RELAZIONE DELLA 12º COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITÁ)
(RELATRICE DANIELE GALDI)
Comunicata alla Presidenza il 20 maggio 1998
SUI
DISEGNI DI LEGGE
Riforma delle professioni infermieristiche (n. 251)
d'iniziativa dei senatori DI ORIO, BETTONI BRANDANI, PETRUCCI, VALLETTA,
STANISCIA, MICELE, BRUNO GANERI, LORETO, LARIZZA, DE LUCA Michele, MORANDO,
BERTONI, BUCCIARELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, CASADEI MONTI, PAROLA, SMURAGLIA,
DE MARTINO Guido e BARBIERI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1996
Riforma delle professioni sanitarie non mediche (n. 431)
d'iniziativa dei senatori CARCARINO, SALVATO, MARINO e RUSSO SPENA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1996
Riforma delle professioni infermieristiche (n. 744)
d'iniziativa del senatore LAVAGNINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1996
Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica
ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in
scienze infermieristiche (n. 1619)
d'iniziativa dei senatori SERVELLO, MONTELEONE, CASTELLANI Carla e MARTELLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1996
Istituzione della dirigenza infermieristica (n. 1648)
d'iniziativa dei senatori DI ORIO, DANIELE GALDI, CAMERINI, BERNASCONI,
MIGNONE, VALLETTA, PARDINI e STANISCIA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1996
Riforma delle professioni sanitarie non mediche (n. 2019)
d'iniziativa dei senatori TOMASSINI, DE ANNA e LAURIA Baldassare
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1997
ONOREVOLI SENATORI. - Il testo unificato "Disciplina delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della vigilanza
e dell'ispezione nonché della professione ostetrica" intende portare
a termine il processo di riordino e di rivisitazione del ruolo, delle
funzioni, della formazione di queste professioni. Le tappe anteriori di tale
processo sono state l'attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n.
502 del 1992, che ha disciplinato la formazione universitaria e
l'identificazione dei profili professionali, e il disegno di legge in
materia di professioni sanitarie, già approvato dal Senato ed ora
all'esame della Camera, che ha abolito nominalmente e sostanzialmente il
termine di "ausiliarie" riferito a queste professioni e ne ha completato
l'impianto nella sua accezione liberale.
Con questo provvedimento si vuol portare a termine e consolidare il
processo riformatore di queste professioni, completando con una legge di
indirizzo nazionale un processo già avviato e realizzato in molte
regioni. Si intende configurare un modello organizzativo conforme a quello
già adottato da numerose aziende sanitarie per quanto attiene alla
individuazione della diretta gestione delle attività di propria
competenza di queste professioni. Per quanto riguarda, poi, la formazione
successiva al diploma universitario, questa non solo é già
realtà in molti Stati dell'Unione europea, ma già vari
Consigli di facoltà di medicina la hanno da tempo deliberata.
L'obiettivo di questo disegno di legge é quindi quello di portare
a termine il processo di emancipazione e di valorizzazione di queste
categorie, affidando il giusto ruolo professionale e gestionale - non in
antitesi al ruolo proprio della professione medica, bensí garantendo
la piena integrazione e collaborazione - a tutti quei professionisti
sanitari oggi formati e abilitati dal diploma universitario. In tal senso il
disegno di legge condivide una scelta non solo avanzata dall'associazionismo
professionale e sindacale di questi operatori ma anche largamente condivisa
dalle stesse professioni mediche e perfettamente coerente con il processo di
aziendalizzazione della sanità, processo di cui anzi costituisce un
elemento propulsivo.
In particolare il primo articolo di questo disegno di legge affronta con
piú completezza la questione delle professioni infermieristiche, non
solo perché da sole costituiscono quasi il 70 per cento del personale
interessato, ma soprattutto perché nel nuovo rapporto di
collaborazione e non piú di ancillarietà é il
discrimine tra la vecchia sanità e il moderno sistema di promozione,
cura e salvaguardia della salute.
Oltre alla motivazione sopraddetta, l'articolo 1 di questo disegno di
legge tende ad affrontare in forma piú adeguata rispetto a quelle
adottate in un recente passato il riemergere della "questione
infermieristica", intesa come difficoltà o rifiuto dei giovani di
scegliere queste professioni. Se, infatti, si analizza il dato delle
matricole e degli abbandoni in atto nei corsi di diploma universitario per
infermiere, in netto contrasto con quelli degli altri diplomi universitari
sanitari - in particolare quelli della riabilitazione - si evidenzia che,
nonostante la riserva di diplomati sottoccupati dei precedenti anni, se non
si invertisse questo dato tra qualche anno si riaffaccerebbe il fenomeno
dell'emergenza infermieristica.
Pertanto il primo articolo del disegno di legge é articolato in
tre commi:
nel primo si innalza a valore di norma primaria quanto già
sancito dai regolamenti ministeriali, che hanno individuato i vari profili
professionali, in materia di autonomia professionale e si conferisce
dignità legislativa agli strumenti metodologici e disciplinari della
cultura e delle scienze infermieristiche;
nel secondo si erige ad obiettivo della legislazione statale e
regionale e delle connesse attività di indirizzo, programmazione ed
amministrative la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e
del ruolo delle professioni infermieristiche, come uno degli strumenti
fondamentali sia per garantire il diritto alla salute che per realizzare
l'aziendalizzazione della sanità nonché per favorire
l'integrazione del lavoro sanitario italiano con quello degli altri Stati
europei;
per conseguire gli obiettivi sopra riferiti, evitando nel contempo di
approvare norme centralistiche e lesive dell'autonomia regionale, si affida,
con il terzo comma, al Ministero della sanità, con il parere delle
regioni, il compito di emanare linee guida per realizzare la diretta
gestione delle proprie competenze e di quelle connesse delle professioni
infermieristiche, cioé il servizio, il dipartimento di assistenza
infermieristica - diretto da un infermiere dirigente - e una
riorganizzazione dell'assistenza infermieristica, generalizzando l'adozione
di tutte quelle scelte già ritenute idonee, con dovizia di verifica,
dal sapere infermieristico.
I successivi articoli 2, 3 e 4 ribadiscono analoghi concetti per le altre
professioni sanitarie riabilitative, tecniche e della vigilanza ed
ispezione, sia per quanto riguarda la legiferazione dell'autonomia che la
previsione di proprie e specifiche unità professionali operative a
diretta gestione. É innegabile che nel testo vi sia una sfumatura
diversa tra quanto proposto per gli infermieri e le altre professioni, ma
questo non vuol dire che vi sia un presunto rapporto gerarchico tra le
professioni oggetto del disegno di legge. Vi é invece la
necessità di dare risposte - fermo restando che vi é
un'omogeneità di titolo di studio, autonomia e prospettive
professionali tra le quattro aree di cooperatori - diverse, senza umiliare
nessuno ma tenendo conto che per una diversa, piú moderna, europea,
funzionante ed efficace sanità é necessario costruire un
piú avanzato rapporto tra medico ed infermiere e non un genericistico
rapporto tra le diverse professioni sanitarie.
Con l'articolo 5 si adotta una nuova formulazione per il percorso
successivo al diploma universitario, cioé laurea e specializzazioni,
rispetto ai testi di disegni di legge esaminati nelle precedenti legislature
e presentati nell'attuale, affidando la risposta da dare al bisogno di
laurea di queste professioni ai Ministeri competenti, con due indicazioni
chiare e quindi una scelta di campo: le lauree non saranno un unico corso di
laurea omnibus , dall'infermiere al tecnico di laboratorio, solo
per insegnare o dirigere; bensí saranno specifiche, secondo le reali
esigenze scientifiche, universitarie e del mercato del lavoro; non saranno
limitate ad alcune funzioni, ma saranno realmente disciplinari, ció
che é del resto coerente con le scelte governative di riforma degli
studi universitari, di cui la realizzazione del corso di laurea in scienze
motorie ha costituito un precedente.
Infine l'ultimo comma dell'articolo 5 garantisce la disattivazione
dell'attuale scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di
assistenza infermieristica, contestualmente all'inizio del nuovo corso di
laurea.
Con l'articolo 6, al primo comma si affida al Ministero della
sanità il compito di catalogare nelle quattro aree di cui agli
articoli 1, 2, 3 e 4 gli operatori, in collegamento con i profili
individuati dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del
1992, mentre con il secondo comma si affida alla contrattazione collettiva,
in una moderna visione del rapporto di lavoro, il compito di disciplinare le
diverse competenze di questi professionisti laureati o specializzati, non
solo nelle aree contrattuali dirigenziali, ma anche nei contratti di
comparto; quindi per alcuni profili si prevedono lauree non solo per
dirigere o insegnare ma anche per esercitare su diverse competenze la
professione.
L'articolo 7 affida, infine, al Ministero della sanità il compito
di realizzare un osservatorio su queste professioni sanitarie, con il
mandato di verificare lo stato di attuazione della legge.
Il testo unificato proposto dalla Commissione é certamente
piú un provvedimento di princípi e di indirizzi che un testo
nel quale, come nelle precedenti versioni, si dettino norme puntuali ma
destinate a rimanere sulla carta e a non divenire realtà effettuali;
la scommessa che si é lanciata é quella di un testo adeguato
alla nostra evoluzione legislativa, formativa e sindacale, ma anche
all'organizzazione del lavoro e al progresso scientifico e tecnologico.
Nell'attuale processo di integrazione europea il testo, se approvato,
puó determinare non solo un adeguamento alle scelte adottate e
realizzate da quasi tutti gli altri Stati dell'Unione europea, ma anche un
modello per gli altri partner
europei per l'originalità e la congruità delle scelte
adottate.
Giova infine ricordare che da oltre 15 anni il Parlamento é
impegnato a varare un organico provvedimento di riforma di queste
professioni, ma sinora si sono realizzate solo approvazioni parziali di tale
importante processo di riordino, fondamentale per una sanità moderna.
PARERE DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: MAZZUCA POGGIOLINI)
sui disegni di legge nn. 251, 431 e 744
8 ottobre 1996
La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge esprime,
per quanto di competenza, parere favorevole.
PARERE DELLA 5º COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: RIPAMONTI)
sul testo unificato elaborato dal comitato ristretto per i disegni di legge
nn. 251, 431, 744, 1619, 1648 e 2019 ed emendamenti
5 maggio 1998
La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli articoli 6 e
7 del testo unificato e di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione che su
quelli 5.3, 6.1 e 6.2, per i quali il parere é contrario, ai sensi
della medesima norma costituzionale.
DISEGNO DI LEGGE
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TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della vigilanza e dell'ispezione nonché della
professione ostetrica
Art. 1.
(Professioni sanitarie infermieristiche
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze
infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con
autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura
e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni
individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali
nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie
di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.
a)
l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta
responsabilità e gestione delle attività di assistenza
infermieristica e delle connesse funzioni;
b)
la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di
assistenza personalizzata.
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Art. 2.
(Professioni sanitarie riabilitative)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della
riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei
confronti dei singoli individui e della collettività, attività
dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure
diagnostiche, al fine di espletare le competenze proprie previste dalla
normativa vigente.
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Art. 3.
(Professioni tecnico-sanitarie)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area
tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con
autonomia professionale, attività tecnico-diagnostiche su materiali
biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in
attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione
delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del
Ministro della sanità.
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Art. 4.
(Professioni sanitarie di vigilanza
1. Gli operatori delle professioni sanitarie di vigilanza ed ispezione
svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione,
verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi
di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e
sanità pubblica e veterinaria.
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Art. 5.
(Formazione universitaria)
1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi e per
gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, individua con uno o piú decreti i criteri per la disciplina
degli ordinamenti didattici di specifici corsi di laurea e di
specializzazione ai quali possono accedere gli esercenti le professio ni di
cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma
universitario o di titolo equipollente per legge.
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Art. 6.
(Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento)
1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti
i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina
del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure
professionali esistenti in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2,
3 e 4.
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Art. 7.
(Osservatorio su professioni sanitarie)
1. É costituito presso il Ministero della sanità l'Osservatorio sulle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della vigilanza e dell'ispezione e sulla professione ostetrica, con il compito di verificare lo stato di attuazione della presente legge. |
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DISEGNO DI LEGGE N. 251
D'INIZIATIVA DEL SENATORE DI ORIO ED ALTRI
Art. 1.
(Professioni sanitarie infermieristiche)
1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" riferita alla
professione di infermiere, di vigilatrice d'infanzia, di ostetrica e di
assistente sanitario visitatore é sostituita, nel testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge,
dalla denominazione "professione di infermiere, di ostetrica/o e di
assistente sanitario visitatore".
Art. 2.
(Professione di infermiere)
1. La figura professionale dell'infermiere é definita
dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro della
sanità 14 settembre 1994, n. 739, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
n. 6 del 9 gennaio 1995.
Art. 3.
(Professione di ostetrica/o)
1. La figura professionale dell'ostetrica/o é definita
dall'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto del Ministro della
sanità 14 settembre 1994, n. 740, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
n. 6 del 9 gennaio 1995.
Art. 4.
(Professione di assistente
sanitario visitatore)
1. L'assistente sanitario visitatore é l'operatore sanitario che,
in possesso del diploma universitario specifico, ha responsabilità
delle attività di supporto per l'educazione alla salute.
2. L'educazione alla salute si esplica in rapporto a situazioni
individuali, di nucleo familiare, di gruppo o di massa e in rapporto alle
diverse condizioni della promozione della salute nelle famiglie, nelle
scuole, nei quartieri, nei distretti sanitari, nelle aziende ospedaliere, in
servizi pubblici e in organizzazioni private.
3. L'assistente sanitario visitatore svolge i seguenti compiti o funzioni
professionali:
a) per quanto attiene specificamente all'assistenza e
all'educazione sanitaria nei confronti della famiglia e della
comunità:
1) partecipa con propria responsabilità alla individuazione
dei bisogni di salute e dei fattori biologici e sociali di rischio per la
salute della persona, della famiglia, della collettività nel
territorio;
2) partecipa con contributi professionali specifici alla
identificazione dei bisogni di informazione e di educazione alla salute
della comunità, sulla base di dati epidemiologici e socio-culturali;
3) costituisce un osservatorio permanente al fine di una
valutazione dettagliata dei bisogni di promozione della salute in ambito
familiare, da porre al servizio dei vari professionisti delle
èquipe
sanitarie;
4) partecipa alla definizione degli obiettivi educativi nei vari
programmi di promozione della salute;
5) attua interventi specifici di supporto alla famiglia per
incrementarne le capacità gestionali della salute, realizzando una
rete operativa anche a supporto del medico di famiglia;
b)
per quanto attiene specificamente alle tecniche e metodologie
dell'educazione sanitaria:
1) garantisce supporto metodologico per la pianificazione,
attuazione, valutazione degli interventi di educazione sanitaria a vantaggio
degli altri operatori sanitari, sociali, scolastici;
2) collabora per la definizione delle metodologie di comunicazione
e di documentazione e garantisce la disponibilità di risorse
dimostrative audiovisive e a stampa, per i servizi e per le campagne di
educazione sanitaria;
3) svolge le attività professionali di cui alla presente
lettera in centri di educazione sanitaria presso strutture pubbliche e
private, per il cui funzionamento opera in collaborazione con operatori di
altre discipline e di cui é responsabile;
4) collabora alla messa a punto e alla realizzazione di programmi e
campagne di massa;
5) concorre alla formazione e aggiornamento degli operatori
sanitari, scolastici, sociali per quanto concerne le metodologie
dell'educazione sanitaria.
4. Il percorso formativo dell'assistente sanitario visitatore si attua
con un corso di diploma universitario della durata di tre anni, secondo un
programma stabilito dal Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di intesa con il Ministro della sanità; il
suddetto corso si articola in un orientamento per la specifica assistenza ed
educazione sanitaria nei confronti della famiglia e della comunità ed
un orientamento per l'approfondimento delle tecniche e metodologie
dell'educazione alla salute.
Art. 5.
(Dirigenza infermieristica)
1. In ogni unità sanitaria locale e azienda ospedaliera é
istituita la figura del direttore infermieristico.
2. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, é sostituito dal seguente:
" 4.
Sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore generale e il
collegio dei revisori. Il direttore generale é coadiuvato dal
direttore amministrativo, dal direttore sanitario, dal direttore
infermieristico e dal consiglio dei sanitari, nonché dal coordinatore
dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 in conformità alla
normativa regionale e con oneri a carico degli enti locali di cui allo
stesso comma".
3. Per l'assunzione del direttore infermieristico si applicano le
disposizioni per l'assunzione del direttore amministrativo e del direttore
sanitario, di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
4. Il direttore infermieristico deve appartenere alle professioni di cui
all'articolo 1 ed essere in possesso del diploma di laurea in scienze
infermieristiche di cui all'articolo 16, non deve aver compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e deve aver svolto per almeno cinque
anni qualificanti attività di direzione infermieristica in enti o
strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
5. Il direttore infermieristico dirige i servizi infermieristici ai fini
organizzativi e fornisce parere obbligatorio al direttore generale
dell'azienda unità sanitaria locale o ospedaliera sugli atti relativi
alle materie di competenza.
6. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
" 4 -bis. Alla qualifica di dirigente delle professioni di
infermiere, di ostetrica/o e di assistente sanitario visitatore si accede
mediante concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi candidati in
possesso del diploma di laurea in scienze infermieristiche con cinque anni
di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità
prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella qualifica funzionale
di settimo od ottavo livello, ovvero presso altre pubbliche amministrazioni
nella qualifica funzionale di settimo, ottavo o nono livello.
4 -ter. Le regioni disciplinano l'organizzazione
dell'attività delle professioni di cui al comma 4- bis
in specifici servizi o dipartimenti coordinati da un dirigente in possesso
della laurea in scienze infermieristiche, prevedendone l'articolazione
all'interno delle aziende ospedaliere e unità sanitarie locali.
4 -quater. Entro cinque anni dalla data di attivazione del
primo corso di laurea in scienze infermieristiche, il relativo diploma di
laurea diviene requisito per accedere alle funzioni direttive e di
coordinamento dell'attività delle professioni di infermiere, di
ostetrica/o e di assistente sanitario visitatore; entro due anni dalla
attivazione del suddetto corso di laurea cessa ogni tipo di formazione per
l'abilitazione alle funzioni direttive".
Art. 6.
(Formazione universitaria)
1. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge, la formazione
universitaria del personale infermieristico di cui all'articolo 1 avviene in
sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario
nazionale e istituzioni private accreditate, in conformità con quanto
stabilito al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517.
2. Le strutture in cui si svolge la formazione universitaria del
personale infermieristico di cui all'articolo 1 della presente legge sono
individuate con i protocolli d'intesa di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo
7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Tali protocolli
individuano i requisiti di idoneità delle strutture stesse, tenuto
conto della disponibilità di attrezzature, dotazioni strumentali,
tipologia dei servizi e delle prestazioni eseguite, nonché delle
caratteristiche di professionalità del personale ivi operante.
Art. 7.
(Titoli universitari)
1. In conformità con quanto stabilito all'articolo 1 della legge
19 novembre 1990, n. 341, le università, per quanto attiene la
formazione infermieristica, rilasciano i seguenti titoli:
a)
diploma universitario in scienze infermieristiche;
b)
diploma di laurea in scienze infermieristiche;
c)
diploma di specializzazione;
d)
dottorato di ricerca.
Art. 8.
(Diploma universitario)
1. Il titolo previsto dall'ordinamento universitario per l'esercizio
delle professioni di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge
é il diploma universitario in scienze infermieristiche.
2. Il diploma universitario in scienze infermieristiche, di cui alla
tabella XXXIX- ter
annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita
all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo
professionale.
3. L'ordinamento didattico del diploma universitario di cui al comma 2,
sulla base delle nuove esigenze professionali, puó essere modificato
con provvedimento predisposto dal Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, previ pa reri del Consiglio universitario
nazionale e del Consiglio superiore di sanità.
4. In ottemperanza al disposto dell'articolo 9, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, il Consiglio universitario nazionale, nel formulare i
pareri di cui al comma 3 del presente articolo, deve consultare la
Federazione nazionale degli ordini degli infermieri, degli assistenti
sanitari visitatori e delle vigilatrici d'infanzia, di cui all'articolo 22
della presente legge, e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative operanti nel settore. La predetta disposizione si applica
altresí per i pareri di competenza del Consiglio superiore di
sanità.
5. Il Ministro della sanità, sulla base della programmazione
regionale e di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, determina annualmente, con proprio
decreto, il numero di studenti da ammettere ai corsi di diploma
universitario in scienze infermieristiche. Le università e le regioni
interessate stabiliscono il numero dei posti da chiamare presso ciascuna
sede universitaria per la formazione infermieristica.
6. Le regioni nelle quali non esistono sedi universitarie in cui operino
facoltà di medicina e chirurgia o le facoltà di scienze
infermieristiche di cui all'articolo 16 della presente legge, promuovono i
protocolli d'intesa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con università
di regioni limitrofe.
Art. 9.
(Docenza nei corsi di diploma)
1. La titolarità degli insegnamenti nei corsi di diploma
universitario in scienze infermieristiche é conferita ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
2. L'insegnamento delle discipline infermieristiche e di ogni altra
materia attinente alle relative funzioni ed alla organizzazione
professionale é affidato agli infermieri in possesso del diploma di
laurea di cui all'articolo 16.
3. Nelle more della istituzione del diploma di laurea in scienze
infermieristiche, la titolarità dei corsi di insegnamento é
affidata ad infermieri in possesso del diploma universitario conseguito
presso le attuali scuole dirette a fini speciali per infermieri docenti e
dirigenti, e con comprovata esperienza nella direzione o docenza
infermieristica.
Art. 10.
(Consigli di corso di diploma)
1. Sono istituiti i consigli di corso di diploma in scienze
infermieristiche, la cui composizione e le cui attribuzioni sono quelle
previste per i consigli di corsi di laurea e di indirizzo dall'articolo 94
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 11.
(Coordinamento delle attività
teorico-pratiche)
1. Il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, o della
facoltà di scienze infermieristiche di cui all'articolo 16, ove
istituita, nomina, su proposta del consiglio di corso di diploma, tra i
docenti titolari degli insegnamenti di cui all'articolo 9, comma 2, il
responsabile al quale é affidato il coordinamento delle
attività teorico-pratiche, tenuto conto anche della normativa
specifica del settore.
Art. 12.
(Formazione complementare)
1. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di
sanità, attiva, in relazio ne alla programmazione sanitaria nazionale
e regionale, nonché alla normativa comunitaria vigente in materia,
presso le strutture di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, corsi per il conseguimento del diploma
di formazione complementare successivi al diploma universitario di cui
all'articolo 8 della presente legge.
2. Il Ministro della sanità disciplina con proprio decreto il
percorso formativo dei corsi di cui al comma 1, prevedendo, a conclusione
dei corsi stessi, il rilascio di una attestazione di formazione
specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle
specifiche funzioni infermieristiche nelle diverse aree di cui all'articolo
13.
Art. 13.
(Formazione infermieristica post-base
per la pratica specialistica)
1. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica
é definita ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto del
Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739. Oltre alle aree
già previste nel predetto comma 5, in relazione a motivate esigenze
emergenti dal Servizio sanitario nazionale, il Ministro della sanità,
con proprio decreto, puó prevedere l'istituzione di ulteriori aree
richiedenti una formazione complementare specifica. Le suddette aree sono
individuate dal Consiglio superiore di sanità, sentite la Federazione
nazionale degli ordini degli infermieri, degli assistenti sanitari
visitatori e delle vigilatrici d'infanzia, di cui all'articolo 22 della
presente legge, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
operanti nel settore.
2. Successivamente alla completa attivazione della formazione
universitaria di cui alla presente legge e alla realizzazione della
facoltà universitaria di cui all'articolo 16, la predetta formazione
potrà svolgersi mediante l'istituzione dei corsi di perfezionamento
di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162.
Art. 14.
(Dipartimento di scienze infermieristiche)
1. Secondo quanto stabilito negli articoli 83 e 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in ogni ateneo in cui
sia attivato almeno il corso di diploma universitario di scienze
infermieristiche viene istituito, ai fini della formazione e del
coordinamento delle attività di ricerca scientifiche, il dipartimento
di scienze infermieristiche.
2. Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale
amministrativo, tecnico e bibliotecario e ausiliario appartenenti all'ateneo
nonché, al fine della successiva istituzione di una struttura
integrata di ricerca, assistenza e didattica, denominata ospedale di
insegnamento, gli operatori sanitari, medici e infermieri, e le altre figure
dell'area biomedica, dipendenti dal Servizio sanitario nazionale nel settore
della ricerca, con specifica esperienza negli insegnamenti e nelle
attività connesse al dipartimento stesso.
3. Le attribuzioni e l'autonomia del dipartimento sono stabilite ai sensi
degli articoli 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382.
Art. 15.
(Formazione e ricerca scientifica)
1. L'infermiere, l'ostetrica/o e l'assistente sanitario visitatore
contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono
direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e
alla ricerca scientifica, quale presupposto indispensabile
dell'aggiornamento culturale e professionale nel settore infermieristico.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale
provvedono alla ripartizione dei fondi per la ricerca scientifica secondo
quanto stabilito dall'articolo 65 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 16.
(Facoltà di scienze infermieristiche)
1. Il titolo previsto dall'ordinamento universitario per l'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 5 é il diploma di laurea in
scienze infermieristiche.
2. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo
delle scienze infermieristiche si svolgono presso le università degli
studi nella facoltà di scienze infermieristiche.
3. Negli elenchi delle lauree e delle facoltà di cui,
rispettivamente, alle tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre
1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunte la laurea in
scienze infermieristiche e la facoltà di scienze infermieristiche.
Art. 17.
(Ordinamento didattico della facoltà
di scienze infermieristiche)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
é definita, con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica adottato ai sensi dell'articolo 9 della
legge 19 novembre 1990 n. 341, la tabella dell'ordinamento didattico della
facoltà di scienze infermieristiche.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve prevedere:
a)
la durata del corso di laurea non inferiore a cinque anni;
b)
la possibilità di articolare il corso di laurea in piú
indirizzi;
c)
la programmazione degli accessi, in relazione alle strutture disponibili e
ai prevedibili sbocchi occupazionali, e l'ammissione con procedure selettive
tendenti a verificare la formazione culturale e le capacità
attitudinali;
d)
le aree disciplinari da includere necessariamente nei curricula
didattici che devono essere adottati dalle università;
e)
l'istituzione nell'ambito della facoltà di corsi di diplomi
universitari, di cui all'articolo 8, secondo le norme dell'ordinamento
universitario;
f)
l'istituzione dell'albo professionale dei laureati in scienze
infermieristiche secondo la normativa vigente.
3. L'istituzione delle facoltà di scienze infermieristiche avviene
sulla base delle indicazioni del piano triennale di sviluppo
dell'università, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)
, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Art. 18.
(Organizzazione didattica della facoltà e del diploma di scienze
infermieristiche)
1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti nella presente legge
sono conferiti secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario, fermo
restando quanto stabilito nell'articolo 9 della presente legge.
2. Le facoltà possono procedere alla stipula di contratti di
diritto privato di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti
del codice civile, con esperti, anche dipendenti dal Servizio sanitario
nazionale e compatibilmente con le norme del proprio stato giuridico.
3. I contratti di cui al comma 2, stipulati con dipendenti di strutture
del Servizio sanitario nazionale con le quali le università abbiano
sottoscritto convenzioni, possono eccedere i limiti previsti
dall'ordinamento universitario.
4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su parere conforme del Consiglio
universitario nazionale, le aree disciplinari di insegnamento di nuova
istituzione e concernenti la formazione infermieristica, di cui all'articolo
17, comma 2, lettera d) , sono raggruppate in settori
scientifico-disciplinari. I predetti settori costituiscono i raggruppamenti
per i concorsi a posti di professore e di ricercatore universitario.
Art. 19.
(Tutorato)
1. I consigli di corso di diploma e i consigli di corso di laurea della
facoltà di scienze infermieristiche provvedono ad istituire con
proprio regolamento, secondo quanto stabilito nell'articolo 13 della legge
19 novembre 1990, n. 341, attività di tutorato finalizzate a rendere
gli studenti attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli
ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative
rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei
singoli.
2. Nella prospettiva dell'istituzione dell'ospedale di insegnamento, di
cui all'articolo 14, partecipano alle attività di cui al comma 1 gli
operatori sanitari, medici e infermieri, e le altre figure professionali di
area biomedica, dipendenti del Servizio sanitario nazionale.
Art. 20.
(Dottorato di ricerca
in scienze infermieristiche)
1. In conformità a quanto stabilito all'articolo 68 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai fini
dell'approfondimento delle metodologie per la ricerca e la formazione
scientifica, é istituito il dottorato di ricerca in scienze
infermieristiche.
2. I contenuti, la determinazione dei titoli e le modalità di
svolgimento del dottorato sono stabiliti ai sensi degli articoli da 68 a 74
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni.
3. Nella prospettiva dell'istituzione dell'ospedale di insegnamento, di
cui all'articolo 14, partecipano alle attività di cui al comma 1 gli
operatori sanitari, medici e infermieri, e le altre figure professionali di
area biomedica, dipendenti del Servizio sanitario nazionale.
Art. 21.
(Scuole di specializzazione)
1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le università possono
istituire scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente
alla laurea in scienze infermieristiche, di diplomi per l'attribuzione della
qualifica di specialista nei diversi rami di esercizio professionale.
2. L'istituzione delle scuole di specializzazione di cui al comma 1
é disposta nello statuto delle università.
3. Nella prospettiva dell'istituzione dell'ospedale di insegnamento, di
cui all'articolo 14, partecipano alle attività di cui al comma 1 gli
operatori sanitari, medici e infermieri, e le altre figure professionali di
area biomedica, dipendenti del Servizio sanitario nazionale.
Art. 22.
(Albo e ordini professionali)
1. Per l'esercizio delle professioni infermieristiche é
obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Federazione nazionale dei collegi e i collegi provinciali degli infermieri
professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia nonché
la Federazione nazionale dei collegi ed i collegi provinciali delle
ostetriche assumono la denominazione, rispettivamente, di Federazione
nazionale degli ordini e di ordini provinciali degli infermieri, degli
assistenti sanitari visitatori e delle vigilatrici d'infanzia e di
Federazione nazionale degli ordini e di ordini provinciali delle ostetriche.
3. Il personale appartenente alle professioni di cui al presente articolo
che consegua il diploma di formazione complementare e la laurea in scienze
infermieristiche é iscritto in appositi elenchi speciali, tenuti dai
rispettivi ordini, al fine dell'esercizio delle specifiche competenze.
Art. 23.
(Riconoscimento dei titoli di studio acquisiti precedentemente all'entrata
in vigore della presente legge)
1. I diplomi e gli attestati legalmente riconosciuti, conseguiti dagli
esercenti le professioni infermieristiche antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono equiparati a tutti gli effetti
a quelli conseguiti ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.
2. I diplomi di dirigente dell'assistenza infermieristica e di infermiere
insegnante dirigente, legalmente riconosciuti, conseguiti prima
dell'attivazione dei corsi di laurea di cui all'articolo 16 della presente
legge, sono riconosciuti ai fini del conseguimento della laurea in scienze
infermieristiche secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. I diplomi di laurea, conseguiti dagli esercenti le professioni
infermieristiche prima della data di entrata in vigore della presente legge,
sono riconosciuti sulla base della affinità degli studi ai fini del
conseguimento della laurea in scienze infermieristiche, secondo quanto
stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
DISEGNO DI LEGGE N. 431
D'INIZIATIVA DEI SENATORI CARCARINO ED ALTRI
Art. 1.
(Professioni sanitarie)
1. La presente legge disciplina le professioni sanitarie istituite nelle
aree infermieristico-assistenziale, tecnica e di riabilitazione, individuate
ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
2. Sono istituite nell'area infermieristico-assistenziale le professioni
sanitarie di infermiere, di assistente sanitario visitatore e di
ostetrica/o.
3. Sono istituite nell'area tecnica:
a) per l'attività sanitaria, le professioni sanitarie di
tecnico di radiologia medica, di tecnico di laboratorio, di tecnico di
fisiopatologia, di tecnico di neurofisiopatologia, di tecnico di
fisiopatologia respiratoria, di tecnico di cardiologia, di tecnico di
angiocardiochirurgia, di tecnico di emodialisi, di igienista dentale, di
dietista, di podologo e di tecnico di prevenzione sanitaria ed ambientale;
b)
per le attività di supporto sanitario, le professioni di tecnico
ortopedico e di tecnico ottico-optometrista.
4. Sono istituite nell'area riabilitativa le professioni sanitarie di
fisioterapista, di logopedista, di ortottista-assistente in oftalmologia, di
audiometrista, di audioprotesista, di psicomotricista e di educatore
professionale.
5. In sede di prima applicazione della presente legge i soggetti che
esercitano rispettivamene la professione di massofisioterapista e la
professione di educatore sanitario, in possesso di diploma regolarmente
riconosciuto, sono iscritti, a domanda, rispettivamente all'albo
professionale dei fisioterapisti ovvero degli assistenti sanitari
visitatori, istituiti ai sensi dell'articolo 10, in un elenco separato. Enro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le scuole per
la formazione dei massofisioterapisti sono soppresse.
6. In sede di prima applicazione della presente legge la professione di
tecnico di prevenzione ambientale e del lavoro é esercitata dal
personale del ruolo sanitario appartenente alle tabelle del personale
tecnico-sanitario e del personale di vigilanza ed ispezione nonché
dal personale del ruolo tecnico di cui all'allegato 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive
modificazioni, cui, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono state attribuite funzioni ispettive e di controllo in materia di
sicurezza del lavoro.
Art. 2.
(Abilitazione)
1. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie di cui
all'articolo 1 é richiesto il conseguimento del relativo diploma
universitario, il cui ordinamento didattico, comprensivo di attività
di tirocinio e di attività tutoriali, é definito, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
emanato di concerto con il Ministro della sanità. L'ordinamento
didattico disciplina altresí il riconoscimento degli esami sostenuti
nell'ambito dei corsi attivati precedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Gli attestati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 267, sono, a tutti gli effetti, equipollenti ai diplomi di cui al
comma 1.
3. L'esame finale del corso di diploma universitario, articolato in una
prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio della
professione. Nella commissione di esame é assicurata la presenza di
un rappresentante del relativo collegio professionale.
Art. 3.
(Corsi di diploma universiario)
1. Per l'espletamento dei corsi di diploma universitario di cui
all'articolo 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. Le regioni nelle quali non hanno sede università
promuovono i protocolli d'intesa di cui al medesimo articolo 6, comma 3,
dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni, con le università delle regioni limitrofe.
2. I requisiti di idoneità e per l'accreditamento delle strutture
del Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni private dove si svolge
l'attività di formazione relativa alle professioni di cui
all'articolo 1 sono disciplinati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato
d'intesa con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Tali requisiti sono definiti anche in relazione alla
disponibilità delle attrezzature, alla dotazione strumentale, alla
tipologia dei servizi e alla professionalità del personale di
ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale o dell'istituzione
privata.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accreditano
le strutture del Servizio sanitario nazionale e le istituzioni private ai
fini di cui al comma 2, tenuto conto del numero e della ubicazione
territoriale delle stesse, nonché di particolari caratteristiche
territoriali, quali le aree montane, e del numero di studenti da ammettere a
ciascun corso di diploma determinato ai sensi del comma 5.
4. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dagli
ordinamenti didattici universitari di cui all'articolo 2 é affidata,
di norma, al personale sanitario di ruolo dipendente dalla struttura presso
la quale si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti
richiesti. Le attività di tirocinio e quelle tutoriali previste dai
medesimi ordinamenti didattici sono affidate ai soggetti in possesso del
diploma di formazione complementare di cui all'articolo 4.
5. Le regioni determinano, in relazione alle previsioni dei relativi
piani sanitari, ogni tre anni, il numero complessivo degli studenti da
ammettere ai corsi di diploma universitario di cui all'articolo 2 e quello
da ammettere presso ciascuna struttura o istituzione accreditata. La
relativa delibera é trasmessa al Ministro della sanità che,
per esigenze derivanti dalla programmazione sanitaria nazionale o per
necessità di riequilibrio interregionale, puó richiedere,
entro trenta giorni dalla trasmissione, la variazione del numero dei posti
disponibili.
Art. 4.
(Corsi di formazione complementare)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro della sanità, sono individuati i
settori di attività delle professioni di cui all'articolo 1 per i
quali, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e a quella
regionale, nonché alla normativa comunitaria, possono essere attivati
corsi per il conseguimento del diploma di formazione complementare. I corsi
di formazione complementare sono comunque attivati per lo svolgimento delle
attività di tirocinio e tutoriali previste dagli ordinamenti
didattici universitari dei corsi di cui all'articolo 3 nonché per le
attività di assistenza pediatrica e per lo svolgimento delle funzioni
direttive. L'attivazione del corso di formazione in assistenza pediatrica
determina la soppressione del corso per il conseguimento del diploma di
Stato per l'abilitazione alla professione di vigilatrice dell'infanzia, di
cui all'articolo 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, garantendo,
comunque, il completamento degli studi a coloro che risultano, a quella
data, iscritti al citato corso.
2. L'ordinamento didattico dei corsi di formazione complementare é
definito, ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 31 del 1990, con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica,
emanato di concerto con il Ministro della sanità. L'esame finale del
corso é articolato in una prova scritta ed in una prova pratica.
Nella commissione di esame é assicurata la presenza di un
rappresentante del relativo collegio professionale.
3. Ai fini dell'espletamento dei corsi di formazione complementare di cui
al presente articolo, della definizione dei requisiti di idoneità e
per l'accreditamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale e
delle istituzioni private presso le quali si svolge l'attività di
formazione relativa agli stessi corsi nonché della determinazione del
numero dei soggetti da ammettere ai medesimi corsi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3.
Art. 5.
(Diploma di laurea in scienze
dell'organizzazione sanitaria)
1. É istituito il diploma di laurea in scienze dell'organizzazione
sanitaria, articolato in tre indirizzi: infermieristico-assistenziale,
tecnico e riabilitativo. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990,
é definito l'ordinamento didattico del diploma di laurea previsto dal
presente articolo. L'ordinamento didattico disciplina altresí il
riconoscimento degli esami sostenuti nell'ambito dei corsi attivati
precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge
nonché il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Italia e
all'estero precedentemente alla medesima data ai fini della abbreviazione di
corso. I diplomi universitari di cui all'articolo 3 costituiscono il primo
triennio dei corsi di laurea di cui al presente comma.
2. Ai fini dell'espletamento dei corsi di laurea di cui al presente
articolo, della definizione dei requisiti di idoneità e per
l'accreditamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale e delle
istituzioni private presso le quali si svolge l'attività di
formazione relativa agli stessi corsi, nonché della determinazione
del numero dei soggetti da ammettere ai medesimi corsi per ciascun
indirizzo, con riferimento alle professioni di cui all'articolo 1, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.
3. Il diploma di laurea in scienze dell'organizzazione sanitaria consente
l'esercizio, nell'ambito della specifica professione, delle funzioni
dirigenziali. Ai fini dell'ammissione allo svolgimento delle medesime
funzioni dirigenziali é, inoltre, richiesto il compimento di un
periodo comprovato di almeno cinque anni di attività professionale
presso strutture del Servizio sanitario nazionale o istituzioni private ed
il superamento di un esame di idoneità, articolato in una prova
scritta e una pratica, svolto a livello regionale.
Art. 6.
(Riconoscimento dei titoli di studio)
1. Sono fatti salvi gli effetti giuridici dei diplomi e degli attestati
conseguiti secondo l'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge ai fini dell'esercizio delle relative attività
professionali e dell'accesso al pubblico impiego. I diplomi rilasciati dalle
scuole dirette a fini speciali per l'esercizio delle professioni di cui alla
presente legge sono, a tutti gli effetti, equipollenti ai diplomi
universitari nel caso in cui abbiano la stessa denominazione o una
denominazione corrispondente.
2. Coloro che abbiano conseguito, secondo l'ordinamento vigente alla data
di entra ta in vigore della presente legge, un diploma o un attestato
relativo ad una delle professioni di cui all'articolo 1, rilasciato a
seguito di un corso per l'accesso al quale non fosse richiesto il possesso
del diploma di scuola secondaria superiore, possono richiedere alle
competenti facoltà universitarie, secondo quanto stabilito dagli
ordinamenti didattici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, la convalida degli
studi svolti ai fini del conseguimento del diploma universitario, qualora
siano in possesso del diploma di scuola media superiore.
Art. 7.
(Profili e competenze professionali)
1. I profili relativi alle professioni di infermiere, di ostetrico, di
igienista dentale, di dietista, di podologo, di tecnico ortopedico, di
fisioterapista, di logopedista, di assistente in oftalmologia, di
audiometrista, di audioprotesista, di tecnico di laboratorio, di tecnico di
radiologia e di tecnico di neurofisiopatologia sono definiti ai sensi
dell'articolo 1 rispettivamente dei decreti del Ministro della sanità
del 14 settembre 1994 numeri 739, 740, 669, 744, 666, 665, 741,742, 743,
667, 668, del 26 settembre 1994, numeri 745 e 746, e del 15 marzo 1995, n.
183. Con decreti del Ministro della sanità da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
definiti i profili relativi alle altre professioni sanitarie indicate
all'articolo 1.
2. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le competenti Commissioni parlamentari ed il Consiglio superiore di
sanità, sono definite le competenze di ciascuna delle professioni
sanitarie di cui all'articolo 1.
3. I soggetti che esercitano le professioni di cui all'articolo 1
nell'ambito delle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale o
delle istituzioni private non possono essere distolti dalle funzioni proprie
del profilo di appartenenza. Gli atti ed i provvedimenti adottati in
violazione del divieto di cui al presente comma sono nulli ed impegnano la
responsabilità, personale e diretta, dei componenti degli organi di
amministrazione che li dispongono.
Art. 8.
(Figure professionali)
1. Alle figure professionali individuate con decreto del Ministro della
sanità, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge.
Art. 9.
(Organizzazione delle attività infermieristico-assistenziali,
tecniche e riabilitative)
1. Le regioni possono disciplinare l'organizzazione delle attività
infermieristico-assistenziali, tecniche e riabilitative in uno specifico
servizio articolabile a livello regionale, di unità sanitaria locale
e di azienda ospedaliera, coordinate da dirgenti in possesso del diploma di
laurea in scienze dell'organizzazione sanitaria dello specifico indirizzo.
Art. 10.
(Albo professionale e vigilanza)
1. Per l'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 é
obbligatoria l'iscrizione al relativo albo professionale, istituito presso
ciascun collegio provinciale, regionale o nazionale, ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e
successive modificazioni, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e del
relativo regolamento di esecuzione ap provato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni. I
collegi professionali di cui al presente articolo, ove non esistenti, sono
istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. I soggetti in possesso del diploma di formazione complementare di cui
all'articolo 4 o del diploma di laurea in scienze dell'organizzazione
sanitaria di cui all'articolo 5 sono iscritti in uno specifico elenco
aggiunto all'albo della relativa professione.
3. L'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 é soggetto
a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Art. 11.
(Consiglio dei sanitari)
1. All'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo é inserito
il seguente: "Il consiglio é altresí integrato con i
rappresentanti dirigenti delle professioni sanitarie muniti di diploma di
laurea in scienze dell'organizzazione sanitaria".
Art. 12.
(Disposizioni per le province autonome
di Trento e di Bolzano)
1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalità della presente legge ai sensi del decreto del Presidente
della Republica 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, e
delle relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1º novembre 1973, n. 689, al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
267.
Art. 13.
(Riscatto a fini previdenziali)
1. Ai soggetti che esercitano le professioni di cui all'articolo 1 si
applicano, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del
trattamento di quiescenza, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge
15 febbraio 1958, n. 46, ovvero quelle di cui all'articolo 2-
novies
del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 aprile 1974, n. 114.
Art. 14.
(Copertura finanziaria)
1. Agi oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire
82 miliardi per l'anno 1996 e a lire 123 miliardi per l'anno 1997, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
DISEGNO DI LEGGE N. 744
D'INIZIATIVA DEL SENATORE LAVAGNINI
Art. 1.
(Professioni sanitarie -
Modalità formative)
1. La presente legge disciplina le modalità formative per le
professioni sanitarie ai diversi livelli (corsi di diploma universitario,
formazione complementare, corso di laurea).
2. Le professioni sanitarie sono ordinate in quattro aree:
a)
assistenza diretta;
b)
riabilitazione;
c)
epidemiologico-educazionale;
d)
tecnico-diagnostica.
3. La denominazione delle professioni sanitarie, cosí come
prevista nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni
altra disposizione di legge, é modificata secondo i profili
professionali definiti con decreto del Ministro della sanità, sentito
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Sulle successive modificazioni ed integrazioni deve essere
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti
i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina
del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure
professionali in una delle aree di cui al comma 2.
Art. 2.
(Finalità professionale nelle diverse aree)
1. La finalità professionale generale delle figure comprese nelle
diverse aree é la seguente:
a)
area delle scienze infermieristiche:
1) svolgere con autonomia professionale attività dirette alla cura
della persona ed a procedure diagnostiche sulla persona; tali
attività sono esercitate sulla base di prescrizioni o protocolli
indicati dal medico;
b)
area della riabilitazione:
1) svolgere con autonomia professionale attività dirette alla
riabilitazione della persona ed a procedure diagnostiche sulla persona,
connesse con problematiche di riabilitazione e salvaguardia della salute;
tali attività sono esercitate sulla base di prescrizioni o protocolli
indicati dal medico;
c)
area epidemiologico-educazionale:
1) rilevare dati, compresi quelli epidemiologici, e svolgere
attività educazionale alla salute nella popolazione generale ed in
gruppi, in ambito territoriale, in comunità o in ambienti
determinati, sulla base di programmi elaborati da medici od altri laureati
dei ruoli sanitari;
d)
area tecnico-diagnostica:
1) svolgere con autonomia professionale attività
tecnicodiagnostiche su materiali biologici o sulla persona; tali
attività sono esercitate sulla base di prescrizioni o protocolli
indicati dal medico o da altri laureati del ruolo sanitario.
2. I profili delle singole professioni debbono rientrare nei
princípi generali stabiliti dal presente articolo.
Art. 3.
(Programmazione degli accessi ai corsi
di diploma universitario)
1. Il numero degli iscrivibili su base nazionale ai corsi di diploma
universitario é stabilito con decreto del Ministro della
sanità, emanato di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle indicazioni delle
regioni e delle province autonome di Bolzano e di Trento.
2. La programmazione ha durata triennale ed il decreto di cui al comma 1
deve essere emanato entro il 30 marzo antecedente l'anno accademico d'inizio
del triennio.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità,
entro il 30 aprile di ciascun anno i posti degli ammissibili sono ripartiti
tra le università in relazione al bacino di utenza regionale ed alle
possibilità formative.
Art. 4.
(Requisiti di idoneità per l'accreditamento delle strutture
didattiche dei corsi di diploma universitario)
1. Le istituzioni universitarie e quelle ospedaliere ove si svolge la
formazione e che divengono pertanto sede di corsi di diploma universitario
debbono avere strutture sanitarie - ospedaliere o territoriali - proprie ed
adeguate alle necessità formative dello studente.
2. I requisiti minimi per ciascun tipo di corso di diploma universitario
sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro della
sanità, sentiti rispettivamente il comitato di medicina del Consiglio
universitario nazionale e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. I requisiti sono definiti in relazione al possesso obbligatorio di
strutture ospedaliere e territoriali corrispondenti alle finalità di
ciascun corso di diploma, nonché alla disponibilità di
attrezzature, dotazioni strumentali, tipologia delle divisioni e servizi, ed
infine delle strutture didattiche. In ogni caso presso una singola struttura
organizzativa (azienda ospedaliera, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, unità sanitaria locale) non puó essere attivato
piú di un corso di diploma dello stesso tipo.
4. Nel documentare il possesso dei requisiti necessari per
l'accreditamento, le istituzioni debbono indicare anche l'esistenza di
personale docente corrispondente ai settori scientifico-disciplinari di
ciascun ordinamento didattico. La docenza nei settori propri delle
professioni sanitarie é riservata a coloro che siano in possesso del
massimo livello formativo di ciascuna professione.
Art. 5.
(Formazione complementare)
1. Il Ministro della sanità, sentiti gli assessorati regionali
competenti, con uno o piú decreti istituisce i corsi per la
formazione complementare, rivolti a far acquisire a chi sia in possesso di
diploma universitario una formazione specialistica nell'ambito della
professionalità propria di ciascuna figura professionale. Al termine
del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione, subordinatamente
ad una valutazione positiva da parte del direttore del corso.
2. Il decreto ministeriale deve indicare l'obiettivo del corso, la sua
durata, l'estensione della parte teorica e di quella applicata e di
tirocinio, il titolo di diploma universitario necessario per l'accesso.
3. Le regioni, con il concorso delle università, programmano i
corsi di formazione complementare nell'ambito della regione, stabiliscono il
numero massimo degli ammissibili, concordano con università, istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, aziende ospedaliere ed
unità sanitarie locali la sede dei corsi.
Art. 6.
(Corso di laurea in scienze
dell'organizzazione sanitaria)
1. É istituito il diploma di laurea in scienze dell'organizzazione
sanitaria, articolato in indirizzi corrispondenti ciascuno ad una delle aree
di cui all'articolo 1, comma 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge é definito l'ordinamento didattico, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Il corso di laurea ha lo scopo di far conseguire, a chi sia già
in possesso di diploma universitario di livello dell'area sanitaria,
un'ulteriore qualificazione teorica nell'ambito della propria professione
per non oltre il 25 per cento del percorso formativo; deve inoltre far
acquisire nozioni teorico-applicative di diritto sanitario, di
organizzazione sanitaria, di economia sanitaria, di scienze umane -
comprensive di storia e filosofia della medicina e bioetica - nonché
di pedagogia e sociologia sanitaria in modo da preparare a funzioni
dirigenziali nell'ambito della specifica professione ed in rapporto alla
professione medica.
3. Il conseguimento della laurea avviene dopo un biennio di studio
teorico-pratico. Requisito di accesso é il possesso del diploma
universitario triennale in area sanitaria. Il titolo rilasciato contiene
l'indicazione dell'indirizzo seguito.
4. Il diploma di laurea in scienze dell'organizzazione sanitaria consente
l'esercizio, nell'ambito della specifica professione, delle funzioni
dirigenziali, dopo aver svolto almeno cinque anni di attività
professionale presso il Servizio sanitario nazionale o strutture accreditate
dal medesimo.
5. In fase di prima applicazione é consentita l'istituzione del
corso di laurea in scienze dell'organizzazione sanitaria nelle sedi
universitarie ove sia attiva una scuola diretta a fini speciali per
dirigenti dell'assistenza infermieristica, che viene contestualmente e
progressivamente disattivata. Gli studenti possono terminare il corso della
scuola od iscriversi in soprannumero al corso di laurea.
Art. 7.
(Albi professionali e vigilanza)
1. Per l'esercizio delle professioni di cui alla presente legge é
obbligatoria l'iscrizione al relativo albo professionale, istituito presso
ciascun collegio provinciale, regionale o nazionale, ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e
successive modificazioni, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e del
relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.
2. I collegi professionali, ove non esistenti, sono istituiti entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il possesso di formazione complementare o di diploma di laurea in
scienze dell'organizzazione sanitaria dà luogo a specifica
annotazione nell'albo di ciascuna professione.
4. L'esercizio delle professioni di cui alla presente legge é
soggetto a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Art. 8.
(Prima applicazione del riordino
delle professioni)
1. In fase di prima applicazione le esistenti professioni sanitarie sono
inquadrate nei profili professionali definiti dal Ministro della
sanità.
2. Per le professioni sanitarie riguardo alle quali non si ritenga di
emanare uno specifico ed autonomo profilo, il Ministro della sanità,
sentito il Consiglio superiore di sanità, emana un decreto di
equipollenza ai profili oggetto di specifica definizione.
3. Successivi aggiornamenti ed integrazioni possono essere effettuati con
le procedure stabilite dalla presente legge.
Art. 9.
(Norme finali e transitorie)
1. Il Consiglio superiore di sanità é integrato con un
esperto delle professioni sanitarie per ciascuna delle aree definite
dall'articolo 1, comma 2.
2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, determina gli specifici settori
scientifico-disciplinari corrispondenti agli ambiti culturali e
professionali di ciascun diploma. Il decreto é emanato su conforme
parere del Consiglio universitario nazionale.
3. Ai soli fini dell'esercizio della professione e dell'accesso a
posizioni nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e di strutture
accreditate, sono equiparati tra loro i titoli conseguiti a seguito di corso
triennale presso università o scuole ospedaliere autorizzate dalle
Regioni. La tabella di equiparazione é emanata con decreto del
Ministro della sanità, su parere del Consiglio superiore di
sanità.
DISEGNO DI LEGGE N. 1619
D'INIZIATIVA DEI SENATORI SERVELLO ED ALTRI
Art. 1.
(Requisiti di idoneità per l'accreditamento
delle strutture didattiche dei corsi
1. Le istituzioni universitarie e quelle ospedaliere ove si svolge la
formazione infermieristica divengono sede dei corsi di diploma
universitario. Esse debbono essere dotate di strutture sanitarie,
ospedaliere o territoriali, proprie ed adeguate alle necessità
formative dello studente.
2. I requisiti minimi per ciascuno dei corsi di diploma universitario di
cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa
con il Ministro della sanità, sentiti il comitato di medicina del
Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Tra i requisiti di cui al comma 2 deve figurare il possesso di
strutture ospedaliere e territoriali corrispondenti alle finalità di
ciascun corso di diploma, nonché la disponibilità di
attrezzature, dotazioni strumentali e la tipologia delle divisioni e servizi
e delle strutture didattiche. In ogni caso presso una singola struttura
organizzativa, quali aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, unità sanitarie locali, non puó essere
attivato piú di un corso di diploma dello stesso tipo.
4. Nel documentare il possesso dei requisiti necessari per
l'accreditamento, le istituzioni debbono indicare anche l'esistenza di
personale docente corrispondente ai settori scientifico-disciplinari di
ciascun ordinamento didattico. La docenza nei settori propri delle
professioni sanitarie di cui alla presente legge é riservata a coloro
che siano in possesso del massimo livello formativo di ciascuna professione.
Art. 2.
(Formazione complementare)
1. Il Ministro della sanità, sentiti gli assessorati regionali
competenti, con uno o piú decreti istituisce i corsi per la
formazione complementare, rivolti a far acquisire a chi sia in possesso di
diploma universitario una formazione specialistica nell'ambito della
professionalità propria di ciascuna figura professionale. Al termine
del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione, subordinatamente
ad una valutazione positiva da parte del direttore del corso.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve indicare l'obiettivo del corso, la
sua durata, l'estensione della parte teorica e di quella applicata e di
tirocinio, il titolo di diploma universitario necessario per l'accesso.
3. Le regioni, con il concorso delle università, programmano i
corsi di formazione complementare nel proprio ambito territoriale,
stabiliscono il numero massimo degli ammissibili, concordano la sede dei
corsi con università, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, aziende ospedaliere ed unità sanitarie locali.
Art. 3.
(Istituzione del corso di laurea, finalità,
organizzazione, requisiti di accesso)
1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia, con la
possibilità di concorso delle facoltà di psicologia,
sociologia, scienze umane ed equiparate, scienze politiche, economia e
commercio ed altre facoltà equiparate, é istituito il biennio
di secondo livello per il conseguimento della laurea in scienze
infermieristiche.
2. Il corso di cui al comma 1 ha durata biennale ed ha lo scopo di
formare laureati che conseguano una compiuta professionalità nel
settore infermieristico e possano svolgere anche funzioni di direzione e
organizzazione del servizio infermieristico nell'ambito delle strutture
sanitarie, nonché attività di formazione, di ricerca e
libero-professionale. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di
laurea in scienze infermieristiche.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, all'attività del corso di
diploma di laurea possono concorrere strutture convenzionate con
l'università. Le strutture ospedaliere convenzionate debbono
rispondere a requisiti di alta specializzazione e di idoneità per
disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie
dei servizi e delle prestazioni eseguite. Le predette strutture non
universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso
articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni.
4. Il consiglio di facoltà nomina, tra gli infermieri che siano in
possesso del massimo titolo di studio infermieristico conseguibile in base
alla normativa vigente, un responsabile al quale affidare il coordinamento
delle attività teorico-pratiche.
5. Il corso non é suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso
di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in
Italia o all'estero, per corsi con contenuti teorici e pratici ritenuti
equipollenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'articolo 11 della
legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti
é adottata dal consiglio della struttura didattica o dal consiglio di
facoltà, secondo la normativa statutaria.
6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli
iscrivibili al corso é stabilito dal senato accademico, su proposta
del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai
sensi dell'articolo 9, comma 4, della citata legge n. 341 del 1990. Il
numero massimo degli iscrivibili viene stabilito per ciascun anno di corso.
I trasferimenti sono accettabili nel rispetto dei limiti numerici predetti.
Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno di corso
coloro che abbiano conseguito il diploma triennale universitario in scienze
infermieristiche. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello
dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso, nel limite dei
posti determinati, é subordinato al superamento di un esame selettivo
consistente in una prova scritta, con domande a risposta multipla, per il 50
per cento dei punti disponibili, e nella valutazione del voto di diploma
universitario triennale in misura pari al restante 50 per cento del
punteggio complessivo. Il consiglio di facoltà approva, con almeno
sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova scritta, gli argomenti
sui quali verrà effettuata la prova stessa, concernente comunque
settori di cultura generale e di scienze biomediche ed infermieristiche.
Art. 4.
(Ordinamento didattico)
1. Il corso di laurea di cui all'articolo 3 prevede attività
didattiche ed applicative per un orario complessivo pari a quello stabilito
dalla normativa comunitaria ed é suddiviso in cicli convenzionali di
durata semestrale; le attività didattiche programmate sono articolate
in lezioni teoriche, attività seminariali ed esercitazioni; sono
altresí previste attività tutoriali, di apprendimento,
autovalutazione ed approfondimento. L'attività applicativa non
puó eccedere il 30 per cento delle ore annue. L'attività
didattica programmata minima é pari a 500 ore nel primo anno e 400
ore nel secondo anno. Il peso relativo di ciascuna area é definito
dal numero dei crediti, ciascuno dei quali corrispon de mediamente a 50 ore
con una parte teorica, compresa quella seminariale, che non puó
essere inferiore al 70 per cento delle suddette ore.
2. Le attività didattiche sono ordinate in aree, che definiscono
gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono
i corsi integrati, nei quali si articola l'insegnamento nei diversi
semestri, ed ai quali afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che
definiscono le specifiche competenze scientifiche e professionali che
formano oggetto di ciascuno dei corsi integrati stessi, nel quale sono
attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari ad
esso afferenti. La titolarità dell'insegnamento nelle predette
discipline é conferita a singoli docenti. Le discipline, con
indicazione dei rispettivi docenti, sono attivate con atto programmatorio
della facoltà, e ne é data pubblicità nel manifesto
annuale degli studi; esse non danno comunque luogo a verifiche di profitto
autonomo.
3. Il consiglio della struttura didattica approva il piano di studi
suddividendo i corsi integrati nei diversi semestri. Il consiglio puó
predisporre piani di studio alternativi, con diversa distribuzione dei corsi
integrati nei semestri, nonché approvare piani individuali proposti
dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area non si discosti
in aumento o diminuzione per oltre il 20 per cento da quello tabellare;
l'impegno orario, che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario
dalle singole aree, puó essere utilizzato per approfondimenti
nell'area ove viene preparata la tesi di diploma di laurea.
4. Lo studente deve sostenere, in ciascun semestre, gli esami per i corsi
integrati compresi nell'ordinamento. Gli esami sono sostenuti di norma al
termine di ciascun semestre; nei periodi di sospensione delle lezioni, sono
previste due sessioni di recupero, una nel mese di settembre, denominata
appello autunnale, ed una straordinaria, denominata appello invernale; nella
sessione straordinaria non possono essere sostenuti piú di due esami.
5. Sono previste le seguenti aree didattico-organizzative, con i
rispettivi crediti ed obiettivi didattici ed i relativi corsi integrati, con
indicazione dei corrispettivi settori scientifico-disciplinari:
a)
area A, Economia ed organizzazione sanitaria: crediti: 3.0; obiettivo:
apprendimento dei princípi dell'organizzazione sanitaria, della
valutazione in termini econometrici dei centri di spesa, della verifica di
qualità delle prestazioni connesse con l'organizzazione
infermieristica:
1) corso integrato di programmazione ed organizzazione dei servizi
sanitari: settore F22A, igiene generale ed applicata; metodologia
epidemiologica ed igiene;
2) corso integrato di economia sanitaria: settori F01X, statistica
medica; P01E, econometria; F22A, metodologia epidemiologica ed igiene;
3) corso integrato di organizzazione e valutazione dei servizi
infermieristici: settore F23A, scienze infermieristiche generali e cliniche;
4) corso integrato di sociologia dell'organizzazione: settore Q05C,
sociologia dei processi economici e del lavoro;
b)
area B, Scienze infermieristiche: crediti: 3.0; obiettivo: approfondimento
dei fondamenti teorici dell'infermieristica al fine di analizzarli
criticamente, produrre modelli interpretativi, orientare la ricerca e
l'assistenza infermieristica:
1) corso integrato di filosofia della scienza infermieristica:
settore F23A, scienze infermieristiche generali e cliniche;
2) corso integrato di teorie e modelli dell'assistenza
infermieristica: settore F23A, scienze infermieristiche generali e cliniche;
3) corso integrato di metodologie dell'assistenza infermieristica:
settore F23A, scienze infermieristiche generali e cliniche;
c)
area C, Psicologia e pedagogia: crediti 3.0; obiettivo: approfondimento ed
ela borazione dei princípi e delle tecniche della psicologia e della
pedagogia per individuare e sperimentare interventi e strategie orientati
alla complessità relazionale dell'assistenza infermieristica, ai
processi di educazione alla salute, all'insegnamento della disciplina, alla
educazione continua del personale:
1) corso integrato di pedagogia generale: settori M09A, pedagogia
generale; M09F, pedagogia sperimentale;
2) corso integrato di psicologia generale e speciale: settori M10B,
psicobiologia e psicologia fisiologica; M11A, psicologia dello sviluppo e
dell'educazione; M11E, psicologia clinica; M10A, psicologia cognitiva;
3) corso integrato di metodologia didattica nell'assistenza
infermieristica: settore F23A, scienze infermieristiche generali e cliniche;
d) area D, Metodologia della ricerca: crediti 3.0;
obiettivo: apprendimento della metodologia della ricerca e degli elementi
fondamentali dell'analisi sociologica applicata alle organizzazioni
sanitarie ed all'organizzazione dei servizi; approfondimento, sotto
l'aspetto sociologico, degli stili di rapporto degli utenti nei confronti
della salute e della medicina:
1) corso integrato di metodologia e tecniche della ricerca
psicosociale: settore M10C, metodologia della ricerca psicosociale;
2) corso integrato di metodologia della ricerca nell'assistenza
infermieristica: settore F23A, scienze infermieristiche generali e cliniche;
3) corso integrato di metodologia della ricerca nell'assistenza
infermieristica: settore F23A, scienze infermieristiche generali e cliniche;
e) area E, Storia e deontologia dell'infermieristica: crediti 2.0;
obiettivo: approfondimento delle cognizioni fondamentali dei valori storici,
culturali e deontologici del rapporto tra la persona, la malattia, le
istituzioni sanitarie e gli operatori; approfondimento delle conoscenze di
etica per lo sviluppo delle capacità di giudizio morale e di
assunzione della responsabilità professionale:
1) corso integrato di storia e filosofia dell'assistenza sanitaria:
settori F02X, storia della medicina, F23A, scienze infermieristiche generali
e cliniche;
2) corso integrato di storia dell'assistenza infermieristica:
settore F23A, scienze infermieristiche generali e cliniche;
3) corso integrato di deontologia infermieristica: settore F23A,
scienze infermieristiche generali e cliniche;
4) corso integrato di bioetica: settore M07C, filosofia morale;
bioetica;
f)
area F, Scienze infermieristiche speciali: crediti: 4.0; obiettivo:
aggiornamento delle competenze cliniche e applicazione della metodologia
della ricerca ad un ambito assistenziale specifico:
1) corso integrato di fisiopatologia generale ed applicata: settori
F04A, patologia generale; F04B, patologia clinica; F07A, medicina interna,
F07B-I, specialità mediche; F08A, chirurgia generale;
2) corso integrato di scienze infermieristiche: settore F23A,
scienze infermieristiche generali e cliniche.
Art. 5.
(Organizzazione didattica, verifica
del profitto, esame finale)
1. La frequenza alle lezioni e all'attività applicativa é
obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello
studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma di laurea gli
studenti devono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami
in tutti gli insegnamenti, aver raggiunto gli obiettivi teorico-applicativi
previsti.
2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono
obbligatorie per almeno il 75 per cento dell'orario previsto; alla loro
organizzazione sovrintende il con siglio di corso di diploma, che predispone
anche un apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al
consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
3. La tesi di laurea consiste in una dissertazione scritta teorica
applicativa o sperimentale in un settore corrispondente alle aree didattiche
formative. La commissione per l'esame finale di diploma di laurea é
nominata dal rettore in base alla normativa vigente.
4. Gli studi compiuti nel corso, nonché quelli compiuti in altri
corsi di laurea sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea
impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia. Il criterio generale
di riconoscimento dei corsi integrativi, seguiti con esito positivo, in un
corso di diploma universitario o in corsi di laurea, é quello della
loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo
alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea. Il
consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà
eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da
seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I
corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione
uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante
applicazione di una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio
di facoltà.
Art. 6.
(Albi professionali e vigilanza)
1. Per l'esercizio della professione infermieristica di cui alla presente
legge é obbligatoria l'iscrizione al relativo albo professionale,
istituito presso ciascun collegio provinciale, regionale o nazionale, ai
sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive
modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive
modificazioni.
2. I collegi professionali, ove non esistenti, sono istituiti entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il possesso di formazione complementare o di diploma di laurea in
scienze infermieristiche dà luogo a specifica annotazione nell'albo.
4. L'esercizio della professione infermieristica di cui alla presente
legge é soggetta a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265.
Art. 7.
(Norme transitorie)
1. In prima applicazione sono autorizzate ad istituire il corso biennale
per conseguire la laurea in scienze infermieristiche, le università
presso le quali sia attiva una scuola universitaria diretta a fini speciali
di II livello per dirigenti e docenti di scienze infermieristiche. Dette
scuole sono soppresse contestualmente alla istituzione dei corsi biennali ed
i relativi studenti possono richiedere di terminare il corso nella scuola
oppure di essere iscritti al biennio per il conseguimento della laurea. Per
i diplomati di dette scuole gli studi conseguiti nel biennio sono
riconosciuti nel corso di laurea. Nelle more dell'espletamento dei concorsi
relativi ai settori scientifico-disciplinari individuati dal decreto del
Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1994, per
le attività didattiche connesse a specifici insegnamenti
professionali possono essere chiamati docenti a contratto.
DISEGNO DI LEGGE N. 1648
D'INIZIATIVA DEI SENATORI DI ORIO ED ALTRI
Art. 1.
(Professioni sanitarie infermieristiche)
1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" riferita alla
professione di infermiere, di ostetrica e di assistente sanitario é
sostituita, nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché
in ogni altra disposizione di legge, dalla denominazione "professione di
infermiere, di ostetrica, o ostetrico, e di assistente sanitario".
Art. 2.
(Professione di infermiere)
1. La figura professionale dell'infermiere é definita
dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro della
sanità 14 settembre 1994, n. 739, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1995.
2. Gli infermieri che conseguono l'attestato di specializzazione di
infermiere di sanità pubblica, di infermiere pediatrico, di
infermiere psichiatrico, di infermiere geriatrico e di infermiere di area
critica, di cui al citato decreto del Ministro della sanità 14
settembre 1994, n. 739, esercitano la professione di infermiere.
Art. 3.
(Professione di ostetrica/o)
1. La figura professionale dell'ostetrica, o ostetrico, é definita
dall'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto del Ministro della
sanità 14 settembre 1994, n. 740, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1995.
Art. 4.
(Professione di assistente sanitario)
1. L'assistente sanitario é l'operatore sanitario che, in possesso
del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo
professionale, é addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla
educazione per la salute.
2. L'attività dell'assistente sanitario é rivolta alla
persona, alla famiglia e alla collettività; individua i bisogni di
salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di
recupero.
3. L'assistente sanitario:
a)
identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e
socio-culturali, individua i fattori biologici e sociali di rischio ed
é responsabile delle attività, soluzioni ed interventi che
rientrano nell'ambito delle proprie competenze;
b)
progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla
salute in tutte le fasi della vita della persona;
c)
collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi
ed a campagne per la promozione della salute e l'educazione sanitaria;
d)
concorre alla formazione e all'aggiornamento degli operatori sanitari e
scolastici per quanto concerne la metodologia dell'educazione sanitaria;
e)
interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione
sanitaria, sessuale e socio-affettiva;
f)
attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse
dirette anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri
operatori sul territorio e partecipa ai programmi di terapia per la
famiglia;
g)
sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie
nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità assistite e controlla
l'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo;
h)
presenta relazioni e verbali alle autorità competenti e propone
soluzioni operative;
i)
opera, nell'ambito dei centri e servizi di educazione alla salute, negli
uffici di relazione con il pubblico;
l)
collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed
educazione alla salute nelle scuole;
m)
partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento della
qualità delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in
particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;
n)
concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con
particolare riferimento alla promozione della salute;
o)
partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia
distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale,
con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai
progetti-obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale,
regionale e locale;
p)
svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l'uso
di tecniche e strumenti specifici;
q)
svolge attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove
sia richiesta la sua competenza professionale;
r)
agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori
sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del
personale di supporto.
4. L'assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale di
supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio
profilo professionale.
5. L'assistente sanitario svolge la sua attività in strutture
pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.
Art. 5.
(Dirigenza infermieristica)
1. In ogni azienda sanitaria locale ed azienda ospedaliera sono istituite
le figure del dirigente infermieristico di 1º e 2º livello.
2. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, é sostituito dal seguente:
" 4.
Sono organi dell'azienda sanitaria locale il direttore generale e il
collegio dei revisori. Il direttore generale é coadiuvato dal
direttore amministrativo, dal direttore sanitario, dal direttore
infermieristico e dal consiglio dei sanitari, nonché dal coordinatore
dei servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 in conformità alla
normativa regionale e con oneri a carico degli enti locali di cui allo
stesso comma".
3. Per l'assunzione del direttore infermieristico si applicano le
disposizioni per l'assunzione del direttore amministrativo e del direttore
sanitario, di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
4. Il direttore infermieristico ha la qualifica di dirigente
infermieristico di 2º livello; deve appartenere alle professioni di cui
all'articolo 1 ed essere in possesso del diploma di laurea in scienze
infermieristiche, non deve aver compiuto il sessantacinquesimo anno di
età e deve aver svolto per almeno cinque anni qualificanti
attività di direzione infermieristica in enti o strutture sanitarie
pubbliche o private di media o grande dimensione.
5. Ferma restando l'appartenenza alle professioni di cui all'articolo 1,
e nelle more della completa attuazione del percorso di formazione
universitaria previsto nell'articolo 7, il diploma di laurea in scienze
infermieristiche puó essere sostituito dal diploma di dirigente di
assistenza infermieristica o insegnante dirigente o da altro diploma di
laurea.
6. Il direttore infermieristico dirige i servizi infermieristici ai fini
organizzativi e fornisce parere obbligatorio al direttore generale
dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera sugli atti relativi alle materie
di competenza.
7. Il dirigente infermieristico di 1º livello esercita funzioni
direttive, organizzative, gestionali e didattiche. É responsabile
dell'organizzazione e della qualità dell'assistenza infermieristica
ed alberghiera nelle unità operative delle aziende sanitarie locali e
ospedaliere.
8. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
" 4- bis. Alla qualifica di dirigente delle professioni di
infermiere, di ostetrica, o ostetrico, e di assistente sanitario si accede
mediante concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi candidati in
possesso del diploma di laurea in scienze infermieristiche, ovvero, nelle
more dell'istituzione del relativo corso di laurea, che siano in possesso
del diploma universitario di dirigente dell'assistenza infermieristica o di
infermiere insegnante dirigente o altro diploma di laurea, con cinque anni
di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità
prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione di
dirigente infermieristico di 1º livello, ovvero presso altre pubbliche
amministrazioni nella qualifica funzionale di settimo, ottavo o nono
livello.
4- ter. Le regioni disciplinano l'organizzazione
dell'attività delle professioni di cui al comma 4 -bis
in specifici servizi o dipartimenti coordinati da un dirigente in possesso
della laurea in scienze infermieristiche, prevedendone l'articolazione
all'interno delle aziende ospedaliere e aziende sanitarie locali.
4- quater. Entro cinque anni dalla data di attivazione del
primo corso di laurea in scienze infermieristiche, per l'accesso alle
funzioni di dirigente infermieristico é richiesto il requisito del
possesso del relativo diploma di laurea".
Art. 6.
(Strutture formative ospedaliere)
1. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge, la formazione
universitaria del personale infermieristico di cui all'articolo 1 avviene in
sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario
nazionale e istituzioni private accreditate, in conformità con quanto
stabilito al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517.
2. Le strutture in cui si svolge la formazione universitaria del
personale infermieristico di cui all'articolo 1 della presente legge sono
individuate con i protocolli d'intesa di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo
7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Tali protocolli
individuano i requisiti di idoneità delle strutture stesse, tenuto
conto della disponibilità di attrezzature, dotazioni strumentali,
tipologia dei servizi e delle prestazioni eseguite, nonché delle
caratteristiche di professionalità del personale ivi operante.
Art. 7.
(Titoli universitari)
1. In conformità con quanto stabilito all'articolo 1 della legge
19 novembre 1990, n. 341, le università, per quanto attiene la
formazione infermieristica, rilasciano i seguenti titoli:
a)
diploma universitario;
b)
diploma di laurea in scienze infermieristiche;
c)
diploma di specializzazione;
d)
dottorato di ricerca.
2. Il titolo previsto dall'ordinamento universitario per l'esercizio
delle professioni di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge
é il diploma universitario.
3. Il titolo previsto dall'ordinamento universitario per l'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 5 é il diploma di laurea in
scienze infermieristiche.
4. Secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le università possono
istituire scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente
alla laurea in scienze infermieristiche, della qualifica di specialista nei
diversi rami di esercizio professionale.
5. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 68 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai fini
dell'approfondimento delle metodologie per la ricerca e la formazione
scientifica, é istituito il dottorato di ricerca nelle scienze
infermieristiche.
Art. 8.
(Formazione complementare)
1. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di
sanità, attiva, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale
e regionale, nonché alla normativa comunitaria vigente in materia,
presso le strutture di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, corsi per il conseguimento del diploma
di formazione complementare successivi al diploma universitario.
2. Il Ministro della sanità disciplina con proprio decreto il
percorso formativo dei corsi di cui al comma 1, prevedendo, a conclusione
dei corsi stessi, il rilascio di una attestazione di formazione
specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle
specifiche funzioni infermieristiche nelle diverse aree di cui all'articolo
9.
Art. 9.
(Formazione infermieristica post-base
per la pratica specialistica)
1. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica
é definita ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto del
Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739. Oltre alle aree
già previste nel predetto comma 5, in relazione a motivate esigenze
emergenti dal Servizio sanitario nazionale, il Ministro della sanità,
con proprio decreto, puó prevedere l'istituzione di ulteriori aree
richiedenti una formazione complementare specifica. Le suddette aree sono
individuate dal Consiglio superiore di sanità, sentite la Federazione
nazionale degli ordini degli infermieri, degli assistenti sanitari e delle
vigilatrici d'infanzia, di cui all'articolo 10 della presente legge, e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nel settore.
2. Successivamente alla completa attivazione della formazione
universitaria di cui alla presente legge, la predetta formazione
potrà svolgersi mediante l'istituzione dei corsi di perfezionamento
di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162.
Art. 10.
(Albo e ordini professionali)
1. Per l'esercizio delle professioni infermieristiche é
obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Federazione nazionale dei collegi e i collegi provinciali degli infermieri
professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia nonché
la Federazione nazionale dei collegi ed i collegi provinciali delle
ostetriche assumono la denominazione, rispettivamente, di Federazione
nazionale degli ordini e di ordini provinciali degli infermieri, degli
assistenti sanita ri e delle vigilatrici d'infanzia e di Federazione
nazionale degli ordini e di ordini provinciali delle ostetriche e degli
ostetrici.
3. Il personale appartenente alle professioni di cui al presente articolo
che consegua il diploma di formazione complementare e la laurea in scienze
infermieristiche é iscritto in appositi elenchi speciali, tenuti dai
rispettivi ordini, al fine dell'esercizio delle specifiche competenze.
Art. 11.
(Riconoscimento dei titoli di studio
acquisiti precedentemente all'entrata
1. I diplomi e gli attestati legalmente riconosciuti, conseguiti dagli
esercenti le professioni infermieristiche antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono equiparati a tutti gli effetti
a quelli conseguiti ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
2. Fino ad esaurimento, sarà consentito l'accesso, in deroga, ai
possessori dell'abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza
infermieristica, ai concorsi per posizioni di dirigente infermieristico di
1º livello.
3. I diplomi di dirigente dell'assistenza infermieristica e di infermiere
insegnante dirigente, legalmente riconosciuti, conseguiti prima
dell'attivazione dei corsi di laurea di cui all'articolo 7 della presente
legge, sono riconosciuti ai fini del conseguimento della laurea in scienze
infermieristiche secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
4. I diplomi di laurea, conseguiti dagli esercenti le professioni
infermieristiche prima della data di entrata in vigore della presente legge,
sono riconosciuti sulla base delle affinità degli studi ai fini del
conseguimento della laurea in scienze infermieristiche, secondo quanto
stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
DISEGNO DI LEGGE N. 2019
D'INIZIATIVA DEI SENATORI TOMASSINI ED ALTRI
Art. 1.
(Professioni sanitarie non mediche)
1. La presente legge disciplina le professioni sanitarie istituite nelle
aree infermieristico-assistenziale, tecnica e di riabilitazione, individuate
ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
2. Sono istituite nell'area infermieristico-assistenziale le professioni
sanitarie di infermiere, di assistente sanitario visitatore e di ostetrica e
ostetrico.
3. Sono istituite nell'area tecnica:
a) per l'attività sanitaria, le professioni sanitarie di
tecnico di radiologia medica, di tecnico di laboratorio, di tecnico di
fisiopatologia, di tecnico di neurofisiopatologia, di tecnico di
fisiopatologia respiratoria, di tecnico di cardiologia, di tecnico di
angiocardiochirurgia, di tecnico di emodialisi, di igienista dentale, di
dietista, di podologo e di tecnico di prevenzione sanitaria ed ambientale;
b) per le attività di supporto sanitario, le
professioni di tecnico ortopedico e di tecnico ottico-optometrista.
4. Sono istituite nell'area riabilitativa le professioni sanitarie di
fisioterapista, di logopedista, di ortottista-assistente in oftalmologia, di
audiometrista, di audioprotesista, di psicomotricista e di educatore
professionale.
5. In sede di prima applicazione della presente legge i soggetti che
esercitano rispettivamente la professione di massofisioterapista e la
professione di educatore sanitario, in possesso di diploma regolarmente
riconosciuto, sono iscritti, a domanda, rispettivamente all'albo
professionale dei fisioterapisti ovvero degli assistenti sanitari
visitatori, istituiti ai sensi dell'articolo 8, in un elenco separato. Entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le scuole per
la formazione dei massofisioterapisti sono soppresse.
6. In sede di prima applicazione della presente legge la professione di
tecnico di prevenzione ambientale e del lavoro é esercitata dal
personale del ruolo sanitario appartenente alle tabelle del personale
tecnico-sanitario e del personale di vigilanza ed ispezione, nonché
dal personale del ruolo tecnico di cui all'allegato 1 al decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive
modificazioni, cui, alla data di entrata in vigore della presente legge,
siano state attribuite funzioni ispettive e di controllo in materia di
sicurezza del lavoro.
Art. 2.
(Abilitazione)
1. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie di cui
all'articolo 1 é richiesto il conseguimento del relativo diploma
universitario, il cui ordinamento didattico, comprensivo di attività
di tirocinio e di attività tutoriali, é definito, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
emanato di concerto con il Ministro della sanità. L'ordinamento
didattico disciplina altresí il riconoscimento degli esami sostenuti
nell'ambito dei corsi attivati precedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Gli attestati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 267, sono, a tutti gli effetti, equipollenti ai diplomi di cui al
comma 1.
3. L'esame finale del corso di diploma universitario, articolato in una
prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio della
professione. Nella commissione di esame é assicurata la presenza di
un rappresentante del relativo collegio professionale.
(Corsi di diploma universitario)
1. Per l'espletamento dei corsi di diploma universitario di cui
all'articolo 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. Le regioni nelle quali non hanno sede università
promuovono i protocolli d'intesa di cui al medesimo articolo 6, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, con
le università delle regioni limitrofe.
2. I requisiti di idoneità e per l'accreditamento delle strutture
del Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni private in cui si
svolge l'attività di formazione relativa alle professioni di cui
all'articolo 1 sono disciplinati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato
d'intesa con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Tali requisiti sono definiti anche in relazione alla
disponibilità delle attrezzature, alla dotazione strumentale, alla
tipologia dei servizi e alla professionalità del personale di
ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale o istituzione privata.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accreditano
le strutture del Servizio sanitario nazionale e le istituzioni private ai
fini di cui al comma 2, tenuto conto del numero e della ubicazione
territoriale delle stesse, nonché di particolari caratteristiche
territoriali, quali le aree montane, e del numero di studenti da ammettere a
ciascun corso di diploma determinato ai sensi del comma 5.
4. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dagli
ordinamenti didattici universitari di cui all'articolo 2 é affidata,
di norma, al personale sanitario di ruolo dipendente dalla struttura presso
la quale si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti
richiesti. Le attività di tirocinio e quelle tutoriali previste dai
medesimi ordinamenti didattici sono affidate ai soggetti in possesso del
diploma di formazione complementare di cui all'articolo 4.
5. Le regioni determinano, ogni tre anni, in relazione alle previsioni
dei relativi piani sanitari, il numero complessivo degli studenti da
ammettere ai corsi di diploma universitario di cui all'articolo 2 e quello
da ammettere presso ciascuna struttura o istituzione accreditata. La
relativa delibera é trasmessa al Ministro della sanità che,
per esigenze derivanti dalla programmazione sanitaria nazionale o per
necessità di riequilibrio interregionale, puó richiedere,
entro trenta giorni dalla trasmissione, la variazione del numero dei posti
disponibili.
Art. 4.
(Corsi di specializzazione complementare)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro della sanità, sono individuati i
settori di attività delle professioni di cui all'articolo 1 per i
quali, in relazione alla programmazione sanitaria nazionale e a quella
regionale, nonché alla normativa comunitaria, possono essere attivati
corsi per il conseguimento del diploma di formazione complementare. I corsi
di formazione complementare sono comunque attivati per lo svolgimento delle
attività di tirocinio e tutoriali previste dagli ordinamenti
didattici universitari dei corsi di cui all'articolo 3 nonché per le
attività di assistenza pediatrica, di assistenza ai malati
geriatrici, malati terminali e pazienti in riabilitazione neuromotoria e per
lo svolgimento delle funzioni direttive. L'attivazione del corso di
formazione in assistenza pediatrica determina la soppressione del corso per
il conseguimento del diploma di Stato per l'abilitazione alla professione di
vigilatrice dell'infanzia, di cui all'articolo 7 della legge 19 luglio 1940,
n. 1098, garantendo, comunque, il completamento degli studi a coloro che
risultano, a quella data, iscritti al citato corso.
2. L'ordinamento didattico dei corsi di formazione complementare é
definito, ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della sanità.
L'esame finale del corso é articolato in una prova scritta ed in una
prova pratica. Nella commissione di esame é assicurata la presenza di
un rappresentante del relativo collegio professionale.
3. Ai fini dell'espletamento dei corsi di formazione complementare di cui
al presente articolo, della definizione dei requisiti di idoneità e
per l'accreditamento delle strutture del Servizio sanitario nazionale e
delle istituzioni private presso le quali si svolge l'attività di
formazione relativa agli stessi corsi, nonché della determinazione
del numero dei soggetti da ammettere ai medesimi corsi, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3.
Art. 5.
(Riconoscimento dei titoli di studio)
1. Sono fatti salvi gli effetti giuridici dei diplomi e degli attestati
conseguiti secondo l'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge ai fini dell'esercizio delle relative attività
professionali e dell'accesso al pubblico impiego. I diplomi rilasciati dalle
scuole dirette a fini speciali per l'esercizio delle professioni di cui alla
presente legge sono, a tutti gli effetti, equipollenti ai diplomi
universitari nel caso in cui abbiano la stessa denominazione o una
denominazione corrispondente.
2. Coloro che abbiano conseguito, secondo l'ordinamento vigente alla data
di entrata in vigore della presente legge, un diploma o un attestato
relativo ad una delle professioni di cui all'articolo 1, rilasciato a
seguito di un corso per l'accesso al quale non fosse richiesto il possesso
del diploma di scuola secondaria superiore, possono richiedere alle
competenti facoltà universitarie, secondo quanto stabilito dagli
ordinamenti didattici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, la convalida degli
studi svolti ai fini del conseguimento del diploma universitario, qualora
siano in possesso del diploma di scuola media superiore.
Art. 6.
(Profili e competenze professionali)
1. I profili relativi alle professioni di infermiere, di ostetrica o di
ostetrico, di igienista dentale, di dietista, di podologo, di tecnico
ortopedico, di fisioterapista, di logopedista, di assistente in
oftalmologia, di audiometrista, di audioprotesista, di tecnico di
laboratorio, di tecnico di radiologia e di tecnico di neurofisiopatologia
sono definiti ai sensi dell'articolo 1 dei decreti del Ministro della
sanità 14 settembre 1994, rispettivamente n. 739, n. 740, n. 669, n.
744, n. 666, n. 665, n. 741, n. 742, n. 743, n. 667, n. 668, 26 settembre
1994, n. 745 e n. 746, 15 marzo 1995, n. 183. Con decreti del Ministro della
sanità, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i profili relativi alle altre
professioni sanitarie indicate all'articolo 1.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le competenti Commissioni parlamentari ed il Consiglio superiore di
sanità, sono definite le competenze di ciascuna delle professioni
sanitarie di cui all'articolo 1.
3. I soggetti che esercitano le professioni di cui all'articolo 1
nell'ambito delle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale o
delle istituzioni private non possono essere distolti dalle funzioni proprie
del profilo di appartenenza. Gli atti ed i provvedimenti adottati in
violazione del divieto di cui al presente comma sono nulli ed impegnano la
responsabilità, personale e diretta, dei componenti degli organi di
amministrazione che li dispongono.
Art. 7.
(Figure professionali)
1. Alle figure professionali individuate con decreto del Ministro della
sanità, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge.
Art. 8.
(Albo professionale e vigilanza)
1. Per l'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 é
obbligatoria l'iscrizione al relativo albo professionale, istituito presso
ciascun collegio provinciale, regionale o nazionale, ai sensi del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 , n. 233 , e
successive modificazioni, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956, n.
561, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive
modificazioni. I collegi professionali di cui al presente articolo, ove non
esistenti, sono istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. I soggetti in possesso del diploma di formazione complementare di cui
all'articolo 4 sono iscritti in uno specifico elenco aggiunto all'albo della
relativa professione.
3. L'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 é soggetto
a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Art. 9.
(Disposizioni per le province autonome
di Trento e di Bolzano)
1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e delle relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 689, al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.