DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori SALVATO, MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI,
CAPONI, CARCARINO, CÓ, CRIPPA, MANZI e RUSSO SPENA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996
Norme di tutela della minoranza linguistica slovena
ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende dare
attuazione, anche per la minoranza slovena, agli articoli 2, 3 e 6 della
Costituzione della Repubblica. Un impegno quest'ultimo che é stato
troppo a lungo disatteso da parte dello Stato italiano.
L'obiettivo primario di questo disegno di legge é quello di
superare le frammentazioni esistenti quanto al grado di tutela delle diverse
realtà della minoranza consentendo a quest'ultima di pervenire, al di
là dei limiti e dei condizionamenti del passato, al proprio pieno
sviluppo culturale e sociale. A tale proposito va colmato il vuoto di
riconoscimento per i cittadini italiani di lingua slovena della provincia di
Udine che per una storia linguistica, culturale e amministrativa
profondamente diversa da quella degli sloveni delle province di Trieste e di
Gorizia abbisognano di efficaci strumenti di recupero, anche in forma
graduale, della propria identità.
Garantire pienezza di diritti a tutti gli sloveni del Friuli-Venezia
Giulia é un atto di democrazia e civiltà a cui l'Italia non
puó sottrarsi.
I punti determinanti del presente disegno di legge sono:
a)
la definizione di un'area territoriale di riferimento in cui attuare le
misure di tutela previste;
b)
la costituzione di una commissione mista composta da rappresentanti dello
Stato e della Regione nonché da rappresentanti della minoranza con il
compito di definire l'attuazione della legge;
c)
la definizione di meccanismi certi per la tutela della lingua slovena sul
piano dei rapporti con la pubblica amministrazione;
d)
il completamento delle misure necessarie a garantire il diritto
all'istruzione pubblica in lingua slovena nelle province di Trieste e
Gorizia con la contestuale adozione di disposizioni dirette ad attuare tale
diritto nella provincia di Udine;
e)
la previsione di un fondo speciale per sostenere le attività
culturali ed altre attività della minoranza;
f)
disposizioni in materia di tutela degli interessi socio-economici, storici
ed ambientali;
g)
norme sulla rappresentanza.
Onorevoli senatori, confidiamo che il Parlamento voglia affrontare con
sollecitudine la questione non piú dilazionabile della tutela della
minoranza slovena. Dando soluzione all'annoso problema della minoranza
slovena e dei suoi diritti, potrà essere dato un importante
contributo alla pace in Centro-Europa, creando un'area di civile convivenza
tra popoli diversi e le loro minoranze, slovena in Italia e italiana in
Slovenia e Croazia.
Ci auguriamo che il presente disegno di legge - alla cui stesura hanno
collaborato assieme i rappresentanti delle varie componenti della
società civile e politica in cui si riconosce ed é articolata
la minoranza slovena in Italia - voglia essere confortato dal vostro voto
favorevole.
L'articolo 1 contiene una norma di carattere programmatico che si
richiama alle norme costituzionali ed alle norme di diritto internazionale.
La minoranza slovena presente nelle tre province di Trieste, Gorizia ed
Udine é definita minoranza riconosciuta.
L'articolo 2 delinea un'area di riferimento territoriale in cui le misure
di tutela saranno applicate, alle condizioni ed alle modalità
indicate nei successivi articoli. In tale area, di presenza tradizionale
della minoranza, sono considerati inclusi trentasei comuni delle tre
province indicate, comuni già a suo tempo individuati dalla ben nota
"Commissione Cassandro". Che la minoranza sia presente come comunità
autoctona in tali comuni é un fatto accertato e comunemente
riconosciuto.
L'articolo 3 prevede l'istituzione della Commissione speciale per i
problemi della minoranza slovena determinandone la composizione e le
competenze. Per il ruolo e la funzione esercitati, la Commissione é
una figura cardine nel costrutto del disegno di legge. In sede di
Commissione verranno infatti concertate le posizioni in merito
all'attuazione delle norme di tutela tra i rappresentanti dello Stato, della
regione Friuli-Venezia Giulia e della stessa minoranza slovena. La
rappresentanza della minoranza viene definita sulla base delle varie
articolazioni che la stessa esprime nella propria vita politica e civile.
L'articolo 4, relativo ai nomi, cognomi e denominazioni slovene, pone un
opportuno completamento a quanto già disposto dalla legge 31 ottobre
1966, n. 935, e dalla legge 28 marzo 1991, n. 114.
Gli articoli 5, 6 e 7 concernono il diritto all'uso pubblico della lingua
slovena. Il primo dei tre articoli riguarda il diritto degli appartenenti
alla minoranza slovena di usare la propria lingua nei rapporti con le
autorità amministrative e giudiziarie ricevendo dalle stesse risposta
in tale lingua. Le amministrazioni interessate adotteranno d'intesa con
l'autorità governativa e la Commissione di cui all'articolo 3 le
misure necessarie a rendere effettivo tale diritto. Le soluzioni adottate
potranno essere diverse a seconda delle situazioni esistenti; in ogni caso
andrà comunque assicurato il buon andamento dell'azione
amministrativa e l'azionabilità del diritto all'uso della lingua
slovena. L'articolo 6 prevede, come ovvio corollario, la garanzia del
diritto all'uso della propria lingua anche per gli appartenenti alla
minoranza chiamati a cariche elettive. L'articolo 7 riguarda invece il
diritto all'evidenza ed all'esteriorità dei segni della presenza
della minoranza slovena e della sua lingua sul territorio. I comuni e le
frazioni di comune nel cui ambito territoriale va fatto valere questo
diritto saranno determinati con decreto del presidente della Giunta
regionale d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 3, sentiti i vari
enti interessati.
Ai suddetti articoli sull'uso della lingua slovena fanno seguito gli
articoli da 8 a 13, che trattano in vario modo il diritto all'istruzione in
lingua slovena.
L'articolo 8 contiene una serie di disposizioni riguardanti l'ordinamento
delle scuole con lingua d'insegnamento slovena in integrazione ed aggiunta a
quanto stabilito dalle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n.
932. Viene prevista in particolare la possibilità di derogare agli
esistenti parametri numerici dell'ordinamento scolastico generale.
Le norme che si ricavano dall'articolo 9, contenente disposizioni per la
provincia di Udine, appaiono fortemente innovative. Nelle scuole materne del
territorio mistilingue della provincia di Udine la programmazione educativa
comprenderà anche argomenti relativi alla lingua ed alla cultura
locali svolti in lingua slovena, cosí come del resto previsto dai
piú recenti programmi ministeriali. Nelle scuole dell'obbligo
sarà introdotto l'insegnamento della lingua slovena a cui gli alunni
potranno accedere o meno a seconda della volontà dei propri genitori.
Corsi opzionali di lingua slovena saranno previsti altresí per le
scuole secondarie. Sono riconosciute come scuole statali sperimentali le
scuole materna ed elementare con insegnamento in lingua italiana e slovena
funzionanti a San Pietro al Natisone su iniziativa privata, un
riconoscimento doveroso stante l'alto valore dell'esperienza educativa ivi
realizzata. Partendo da tale positiva esperienza il disegno di legge prevede
la possibilità di istituire successivamente nella provincia di Udine
apposite scuole statali plurilingue con insegnamento di base impartito nelle
lingue italiana e slovena. L'articolo 9, inoltre, introduce una indubbia
differenziazione quanto al godimento del diritto all'istruzione in lingua
slovena tra gli sloveni dell'Udinese e gli sloveni del Triestino e del
Goriziano. Una differenziazione dovuta soprattutto alla necessità
degli sloveni della provincia di Udine, sottoposti piú a lungo e con
maggiore intensità ad una dura politica di assimilazione, di operare
un recupero pieno della propria identità linguistica e culturale.
Un'esigenza che comporta evidentemente l'adozione di meccanismi e
procedimenti conseguenti anche per quanto concerne una certa
gradualità nel dispiegamento di quei diritti che agli sloveni
dell'Udinese vanno normalmente riconosciuti.
L'articolo 10 dà risposta alle esigenze di autonomia didattica ed
amministrativa avanzate a piú riprese dalla minoranza in merito al
settore complessivo dell'istruzione in lingua slovena. A tale proposito
verranno istituiti appositi uffici ed organi nell'ambito
dell'amministrazione scolastica. Particolare rilievo ha la previsione della
istituzione di una Commissione scolastica regionale per l'istruzione in
lingua slovena la cui disciplina sarà oggetto di un successivo
decreto del Presidente della Repubblica.
Gli articoli 11, 12 e 13 prevedono, rispettivamente, norme riguardanti la
formazione culturale e professionale degli insegnanti, innestandosi sul
disposto della legge 19 novembre 1990, n. 341, norme sull'istituzione
dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento
educativi delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e norme sul
riconoscimento delle scuole di istruzione musicale in lingua slovena
attualmente funzionanti nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine,
soluzione questa a suo tempo già prospettata dal disegno di legge del
Governo sulla tutela della minoranza slovena, meglio noto come "Progetto
Maccanico" (atto Senato n. 2073, X legislatura).
L'articolo 14 prevede l'istituzione di un fondo speciale presso il
Commissariato del Governo del Friuli-Venezia Giulia per sostenere
attività ed iniziative promosse e svolte da istituzioni ed
associazioni della minoranza. A tali attività ed iniziative solo di
recente é stato dato un primo riconoscimento con la legge 9 gennaio
1991, n. 19, e successive modificazioni. Il fondo come tale é uno
strumento basilare per il mantenimento della complessiva identità
culturale della minoranza slovena; esso sarà gestito da un comitato
presieduto dal Commissario del Governo del Friuli-Venezia Giulia che
dovrà attenersi, per l'erogazione e la ripartizione dei contributi,
ai criteri definiti dalla Commissione di cui all'articolo 3.
Nelle disposizioni successive (articoli da 15 a 19) vengono trattati
altri aspetti concernenti la vita culturale in senso lato della minoranza.
Viene dato opportuno riconoscimento all'attività dell'Unione delle
associazioni sportive slovene in Italia (articolo 16) ed a quella del Teatro
stabile sloveno di Trieste (articolo 17). Viene posto l'accento sulla
necessità di agevolare e favorire i rapporti con le istituzioni
culturali della Repubblica di Slovenia (articolo 15) e vengono delineati
meccanismi e strumenti per la restituzione alla minoranza slovena dei
contenitori culturali, in primis
la casa di cultura "Narodni dom" sita in Rione San Giovanni a Trieste, e
degli altri beni che le vennero a qualsiasi titolo sottratti (articolo 18).
L'articolo 19 opera dal canto suo un utile richiamo all'articolo 9 della
Costituzione per la salvaguardia del patrimonio storico ed artistico
presente nelle località abitate dalla minoranza.
L'articolo 20, invece, tratta la tutela degli interessi socio-economici
ed ambientali rilevabili nel territorio di insediamento della minoranza
slovena.
Il diritto alla rappresentanza é invece oggetto di due specifici
articoli: l'articolo 21 riguarda la rappresentanza delle organizzazioni
sindacali e di categoria costituite tra gli appartenenti alla minoranza
slovena mentre l'articolo 22 pone il principio della garanzia di una
rappresentanza minima della minoranza slovena nelle assemblee legislative
nazionali e regionale e nelle assemblee elettive degli enti locali del
territorio di cui all'articolo 2.
L'articolo 23, che reca disposizioni sulla tutela penale, si rifà
alla normativa in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa
contenuta nel decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
Tra i rimanenti articoli del disegno di legge vanno ancora segnalati
l'articolo 25, concernente le procedure per le modifiche del territorio di
applicazione della legge, e l'articolo 27, che mantiene in vigore le misure
di tutela comunque già adottate a favore della minoranza.
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Art. 1.
(Riconoscimento della minoranza slovena)
1. La minoranza di lingua slovena storicamente presente nelle province di
Trieste, Gorizia e Udine é riconosciuta e tutelata a norma degli
articoli 2, 3 e 6 della Costituzione della Repubblica italiana e
dell'articolo 3 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia,
di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive
modificazioni, come pure in conformità ai princípi generali
dell'ordinamento, tra i quali rientra il principio di tutela delle
minoranze, nonché ai princípi proclamati dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, dalle convenzioni e dai trattati
internazionali sottoscritti dallo Stato italiano.
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Art. 2.
(Territorio di applicazione della legge)
1. Le misure di tutela della minoranza slovena si applicano, alle
condizioni ed alle modalità indicate nella presente legge, nel
territorio in cui la minoranza é tradizionalmente presente, nel quale
sono inclusi i comuni di cui alla tabella allegata alla presente legge.
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Art. 3.
(Commissione speciale per i problemi
1. Con decreto del Presidente della Repubblica viene istituita con sede a
Trieste la Commissione speciale per i problemi della minoranza slovena.
Detta Commissione é composta da:
a)
il Commissario del Governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia o un suo
delegato, con funzioni di presidente;
2. Con il decreto istitutivo della Commissione saranno stabilite anche le
norme per il suo funzionamento.
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Art. 4.
(Nomi, cognomi e denominazioni slovene)
1. Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno il diritto di dare ai
propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto che in tutti gli
atti pubblici e nei certificati il loro nome e cognome siano scritti o
stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena.
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Art. 5.
(Uso della lingua slovena
1. Gli appartenenti alla minoranza slovena residenti nel territorio
delimitato ai sensi dell'articolo 2 hanno diritto di usare la propria lingua
nei rapporti con le locali autorità amministrative e giudiziarie,
nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse e di
ricevere risposta dagli stessi in tale lingua:
a)
nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un
interprete;
2. Gli atti ed i provvedimenti di qualunque specie, compresi gli atti
destinati ad uso pubblico e rilasciati in base a moduli predisposti, che
riguardino gli appartenenti alla minoranza slovena sono redatti in italiano
e sloveno o accompagnati da traduzione in lingua slovena. La predetta
disposizione si applica altresí per gli avvisi ufficiali, le
pubbliche ordinanze e le pubblicazioni ufficiali.
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Art. 6.
(Uso della lingua slovena negli
1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive operanti nel
territorio delimitato ai sensi dell'articolo 2 é riconosciuto il
diritto all'uso della lingua slovena negli interventi orali e scritti
nonché nella presentazione di proposte, mozioni, interrogazioni ed
interpellanze, con verbalizzazione anche in sloveno.
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Art. 7.
(Scritte pubbliche e toponomastiche)
1. Con decreto del presidente della Giunta regionale, d'intesa con la
Commissione di cui all'articolo 3, sentiti gli enti interessati, sono
determinati i comuni e le frazioni di comune in cui l'uso della lingua
slovena é previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli
uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le scritte
pubbliche nonché nei gonfaloni. La medesima previsione si applica,
altresí, per le indica zioni toponomastiche e per la segnaletica
stradale.
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Art. 8.
(Scuole pubbliche
1. Lo Stato istituisce scuole pubbliche di ogni ordine e grado con lingua
d'insegnamento slovena comprese quelle di indirizzo artistico e musicale.
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Art. 9.
(Disposizioni per la provincia di Udine)
1. Nelle scuole materne site nei comuni della provincia di Udine di cui
alla tabella allegata alla presente legge la programmazione educativa
comprende anche argomenti relativi alle tradizioni, alla lingua ed alla
cultura locali svolti in lingua slovena.
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Art. 10.
(Organi per l'amministrazione scolastica)
1. Nell'ambito di ciascuno dei provveditorati agli studi di Trieste,
Gorizia ed Udine é istituito uno speciale ufficio per la trattazione
degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena. Tali uffici sono
dotati di apposito personale amministrativo e direttivo.
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Art. 11.
(Formazione culturale e professionale
1. Per la finalità di cui agli articoli 3 e 4 della legge 19
novembre 1990, n. 341, per la formazione culturale e professionale degli
insegnanti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena d'ogni ordine e
grado nonché degli insegnanti dei corsi e delle scuole di cui
all'articolo 9 della presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia
puó stipulare apposite convenzioni con le università italiane
e con quelle slovene, previa intesa con la Commissione di cui all'articolo
10 della presente legge e d'intesa con i Ministeri dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione.
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Art. 12.
(Istituto di ricerca e sperimentazione)
1. É istituito l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi delle scuole con lingua d'insegnamento slovena.
L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia
amministrativa.
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Art. 13.
(Istruzione musicale)
1. Le scuole di istruzione musicale in lingua slovena attualmente
funzionanti nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine sono riconosciute
come Conservatorio di musica statale operante in ambito regionale.
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Art. 14.
(Istituzioni ed attività della minoranza)
1. Presso il Commissariato del Governo del Friuli-Venezia Giulia é
istituito un fondo speciale per sostenere le attività e le iniziative
culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative,
informative, editoriali ed altre promosse e svolte da istituzioni ed
associazioni della minoranza slovena.
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Art. 15.
(Rapporti con la Repubblica di Slovenia)
1. Apposite norme verranno adottate al fine di agevolare e favorire i
rapporti tra le popolazioni di confine e tra la minoranza slovena e le
istituzioni culturali della Repubblica di Slovenia.
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Art. 16.
(AssociazionI sportive slovene)
1. L'"Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Zdruzenje
slovenskih sportnih drustev v Italiji" é riconosciuta quale ente di
promozione sportiva anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n.
157.
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Art. 17.
(Teatro stabile sloveno)
1. Il "Teatro stabile sloveno di Trieste - Slovensko stalno gledalisce"
é riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione
pubblica con particolari caratteri stiche anche agli effetti delle relative
sovvenzioni da parte dello Stato nell'ambito dei fondi a ció
destinati.
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Art. 18.
(Casa di cultura "Narodni dom")
1. La casa di cultura "Narodni dom" sita in Rione San Giovanni a Trieste,
costituita da edificio, cortile ed accessori, é assegnata al demanio
della regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinata, in uso gratuito e
perenne, alla minoranza slovena.
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Art. 19.
(Tutela del patrimonio storico ed artistico)
1. Al fine della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed
artistico, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, la Regione, le
province ed i comuni di cui alla tabella allegata alla presente legge sono
tenuti ad adottare misure di tutela anche per le caratteristiche peculiari
delle località abitate dalla minoranza slovena, sia che si
riferiscano ai monumenti storici ed artistici oppure ai tipi di insediamenti
umani, sia che riguardino le usanze tradizionali ed altre forme di
espressione della cultura della popolazione.
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Art. 20.
(Tutela degli interessi socio-economici
1. Nei comuni di cui alla tabella allegata alla presente legge, l'assetto
amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione
economico-sociale ed urbanistica e la loro attuazione debbono attenersi al
principio di salvaguardia delle caratteristiche etniche di tali territori. A
tale proposito negli organi ed organismi competenti deve essere garantita
un'adeguata rappresentanza della minoranza slovena.
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Art. 21.
(Organizzazioni ed attività sindacali)
1. Alle organizzazioni sindacali e di categoria costituite tra gli
appartenenti alla minoranza slovena, che per la loro consistenza e
diffusione sul territorio delimitato ai sensi dell'articolo 2 abbiano
carattere di rappresentatività all'interno della minoranza, sono
estesi, in ordine all'esercizio delle attività sindacali in genere e
del diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica
Amministrazione e degli enti operanti nei settori di interesse, i diritti
riconosciuti da norme di legge alle associazioni ed organizzazioni aderenti
alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
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Art. 22.
(Diritto alla rappresentanza politica)
1. Nelle assemblee legislative nazionali e regionale e nelle assemblee
elettive degli enti locali del territorio delimitato ai sensi dell'articolo
2 é garantita una rappresentanza minima della minoranza slovena.
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Art. 23.
(Tutela penale)
1. Salvo che il fatto costituisca piú grave reato, chi viola i
diritti riconosciuti e tutelati dalla presente legge ovvero offende ed
ingiuria le persone per la loro appartenenza etnica o limita e impedisce
alle stesse l'uso della propria lingua, é punito in base alle norme
del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
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Art. 24.
(Norme transitorie)
1. In attesa della costituzione della Commissione di cui all'articolo 10
della presente legge, le competenze alla stessa attribuite sono esercitate
dalla commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n.
932, opportunamente integrata con il provveditore agli studi di Udine o con
un suo delegato e con due cittadini di lingua slovena designati dal
Consiglio provinciale di Udine, con voto limitato.
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Art. 25.
(Modifiche del territorio di applicazione
1. L'elenco di comuni di cui alla tabella allegata alla presente legge
puó essere integrato o modificato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, d'intesa con la
Commissione di cui all'articolo 3.
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Art. 26.
(Copertura finanziaria)
1. A cura del Ministero del tesoro sono iscritte in apposito capitolo del
bilancio di previsione le spese necessarie per l'attuazione delle misure di
tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge.
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Art. 27.
(Disposizioni finali)
1. Fermo quanto disposto dalla presente legge, sono mantenute in vigore
le misure di tutela comunque adottate in attuazione dello Statuto speciale
annesso al Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato
dall'articolo 8 del Trattato di Osimo, di cui alla legge 14 marzo 1977, n.
73.
TABELLA
(articolo 2)
Provincia di Trieste:
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