Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06437
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Atto n. 4-06437
Pubblicato il 23 marzo 2004
Seduta n. 569
DE PETRIS, BOCO. - Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali. -
Premesso che:
in data 17 dicembre 2003 l'ufficio del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di tre persone indagate per aver organizzato e svolto, in concorso tra loro, operazioni di gestione abusiva, traffico illecito e smaltimento illegale di ingenti quantitativi di rifiuti speciali in alcune zone della Toscana ed in particolare del Mugello, in provincia di Firenze;
tra i destinatari dei provvedimenti figurano i titolari delle società a responsabilità limitata Zoffoli metalli s.r.l. di Copparo (Ferrara) e Macinati metallici s.r.l., che operano nel campo della raccolta e riciclaggio o intermediazione di materiali ferrosi e metallici;
l'indagine, condotta dalla magistratura fiorentina, ha evidenziato un traffico illegale di rifiuti pericolosi, costituiti da plastica e gomma contaminata da sostanze pericolose, quali metalli pesanti come cadmio, zinco, rame e piombo, derivanti dall'attività di recupero di rifiuti speciali, smaltiti al fine di conseguire profitto senza autorizzazione ed in modo difforme da quanto previsto dal decreto legislativo n. 22/97;
tali rifiuti venivano conferiti per quantitativi medi mensili ingenti (circa 450 tonnellate, per un volume su base annua di circa 5000 tonnellate) cedendoli a vari soggetti proprietari di aree e terreni non idonei a riceverli, all'interno dei quali i rifiuti erano depositati ed utilizzati come materiale di riempimento e come sottofondo per il terreno adibito al maneggio dei cavalli;
secondo quanto accertato dalle indagini preliminari, il trasporto del materiale derivante da operazioni di recupero di rifiuti costituiti da cavi elettrici avveniva sistematicamente in assenza della prescritta documentazione o in presenza di documentazione falsa volta ad attribuire al rifiuto la natura di materia prima ed i materiali, anziché nelle apposite discariche, erano avviati, per essere ceduti gratuitamente salvo il rimborso delle spese di viaggio, presso allevamenti e maneggi di cavalli. Tali maneggi o terreni agricoli, situati in località Barberino di Mugello (Firenze), Castelfranco di sotto (Pisa), Scarperia, Vicchio, Figline Valdarno, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Borgo San Lorenzo (Firenze), Monteriggioni (Siena), nonché nelle zone di Montemurlo, Piombino, Castelfranco di sotto (Pisa) e nel comune di Parma, non disponevano di un registro ove annotare la consistenza, qualità e provenienza dei rifiuti, nè tanto meno di qualsiasi autorizzazione alla gestione o stoccaggio definitivo di rifiuti;
la notizia di reato derivava da sopralluoghi effettuati presso terreni agricoli o destinati ad attività di equitazione o di allevamento di cavalli nell'area del Mugello, ove la polizia giudiziaria rilevava la presenza di terra frammista a grandi quantità di frammenti di plastica derivante da operazioni industriali di recupero di rifiuti costituiti da cavi elettrici, nonché da frammenti di cavi metallici (principalmente in rame);
i rapporti di prova, relativi ai terreni misti a gomma prelevati presso alcuni maneggi di Scarperia, Vicchio, Barberino, Borgo S. Lorenzo, effettuati dal servizio sub-provinciale Mugello Piana di Sesto dell'Arpat (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) e comunicati al Procuratore della Repubblica di Firenze nel settembre 2003, evidenziano il fatto che i prelievi fanno emergere valori di concentrazione ottenuti dall'analisi per i parametri rame, piombo, zinco o rame superiori a qualsiasi limite previsto dalla vigente normativa e comunque ai limiti di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 471/99 o dell'allegato 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R del 17/7/2001;
l'Arpat, avendo i proprietari dei maneggi e delle aree interessate provveduto all'interramento dei rifiuti rinvenuti, ha rilevato la violazione dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (cosidetto "decreto Ronchi"), ordinando conseguentemente che i terreni su cui sono stati prelevati i campioni di rifiuti misti a terra fossero sottoposti a bonifica ed asportazione del rifiuto illecitamente ivi ricoperto;
l'Arpat ha ipotizzato inoltre la violazione del medesimo "decreto Ronchi" a carico dei proprietari delle citate aree per aver cagionato l'inquinamento del terreno con rifiuti pericolosi, per aver abbandonato i rifiuti sul suolo o nel suolo e cagionato il superamento dei limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale relativi ai metalli pesanti per la destinazione d'uso dei terreni, rilevando altresì che la presenza dei composti del cadmio in associazione a quella dei composti del piombo crea sicuramente un effetto sinergico, aumentando la reale pericolosità del rifiuto;
in almeno un caso il rifiuto tal quale campionato è stato classificato come rifiuto speciale pericoloso per l'accertamento di un valore di piombo pari allo 0,538% in peso, avendo l'allegato A della direttiva del Ministero dell’ambiente e per la tutela del terriotorio del 9 aprile 2002 definito pericolosi i rifiuti che contengono una o più sostanze cancerogene nelle categorie 1 o 2 (riconosciute come tossiche per il ciclo produttivo) in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1%, ovvero una o più sostanze cancerogene di cui alla categoria 3 in concentrazioni uguali o superiori all'1%;
i risultati dei test di cessione diretti a verificare la quantità di sostanza inquinante che il campione analizzato, immerso in acqua, cede alla medesima, hanno superato nettamente, per i parametri rame e zinco, i valori di concentrazione fissati dal decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 per il recupero dei rifiuti contenenti tali sostanze,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per l'immediata bonifica dei siti nei quali sono stati illecitamente interrati i rifiuti, alla luce del fatto che tali siti, per le loro caratteristiche ed utilizzo, oltre a non essere autorizzati a tali operazioni, non sono comunque idonei a ospitare rifiuti speciali di qualsiasi natura, nonché per assicurare la completa rimozione dei rifiuti stessi;
quali valutazioni siano state fatte in merito alla sussistenza di un impatto ambientale particolarmente grave, a prescindere dalla classificazione, peraltro aggiornata nel 2002, del rifiuto speciale come pericoloso o non pericoloso, con particolare riferimento al potenziale rilascio di sostanze inquinanti nell'ambiente per il tramite delle acque di dilavamento;
quali accertamenti siano stati svolti dall'ARPA della Regione Toscana per verificare l'esatta estensione del fenomeno ed il numero dei maneggi ed allevamenti di cavalli coinvolti rispetto al totale delle strutture di quel tipo presenti in quella Regione;
quali accertamenti siano stati svolti per valutare l'effettiva contaminazione dell'area di spandimento con sostanze che impongono l'obbligo di bonifica ai sensi del decreto ministeriale n. 471/99, essendo stato riscontrato in taluni casi il superamento degli stessi parametri definiti per le aree industriali, nonostante i campioni siano stati prelevati in terreni destinati ad area verde agricola, come si evince dalla relazione dell'Arpat del 17/10/2003;
quali conseguenze sulla salute dei cavalli o dei possibili frequentatori dei maneggi siano state determinate dall’attività abusiva di smaltimento e dalla connessa contaminazione dei siti di destinazione dei rifiuti, essendosi profilata la necessità di attivare la bonifica dei luoghi anche solo sotto il profilo del concreto pericolo che si verifichi l'inquinamento ai sensi del citato articolo 17 del “decreto Ronchi”;
quale sia la valutazione, in termini di sicurezza ambientale e sanitaria, dei risultati dei testdi cessione, posto che la presenza dei rifiuti comporta la cessione di un’elevata quantità di sostanze inquinanti dai rifiuti stessi all'acqua e conseguentemente all'ambiente circostante, comprese le falde sotterranee e i bacini idrici superficiali, ove presenti;
quali iniziative urgenti si intenda intraprendere per consentire una valutazione dell'ampiezza del fenomeno dell'utilizzo di gomma e altri rifiuti da parte dei maneggi in Toscana ma anche in altre regioni, come emerge dalla stessa ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. di Firenze, secondo cui le intercettazioni telefoniche, i campionamenti ed i rilevi fotografici "dimostrano che la ditta produttrice di tali rifiuti (la Zoffoli metalli) gestisca e organizzi un'attività di traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti estesa anche al di là dell'ambito mugellese";
se non si ritenga - alla luce del fatto che le indagini della Procura di Firenze hanno fatto emergere non già un complesso di episodi occasionali e circoscritti temporalmente o territorialmente, ma un canale di sistematico smaltimento illecito che assicura lauti guadagni alle ditte coinvolte ed al quale sarebbe finalizzato l'intero ciclo produttivo aziendale - di dover rafforzare i controlli e le misure contro lo smaltimento ed il traffico illecito di rifiuti ferrosi e metallici;
quali iniziative si intenda assumere affinché i controlli sulle ditte che effettuano il recupero dei metalli dai cavi elettrici siano estesi in tutta Italia ed in particolare in Campania ed in tutto il Sud del Paese;
quali iniziative si intenda assumere per evitare che sia attuata la progettata classificazione dei rifiuti ferrosi e non ferrosi come materie prime secondarie, con la conseguente sottrazione al regime normativo sanzionatorio ed amministrativo di cui al decreto legislativo n. 22/97, con il serio rischio che il combinato disposto di tale provvedimento, unitamente alla recente interpretazione autentica della nozione di rifiuto di cui all'articolo 6 del “decreto Ronchi”, determini un ulteriore incentivo all'utilizzo irregolare o ambientalmente dannoso di sostanze pericolose;
quali iniziative si intenda attuare per accrescere il livello dei controlli e dei sopralluoghi nelle varie fasi di produzione, trasporto e smaltimento di rifiuti in gomma, plastica e metalli nelle aree agricole e verdi del nostro paese, con particolare riferimento ai maneggi ed allevamenti di cavalli, ma non soltanto per questi.