Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06583
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Atto n. 4-06583
Pubblicato il 27 ottobre 2016, nella seduta n. 712
SCILIPOTI ISGRO' - Al Ministro della salute. -
Premesso che:
si è appreso dai mass media nazionali notizie riguardanti il fatto che il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone riconosciute invalide o in attesa di riconoscimento dell'invalidità le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un progetto riabilitativo individuale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito;
i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), seppure prevedano un aggiornamento dei prodotti erogabili, ipotizzando una modalità di acquisizione tramite gara che garantirebbe la qualità del servizio offerto ai cittadini, aumentano di fatto l'iniquità di accesso alle prestazioni e limitano il ricambio tecnologico;
il ruolo dell'audioprotesista è fondamentale nel percorso terapeutico di scelta e di collaudo dell'apparecchio acustico, mentre l'acquisizione del dispositivo tramite gare pubbliche, come previsto nella bozza dei nuovi LEA, renderebbe più complessa la fornitura del dispositivo ma, soprattutto, non garantirebbe una terapia adatta alle specifiche, uniche e personali, esigenze dell'assistito. Gli apparecchi acustici sono infatti dispositivi medici ad altissima personalizzazione destinati al paziente al quale sono prescritti, motivo per cui fino ad oggi non sono stati vincolati ad acquisto tramite gare pubbliche. Questo cambiamento provocherebbe gravi danni al sistema, alle imprese e al trattamento dei soggetti che soffrono di sordità;
in particolare, i nuovi LEA non permettono di ottenere risparmi evidenti per il Servizio sanitario nazionale se si prende in considerazione che vi è la necessità di avere un dispositivo acustico personalizzato senza il quale si genererebbero, infatti, ingenti sprechi di apparecchi non appropriati con l'ulteriore costo per demolirli perché non utilizzati;
constatato che:
il decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, individua, nel dettaglio, le categorie di persone che hanno diritto all'assistenza protesica, le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore tariffario e le modalità di erogazione;
l'elenco n. 1 del nomenclatore contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo. Contiene, inoltre, i dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista. Tali dispositivi sono destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti;
l'elenco n. 2 del nomenclatore contiene i dispositivi (ausili tecnici) di serie, la cui applicazione o consegna non richiede l'intervento del tecnico abilitato;
l'elenco n. 3 contiene gli apparecchi acquistati direttamente dalle ASL ed assegnati in uso con procedure indicate,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia valutato che la fornitura di apparecchi acustici di cui al livello 2a degli attuali LEA, senza quelle prove preliminari previste dal decreto ministeriale n. 332 del 1999, comporterà la vendita di apparecchi "di serie" che potranno compromettere in modo irrimediabile l'udito delle persone, con la possibilità di una rivalsa risarcitoria a carico delle strutture sanitarie;
se sia stato valutato l'impatto economico negativo conseguente alla gara di appalto per i presidi acustici di cui al livello 2a, considerato che la stessa comporterà l'acquisto di presidi acustici di serie che potranno non soddisfare la richiesta degli utenti finali: per semplificare: si acquisteranno 100 pezzi per un livello di ipoudenti (ci sono 1.000 tipologie di apparecchi acustici) ma non ci sarà richiesta pari agli stessi ed in altri casi si potrà avere un numero di pazienti superiore a quelli acquistati con gara di appalto e che risponderanno ad un altro tipo di esigenza;
se ritenga possibile esperire le gare di appalto per i presidi acustici di cui al livello 2a senza aver previsto la presenza di tecnici audioprotesisti all'interno delle ASL, attualmente non presenti, visto che gli stessi tecnici dovranno rendere operativo il presidio acustico prescritto dal medico specialista;
se abbia valutato come l'attuale sistema previsto di indire gare di appalto per presidi acustici di cui al livello 2a dei nuovi LEA, escluda la possibilità di partecipazione anche ai soggetti di altri Paesi europei violando la normativa europea sulla libera circolazione, specificando le iniziative che intenda adottare al riguardo;
quale sia il motivo per cui siano stati esclusi dai nuovi LEA gli apparecchi acustici su misura (I.T.E.) previsti dalla direttiva europea 93/42/CEE;
se abbia valutato l'impatto che avranno i nuovi LEA relativamente ai soggetti con perdita uditiva da 55 fino a 75 decibel HL nell'orecchio migliore, i quali non avranno diritto ad alcun apparecchio acustico sebbene negli altri Stati membri UE viene previsto un livello nettamente inferiore, ovvero in alcuni casi di 35;
se non ritenga opportuno introdurre correttivi alla situazione.