Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-03265

Atto n. 3-03265

Pubblicato il 27 ottobre 2016, nella seduta n. 712
Svolto nella seduta n. 759 dell'Assemblea (09/02/2017)

GASPARRI - Al Ministro dell'interno. -

Premesso che:

in data 9 dicembre 2015, il capo della Polizia pro tempore, dottor Alessandro Pansa, ha sospeso dal servizio l'agente Fabrizio Rossi, con l'accusa di aver sottratto materiale di vecchio tipo, non più in uso dal personale di Polizia, obsoleto e deteriorato, per denunciare, a margine degli attacchi terroristici di Parigi, come le forze dell'ordine italiane non disponessero di attrezzature adeguate in caso di emergenza;

l'agente, avente la qualifica di assistente capo, è stato altresì denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di peculato, abuso d'ufficio e diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico nonché per abbandono del posto di servizio;

in seguito alla sospensione dal servizio dell'agente e al silenzio sulla questione da parte del Ministro in indirizzo e del Presidente del Consiglio dei ministri, il segretario del Sindacato autonomo dei poliziotti (Sap), Gianni Tonelli, ha iniziato uno sciopero della fame della durata di 61 giorni;

successivamente il Sap è venuto in possesso del documento con cui la Digos, nella persona del dirigente, dottor Fabozzi, ha scritto alla Procura della Repubblica per informarla che "nell'informativa trasmessa, lo scorso 3 dicembre, nell'ambito del predetto processo penale, non si fa alcun riferimento a materiale non più in dotazione ed equipaggiamenti destinati allo smaltimento, né a caschi in disuso";

nel medesimo documento è altresì specificato che i giornalisti hanno redatto servizi che forniscono "informazioni che non trovano fedele riscontro negli atti d'indagine", ovvero che, probabilmente, taluno avrebbe trasmesso loro dei documenti falsi;

in seguito a quanto descritto, il segretario Tonelli ha contestato le decisioni prese;

considerato che:

il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, in data 11 ottobre 2016, ha pronunciato un'ordinanza sul ricorso n. 8156/2016, proposto dall'agente Fabrizio Rossi contro il Ministero dell'interno e la Questura di Roma per l'annullamento del decreto n. 333D/57874 adottato dal capo della Polizia con cui il ricorrente è stato sospeso dal servizio, in maniera cautelare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del DPR n. 737/1981;

l'ordinanza ha rilevato che, secondo la previsione di cui all'articolo 9, comma 2, è facoltà dell'amministrazione adottare la sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale solo "quando la natura del reato sia particolarmente grave";

infine, il Tar del Lazio ha ritenuto che nella fattispecie menzionata non esiste tale presupposto ex leg, pertanto ha accolto la domanda cautelare presentata dall'agente di Polizia, interrompendo la sospensione di quest'ultimo dal servizio;

l'interrogante, con precedenti atti di sindacato ispettivo (2-00366 e 3-02505, che non hanno ancora ricevuto risposta), aveva già denunciato la grave punizione inflitta all'agente Rossi e il conseguente sciopero della fame condotto dal segretario del Sap, con tutte le complicazioni di salute che ciò ha comportato, senza però che le proprie istanze venissero accolte o perlomeno ascoltate;

alla luce di quanto espresso, risulta improcrastinabile un'azione da parte del Ministro in indirizzo volta a fare definitiva chiarezza circa una situazione sulla quale vi sarebbero ancora molte ombre,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione che ha coinvolto l'agente Fabrizio Rossi, il segretario del Sap Gianni Tonelli e la Polizia di Stato;

se non ritenga necessario, alla luce della sentenza emanata da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiarire de visu, con i diretti interessati, la spiacevole situazione venutasi a creare;

se, alla luce del rigetto attuato da parte del Tar del Lazio, voglia attivarsi al fine di corrispondere all'agente Rossi le mensilità stipendiali che gli sono state ingiustamente sottratte, tenendo presente che quest'ultimo deve garantire, ad una figlia di 6 anni, un'esistenza dignitosa.