Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06431

Atto n. 4-06431

Pubblicato il 23 marzo 2004
Seduta n. 569

GARRAFFA. - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

l’articolo 8, comma 2, della legge n. 124 del 3 marzo 1999 dispone il trasferimento allo Stato del personale Ata (ausiliario, tecnico e amministrativo) degli enti locali in servizio al 25 maggio 1999 presso le istituzioni scolastiche statali;

i decreti collettivi, emessi dal Provveditore agli studi di Palermo, disponevano il trasferimento ai ruoli statali, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2000 e 15 marzo 2000, di dipendenti rivestenti i profili di bidello, bambinaia, portiere custode ed esecutore addetto ai servizi scolastici;

il Comune di Palermo comunicò la cancellazione dal ruolo unico del personale comunale dei suddetti dipendenti;

un’acclarata interpretazione giuridica si è nel corso degli anni manifestata da parte degli organi di giudizio;

i dipendenti assunti con la terza qualifica funzionale sono stati inquadrati successivamente nella qualifica di esecutore addetto ai servizi generali (quarta qualifica funzionale B-B3 del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali);

nel successivo passaggio ai ruoli statali si determinava un inquadramento in un profilo professionale qualitativamente inferiore per tipologia di mansioni, per livello di attività e per poteri di scelte e di azioni, determinando un’effettiva dequalificazione professionale e retributiva;

i dipendenti in questione richiedevano il diritto all’inquadramento nel profilo di assistente amministrativo (livello B1 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto scuola);

ai dipendenti che hanno adito le vie legali attraverso la sezione lavoro del Tribunale di Palermo è stato riconosciuto il diritto all’inquadramento nei ruoli B1 o B2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (comparto scuola);

è stata dichiarata illegittima la riduzione dello stipendio operata dal Ministero;

il Ministero è stato condannato a pagare le somme trattenute, oltre agli interessi legali previsti per legge;

tenuto conto che:

i dipendenti inquadrati in un ruolo inferiore, viste le decisioni delle sezioni lavoro del Tribunale, non devono svolgere mansioni inferiori al ruolo riconosciuto dallo stesso giudice del lavoro;

tale situazione sta determinando una serie di disservizi che comportano nocumento agli scolari e agli studenti in relazione ai livelli di igiene ambientale;

i dirigenti scolastici, consapevoli della gravità della situazione e dei diritti acquisiti dagli stessi dipendenti, applicano le indicazioni che provengono dagli enti locali e dal Provveditorato agli studi di Palermo,

l’interrogante chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo intendano avviare per mettere fine a questa annosa vicenda, per riconoscere definitivamente le giuste qualifiche ai dipendenti, per pagare loro gli emolumenti arretrati, per ristabilire un clima sereno all’interno della scuola palermitana e garantendo i servizi necessari al normale svolgimento in locali igienicamente attrezzati, custoditi e tutelati.