Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06322
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Atto n. 4-06322
Pubblicato il 14 settembre 2016, nella seduta n. 678
PETRAGLIA , DE PETRIS , BAROZZINO , CERVELLINI , DE CRISTOFARO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che:
i commi 131 e 132 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, disciplinano il termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo, in particolare il termine a partire dal quale gli stessi contratti non potranno superare 36 mesi, anche non continuativi, fissandolo al 1°settembre 2016. Inoltre, viene istituito il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
la sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato la violazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 (che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999) da parte della normativa nazionale che disciplina il settore scolastico e sottolinea l'uso spregiudicato di lavoro precario nella pubblica amministrazione;
considerato che:
alcuni dirigenti scolastici non stanno provvedendo a nominare i docenti, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sul divieto di nomine di supplenti che abbiano raggiunto i 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili, anche non continuativi;
a rigore la norma non può essere retroattiva, ossia contemplando il servizio precedente al 1° settembre 2016;
alcuni tribunali italiani stanno condannando le amministrazioni statali al risarcimento economico nei confronti di quelle lavoratrici e quei lavoratori che in questi anni hanno portato avanti l'attività di insegnamento, rilasciando a tutti gli effetti legali titoli di studio che hanno permesso a centinaia di studenti di accedere al mondo universitario e del lavoro;
ritenuto che:
a parere degli interroganti, non tutti i dirigenti scolastici sono concordi nell'interpretazione del comma 131 citato;
le graduatorie ad esaurimento sono graduatorie per titoli ed esami dove si compete anche e soprattutto in base al servizio effettuato, chi ha più servizio risulta essere più "meritevole" di incarico, anche di ruolo, nel momento in cui l'interpretazione del sopraccitato comma introducesse la retroattività della norma, si farebbe l'esatto opposto,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda chiarire esattamente il vincolo previsto dalla legge n. 107 del 2015 di non poter stipulare altri contratti a termine per chi ha superato i 36 mesi, evitando il rischio di licenziamento in tronco di 2 docenti precari su 3 che si sta mettendo in atto;
se non voglia procedere con urgenza all'assunzione a tempo indeterminato dei docenti rimasti nelle graduatorie ad esaurimento, di cui tra l'altro la scuola necessita, viste le migliaia di cattedre vacanti e disponibili che risultano indebitamente annoverate nell'organico di fatto;
se non voglia autorizzare l'immissione in ruolo dalla seconda fascia, nella quale sono presenti i docenti che vantano, oltre ai titoli, ben più dei 36 mesi di servizio, così come suggerito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.