Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06264

Atto n. 4-06264

Pubblicato il 4 agosto 2016, nella seduta n. 675

GAMBARO , BARANI , LONGO Eva , SCAVONE , AMORUSO - Ai Ministri dello sviluppo economico, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

nelle ultime settimane, secondo quanto riportano gli organi di stampa nazionali, la Corte di giustizia europea ha bocciato la proroga automatica decisa dall'Italia per le concessioni demaniali marittime e lacuali fino al 31 dicembre 2020, dunque le concessioni sulle spiagge italiane vanno messe a gara in ossequio alla direttiva Bolkestein 2006/123/CE;

la pronuncia della Corte sottolinea che "Il diritto dell'Unione osta a che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati" e che "tale proroga prevista dalla legge italiana impedisce di effettuare una selezione imparziale e trasparente dei candidati";

con tale sentenza, la Corte rileva che in punto di diritto spetta ai giudici italiani verificare se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali, che è la fattispecie in cui si applica l'articolo 12 della direttiva servizi; in questo caso, la Corte ha precisato che il rilascio delle autorizzazioni per lo sfruttamento economico delle spiagge "deve essere oggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e trasparenza, in particolare un'adeguata pubblicità";

i giudici di Lussemburgo hanno quindi rilevato che "la proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione";

la Corte precisa, infine, che, nel caso in cui la direttiva non fosse applicabile e qualora una concessione siffatta presenti un interesse transfrontaliero, certo "la proroga automatica della sua assegnazione a un'impresa con sede in uno Stato membro costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede negli altri Stati membri e potenzialmente interessate a tali concessioni, disparità di trattamento che è, in linea di principio, contraria alla libertà di stabilimento";

il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, non può essere invocato per giustificare una siffatta disparità di trattamento, dal momento che le concessioni sono state attribuite quando già era stato stabilito che tale tipo di contratto (che presenta un interesse transfrontaliero certo) doveva essere soggetto a un obbligo di trasparenza,

si chiede di sapere:

come il Governo intenda condurre il regime transitorio che porterà l'intero comparto degli esercenti gli stabilimenti balneari italiani verso una disciplina che si conformi alla volontà di Bruxelles, garantendo i livelli occupazionali esistenti;

come sia possibile tutelare gli enormi investimenti economici prodotti in questi anni dagli operatori del settore, in considerazione di una consistente proroga temporale, ora negata dalla Corte, prevedendo altresì i criteri per stabilire il reale valore delle imprese, tenendo conto degli investimenti realizzati, del valore commerciale e dell'avviamento, la professionalità e l'esperienza acquisita dagli attuali concessionari.