Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1054

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1054


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1996

Modificazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale






ONOREVOLI SENATORI. - La legge 25 marzo 1993, n. 81, ha introdotto nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale. Queste norme introducono princípi nuovi per l'elezione dei rappresentanti popolari e un nuovo sistema di elezione. Si definiscono anche nuove responsabilità per gli amministratori degli enti locali.
L'articolo 31 della legge n. 81 del 1993 prevede che i limiti per le indennità degli amministratori locali, dettate dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nelle tabelle A e B , siano raddoppiati. Tali limiti erano già stati ritoccati dal decreto del Ministro dell'interno dell'11 aprile 1988 del 10 per cento e di un ulteriore 10 per cento dal decreto del Ministro dell'interno del 2 aprile 1991.
Ebbene se si vuole introdurre la figura del city manager , ovvero del primo cittadino imprenditore, non per se stesso come spesso é avvenuto nel passato, ma per la propria amministrazione comunale, é necessario che questi limiti siano aumentati.
Bisogna al contempo rendere responsabile in solido l'amministratore che sbaglia o che ritarda l'applicazione di delibere consiliari, o che chiuda il bilancio in passivo oltre una certa soglia.
Abbiamo visto invece che l'opera della magistratura ha evidenziato come le tangenti sulle opere pubbliche fossero prassi comune non solo nelle amministrazioni dei grandi comuni ma anche nelle realtà di media e piccola grandezza. Stesso discorso per le amministrazioni provinciali.
Quello che dobbiamo cercare di evitare é offrire la tentazione di compiere interessi illeciti a chi amministra. Per questo motivo riteniamo che chi si impegna a tempo pieno come amministratore della propria città debba percepire una indennità consona al tempo impiegato e alle rinunce a cui va incontro.
L'articolo 31 prevede che si debba arrivare anche a una ridefinizione della normativa prevista dalla legge n. 816 del 1985. In attesa della revisione di tale legge necessita peró un semplice aumento dei limiti ivi fissati.
A tal fine proponiamo di triplicare, anziché duplicare, i limiti già previsti nella legge n. 816 del 1985 modificando la norma dell'articolo 31 della legge n. 81 del 1993, auspicando una rapida approvazione.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni, dopo l'articolo 13 é inserito il seguente:

"Art. 13- bis . - (Responsabilità del sindaco e del presidente della provincia). - 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono responsabili della gestione della propria amministrazione. Il sindaco e il presidente della provincia decadono quando in un esercizio finanziario il totale delle spese superi di oltre il 30 per cento il totale delle entrate previste".

Art. 2.

1. All'articolo 31 della legge 25 marzo 1993, n. 81, al comma 1, la lettera a) , é sostituita dalla seguente:

" a) i limiti delle indennità mensili di carica previsti per ciascuna classe di comuni e di province nelle tabelle A e B allegate alla citata legge n. 816 del 1985, come aggiornati dal decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1991, sono triplicati, ed entro tali limiti i consigli comunali e provinciali possono deliberare l'adeguamento delle indennità.

2. All'articolo 31 della legge 23 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2 é aggiunto il seguente:

"2- bis . Il presidente del consiglio comunale riceve una indennità pari all'80 per cento di quella percepita dal sindaco dello stesso comune".