Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06754

Atto n. 4-06754

Pubblicato il 20 dicembre 2016, nella seduta n. 735
Risposta pubblicata

DONNO , PUGLIA , GIARRUSSO , CAPPELLETTI , PAGLINI , MORONESE , SANTANGELO - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia. -

Premesso che:

secondo l'annuario statistico 2016 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il numero di italiani detenuti all'estero, registrati nel 2015, è pari a 3.288, con una distribuzione prevalente, pari al 78 per cento, nell'Unione europea;

gran parte di tali detenuti ha una famiglia residente in Italia e non ha diritto ad un supporto economico per le spese legali e di gestione da affrontare, ivi compreso un aiuto psicologico gratuito;

i connazionali detenuti sono esposti a diffusi episodi di contrazione di malattie a cui, però, non seguono idonee cure, anche a causa di difficoltà legate al recapito di medicinali e alla sottoposizione a visite specialistiche;

a ciò si aggiungono complicazioni connesse alla comprensione della lingua locale, talvolta estremamente penalizzanti per la comunicazione con le autorità nelle fasi di accusa e di difesa;

considerato che come diffuso dal sito istituzionale del Ministero della giustizia, "con l'approvazione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, ratificata dall'Italia con la legge 25 luglio 1988, n.334, il Consiglio d'Europa ha previsto una procedura di trasferimento applicabile da tutti gli Stati, anche se non aderenti al Consiglio d'Europa, per l'esecuzione della sentenza nel Paese d'origine della persona condannata in cui essa ha i propri interessi affettivi e lavorativi e in cui possono meglio essere perseguiti la finalità rieducativa e il processo di reinserimento nel contesto sociale di appartenenza";

considerato, inoltre, che:

riguardo all'assistenza ai detenuti, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilisce che "nel caso di arresto in un Paese straniero, il cittadino italiano ha diritto a chiedere la protezione consolare, nell'ambito della quale la Rappresentanza diplomatico-consolare può: rendere visita al detenuto; fornire nominativi di legali in loco; curare i contatti con i familiari; assicurare, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica e generi di conforto al detenuto; intervenire per il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti del 21.3.1983 o con cui siano in vigore accordi bilaterali; intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia. Il Consolato, per contro, non può intervenire in giudizio per conto del connazionale e/o farsi carico delle spese legali";

sotto il profilo dell'assistenza legale, inoltre, il Ministero degli affari esteri precisa che "l'assistenza legale può essere prestata attraverso l'indicazione di un legale di fiducia e - in casi di particolare gravità - anche sotto forma di aiuto finanziario a connazionali indigenti. Tale aiuto da parte dell'ufficio consolare per il pagamento delle spese legali può essere concesso - in caso di comprovata indigenza - sotto forma di: sussidio per i residenti all'estero nella circoscrizione di competenza; prestito con promessa di restituzione per i connazionali in transito. La Rappresentanza, prima di richiedere l'imputazione di spesa di assistenza legale in favore di connazionali detenuti all'estero, accerterà previamente l'eventuale disponibilità dei familiari in Italia a farsi carico delle relative spese",

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali misure di competenza intendano adottare, al fine di tutelare la condizione dei connazionali detenuti all'estero, agevolando in maniera efficace e tempestiva, anche dal punto di vista economico, coloro che non sono in grado di provvedere autonomamente al pagamento di un'adeguata difesa, facilitando i contatti con i familiari e predisponendo ogni supporto all'uopo richiesto, ivi compresi quelli di natura linguistica e psicologica.