Legislatura 13º - Disegno di legge N. 167

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 167


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori SALVATO, MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÓ, CRIPPA, MANZI e RUSSO SPENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Norme di tutela della minoranza linguistica slovena

del Friuli-Venezia Giulia



ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende dare attuazione, anche per la minoranza slovena, agli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione della Repubblica. Un impegno quest'ultimo che é stato troppo a lungo disatteso da parte dello Stato italiano.
L'obiettivo primario di questo disegno di legge é quello di superare le frammentazioni esistenti quanto al grado di tutela delle diverse realtà della minoranza consentendo a quest'ultima di pervenire, al di là dei limiti e dei condizionamenti del passato, al proprio pieno sviluppo culturale e sociale. A tale proposito va colmato il vuoto di riconoscimento per i cittadini italiani di lingua slovena della provincia di Udine che per una storia linguistica, culturale e amministrativa profondamente diversa da quella degli sloveni delle province di Trieste e di Gorizia abbisognano di efficaci strumenti di recupero, anche in forma graduale, della propria identità.
Garantire pienezza di diritti a tutti gli sloveni del Friuli-Venezia Giulia é un atto di democrazia e civiltà a cui l'Italia non puó sottrarsi.
I punti determinanti del presente disegno di legge sono:

a) la definizione di un'area territoriale di riferimento in cui attuare le misure di tutela previste;
b) la costituzione di una commissione mista composta da rappresentanti dello Stato e della Regione nonché da rappresentanti della minoranza con il compito di definire l'attuazione della legge;
c) la definizione di meccanismi certi per la tutela della lingua slovena sul piano dei rapporti con la pubblica amministrazione;
d) il completamento delle misure necessarie a garantire il diritto all'istruzione pubblica in lingua slovena nelle province di Trieste e Gorizia con la contestuale adozione di disposizioni dirette ad attuare tale diritto nella provincia di Udine;
e) la previsione di un fondo speciale per sostenere le attività culturali ed altre attività della minoranza;
f) disposizioni in materia di tutela degli interessi socio-economici, storici ed ambientali;
g) norme sulla rappresentanza.

Onorevoli senatori, confidiamo che il Parlamento voglia affrontare con sollecitudine la questione non piú dilazionabile della tutela della minoranza slovena. Dando soluzione all'annoso problema della minoranza slovena e dei suoi diritti, potrà essere dato un importante contributo alla pace in Centro-Europa, creando un'area di civile convivenza tra popoli diversi e le loro minoranze, slovena in Italia e italiana in Slovenia e Croazia.
Ci auguriamo che il presente disegno di legge - alla cui stesura hanno collaborato assieme i rappresentanti delle varie componenti della società civile e politica in cui si riconosce ed é articolata la minoranza slovena in Italia - voglia essere confortato dal vostro voto favorevole.
L'articolo 1 contiene una norma di carattere programmatico che si richiama alle norme costituzionali ed alle norme di diritto internazionale. La minoranza slovena presente nelle tre province di Trieste, Gorizia ed Udine é definita minoranza riconosciuta.
L'articolo 2 delinea un'area di riferimento territoriale in cui le misure di tutela saranno applicate, alle condizioni ed alle modalità indicate nei successivi articoli. In tale area, di presenza tradizionale della minoranza, sono considerati inclusi trentasei comuni delle tre province indicate, comuni già a suo tempo individuati dalla ben nota "Commissione Cassandro". Che la minoranza sia presente come comunità autoctona in tali comuni é un fatto accertato e comunemente riconosciuto.
L'articolo 3 prevede l'istituzione della Commissione speciale per i problemi della minoranza slovena determinandone la composizione e le competenze. Per il ruolo e la funzione esercitati, la Commissione é una figura cardine nel costrutto del disegno di legge. In sede di Commissione verranno infatti concertate le posizioni in merito all'attuazione delle norme di tutela tra i rappresentanti dello Stato, della regione Friuli-Venezia Giulia e della stessa minoranza slovena. La rappresentanza della minoranza viene definita sulla base delle varie articolazioni che la stessa esprime nella propria vita politica e civile.
L'articolo 4, relativo ai nomi, cognomi e denominazioni slovene, pone un opportuno completamento a quanto già disposto dalla legge 31 ottobre 1966, n. 935, e dalla legge 28 marzo 1991, n. 114.
Gli articoli 5, 6 e 7 concernono il diritto all'uso pubblico della lingua slovena. Il primo dei tre articoli riguarda il diritto degli appartenenti alla minoranza slovena di usare la propria lingua nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie ricevendo dalle stesse risposta in tale lingua. Le amministrazioni interessate adotteranno d'intesa con l'autorità governativa e la Commissione di cui all'articolo 3 le misure necessarie a rendere effettivo tale diritto. Le soluzioni adottate potranno essere diverse a seconda delle situazioni esistenti; in ogni caso andrà comunque assicurato il buon andamento dell'azione amministrativa e l'azionabilità del diritto all'uso della lingua slovena. L'articolo 6 prevede, come ovvio corollario, la garanzia del diritto all'uso della propria lingua anche per gli appartenenti alla minoranza chiamati a cariche elettive. L'articolo 7 riguarda invece il diritto all'evidenza ed all'esteriorità dei segni della presenza della minoranza slovena e della sua lingua sul territorio. I comuni e le frazioni di comune nel cui ambito territoriale va fatto valere questo diritto saranno determinati con decreto del presidente della Giunta regionale d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 3, sentiti i vari enti interessati.
Ai suddetti articoli sull'uso della lingua slovena fanno seguito gli articoli da 8 a 13, che trattano in vario modo il diritto all'istruzione in lingua slovena.
L'articolo 8 contiene una serie di disposizioni riguardanti l'ordinamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena in integrazione ed aggiunta a quanto stabilito dalle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932. Viene prevista in particolare la possibilità di derogare agli esistenti parametri numerici dell'ordinamento scolastico generale.
Le norme che si ricavano dall'articolo 9, contenente disposizioni per la provincia di Udine, appaiono fortemente innovative. Nelle scuole materne del territorio mistilingue della provincia di Udine la programmazione educativa comprenderà anche argomenti relativi alla lingua ed alla cultura locali svolti in lingua slovena, cosí come del resto previsto dai piú recenti programmi ministeriali. Nelle scuole dell'obbligo sarà introdotto l'insegnamento della lingua slovena a cui gli alunni potranno accedere o meno a seconda della volontà dei propri genitori. Corsi opzionali di lingua slovena saranno previsti altresí per le scuole secondarie. Sono riconosciute come scuole statali sperimentali le scuole materna ed elementare con insegnamento in lingua italiana e slovena funzionanti a San Pietro al Natisone su iniziativa privata, un riconoscimento doveroso stante l'alto valore dell'esperienza educativa ivi realizzata. Partendo da tale positiva esperienza il disegno di legge prevede la possibilità di istituire successivamente nella provincia di Udine apposite scuole statali plurilingue con insegnamento di base impartito nelle lingue italiana e slovena. L'articolo 9, inoltre, introduce una indubbia differenziazione quanto al godimento del diritto all'istruzione in lingua slovena tra gli sloveni dell'Udinese e gli sloveni del Triestino e del Goriziano. Una differenziazione dovuta soprattutto alla necessità degli sloveni della provincia di Udine, sottoposti piú a lungo e con maggiore intensità ad una dura politica di assimilazione, di operare un recupero pieno della propria identità linguistica e culturale. Un'esigenza che comporta evidentemente l'adozione di meccanismi e procedimenti conseguenti anche per quanto concerne una certa gradualità nel dispiegamento di quei diritti che agli sloveni dell'Udinese vanno normalmente riconosciuti.
L'articolo 10 dà risposta alle esigenze di autonomia didattica ed amministrativa avanzate a piú riprese dalla minoranza in merito al settore complessivo dell'istruzione in lingua slovena. A tale proposito verranno istituiti appositi uffici ed organi nell'ambito dell'amministrazione scolastica. Particolare rilievo ha la previsione della istituzione di una Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena la cui disciplina sarà oggetto di un successivo decreto del Presidente della Repubblica.
Gli articoli 11, 12 e 13 prevedono, rispettivamente, norme riguardanti la formazione culturale e professionale degli insegnanti, innestandosi sul disposto della legge 19 novembre 1990, n. 341, norme sull'istituzione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e norme sul riconoscimento delle scuole di istruzione musicale in lingua slovena attualmente funzionanti nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine, soluzione questa a suo tempo già prospettata dal disegno di legge del Governo sulla tutela della minoranza slovena, meglio noto come "Progetto Maccanico" (atto Senato n. 2073, X legislatura).
L'articolo 14 prevede l'istituzione di un fondo speciale presso il Commissariato del Governo del Friuli-Venezia Giulia per sostenere attività ed iniziative promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza. A tali attività ed iniziative solo di recente é stato dato un primo riconoscimento con la legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni. Il fondo come tale é uno strumento basilare per il mantenimento della complessiva identità culturale della minoranza slovena; esso sarà gestito da un comitato presieduto dal Commissario del Governo del Friuli-Venezia Giulia che dovrà attenersi, per l'erogazione e la ripartizione dei contributi, ai criteri definiti dalla Commissione di cui all'articolo 3.
Nelle disposizioni successive (articoli da 15 a 19) vengono trattati altri aspetti concernenti la vita culturale in senso lato della minoranza. Viene dato opportuno riconoscimento all'attività dell'Unione delle associazioni sportive slovene in Italia (articolo 16) ed a quella del Teatro stabile sloveno di Trieste (articolo 17). Viene posto l'accento sulla necessità di agevolare e favorire i rapporti con le istituzioni culturali della Repubblica di Slovenia (articolo 15) e vengono delineati meccanismi e strumenti per la restituzione alla minoranza slovena dei contenitori culturali, in primis la casa di cultura "Narodni dom" sita in Rione San Giovanni a Trieste, e degli altri beni che le vennero a qualsiasi titolo sottratti (articolo 18). L'articolo 19 opera dal canto suo un utile richiamo all'articolo 9 della Costituzione per la salvaguardia del patrimonio storico ed artistico presente nelle località abitate dalla minoranza.
L'articolo 20, invece, tratta la tutela degli interessi socio-economici ed ambientali rilevabili nel territorio di insediamento della minoranza slovena.
Il diritto alla rappresentanza é invece oggetto di due specifici articoli: l'articolo 21 riguarda la rappresentanza delle organizzazioni sindacali e di categoria costituite tra gli appartenenti alla minoranza slovena mentre l'articolo 22 pone il principio della garanzia di una rappresentanza minima della minoranza slovena nelle assemblee legislative nazionali e regionale e nelle assemblee elettive degli enti locali del territorio di cui all'articolo 2.
L'articolo 23, che reca disposizioni sulla tutela penale, si rifà alla normativa in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa contenuta nel decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
Tra i rimanenti articoli del disegno di legge vanno ancora segnalati l'articolo 25, concernente le procedure per le modifiche del territorio di applicazione della legge, e l'articolo 27, che mantiene in vigore le misure di tutela comunque già adottate a favore della minoranza.





DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Riconoscimento della minoranza slovena)

1. La minoranza di lingua slovena storicamente presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine é riconosciuta e tutelata a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione della Repubblica italiana e dell'articolo 3 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, come pure in conformità ai princípi generali dell'ordinamento, tra i quali rientra il principio di tutela delle minoranze, nonché ai princípi proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalle convenzioni e dai trattati internazionali sottoscritti dallo Stato italiano.
2. Lo Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia e gli enti locali adottano misure atte ad assicurare agli appartenenti alla minoranza slovena l'esercizio pieno ed effettivo di tutti i loro diritti e libertà fondamentali senza alcuna discriminazione ed in piena uguaglianza.

Art. 2.

(Territorio di applicazione della legge)

1. Le misure di tutela della minoranza slovena si applicano, alle condizioni ed alle modalità indicate nella presente legge, nel territorio in cui la minoranza é tradizionalmente presente, nel quale sono inclusi i comuni di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Art. 3.

(Commissione speciale per i problemi
della minoranza slovena)


1. Con decreto del Presidente della Repubblica viene istituita con sede a Trieste la Commissione speciale per i problemi della minoranza slovena. Detta Commissione é composta da:

a) il Commissario del Governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) il presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia o un suo delegato;
c) tre esperti nominati dal Consiglio dei ministri, di cui almeno uno appartenente alla minoranza slovena;
d) tre esperti nominati dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, con voto limitato, di cui almeno uno appartenente alla minoranza slovena;
e) i parlamentari, i consiglieri regionali del Friuli-Venezia Giulia ed i consiglieri provinciali di Trieste, Gorizia ed Udine che si siano dichiarati appartenenti alla minoranza slovena all'atto di accettazione della candidatura alle elezioni;
f) tre rappresentanti designati dall'assemblea dei consiglieri comunali e circoscrizionali eletti nel Friuli-Venezia Giulia che abbiano dichiarato la loro appartenenza alla minoranza slovena all'atto di accettazione della candidatura alle elezioni, assicurando la rappresentanza delle singole province;
g) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative della minoranza slovena, assicurando la rappresentanza delle singole province.

2. Con il decreto istitutivo della Commissione saranno stabilite anche le norme per il suo funzionamento.
3. L'istituzione della Commissione nonché la designazione e la nomina dei suoi componenti devono avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Commissione viene rinnovata in occasione di ogni nuovo insediamento del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, entro sei mesi dallo stesso.
5. Le competenze della Commissione sono indicate agli articoli 4, 5, 7, 9, 10, 14, 18 e 25. La Commissione é altresí tenuta ad esprimere il proprio parere sulle questioni sottoposte al suo esame riguardanti l'attuazione della presente legge e di ogni altra legge relativa alla minoranza slovena in Italia.
6. La Commissione svolge una funzione di indirizzo generale e vigilanza dei servizi radiotelevisivi in lingua slovena previsti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Nomi, cognomi e denominazioni slovene)

1. Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno il diritto di dare ai propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto che in tutti gli atti pubblici e nei certificati il loro nome e cognome siano scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena.
2. Il diritto alle denominazioni, agli emblemi ed alle insegne in lingua slovena spetta alle persone giuridiche, istituti, enti, associazioni e fondazioni, nonché imprese slovene.
3. I cittadini appartenenti alla minoranza slovena possono ottenere il cambiamento del proprio nome redatto in lingua italiana e loro imposto anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome in lingua slovena o in quello sempre di lingua slovena abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali.
4. Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in passato modificato o comunque alterato e non sia in grado di esperire le procedure previste dalla legge 28 marzo 1991, n. 114, puó ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella forma e nella grafia slovena.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo é delegato ad emanare, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 3, un decreto legislativo affinché i cittadini appartenenti alla minoranza slovena possano ottenere il cambiamento del proprio nome e cognome in base alle disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo.
6. É abrogato il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898.

Art. 5.

(Uso della lingua slovena
nella pubblica amministrazione)


1. Gli appartenenti alla minoranza slovena residenti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 2 hanno diritto di usare la propria lingua nei rapporti con le locali autorità amministrative e giudiziarie, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse e di ricevere risposta dagli stessi in tale lingua:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;
b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo italiano.

2. Gli atti ed i provvedimenti di qualunque specie, compresi gli atti destinati ad uso pubblico e rilasciati in base a moduli predisposti, che riguardino gli appartenenti alla minoranza slovena sono redatti in italiano e sloveno o accompagnati da traduzione in lingua slovena. La predetta disposizione si applica altresí per gli avvisi ufficiali, le pubbliche ordinanze e le pubblicazioni ufficiali.
3. Al fine di rendere effettivi ed azionabili i diritti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le amministrazioni interessate, compresa l'Amministrazione dello Stato, adottano le necessarie misure di attuazione adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna. I relativi provvedimenti, indicanti tempi e modalità per la concreta fruibilità dei diritti in questione, sono adottati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'autorità governativa e con la Commissione di cui all'articolo 3.
4. Nell'ambito della propria autonomia statutaria prevista e disciplinata dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifi cazioni, i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti e regolamenti conformemente alle disposizioni della presente legge.
5. In attesa dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4, rimangono comunque in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti ai commi 1 e 2.

Art. 6.

(Uso della lingua slovena negli
organi elettivi)


1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive operanti nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 2 é riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena negli interventi orali e scritti nonché nella presentazione di proposte, mozioni, interrogazioni ed interpellanze, con verbalizzazione anche in sloveno.
2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione in italiano dell'intervento orale in via contestuale, nonché a quella degli atti scritti.
3. A richiesta delle parti interessate i componenti degli organi e delle assemblee elettive, di cui al comma 1, possono svolgere le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche in lingua slovena.
4. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nel territorio delimitato ai sensi dell'articolo 2 é ammesso l'uso della lingua slovena.

Art. 7.

(Scritte pubbliche e toponomastiche)

1. Con decreto del presidente della Giunta regionale, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 3, sentiti gli enti interessati, sono determinati i comuni e le frazioni di comune in cui l'uso della lingua slovena é previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le scritte pubbliche nonché nei gonfaloni. La medesima previsione si applica, altresí, per le indica zioni toponomastiche e per la segnaletica stradale.

Art. 8.

(Scuole pubbliche
con lingua d'insegnamento slovena)


1. Lo Stato istituisce scuole pubbliche di ogni ordine e grado con lingua d'insegnamento slovena comprese quelle di indirizzo artistico e musicale.
2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge continuano ad applicarsi le norme di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.
3. All'istituzione, alla razionalizzazione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua d'insegnamento slovena si procede con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, d'intesa con la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 10 della presente legge.
4. All'articolo 4, primo comma, della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", d'intesa con la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena".
5. All'interno dell'ordinamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena é ammesso l'uso dello sloveno nei rapporti con l'amministrazione scolastica, negli atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle scritte pubbliche.
6. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, é aumentato a lire 250 milioni annue. Esso puó essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale didattico nonché a favore di autori di testi e di dispense non cittadini italiani, appartenenti all'area culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono affidate alla Commissione di cui all'articolo 10 della presente legge.
7. Per le scuole di cui alla legge 19 luglio 1961, n. 1012, e per le scuole ed i corsi di cui all'articolo 9 della presente legge, si puó derogare ai parametri numerici previsti dall'ordinamento scolastico d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 10 della presente legge.

Art. 9.

(Disposizioni per la provincia di Udine)

1. Nelle scuole materne site nei comuni della provincia di Udine di cui alla tabella allegata alla presente legge la programmazione educativa comprende anche argomenti relativi alle tradizioni, alla lingua ed alla cultura locali svolti in lingua slovena.
2. Nelle scuole dell'obbligo site nei comuni richiamati al comma 1 viene impartito l'insegnamento della lingua slovena, della storia, delle tradizioni e della cultura locali.
3. Nell'atto di iscrizione alle scuole di cui al comma 2 dovrà risultare se i genitori degli alunni intendano avvalersi o meno degli insegnamenti previsti dal medesimo comma.
4. Nelle scuole secondarie site nei comuni di cui al comma 1, a completamento di quanto previsto dal comma 2, vengono istituiti corsi opzionali di lingua slovena anche in deroga al numero minimo di alunni previsto dall'ordinamento scolastico.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 10, sono fissati i programmi e gli orari relativi agli insegnamenti ed all'educazione linguistica di cui al presente articolo. Nello stesso decreto sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti.
6. Le scuole materna ed elementare con insegnamento in lingua italiana e slovena funzionanti su iniziativa privata nel comune di San Pietro al Natisone in provincia di Udine sono riconosciute come scuole statali sperimentali anche in deroga alle norme vigenti in materia. Gli insegnamenti ed i programmi delle predette scuole sono integrati, in relazione alle specifiche esigenze dell'insegnamento della lingua e piú in generale della cultura slovena, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 10.
7. A conclusione di un ciclo sperimentale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 3, sarà prevista e disciplinata, nei comuni della provincia di Udine di cui alla tabella allegata alla presente legge, l'istituzione di scuole statali plurilingue con insegnamento di base impartito nelle lingue italiana e slovena. Le necessarie misure da adottare per il funzionamento di tali scuole sono predisposte d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 10.

Art. 10.

(Organi per l'amministrazione scolastica)

1. Nell'ambito di ciascuno dei provveditorati agli studi di Trieste, Gorizia ed Udine é istituito uno speciale ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena. Tali uffici sono dotati di apposito personale amministrativo e direttivo.
2. Presso l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia é istituito un ufficio speciale diretto da un intendente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra candidati in possesso dei normali requisiti richiesti per la corrispondente carriera direttiva ed aventi piena conoscenza della lingua slovena. Detto ufficio provvede a coordinare l'attività degli uffici di cui al comma 1 e a gestire i ruoli del personale delle scuole ed istituti con lingua d'insegnamento slovena.
3. Per il personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 é richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.
4. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena é istituita, per le finalità di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 30 luglio 1973, n. 477, la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena presieduta dall'intendente di cui al comma 2 del presente articolo. La composizione della suddetta Commissione, le modalità della sua elezione e del suo funzionamento sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce l'organo previsto dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932.

Art. 11.

(Formazione culturale e professionale
degli insegnanti)


1. Per la finalità di cui agli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per la formazione culturale e professionale degli insegnanti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena d'ogni ordine e grado nonché degli insegnanti dei corsi e delle scuole di cui all'articolo 9 della presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia puó stipulare apposite convenzioni con le università italiane e con quelle slovene, previa intesa con la Commissione di cui all'articolo 10 della presente legge e d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione.

Art. 12.

(Istituto di ricerca e sperimentazione)

1. É istituito l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi delle scuole con lingua d'insegnamento slovena. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.
2. La composizione degli organi dell'Istituto di cui al comma 1, il loro funzionamento e gli aspetti relativi al personale sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e successive modificazioni, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 10 della presente legge.

Art. 13.

(Istruzione musicale)

1. Le scuole di istruzione musicale in lingua slovena attualmente funzionanti nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine sono riconosciute come Conservatorio di musica statale operante in ambito regionale.
2. Gli insegnamenti ed i relativi programmi d'esame dell'Istituto di cui al comma 1 sono integrati, in relazione alle specifiche esigenze dell'insegnamento della cultura musicale slovena, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 10.
3. Con provvedimenti appositi sono definiti l'inquadramento in ruolo ed il relativo trattamento giuridico ed economico del personale docente e non docente attualmente in servizio presso i centri musicali "Glasbena matica" ed "Emil Komel", con effetto anche riguardo al servizio prestato ed al rapporto instaurato prima del riconoscimento legislativo.

Art. 14.

(Istituzioni ed attività della minoranza)

1. Presso il Commissariato del Governo del Friuli-Venezia Giulia é istituito un fondo speciale per sostenere le attività e le iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative, editoriali ed altre promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena.
2. I criteri per la ripartizione e l'erogazione dei contributi sono definiti dalla Commissione di cui all'articolo 3 che provvede altresí a nominare un comitato di cinque membri appartenenti alla minoranza slovena per la gestione del fondo. Il comitato é presieduto dal Commissario del Governo del Friuli-Venezia Giulia.
3. Per il triennio 1996-1998 é destinata al fondo di cui al comma 1 la somma complessiva di lire 30 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per ciascun anno.
4. L'ammontare del fondo per gli anni successivi é definito nella legge finanziaria su proposta della Commissione di cui all'articolo 3.

Art. 15.

(Rapporti con la Repubblica di Slovenia)

1. Apposite norme verranno adottate al fine di agevolare e favorire i rapporti tra le popolazioni di confine e tra la minoranza slovena e le istituzioni culturali della Repubblica di Slovenia.

Art. 16.

(AssociazionI sportive slovene)

1. L'"Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Zdruzenje slovenskih sportnih drustev v Italiji" é riconosciuta quale ente di promozione sportiva anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.

Art. 17.

(Teatro stabile sloveno)

1. Il "Teatro stabile sloveno di Trieste - Slovensko stalno gledalisce" é riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica con particolari caratteri stiche anche agli effetti delle relative sovvenzioni da parte dello Stato nell'ambito dei fondi a ció destinati.

Art. 18.

(Casa di cultura "Narodni dom")

1. La casa di cultura "Narodni dom" sita in Rione San Giovanni a Trieste, costituita da edificio, cortile ed accessori, é assegnata al demanio della regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinata, in uso gratuito e perenne, alla minoranza slovena.
2. L'ordinaria e straordinaria amministrazione della casa di cultura é a carico della Regione con contributi dello Stato, previa ristrutturazione da eseguirsi entro il termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'uso e la gestione della casa di cultura sono regolamentati dalla Commissione di cui all'articolo 3.
4. D'intesa con la Commissione di cui all'articolo 3 sono altresí definite le procedure di restituzione o indennizzo alla minoranza slovena per gli altri beni che le vennero a qualsiasi titolo sottratti.

Art. 19.

(Tutela del patrimonio storico ed artistico)

1. Al fine della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, la Regione, le province ed i comuni di cui alla tabella allegata alla presente legge sono tenuti ad adottare misure di tutela anche per le caratteristiche peculiari delle località abitate dalla minoranza slovena, sia che si riferiscano ai monumenti storici ed artistici oppure ai tipi di insediamenti umani, sia che riguardino le usanze tradizionali ed altre forme di espressione della cultura della popolazione.
2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti interessati avviano adeguate forme di consultazione con le organizzazioni e le istanze rappresentative della minoranza slovena.

Art. 20.

(Tutela degli interessi socio-economici
ed ambientali)


1. Nei comuni di cui alla tabella allegata alla presente legge, l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economico-sociale ed urbanistica e la loro attuazione debbono attenersi al principio di salvaguardia delle caratteristiche etniche di tali territori. A tale proposito negli organi ed organismi competenti deve essere garantita un'adeguata rappresentanza della minoranza slovena.
2. Nei casi in cui, per accertate esigenze di pubblica utilità, é necessario procedere ad espropriazione di beni immobili o a imposizione di servitú o vincoli sugli stessi, nel territorio dei comuni di cui al comma 1 deve essere tenuto conto delle eventuali proposte tendenti ad ovviare o almeno ridurre i danni alle proprietà, coltivazioni, impianti ed imprese.
3. Nei casi di cui al comma 2, é garantito un giusto e pronto indennizzo ai singoli aventi diritto; un congruo risarcimento é altresí garantito alla popolazione locale per i danni sociali arrecati alla comunità.
4. Per le finalità di cui al presente articolo le autorità interessate avviano opportune forme di consultazione con le organizzazioni e le istanze rappresentative della minoranza slovena.
5. Per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo del territorio delimitato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, lo Stato assegna contributi speciali ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Art. 21.

(Organizzazioni ed attività sindacali)

1. Alle organizzazioni sindacali e di categoria costituite tra gli appartenenti alla minoranza slovena, che per la loro consistenza e diffusione sul territorio delimitato ai sensi dell'articolo 2 abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza, sono estesi, in ordine all'esercizio delle attività sindacali in genere e del diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica Amministrazione e degli enti operanti nei settori di interesse, i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni ed organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 22.

(Diritto alla rappresentanza politica)

1. Nelle assemblee legislative nazionali e regionale e nelle assemblee elettive degli enti locali del territorio delimitato ai sensi dell'articolo 2 é garantita una rappresentanza minima della minoranza slovena.

Art. 23.

(Tutela penale)

1. Salvo che il fatto costituisca piú grave reato, chi viola i diritti riconosciuti e tutelati dalla presente legge ovvero offende ed ingiuria le persone per la loro appartenenza etnica o limita e impedisce alle stesse l'uso della propria lingua, é punito in base alle norme del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Art. 24.

(Norme transitorie)

1. In attesa della costituzione della Commissione di cui all'articolo 10 della presente legge, le competenze alla stessa attribuite sono esercitate dalla commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, opportunamente integrata con il provveditore agli studi di Udine o con un suo delegato e con due cittadini di lingua slovena designati dal Consiglio provinciale di Udine, con voto limitato.

Art. 25.

(Modifiche del territorio di applicazione
della legge)


1. L'elenco di comuni di cui alla tabella allegata alla presente legge puó essere integrato o modificato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 3.
2. Le misure di tutela previste dalla presente legge possono trovare applicazione anche al di fuori del territorio delimitato ai sensi dell'articolo 2 a favore degli appartenenti alla minoranza slovena, quando si tratti di attività intese alla conservazione e promozione della loro identità culturale, storica e linguistica.

Art. 26.

(Copertura finanziaria)

1. A cura del Ministero del tesoro sono iscritte in apposito capitolo del bilancio di previsione le spese necessarie per l'attuazione delle misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge.

Art. 27.

(Disposizioni finali)

1. Fermo quanto disposto dalla presente legge, sono mantenute in vigore le misure di tutela comunque adottate in attuazione dello Statuto speciale annesso al Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del Trattato di Osimo, di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73.
2. Nessuna disposizione della presente legge puó essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a quello già in godimento in base a precedenti disposizioni.
3. Eventuali disposizioni piú favorevoli di quelle previste dalla presente legge, derivan ti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche, si applicano anche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dalla presente legge.

TABELLA

(articolo 2)

Provincia di Trieste:
comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.
Provincia di Gorizia:
comuni di Cormons, Doberdó del Lago, Dolegna del Collio, Gorizia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo.
Provincia di Udine:
comuni di Attimis, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Malborghetto Valbruna, Montenars, Nimis, Pontebba, Prepotto, Pulfero, Resia, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Torreano.