Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-03215
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Atto n. 3-03215 (con carattere d'urgenza)
Pubblicato il 12 ottobre 2016, nella seduta n. 698
CAPACCHIONE - Al Ministro della difesa. -
Premesso che:
in data 26 settembre 2016 il Ministero della difesa pubblicava il bando di concorso per titoli ed esami, con relativo decreto n. 242/1D, per il reclutamento di 26 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri;
tale bando è il primo a recepire le modifiche relative ai limiti di altezza per gli appartenenti alle forze armate, recepite con la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante la modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
si tratta del primo bando che recepisce le modifiche apportate dalla normativa, in ottemperanza della quale tutti i marescialli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, a prescindere dalla statura e compresi quelli esclusi dai precedenti concorsi effettuati antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge n. 2 del 2015, possono prendere parte ai concorsi;
il bando fissa il limite di età anagrafica massima dei candidati al concorso in anni 40;
diversi precedenti bandi relativi all'alimentazione del ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri prevedevano per i marescialli in servizio, a prescindere dal relativo grado, un limite di età anagrafica massimo pari ad anni 50;
la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-416/13 (ECLI: EU: C:2014:2371) del 13 novembre 2014 afferma, al punto 24, che: "la Corte ha riconosciuto l'esistenza di un principio di non discriminazione in base all'età, che deve essere considerato un principio generale del diritto dell'Unione e cui la direttiva 2000/78 dà espressione concreta in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (sentenze Kücükdeveci, C-555/07, EU: C:2010:21, punto 21, nonché Prigge e a., C-447/09, EU: C:2011:573, punto 38)";
considerato che la normativa italiana non prevede che vi siano limiti relativi all'età anagrafica per i partecipanti a bandi di concorso della medesima natura di quelli citati,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno stabilire limiti di età anagrafica per la partecipazione a bandi di concorso della natura di quelli descritti ed in tal caso se debba ritenersi appropriato il limite massimo di anni 40 o quello di anni 50.