Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05855
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Atto n. 4-05855
Pubblicato il 24 maggio 2016, nella seduta n. 632
SCILIPOTI ISGRO' - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
tutti i conti delle banche sarebbero o risulterebbero sbagliati e i primi a saperlo sono proprio gli istituti di credito stesso;
di conseguenza, tutte le banche hanno praticato o praticano ad avviso dell'interrogante l'usura nei confronti di singoli cittadini ed imprese;
sono in costante aumento i cittadini correntisti che si rivolgono alla magistratura per avere giustizia nei confronti dei propri istituti bancari, presentando esposti che vanno dall'illecito civile di anatocismo o interessi composti (cioè il pagamento di interessi sugli interessi), fino al reato di usura ed estorsione bancaria;
ad avviso dell'interrogante si tratta di una storia infinita di ordinaria furfanteria e sempre più spesso cittadini ed imprenditori ricorrono a perizie sui propri conti correnti e mutui per verificare la correttezza gestionale del proprio istituto di credito;
il disegno di legge recante "Modifiche alla legge 27 gennaio 2012 n. 3 - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" ha proprio come obiettivo di aumentarne efficacia e capacità operativa;
una situazione di sovraindebitamento e l'impossibilità di avere un unico prestito con cui chiudere tutti i debiti possono indurre la persona a cadere sotto usura;
la Cassazione penale Sez. II n. 26787-15 del 16 giugno 2015, ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Potenza, confermando, anche se è prescritto, il reato di usura bancaria, aprendo le porte per il risarcimento danni;
recentemente, l'usura "bancaria" è all'attenzione della magistratura e sono stati indagati centinaia di amministratori e funzionari delle banche;
l'art. 644 del codice penale distingue 2 fattispecie di usura: l'usura presunta, che ricorre quando si eccede la soglia d'usura, e l'usura concreta che, invece, ricorre nel caso di abuso dello stato di difficoltà della vittima, quale strumento di lucro indebito attraverso la sproporzione delle prestazioni;
si è avuto modo di riscontrare, tuttavia, il diffondersi di comportamenti che, nelle pieghe delle "Istruzioni" per la rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) della Banca d'Italia, adotterebbero, in talune circostanze, sistemi di tariffazione del credito non propriamente coerenti con il merito di credito del cliente;
nel rispetto formale dei limiti d'usura, il costo del credito appare ad avviso dell'interrogante sproporzionato rispetto alle condizioni e alla natura del finanziamento, configurando aspetti che richiamano l'usura concreta;
con una recente sentenza della Cassazione la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria;
l'intervento della Suprema Corte è puntuale e circostanziato, ponendo ben 5 principi di diritto che, ancorché chiari e definiti nel loro enunciato, non mancheranno di sollevare sul piano applicativo dispute e confronti: "Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., commi 1 e 3, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex legge) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione";
la Suprema Corte si è premurata di distinguere le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" dal più grave "stato di bisogno", stabilendo una gradazione della privazione della piena libertà contrattuale, che si ritiene, nel primo caso, astrattamente reversibile, mentre nel secondo tendenzialmente irreversibile;
lo stato di bisogno designa ipotesi nelle quali risultano pregiudicate le più elementari esigenze di vita, ovvero necessarie al mantenimento della propria situazione patrimoniale, mentre la "difficoltà economica o finanziaria" denota una situazione di criticità, che, tuttavia, non è tale da compromettere, in maniera irreversibile, tali esigenze, determinando quell'assillo e indifferibile necessità che sembra costituire il tratto caratteristico dello stato di bisogno;
nella situazione di profonda crisi che da più anni interessa buona parte dell'economia nazionale, assai ricorrenti sono i rapporti bancari di operatori che si trovano in una situazione di difficoltà finanziaria, quando non risulta già pregiudicata la situazione economico-patrimoniale: in situazioni estreme non sono infrequenti gli elementi che travalicano nella situazione di 'stato di bisogno;
in tali circostanze, la dominanza della controparte bancaria diviene palese e, alla luce delle indicazioni della Cassazione, presenta particolari criticità il processo di valutazione e definizione delle condizioni contrattuali del credito;
"l'usura è un delitto a dolo generico, nel cui 'fuoco' rientrano la coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari";
rimane più arduo escludere la consapevolezza dello stato di difficoltà economica e finanziaria da parte dell'intermediario che eroga il credito, proprio sulla base di una formale istruttoria;
la Cassazione rimette alla discrezionalità del giudice l'accertamento degli elementi dell'usura concreta, fissando tuttavia il principio che le 'condizioni di difficoltà economica o finanziaria' vengano valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato. A ciò, precisa la Cassazione, induce la necessità, sempre cogente per l'interprete, di ridurre i già ampi margini di indeterminatezza della fattispecie;
anche questo aspetto viene ad assumere una delicata rilevanza, imponendo all'intermediario una più rigida coerenza ed aderenza delle condizioni praticate alle risultanze che oggettivamente emergono dall'istruttoria del credito;
un indistinto ed indifferenziato accostamento delle condizioni praticate alle soglie d'usura, può costituire per l'intermediario un serio rischio di incorrere nelle circostanze di usura concreta stigmatizzate dalla Cassazione;
momenti topici di particolare criticità si ravvisano in sede di ristrutturazione del credito, negli scoperti, senza affidamento, che si protraggono nel tempo, in talune circostanze di scoperti in extra-fido e nelle penali di mora previste nelle situazioni di mancato pagamento alla scadenza;
in tali circostanze, si richiede all'intermediario un'attenzione particolare: per configurarsi l'usura non è necessario l'approfittamento dello stato del cliente, cioè un'azione pro-attiva volta a trarre profitto dallo stato di difficoltà del debitore, ma è sufficiente la mera consapevolezza dello stato in cui verte il cliente e la sproporzione dei compensi richiesti;
l'usura concreta viene ad assumere una funzione che rimane sussidiaria all'usura presunta, essendo rivolta, come ribadisce la Cassazione, a "colmare possibili vuoti di tutela";
viene rimesso, in ultima analisi, alla discrezionalità del giudice il delicato ruolo di mediazione fra le giuste pretese dell'intermediario e il corretto ausilio creditizio prestato al cliente;
un'eccessiva tensione e attenzione alle difficoltà economiche e finanziarie della clientela, senza una parallela considerazione dei rischi di insolvenza che l'intermediario deve necessariamente coprire, può facilmente indurre un generale innalzamento dei tassi ed effetti indesiderati di razionamento del credito, con risvolti sistemici più nocivi di quelli che nelle finalità della legge si vuole temperare;
è auspicabile che l'usura concreta mantenga un ruolo ancillare all'usura presunta, fondata sul più oggettivo e trasparente limite stabilito dalle soglie d'usura;
risultano all'interrogante, in Umbria, casi di usura e addirittura di estorsione bancaria nei confronti di alcuni cittadini e piccole imprese per cui necessiterebbero ispezioni accurate da parte degli ispettori della Consob e della Banca d'Italia in primis nei confronti del Monte dei Paschi di Siena di Marsciano (Perugia), dove per quanto risulta all'interrogante si applicherebbero tassi fuori legge su conti correnti bancari nei confronti di imprenditori agrari,
si chiede di sapere:
se non sia opportuno verificare se, nella sede dei Monte dei Paschi di Siena di Marsciano (Perugia), vengano applicati tassi di usura o se, di fatto, venga praticato l'anatocismo;
quale sia stata la linea di condotta seguita dalla Banca d'Italia in merito alle vicende descritte;
se il Ministro in indirizzo intenda avvalersi dei propri poteri di controllo previsti dalla normativa vigente per accertare eventuali responsabilità da parte della citata banca.