Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06246

Atto n. 4-06246

Pubblicato il 3 agosto 2016, nella seduta n. 674

CAPPELLETTI , MARTON , SANTANGELO , MORRA , BERTOROTTA , GIARRUSSO , LEZZI , MORONESE , GIROTTO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

da fonti di stampa (agenzia "ANSA" Veneto dell'8 luglio 2016), si apprende che un capitano ed un luogotenente della Guardia di finanza, in servizio a Treviso, sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con l'accusa di corruzione "per aver accettato oggetti di valore da un imprenditore trevigiano in cambio di uno sguardo indulgente sulle verifiche fiscali";

da fonti di stampa ("la tribuna di Treviso" del 12 luglio 2016) si apprende altresì che, le esigenze cautelari prospettate dall'accusa, consistono nel "fondato timore che i due militari possano commettere altri gravi delitti della stessa specie dato che risultano intrattenere numerosi contatti con altri imprenditori sottoposti a verifica fiscale";

da ulteriori fonti di stampa ("la tribuna di Treviso" del 28 luglio 2016) si apprende che, in seguito alla revoca della misura cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari, per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, i 2 militari della Guardia di finanza sono rientrati in servizio al comando provinciale di Treviso;

considerato che:

il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", all'art. 91, prevede che il pubblico impiegato, sottoposto a provvedimento penale, deve essere necessariamente sospeso dal servizio, qualora sia destinatario di una misura restrittiva della libertà personale, mentre può essere sospeso, quando la natura del reato sia particolarmente grave;

il Consiglio di Stato, sez. VI, nella decisione n. 880 del 13 febbraio 2013, ha stabilito che "la revoca di una misura cautelare restrittiva della libertà personale, in forza della quale è stata disposta la sospensione cautelare obbligatoria del pubblico dipendente, giustifica il passaggio alla sospensione cautelare facoltativa, per la cui adozione, sul presupposto della natura particolarmente grave del reato, non è richiesto che il dipendente abbia assunto la qualità di imputato, essendo sufficiente la sua sottoposizione a procedimento penale e, perciò, anche nella fase delle indagini preliminari";

il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza n. 5745 del 3 dicembre 2013, ha evidenziato che "la pubblica amministrazione ha la facoltà, a seguito della revoca della sospensione cautelare obbligatoria dal servizio conseguente a misura interdittiva del giudice penale, di valutare se disporre la sospensione cautelare facoltativa, ove siano ritenute sussistenti ragioni di pubblico interesse ostative alla ripresa del servizio";

nella decisione suddetta, il Consiglio di Stato ha fissato le condizioni necessarie per la sospensione cautelare facoltativa del dipendente, stabilendo che "non è necessario che vi sia stato il rinvio a giudizio del dipendente medesimo, essendo sufficiente che siano in corso le indagini penali preliminari, e che il dipendente sia stato già sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale, successivamente cessata" a condizione che "i fatti su cui pendono le indagini penali preliminari siano direttamente attinenti al rapporto di lavoro",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che i 2 finanzieri vengano immediatamente sospesi dal servizio, date le indagini preliminari in corso su fatti gravi, inerenti al rapporto di lavoro e sussistendo evidenti ragioni di pubblico interesse, ostative alla ripresa del servizio.