Legislatura 13º - Disegno di legge N. 564

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 564


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1996

Estensione della medaglia mauriziana di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza






ONOREVOLI SENATORI. - La "medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare", istituita nel luglio 1839, testimonia sostanzialmente la riconoscenza del Paese verso coloro che hanno dedicato per cosí lungo periodo di tempo ogni loro attività al servizio esclusivo delle Forze armate.
Con legge 8 novembre 1956, n. 1327 l'onorificenza - all'inizio riservata agli ufficiali - é stata opportunamente estesa ai sottufficiali, eliminando anacronistiche discriminazioni.
Tuttavia, rimangono tuttora esclusi dal particolare riconoscimento gli appuntati dei Carabinieri e della Guardia di finanza, pur facendo essi parte a pieno titolo e con carattere di continuità dell'organizzazione militare.
L'esclusione non trova alcuna giustificazione e mortifica sul piano della pari dignità la benemerita categoria dei predetti graduati, che assolvono quotidianamente i propri compiti con ben nota ed incondizionata dedizione.
Si rende pertanto necessario integrare la vigente normativa al riguardo, al fine di sanare con sollecitudine l'immotivata sperequazione, estendendo anche agli appuntati dei Carabinieri e della Guardia di finanza la predetta onorificenza - unica per dimensioni e conio per tutto il personale militare - alle stesse condizioni e con le medesime procedure stabilite per gli ufficiali e sottufficiali.
Ai fini del computo degli anni validi di servizio, é altresí giustificato prevedere a loro favore le agevolazioni attribuite agli ufficiali ed ai sottufficiali, che si trovano in identiche situazioni di impiego.
Per questi motivi, é stata predisposto l'unito disegno di legge, quale doveroso atto perequativo di contenuto eminentemente morale e psicologico che non comporta per i destinatari alcun beneficio di natura economica.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di servizio militare, unica per tutto il personale per dimensioni e conio e conforme al modello annesso al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 470, é concessa, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che abbiano compiuto cinquant'anni di servizio militare, valutati secondo le disposizioni dell'articolo 2.
2. La concessione ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di conceerto col Ministro delle finanze qualora la proposta riguardi gli appartenenti alla Guardia di finanza.

Art. 2.

1. Per il computo degli anni di servizio sono validi:

a) il servizio militare comunque prestato;
b) le campagne di guerra;
c) il servizio prestato in zona d'intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali;
d) il 50 per cento dell'effettivo servizio prestato quale componente di equipaggio fisso di volo, di motovedetta, presso reparti paracadutisti, nonché quale comandante di squadra e capo equipaggio di nucleo radiomobile, incarichi questi ultimi assolti nel grado di appuntato ed appuntato scelto;
e) il servizio prestato in comando, anche interinale, di stazione Carabinieri o di brigata della Guardia di finanza e di posto fisso.

Art. 3.

1. Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, calcolato in lire 150 milioni, si fa fronte coi normali stanziamenti già previsti sul capitolo 1079 dello stato di previsione del Ministero della difesa.