Legislatura 13º - Disegno di legge N. 733

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 733


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore MARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1996

Norme a favore degli ausiliari del giudice e del pubblico ministero dipendenti del Ministero di grazia e di giustizia






ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge trova giustificazione nel fatto che le vigenti norme che disciplinano le mansioni dei commessi giudiziari, sono vetuste e non sembrano tenere nessun conto dei delicati compiti che di fatto vengono espletati dal suddetto personale presso tutti gli uffici giudiziari (specialmente quelli già a rischio come le procure).
Inoltre, l'attività dei commessi giudiziari é certamente attività a rischio cosí come é dimostrato dalle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371, le quali hanno previsto la concessione a titolo gratuito del porto d'armi a detto personale.
Spesso, poi, accade che gli uffici giudiziari non siano presidiati né da scorte né da forze di polizia, sicché il commesso giudiziario (insieme all'autista giudiziario), finisce con l'essere l'unica persona in grado di offrire protezione fisica ai magistrati. Non solo, perció, é opportuno regolamentare ex novo le mansioni del commesso giudiziario, ma appare altresí opportuno riconoscere la posizione di rischio anche in termini retributivi come accade per tutto il personale a rischio, ed in particolare per il magistrato.
Queste categorie percepiscono infatti attualmente un'indennità inferiore a quella di categorie sottoposte a rischi ben minori (indennità di cui all'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221). Gli autisti accompagnano il magistrato, anche se dotato di relativa scorta, in tutti i suoi spostamenti, esponendosi agli stessi rischi del magistrato e del personale armato di scorta e del personale che assiste il magistrato.
Il commesso giudiziario con quindici anni di servizio consegue la qualifica di commesso capo giudiziario e, oltre le specifiche funzioni, ha il compito di regolare e sorvegliare l'andamento del servizio. Gli autisti giudiziari con quindici anni di servizio conseguono la qualifica di autista capo giudiziario e, oltre le specifiche funzioni, hanno il compito di regolare e sorvegliare l'andamento del servizio degli altri autisti giudiziari.
In conclusione, é necessario ridisegnare le mansioni dei commessi giudiziari ed autisti giudiziari, riconoscendo inoltre agli stessi la qualifica di agente di polizia giudiziaria durante le ore di servizio affinché essi possano legittimamente operare all'occorrenza e in assenza di forze dell'ordine, difesa attiva del magistrato, dell'altro personale e delle sedi giudiziarie.
Il riconoscimento di detta qualità, ovviamente, dovrà portare ad adeguamenti della retribuzione cosí da porre sullo stesso piano delle altre categorie a rischio con riferimento al magistrato e cosí da meglio collocarle nell'ordinamento giudiziario di cui fanno parte.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, dopo le parole: "gli avvocati e i procuratori dello Stato," sono inserite le seguenti: "il personale dipendente del Ministero di grazia e di giustizia,".

Art. 2.

1. I commessi giudiziari svolgono le mansioni inerenti ai servizi di anticamera, di rappresentanza e di vigilanza nelle aule, nelle sale, negli accessi e in tutti i locali delle sedi giudiziarie a cui sono addetti; provvedono all'apertura e alla chiusura degli uffici giudiziari e all'attivazione dei sistemi di allarme; provvedono, con diligenza, al recapito della corrispondenza in arrivo, nonché al ritiro, alla predisposizione e alla spedizione della corrispondenza d'ufficio in partenza; sono addetti alla sorveglianza e alla cura dei locali adibiti a custodia dei corpi di reato e provvedono alla sistemazione e alla ricerca di questi ultimi; sono addetti alle udienze penali e civili per la chiamata dei testimoni e per la registrazione e l'ascolto dei nastri videotrasmessi; sono addetti allo sportello e alle segreterie di sicurezza. Se in possesso dei requisiti necessari, essi svolgono il loro servizio anche armati.
2. I commessi giudiziari con quindici anni di servizio conseguono la qualifica di commesso capo giudiziario; ad essi é demandato il compito di regolare e sorvegliare l'andamento del servizio secondo le disposizioni che vengono impartite dal capo dell'ufficio giudiziario.
3. Gli autisti giudiziari sono addetti alla guida degli autoveicoli sia normali sia spe ciali, in uso agli uffici giudiziari e ne curano, con diligenza, la manutenzione ordinaria ed il buon funzionamento. Durante le ore di attesa gli autisti giudiziari sono addetti ai servizi di cui al comma 1. Se in possesso dei requisiti sanitari e di informazioni, gli autisti svolgono il loro compito anche armati.
4. Gli autisti giudiziari con qualifica di capo autista possono essere utilizzati anche per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 3.

Art. 3.

1. Al personale in divisa dell'Amministrazione della giustizia, addetto agli uffici del pubblico ministero, del giudice, alle direzioni nazionali e distrettuali antimafia, ufficio del giudice per le indagini preliminari, alle cancellerie e segreterie giudiziarie, ossia commessi giudiziari e autisti giudiziari, é attribuito lo stipendio annuo del V livello retributivo del pubblico impiego, incrementato del 10 per cento in favore del commesso capo giudiziario e dell'autista capo giudiziario, a motivo dell'attività di servizio in qualità di personale esposto a grave rischio, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 24 marzo 1994, n. 371.

Art. 4.

1. Al personale in divisa dell'Amministrazione della giustizia, addetto agli uffici del pubblico ministero, del giudice, alla direzione nazionale e distrettuale antimafia, uffici del giudice per le indagini preliminari ed alle cancellerie e segreterie giudiziarie, ossia commessi giudiziari e autisti giudiziari, é attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria durante il servizio e a tutti gli effetti, a motivo dell'attività di servizio in qualità di personale esposto a gravi rischi, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del rego lamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 24 marzo 1994, n. 371.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando la voce relativa al Ministero di grazia e di giustizia.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.