Legislatura 13º - Disegno di legge N. 1015

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1015


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore BEDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1996

Istituzione del servizio civile nazionale






ONOREVOLI SENATORI. - Sono passati piú di vent'anni da quando, nel nostro Paese, é stata prevista e disciplinata la possibilità di svolgere un servizio civile distinto ed alternativo al servizio militare. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, ha infatti previsto tale possibilità per coloro che, chiamati a prestare il servizio militare di leva, si dichiarino in ogni circostanza contrari all'uso delle armi e la Corte costituzionale ha affermato in una celebre sentenza (24 maggio 1985, n. 165) che il servizio civile sostitutivo non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della patria (articolo 52 della Costituzione), ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato.
La proposta che si presenta mira ad estendere l'obbligo del servizio civile oltre l'ambito di coloro che ad esso sono ammessi sulla base di motivi di coscienza: tutti coloro, in altri termini, che per una qualche ragione non sono tenuti a svolgere il servizio militare, dovrebbero essere chiamati al servizio civile. Cosí facendo, si consente anche a questi cittadini di adempiere al "sacro dovere di difendere la patria" stabilito dall'articolo 52: per questo l'articolo 1 del disegno di legge fa esplicito riferimento a tale dovere, volendone rappresentare una modalità di attuazione.
L'altro principio costituzionale richiamato a fondamento dell'introduzione del servizio civile obbligatorio é quello di solidarietà, come enunciato dall'articolo 2 della Costituzione e specificato, ancora una volta, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Nella sentenza 28 febbraio 1992, n. 75, la Consulta ha riconosciuto che il principio di solidarietà sociale é posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'articolo 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale. In quanto tale, esso puó giustificare la richiesta da parte dell'ordinamento ad ogni giovane di dedicare un breve periodo della propria vita ad esercitare in modo particolare ed intenso la solidarietà nei confronti degli altri, ed in particolare di coloro che si trovano in situazioni di necessità e bisogno.
Va infine ricordato come ulteriori motivi in ordine all'introduzione di un servizio civile obbligatorio possano trarsi, sempre sul piano costituzionale, dall'articolo 4, secondo comma, a norma del quale "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società".
Con lo svolgimento del servizio civile tutti i giovani ad esso chiamati potrebbero contribuire a realizzare alcuni dei fini che la Costituzione pone come obiettivi da raggiungere: tra questi, possono ricordarsi quello generale indicato dal secondo comma dell'articolo 3 (la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini), ma anche alcuni piú specifici, legati all'ambito nel quale il soggetto potrebbe operare. Tra essi, ad esempio, lo sviluppo della cultura, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione (articolo 9); l'educazione alla pace ed alla ricerca di forme di soluzione delle controversie internazionali mediante strumenti diversi ed alternativi alla guerra (articolo 11); la tutela della salute (articolo 32); l'educazione e l'integrazione sociale delle persone in difficoltà (articolo 38).
L'impianto normativo che si propone riprende in larga misura le soluzioni adottate da alcune leggi vigenti: in particolare, specie per quanto riguarda la definizione delle competenze regionali e l'istituzione di albi per l'iscrizione degli enti interessati al convenzionamento, si sono tenute presenti la legge-quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266) e la legge sulle cooperative sociali (legge 8 novembre 1991, n. 381). Con riguardo invece ad alcuni aspetti della disciplina del servizio, dello status giuridico dei soggetti che prestano lo stesso e dell'assetto organizzativo nazionale, si é ritenuto opportuno far riferimento alle scelte operate nelle proposte di legge, già approvate da una delle Camere nel corso delle legislature precedenti, di riforma della legge n. 772 del 1972: qualora infatti tali proposte incontrassero l'approvazione dei parlamentari, lo sfruttamento di convergenze normative risulterebbe maggiormente efficace per la realizzazione di una gestione unitaria di tutti i soggetti chiamati a svolgere il servizio civile.
Passando ora ad illustrare i contenuti salienti della proposta, le persone interessate alla prestazione del servizio civile sono individuate in due generali categorie: quella dei giovani di sesso maschile che prestano il servizio a titolo obbligatorio e quella delle donne per le quali lo svolgimento del servizio avviene a titolo volontario.
Nella categoria dei cittadini obbligati rientrano innanzitutto i giovani che sono già stati arruolati, i quali tuttavia, per eccedenza del contingente di leva rispetto alle esigenze delle Forze armate, sarebbero dispensati dal servizio militare. Il provvedimento di dispensa, d'altra parte, rimane operante per gli arruolati che si trovino in una delle seguenti posizioni:

a) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quella per le quali é previsto l'accompagnatore;
b) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare o del mantenimento o del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito;
c) accertate difficoltà familiari o economiche.

Significativa, al riguardo, la conseguente ed implicita previsione che "il minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale", se da un lato - in caso di eccedenza di arruolati - legittima l'ammissione alla dispensa dal servizio militare, dall'altro non comporta anche l'esonero dalla prestazione del servizio civile, poiché i giovani che versino in suddetta posizione, in quanto comunque arruolati e dunque non riformati, sono infatti da giudicare idonei a svolgere servizio civile.
In secondo luogo, fanno parte della categoria dei soggetti obbligati i giovani che sono stati riformati (anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio) in quanto inabili al servizio militare, qualora nei loro confronti il Consiglio di leva pronunci giudizio di idoneità alla prestazione del servizio civile. Si é previsto, infatti, che nello stesso provvedimento col quale viene disposta la riforma per inabilità al servizio militare il Consiglio di leva dichiari altresí se l'iscritto é idoneo o meno a prestare servizio civile. In particolare, il Consiglio di leva pronuncerà giudizio di non idoneità al servizio civile solamente nei casi in cui avrà accertato che l'iscritto:

a) é affetto da minorazioni o malattie invalidanti tali da cagionare una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo;
b) é da considerarsi sordomuto;
c) é affetto da cecità assoluta o cecità con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Alla luce di questo impianto, risulta pertanto evidente lo scarto tra l'area delle condizioni psicofisiche che portano alla riforma per inabilità al servizio militare e l'area (ben piú circoscritta) delle condizioni di salute che non consentono nemmeno l'idoneità a svolgere il servizio civile: tutti i giovani che saranno ritenuti inabili al servizio militare saranno obbligati, infatti, a presta re quello civile a meno che essi non vengano giudicati invalidi civili, sordomuti o ciechi, secondo i parametri fissati dalla legislazione vigente.
Il compito di esprimere il giudizio di idoneità al servizio civile é stato affidato alla stessa autorità militare che provvede all'espletamento delle visite di leva, e questo non solo in ragione della competenza già riconosciuta alle autorità mediche militari, ma anche per motivi di brevità dei tempi e di economicità, rendendosi in tal senso opportuno che fosse un solo organo amministrativo (il Consiglio di leva) a prendere cognizione unitaria della fase del procedimento che porta a definire la situazione di obbligatorietà.
Oltre alla categoria dei soggetti obbligati, interessate alla prestazione del servizio civile sono anche le giovani donne, a titolo volontario. Si é previsto infatti che sono ammesse a svolgere tale servizio le cittadine italiane "che ne facciano richiesta e che al momento di presentare la domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età". La domanda di ammissione va presentata direttamente all'ufficio per il servizio civile nazionale e non puó essere sottoposta a condizioni. Ad essa, inoltre, va allegato un certificato medico rilasciato da un'Azienda sanitaria locale, dal quale risulti che l'aspirante é idonea a prestare servizio civile, secondo gli stessi criteri stabiliti per i giovani obbligati.
L'ufficio per il servizio civile nazionale ha tempo tre mesi per accogliere l'istanza, e la decorrenza del termine senza che intervenga alcuna decisione comporta accoglimento della domanda; entro sei mesi dalla data di accoglimento dell'istanza, poi, l'ufficio deve provvedere all'assegnazione della volontaria agli enti e alle organizzazioni convenzionali. Per ovviare a inadempimenti o ritardi dell'amministrazione centrale, si é peraltro previsto che la mancata assegnazione nei termini comporti l'assegnazione, a scelta della ragazza, ad uno degli enti o organizzazioni da essa eventualmente indicati, sempre che l'ente o l'organizzazione interessati abbiano preventivamente espresso parere favorevole all'assegnazione.
Al fine di agevolare la partecipazione al servizio della componente volontaria, si é inoltre introdotta la possibilità che le giovani che prestano già servizio chiedano per giustificati motivi, la concessione di aspettativa, fino ad un massimo di due volte e per un periodo complessivo comunque non superiore a dodici mesi. La competenza a decidere sulla domanda di aspettativa che se accolta comporta la sospensione momentanea del servizio, viene affidata al legale rappresentante dell'ente o organizzazione presso cui il servizio é prestato.
Di notevole rilievo si configura altresí l'espressa previsione che le persone interessate al servizio civile, sia quali obbligate che come volontarie, possano presentare all'ufficio nazionale una dichiarazione nella quale indichino "le proprie scelte in ordine all'area vocazionale ed al settore di impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta". Si coordina con tale enunciato il dovere dell'amministrazione, la cui osservanza é subordinata comunque alle possibilità concrete di impiego e alle esigenze del servizio, di operare le assegnazioni dei giovani entro l'area vocazionale e il settore di impiego eventualmente indicati dagli interessati, nel territorio della regione di residenza o di quella altrimenti prescelta, in tal senso tenendo pur conto delle richieste (anche nominative) degli enti e delle organizzazioni convenzionati.
Ulteriori e particolari contenuti dell'articolato, per le ragioni che si sono già premesse, sono stati elaborati in stretto coordinamento con le previsioni della richiamata proposta di legge per la riforma dell'obiezione di coscienza, ma sono stati al tempo stesso concepiti in linea di continuità, con gli opportuni o necessari adeguamenti, con quanto disposto dalla normativa fondamentale in materia di leva militare. La disciplina relativa agli aspetti di alcune fasi del procedimento amministrativo, della durata del servizio civile, della possibilità che lo stesso sia prestato all'estero, dei diritti e dei benefici collegati alla prestazione del servizio delle attività incompatibili con esso, delle sanzioni penali e disciplinari, pertanto, se da un lato persegue lo scopo di regolare ed organizzare in modo uniforme il servizio civile (sia che esso venga prestato dagli obiettori di coscienza, sia dai giovani obbligati ma non obiettori, sia dalle ragazze volontarie), dall'altro é stata calibrata in modo da non creare ingiustificate disparità di trattamento tra coloro che prestano servizio militare e quanti invece svolgono a qualsiasi titolo, il servizio civile.
La presente proposta, d'altra parte, prevede la creazione di nuovi istituti nonché una serie di modifiche rispetto al funzionamento attuale di alcuni organi.
Il disegno della nuova organizzione si realizza, infatti, su tre livelli principali, che possono introduttivamente cosí individuarsi:

1) il livello centrale, caratterizzato dall'istituzione di un ufficio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al quale sono attribuite una serie di competenze di cui é attualmente titolare il Ministero della difesa;
2) il livello regionale, dove si curano e si realizzano i rapporti da una parte con i singoli soggetti che prestano il servizio civile, e dall'altra con gli enti convenzionati per l'assegnazione degli stessi;
3) il livello degli enti convenzionati.

Si prevede l'istituzione presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dell'ufficio per il servizio civile nazionale, il quale soddisfa l'esigenza di coordinamento del servizio civile a livello nazionale cosí sollevando, come da tempo e da piú parti auspicato, il Ministero della difesa da una serie di compiti.
I nominativi dei giovani "in esubero" e di quelli che, pur se riformati, vengono indicati idonei per il servizio civile sono trasmessi, da parte del Ministero della difesa, all'ufficio suddetto, che provvede pertanto a formare le "liste" del servizio civile. Da questo momento é soltanto l'ufficio ad assolvere i compiti relativi alla gestione del servizio civile su scala nazionale, essendo di sua competenza sia l'assegnazione di giovani alle sedi previste (sulla base delle indicazioni provenienti dalle Regioni o dalle due province autonome), sia il collocamento in congedo dei soggetti interessati, nonché la predisposizione delle altre attività di contorno, secondo l'elencazione contenuta nell'articolo 4.
L'ufficio assolve anche l'esigenza di un collegamento e di una collaborazione fattiva, difficilmente realizzabile oggi da parte delle strutture militari, con i livelli inferiori prima indicati: in questo senso, l'ufficio predispone schemi di convenzione ad uso delle Regioni ed i programmi dei corsi di formazione per i giovani, il cui svolgimento rientra tuttavia nelle competenze delle Regioni.
Con riguardo a queste ultime, il ruolo ad esse affidato consente di realizzare un rapporto piú stretto sia con i giovani che svolgono l'anno di servizio civile, sia con gli enti convenzionati, rendendo cosí piú efficace e utile la complessiva struttura del servizio civile stesso.
É attribuito altresí alle regioni il compito di tenere gli Albi degli enti convenzionabili, l'iscrizione ai quali avviene su domanda e in presenza di alcuni requisiti finalizzati a garantire la serietà e l'idoneità dell'ente alla stipula della convezione.
Sono ancora le Regioni che possono stipulare, con gli enti inseriti negli albi, convenzioni basate su schemi-tipo predisposti dall'ufficio per il servizio civile nazionale, dietro presentazione di progetti di impiego in rapporto alle finalità istituzionali dell'ente. La soluzione di predisporre albi di enti che, essendo in possesso dei requisiti minimi, possono accedere alle convenzioni, permette alle Regioni di avere sempre a disposizione una lista di enti idonei, alla quale fare riferimento ogni qual volta se ne rilevi l'esigenza, secondo modalità che le stesse Regioni dovranno stabilire.
É delegato infine alle Regioni anche il compito di controllare il corretto espletamento del servizio da parte dei soggetti interessati, nonché la corretta gestione dello stesso da parte degli enti.
Riguardo agli enti e alle organizzazioni convenzionabili, il presente presente di legge si preoccupa di garantire la reale idoneità degli stessi ad accedere alle convenzioni. Si é ritenuto, pertanto, di rafforzare convenientemente l'apparato dei controlli: nel caso in cui l'ente già iscritto si dimostrasse, ad una verifica successiva, non piú fornito dei requisiti di convenzionabilità, oppure non rispettasse il contenuto delle convenzioni stesse la Regione territorialmente competente potrebbe rispettivamente disporre la cancellazione dall'albo e/o provvedere alla sospensione o risoluzione della convenzione. É prevista, inoltre, l'introduzione di altre novità di rilievo, cosí riassumibili:

1) vengono istituite la Consulta nazionale e la Consulta regionale per il servizio civile, quali organi di consultazione per l'ufficio centrale e per le Regioni:
2) é fatto oggetto di particolare attenzione l'aspetto della formazione dei giovani, essenziale per rendere il servizio civile utile sia per chi lo presta sia per chi ne deve raccogliere i frutti: a tal fine, si é voluto che il periodo di formazione abbia la durata di (almeno) un mese, suddiviso in una prima fase generale (diretta non solo a valorizzare il senso della scelta complessiva del servizio civile, ma anche a fornire un primo approccio all'area di impiego prescelta) e in una seconda fase piú specialistica, curata direttamente dall'ente assegnatario;
3) per quanto concerne i contributi economici agli enti convenzionati, allo scopo di incentivarne la qualificazione, viene prevista l'erogazione di una somma da utilizzare per la formazione dei giovani e per l'acquisto di materiali e attrezzature, nonché la possibilità di prevedere specifici contributi a carico regionale in sede di convenzione.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Istituzione)

1. É istituito il servizio civile nazionale quale espressione del principio supremo di solidarietà, ed in attuazione del sacro dovere di difesa della patria sancito dall'articolo 52, primo comma, della Costituzione, nonché del dovere di cui all'articolo 4, secondo comma, della stessa.
2. Per le finalità di cui all'articolo 2, ed al fine di favorire la piena realizzazione della parità dei sessi mediante l'apporto originale che le donne possono garantire allo sviluppo sociale ed alla difesa della Patria, é istituito il servizio civile volontario per le donne.

Art. 2.

(Finalità)

1. Il servizio civile nazionale é ispirato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali" della Costituzione.
2. Esso mira a perseguire i seguenti obiettivi:
a) la garanzia attiva dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che come membro delle formazioni sociali;
b) la realizzazione del principio di solidarietà, mediante lo sviluppo della partecipazione alla vita sociale;
c) la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;
d) lo sviluppo della cultura, la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della Nazione;
e) la difesa e la promozione dei diritti umani riconosciuti negli atti internazionali sottoscritti dallo Stato italiano o dallo stesso recepiti;
f) l'educazione alla pace e la soluzione di controversie internazionali mediante strumenti diversi ed alternativi alla guerra;
g) la tutela della salute;
h) l'educazione e l'integrazione sociale delle persone in difficoltà.

Art. 3.

(Ambiti operativi del servizio civile)

1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 2 il servizio civile nazionale dirige la propria azione prioritariamente nei confronti dei seguenti ambiti operativi:
a) la protezione civile, come disciplinata dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e la tutela dell'ambiente;
b) l'assistenza e la promozione umana, soprattutto con riguardo all'integrazione sociale delle persone in difficoltà;
c) la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio artistico e culturale;
d) l'educazione alla pace, anche mediante attività di ricerca e di sperimentazione della difesa popolare non violenta.

Art. 4.

(Ufficio per il servizio civile nazionale)

1. Per i compiti di cui alla presente legge é istituito, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ufficio per il servizio civile nazionale. La dotazione organica dell'ufficio deve essere integralmente coperta utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche Amministrazioni.
2. L'ufficio per il servizio civile nazionale ha i seguenti compiti:

a) tenere ed aggiornare la lista del servizio civile nazionale sulla base dei nominativi mensilmente trasmessi dal Ministro della difesa;
b) assegnare, sulla base delle indicazioni delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i giovani idonei al ser vizio civile al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o agli enti e organizzazioni convenzionati, tenendo conto delle preferenze espresse;
c) collocare in congedo illimitato i giovani che hanno prestato servizio civile, ai sensi dell'articolo 14;
d) predisporre i programmi per i corsi di formazione di cui all'articolo 13, comma 2;
e) predisporre, di concerto con il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta:
f) predisporre, di concerto con il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, piani per il richiamo di coloro che hanno svolto il servizio civile obbligatorio in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;
g) tenere l'elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi dell'articolo 21;
h) predisporre le convenzioni-tipo di cui all'articolo 23, comma 2.

Art. 5.

(Soggetti obbligati)

1. Sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile ai sensi della presente legge:

a) i giovani arruolati che, per eccedenza del contingente di leva rispetto alle esigenze organiche delle Forze armate, sarebbero dispensati dal servizio militare per motivi diversi da quelli di cui alle lettere a), c) e d) del secondo comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni e integrazioni;
b) i giovani riformati, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, poiché inabili al servizio militare, qualora nei loro confronti il Consiglio di leva pronunci giudizio di idoneità alla prestazione del servizio civile.

Art. 6.

(Requisiti di idoneità)

1. Nel provvedimento che dispone la riforma per inabilità al servizio militare, il Consilio di leva dichiara altresí se l'iscritto é idoneo ovvero non idoneo a prestare servizio civile, secondo i criteri stabiliti dal comma 2.
2. La non idoneità al servizio civile é pronunciata nei casi in cui il Consiglio di leva accerta che l'iscritto:

a) é affetto da minorazioni o malattie invalidanti tali da cagionare una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni;
b) é da considerarsi sordomuto ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
c) é affetto da cecità assoluta o cecità con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni.

3. L'ufficio per il servizio civile nazionale provvede a collocare in congedo illimitato anticipato i giovani obbligati i quali, durante la prestazione del servizio civile, vengano a trovarsi in una delle condizioni di non idoneità elencate al comma 2.

Art. 7.

(Servizio civile volontario per le donne)

1. Sono ammesse a prestare il servizio civile volontario le cittadine italiane che ne facciano richiesta e che al momento di presentare la domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età.
2. La domanda di ammissione al servizio civile é presentata all'ufficio per il servizio civile nazionale. Essa non é sottoposta a condizioni e va corredata da un certificato medico rilasciato da un'azienda sanitaria locale, dal quale risulti sia che l'aspirante é idonea a prestare servizio civile secondo i criteri stabiliti dall'articolo 6, sia che é stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
3. Nella domanda l'aspirante puó dichiarare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 9.
4. L'ufficio per il servizio civile nazionale, accertata la ricorrenza dei requisiti necessari, dispone nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda l'accoglimento della medesima e provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessata. La mancata decisione nel termine di tre mesi comporta l'accoglimento della domanda.
5. É facoltà dell'ufficio per il servizio civile nazionale disporre la reiezione delle domande di ammissione qualora si prevedano eccedenze di personale rispetto al fabbisogno qualitativo e quantitativo necessario a soddisfare le esigenze del servizio.
6. Dopo la reiezione della domanda per i motivi previsti dal comma 5 l'interessata puó comunicare al servizio civile nazionale la disponibilità per un fabbisogno successivo, fermo restando il limite massimo di età indicato al comma 1.
7. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi delle giovani ammesse vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale. L'assegnazione agli enti e alle organizzazioni convenzionati deve intervenire entro il termine di sei mesi dall'accoglimento della domanda. La mancanza o il ritardo dell'assegnazione da parte dell'ufficio per il servizio civile nazionale nel termine di sei mesi comportano l'assegnazione, a scelta dell'interessata, ad uno degli enti o delle organizzazioni eventualmente indicati secondo le previsioni di cui all'articolo 9, sempre che l'ente o l'organizzazione interessati abbiano preventivamente espresso parere favorevole all'assegnazione.
8. Per giustificati motivi le donne che prestano servizio civile a titolo volontario possono chiedere, fino ad un massimo di due volte e per un periodo complessivo co munque non superiore a dodici mesi, la concessione di aspettativa, con conseguente sospensione dal servizio. Competente a decidere sulla domanda é il legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione presso cui il servizio viene prestato.

Art. 8.

(Inserimento nella lista)

1. Dalla data della dispensa dal servizio di leva o del giudizio di idoneità di cui, rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5, i nominativi dei giovani obbligati vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.
2. La lista degli obbligati al servizio civile prevede piú contingenti annui per la chiamata al servizio.

Art. 9.

(Preferenze per il settore di impiego)

1. Entro trenta giorni dalla data di notificazione della dispensa o del giudizio di idoneità di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5, l'interessato puó presentare all'ufficio per il servizio civile nazionale una dichiarazione nella quale indica le proprie scelte in ordine all'area vocazionale ed al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine, la dichiarazione puó essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.
2. Compatibilmente con le possibilità di impiego e in ogni caso fatte salve le esigenze del servizio, l'assegnazione al servizio civile avviene entro l'area vocazionale e il settore d'impiego eventualmente indicati dall'interessato, nell'ambito della regione di residenza o in quella comunque prescelta e tenendo conto delle richieste anche nominative degli enti e delle organizzioni di cui all'articolo 23.

Art. 10.

(Assegnazione)

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all'ufficio per il servizio civile nazionale i nominativi dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 5.
2. Fatte salve le disposizioni sul beneficio del ritardo di cui all'articolo 11, i giovani obbligati al servizio civile sono assegnati agli enti e alle organizzazioni convenzionati entro il termine di un anno dalla data di notificazione della dispensa o del giudizio di idoneità di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5, comunque nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie previste dall'articolo 30 che costituiscono il limite massimo di spesa globale.
3. In mancanza o in ritardo di assegnazione, gli obbligati sono collocati in congedo illimitato.

Art. 11.

(Beneficio del ritardo)

1. Nei confronti dei giovani obbligati ai sensi dell'articolo 5, é ammesso il beneficio del ritardo o del rinvio del servizio civile per i motivi previsti dalla legislazione vigente per il ritardo o il rinvio del servizio militare.
2. Le domande di ammissione al ritardo sono presentate, nei modi e nei tempi previsti dalla legge per il ritardo del servizio di leva, all'ufficio per il servizio civile nazionale, che decide sulla concessione del beneficio.
3. Coloro che usufruiscono del titolo al ritardo sono chiamati a rispondere dell'obbligo entro un anno dalla cessazione del titolo medesimo.

Art. 12.

(Durata del servizio)

1. Il servizio civile nazionale e il servizio civile volontario hanno durata di dodici mesi e comprendono un periodo di formazione da svolgersi secondo le modalità stabilite nell'articolo 13.
2. Per i giovani riformati successivamente alla chiamata alle armi il tempo del servizio militare effettivamente prestato é computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio civile.

Art. 13.

(Formazione delle persone assegnate
al servizio civile)


1. Il periodo di formazione dei cittadini e delle cittadine assegnati al servizio civile di durata complessiva non inferiore ad un mese consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.
2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione consistenti in un periodo di formazione civica ed in un periodo di addestramento generale differenziato secondo i tipi di impiego.
3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche a livello provinciale o interprovinciale, d'intesa con la Consulta regionale di cui all'articolo 25, e sulla base dei programmi predisposti dall'ufficio per il servizio civile nazionale. La diretta responsabilità di tali corsi puó essere affidata dalla Regione esclusivamente a quanti abbiano conseguito diploma rilasciato al termine della frequenza di un'apposita scuola di formazione organizzata dall'ufficio per il servizio civile nazionale.
4. Un apposito regolamento stabilisce le modalità di finanziamento da parte dello Stato delle attività di addestramento specia le, svolte dagli enti o organizzazioni di cui al comma 1.

Art. 14.

(Collocamento in congedo illimitato)

1. L'ufficio per il servizio civile nazionale, appena ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 8, relativa all'avvenuto espletamento del servizio civile da parte dei cittadini obbligati, provvede a porre gli interessati in congedo illimitato, dandogliene tempestiva comunicazione.

Art. 15.

(Sopravvenienza di gravi motivi familiari)

1. L'ufficio per il servizio civile nazionale anticipa l'invio in congedo illimitato degli obbligati che prestano servizio civile i quali, per sopravvenute modificazioni nelle situazioni di famiglia non determinate dalla volontà degli interessati, vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e dall'articolo 100, secondo comma, lettere a), c) e d) del decreto del Presidene della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come successivamente modificati e integrati.

Art. 16.

(Prestazione del servizio all'estero)

1. Il servizio civile, su richiesta della persona interessata, puó essere svolto in un altro Paese dell'Unione europea e, salvo che per la durata, secondo le norme ivi vigenti.
2. Il servizio civile puó essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata é quella prevista da tale legge.
3. É facoltà dell'ufficio per il servizio civile nazionale disporre l'impiego di quanti prestano servizio civile, ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tal fine le persone interessate, selezionate in base alle loro attitudini vocazionali, vengono trasferite alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.
4. Nel presentare la domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui al comma 3, la persona interessata deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero l'organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili.
5. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati alla persona richiedente, con relativa motivazione, entro trenta giorni. La mancata risposta entro tale termine comporta l'accoglimento della domanda.
6. Coloro che prestano servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui al comma 3 possono chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di sei mesi. Ove la richiesta sia accolta, per il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui all'articolo 18.

Art. 17.

(Attività incompatibili)

1. Chi presta servizio civile non puó assumere impieghi pubblici e privati, né svolgere attività professionali, iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.
2. Nei confronti dei giovani che prestano servizio civile e che si trovino già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Art. 18.

(Paga ed altri diritti)

1. I cittadini e le cittadine che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali ed amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.
2. Il periodo di servizio civile é riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
3. II periodo di servizio civile effettivamente prestato é valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche Amministrazioni é da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano nei confronti delle donne che hanno prestato servizio civile a titolo volontario, qualora il periodo di servizio effettivamente prestato sia stato inferiore a dodici mesi.
5. L'assistenza sanitaria é assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 19.

(Sanzioni penali)

1. Il cittadino obbligato ai sensi dell'articolo 5 che rifiuta di prestare il servizio civile é punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Competente a giudicare il reato di cui al comma 1 é il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile.
3. L'imputato o il condannato per il reato previsto dal comma 1 puó fare domanda all'ufficio per il servizio civile nazionale per essere nuovamente assegnato al servizio civile. L'ufficio é tenuto a procedere alla riassegnazione entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda. La nuova assegnazione ovvero l'inutile decorso dei novanta giorni estinguono il reato e, se vi é stata condanna, fanno cessare l'esecuzione della stessa, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione é computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio civile.
4. L'espiazione della pena per il reato di cui al comma 1 esonera dall'obbligo di prestare servizio civile.

Art. 20.

(Altre sanzioni)

1. Nei confronti dei cittadini che prestano servizio civile obbligatorio e che si rendano responsabili di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere inflitte le seguenti sanzioni:

a) la diffida per iscritto;
b) la multa in detrazione della paga;
c) la sospensione di permessi e licenze;
d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
e) la sospensione del servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Nei confronti delle giovani che prestano servizio civile volontario e che si rendano responsabili dei comportamenti di cui al comma 1, possono essere inflitte le sanzioni della diffida per iscritto, della multa in de trazione della paga, della sospensione di permessi e licenze. In caso di gravi e reiterate infrazioni l'ente o l'organizzazione presso cui il servizio civile é prestato ha facoltà di disporre la definitiva interruzione del servizio, dandone comunicazione all'ufficio per il servizio civile nazionale e alla Regione interessata.
3. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 28, comma 1, stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.
4. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'ufficio per il servizio civile nazionale e alla Regione interessata.
5. L'ufficio per il servizio civile nazionale adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, puó decidere l'irrogazione di sanzioni piú gravi in luogo di quelle già adottate. Di ogni sanzione irrogata dall'ufficio per il servizio civile nazionale viene data comunicazione alla Regione interessata.
6. Avverso il provvedimento di cui al comma 1, lettera e), é ammesso ricorso al pretore del luogo nel quale viene prestato il servizio civile.
7. Quando il comportamento dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 5 sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio si applicano le norme di cui all'articolo 19.

Art. 21.

(Richiamo)

1. I cittadini che hanno prestato servizio civile obbligatorio ai sensi della presente legge sono soggetti, sino al quarantacinquesimo anno di età, al richiamo in caso di pubblica calamità.
2. L'ufficio per il servizio civile nazionale tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.
3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli obbligati al servizio civile.
4. In caso di guerra o di mobilitazione generale gli obbligati che prestano il servizio civile e coloro i quali, avendolo già prestato, vengono richiamati in servizio sono assegnati al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e alla Croce Rossa.

Art. 22.

(Albo territoriale degli enti convenzionabili)

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo territoriale degli enti e delle organizzazioni che possiedono i requisiti di convenzionabilità previsti dall'articolo 23.
2. Possono essere iscritti agli albi di cui al comma 1 anche consorzi tra enti istituiti al fine di una migliore gestione delle attività relative al servizio civile purché ogni membro del consorzio possieda i requisiti di cui al comma 3.
3. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati, per essere iscritti nell'albo degli enti ammessi alla convenzione con l'ufficio per il servizio civile nazionale, con le Regioni o con le province autonome, devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;
b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 2;
c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
d) aver svolto attività continuativa nei tre anni precedenti la domanda di iscrizione all'albo.

4. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 3 inoltrano alla Regione o provincia autonoma nel cui territorio operano domanda di iscrizione all'albo, fornendo dimostrazione dei requisiti necessari.
5. L'ufficio per il servizio civile nazionale, le Regioni e le province autonome determinano, sentita la Consulta di cui all'articolo 25, i criteri per la revisione periodica de gli albi al fine di verificare il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione.
6. Le Regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dall'albo con provvedimento motivato. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione é ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al tribunale amministrativo regionale il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale é appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

Art. 23.

(Convenzioni)

1. L'ufficio per il servizio civile nazionale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare convenzioni per l'impiego dei soggetti assegnati al servizio civile con gli enti e le organizzazioni iscritte da almeno sei mesi negli albi di cui all'articolo 22.
2. É compito dell'ufficio per il servizio civile nazionale, d'intesa con la Consulta nazionale per il servizio civile e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predisporre ed aggiornare annualmente schemi di convenzioni-tipo, nonché determinare i requisiti minimi essenziali ad ogni convenzione.
3. La convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un progetto di impiego in rapporto alle finalità istituzionali dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.
4. Nella convenzione devono essere indicati i settori di intervento di competenza degli enti e delle organizzazioni, le sedi, i centri operativi per l'impiego dei soggetti assegnati al servizio civile, il numero totale dei medesimi che puó essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.
5. Stipulata la convenzione, la Regione o la provincia autonoma interessata comunica all'ufficio per il servizio civile nazionale i dati relativi alle indicazioni di cui ai commi 3 e 4, nonché quelli di cui all'articolo 26, in modo che l'ufficio possa procedere alle assegnazioni e provvedere in relazione a quanto di propria competenza.
6. La convenzione puó prevedere riserve di posti a favore di soggetti dell'uno o dell'altro sesso in ragione di obiettive e motivate esigenze di servizio. Analoga previsione puó essere prevista a favore dei giovani che si dichiarino obiettori di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772.
7. Le persone che prestano servizio civile possono essere utilizzate per l'attuazione di servizi socialmente utili con le modalità previste dalla legislazione in materia, per ogni altro servizio previsto nelle convenzioni, purché non in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'ente presso cui é prestato il servizio.
8. Gli enti e le organizzazioni comunicano immediatamente all'ufficio per il servizio civile nazionale l'avvenuto espletamento del servizio civile da parte dei soggetti assegnati.
9. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano curano la pubblicazione annuale degli enti e delle organizzazioni che hanno stipulato convenzioni ai sensi della presente legge.

Art. 24.

(Consulta nazionale per il servizio civile)

1. Presso l'ufficio per il servizio civile nazionale é istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo ufficio.
2. La Consulta nazionale é formata da due rappresentanti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e da uno dell'Unione province d'Italia, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da tre delegati di organismi rappresentativi di giovani obbligati al servizio civile, nonché di organismi rappresentativi di donne in servizio volontario operanti su base territoriale nazionale.
3. La Consulta nazionale esprime pareri all'ufficio per il servizio civile nazionale sulle materie di cui all'articolo 3, nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione-tipo.

Art. 25.

(Consulta regionale per il servizio civile)

1. Presso ogni Regione e provincia autonoma é istituita la Consulta regionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per la Regione e la provincia autonoma.
2. La Consulta regionale é formata da due rappresentanti della Regione o della provincia autonoma, da un rappresentante del Comitato regionale di protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello regionale, da tre delegati di organismi rappresentativi di giovani obbligati al servizio civile nonché di organismi rappresentativi di donne in servizio volontario operanti su base territoriale regionale.
3. La Consulta regionale esprime pareri alla Regione e alla provincia sui corsi di cui all'articolo 13, comma 3, sui criteri di formazione e di revisione degli albi di cui all'articolo 22, sui criteri di scelta degli enti per la stipulazione delle convenzioni e sul loro andamento nonché sull'organizzazione del servizio a livello regionale.

Art. 26.

(Vitto, alloggio e attrezzature)

1. Gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 23 sono tenuti a fornire vitto e alloggio nei casi in cui ció sia necessario per la qualità del servizio civile o per le esigenze delle persone a questo assegnate. In tal caso all'ente o alla organizzazione é attribuita una somma giornaliera di denaro per ciascuna persona che usufruisce dei servizi, determinata periodicamente con modalità previste dall'ufficio per il servizio civile nazionale.
2. Qualora l'ente o l'organizzazione non forniscano vitto e alloggio a tutte o ad alcune assegnate la somma relativa verrà corrisposta interamente alle persone.
3. Una somma di denaro, stabilita con modalità previste dall'ufficio per il servizio civile nazionale, viene attribuita agli enti e alle organizzazioni convenzionate quale contributo per l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature necessarie alle attività di servizio civile, nonché per le attività di formazione di cui all'articolo 13. La convenzione, a questi stessi fini, puó prevedere un contributo ulteriore a carico delle Regioni e delle province autonome.

Art. 27.

(Controlli e sanzioni per gli enti)

1. Le Regioni e le province autonome territorialmente competenti verificano la consistenza e le modalità della prestazione del servizio civile da parte delle persone assegnate nonché il rispetto delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 23.
2. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione della stessa con provvedimento motivato della Regione o della provincia autonoma.
3. In caso di risoluzione o di sospensione della convenzione, la Regione o la provincia autonoma che ha disposto il provvedimento lo comunica all'ufficio per il servizio civile nazionale, che provvede alla riassegnazione delle persone che prestavano servizio presso l'ente o l'organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella dichiarazione di cui all'articolo 9.
4. Contro la risoluzione e la sospensione della convenzione l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.

Art. 28.

(Regolamenti)

1. L'ufficio per il servizio civile nazionale predispone entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il regolamento generale di disciplina dei soggetti obbligati al servizio civile, il regolamento di gestione amministrativa dello stesso, nonché il regolamento di organizzazione della Consulta nazionale di cui all'articolo 24.
2. Tali regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro e non oltre i tre mesi successivi alla trasmissione da parte dell'ufficio per il servizio civile nazionale della relativa proposta.