Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00575
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Atto n. 1-00575
Pubblicato il 19 maggio 2016, nella seduta n. 631
GIROTTO , CASTALDI , NUGNES , CASSON , BUCCARELLA , PAGLINI , CAPPELLETTI , DE PETRIS , COTTI , MONTEVECCHI , ENDRIZZI , SERRA , VACCIANO , MORONESE , GIARRUSSO , PUGLIA , BIGNAMI , MUSSINI , BOCCHINO , BENCINI , MASTRANGELI
Il Senato,
premesso che:
il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi", reca, all'articolo 19, la disciplina delle royalties derivanti dalla coltivazione di idrocarburi;
le royalties consistono in un'aliquota del prodotto della coltivazione, che il titolare del diritto di ciascuna concessione, deve corrispondere al titolare del diritto di proprietà sui minerali del sottosuolo. Le aliquote previste all'articolo 19 sono state innalzate per effetto dell'art. 45, comma 1, delle legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia". Per effetto della citata legge n. 99 del 2009, con riferimento alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, l'aliquota è elevata dal 7 al 10 per cento. In tal modo risulta un'aliquota del 10 per cento per la produzione di olio e gas su terraferma, del 4 per cento per la produzione di olio in mare e del 7 per cento per la produzione di gas in mare. Tale disciplina, dettata dall'articolo 19 del citato decreto legislativo per le Regioni a statuto ordinario, è estesa dall'articolo 21 alle regioni speciali, tenuto conto, però, che la Regione Sicilia gode di piena autonomia nel settore della ricerca ed estrazione degli idrocarburi (nonché del gas e delle risorse geotermiche) a terra, a partire dalla legge regionale n. 30 del 1950 (precedente anche alla prima disciplina organica statale di riferimento, dettata dalla legge n. 6 del 1957, tuttora in vigore) e successivamente sostituita dalla legge regionale n. 14 del 2000;
in particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, si prevede che l'aliquota non è dovuta «per le produzioni disperse, bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento. Nessuna aliquota è dovuta per le produzioni ottenute durante prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca»;
il comma 3 dell'articolo 19 stabilisce inoltre che, per ciascuna concessione, sono esenti dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2 precedentemente citate, i primi 20 milioni di Smc di gas e 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare;
i commi 5 e 5-bis dell'articolo 19 determinano i valori unitari dell'aliquota per ogni concessione di coltivazione. Ai sensi dei commi 6 e 7 si prevede la riduzione del valore unitario dell'aliquota per l'anno 1997 (comma 6) e si dispone che le riduzioni dell'aliquota per gli anni successivi sono determinate, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote;
per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6 del citato articolo 19, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare;
valutato che:
il decreto legislativo n. 625 del 1996, all'articolo 20, dispone anche in ordine alla destinazione delle aliquote per le attività su terraferma: 55 per cento alla regione e 15 per cento ai comuni interessati, il restante 30 per cento allo Stato. A decorrere dal 1° gennaio 1999, per le concessioni ricadenti nelle regioni a statuto ordinario incluse nel Mezzogiorno, l'aliquota destinata allo Stato è direttamente corrisposta alla regione. Per le coltivazioni a mare, il 55 per cento è destinato alla regione interessata. Il ricavo per gli impianti sulla piattaforma continentale risulta invece interamente destinato allo Stato;
con l'articolo 35 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, sono state elevate di 3 punti percentuali le royalties che i titolari delle concessioni di coltivazione in mare devono corrispondere annualmente allo Stato: dal 7 per cento al 10 per cento per il gas e dal 4 per cento al 7 per cento per l'olio. Le risorse aggiuntive derivanti dall'incremento saranno equiripartite tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino, e il Ministero dello sviluppo economico, per le attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare;
rilevato che:
sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico è fornito l'elenco completo dei titoli minerari vigenti alla data del 31 dicembre 2015. Secondo tali dati, risultano vigenti sul territorio italiano, per quanto riguarda gli idrocarburi: 83 permessi di ricerca in terraferma per complessivi 23.161,79 chilometri quadrati; 24 permessi di ricerca nel sottofondo marino per complessivi 8.110,66 chilometri quadrati; 119 concessioni di coltivazione nella terraferma per complessivi 8.455,12 chilometri quadrati; 69 concessioni di coltivazione nel sottofondo marino per complessivi 9150,19 chilometri quadrati; 15 concessioni di stoccaggio nella terraferma per complessivi 933,34 chilometri quadrati;
le Regioni con il maggior numero di titoli minerari in terraferma, per la maggior parte inattivi e in attesa di autorizzazioni, sono Emilia-Romagna, Lombardia e Basilicata;
secondo quanto affermato nell'ebook "Italia a rischio trivelle - Medioevo energetico e sostenibilità ambientale", realizzato da Stefano Lenzi e Fabrizia Arduini, di WWF Italia, delle 69 concessioni di coltivazioni nel sottofondo marino, solamente 18 hanno corrisposto royalties per l'anno 2015, per un 21 per cento del valore totale. Le restanti concessioni hanno invece prodotto idrocarburi liquidi e gassosi sotto la soglia di esenzione, la cosiddetta franchigia, prevista dal citato comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;
considerato che a quanto risulta ai proponenti:
alla data del 29 febbraio 2016, la Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse - del Ministero dello sviluppo economico, indica che sono 135 le piattaforme marine. Tra queste, solo 79 sono le piattaforme di produzione eroganti, 40 sono quelle non eroganti, 8 le piattaforme di supporto alla produzione e 8 le piattaforme non operative;
l'associazione ambientalista "Greenpeace Italia", nell'aprile 2016, ha reso disponibile il dossier "Vecchie spilorce - le piattaforme italiane: datate, poco produttive, royalties free", nel quale si evidenzia che, delle 88 piattaforme in mare entro le 12 miglia, ben 35 non sono in funzione: 6 risultano essere "non operative", 28 sono classificate come "non eroganti". Inoltre, una piattaforma risulta essere di "supporto" a piattaforme "non eroganti". Ne consegue, secondo Greenpeace, che: «il 40% delle piattaforme che si trovano nel mare territoriale sono lì a fare ruggine»;
la necessità di bonificare e rimuovere le strutture delle piattaforme inutilizzate è stata oggetto anche della diffida indirizzata al Ministero dello sviluppo economico il 10 maggio 2016 da parte delle associazioni ambientaliste Greenpeace Italia, Legambiente e WWF Italia, affinché le piattaforme offshore non più attive vengano al più presto smantellate;
le strutture delle piattaforme presenti in mare sono in buona parte inutilizzate e risulta necessario dunque intervenire per procedere o allo smantellamento e alla rimozione delle medesime strutture o per prevederne, a seguito di opportuni interventi di bonifica, il riutilizzo per attività differenti dalla produzione di idrocarburi;
è evidente che l'esistenza nel nostro ordinamento della soglia di esenzione, di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996, permette, di fatto, alle compagnie titolari di concessione di coltivazione di produrre idrocarburi liquidi o gassosi senza obbligo di dover corrispondere alcuna royalties, determinando, così, minori entrate per l'erario dello Stato e degli enti territoriali,
impegna il Governo:
1) ad adottare con urgenza ogni opportuna iniziativa volta a modificare il sistema di esenzione previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 per le produzioni delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, in particolare per quelle in mare, anche prevedendo la revoca della concessione nel caso in cui la società titolare di concessione, produca sotto soglia di esenzione per 3 anni consecutivi;
2) a revocare i titoli abilitativi relativi alle concessioni di coltivazione in mare non più produttive e a procedere allo smantellamento delle relative strutture e alle conseguenti attività di bonifica e ripristino dei luoghi, nonché, ove possibile, al recupero delle piattaforme inutilizzate, valutando l'opportunità di promuovere il loro impiego per lo sviluppo di wind farm offshore, previa predisposizione di un piano costi-benefici.