Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06495
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Atto n. 4-06495
Pubblicato il 30 marzo 2004
Seduta n. 575
FORLANI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. -
Premesso che:
la legge 19 maggio 1986, n. 224, disciplina le “Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze Armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l’avanzamento degli ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza”;
l’articolo 32, comma 6, di tale legge statuisce che “la promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli e Corpi dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di Finanza, con l’esclusione dei Generali di Corpo d’Armata e gradi equiparati";
l’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, contenente norme sull’“inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di Polizia”, stabilisce che “i dirigenti superiori del ruolo ad esaurimento di cui all’articolo 20 sono valutati al compimento del terzo anno di servizio nella qualifica, considerando utile anche il servizio prestato prima dell’inquadramento e, se dichiarati idonei, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello della data di cessazione dal servizio per limiti di età o per fisica inabilità o per decesso”;
la norma attribuisce – esclusivamente ai dirigenti della Polizia di Stato del ruolo ad esaurimento – il beneficio della promozione alla vigilia della cessazione per raggiungimento dei limiti di anzianità di servizio o a seguito di inabilità fisica o di decesso sopravvenuti nel corso del servizio;
il tenore della norma esclude da questo beneficio i dirigenti della Polizia di Stato del ruolo ordinario, dei ruoli tecnici e professionali dei sanitari, evidenziando una chiara situazione discriminatoria tra i dirigenti della Polizia di Stato appartenente al ruolo ad esaurimento, quelli delle Forze Armate e quelli inclusi nei restanti ruoli;
il comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2003, concernente la “rideterminazione delle indennità di posizione e dell’indennità perequativa del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate”, ha disposto che tali indennità non producono effetti ai fini della determinazione dell’indennità ausiliaria e dell’attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio;
in più di una occasione i vertici di Rinnovamento Sindacale per l’U.G.L. hanno pubblicamente espresso la loro ferma contrarietà a questa ingiusta discriminazione,
l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga grave e fortemente discriminatoria la situazione che allo stato attuale si è venuta a concretizzare;
quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per rimuovere la iniqua disparità di trattamento esistente tra dirigenti, appartenenti al medesimo comparto contrattuale;
se non si intenda intervenire, con la determinazione che il caso richiede, al fine di abolire il comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2003, così caratterizzato da una ratio fortemente penalizzante e punitiva per le meritorie categorie interessate delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.