DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore CURTO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1996
Estensione della medaglia mauriziana di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza
ONOREVOLI SENATORI. - La "medaglia mauriziana al merito di dieci lustri
di carriera militare", istituita nel luglio 1839, testimonia sostanzialmente
la riconoscenza del Paese verso coloro che hanno dedicato per cosí
lungo periodo di tempo ogni loro attività al servizio esclusivo delle
Forze armate.
Con legge 8 novembre 1956, n. 1327 l'onorificenza - all'inizio riservata
agli ufficiali - é stata opportunamente estesa ai sottufficiali,
eliminando anacronistiche discriminazioni.
Tuttavia, rimangono tuttora esclusi dal particolare riconoscimento gli
appuntati dei Carabinieri e della Guardia di finanza, pur facendo essi parte
a pieno titolo e con carattere di continuità dell'organizzazione
militare.
L'esclusione non trova alcuna giustificazione e mortifica sul piano della
pari dignità la benemerita categoria dei predetti graduati, che
assolvono quotidianamente i propri compiti con ben nota ed incondizionata
dedizione.
Si rende pertanto necessario integrare la vigente normativa al riguardo,
al fine di sanare con sollecitudine l'immotivata sperequazione, estendendo
anche agli appuntati dei Carabinieri e della Guardia di finanza la predetta
onorificenza - unica per dimensioni e conio per tutto il personale militare
- alle stesse condizioni e con le medesime procedure stabilite per gli
ufficiali e sottufficiali.
Ai fini del computo degli anni validi di servizio, é
altresí giustificato prevedere a loro favore le agevolazioni
attribuite agli ufficiali ed ai sottufficiali, che si trovano in identiche
situazioni di impiego.
Per questi motivi, é stata predisposto l'unito disegno di legge,
quale doveroso atto perequativo di contenuto eminentemente morale e
psicologico che non comporta per i destinatari alcun beneficio di natura
economica.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
1. La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di servizio militare,
unica per tutto il personale per dimensioni e conio e conforme al modello
annesso al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 470,
é concessa, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della
presente legge, agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza che abbiano compiuto cinquant'anni di servizio militare,
valutati secondo le disposizioni dell'articolo 2.
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Art. 2.
1. Per il computo degli anni di servizio sono validi:
a)
il servizio militare comunque prestato;
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Art. 3.
1. Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, calcolato in lire 150 milioni, si fa fronte coi normali stanziamenti già previsti sul capitolo 1079 dello stato di previsione del Ministero della difesa. |