Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06567

Atto n. 4-06567

Pubblicato il 26 ottobre 2016, nella seduta n. 710

GINETTI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

l'accesso all'istruzione è un diritto dell'uomo primario e inalienabile, indispensabile nell'attuale società della conoscenza. L'articolo 34, comma terzo, della Costituzione, naturale corollario dell'articolo 3 che recita "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana", stabilisce che "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi";

supportare il diritto all'istruzione, anche universitaria, è quindi una necessità cui lo Stato deve tendere ed è la stessa Costituzione allo stesso articolo 34, comma quarto, che suggerisce alcuni strumenti attuativi allorché afferma: "La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso";

tali principi non solo rispondono ad un bisogno di equità e uguaglianza ma interpretano anche l'esigenza che un Paese deve avere nel promuovere l'istruzione dei suoi cittadini al fine di trarne dei concreti benefici, per esempio dal punto di vista dello sviluppo equilibrato economico e sociale, del progresso culturale e della partecipazione attiva alla vita democratica. Quest'ultimo punto è peraltro anche il fulcro dei due programmi d'indirizzo strategico che si è data l'Unione europea per i primi due decenni del nuovo millennio, la strategia di Lisbona ed "Europa 2020", atti a traghettare i Paesi europei verso un'economia della conoscenza, ossia uno sviluppo del tessuto produttivo mirato all'estrazione di valore da una forte innovazione;

uno degli obiettivi proposti in tale prospettiva è di aumentare il numero di giovani (dai 25 ai 34 anni) in possesso come minimo di un titolo di istruzione superiore (universitario o equivalente) ad almeno il 40 per cento, e questo significherebbe per l'Italia arrivare al 26 per cento entro il 2020 (oggi sono circa il 20 per cento);

considerato che:

la valorizzazione delle risorse umane e delle eccellenze è un obiettivo concreto che il legislatore ha perseguito dapprima con la legge 11 gennaio 2007, n. 1, successivamente con il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, e, più di recente, con il decreto ministeriale 19 marzo 2015, n. 182;

tra i soggetti che a livello operativo devono garantire il diritto allo studio ed alla conoscenza vi sono gli enti regionali per il diritto allo studio universitario che, sulla base dei principi di inclusività e partecipazione, devono apprestare i servizi di base, quali le borse di studio e le altre provvidenze, e promuovere il diritto alla conoscenza costruendo concrete opportunità di crescita sociale;

evidenziato che:

per effetto della disciplina introdotta dall'art. 1, comma 102, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), si è avuta una sostanziale equiparazione dei diplomi rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, conseguiti in vecchio ordinamento ad una laurea magistrale;

detta equiparazione, rectius equipollenza, è stata prevista e contemplata esclusivamente per consentire l'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso al pubblico impiego, come è agevole rilevare dallo stesso tenore del successivo comma 103, che testualmente stabilisce: "Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego"; ciò viene ribadito con riferimento ai diplomi accademici sia di primo che di secondo livello, come i diplomi rilasciati dai conservatori di musica;

da tale assunto discende come l'equipollenza non debba essere presa in considerazione per quanto concerne la richiesta di accesso alle borse di studio funzionali all'ingresso, non già al pubblico impiego, ma ad una facoltà universitaria così da rendere effettivo il diritto allo studio; in diversa ipotesi, infatti, si finirebbe per penalizzare quegli studenti, capaci e meritevoli, che hanno conseguito un titolo accademico con anticipo rispetto al naturale iter della carriera prescelta e che, sprovvisti dei mezzi, non possono iscriversi ad un nuovo corso di studi superiori;

risulta all'interrogante che alcuni enti regionali per il diritto allo studio universitario, tra cui quello della Regione Lazio, denominato Laziodisu, abbiano escluso dalle graduatorie delle borse di studio e degli alloggi alcuni studenti, capaci e meritevoli, che, pur sprovvisti di adeguati mezzi economici, come attestato dal certificato ISEE-U, erano in possesso di un diploma accademico di cui ai commi 102 e 103 dell'art. 1 della legge n. 228 e quindi di un titolo equipollente ad una laurea magistrale ai sensi dell'art. 23 del bando per l'anno 2016,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non ritenga opportuno, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione, emettere una circolare interpretativa della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per chiarire i limiti ed i contenuti dell'equipollenza tra i titoli, cosicché gli uffici regionali competenti possano assicurare, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, il diritto allo studio, evitando di limitare l'accesso a quegli studenti, tanto capaci e meritevoli da aver conseguito precocemente un diploma accademico di primo o secondo livello (ad esempio diploma di conservatorio), dalla possibilità di intraprendere una nuova carriera universitaria solo perché sprovvisti di sufficienti mezzi economici;

se non ritenga opportuno, anche alla luce dell'esperienza acquisita con l'istituzione del Fondo per il merito di cui all'art. 9, commi 3-16, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, soprattutto per valorizzare le eccellenze, predisporre più efficaci e concreti mezzi di sostegno per garantire il diritto allo studio universitario per gli studenti che si siano dimostrati particolarmente capaci e meritevoli.