Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06292
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Atto n. 4-06292
Pubblicato il 4 marzo 2004
Seduta n. 555
PASINATO, FALCIER, MAINARDI, FAVARO, CHIRILLI, GUASTI, TREDESE, CARRARA, FRANCO PAOLO, SAMBIN, CICOLANI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -
Premesso:
che l’art. 17, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000 (Regolamento sulla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) configura quale requisito d’ordine generale per ottenere l’attestazione di qualificazione, l’”inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato … a carico … dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale”;
che l’art. 17, comma 1, lett. d), configura quale ulteriore requisito d’ordine generale l’“inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale, secondo la legislazione statale o del paese di residenza”;
che l’art. 17, comma 1, lett. i), del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000 configura quale ulteriore requisito d’ordine generale “l’inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici”;
che l’art. 17, comma 1, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000 configura quale ulteriore requisito di ordine generale “l’inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione”;
che l’art. 75, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 554/99 (Regolamento Generale sui lavori pubblici) configura quale causa di esclusione dalla singola gara l’aver riportato “sentenza di condanna passata in giudicato … per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale”;
che l’art. 75, comma 1, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 554/99 configura quale ulteriore causa di esclusione l’aver “commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici”;
che l’art. 75, comma 1, lett. f), del decreto del Presidente della Repubblica 554/99 configura quale ulteriore causa di esclusione l’aver “commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara”;
che l’art. 75, comma 1, lett. h), del decreto del Presidente della Repubblica 554/99 configura quale ulteriore causa di esclusione l’aver “reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici”;
che l’art. 27, comma 2, lett. p), del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000 individua tra i dati da inserire nel Casellario informatico delle imprese qualificate, tenuto dall’Osservatorio per i lavori pubblici dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, “gli eventuali episodi di grave negligenza nell’esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti”;
che l’art. 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000 stabilisce che “le imprese sono tenute a comunicare all’Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 17”;
che l’art. 4, comma 4, della legge 109/94 stabilisce alla lett. b) che l’Autorità “vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campione, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici”, alla lett. c) che la stessa Autorità “accerta che dall’esecuzione dei lavori pubblici non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario”, alla lett. g) che “sovrintende all’attività dell’Osservatorio dei lavori pubblici” e alla lett. i) che “vigila sul sistema di qualificazione di cui all’art. 8”;
che l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000 stabilisce che “l’Autorità, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera i), della legge, vigila sul sistema di qualificazione, e a tal fine, anche effettuando ispezioni o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:
operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall’Autorità stessa;
abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell’articolo 4 e nel titolo III”;
si porta a conoscenza del Ministro:
che sin dal 2001 ha iniziato ad operare in provincia di Vicenza l’impresa di costruzioni GECA Srl, con sede in Napoli, dando luogo ai primi rilievi da parte delle Stazioni committenti, che ne contestavano l’idoneità sulla base della documentazione prodotta in attuazione del regime transitorio di qualificazione, disciplinato dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000;
che, a fronte di una segnalazione in tal senso effettuata all’Autorità dal Comune di Solagna, l’Autorità deliberava nell’ottobre del 2001 aderendo alle prospettazioni difensive dell’impresa GECA Srl, mentre il TAR del Veneto riconosceva la correttezza dell’operato del Comune, rigettando il ricorso dell’impresa;
che alla fine del 2001 ha iniziato ad operare in provincia di Vicenza l’impresa GEPCO Srl – cessionaria del ramo d’azienda “lavori pubblici nord-ovest” della GECA Srl – con la medesima sede, compagine sociale e direzione tecnica di quest’ultima e qualificatasi nelle gare d’appalto invocando i requisiti di qualificazione della GECA Srl;
che a fronte, di una segnalazione effettuata all’Autorità dal Comune di Cassola – che contestava l’idoneità dell’atto di cessione, in quanto privo dei contenuti minimi dalla stessa Autorità successivamente indicati con le determinazioni nn. 11/2002 e 5/2003, e per di più sottoposto a condizione risolutiva – l’Autorità deliberava nel marzo 2002 aderendo alle prospettazioni difensive della GEPCO Srl, mentre il TAR del Veneto riconosceva la correttezza dell’operato del Comune, rigettando il ricorso dell’impresa avverso il provvedimento di esclusione dalla gara;
che nel corso del 2002 la Cassa Edile di Vicenza ha accertato numerose situazioni di irregolarità nei riguardi degli adempimenti prescritti dalla contrattazione collettiva nei confronti dei lavoratori occupati nei cantieri della GECA Srl e della GEPCO Srl, mentre la Direzione Provinciale del Lavoro di Vicenza ha emesso quattro processi verbali di illecito amministrativo, contestando violazioni – oltre che relativamente agli adempimenti in materia contributiva - anche delle norme regolanti l’utilizzo di lavoratori stranieri (permesso di soggiorno) e l’autorizzazione dei subappalti nei lavori pubblici, dandone conseguente informativa all’Autorità Giudiziaria;
che, nell’espletamento delle verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in fase di ammissione alle gare in merito “ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara”, alcune Stazioni committenti hanno accertato che il direttore tecnico della GEPCO Srl (già amministratore e direttore tecnico della GECA Srl) aveva riportato condanna, passata in giudicato, per violazione delle norme in materia di contributi sociali obbligatori, condanna di cui non era stata fatta alcuna menzione nelle dichiarazioni rese nell’ambito delle procedure di gara in corso;
che nonostante le puntuali segnalazioni effettuate all’Autorità da numerosi Comuni in ordine alle circostanze indicate ai punti quinto e sesto - con richiesta di precise indicazioni che confermassero la possibilità, per le Stazioni committenti, di escludere l’impresa interessata dalle gare in corso - l’Autorità si pronunciava escludendo tale possibilità ed inducendo, così, le Amministrazioni procedenti ad aggiudicare numerosi contratti d’appalto alla GEPCO Srl;
che nel corso del 2002 sono state disposte nei confronti della GECA Srl ben tre risoluzioni in danno ai sensi dell’art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 554/99 per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, rispettivamente dai Comuni di Montecchio Maggiore e Lonigo e dall’ATER di Vicenza, tutte debitamente segnalate all’Autorità;
che dalla fine del 2002 e per tutto il 2003 sono state disposte nei confronti della cessionaria GEPCO Srl due ulteriori risoluzioni in danno, sempre ai sensi dell’art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 554/99, rispettivamente dai Comuni di Bassano del Grappa e di Chiampo;
che, a fronte di questa preoccupante sequela di gravi inadempienze, altre Amministrazioni locali hanno interpellato l’Autorità per conoscere se vi fossero elementi per evitare di concludere ulteriori contratti d’appalto con la GEPCO Srl, ricevendo dall’Autorità sempre indicazioni favorevoli alla permanenza in gara ed all’eventuale aggiudicazione dei lavori in capo alla GEPCO Srl;
che alcune Amministrazioni locali - con rapporti contrattuali o procedure di gara pendenti con la GEPCO Srl - hanno attivato, nel maggio 2003, su iniziativa del Comune di Zané, uno scambio di informazioni finalizzato a predisporre un quadro “organico” della situazione, al fine di sottoporla “unitariamente” all’Autorità;
che, a seguito di un esposto presentato dalla GEPCO Srl all’Autorità, questa, senza attivare alcun contraddittorio con le Amministrazioni locali interessate, ha ammonito le stesse Amministrazioni “che l’attività posta in essere è di stretta competenza dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici”;
che nel dicembre 2003 il Comune di Torrebelvicino ha risolto in danno della GEPCO Srl, a norma dell’art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 554/99, il contratto d’appalto per la ristrutturazione della Sede Municipale;
che nel gennaio 2004 i Comuni di Villaverla e Marano Vicentino – che avevano stipulato contratti di appalto con la GEPCO Srl adeguandosi alle indicazioni in tal senso pervenute dall’Autorità – si sono, a loro volta, visti costretti a risolvere in danno tali contratti, ai sensi dell’art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 554/99;
che a tutt’oggi, considerando le risoluzioni in danno disposte dalle Amministrazioni locali del Vicentino nei confronti della GECA Srl (cedente l’azienda) e della GEPCO Srl (cessionaria di azienda), i provvedimenti raggiungono il numero di otto, con immaginabili conseguenze a carico degli Enti che hanno subito pesanti ritardi nella programmazione delle relative opere pubbliche e con gravissimi disagi per le comunità locali che non hanno potuto fruire, nei tempi previsti, di strutture essenziali, quali scuole, residenze sociali, cimiteri, sedi istituzionali, ecc.;
ritenendo che il descritto operato dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici – ed in particolare la mancata adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dell’impresa GEPCO Srl e della SOA Quadrifoglio SPA – non sia conforme alla normativa vigente, e sia stato, comunque, agevolato da una non adeguata disciplina dei poteri e dei doveri dell’Autorità in ordine alla vigilanza sulle SOA e sulle stesse imprese munite di attestazione;
ritenendo, in particolare:
che quanto in ripetute occasioni portato a conoscenza dell’Autorità mediante puntuali segnalazioni di numerosi Comuni avrebbe dovuto dar luogo ad una puntuale attività di verifica dell’attività di attestazione posta in essere nei confronti della GEPCO Srl dalla SOA Quadrifoglio Spa, al fine di accertare come quest’ultima abbia potuto riconoscere in capo alla citata impresa i requisiti di ordine generale di cui all’art. 17 decreto del Presidente della Repubblica 34/2000, in presenza di una condanna passata in giudicato per reati in materia di contributi sociali e di risoluzioni di contratti d’appalto disposte in danno sia dell’impresa cedente (GECA Srl), sia dell’impresa cessionaria (GEPCO Srl);
che le medesime circostanze, ancorché non conosciute dalla SOA Quadrifoglio Spa in occasione dell’originaria attestazione della GEPCO Srl (risalente al febbraio 2002), avrebbero dovuto essere comunque accertate dalla stessa SOA – con effetto preclusivo al mantenimento della qualificazione della citata impresa – in occasione delle successive variazioni dell’attestazione, avvenute nel dicembre 2002 e nel settembre 2003;
che dalle risultanze del sito internet dell’Autorità emergono situazioni che possono configurare “conflitto di interessi” nella compagine sociale della SOA Quadrifoglio SPA, rispetto alla posizione della GEPCO Srl - visto il disposto dell’art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000, per il quale “la composizione … della SOA deve assicurare …. l’assenza di qualunque interesse … che possa determinare comportamenti non imparziali …”, conflitti di interessi che l’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000 sanziona con la revoca dell’autorizzazione della SOA;
che la GEPCO Srl ha violato anche il disposto dell’art. 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000, che obbliga le imprese attestate “a comunicare all’Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 17”;
che l’Autorità non sembra esente da responsabilità per non aver assunto alcun provvedimento in merito, pur avendo acquisito reiterate informazioni dalle Stazioni committenti circa situazioni riconducibili alla fattispecie cui si riferisce la norma regolamentare da ultimo citata;
che alla luce delle vicende sopra illustrate è ragionevole domandarsi se dei danni subiti dalle Amministrazioni locali, costrette a risolvere contratti d’appalto in danno della GEPCO Srl, debba rispondere solo quest’ultima, ovvero se sia configurabile anche una responsabilità patrimoniale dell’Autorità, per omesso esercizio del potere-dovere di vigilanza, soprattutto in ragione del fatto che l’art. 4, comma 4, lett. c), della legge 109/94 stabilisce che l’Autorità “accerta che dall’esecuzione dei lavori pubblici non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario”,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che l’attuale disciplina delle cause di esclusione delle gare – soprattutto l’art. 75, comma 1, lett f), del decreto del Presidente della Repubblica 554/99 – debba essere rivista, per renderla efficace presidio a tutela dell’interesse pubblico a che i lavori pubblici siano affidati ad imprese che non abbiano già commesso grave negligenza in precedenti appalti, a prescindere dall’identità del relativo committente, con ciò uniformando la disciplina interna al disposto dell’art. 24, lett. g), della direttiva n. 93/37/CEE ed attuando correttamente il rinvio a quest’ultima operato dall’art. 8, comma 3, lett. c), della legge 109/94;
quale sia la sua valutazione in ordine alla necessità di rivedere la disciplina dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici - allo scopo di prevenire “disfunzioni” nell’attività di vigilanza che ad essa compete ed assicurandole effettività ed efficacia - in modo da evitare che, come sembra invece essere accaduto nelle situazioni oggetto della presente interrogazione, venga di fatto tollerato l’operato di Società Organismo di Attestazione (SOA) e di imprese della cui capacità, serietà e correttezza appare più che lecito dubitare.