Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05814
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Atto n. 4-05814
Pubblicato il 17 maggio 2016, nella seduta n. 627
CIOFFI , PETROCELLI , GIROTTO , CASTALDI , MONTEVECCHI , PUGLIA , AIROLA , GIARRUSSO , TAVERNA , BERTOROTTA , MORONESE , DONNO , SANTANGELO - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:
l'art. 30, comma 26, della legge n. 99 del 2009, apportando modifiche al comma 1 dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ha previsto che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, venissero definiti gli ambiti territoriali minimi (ATEM) per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali;
con decreto ministeriale 19 gennaio 2011, il territorio nazionale è stato suddiviso in 177 ambiti, che raggruppano lo sviluppo complessivo delle reti di distribuzione pari a circa 250.000 chilometri;
dopo anni, il Ministero dello sviluppo economico ha emanato il decreto n. 226 del 2011, recante "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222";
successivamente, il legislatore ha apportato ulteriori modifiche normative che hanno reso necessaria l'adozione di un nuovo provvedimento (decreto ministeriale 20 maggio 2015 n. 106) al fine di aggiornare il "Regolamento criteri", allineandolo alle suddette previsioni legislative;
considerato che:
la normativa include non solo la gestione, ma anche l'alienazione delle reti gas di proprietà pubblica. In particolare sui criteri di definizione del valore di rimborso degli impianti di proprietà dei gestori uscenti a carico dei gestori aggiudicatari delle gare, si profilerebbe una disparità di trattamento tra comuni proprietari e gestori uscenti;
infatti, secondo quanto riportato dal sito del Ministero dello sviluppo economico se ad alienare le reti gas fosse un gestore, questi avrebbe diritto di percepire il VIR (valore industriale residuo), mentre se ad alienare fosse un comune, questi avrebbe diritto a percepire la RAB (regulatory asset base). È noto agli interroganti che tale valore potrebbe essere nella maggior parte dei casi di molto inferiore al VIR. Questa informazione risulterebbe avvalorata da quanto previsto nel decreto-legge, cosiddetto Destinazione Italia (n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014), in cui, sui criteri di definizione del valore del rimborso, si sarebbe cercato di intervenire al fine di ridurre il differenziale tra le due diverse metodologie di calcolo;
considerato inoltre che:
fonti di stampa riportano la notizia secondo cui sarebbero in tutto 18 le gare già avviate in Italia e sarebbero per la maggior parte tutte bloccate da ricorsi amministrativi. In particolare, oltre a Venezia, sarebbero ferme le gare di Torino città, Torino3, Alessandria, Varese, Milano, Monza e Brianza, Udine 1 e 2, Forlì, Massa Carrara e Roma, mentre, seppur in un quadro normativo quanto mai disorganico, sembrerebbero procedere le gare di Biella, Cremona città e Cremona 2, Lodi1, Udine 3 e Perugia 2 ("Il Sole 24-ore", del 16 maggio 2016);
gli importi posti a base di gare sono molto ingenti, a titolo di esempio quelli relativi a: Massa Cararra (euro 176.734.729,92), Lodi (euro 84.766.626,22.), Varese 2 (euro 146.739.910), Udine 2 (euro 128.336.952,96);
è noto agli interroganti l'interesse di società extra-europee, in particolare società della Federazione Russa, alla partecipazione alle gare per l'acquisizione della rete e gestione della stessa;
da fonti di stampa si apprende che il sindaco di Lecco avrebbe deciso di appellarsi al Governo contro la decisione di permettere la vendita degli oltre 180.000 metri di reti per la distribuzione del gas con un valore calcolato sul cosiddetto RAB e non sul VIR, con una perdita netta per l'ente di 5 milioni di euro rispetto ad un'alienazione basata sul VIR ("leccoonline", del 2 aprile 2016);
il comune di Udine ha in corso un bando, aperto fino al 4 luglio 2016, per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas per un valore di circa 130 milioni di euro, che prevede altresì per l'impresa aggiudicataria la proprietà di impianti di distribuzione;
autorevoli fonti di stampa segnalano la denuncia del sindaco di Venezia relativa al comportamento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico che "fino a questo momento è sembrata poco attenta alle ragioni del Comune Stazione Appaltante, mantenendo attivo, piuttosto, il tradizionale dialogo con i gestori, specie i più importanti" ("Il Sole 24-ore", del 7 maggio 2016),
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, stiano verificando con attenzione l'iter dei suddetti bandi, visto il rilievo che questi rivestono;
se abbiano valutato la perdita netta per gli enti locali, ove venisse utilizzato il metodo di calcolo per mezzo della RAB;
se non ritengano necessario evitare l'alienazione delle reti e, nel rispetto delle norme vigenti, rendere quanto più semplificata ed efficiente la definizione delle gare di concessione, facendo riferimento alla definizione di bandi tipo, come espressamente previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016);
se si ritenga strategica la vendita delle reti di distribuzione del gas realizzata per mezzo di fondi pubblici che, producendo un incasso immediato per gli enti locali, rappresenta una misura non strutturale, ma una tantum.