DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore BEDIN
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1996
Istituzione del servizio civile nazionale
ONOREVOLI SENATORI. - Sono passati piú di vent'anni da quando, nel
nostro Paese, é stata prevista e disciplinata la possibilità
di svolgere un servizio civile distinto ed alternativo al servizio militare.
La legge 15 dicembre 1972, n. 772, ha infatti previsto tale
possibilità per coloro che, chiamati a prestare il servizio militare
di leva, si dichiarino in ogni circostanza contrari all'uso delle armi e la
Corte costituzionale ha affermato in una celebre sentenza (24 maggio 1985,
n. 165) che il servizio civile sostitutivo non si traduce assolutamente in
una deroga al dovere di difesa della patria (articolo 52 della
Costituzione), ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di
adeguati comportamenti di impegno sociale non armato.
La proposta che si presenta mira ad estendere l'obbligo del servizio
civile oltre l'ambito di coloro che ad esso sono ammessi sulla base di
motivi di coscienza: tutti coloro, in altri termini, che per una qualche
ragione non sono tenuti a svolgere il servizio militare, dovrebbero essere
chiamati al servizio civile. Cosí facendo, si consente anche a questi
cittadini di adempiere al "sacro dovere di difendere la patria" stabilito
dall'articolo 52: per questo l'articolo 1 del disegno di legge fa esplicito
riferimento a tale dovere, volendone rappresentare una modalità di
attuazione.
L'altro principio costituzionale richiamato a fondamento
dell'introduzione del servizio civile obbligatorio é quello di
solidarietà, come enunciato dall'articolo 2 della Costituzione e
specificato, ancora una volta, dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale. Nella sentenza 28 febbraio 1992, n. 75, la Consulta ha
riconosciuto che il principio di solidarietà sociale é posto
dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tanto
da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti
inviolabili dell'uomo, dall'articolo 2 della Carta costituzionale come base
della convivenza sociale. In quanto tale, esso puó giustificare la
richiesta da parte dell'ordinamento ad ogni giovane di dedicare un breve
periodo della propria vita ad esercitare in modo particolare ed intenso la
solidarietà nei confronti degli altri, ed in particolare di coloro
che si trovano in situazioni di necessità e bisogno.
Va infine ricordato come ulteriori motivi in ordine all'introduzione di
un servizio civile obbligatorio possano trarsi, sempre sul piano
costituzionale, dall'articolo 4, secondo comma, a norma del quale "ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e
la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al
progresso materiale e spirituale della società".
Con lo svolgimento del servizio civile tutti i giovani ad esso chiamati
potrebbero contribuire a realizzare alcuni dei fini che la Costituzione pone
come obiettivi da raggiungere: tra questi, possono ricordarsi quello
generale indicato dal secondo comma dell'articolo 3 (la rimozione degli
ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini), ma anche alcuni piú
specifici, legati all'ambito nel quale il soggetto potrebbe operare. Tra
essi, ad esempio, lo sviluppo della cultura, la tutela del paesaggio e del
patrimonio storico e artistico della Nazione (articolo 9); l'educazione alla
pace ed alla ricerca di forme di soluzione delle controversie internazionali
mediante strumenti diversi ed alternativi alla guerra (articolo 11); la
tutela della salute (articolo 32); l'educazione e l'integrazione sociale
delle persone in difficoltà (articolo 38).
L'impianto normativo che si propone riprende in larga misura le soluzioni
adottate da alcune leggi vigenti: in particolare, specie per quanto riguarda
la definizione delle competenze regionali e l'istituzione di albi per
l'iscrizione degli enti interessati al convenzionamento, si sono tenute
presenti la legge-quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266) e
la legge sulle cooperative sociali (legge 8 novembre 1991, n. 381). Con
riguardo invece ad alcuni aspetti della disciplina del servizio, dello
status giuridico dei soggetti che prestano lo stesso e dell'assetto
organizzativo nazionale, si é ritenuto opportuno far riferimento alle
scelte operate nelle proposte di legge, già approvate da una delle
Camere nel corso delle legislature precedenti, di riforma della legge n. 772
del 1972: qualora infatti tali proposte incontrassero l'approvazione dei
parlamentari, lo sfruttamento di convergenze normative risulterebbe
maggiormente efficace per la realizzazione di una gestione unitaria di tutti
i soggetti chiamati a svolgere il servizio civile.
Passando ora ad illustrare i contenuti salienti della proposta, le
persone interessate alla prestazione del servizio civile sono individuate in
due generali categorie: quella dei giovani di sesso maschile che prestano il
servizio a titolo obbligatorio e quella delle donne per le quali lo
svolgimento del servizio avviene a titolo volontario.
Nella categoria dei cittadini obbligati rientrano innanzitutto i giovani
che sono già stati arruolati, i quali tuttavia, per eccedenza del
contingente di leva rispetto alle esigenze delle Forze armate, sarebbero
dispensati dal servizio militare. Il provvedimento di dispensa, d'altra
parte, rimane operante per gli arruolati che si trovino in una delle
seguenti posizioni:
a)
unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap
che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o
invalidità analoga a quella per le quali é previsto
l'accompagnatore;
b)
responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare o
del mantenimento o del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico
produttore di reddito;
c)
accertate difficoltà familiari o economiche.
Significativa, al riguardo, la conseguente ed implicita previsione che
"il minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o
psico-attitudinale", se da un lato - in caso di eccedenza di arruolati -
legittima l'ammissione alla dispensa dal servizio militare, dall'altro non
comporta anche l'esonero dalla prestazione del servizio civile,
poiché i giovani che versino in suddetta posizione, in quanto
comunque arruolati e dunque non riformati, sono infatti da giudicare idonei
a svolgere servizio civile.
In secondo luogo, fanno parte della categoria dei soggetti obbligati i
giovani che sono stati riformati (anche successivamente alla chiamata alle
armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio) in quanto inabili al
servizio militare, qualora nei loro confronti il Consiglio di leva pronunci
giudizio di idoneità alla prestazione del servizio civile. Si
é previsto, infatti, che nello stesso provvedimento col quale viene
disposta la riforma per inabilità al servizio militare il Consiglio
di leva dichiari altresí se l'iscritto é idoneo o meno a
prestare servizio civile. In particolare, il Consiglio di leva
pronuncerà giudizio di non idoneità al servizio civile
solamente nei casi in cui avrà accertato che l'iscritto:
a)
é affetto da minorazioni o malattie invalidanti tali da cagionare
una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad
un terzo;
b)
é da considerarsi sordomuto;
c)
é affetto da cecità assoluta o cecità con residuo
visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale
correzione.
Alla luce di questo impianto, risulta pertanto evidente lo scarto tra
l'area delle condizioni psicofisiche che portano alla riforma per
inabilità al servizio militare e l'area (ben piú circoscritta)
delle condizioni di salute che non consentono nemmeno l'idoneità a
svolgere il servizio civile: tutti i giovani che saranno ritenuti inabili al
servizio militare saranno obbligati, infatti, a presta re quello civile a
meno che essi non vengano giudicati invalidi civili, sordomuti o ciechi,
secondo i parametri fissati dalla legislazione vigente.
Il compito di esprimere il giudizio di idoneità al servizio civile
é stato affidato alla stessa autorità militare che provvede
all'espletamento delle visite di leva, e questo non solo in ragione della
competenza già riconosciuta alle autorità mediche militari, ma
anche per motivi di brevità dei tempi e di economicità,
rendendosi in tal senso opportuno che fosse un solo organo amministrativo
(il Consiglio di leva) a prendere cognizione unitaria della fase del
procedimento che porta a definire la situazione di obbligatorietà.
Oltre alla categoria dei soggetti obbligati, interessate alla prestazione
del servizio civile sono anche le giovani donne, a titolo volontario. Si
é previsto infatti che sono ammesse a svolgere tale servizio le
cittadine italiane "che ne facciano richiesta e che al momento di presentare
la domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il
ventiseiesimo anno di età". La domanda di ammissione va presentata
direttamente all'ufficio per il servizio civile nazionale e non puó
essere sottoposta a condizioni. Ad essa, inoltre, va allegato un certificato
medico rilasciato da un'Azienda sanitaria locale, dal quale risulti che
l'aspirante é idonea a prestare servizio civile, secondo gli stessi
criteri stabiliti per i giovani obbligati.
L'ufficio per il servizio civile nazionale ha tempo tre mesi per
accogliere l'istanza, e la decorrenza del termine senza che intervenga
alcuna decisione comporta accoglimento della domanda; entro sei mesi dalla
data di accoglimento dell'istanza, poi, l'ufficio deve provvedere
all'assegnazione della volontaria agli enti e alle organizzazioni
convenzionali. Per ovviare a inadempimenti o ritardi dell'amministrazione
centrale, si é peraltro previsto che la mancata assegnazione nei
termini comporti l'assegnazione, a scelta della ragazza, ad uno degli enti o
organizzazioni da essa eventualmente indicati, sempre che l'ente o
l'organizzazione interessati abbiano preventivamente espresso parere
favorevole all'assegnazione.
Al fine di agevolare la partecipazione al servizio della componente
volontaria, si é inoltre introdotta la possibilità che le
giovani che prestano già servizio chiedano per giustificati motivi,
la concessione di aspettativa, fino ad un massimo di due volte e per un
periodo complessivo comunque non superiore a dodici mesi. La competenza a
decidere sulla domanda di aspettativa che se accolta comporta la sospensione
momentanea del servizio, viene affidata al legale rappresentante dell'ente o
organizzazione presso cui il servizio é prestato.
Di notevole rilievo si configura altresí l'espressa previsione che
le persone interessate al servizio civile, sia quali obbligate che come
volontarie, possano presentare all'ufficio nazionale una dichiarazione nella
quale indichino "le proprie scelte in ordine all'area vocazionale ed al
settore di impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio
gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino
a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta". Si coordina con tale
enunciato il dovere dell'amministrazione, la cui osservanza é
subordinata comunque alle possibilità concrete di impiego e alle
esigenze del servizio, di operare le assegnazioni dei giovani entro l'area
vocazionale e il settore di impiego eventualmente indicati dagli
interessati, nel territorio della regione di residenza o di quella
altrimenti prescelta, in tal senso tenendo pur conto delle richieste (anche
nominative) degli enti e delle organizzazioni convenzionati.
Ulteriori e particolari contenuti dell'articolato, per le ragioni che si
sono già premesse, sono stati elaborati in stretto coordinamento con
le previsioni della richiamata proposta di legge per la riforma
dell'obiezione di coscienza, ma sono stati al tempo stesso concepiti in
linea di continuità, con gli opportuni o necessari adeguamenti, con
quanto disposto dalla normativa fondamentale in materia di leva militare. La
disciplina relativa agli aspetti di alcune fasi del procedimento
amministrativo, della durata del servizio civile, della possibilità
che lo stesso sia prestato all'estero, dei diritti e dei benefici collegati
alla prestazione del servizio delle attività incompatibili con esso,
delle sanzioni penali e disciplinari, pertanto, se da un lato persegue lo
scopo di regolare ed organizzare in modo uniforme il servizio civile (sia
che esso venga prestato dagli obiettori di coscienza, sia dai giovani
obbligati ma non obiettori, sia dalle ragazze volontarie), dall'altro
é stata calibrata in modo da non creare ingiustificate
disparità di trattamento tra coloro che prestano servizio militare e
quanti invece svolgono a qualsiasi titolo, il servizio civile.
La presente proposta, d'altra parte, prevede la creazione di nuovi
istituti nonché una serie di modifiche rispetto al funzionamento
attuale di alcuni organi.
Il disegno della nuova organizzione si realizza, infatti, su tre livelli
principali, che possono introduttivamente cosí individuarsi:
1) il livello centrale, caratterizzato dall'istituzione di un ufficio
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al quale sono attribuite una
serie di competenze di cui é attualmente titolare il Ministero della
difesa;
2) il livello regionale, dove si curano e si realizzano i rapporti da
una parte con i singoli soggetti che prestano il servizio civile, e
dall'altra con gli enti convenzionati per l'assegnazione degli stessi;
3) il livello degli enti convenzionati.
Si prevede l'istituzione presso il Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dell'ufficio per il servizio civile
nazionale, il quale soddisfa l'esigenza di coordinamento del servizio civile
a livello nazionale cosí sollevando, come da tempo e da piú
parti auspicato, il Ministero della difesa da una serie di compiti.
I nominativi dei giovani "in esubero" e di quelli che, pur se riformati,
vengono indicati idonei per il servizio civile sono trasmessi, da parte del
Ministero della difesa, all'ufficio suddetto, che provvede pertanto a
formare le "liste" del servizio civile. Da questo momento é soltanto
l'ufficio ad assolvere i compiti relativi alla gestione del servizio civile
su scala nazionale, essendo di sua competenza sia l'assegnazione di giovani
alle sedi previste (sulla base delle indicazioni provenienti dalle Regioni o
dalle due province autonome), sia il collocamento in congedo dei soggetti
interessati, nonché la predisposizione delle altre attività di
contorno, secondo l'elencazione contenuta nell'articolo 4.
L'ufficio assolve anche l'esigenza di un collegamento e di una
collaborazione fattiva, difficilmente realizzabile oggi da parte delle
strutture militari, con i livelli inferiori prima indicati: in questo senso,
l'ufficio predispone schemi di convenzione ad uso delle Regioni ed i
programmi dei corsi di formazione per i giovani, il cui svolgimento rientra
tuttavia nelle competenze delle Regioni.
Con riguardo a queste ultime, il ruolo ad esse affidato consente di
realizzare un rapporto piú stretto sia con i giovani che svolgono
l'anno di servizio civile, sia con gli enti convenzionati, rendendo
cosí piú efficace e utile la complessiva struttura del
servizio civile stesso.
É attribuito altresí alle regioni il compito di tenere gli
Albi degli enti convenzionabili, l'iscrizione ai quali avviene su domanda e
in presenza di alcuni requisiti finalizzati a garantire la serietà e
l'idoneità dell'ente alla stipula della convezione.
Sono ancora le Regioni che possono stipulare, con gli enti inseriti negli
albi, convenzioni basate su schemi-tipo predisposti dall'ufficio per il
servizio civile nazionale, dietro presentazione di progetti di impiego in
rapporto alle finalità istituzionali dell'ente. La soluzione di
predisporre albi di enti che, essendo in possesso dei requisiti minimi,
possono accedere alle convenzioni, permette alle Regioni di avere sempre a
disposizione una lista di enti idonei, alla quale fare riferimento ogni qual
volta se ne rilevi l'esigenza, secondo modalità che le stesse Regioni
dovranno stabilire.
É delegato infine alle Regioni anche il compito di controllare il
corretto espletamento del servizio da parte dei soggetti interessati,
nonché la corretta gestione dello stesso da parte degli enti.
Riguardo agli enti e alle organizzazioni convenzionabili, il presente
presente di legge si preoccupa di garantire la reale idoneità degli
stessi ad accedere alle convenzioni. Si é ritenuto, pertanto, di
rafforzare convenientemente l'apparato dei controlli: nel caso in cui l'ente
già iscritto si dimostrasse, ad una verifica successiva, non
piú fornito dei requisiti di convenzionabilità, oppure non
rispettasse il contenuto delle convenzioni stesse la Regione
territorialmente competente potrebbe rispettivamente disporre la
cancellazione dall'albo e/o provvedere alla sospensione o risoluzione della
convenzione. É prevista, inoltre, l'introduzione di altre
novità di rilievo, cosí riassumibili:
1) vengono istituite la Consulta nazionale e la Consulta regionale per
il servizio civile, quali organi di consultazione per l'ufficio centrale e
per le Regioni:
2) é fatto oggetto di particolare attenzione l'aspetto della
formazione dei giovani, essenziale per rendere il servizio civile utile sia
per chi lo presta sia per chi ne deve raccogliere i frutti: a tal fine, si
é voluto che il periodo di formazione abbia la durata di (almeno) un
mese, suddiviso in una prima fase generale (diretta non solo a valorizzare
il senso della scelta complessiva del servizio civile, ma anche a fornire un
primo approccio all'area di impiego prescelta) e in una seconda fase
piú specialistica, curata direttamente dall'ente assegnatario;
3) per quanto concerne i contributi economici agli enti convenzionati,
allo scopo di incentivarne la qualificazione, viene prevista l'erogazione di
una somma da utilizzare per la formazione dei giovani e per l'acquisto di
materiali e attrezzature, nonché la possibilità di prevedere
specifici contributi a carico regionale in sede di convenzione.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
(Istituzione)
1. É istituito il servizio civile nazionale quale espressione del
principio supremo di solidarietà, ed in attuazione del sacro dovere
di difesa della patria sancito dall'articolo 52, primo comma, della
Costituzione, nonché del dovere di cui all'articolo 4, secondo comma,
della stessa.
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Art. 2.
(Finalità)
1. Il servizio civile nazionale é ispirato ai fini enunciati nei
"Principi fondamentali" della Costituzione.
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Art. 3.
(Ambiti operativi del servizio civile)
1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 2 il servizio
civile nazionale dirige la propria azione prioritariamente nei confronti dei
seguenti ambiti operativi:
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Art. 4.
(Ufficio per il servizio civile nazionale)
1. Per i compiti di cui alla presente legge é istituito, presso il
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, l'ufficio per il servizio civile nazionale. La dotazione organica
dell'ufficio deve essere integralmente coperta utilizzando le vigenti
procedure in materia di mobilità del personale dipendente da
pubbliche Amministrazioni.
a)
tenere ed aggiornare la lista del servizio civile nazionale sulla base dei
nominativi mensilmente trasmessi dal Ministro della difesa;
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Art. 5.
(Soggetti obbligati)
1. Sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile ai sensi della
presente legge:
a)
i giovani arruolati che, per eccedenza del contingente di leva rispetto
alle esigenze organiche delle Forze armate, sarebbero dispensati dal
servizio militare per motivi diversi da quelli di cui alle lettere a),
c)
e d)
del secondo comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni e
integrazioni;
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Art. 6.
(Requisiti di idoneità)
1. Nel provvedimento che dispone la riforma per inabilità al
servizio militare, il Consilio di leva dichiara altresí se l'iscritto
é idoneo ovvero non idoneo a prestare servizio civile, secondo i
criteri stabiliti dal comma 2.
a)
é affetto da minorazioni o malattie invalidanti tali da cagionare
una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad
un terzo, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, e successive modificazioni;
3. L'ufficio per il servizio civile nazionale provvede a collocare in
congedo illimitato anticipato i giovani obbligati i quali, durante la
prestazione del servizio civile, vengano a trovarsi in una delle condizioni
di non idoneità elencate al comma 2.
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Art. 7.
(Servizio civile volontario per le donne)
1. Sono ammesse a prestare il servizio civile volontario le cittadine
italiane che ne facciano richiesta e che al momento di presentare la domanda
abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventiseiesimo
anno di età.
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Art. 8.
(Inserimento nella lista)
1. Dalla data della dispensa dal servizio di leva o del giudizio di
idoneità di cui, rispettivamente alle lettere a)
e b)
del comma 1 dell'articolo 5, i nominativi dei giovani obbligati vengono
inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene
contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra
o di mare.
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Art. 9.
(Preferenze per il settore di impiego)
1. Entro trenta giorni dalla data di notificazione della dispensa o del
giudizio di idoneità di cui, rispettivamente, alle lettere
a)
e b)
del comma 1 dell'articolo 5, l'interessato puó presentare
all'ufficio per il servizio civile nazionale una dichiarazione nella quale
indica le proprie scelte in ordine all'area vocazionale ed al settore
d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da
enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci
enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine, la dichiarazione
puó essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali
esperienze o titoli di studio o professionali utili.
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Art. 10.
(Assegnazione)
1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all'ufficio per il
servizio civile nazionale i nominativi dei soggetti obbligati ai sensi
dell'articolo 5.
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Art. 11.
(Beneficio del ritardo)
1. Nei confronti dei giovani obbligati ai sensi dell'articolo 5, é
ammesso il beneficio del ritardo o del rinvio del servizio civile per i
motivi previsti dalla legislazione vigente per il ritardo o il rinvio del
servizio militare.
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Art. 12.
(Durata del servizio)
1. Il servizio civile nazionale e il servizio civile volontario hanno
durata di dodici mesi e comprendono un periodo di formazione da svolgersi
secondo le modalità stabilite nell'articolo 13.
|
Art. 13.
(Formazione delle persone assegnate
1. Il periodo di formazione dei cittadini e delle cittadine assegnati al
servizio civile di durata complessiva non inferiore ad un mese consiste in
una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di addestramento
speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà
prestata l'attività operativa.
|
Art. 14.
(Collocamento in congedo illimitato)
1. L'ufficio per il servizio civile nazionale, appena ricevuta la
comunicazione di cui all'articolo 23, comma 8, relativa all'avvenuto
espletamento del servizio civile da parte dei cittadini obbligati, provvede
a porre gli interessati in congedo illimitato, dandogliene tempestiva
comunicazione.
|
Art. 15.
(Sopravvenienza di gravi motivi familiari)
1. L'ufficio per il servizio civile nazionale anticipa l'invio in congedo
illimitato degli obbligati che prestano servizio civile i quali, per
sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia non determinate
dalla volontà degli interessati, vengano a trovarsi in una delle
condizioni previste dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e
dall'articolo 100, secondo comma, lettere a), c) e d)
del decreto del Presidene della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come
successivamente modificati e integrati.
|
Art. 16.
(Prestazione del servizio all'estero)
1. Il servizio civile, su richiesta della persona interessata, puó
essere svolto in un altro Paese dell'Unione europea e, salvo che per la
durata, secondo le norme ivi vigenti.
|
Art. 17.
(Attività incompatibili)
1. Chi presta servizio civile non puó assumere impieghi pubblici e
privati, né svolgere attività professionali, iscriversi a
corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali, che
impediscano il normale espletamento del servizio.
|
Art. 18.
(Paga ed altri diritti)
1. I cittadini e le cittadine che prestano servizio civile ai sensi della
presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali ed
amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva.
Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei
benefici volti a compensare la condizione militare.
|
Art. 19.
(Sanzioni penali)
1. Il cittadino obbligato ai sensi dell'articolo 5 che rifiuta di
prestare il servizio civile é punito con la reclusione da sei mesi a
due anni.
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Art. 20.
(Altre sanzioni)
1. Nei confronti dei cittadini che prestano servizio civile obbligatorio
e che si rendano responsabili di comportamenti reprensibili o incompatibili
con la natura e la funzionalità del servizio possono essere inflitte
le seguenti sanzioni:
a)
la diffida per iscritto;
2. Nei confronti delle giovani che prestano servizio civile volontario e
che si rendano responsabili dei comportamenti di cui al comma 1, possono
essere inflitte le sanzioni della diffida per iscritto, della multa in de
trazione della paga, della sospensione di permessi e licenze. In caso di
gravi e reiterate infrazioni l'ente o l'organizzazione presso cui il
servizio civile é prestato ha facoltà di disporre la
definitiva interruzione del servizio, dandone comunicazione all'ufficio per
il servizio civile nazionale e alla Regione interessata.
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Art. 21.
(Richiamo)
1. I cittadini che hanno prestato servizio civile obbligatorio ai sensi
della presente legge sono soggetti, sino al quarantacinquesimo anno di
età, al richiamo in caso di pubblica calamità.
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Art. 22.
(Albo territoriale degli enti convenzionabili)
1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
l'istituzione e la tenuta dell'albo territoriale degli enti e delle
organizzazioni che possiedono i requisiti di convenzionabilità
previsti dall'articolo 23.
a)
assenza di scopo di lucro;
4. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 3 inoltrano alla Regione
o provincia autonoma nel cui territorio operano domanda di iscrizione
all'albo, fornendo dimostrazione dei requisiti necessari.
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Art. 23.
(Convenzioni)
1. L'ufficio per il servizio civile nazionale, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano possono stipulare convenzioni per l'impiego dei
soggetti assegnati al servizio civile con gli enti e le organizzazioni
iscritte da almeno sei mesi negli albi di cui all'articolo 22.
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Art. 24.
(Consulta nazionale per il servizio civile)
1. Presso l'ufficio per il servizio civile nazionale é istituita
la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di
consultazione, riferimento e confronto per il medesimo ufficio.
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Art. 25.
(Consulta regionale per il servizio civile)
1. Presso ogni Regione e provincia autonoma é istituita la
Consulta regionale per il servizio civile quale organismo permanente di
consultazione, riferimento e confronto per la Regione e la provincia
autonoma.
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Art. 26.
(Vitto, alloggio e attrezzature)
1. Gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 23 sono tenuti a
fornire vitto e alloggio nei casi in cui ció sia necessario per la
qualità del servizio civile o per le esigenze delle persone a questo
assegnate. In tal caso all'ente o alla organizzazione é attribuita
una somma giornaliera di denaro per ciascuna persona che usufruisce dei
servizi, determinata periodicamente con modalità previste
dall'ufficio per il servizio civile nazionale.
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Art. 27.
(Controlli e sanzioni per gli enti)
1. Le Regioni e le province autonome territorialmente competenti
verificano la consistenza e le modalità della prestazione del
servizio civile da parte delle persone assegnate nonché il rispetto
delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 23.
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Art. 28.
(Regolamenti)
1. L'ufficio per il servizio civile nazionale predispone entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge il regolamento generale
di disciplina dei soggetti obbligati al servizio civile, il regolamento di
gestione amministrativa dello stesso, nonché il regolamento di
organizzazione della Consulta nazionale di cui all'articolo 24.
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