
tessera d'identificazione dei magistrati dell'ordine giudiziario e del
personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria;
h) tessera d'identificazione dei prefetti e dei
vice-prefetti.
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Art. 10.
(Cessione delle armi da fuoco,
delle loro parti essenziali
e delle polveri da lancio)
1. Chiunque ceda armi da fuoco o loro parti essenziali, di cui sia
possessore a qualsiasi titolo, deve rilasciare un'apposita dichiarazione di
cessione all'acquirente.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 é compilata in due copie
originali, firmate dal cedente e controfirmate dall'acquirente, che
contengono le seguenti indicazioni:
a)
estremi identificativi del cedente;
b)
estremi identificativi dell'arma;
c)
estremi identificativi dell'acquirente, compreso il titolo per
l'acquisizione ai sensi dell'articolo 9;
d)
data e luogo in cui é avvenuta la cessione.
3. Chiunque ceda un'arma da fuoco, entro cinque giorni deve comunicare
l'avvenuta cessione all'autorità presso cui era stato dichiarato il
possesso della medesima, inoltrando una copia della dichiarazione di cui al
comma 2. L'autorità medesima provvede a depennare le armi cedute
dalla dichiarazione di possesso, ovvero dalla licenza di collezione.
4. Qualora il cedente sia autorizzato alla costruzione o al commercio di
armi da fuoco ai sensi degli articoli 46 e 48, la dichiarazione di cui al
comma 1 é compilata in copia unica, ad uso dell'acquirente. La
comunicazione all'autorità di avvenuta cessione si effettua secondo
le modalità di cui agli articoli 47 e 49.
5. Qualora l'acquirente sia autorizzato alla costruzione o al commercio
di armi da fuoco ai sensi degli articoli 46 e 48, la dichiarazione é
compilata in copia unica, ad uso del cedente. La comunicazione
all'autorità di avvenuta cessione si effettua secondo le
modalità di cui agli articoli 47 e 49.
6. Qualora la cessione avvenga tra soggetti autorizzati alla costruzione
ed al commercio di armi da fuoco ai sensi degli articoli 46 e 48 non
é richiesta la dichiarazione di avvenuta cessione.
7. Qualora la cessione avvenga da parte di una sezione del Tiro a segno
nazionale, la dichiarazione é compilata in copia unica ad uso
dell'acquirente. La cessione deve risultare mediante annotazione
sull'inventario delle armi di cui alla lettera b),
comma 7, dell'articolo 55; dall'annotazione dovranno risultare le
indicazioni previste alle lettere b), c) e d)
del comma 1 del presente articolo.
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Art. 11.
(Autorizzazione preventiva)
1. L'autorizzazione preventiva di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 9 é rilasciata dal questore previa
richiesta ai cittadini italiani e agli stranieri residenti che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a)
non rientrino tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b)
siano in possesso di certificato di abilità all'uso e maneggio di
armi corte da fuoco oppure lunghe da fuoco rilasciato da una sezione del
Tiro a segno nazionale di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n.
2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e
successive modificazioni;
c)
siano in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato da un
ufficiale sanitario, da un medico militare o della polizia di Stato dal
quale risulti che il richiedente non é affetto da malattie mentali
oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la
capacità di intendere e di volere e sia in possesso dei requisiti
visivi ed auditivi richiesti per la concessione della patente di guida;
d)
abbiano raggiunto l'età di diciotto anni;
e)
indichino, nella domanda, la categoria dell'arma che intendono acquisire.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 non puó essere concessa ad
un residente di un altro Stato membro dell'Unione europea senza preventivo
accordo di quest'ultimo, qualora lo Stato medesimo preveda l'autorizzazione
preventiva all'acquisto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1, ha validità su tutto il
territorio dello Stato per tre mesi; autorizza altresí al trasporto
dell'arma cui si riferisce dal luogo di acquisizione a quello in cui
sarà detenuta.
4. La richiesta dell'autorizzazione é redatta in carta libera. Il
rilascio dell'autorizzazione é esente da ogni tributo.
5. All'atto del ricevimento della istanza di rilascio dell'autorizzazione
di cui al comma 1, l'autorità preposta deve rilasciare una ricevuta
indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla
osti al rilascio, questo deve avvenire entro trenta giorni dalla
presentazione della istanza. In caso di diniego, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza deve essere data motivata comunicazione
all'interessato che l'istanza é stata respinta.
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Art. 12.
(Licenza di porto d'armi
per difesa personale)
1. La licenza di porto d'armi per difesa personale é rilasciata
dal questore a chi ne faccia richiesta e sia in possesso dei seguenti
requisiti:
a)
non rientri tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
b)
non sia obiettore di coscienza;
c)
sia in possesso di certificati di abilitazione all'uso e maneggio di armi
corte da fuoco rilasciati da una sezione del Tiro a segno nazionale;
d)
sia in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato da un
ufficiale sanitario, da un medico militare o della polizia di Stato dal
quale risulti che il richiedente non é affetto da malattie mentali
oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la
capacità d'intendere e di volere e sia in possesso dei requisiti
visivi ed auditivi richiesti per la concessione della patente di guida;
e)
abbia raggiunto l'età di diciotto anni;
f)
indichi nell'istanza la motivazione della richiesta.
2. La licenza di porto d'armi per difesa personale ha validità di
cinque anni. Il rinnovo quinquennale comporta i medesimi requisiti del
rilascio.
3. La licenza di porto d'armi per difesa personale é soggetta a
tassa di concessione governativa annuale. In deroga a tale principio, il
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia,
della difesa, del tesoro e delle finanze, individua con decreto le categorie
di persone che, a causa dell'esposizione a rischio dipendente dalla loro
attività svolta o cessata, sono esonerate dall'obbligo del pagamento
della tassa di concessione governativa prevista.
4. La licenza di porto d'armi per difesa personale non puó essere
concessa a un residente di altro Stato membro della Unione europea senza
preventivo accordo di quest'ultimo.
5. La licenza di porto d'armi per difesa personale consente il porto
delle armi da fuoco corte di cui alle lettere b)
e c)
del comma 1 dell'articolo 1, e di quelle antiche corte; su richiesta
dell'interessato, l'ambito di validità della licenza puó
essere esteso al porto delle armi da fuoco lunghe di cui alle lettere
b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1. In tale caso il
titolare deve essere munito di certificato di idoneità al maneggio di
armi lunghe rilasciato da una sezione del Tiro a segno nazionale. La licenza
di cui al comma 1 consente il trasporto delle armi di cui alle lettere
b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, delle loro parti
essenziali, su tutto il territorio dello Stato, il porto delle stesse armi,
nonché delle armi antiche di cui all'articolo 2, durante l'esercizio
delle attività di tiro sportivo.
6. All'atto del ricevimento della istanza di rilascio dell'autorizzazione
di cui al comma 1, l'autorità preposta rilascia una ricevuta
indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla
osti al rila scio, questo deve avvenire entro sessanta giorni dalla
presentazione della istanza. In caso di diniego, entro sessanta giorni dalla
presentazione dell'istanza, deve essere data motivata comunicazione
all'interessato che l'istanza é stata respinta. Il pagamento della
tassa di concessione governativa, di cui al comma 3, deve avvenire
successivamente alla comunicazione del parere favorevole.
7. In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, gli appartenenti
ai servizi di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, possono
portare senza licenza le armi di cui sono muniti secondo le disposizioni
interne di servizio.
8. Ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente
collocati fuori organico, e al personale dirigente e direttivo
dell'amministrazione penitenziaria, agli ufficiali in servizio permanente
effettivo delle Forze armate, nonché ai soggetti di cui all'articolo
73 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono
concesse le facoltà di cui al comma 5, senza che debbano essere
muniti della licenza di porto d'armi per difesa personale. Alle categorie
citate incombe l'obbligo di dichiarazione di possesso, ai sensi del comma 1
dell'articolo 18.
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Art. 13.
(Licenza di porto d'armi per difesa
personale per guardie particolari giurate)
1. La licenza di porto d'armi per difesa personale per guardie
particolari giurate é rilasciata dal questore a chi ne faccia
richiesta e sia in possesso dei seguenti requisiti:
a)
non rientri tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
b)
non sia obiettore di coscienza;
c)
sia in possesso di certificati di abilità all'uso e maneggio di armi
corte da fuoco rilasciato da una sezione del Tiro a segno nazionale;
d)
sia in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato da un
ufficiale sanitario, da un medico militare o della polizia di Stato dal
quale risulti che il richiedente non é affetto da malattie mentali
oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la
capacità d'intendere e di volere e sia in possesso dei requisiti
visivi ed auditivi richiesti per la concessione della patente di guida;
e)
abbia raggiunto l'età di diciotto anni;
f)
sia titolare di decreto di nomina a guardia particolare giurata emanato dal
prefetto.
2. La licenza di porto d'armi per difesa personale per guardie
particolari giurate ha validità di cinque anni ed é soggetta a
rinnovo annuale; per quest'ultimo é necessario essere in possesso dei
requisiti di cui alle lettere a), c) e f)
del comma 1. Il rinnovo quinquennale comporta il possesso dei medesimi
requisiti del rilascio di cui al comma 1.
3. La licenza di cui al comma 1 é assoggettata ad una tassa di
concessione governativa di misura ridotta rispetto alla licenza di cui
all'articolo 12.
4. La licenza di cui al comma 1 non puó essere concessa a un
residente di un altro Stato membro della Unione europea senza preventivo
accordo di quest'ultimo.
5. La licenza di cui al comma 1 consente il porto delle armi da fuoco
corte di cui alle lettere b), c)
e d)
del comma 1 dell'articolo 1, nonché di quelle antiche corte di cui
all'articolo 2; su richiesta dell'istituto di vigilanza o dell'ente da cui
dipende il titolare, l'ambito di validità della licenza puó
essere esteso al porto delle armi da fuoco lunghe di cui alle lettere
b), c)
e d)
del comma 1 dell'articolo 1. In tale caso il titolare deve essere munito di
certificato di idoneità al maneggio di armi lunghe rilasciato da una
sezione del Tiro a segno nazionale. La licenza di cui al comma 1 consente
altresí il trasporto delle armi di cui alle lettere b), c)
e d)
del comma 1 dell'articolo 1, delle loro parti essenziali, su tutto il
territorio dello Stato e il porto delle armi di cui alle lettere b),
c)
e d)
del comma 1 dell'articolo 1, nonché delle armi antiche di cui
all'articolo 2, durante l'esercizio delle attività di tiro sportivo.
6. All'atto del ricevimento della istanza di rilascio della licenza di
cui al comma 1, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante
in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al
rilascio, questo deve avvenire entro sessanta giorni della presentazione
dell'istanza. In caso di diniego, entro sessanta giorni della presentazione
dell'istanza deve essere data motivata comunicazione all'interessato che
l'istanza é stata respinta. Il pagamento della tassa di concessione
governativa di cui al comma 3 deve avvenire successivamente alla
comunicazione del parere favorevole.
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Art. 14.
(Licenza per uso sportivo
e venatorio delle armi da fuoco)
1. La licenza per uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco é
rilasciata dal questore a chi ne faccia richiesta e che sia in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non rientri tra i soggetti di cui all'articolo 11 e 43 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773;
b)
sia in possesso di certificati di abilitazione all'uso e maneggio di armi
corte e lunghe da fuoco rilasciato da una sezione di Tiro a segno nazionale;
c)
sia in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato da un
ufficiale sanitario, da un medico militare o della polizia di Stato dal
quale risulti che il richiedente non é affetto da malattie mentali
oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la
capacità d'intendere e di volere e sia in possesso dei requisiti
visivi ed auditivi richiesti per la concessione della patente di guida;
d) abbia raggiunto l'età di diciotto anni.
2. La licenza per uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco ha
validità di cinque anni. Il rinnovo quinquennale comporta i medesimi
requisiti del rilascio di cui al comma 1.
3. La licenza per uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco é
soggetta a tassa di concessione governativa annuale. Il porto o il trasporto
dell'arma da parte del titolare della licenza, nel caso di omesso pagamento
della tassa di concessione governativa, é punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire un
milione.
4. La licenza per uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco non
puó essere concessa a un residente di un altro Stato membro della
Unione europea senza preventivo accordo di quest'ultimo.
5. La licenza per uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco consente:
a) il porto delle armi di cui alle lettere b), c) e
d) del comma 1 dell'articolo 1, nonché delle armi non da
fuoco di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4, durante
l'esercizio dell'attività venatoria in conformità alle vigenti
leggi sulla caccia;
b)
il trasporto delle armi di cui alle lettere b), c) e d)
del comma 1 dell'articolo 1, delle loro parti essenziali, su tutto il
territorio dello Stato;
c)
il porto delle armi di cui alle lettere b), c) e d)
del comma 1 dell'articolo 1, nonché delle armi antiche di cui
all'articolo 2, durante l'esercizio delle attività di tiro sportivo.
6. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione
di cui al comma 1, l'autorità preposta rilascia una ricevuta
indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati ai sensi del
medesimo comma 1. Qualora nulla osti al rilascio, questo deve avvenire entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere data motivata
comunicazione all'interessato che l'istanza é stata respinta. Il
pagamento della tassa di concessione governativa di cui al comma 3 deve
avvenire successivamente alla comunicazione del parere favorevole.
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Art. 15.
(Carta di riconoscimento pel trasporto di armi da fuoco da parte degli
iscritti al Tiro a segno nazionale)
1. La carta di riconoscimento per trasporto di armi da fuoco da parte
degli iscritti al Tiro a segno nazionale é rilasciata dal presidente
della sezione cui il soggetto é iscritto ed é vidimata dal
questore a chi ne faccia richiesta e che sia in possesso dei seguenti
requisiti:
a)
abbia raggiunto l'età di diciotto anni;
b) dimostri, mediante attestazione del presidente della
sezione, di essere regolarmente iscritto.
2. La carta di riconoscimento per trasporto di armi da parte degli
iscritti al Tiro a segno nazionale ha validità di un anno; il rinnovo
comporta i medesimi requisiti del rilascio.
3. La carta di riconoscimento per trasporto di armi da parte degli
iscritti al Tiro a segno nazionale non é soggetta a tassa di
concessione governativa annuale.
4. La carta di riconoscimento per trasporto di armi da parte degli
iscritti al Tiro a segno nazionale consente il trasporto delle armi di cui
alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1,
delle loro parti essenziali, su tutto il territorio dello Stato per recarsi
a una sezione del Tiro a segno nazionale.
5. All'atto del ricevimento dell'istanza di vidimazione di cui al comma
1, l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i
documenti e gli allegati presentati ai sensi del medesimo comma. Qualora
nulla osti il rilascio, questo deve avvenire entro quindici giorni dalla
presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro quindici giorni dalla
presentazione dell'istanza deve essere data motivata comunicazione
all'interessato che l'istanza é stata respinta.
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Art. 16.
(Modalità del trasporto)
1. Ai sensi della presente legge, si configura il trasporto di una o
piú armi quando le stesse siano chiuse in un contenitore e siano
scariche; le eventuali munizioni debbono essere trasportate in un
contenitore separato da quello dell'arma o delle armi.
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Art. 17.
(Limitazioni al porto e trasporto di armi)
1. Le pene di cui all'articolo 699 del codice penale sono raddoppiate nel
caso di armi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1,
e sono aumentate della metà nel caso di armi di cui alle lettere
b), c) e d)
del comma 1 dell'articolo 1.
2. É vietato portare armi sugli aeromobili e sulle navi di linea,
anche a chi é titolare di autorizzazione; nei predetti mezzi di
trasporto é esclusivamente possibile il trasporto delle armi secondo
le modalità previste dalla normativa vigente. Sono esonerati dai
divieti di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 8 dell'articolo
12.
3. Sono altresí vietati il porto e il trasporto di armi
all'interno degli stadi durante lo svolgimento di manifestazioni agonistiche
o musicali, durante i comizi elettorali e negli altri locali ove sia stato
specificatamente vietato dal prefetto.
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Art. 18.
(Detenzione di armi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1
dell'articolo 1, di munizioni e di polveri da lancio e parti essenziali)
1. Le armi da fuoco di cui alle lettere b), c) e d)
del comma 1 dell'articolo 1 e le loro parti essenziali possono essere
detenute soltanto se il detentore abbia rilasciato una dichiarazione in tal
senso all'ufficio di polizia competente per territorio entro il quinto
giorno successivo all'acquisizione, allegando la dichiarazione di avvenuta
cessione da parte del cedente di cui al comma 1 dell'articolo 10.
2. La dichiarazione di detenzione deve contenere:
a) le generalità del titolare;
b) il luogo di detenzione;
c)
i dati identificativi dell'arma o della parte essenziale (denominazione del
costruttore, calibro, numero di matricola);
d) i dati identificativi delle altre armi o parti
essenziali eventualmente già detenute.
3. Il legittimo detentore di armi di cui alle lettere b), c) e
d) del comma 1 dell'articolo 1, puó detenere sino a un
massimo di 2.500 cartucce di tipo consentito.
4. Non si applicano limiti numerici di detenzione per le armi di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, ad
eccezione di un limite massimo di nove armi corte di cui alle lettere
b) e c)
del comma 1 dell'articolo 1 e di nove armi lunghe semiautomatiche di cui ai
numeri 6) e 7) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.
5. Il legittimo detentore di armi di cui alle lettere b), c) e
d) del comma 1 dell'articolo 1 puó detenere sino a un
massimo di 3 chilogrammi di polvere da lancio.
6. La detenzione di munizioni e di polvere da lancio deve essere
specificata nella dichiarazione di detenzione di armi di cui al comma 1;
ogni variazione anche qualitativa entro i limiti massimi stabiliti ai commi
4 e 5 non deve essere notificata all'ufficio di polizia competente per
territorio.
7. Ogni variazione con carattere di stabile permanenza del luogo di
detenzione delle armi deve essere notificata all'ufficio di polizia
competente per territorio.
8. Se il detentore é residente in un altro Stato membro
dell'Unione europea, quest'ultimo deve esserne informato.
9. Chiunque ceda munizioni o polveri da lancio a persona non in possesso
di titolo d'acquisizione di cui all'articolo 9 é punito con l'arresto
da due a sei anni e con l'ammenda da due milioni a dieci milioni. Qualora si
tratti di fatti di lieve entità la pena é alternativa.
10. Le pene di cui all'articolo 697 del codice penale sono aumentate
della metà.
11. In deroga a quanto disposto al comma 4, gli iscritti nei ruoli dei
periti e degli esperti presso la camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura per la categoria "armi e munizioni" che esercitano
l'attività professionale possono tenere un numero massimo di cinque
esemplari per ogni tipologia di munizione anche rientrante nella lettera
a) comma 1 dell'articolo 1 a scopo di studio e comparazione.
Nella dichiarazione di possesso di cui al comma 1 dovranno essere indicati
gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria ed
artigianato e agricoltura che costituisce titolo per la detenzione delle
munizioni di cui sopra.
12. Il prefetto ha facoltà di vietare con decreto motivato la
detenzione delle armi, munizioni e polvere da lancio detenute in
conformità del presente articolo alle persone che rientrino tra i
soggetti di cui all'articolo 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
13. La dichiarazione di possesso da cui al comma 1 puó essere
inoltrata alla competente autorità anche a mezzo posta con
raccomandata.
14. Chiunque pur in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge
ometta di effettuare la dichiarazione di possesso, é punito con una
sanzione amministrativa da lire centomila ad un milione.
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Art. 19.
(Custodia delle armi e degli esplosivi)
1. La custodia delle armi, delle munizioni e delle polveri da lancio deve
essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza
pubblica.
2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma 1 é
punito, se il fatto non costituisce piú grave reato, con l'arresto da
uno a tre mesi o con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma
fino a lire cinquecentomila.
3. Dello smarrimento o del furto di armi da fuoco di cui alle lettere
b), c) e d)
del comma 1 dell'articolo 1, nonché di loro parti essenziali, deve
essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o,
se questo manchi, al piú vicino comando dei carabinieri. Il
contravventore é punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.
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Art. 20.
(Permesso di trasporto occasionale di armi)
1. Il legittimo detentore di armi, ai sensi dell'articolo 18, qualora non
sia già titolare di licenza di porto d'armi per difesa personale o di
licenza per uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco, deve richiedere
preventivamente al questore un permesso di trasporto di armi occasionale nei
casi in cui egli necessiti di trasferire una o piú armi.
2. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione
di cui al comma 1, L'autorità preposta rilascia una ricevuta
indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla
osti al rilascio, questo deve avvenire entro quindici giorni dalla
presentazione della richiesta. In caso di diniego, entro quindici giorni
dalla presentazione della istanza, deve essere data motivata comunicazione
all'interessato che l'istanza é stata respinta.
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Art. 21.
(Regime di assoggettamento delle armi
antiche e delle loro repliche ad avancarica)
1. L'acquisizione di armi antiche, delle loro repliche ad avancarica e
delle loro parti essenziali é vietata ai minori di anni diciotto.
Tale categoria non é soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo
9, a dichiarazione di possesso né a limiti numerici di detenzione.
2. L'acquisizione di munizioni o di polvere da lancio da utilizzarsi
nelle armi antiche e nelle loro repliche ad avancarica é subordinata
alla titolarità di uno dei titoli d'acquisizione di cui all'articolo
9. La detenzione di munizioni o di polvere da lancio da utilizzarsi in dette
armi é soggetta al regime di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 18.
3. Chiunque ceda a persona minore di anni diciotto un'arma antica o una
sua replica ad avancarica é punito con l'arresto da sei mesi a due
anni o con l'ammenda da lire due milioni a dieci milioni.
4. É vietato il porto delle armi antiche e delle loro repliche ad
avancarica a chi non sia titolare di una delle licenze di cui agli articoli
12, 13 e 14. Chiunque contravvenga alla presente disposizione é
punito con l'arresto fino a diciotto mesi o con l'ammenda fino a lire dieci
milioni.
5. Il legittimo detentore delle armi antiche e delle loro repliche ad
avancarica puó trasportarle, in conformità all'articolo 16.
6. In deroga a quanto stabilito dal comma 4 é consentito il porto
delle armi antiche non caricate e delle loro repliche ad avancarica non
caricate durante le rievocazioni storiche e le manifestazioni folcloristiche
autorizzate.
7. Il prefetto ha facoltà di vietare con decreto motivato la
detenzione delle armi antiche e delle loro repliche ad avancarica alle
persone che rientrino tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
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Art. 22.
(Regime di assoggettamento degli strumenti da sparo ad aria compressa,
precompressa o a propulsione mediante gas)
1. L'acquisizione degli strumenti da sparo ad aria compressa,
precompressa o a propulsione mediante gas, é vietata ai minori di
diciotto anni. Tale categoria non é soggetta alle autorizzazioni di
cui all'articolo 9, a dichiarazione di possesso né a limiti numerici
di detenzione.
2. É proibito il porto degli strumenti di cui al comma 1, salvo
durante l'esercizio dell'attività di tiro sportivo. Tale divieto non
si applica ai detentori delle licenze di cui agli articoli 12, 13 e 14.
3. Il legittimo detentore degli strumenti di cui al comma 1 puó
trasportarli, ai sensi dell'articolo 16; in tal caso per "munizioni"
s'intendono i pallini.
4. É consentito il comodato d'uso degli strumenti di cui al comma
1; la presente disposizione si applica anche ai minori di diciotto anni.
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Art. 23.
(Regime di assoggettamento degli archi)
1. L'acquisizione degli archi é vietata ai minori di quattordici
anni. Tale categoria non é soggetta alle autorizzazioni di cui
all'articolo 9, a dichiarazione di possesso né a limiti numerici di
detenzione.
2. É proibito il porto degli oggetti di cui al comma 1, salvo
durante l'esercizio dell'attività di tiro sportivo e durante
l'esercizio della caccia e della pesca, in conformità alla normativa
vigente.
3. Il legittimo detentore degli oggetti di cui al comma 1 puó
trasportarli, ai sensi dell'articolo 16; in tal caso per "munizioni"
s'intendono le frecce.
4. É consentito il comodato d'uso degli oggetti di cui al comma 1;
la presente disposizione si applica anche ai minori di quattordici anni.
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Art. 24.
(Regime di assoggettamento delle balestre)
1. L'acquisizione delle balestre é vietata ai minori di diciotto
anni. Tale categoria non é soggetta alle autorizzazioni di cui
all'articolo 9, a dichiarazione di possesso né a limiti numerici di
detenzione.
2. É proibito il porto degli oggetti di cui al comma 1, salvo
durante l'esercizio dell'attività di tiro sportivo, delle
attività folcloristiche o delle rievocazioni storiche.
3. Il legittimo detentore degli oggetti di cui al comma 1 puó
trasportarli, ai sensi dell'articolo 16; in tal caso per "munizioni"
s'intendono le frecce e i dardi.
4. É consentito il comodato d'uso degli oggetti di cui al comma 1;
la presente disposizione si applica anche ai minori di anni diciotto.
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Art. 25.
(Regime di assoggettamento dei coltelli, sia a lama fissa che pieghevole,
con un solo filo)
1. L'acquisizione dei coltelli, sia a lama fissa che pieghevole, con un
solo filo é vietata ai minori di quattordici anni. Tale categoria non
é soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 9, a dichiarazione
di possesso né a limiti numerici di detenzione.
2. É proibito il porto degli oggetti di cui al comma 1, salvo che
esso avvenga per attività lavorativa, sportiva o ricreativa che lo
giustifichi inequivocabilmente, o durante l'esercizio dell'attività
venatoria.
3. Il legittimo detentore degli oggetti di cui al comma 1 puó
trasportarli, ai sensi dell'articolo 16.
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Art. 26.
(Regime di assoggettamento dei coltelli con meccanismo di apertura della
lama a molla, dei coltelli la cui lama viene espulsa dall'impugnatura, delle
noccoliere, dei tirapugni, delle spade, delle sciabole, dei bastoni animati,
delle armi d'asta, delle armi da botta, delle baionette, dei pugnali e degli
stiletti)
1. L'acquisizione dei coltelli con meccanismo di apertura della lama a
molla, dei coltelli la cui lama viene espulsa dall'impugnatura, delle
noccoliere, dei tirapugni, delle spade, delle sciabole, dei bastoni animati,
delle armi d'asta, delle armi da botta, delle baionette, dei pugnali e degli
stiletti é vietata ai minori di diciotto anni. Tale categoria non
é soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 9, a dichiarazione
di possesso né a limiti numerici di detenzione.
2. Sono proibiti il porto e il trasporto degli oggetti di cui al comma 1;
in deroga a tale disposizione, il trasporto é consentito solo a
seguito dell'acquisizione e fino alla propria abitazione oppure in occasione
di mostre e fiere, mercati, esibizioni, ovvero per esigenze connesse al
restauro degli oggetti predetti o per trasferimenti di abitazione.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2 é consentito il porto
degli oggetti di cui al comma 1 in occasione delle rievocazioni storiche e
manifestazioni folcloristiche autorizzate.
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Art. 27.
(Regime di assoggettamento degli oggetti
atti ad offendere)
1. Non possono portarsi e trasportarsi gli oggetti di cui all'articolo 5
salvo che per motivi strettamente connessi ad attività lavorative o
sportive rilevabili dalle circostanze di tempo e luogo.
2. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 é punito con
l'arresto da sei mesi a due anni; nei casi di lieve entità la pena
consiste nel pagamento di un'ammenda fino a lire dieci milioni. Nel caso in
cui la contravvenzione avvenga all'interno o nelle immediate adiacenze di un
campo sportivo o durante manifestazioni con concorso di pubblico le pene
sono aumentate di un terzo.
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Art. 28.
(Regime di assoggettamento degli oggetti
riproducenti armi)
1. É vietato portare riproduzioni di armi all'interno o nelle
immediate adiacenze di un campo sportivo, di un sala da ballo, di una sala
giochi o durante un comizio elettorale o in un seggio elettorale. Il
contravventore é punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
fino a lire un milione.
2. Chiunque porta fuori dalla propria abitazione o dalle sue pertinenze
una riproduzione di arma priva del tappo rosso o dell'anello di colore rosso
di cui all'articolo 6 é punito con una sanzione amministrativa fino a
lire cinquecentomila. Nei casi di cui al comma 1 la pena é
triplicata.
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Art. 29.
(Ricarica domestica delle munizioni)
1. La ricarica domestica delle munizioni é consentita
esclusivamente per uso personale al legittimo detentore di armi di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 e di
armi antiche di cui all'articolo 2 e che sia in possesso della licenza di
porto d'armi per difesa personale o della licenza di porto d'armi per difesa
personale per guardie giurate o della licenza per l'uso sportivo e venatorio
delle armi da fuoco di cui agli articoli 12, 13 e 14.
2. La quantità di munizioni ricaricate detenibile rientra nei
limiti di cui all'articolo 18.
3. Chiunque contravvenga alle disposizioni del comma 1 é punito
con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda da lire centomila a lire
dieci milioni.
4. Chiunque ceda a fini di commercio munizioni ricaricate domesticamente
é punito con l'arresto da due a sei anni o con l'ammenda da lire un
milione a lire dieci milioni.
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Art. 30.
(Comodato e locazione d'uso di armi)
1. É fatto divieto di comodato e di locazione d'uso delle armi da
fuoco di tutte le categorie di cui al comma 1 dell'articolo 1 e di loro
parti essenziali salvo che non avvengano ai fini dell'esercizio
dell'attività venatoria o del tiro sportivo.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui il
comodato avvenga per motivi di studio nei confronti di:
a)
iscritti ai ruoli dei periti e degli esperti presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la categoria "armi e munizioni";
b) consulenti e periti nominati dai magistrati requirenti e
giudicanti;
c) collaboratori e redattori di riviste specializzate nel
settore delle armi, iscritti come giornalisti nell'elenco dei pubblicisti o
professionisti, la cui attività di collaborazione sia attestata da
una dichiarazione del direttore responsabile della stessa testata;
d) costruttori autorizzati alla fabbricazione di armi o
munizioni, commercianti e riparatori.
3. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 2 devono essere titolari di licenza di porto d'armi per difesa
personale o di licenza per l'uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco.
4. Il comodatario di cui al comma 2 deve rilasciare al comodante ricevuta
dell'arma ottenuta. La ricevuta deve contenere le generalità del
comodante e del comodatario e gli estremi identificativi dell'arma. É
fatto obbligo al comodante di prendere visione dei requisiti soggettivi del
comodatario previsti dalla presente norma.
5. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui la
locazione avvenga nell'ambito dell'attività delle sezioni del Tiro a
segno nazionale nei confronti degli iscritti.
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Art. 31.
(Regime di compravendita
per corrispondenza delle armi da fuoco)
1. La compravendita per corrispondenza di armi da fuoco, e loro parti
essenziali di cui alle lettere b), c) e d)
del comma 1 dell'articolo 1 é consentita a chi sia autorizzato a
esercitare attività industriali, commerciali o di riparazione in
materia di armi, oppure abbia ottenuto apposito nulla osta dal questore
nella provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve
dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al
comando dei carabinieri del comune ove risiede il destinatario.
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Art. 32.
(Licenza di collezione)
1. Chiunque intenda detenere armi in numero superiore a quanto disposto
dall'articolo 18, comma 4, deve munirsi di licenza di collezione, rilasciata
dal questore previa richiesta.
2. La licenza di collezione di cui al comma 1, consente la detenzione di
un numero illimitato di armi e di loro parti essenziali di cui al medesimo
comma.
3. La licenza ha carattere permanente e non é soggetta a rinnovo
né a tassa di concessione governativa; puó essere revocata
dall'autorità di pubblica sicurezza qualora vengano a mancare i
requisiti di cui alla lettera a), comma 1 dell'articolo 11. I
locali in cui sono custodite le armi iscritte nella collezione debbono
essere protetti da dispositivi antifurto meccanici o elettronici in stato di
efficienza.
4. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione
di cui al comma 1, l'autorità preposta rilascia una ricevuta
indicante in dettaglio i documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla
osti al rilascio, questo deve avvenire entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, deve essere data motivata comunicazione
all'interessato che l'istanza é stata respinta.
5. La licenza di collezione deve contenere:
a) le generalità del titolare;
b)
l'indicazione del luogo di detenzione;
c)
i dati identificativi dell'arma o della parte essenziale: denominazione del
costruttore, calibro, numero di matricola;
d)
i dati identificativi delle altre armi o parti essenziali eventualmente
già iscritte in collezione.
6. L'acquisizione di armi destinate ad essere iscritte in collezione
avviene con le stesse modalità previste dall'articolo 9; i titolari
di licenza di collezione sono tenuti a comunicare all'ufficio di polizia
competente per territorio entro cinque giorni la variazione avvenuta.
L'autorità predetta prende atto della variazione facendo
un'annotazione sulla licenza.
7. Il porto ed il trasporto delle armi iscritte in collezione é
subordinato a quanto disposto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16.
CAPO III.
IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE
DI ARMI DA FUOCO
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Art. 33.
(Carta europea d'arma da fuoco)
1. Il questore rilascia al legittimo proprietario o comodatario di una o
piú armi da fuoco di cui alle lettere b), c) e d) del
comma 1 dell'articolo 1, che intende praticare la caccia od il tiro sportivo
in altri Stati membri dell'Unione europea, su sua richiesta, la carta
europea d'arma da fuoco, di seguito denominata "carta". La carta ha
validità di cinque anni, al termine dei quali puó essere
rinnovata per eguale periodo.
2. La carta rilasciata in Italia abilita al trasporto delle armi da fuoco
sul territorio nazionale fino al raggiungimento del confine o della
località d'espatrio e rientro.
3. La carta deve essere conforme al modello previsto dalla
raccomandazione 93/216/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1993.
4. Ogni variazione concernente le armi da fuoco cui si riferisce é
annotata sulla carta.
5. Su domanda del richiedente possono essere iscritte sulla carta anche
armi antiche di cui all'articolo 2 e strumenti da sparo di cui all'articolo
4.
6. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio della carta,
l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i
documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo
deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso
di diniego, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, deve
essere data motivata comunicazione che l'istanza é stata respinta.
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Art. 34.
(Carte europee di trasporto di armi rilasciate in altri Stati membri
dell'Unione europea)
1. I cacciatori ed i tiratori sportivi possono detenere e trasportare,
nonché portare durante l'esercizio del tiro sportivo e della caccia,
una o piú armi durante un viaggio effettuato sul territorio dello
Stato per praticare la loro attività senza l'autorizzazione
preventiva di cui all'articolo 11, purché siano in possesso della
carta da uno Stato membro dell'Unione europea e su cui figuri l'indicazione
di detta o dette armi e purché siano in grado di dimostrare le
ragioni del viaggio, in particolare presentando un invito.
2. Gli stranieri residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in
possesso della carta europea rilasciata dallo Stato di residenza, possono
portare o trasportare in Italia, o attraverso il territorio italiano le armi
iscritte nella citata carta, a condizione che sulla medesima siano riportati
gli estremi dell'autorizzazione recante l'accordo preventivo
dell'autorità italiana, ai sensi dell'articolo 11.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 é emessa dal capo della
polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, quando sussistano i
presupposti, le condizioni ed i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo
12, a esclusione della residenza.
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Art. 35.
(Autorizzazioni speciali
per personale straniero)
1. Il Ministro dell'interno o su sua delega, il prefetto della provincia
di confine, puó autorizzare il personale appartenente alle forze di
polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di
personalità dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di
cui é dotato per fini di difesa.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 é limitata al periodo di
permanenza in Italia delle personalità accompagnate purché
sussistano con lo Stato di provenienza, condizioni di reciprocità.
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Art. 36.
(Importazione temporanea di armi da fuoco da Paesi extracomunitari)
1. I cittadini italiani residenti o dimoranti per ragioni di lavoro, in
Paesi al di fuori dell'Unione europea, ovvero i cittadini di tali Paesi non
residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea di armi da
fuoco di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1
dell'articolo 1, e relative munizioni a condizioni che tali armi siano
provviste di numero di matricola.
2. Ai fini della presente legge, si considera temporanea l'importazione
di armi per un periodo non superiore a novanta giorni. Trascorso tale
termine l'interessato é soggetto agli obblighi di cui all'articolo
37.
3. Per determinare le modalità di attuazione dei commi 1 e 2,
nonché il numero delle armi temporaneamente importabili, si applica
il decreto del Ministro dell'interno 5 giugno 1978, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 18 gennaio 1979, da aggiornarsi ai sensi
della presente legge.
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Art. 37.
(Importazione definitiva di armi da fuoco o munizioni da Paesi
extracomunitari)
1. Chi intende importare armi da fuoco di cui alle lettere b), c)
e d) del comma 1 dell'articolo 1, loro parti essenziali o
munizioni da Paesi al di fuori dell'Unione europea deve munirsi di apposita
licenza rilasciata dal questore. Per la concessione di tale licenza é
richiesta la titolarità della licenza di costruzione o commercio di
armi da fuoco, ovvero uno dei titoli di acquisizio ne di cui all'articolo 9,
ad eccezione di quelli ricompresi alle lettere e), f), g) e
h)
del comma 1 del medesimo articolo 9; nel caso di autorizzazione preventiva
di cui all'articolo 11, questa puó essere richiesta contestualmente
alla licenza d'importazione.
2. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio della licenza di cui
al comma 1, l'autorità rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i
documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo
deve avvenire entro otto giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di
diniego, entro otto giorni dalla presentazione dell'istanza, deve essere
data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza é stata
respinta.
3. La licenza di cui al comma 1 deve contenere:
a) gli estremi identificativi del richiedente, compreso il
titolo di acquisizione di cui al comma 1;
b) gli estremi identificativi delle armi: marca, calibro,
numero di matricola;
c) la categoria di appartenenza di cui al comma 1
dell'articolo 1;
d) il numero delle munizioni, con indicazione del loro
calibro;
e) indicazione del Paese da cui si intende importare
l'arma;
f) gli estremi identificativi del cedente estero.
4. É ammessa l'importazione di sei armi da fuoco, limitatamente a
quelle di cui alle lettere b), c)
e d)
del comma 1 dell'articolo 1 e di loro parti essenziali, per anno solare.
Tale limite non si applica ai titolari di licenza di costruzione, di
commercio o di riparazione di armi da fuoco i quali sono autorizzati anche
all'importazione di parti essenziali d'arma.
5. La dogana alla quale vengono presentate per l'importazione definitiva
le armi da fuoco o le canne intercambiabili, dopo la nazionalizzazione, le
consegna all'importatore che, a proprie spese e cura deve inoltrarle al
Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia o ad una sezione dello
stesso, o ad un banco di prova di un Paese dell'Unione europea, eccezione
fatta per le armi che rechino i punzoni di un banco di prova riconosciuto ai
sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modificazioni,
della legge 12 dicembre 1973, n. 993, e delle altre disposizioni vigenti,
purché provviste dei segni distintivi di cui la comma 1 dell'articolo
42 della presente legge, ad eccezione delle canne di ricambio non ancora
assemblate. Per i titolari di licenza di costruzione che importano o fanno
trasferire armi da fuoco o loro parti essenziali, da completare,
trasformare, ristrutturare, l'invio al Banco nazionale di prova od un banco
riconosciuto, deve avvenire prima che siano destinate al mercato nazionale.
L'importatore deve inviare alla dogana le copie dell'avvenuto collaudo,
rilasciate dal banco di prova o nel caso di riesportazione le fatture con il
"visto uscire" della dogana. Nel caso di importazione temporanea, per
eseguire le operazioni di completamento, ristrutturazione e trasformazione,
la dogana alla quale vengono presentate per l'importazione le armi da fuoco,
deve rilasciare una bolla in conto lavorazione, senza eventuali addebiti di
dazi od altre tasse. L'importatore deve inviare alla dogana che ha
rilasciato la bolla copie della fattura di esportazione con il "visto
uscire" della dogana. Per le armi non riesportate l'importatore deve pagare
tutti i diritti previsti per l'importazione. Se le armi sono trasferite in
Paesi dell'Unione europea, l'importatore deve pagare il dazio previsto per
importazione e se il trasferimento avviene senza il collaudo del Banco
nazionale di prova, il trasferimento deve avvenire presso il banco di prova
del Paese di destinazione. Qualora questo non esista, é obbligatorio
il collaudo presso il Banco nazionale di prova. Per le armi o le canne
intercambiabili che vengono trasferite da un Paese membro dell'Unione
europea nel territorio nazionale, per la loro ristrutturazione,
trasformazione o riparazione chi esegue le operazioni puó, se il
lavoro eseguito richiede un collaudo di un banco di prova, inviare le armi,
le canne intercambiabili o le canne di ricambio al Banco nazionale di prova
o ad un banco di prova di un Paese membro dell'Unione europea.
6. Qualora il Paese da cui s'intende importare armi da fuoco richieda
l'assenso preventivo da parte del Governo italiano, il questore rilascia
previa richiesta dell'interessato, presa visione dei titoli in suo possesso,
un'autorizzazione in cui sono specificati il numero e la tipologia delle
armi da fuoco ed i loro estremi identificativi. All'arrivo delle armi in
dogana é cura dell'importatore richiedere la licenza di cui al comma
1.
7. É abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 23
febbraio 1960, n. 186, e successive modificazioni.
8. Chi intende importare un'arma antica di cui all'articolo 2, deve
produrre una dichiarazione del cedente che attesti che il manufatto risponde
effettivamente alle caratteristiche di cui all'articolo 2. Nella
impossibilità di ottenere la dichiarazione, l'importatore puó
produrre una dichiarazione sotto sua responsabilità che attesti le
caratteristiche di conformità del manufatto a quanto disposto
dall'articolo 2. Le armi antiche non sono soggette a verifica o controlli
del Banco nazionale di prova.
9. Le armi e le parti d'arma essenziali dopo il trasferimento o
l'importazione possono essere ritrasferite o riesportate previa relativa
autorizzazione di legge.
10. Se per un disguido l'importatore riscontra che sono state inviate
armi non corrispondenti a quanto ordinato deve richiedere la relativa
autorizzazione o rispedire al mittente l'arma o le armi. Se l'operazione
avviene tramite dogana questa puó procedere alle operazioni doganali
previste, trattenendo in deposito l'arma o le armi contestate.
11. L'autorizzazione all'importazione ad al trasferimento é valida
anche per il trasporto dal valico di entrata a destinazione o al Banco
nazionale di prova.
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Art. 38.
(Esportazione temporanea di armi da fuoco e munizioni in Paesi al di fuori
dell'Unione europea)
1. Chi intenda esportare temporaneamente armi da fuoco di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, e
loro parti essenziali e munizioni in Paesi al di fuori dell'Unione europea
deve munirsi di autorizzazione preventiva rilasciata dal questore.
2. L'autorizzazione preventiva di cui al comma 1 deve contenere:
a) gli estremi identificativi del richiedente, del legittimo
detentore delle medesime se diverso dal richiedente e dell'eventuale
destinatario;
b)
gli estremi identificativi delle armi: marca, calibro, numero di matricola;
c)
la categoria di appartenenza di cui al comma 1 dell'articolo 1;
d)
il numero delle eventuali munizioni, con indicazione del calibro;
e)
l'indicazione del paese di destinazione dell'arma;
f)
il mezzo con cui si effettua l'esportazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve accompagnare le armi durante
il corso dell'intero viaggio e deve essere esibita alle autorità
doganali per gli opportuni controlli sia in uscita che in entrata. Il numero
delle munizioni eventualmente reimportate non deve essere superiore a quello
indicato sulla autorizzazione. L'autorizzazione ha validità di
centottanta giorni e puó essere rinnovata presso le autorità
consolari italiane.
4. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio della licenza di cui
al comma 1, l'autorità rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i
documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo
deve avvenire entro otto giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di
diniego, entro otto giorni dalla presentazione della istanza, deve essere
data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza é stata
respinta.
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Art. 39.
(Esportazione definitiva di armi da fuoco e munizioni in Paesi al di fuori
dell'Unione europea)
1. Chi intenda esportare definitivamente armi da fuoco di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 e loro
parti essenziali o munizioni in Paesi al di fuori dell'Unione europea, deve
munirsi di licenza rilasciata dal questore.
2. L'autorizzazione preventiva di cui al comma 1 deve contenere:
a)
gli estremi identificativi del richiedente;
b) gli estremi identificativi delle armi: marca, calibro,
numero di matricola;
c) la categoria di appartenenza di cui al comma 1
dell'articolo 1;
d) il numero delle eventuali munizioni, con indicazione del
calibro;
e)
l'indicazione del destinatario;
f)
il mezzo con cui si effettua l'esportazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve accompagnare le armi durante
il corso dell'intero viaggio e deve essere esibita alle autorità
doganali per gli opportuni controlli in uscita.
4. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio della licenza di cui
al comma 1 l'autorità rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i
documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo
deve avvenire entro otto giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di
diniego, entro otto giorni dalla presentazione della istanza, deve essere
data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza é stata
respinta.
5. Nelle operazioni concernenti l'esportazione definitiva di armi da
fuoco di cui alle lettere b), c),
e d) del comma 1 dell'articolo 1 é d'obbligo la visita
doganale.
6. Il rilascio della licenza di polizia per l'esportazione definitiva
delle armi da fuoco e munizioni di cui al comma 1 é subordinato
all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di
competenza di altre pubbliche amministrazioni.
7. L'esportazione delle armi deve avvenire entro il termine di novanta
giorni dal rilascio della licenza, salvo l'esistenza di giustificati motivi.
A tal fine, il titolare della licenza di polizia deve esibire
all'autorità che ha rilasciato la licenza la bolletta di esportazione
ovvero copia di essa autenticata o vistata dall'autorità medesima.
8. La domanda e la licenza all'esportazione sono esenti da bollo o altri
tributi.
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Art. 40.
(Acquisizione di armi da fuoco da parte di cittadini residenti in altri
Stati membri dell'Unione europea)
1. Le armi da fuoco di cui alle lettere b), c,
e d) del comma 1 dell'articolo 1 e loro parti essenziali possono
essere acquisite da parte di cittadini residenti in altri Stati membri
dell'Unione europea a condizione che siano trasferite nello Stato membro di
residenza con le modalità di cui all'articolo 41. Ai fini
dell'acquisizione costituisce titolo d'acquisto l'autorizzazione preventiva
al trasferimento di armi da fuoco in altri Stati membri di cui al medesimo
articolo 41.
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Art. 41.
(Trasferimento definitivo di armi da fuoco in e da altri Stati membri
dell'Unione europea)
1. Il trasferimento definitivo di armi da fuoco di cui alle lettere
b), c)
e d) del comma 1 dell'articolo 1 e loro parti essenziali verso
altri Stati membri dell'Unione europea é subordinato al rilascio di
autorizzazione preventiva da parte del questore. Il rilascio
dell'autorizzazione é subordinato, a sua volta, alla preventiva
autorizzazione della competente autorità nazionale degli Stati di
transito e destinazione, quando richiesta.
2. La richiesta dell'autorizzazione di cui al comma 1 é redatta in
carta libera. Il rilascio dell'autorizzazione é esente da ogni
tributo.
3. Nella richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 devono essere
indicati:
a) il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e
dell'acquirente o cessionario ovvero, eventualmente, del proprietario;
b)
l'indirizzo del luogo in cui sono spedite le armi;
c)
il numero di armi che fanno parte della spedizione o del trasporto;
d) i dati che consentono l'identificazione di ciascuna arma
ed inoltre l'indicazione che l'arma da fuoco ha formato oggetto di un
controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1o luglio 1969
relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi
da fuoco, in mancanza di questi requisiti la destinazione deve essere quella
del banco di prova del Paese di destinazione;
e) il mezzo di trasferimento;
f)
la data di partenza.
4. L'autorizzazione preventiva di cui al comma 1 non é richiesta
ai titolari di licenza di costruzione, di licenza di commercio di armi da
fuoco e di munizioni. A cura di tali soggetti é compilato un
documento accompagnatorio delle armi da trasferire che deve contenere le
indicazioni di cui al comma 3, nonché gli estremi della licenza di
costruzione o commercio. Copia di tale documento accompagnatorio deve essere
inviata preventivamente a mano o mezzo telefax con anticipo di
quarantotto ore, al questore. In caso di variazioni del mezzo o della data
di partenza, queste devono essere comunicate, con un preavviso di otto ore
al questore e copia del telefax deve essere allegata al documento
accompagnatorio.
5. L'autorizzazione preventiva deve contenere tutte le indicazioni di cui
al comma 3 e deve accompagnare le armi fino a destinazione. Deve essere
esibita a ogni richiesta delle autorità degli Stati membri
dell'Unione europea.
6. All'atto del ricevimento dell'istanza di rilascio della licenza di cui
al comma 1, l'autorità rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i
documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo
deve avvenire entro otto giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di
diniego, entro otto giorni dalla presentazione della istanza, deve essere
data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza é stata
respinta.
7. Chi risiede sul territorio nazionale e intende trasferire
definitivamente armi da fuoco di cui alle lettere b), c)
e d)
del comma 1 dell'articolo 1, e loro parti essenziali da un Paese membro
dell'Unione europea nel territorio nazionale deve essere munito di una
delle licenze di cui all'articolo 9 o di cui agli articoli 46, 48, 56 e 57.
Qualora il trasferimento avvenga a mezzo posta non é necessaria la
licenza di cui all'articolo 31.
8. Il trasferimento di cui al comma 1 é anche consentito alle
Sezioni del tiro a segno nazionale.
CAPO IV
CERTIFICAZIONE DELLE ARMI
DA FUOCO
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Art. 42.
(Immatricolazione delle armi da fuoco)
1. Sulle armi da fuoco prodotte nello Stato devono essere impressi in
modo indelebile ed a cura del produttore la sigla od il marchio idonei ad
identificarle nonché una matricola numerica od alfanumerica. Tale
matricola deve anche essere apposta sulle canne intercambiabili delle armi
da fuoco.
2. L'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1 della legge 23
febbraio 1960, n. 186, e successive modificazioni, come modificato dal comma
7 dell'articolo 37 della presente legge, compete al Banco nazionale di prova
o ad uno dei banchi nazionali di uno Stato membro dell'Unione europea. Tale
disposizione non si applica nel caso di armi da fuoco e di canne
intercambiabili destinate a Paesi extracomunitari non aderenti alla
convenzione del 1º luglio 1969 per il riconoscimento reciproco dei
punzoni di prova delle armi da fuoco portatili.
3. Le armi da fuoco e le canne intercambiabili prodotte all'estero
recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti in Italia non sono
assoggettate alla presentazione al Banco nazionale di prova di cui al comma
2. Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi di cui
al comma 1 l'importatore deve inoltrare l'arma al Banco nazionale di prova o
ad un banco di un Paese membro dell'Unione europea che provvede ad apporli.
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Art. 43.
(Armi inidonee)
1. Qualora le armi da fuoco e le canne intercambiabili presentate al
Banco nazionale di prova non superino la prova di cui all'articolo 1 della
legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modificazioni, come modificato
dal comma 7 dell'articolo 37 della presente legge, é dato avviso
entro quindici giorni a cura del Banco nazionale di prova, al produttore o
all'importatore.
2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma
1 senza che il produttore o l'importatore abbiano disposto il ritiro delle
armi o richiesto la rispedizione all'estero, le armi si considerano
abbandonate e saranno versate allo Stabilimento militare armamento leggero
di Terni. La rispedizione all'estero delle armi inidonee é effettuata
in deroga ai divieti economici e valutari in materia di armi e con lo
sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione e il
rimborso di quelli pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per i
servizi resi.
3. Le armi e le canne intercambiabili giudicate inidonee di cui il
produttore o l'importatore abbiano disposto il ritiro possono essere
sottoposte a eventuali riparazioni o modifiche da parte di un costruttore
autorizzato di cui all'articolo 46 o un riparatore autorizzato di cui
all'articolo 50 della presente legge, al fine di renderle idonee ad una
successiva prova da parte del Banco nazionale di prova.
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Art. 44.
(Assegnazione delle armi alle categorie di cui al comma 1 dell'articolo 1)
1. Il costruttore o l'importatore deve indicare sotto la sua
responsabilità, la categoria di appartenenza dell'arma e della parte
essenziale in tutti i documenti di vendita. Qualora l'arma sia antica ai
sensi dell'articolo 2 é cura dell'importatore menzionare tale
qualifica.
2. Chiunque fornisca dolosamente un'indicazione falsa ai sensi del
presente articolo, é punito con l'arresto da due a sei anni, o con
l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni, nonché con la
revoca della licenza di costruzione per due anni.
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Art. 45.
(Armi clandestine)
1. Sono considerate clandestine le armi da fuoco e le canne
intercambiabili sprovviste del numero di matricola come previsto dal comma 1
dell'articolo 42. Tale disposizione non si applica alle armi da fuoco e
canne intercambiabili prodotte prima del 31 dicembre 1920. Quanto disposto
dal presente comma non si applica per le armi da fuoco e le canne
intercambiabili giacenti presso un costruttore autorizzato di cui
all'articolo 46 in attesa dell'ultimazione delle lavorazioni.
2. É punito con l'arresto da due a otto anni o con l'ammenda da
lire due milioni a lire dieci milioni chiunque fabbrichi, introduca nello
Stato, esporti, trasporti, commerci, ponga in vendita o altrimenti ceda armi
o canne clandestine.
3. É punito con l'arresto da sei mesi a cinque anni o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni chiunque detenga
armi e canne clandestine.
4. É punito con l'arresto da due a otto anni o con l'ammenda da
lire due milioni a lire dieci milioni chiunque, al fine di commettere un
reato, renda un'arma da fuoco o una canna clandestina.
CAPO V
ATTIVITÁ DI COSTRUZIONE, COMMERCIO E RIPARAZIONE DI ARMI DA FUOCO
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Art. 46.
(Attività di costruzione di armi da fuoco)
1. Chiunque intenda esercitare l'attività di costruzione di armi
da fuoco di cui alle let tere a), b), c) e d) del
comma 1 dell'articolo 1 deve presentare istanza al questore della provincia
ove é condotta detta attività per potere ottenere l'apposita
licenza.
2. Al fine di ottenere la licenza di cui al comma 1, l'interessato deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)
non rientrare tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
b) non essere obiettore di coscienza;
c)
essere in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato da
un ufficiale sanitario, da un medico militare o della polizia di Stato dal
quale risulti che il richiedente non é affetto da malattie mentali
oppure da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità
di intendere e di volere;
d) aver raggiunto l'età di diciotto anni;
e)
essere dichiarato idoneo dalla commissione tecnica provinciale di cui
all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 89 del regolamento
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per quanto riguarda la
conoscenza sulla tecnologia della fabbricazione delle armi portatili, sulla
balistica, sulla legislazione relativa alle armi e munizioni e sulla
sicurezza e sull'uso delle armi. L'idoneità é presunta nei
confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano ottenuto l'autorizzazione ai sensi della vigente legislazione.
3. I locali ove si intenda esercitare l'attività di costruzione di
armi da fuoco di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 1 dell'articolo 1 devono essere dichiarati idonei dalla
commissione tecnica provinciale e devono essere protetti da dispositivi
antifurto meccanici od elettronici in stato di efficienza, anch'essi
approvati dalla citata commissione. L'idoneità dei locali é
presunta nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sia già stata ottenuta l'autorizzazione ai sensi della vigente
legislazione.
4. All'atto di ricevimento dell'istanza di rilascio della licenza di
costruzione per armi da fuoco di cui al comma 1, l'autorità preposta
rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati
presentati. Qualora nulla osti al rilascio questo deve avvenire entro
novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro
novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, deve essere data motivata
comunicazione all'interessato che l'istanza é stata respinta.
5. Nella licenza di costruzione di armi da fuoco sono indicati:
a)
il nominativo della persona preposta a tale attività e di un suo
sostituto, che deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
b) l'esatta ubicazione dei locali ove si effettua
l'attività;
c) gli estremi dell'approvazione dei locali e dei
dispositivi antifurto da parte della commissione tecnica provinciale, di cui
al comma 3;
d)
la quantità di armi da fuoco di cui alle lettere a), b), c)
e d) del comma 1 dell'articolo 1 detenibili stabilita dalla
medesima commissione in base alla struttura dei locali;
e) la quantità di munizioni detenibili, stabilita
dalla citata commissione tecnica in base alla struttura dei locali;
f)
la quantità di polveri da lancio, stabilita dalla citata commissione
in base alla struttura dei locali.
6. Non sono poste limitazioni quantitative agli apparecchi di innesco e
ai bossoli innescati, né alle parti di armi da fuoco, alle armi
inerti, a quelle concepite per allarme, segnalazione, salvataggio,
macellazione, pesca all'arpione, a quelle destinate a impieghi industriali,
sanitari, veterinari e tecnici, alle armi per uso scenico o cinematografico,
alle armi antiche, agli strumenti da sparo di cui all'articolo 4, agli
oggetti atti ad offendere e agli oggetti riproducenti armi.
7. La licenza di costruzione di armi da fuoco consente l'acquisizione di
armi da fuoco di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 1 dell'articolo 1, di munizioni e pol veri da lancio. Di tali
acquisizioni deve essere tenuta puntuale documentazione.
8. La licenza di costruzione di armi da fuoco abilita il titolare ad
effettuare trasferimenti di armi da fuoco di cui alle lettere b), c)
e d)
del comma 1 dell'articolo 1 verso un armaiolo o un costruttore ubicato in
un Paese membro dell'Unione europea senza l'autorizzazione preventiva di cui
all'articolo 41.
9. La licenza di costruzione di armi da fuoco é soggetta a rinnovo
quinquennale; per quest'ultimo é necessario essere in possesso dei
requisiti di cui alle lettere a) e c)
del comma 2. La licenza puó essere revocata dal questore qualora
vengano meno i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 5.
10. La licenza di costruzione di cui al comma 1 abilita altresí il
titolare all'esercizio delle attività di cui agli articoli 48 e 50
della presente legge.
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Art. 47.
(Documentazione relativa alla costruzione di armi da fuoco, loro parti
essenziali, munizioni e polveri da lancio)
1. I titolari di licenza di cui all'articolo 46 sono tenuti ad annotare
su appositi registri ogni operazione relativa alla produzione, alla
riparazione, all'acquisto e alla cessione dei beni in oggetto. Inoltre sono
tenuti ad annotare su apposito registro ogni operazione relativa alla
manutenzione delle armi da fuoco e a tutte le attività connesse al
loro inoltro a un soggetto autorizzato. Ogni annotazione deve essere
effettuata entro quarantotto ore.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono previsti:
a) un registro di carico e scarico delle armi da fuoco e loro
parti essenziali prodotte o acquistate;
b)
un registro di carico e scarico delle munizioni e delle polveri da lancio.
3. I registri di cui al comma 2 possono essere realizzati sia su supporto
cartaceo che su supporto magnetico e devono essere esibiti a ogni richiesta
dell'autorità di pubblica sicurezza.
4. I registri di cui al comma 2 devono altresí contenere:
a) i dati identificativi di ogni arma o della parte essenziale,
denominazione del costruttore, calibro, numero di matricola ove richiesto;
b) le generalità dell'acquirente, compresi gli
estremi di acquisizione di cui all'articolo 9 o gli estremi della licenza di
costruzione o di commercio di armi da fuoco e munizioni, ovvero gli estremi
identificativi della sezione del Tiro a segno nazionale;
c)
le generalità del cedente, compresi gli estremi della dichiarazione
di possesso di cui all'articolo 18 o della licenza di collezione di cui
all'articolo 32, ovvero gli estremi della licenza di costruzione e di
commercio di armi da fuoco e munizioni, ovvero gli estremi identificativi
della sezione del Tiro a segno nazionale.
5. Chi víola le disposizioni del presente articolo é punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un
milione, salvo che il fatto non costituisca piú grave reato.
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Art. 48.
(Attività di commercio di armi da fuoco
e di munizioni)
1. Chiunque intende esercitare l'attività di commercio di armi da
fuoco e di munizioni di cui alle lettere b), c) e d)
del comma 1 dell'articolo 1 deve presentare istanza al questore della
provincia ove sarà condotta l'attività per ottenere apposita
licenza.
2. Ai fini di ottenere la licenza di cui al comma 1 il soggetto
interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non rientrare tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773;
b) non essere obiettore di coscienza;
c)
essere in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato da
un ufficiale sa nitario, da un medico militare o della polizia di Stato dal
quale risulti che il richiedente non é affetto da malattie mentali
oppure da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità
di intendere o volere;
d) aver raggiunto l'età di diciotto anni;
e) essere dichiarato idoneo dalla commissione tecnica
provinciale di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
dall'articolo 89 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, integrata da un rappresentante della categoria dei commercianti
d'armi designato dalle associazioni piú rappresentative a livello
nazionale, per quanto riguarda la conoscenza sulla tecnologia della
fabbricazione delle armi portatili, sulla balistica, sulla legislazione
relativa alle armi e munizioni e sulla sicurezza e sull'uso delle armi.
L'idoneità é presunta nei confronti di coloro che alla data di
entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto l'autorizzazione ai
sensi della vigente legislazione.
3. I locali ove s'intende esercitare l'attività di cui al comma 1
devono essere dichiarati idonei dalla commissione tecnica provinciale e
devono essere protetti da dispositivi meccanici ed elettronici in stato di
efficienza anch'essi approvati dalla citata commissione. L'idoneità
dei locali é presunta nei casi in cui, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sia già stata ottenuta l'autorizzazione ai
sensi della vigente legislazione. La dichiarazione di idoneità deve
stabilire altresí il numero di armi detenibili a qualsiasi titolo.
4. All'atto di ricevimento dell'istanza di rilascio della licenza di
costruzione per armi da fuoco di cui al comma 1, l'autorità preposta
rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati
presentati. Qualora nulla osti al rilascio questo deve avvenire entro
novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di diniego, entro
novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, deve essere data motivata
comunicazione all'interessato che l'istanza é stata respinta.
5. Sulla licenza di commercio di armi e munizioni sono indicati:
a)
i nominativi della persone preposte a tale commercio o il nominativo dei
suoi eventuali sostituti, ognuno dei quali deve essere in possesso dei
requisiti di cui al comma 2;
b) l'esatta ubicazione dei locali ove si effettua
l'attività;
c)
gli estremi dell'approvazione dei locali e dei dispositivi antifurto da
parte della commissione tecnica provinciale, di cui al comma 3;
d) le quantità di armi da fuoco di cui alle lettere
b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 detenibile
stabilita dalla medesima commissione tecnica in base alla struttura e
all'ubicazione dei locali;
e)
la quantità di munizioni detenibili, stabilita dalla citata
commissione tecnica in base alla struttura e all'ubicazione dei locali;
f)
la quantità di polveri da lancio, stabilita dalla citata commissione
tecnica in base alla struttura e all'ubicazione dei locali.
6. Non sono poste limitazioni quantitative agli apparecchi di innesco e
ai bossoli innescati, né alle parti di armi da fuoco, alle armi
inerti, a quelle concepite per allarme, segnalazione, salvataggio,
macellazione, pesca all'arpione, a quelle destinate a impieghi industriali,
sanitari, veterinari e tecnici, alle armi per uso scenico o cinematografico,
alle armi antiche, agli strumenti da sparo di cui all'articolo 4, agli
oggetti atti ad offendere e agli oggetti riproducenti armi.
7. La licenza di commercio di armi da fuoco e di munizioni abilita il
titolare a effettuare trasferimenti verso un armaiolo o un costruttore
autorizzato verso uno Stato membro dell'Unione europea senza
l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 41.
8. La licenza di commercio di armi da fuoco e di munizioni é
soggetta a rinnovo quinquennale; per quest'ultimo é necessario essere
in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d) ed
e) del comma 2. La licenza puó essere revocata dal questore
qualora vengano meno i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 5. Ogni variazione
deve essere tempestivamente comunicata alla competente autorità.
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Art. 49.
(Documentazione relativa al commercio di armi da fuoco loro parti essenziali
munizioni e polveri da lancio)
1. I titolari di licenza di cui all'articolo 48 sono tenuti ad annotare
su apposito registro ogni operazione relativa all'acquisto e alla cessione
dei beni in oggetto e sono tenuti ad annotare su apposito registro ogni
operazione relativa alla manutenzione delle armi da fuoco e a tutte le
attività connesse al loro inoltro a un soggetto autorizzato. Ogni
annotazione deve essere effettuata entro quarantotto ore.
2. Ai fini del comma l sono previsti:
a) un registro di carico e scarico delle armi da fuoco e loro
parti essenziali ai fini dell'acquisto e cessione;
b)
un registro di carico e scarico delle munizioni ai fini dell'acquisto e
cessione;
c) un registro di carico e scarico delle armi da fuoco e
loro parti essenziali per la manutenzione e tutte le attività
connesse al loro inoltro a un soggetto autorizzato.
3. I registri di cui al comma 2 possono essere realizzati sia su supporto
cartaceo che su supporto magnetico e devono essere esibiti a ogni richiesta
dell'autorità di pubblica sicurezza.
4. I registri di cui al comma 2 devono altresí contenere:
a) i dati identificativi di ogni arma o della parte essenziale,
denominazione del costruttore, calibro, numero di matricola ove richiesto;
b)
le generalità dell'acquirente, compresi gli estremi di acquisizione
di cui all'articolo 9 o gli estremi della licenza di costruzione o di
commercio di armi da fuoco e munizioni, ovvero gli estremi identificativi
della sezione del Tiro a segno nazionale;
c)
le generalità del cedente, compresi gli estremi della dichiarazione
di possesso di cui all'articolo 18 o della licenza di collezione di cui
all'articolo 32, ovvero gli estremi della licenza di costruzione e di
commercio armi da fuoco e munizioni, ovvero gli estremi identificativi della
sezione del Tiro a segno nazionale.
5. I titolari della licenza di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare
mensilmente all'autorità di polizia competente per territorio le
operazioni effettuate di acquisto e di cessione di armi da fuoco, loro parti
essenziali, munizioni e polveri da lancio.
6. Chi víola le disposizioni del presente articolo é punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un
milione, salvo che il fatto non costituisca piú grave reato.
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Art. 50.
(Attività di riparazione di armi da fuoco)
1. Chiunque intenda esercitare la riparazione di armi da fuoco della
categoria di cui alla lettera b), c)
e d),
comma 1 dell'articolo 1 deve presentare istanza al questore della provincia
ove sarà condotta detta attività per ottenere apposita
licenza.
2. Ai fini di ottenere la licenza di cui al comma 1 il soggetto
interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)
non rientrare tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
b)
non essere obiettore di coscienza;
c)
essere in possesso di certificato medico di idoneità rilasciato da
un ufficiale sanitario, da un medico militare o della polizia di Stato dal
quale risulti che il richiedente non é affetto da malattie mentali
oppure da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità
di intendere e volere;
d) aver raggiunto l'età di diciotto anni;
e)
essere dichiarato idoneo dalla commissione tecnica provinciale di cui
all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 89 del regolamento
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, integrata da un
rappresentante della categoria dei produttori designato dalle associazioni
piú rappresentative a livello nazionale, per quanto riguarda la
conoscenza sulla tecnologia della fabbricazione delle armi portatili, sulla
balistica, sulla legislazione relativa alle armi e munizioni e sulla
sicurezza e sull'uso delle armi. L'idoneità é presunta nei
confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge
abbiano ottenuto l'autorizzazione ai sensi della vigente legislazione.
3. I locali ove s'intende esercitare l'attività di cui al comma 1
devono essere dichiarati idonei dalla commissione tecnica provinciale;
devono essere protetti da dispositivi meccanici o elettronici in stato di
efficienza anch'essi approvati dalla citata commissione. L'idoneità
dei locali é presunta nei casi in cui, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sia già stata ottenuta l'autorizzazione ai
sensi della vigente legislazione.
4. All'atto di ricevimento dell'istanza di rilascio della licenza di
costruzione per armi da fuoco di cui al comma 1, l'autorità preposta
rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i documenti e gli allegati
presentati. Qualora nulla osti al rilascio questo deve avvenire entro
novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. Sulla licenza di cui al comma 1 sono indicati:
a)
i nominativi delle persone preposte a tale attività e degli
eventuali sostituti, ognuna delle quali deve essere in possesso dei
requisiti di cui al comma 2;
b)
l'esatta ubicazione dei locali ove si effettua l'attività;
c)
gli estremi dell'approvazione dei locali e dei dispositivi antifurto da
parte della commissione tecnica provinciale di cui al comma 3;
d) la quantità massima di munizioni e polvere da
lancio per la prova di armi da fuoco, stabilita dalla citata commissione,
che in ogni caso non puó essere inferiore ai limiti previsti
dall'articolo 18.
6. Non sono poste limitazioni quantitative agli apparecchi di innesco e
ai bossoli innescati, né alle parti di armi da fuoco, alle armi
inerti, a quelle concepite per allarrne, segnalazione, salvataggio,
macellazione, pesca all'arpione, a quelle destinate a impieghi industriali,
sanitari, veterinari e tecnici, alle armi per uso scenico o cinematografico,
alle armi antiche, agli strumenti da sparo di cui all'articolo 4, agli
oggetti atti ad offendere e agli oggetti riproducenti armi.
7. La licenza di cui al comma 1 consente l'acquisizione di parti
essenziali di armi da fuoco e di munizioni e di polveri da lancio per la
prova delle armi da fuoco. Di tali acquisizioni deve essere tenuta apposita
e puntuale documentazione.
8. La licenza di riparazione di armi da fuoco é soggetta a rinnovo
quinquennale. per quest'ultimo é necessario essere in possesso dei
requisiti di cui alle lettere a), c) d) del comma 2. La licenza
puó essere revocata dal questore qualora vengano meno i requisiti di
cui ai commi 2, 3 e 5. Ogni variazione deve essere tempestivamente
comunicata alla competente autorità.
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Art. 51.
(Documentazione relativa alla riparazione di armi da fuoco e loro parti
essenziali)
1. I titolari di licenza di cui all'articolo 50 sono tenuti ad annotare
su appositi registri ogni operazione relativa alla presa in carico e scarico
dei beni in oggetto. Inoltre sono tenuti ad annotare su apposito registro
ogni operazione relativa all'acquisto di munizioni e polveri da lancio
utilizzate per la prova delle armi da fuoco. Ogni annotazione deve essere
effettuata entro quarantotto ore. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono
previsti:
a) un registro di carico e scarico delle armi da fuoco e loro
parti essenziali ai fini della riparazione;
b)
un registro di carico e scarico delle munizioni e delle polveri da lancio
per la prova delle armi da fuoco.
3. I registri di cui al comma 2 possono essere realizzati sia su supporto
cartaceo che su supporto magnetico; devono essere esibiti a ogni richiesta
dell'autorità di pubblica sicurezza.
4. I registri di cui al comma 2 devono altresí contenere:
a)
i dati identificativi di ogni arma o della parte essenziale, denominazione
del costruttore, calibro, numero di matricola ove richiesto;
b)
le generalità di chi ha consegnato le armi da fuoco e del titolo
abilitante;
c)
le generalità di chi ritira le armi riparate e del titolo
abilitante.
5. Chi víola le disposizioni del presente articolo é
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire
un milione, salvo che il fatto non costituisca piú grave reato.
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Art. 52.
(Trasporto delle armi da fuoco e delle loro parti essenziali)
1. Coloro che sono preposti alla costruzione delle armi da fuoco o
personale da questi dipendente, coloro che sono preposti al commercio delle
armi da fuoco o personale da questi dipendente e coloro che sono preposti
alla riparazione delle armi da fuoco o personale da questi dipendente
possono trasportare armi da fuoco di cui alle lettere b), c) e
d) del comma 1 dell'articolo 1, loro parti essenziali, munizioni
e polveri da lancio sul territorio nazionale. Durante l'effettuazione del
trasporto gli interessati devono essere muniti di copia della licenza di
costruzione, ovvero di commercio, ovvero di riparazione e, nel caso del
personale dipendente, di una dichiarazione del titolare della licenza che
deve essere esibita a richiesta delle competenti autorità di polizia.
2. Qualora sussistano gravi motivi di ordine pubblico i prefetti, con
proprio decreto motivato, possono vietare per un periodo di tempo
determinato, non superiore a novanta giorni, la possibilità di
effettuare trasporti di armi da fuoco, loro parti essenziali munizioni e
polveri da lancio.
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Art. 53.
(Spedizione delle armi da fuoco, loro parti
essenziali, mumizioni e polveri da lancio)
1. Coloro che sono preposti alla costruzione delle armi da fuoco, al loro
commercio e alla riparazione possono spedire armi da fuoco di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, loro
parti essenziali, munizioni e polveri da lancio a mezzo di pubblici servizi
o di imprese autorizzate dalla commissione tecnica provinciale.
2. Il mittente di cui al comma 1 deve dare comunicazione preventiva
scritta o a mezzo telefax con anticipo di ventiquattro ore della
spedizione all'autorità provinciale competente, la quale dà
avviso all'autorità provinciale di destinazione. I prefetti con
proprio decreto motivato possono vietare spedizioni di armi da fuoco, loro
parti essenziali, munizioni e polveri da lancio per un periodo non superiore
a novanta giorni.
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Art. 54.
(Custodia delle armi da fuoco delle mumizioni e delle polveri da lancio
nell'ambito delle
attività di vendita)
1. Le armi da fuoco, le munizioni e le polveri da lancio detenute per la
vendita diretta al pubblico devono essere custodite in armadi metallici
muniti di serratura di sicurezza, ovvero in vetrine interne munite di vetro
antisfondamento o retinato e di serratura di sicurezza. Nel caso specifico
delle armi da fuoco lunghe, ne é consentita la custodia in
rastrelliere purché siano dotate di messa in opera atta a impedirne
l'asportazione indebita.
2. Le munizioni e le polveri da lancio devono essere custodite in armadi
o vetrine interne diversi da quelli delle armi da fuoco. Gli apparecchi
d'innesco non possono essere custoditi congiuntamente alle polveri da
lancio.
3. L'esposizione delle armi da fuoco nelle vetrine esterne é
consentita solo nel caso che le vetrine siano munite di vetri blindati
esterni o di inferriate fisse; durante le ore di chiusura le armi non
possono essere esposte salvo che le vetrine esterne siano dotate di serrande
metalliche munite di chiusura di sicurezza. All'interno le vetrine esterne
debbono essere dotate di pareti metalliche, anche mobili, munite di
serratura di sicurezza o di vetri antisfondamento o retinati.
4. Non é ammessa l'esposizione di armi da fuoco in vetrine esterne
mobili.
CAPO VI
ALTRE DISPOSIZIONI
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Art. 55.
(Attività del Tiro a segno nazionale)
1. L'unione italiana di tiro a segno (UITS), federazione nazionale
sportiva, organo del CONI, é incaricata, a norma del regio
decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e successive modificazioni,
dell'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286, di organizzare,
disciplinare e controllare presso le sezioni del Tiro a segno nazionale
(TSN) l'addestramento di coloro che prestano servizio armato presso enti
pubblici e privati e di coloro che intendono richiedere una delle licenze di
cui agli articoli 12, 13 e 14 della presente legge. Per l'esercizio di tali
attività l'UITS, disciplinata dallo statuto approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1981, n. 1133, é ente
pubblico posto sotto la vigilanza del Ministro della difesa ed é
compresa fra gli "enti preposti a servizi di pubblico interesse" elencati
nella parte IV della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
2. Gli organi di amministrazione e di revisione dell'UITS sono stabiliti
con uno dei decreti legislativi previsti dal comma 35 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e il personale dell'ente, distinto da quello
assegnato dal CONI per lo svolgi mento dell'attività sportiva,
é inquadrato in un ruolo tecnico-amministrativo la cui dotazione
organica é determinata osservando i princípi e i criteri
direttivi richiamati dal comma 36 dello stesso articolo 1 della citata legge
n. 537 del 1993.
3. La tassa d'iscrizione al TSN per coloro che vi sono obbligati a norma
della legge 28 maggio 1981, n. 286, é determinata annualmente
osservando i criteri stabiliti dalla stessa legge n. 286 del 1981, con
delibera del consiglio direttivo della UITS, resa esecutiva con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze.
4. Per l'iscrizione alle sezioni del TSN sono richiesti i seguenti
requisiti:
a)
non rientrare tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
b)
essere in possesso di certificato medico dal quale risulti che il
richiedente non é affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne
diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di
volere. Il certificato medico non é richiesto ai titolari di una
delle licenze di cui agli articoli 12, 13 e 14 della presente legge,
nonché al personale dei corpi armati dello Stato; non é
altresí richiesto per il rinnovo annuale dell'iscrizione.
5. All'interno dei poligoni del TSN non é necessaria alcuna
autorizzazione per l'uso, il porto e il trasporto di armi e munizioni,
nonché per l'acquisto di munizioni da utilizzare nei poligoni stessi.
6. Il direttore e gli istruttori di tiro delle sezioni del TSN, che siano
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, devono munirsi di apposita
licenza rilasciata dal prefetto, su dichiarazione del presidente della
sezione del TSN, dalla quale risulti che l'aspirante per l'esperienza
acquisita per l'esercizio del tiro a segno e per l'accertata conoscenza dei
regolamenti di tiro, é in grado di svolgere le predette funzioni.
7. I presidenti delle sezioni del TSN devono tenere costantemente
aggiornati:
a)
l'elenco degli iscritti con le relative generalità;
b) l'inventario delle armi in dotazione, con indicazione
del numero di matricola, calibro e marca, con richiamo dei titoli che ne
legittimano la provenienza;
c)
il registro di carico e scarico per le munizioni, che debbono essere
utilizzate esclusivamente all'interno del poligono;
d)
un registro delle frequenze, in cui debbono giornalmente annotarsi le
generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione
delle armi da ciascuno impiegate e delle munizioni utilizzate, nonché
degli orari delle singole esercitazioni.
8. Le sezioni del TSN, rappresentate nella persona del loro presidente
o di un delegato, possono acquisire armi di cui alle lettere b) c)
e d)
del comma 1 dell'articolo 1, loro parti essenziali e munizioni, e
trasportarle dal luogo di acquisizione fino all'armeria della sezione. Non
é richiesto il possesso di alcuno dei titoli di acquisizione di cui
all'articolo 9. É fatto obbligo di annotare ogni acquisizione di armi
e loro parti essenziali sul registro d'inventario di cui alla lettera
b) del comma 7. Le sezioni del TSN non hanno l'obbligo della
dichiarazione di possesso di cui al comma 1 dell'articolo 18. Le sezioni del
TSN possono procedere all'alienazione delle armi in dotazione non prima di
due anni dall'acquisto.
9. Gli atti di cui al comma 7 devono essere esibiti a ogni richiesta
degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data
e firma ogniqualvolta procedono al loro esame.
10. I presidenti delle sezioni del TSN sono responsabili dell'osservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 19.
11. Per consentire che le prescritte lezioni regolamentari di tiro
possano svolgersi su tutto il territorio nazionale con armi da fuoco, i
competenti organi del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno
predispongono un piano tecnico per dotare le sezioni del TSN di impianti per
il tiro con armi da fuoco dando precedenza alle sezioni dislocate nelle
province che ne sono sprovviste.
12. Il piano tecnico di cui al comma 11 é approvato con decreto
del Ministro della di fesa, di concerto con i Ministri dell'interno e delle
finanze. Per la realizzazione dei poligoni in attuazione del presente
articolo e per il potenziamento e la manutenzione dei poligoni esistenti
é istituito un contributo annuale a carico di coloro che si iscrivono
alle sezioni del TSN volontariamente o per obbligo di legge. La misura di
detto contributo é stabilita con la procedura indicata al comma 3.
13. Chi víola le disposizioni previste ai commi 6, 7 e 8 é
punito con una sanzione amministrativa fino a lire un milione, salvo che il
fatto non costituisca piú grave reato.
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Art. 56.
(Armi e munizioni raccolte
nei musei di Stato)
1. Sono consentite l'acquisizione, la detenzione e la cessione, qualora
non ostino altre leggi o disposizioni, di tutte le armi di cui all'articolo
1 ai musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti a enti morali.
2. I direttori dei musei sono tenuti a redigere un inventario delle armi
e delle munizioni su apposito registro da tenere puntualmente aggiornato.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali o agenti
di polizia giudiziaria, i quali vi appongono la data e la firma
ogniqualvolta procedono al loro esame. I direttori sono altresí
tenuti a inviare annualmente copia dell'inventario alla commissione per le
armi di cui all'articolo 61.
3. Le armi da fuoco custodite nei musei di Stato devono essere
disattivate, qualora possibile, in modo non irreversibile preservandone
l'integrità meccanica. Le armi antiche di cui all'articolo 2 e quelle
ad aria compressa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) non
sono soggette a tale disposizione.
4. I soggetti di cui al comma 2 sono responsabili dell'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 19.
5. Chi víola le disposizioni del presente articolo é punito
con la sanzione ammini strativa del pagamento di una somma fino a lire un
milione, salvo che il fatto non costituisca piú grave reato.
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Art. 57.
(Armi raccolte nei musei privati)
1. Chiunque intenda istituire un museo in cui siano raccolte ed esposte
armi da fuoco limitatamente a quelle di cui alle lettere b), c) e
d)
del comma 1 dell'articolo 1 deve presentare istanza al questore della
provincia ove sarà ubicato per ottenere apposita licenza.
2. Per ottenere la licenza di cui al comma 1 il soggetto interessato deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non rientrare tra i soggetti di cui agli articoli 11 e 43 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773;
b) essere in possesso di certificato medico di
idoneità rilasciato da un ufficiale sanitario, da un medico militare
o della polizia di Stato dal quale risulti che il richiedente non é
affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano anche
temporaneamente la capacità di intendere e volere;
c)
aver raggiunto l'età di diciotto anni.
3. I locali ove s'intende ubicare il museo devono essere dichiarati
idonei dalla commissione tecnica provinciale, devono essere protetti da
dispositivi antifurto meccanici ed elettronici in stato di efficienza,
anch'essi approvati dalla citata commissione.
4. All'atto di ricevimento dell'istanza della licenza di cui al comma 1,
l'autorità preposta rilascia una ricevuta indicante in dettaglio i
documenti e gli allegati presentati. Qualora nulla osti al rilascio, questo
deve avvenire entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso
di diniego, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza deve
essere data motivata comunicazione all'interessato che l'istanza é
stata respinta.
5. Sulla licenza di cui al comma 1 sono indicati:
a) il nominativo del direttore responsabile, che deve essere in
possesso dei requisiti di cui al comma 2;
b)
l'esatta ubicazione dei locali;
c)
gli estremi dell'approvazione dei locali e dei dispositivi antifurto da
parte della commissione tecnica provinciale, di cui al comma 3.
6. É fatto divieto ai musei privati di detenere munizioni e
polveri da lancio. Tale disposizione non si applica alle munizioni prive di
parti attive.
7. É fatto altresí divieto ai musei privati di cedere a
qualsiasi titolo armi da fuoco a soggetti diversi da altri musei, sia
pubblici che privati, sezioni del Tiro a segno nazionale o a organi tecnici
o militari delle Forze armate.
8. Il personale addetto ai musei di cui al comma 1 é soggetto alle
disposizioni di cui agli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Deve
essere inoltre in possesso di certificato medico di idoneità
rilasciata da un ufficiale sanitario o da un medico militare o della polizia
di Stato dal quale risulti che il richiedente non é affetto da
malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la
capacità d'intendere e di volere.
9. La licenza di cui al comma 1 consente l'acquisizione di armi di cui
alle lettere b), c)
e d) del comma 1 dell'articolo 1 e delle loro parti essenziali,
ha durata di cinque anni e puó essere revocata dal questore qualora
vengano meno i requisiti di cui al comma 2, lettera a).
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Art. 58.
(Documentazione relativa all'esercizio dei musei privati di armi da fuoco)
1. I titolari delle licenze di cui all'articolo 57, comma 1, sono tenuti
ad annotare su appositi registri ogni operazione relativa all'acquisizione e
alla cessione dei beni in oggetto e sono altresí tenuti ad annotare
su apposito registro ogni operazione relativa alla manutenzione delle armi
da fuoco e al loro inoltro a un riparatore autorizzato. Ogni annotazione
deve essere effettuata entro quarantotto ore.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono previsti:
a)
un registro di carico e scarico delle armi da fuoco e loro parti essenziali
ai fini dell'acquisizione e cessione;
b) un registro di carico e scarico delle armi da fuoco e
loro parti essenziali per la manutenzione e l'inoltro a un soggetto
autorizzato.
3. I registri di cui al comma 2 possono essere realizzati sia su supporto
cartaceo che su supporto magnetico e devono essere esibiti ad ogni richiesta
dell'autorità di pubblica sicurezza.
4. I registri di cui al comma 2 devono altresí contenere:
a)
i dati identificativi di ogni arma o della parte essenziale quali la
denominazione del costruttore, il calibro e il numero di matricola ove
richiesto;
b) gli estremi identificativi dell'ente o del museo
acquirente;
c)
le generalità del cedente.
5. I titolari di licenza di cui all'articolo 57, comma 1, sono tenuti a
comunicare annualmente all'autorità di polizia competente per
territorio le operazioni effettuate di acquisto e cessione di armi da fuoco
e loro parti essenziali. Sono altresí tenuti a comunicare alla stessa
autorità ogni variazione relativa al personale addetto. I titolari di
licenza di cui all'articolo 57, comma 1, sono anche tenuti a inviare
annualmente copia dell'inventario alla commissione per le armi di cui
all'articolo 61.
6. Chi víola le disposizioni del presente articolo é punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un
milione, salvo che il fatto non costituisca piú grave reato.
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Art. 59.
(Custodia delle armi da fuoco raccolte nei musei privati)
1. Le armi da fuoco raccolte nei musei privati devono essere custodite in
armadi metallici muniti di serrature di sicurezza, oppure in vetrine interne
munite di vetri antisfondamento o retinato e di serrature di sicurezza. Le
armi non devono comunque essere disponibili al pubblico.
2. L'esposizione delle armi da fuoco nelle vetrine esterne non é
consentita.
3. Le armi da fuoco esposte nei musei privati devono essere disattivate,
qualora possibile, in modo non irreversibile e preservandone
l'integrità meccanica. Le armi antiche di cui all'articolo 2 non sono
soggette a tale disposizione.
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Art. 60.
(Uso illegittimo delle armi)
1. Chiunque acquisisca illegittimamente, detenga o usi armi da fuoco ai
fini di sovvertire l'ordinamento democratico dello Stato, ovvero di mettere
in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività
mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti al
capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285,
286 e 306 dello stesso codice, é punito con la reclusione da cinque a
quindici anni.
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Art. 61.
(Commissione per le armi)
1. É istituita presso il Ministero dell'interno la commissione per
le armi. La commissione é composta da:
a) un componente designato dal Ministero dell'interno;
b) un componente designato dal Ministero della difesa;
c) tre componenti designati dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato appartenenti ai settori economici
interessati, nell'ambito di rose di nomi indicati dalle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d) un componente designato dal Consiglio nazionale delle
ricerche;
e) un esperto in materia balistica;
f) un esperto in armi antiche;
g) un componente dell'associazione di collezionisti
maggiormente rappresentativa a livello nazionale;
h) un componente delle associazioni sportive designato dal
CONI.
2. I componenti della commissione eleggono al loro interno il presidente.
3. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del
Dipartimento della pubblica sicurezza. Il presidente, il segretario e i
componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro
dell'interno, durano in carica cinque anni e non possono essere
immediatamente riconfermati. Per ciascun componente effettivo é
nominato un supplente.
4. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le
funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in
caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci
i supplenti.
5. La commissione esprime parere obbligatorio su tutte le questioni di
carattere generale e normativo relative alle armi, alle munizioni e alle
misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il
deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la
detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi. La
commissione inoltre sovrintende all'attività dei musei di Stato e
privati che raccolgono armi. I pareri della commissione sono espressi a
maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del
presidente.
6. La commissione puó, dopo tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge individuare le armi di cui alle lettere b),
c)
e d)
del comma 1 dell'articolo 1 che, per le loro caratteristiche
tecnico-costruttive, possono essere assimilate alle armi antiche di cui
all'articolo 2 e quindi essere assoggettate al regime di cui all'articolo
21. La commissione provvede altresí ad assegnare alle lettere
a), b), c) e
d)
del comma 1 dell'articolo 1 armi di nuova concezione che non siano
immediatamente riconducibili alle categorie stesse sulla base dei criteri
contenuti nell'articolo 1, comma 1.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
é sciolta la commissione consultiva centrale per il controllo delle
armi di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive
modificazioni.
8. É fatto carico ai costruttori, agli importatori e a chi
trasferisce definitivamente dall'Unione europea armi da fuoco di cui
all'articolo 1 costruite dopo la data di entrata in vigore della presente
legge, di inviare all'ufficio documentazione armi della commissione,
istituito presso il Ministero dell'interno, per ogni modello di arma, una
fotografia formato centimetri 13x18 e una relazione tecnica specificante:
a)
categoria di appartenenza;
b) dati descrittivi quali denominazione, modello, calibro,
capacità del serbatoio-caricatore, tipologia dell'anima della canna,
lunghezza della stessa, lunghezza totale dell'arma, peso della stessa,
sistemi di funzionamento, chiusura e alimentazione materiali e altre
eventuali specificità;
c)
Stato in cui l'arma é prodotta;
d)
ditta o arsenale costruttore;
e)
data di inizio della produzione qualora sia noto.
9. La documentazione di cui al comma 8, con sottoscrizione autenticata
dal titolare dell'autorizzazione alla costruzione, importazione o
trasferimento, deve essere inviata all'atto dell'importazione o del
trasferimento per le armi provenienti dall'estero, all'atto dell'immissione
sul mercato per i modelli di produzione nazionale. Ad ogni modello di arma
l'ufficio documentazione armi della commissione attribuirà un numero
progressivo ai fini dell'inserimento nella banca dati. La disposizione di
cui al comma 8 non si applica alle armi già iscritte al catalogo
nazionale delle armi comuni da sparo già istituito dall'articolo 7
della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. Chi
contravviene alla disposizione predetta é punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
cinquecentomila.
CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 62.
(Comunicazioni agli altri Stati membri dell'Unione europea)
1. Il Ministero dell'interno trasmette tutte le informazioni utili di cui
dispone in materia di trasferimenti definitivi di armi da fuoco agli altri
Stati membri dell'Unione europea verso il cui territorio viene effettuato il
trasferimento.
2. Le informazioni che il Ministero dell'interno riceve ai sensi
dell'articolo 41 sul trasferimento, nonché dell'articolo 40
sull'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco da parte di non
residenti, devono essere comunicate, al piú tardi al momento del
trasferimento, allo Stato membro di destinazione e, se necessario, al
piú tardi al momento del trasferimento agli Stati membri di transito.
3. Di ogni autorizzazione o licenza in materia di armi, rilasciate a
cittadini di Stati membri dell'Unione europea, é data comunicazione
alle autorità nazionali dello Stato di appartenenza
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Art. 63.
(Sanatoria)
1. Coloro che illegalmente detengono armi di qualsiasi specie o parti di
esse non sono punibili qualora, prima dell'accertamento del reato o comunque
entro trecen tosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedano alla loro consegna all'ufficio di pubblica
sicurezza o in mancanza alla stazione dei carabinieri, competente per
territorio, che ne rilascia apposita ricevuta. Qualora si tratti di armi o
munizioni che possono essere detenuti ne é consentito il possesso
qualora l'interessato ottemperi all'obbligo di dichiarazione di possesso di
cui all'articolo 18 entro il termine di trecentosessantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e purché sia in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, ovvero sia titolare di una
delle licenze previste dagli articoli 12, 13 o 14.
2. Ai fini del comma 1, non é richiesta l'indicazione della
provenienza delle armi in oggetto.
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Art. 64.
(Rinvenimento di armi)
1. Chiunque rinvenga un'arma da fuoco di cui all'articolo 1, o parte
essenziale di essa, é tenuto a segnalarne immediatamente la presenza
all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, alla
piú vicina stazione dei carabinieri.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'autorità interessata prende in
consegna l'arma e rilascia una ricevuta recante gli estremi identificativi
dell'arma rinvenuta alla persona che ha effettuato il rinvenimento. Qualora
l'arma ritrovata rientri nelle armi di cui alle lettere b), c) e
d)
del comma 1 dell'articolo 1 e non risulti clandestina ai sensi
dell'articolo 45, chi ha effettuato il ritrovamento puó, dopo
sessanta giorni, richiederne l'acquisizione, salvo che non sia stato
identificato il legittimo proprietario.
3. Per l'acquisizione di cui al comma 2 sono richiesti i requisiti
previsti dall'articolo 11.
4. Le armi non assegnate al rinvenitore o al legittimo proprietario sono
esitate nel corso di pubbliche aste, ai sensi dell'articolo 65.
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Art. 65.
(Aste di armi)
1. Le armi sequestrate, non clandestine ai sensi dell'articolo 45, che
non siano restituibili al legittimo proprietario, e le armi da fuoco di cui
alle lettere
b), c)
e d) del comma 1 dell'articolo 1 rinvenute e non assegnate, ai
sensi dell'articolo 64, sono esitate in pubbliche aste a cui possono
partecipare esclusivamente i titolari di licenze di costruzione di armi da
fuoco, di commercio di armi da fuoco, i direttori dei musei pubblici e dei
musei privati e i presidenti delle sezioni del Tiro a segno nazionale.
2. Il ricavato delle aste é devoluto ai musei di Stato che
raccolgono armi, indicati in apposito elenco che sarà stilato e
aggiornato dalla commissione per le armi di cui all'articolo 61.
3. Le armi di cui al comma 1 possono essere esitate una sola volta,
quelle risultate invendute sono inviate ai reparti di rifornimento
dell'esercito.
4. Le armi di cui alla lettera b), c)
e d)
del comma 1 dell'articolo 1, in dotazione alle amministrazioni dello Stato,
quando dichiarate obsolete, sono esitate in pubbliche aste di cui al comma 1
del presente articolo.
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Art. 66.
(Armi rinvenute rientranti nella lettera a) del comma 1
dell'articolo 1 e armi clandestine sequestrate)
1. Le armi rientranti nella lettera a) del comma 1
dell'articolo 1, rinvenute ai sensi dell'articolo 64, e le armi sequestrate
che siano clandestine ai sensi dell'articolo 45 devono essere consegnate ai
reparti di rifornimento dell'esercito, già direzioni di artiglieria.
Ove esse siano di interesse del Ministero della difesa, vengono da questo
assunte in regolare carico e distribuite per le esigenze delle Forze armate
o dei Corpi armati dello Stato. Se non sono di interesse di tale Ministero
devono essere segnalate alla commissione per le armi, che provvede ad in
formare i direttori dei musei di Stato che raccolgono armi della loro
disponibilità. I suddetti musei hanno facoltà di acquisire
tali armi a titolo gratuito.
2. Le armi non assegnate ai sensi del comma 1 devono essere distrutte a
cura dei reparti di rifornimento o rese inerti ai sensi della lettera
a) del comma 3 dell'articolo 1 dallo Stabilimento militare armamento
leggero di Terni per l'eventuale cessione a titolo oneroso.
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Art. 67.
(Validità transitoria delle licenze
in materia di armi)
1. Le licenze di porto d'armi per la difesa personale, di cui
all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
abrogato dall'articolo 68 della presente legge, in corso di validità,
sono equipollenti alla licenza prevista dall'articolo 12 della presente
legge, e a quella di cui all'articolo 13 nel caso delle guardie particolari
giurate.
2. Le licenze di porto d'armi lunghe da fuoco, di cui all'articolo 42 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, abrogato dall'articolo
68 della presente legge, in corso di validità, sono equipollenti alla
licenza prevista dall'articolo 15 della presente legge.
3. Le licenze di porto di fucile per l'esercizio del tiro a volo, di cui
alla legge 18 giugno 1969, n. 323, abrogata dall'articolo 68 della presente
legge, in corso di validità, sono equipollenti alla licenza prevista
dall'articolo 14 della presente legge qualora il titolare provveda al
pagamento della relativa tassa di concessione governativa.
4. La carta di riconoscimento per trasporto d'armi, di cui all'articolo
76 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
abrogato dall'articolo 68 della presente legge, la licenza di trasporto per
armi sportive, di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85,
abrogata dall'articolo 68 della presente legge, in corso di validità,
sono equipollenti alla licenza di cui all'articolo 14 della presente legge.
5. Le licenze di collezione per armi comuni da sparo, di cui al sesto
comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 16 luglio 1982, n. 452, sono soggette al
disposto di cui all'articolo 32 della presente legge.
6. La licenza di collezione per armi artistiche, rare e antiche, di cui
al secondo comma dell'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, é
soppressa. Il possesso delle armi da fuoco iscritte, qualora non risultino
nella definizione di cui all'articolo 2 della presente legge, deve essere
notificato, ai sensi dell'articolo 18 o dell'articolo 32 della presente
legge, entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
7. Le denunce di armi e materiali esplodenti, di cui all'articolo 38 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, sono effettuate ai sensi dell'articolo 18 della
presente legge.
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Art. 68.
(Abrogazioni di norme in materia
di armi e munizioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 704 del codice penale;
b)
gli articoli 28, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 42 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
c) gli articoli da 33 a 41, da 44 a 55, 57, 58, da 60 a 72,
76, 78 e 80 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
d)
l'articolo 97 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, limitatamente alle parti relative alle munizioni;
e)
la legge 18 giugno 1969, n. 323;
f)
la legge 18 aprile 1975, n. 110, limitatamente alle parti relative alle
armi e alle munizioni;
g)
l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 753;
h)
la legge 25 marzo 1986, n. 85;
i)
la legge 21 febbraio 1990, n. 36, limitatamente alle parti relative alle
armi e alle munizioni;
l)
l'articolo 10- bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
m)
l'articolo 12 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; n)
l'articolo 9 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
o)
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.
2. Nell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole "armi,
munizioni o" sono soppresse; sono parimenti soppresse nell'articolo 39 del
medesimo testo unico, le parole "armi, munizioni e".
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Art. 69.
(Armonizzazione della legislazione vigente sulla caccia)
1. Il comma 8 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
é sostituito dal seguente:
" 8. L'attività venatoria puó essere esercitata
da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di
polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi
derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività
venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire
750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad
animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni
correlata all'esercizio dell'attività ve natoria, con massimale di
lire 100 milioni per morte o invalidità permanente. Chi intenda
esercitare l'attività venatoria con il fucile deve munirsi di licenza
per l'uso sportivo e venatorio delle armi da fuoco".
2. Il comma 11 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
é abrogato.
3. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n.157, le
parole da: "di calibro non inferiore a" fino alla fine, sono sostituite
dalle seguenti: "impiegante munizionamento a percussione centrale".
4. L'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, é
sostituito dal seguente:
"Art. 22. - (Abolizione all'esercizio venatorio). - 1. Il
primo rilascio del tesserino regionale per l'abilitazione all'esercizio
venatorio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione
all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici disposti bimestralmente
dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo
di provincia.
2. La commissione di cui al comma 1 é composta da
esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 3, di cui
almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in
vertebrati omeotermi.
3. Le regioni stabiliscono le modalità per lo
svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni
elementari nelle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di
riconoscimento delle specie cacciabili;
c)
armi, munizioni e attrezzi da caccia e relativa legislazione;
d)
tutela della natura e princípi di salvaguardia della produzione
agricola;
e) norme di pronto intervento.
4. L'abilitazione é concessa se il giudizio é
favorevole in almeno quattro degli esami elencati al comma 3.
5. É compito della regione promuovere regolari corsi di
aggiornamento finalizzati alla conoscenza della normativa vigente sulla
caccia.
6. L'abilitazione all'esercizio venatorio é necessaria,
oltre che per il primo rilascio del tesserino regionale, anche per il
rinnovo dello stesso in caso di revoca.
7. Nei dodici mesi successivi al rilascio del primo tesserino
il cacciatore puó praticare l'esercizio venatorio solo se
accompagnato da un cacciatore che sia già in possesso da tre anni del
tesserino e che non abbia commesso violazioni alle norme della presente
legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza per l'uso
sportivo e venatorio delle armi da fuoco ai sensi dell'articolo 32.
8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per
l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco".
5. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
é abrogato.
6. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
é sostituito dal seguente:
" 1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi
dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di
armi o di arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia,
l'esibizione della licenza per l'uso sportivo e venatorio delle armi da
fuoco, qualora sia richiesta, del tesserino di cui all'articolo 12, comma
12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della
fauna selvatica abbattuta o catturata".
7. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole:
"licenza di porto di fucile per uso di caccia", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "licenza per l'uso sportivo e venatorio delle
armi da fuoco".
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Art. 70.
(Armonizzazione della legislazione vigente
sui materiali d'armamento)
1. Sono escluse dalla disciplina della legge 9 luglio 1990, n. 185, e
successive modificazioni, le armi da fuoco di cui alle lettere b), c)
e d)
del comma 1 dell'articolo 1, le ar mi antiche di cui all'articolo 2, gli
strumenti da sparo di cui all'articolo 4, nonché le cartucce per uso
industriale, gli artifizi luminosi e fumogeni e gli esplosivi diversi da
quelli ad uso militare.
2. Il comma 11 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185,
é abrogato.
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 9
luglio 1990, n. 185, é sostituita dalla seguente:
"b) armi da fuoco automatiche e munizioni dotate di pallottola
perforante, esplosiva o incendiaria".
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Art. 71.
(Sanzioni penali)
1. Ogni violazione delle disposizioni della presente legge per le quali
non sia prevista una speciale sanzione é punita con l'arresto fino a
sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione. | |