DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore MARINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1996
Norme a favore degli ausiliari del giudice e del pubblico ministero dipendenti del Ministero di grazia e di giustizia
ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge trova giustificazione
nel fatto che le vigenti norme che disciplinano le mansioni dei commessi
giudiziari, sono vetuste e non sembrano tenere nessun conto dei delicati
compiti che di fatto vengono espletati dal suddetto personale presso tutti
gli uffici giudiziari (specialmente quelli già a rischio come le
procure).
Inoltre, l'attività dei commessi giudiziari é certamente
attività a rischio cosí come é dimostrato dalle
disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371, le
quali hanno previsto la concessione a titolo gratuito del porto d'armi a
detto personale.
Spesso, poi, accade che gli uffici giudiziari non siano presidiati
né da scorte né da forze di polizia, sicché il commesso
giudiziario (insieme all'autista giudiziario), finisce con l'essere l'unica
persona in grado di offrire protezione fisica ai magistrati. Non solo,
perció, é opportuno regolamentare ex novo le
mansioni del commesso giudiziario, ma appare altresí opportuno
riconoscere la posizione di rischio anche in termini retributivi come accade
per tutto il personale a rischio, ed in particolare per il magistrato.
Queste categorie percepiscono infatti attualmente un'indennità
inferiore a quella di categorie sottoposte a rischi ben minori
(indennità di cui all'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221).
Gli autisti accompagnano il magistrato, anche se dotato di relativa scorta,
in tutti i suoi spostamenti, esponendosi agli stessi rischi del magistrato e
del personale armato di scorta e del personale che assiste il magistrato.
Il commesso giudiziario con quindici anni di servizio consegue la
qualifica di commesso capo giudiziario e, oltre le specifiche funzioni, ha
il compito di regolare e sorvegliare l'andamento del servizio. Gli autisti
giudiziari con quindici anni di servizio conseguono la qualifica di autista
capo giudiziario e, oltre le specifiche funzioni, hanno il compito di
regolare e sorvegliare l'andamento del servizio degli altri autisti
giudiziari.
In conclusione, é necessario ridisegnare le mansioni dei commessi
giudiziari ed autisti giudiziari, riconoscendo inoltre agli stessi la
qualifica di agente di polizia giudiziaria durante le ore di servizio
affinché essi possano legittimamente operare all'occorrenza e in
assenza di forze dell'ordine, difesa attiva del magistrato, dell'altro
personale e delle sedi giudiziarie.
Il riconoscimento di detta qualità, ovviamente, dovrà
portare ad adeguamenti della retribuzione cosí da porre sullo stesso
piano delle altre categorie a rischio con riferimento al magistrato e
cosí da meglio collocarle nell'ordinamento giudiziario di cui fanno
parte.
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Art. 1.
1. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 dicembre
1993, n. 546, dopo le parole: "gli avvocati e i procuratori dello Stato,"
sono inserite le seguenti: "il personale dipendente del Ministero di grazia
e di giustizia,".
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Art. 2.
1. I commessi giudiziari svolgono le mansioni inerenti ai servizi di
anticamera, di rappresentanza e di vigilanza nelle aule, nelle sale, negli
accessi e in tutti i locali delle sedi giudiziarie a cui sono addetti;
provvedono all'apertura e alla chiusura degli uffici giudiziari e
all'attivazione dei sistemi di allarme; provvedono, con diligenza, al
recapito della corrispondenza in arrivo, nonché al ritiro, alla
predisposizione e alla spedizione della corrispondenza d'ufficio in
partenza; sono addetti alla sorveglianza e alla cura dei locali adibiti a
custodia dei corpi di reato e provvedono alla sistemazione e alla ricerca di
questi ultimi; sono addetti alle udienze penali e civili per la chiamata dei
testimoni e per la registrazione e l'ascolto dei nastri videotrasmessi; sono
addetti allo sportello e alle segreterie di sicurezza. Se in possesso dei
requisiti necessari, essi svolgono il loro servizio anche armati.
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Art. 3.
1. Al personale in divisa dell'Amministrazione della giustizia, addetto
agli uffici del pubblico ministero, del giudice, alle direzioni nazionali e
distrettuali antimafia, ufficio del giudice per le indagini preliminari,
alle cancellerie e segreterie giudiziarie, ossia commessi giudiziari e
autisti giudiziari, é attribuito lo stipendio annuo del V livello
retributivo del pubblico impiego, incrementato del 10 per cento in favore
del commesso capo giudiziario e dell'autista capo giudiziario, a motivo
dell'attività di servizio in qualità di personale esposto a
grave rischio, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del
24 marzo 1994, n. 371.
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Art. 4.
1. Al personale in divisa dell'Amministrazione della giustizia, addetto
agli uffici del pubblico ministero, del giudice, alla direzione nazionale e
distrettuale antimafia, uffici del giudice per le indagini preliminari ed
alle cancellerie e segreterie giudiziarie, ossia commessi giudiziari e
autisti giudiziari, é attribuita la qualifica di agente di polizia
giudiziaria durante il servizio e a tutti gli effetti, a motivo
dell'attività di servizio in qualità di personale esposto a
gravi rischi, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
a), del rego lamento adottato con decreto del Ministro dell'interno
del 24 marzo 1994, n. 371.
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Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando la voce relativa
al Ministero di grazia e di giustizia.
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