Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02798

Atto n. 3-02798 (in Commissione)

Pubblicato il 21 aprile 2016, nella seduta n. 613

PUPPATO , CIRINNA' , AMATI , GRANAIOLA , SANTINI , DALLA ZUANNA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli affari regionali e le autonomie e dei beni e delle attività culturali e del turismo. -

Premesso che:

è stata approvata la legge regionale del Veneto n. 11 del 15 marzo 2016, recante «Appostamenti fissi ad uso venatorio. Modifiche alla Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"», pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 25 del 18 marzo 2016, contenente disposizioni tese a sostenere e liberalizzare gli interventi edilizi finalizzati all'attività venatoria in forma di cosiddetti appostamenti fissi di caccia con previsione di semplificazioni procedurali amministrative;

l'articolo 1, comma 1, dispone quanto segue: «Alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" dopo l'articolo 20 ter è inserito il seguente: "Art. 20 quater - Disposizioni in materia di appostamenti fissi ad uso venatorio. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti l'autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 5 della medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività per la durata dell'autorizzazione stessa. Gli appostamenti di cui al comma 1 non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi, devono avere natura precaria e siano realizzati in legno, utilizzando materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, purché privi di opere di fondazione e facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione, e devono osservare le seguenti dimensioni massime: a) appostamenti fissi di caccia allestiti a terra: base metri quadrati 12; altezza metri 3 dal piano di calpestio; b) appostamenti fissi per la caccia ai colombacci: base metri quadrati 12; altezza massima non superiore il limite frondoso degli alberi»;

si tratta, dunque, di interventi per la realizzazione di appostamenti di caccia fissi, fino a una dimensione di 12 metri quadrati;

considerato che:

tale legge viola il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni stabilito dalla Costituzione. In particolare la legge regionale risulta lesiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente come definita dall'art. 117, comma primo, lettera s), della Costituzione. Inoltre, le disposizioni appaiono lesive delle competenza legislativa dello Stato sulle forme di coordinamento in materia di beni culturali di cui all'art. 118, comma terzo, della Costituzione;

la legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 7, comma 5, lettera c), prevede esclusivamente il solo titolo abilitativo di natura edilizia e non si estende in alcun modo agli aspetti inerenti alla tutela paesaggistica. In altre parole, prevede l'esenzione dal conseguimento dei titoli abilitativi costituiti dal permesso di costruire, dalla denuncia di inizio attività, dalla segnalazione certificata di inizio attività;

in numerose sentenze della Corte costituzionale (ultima la n. 168/2009), si è ribadita l'esclusività della legge statale come fonte di potere punitivo e che le Regioni non dispongono di alcuna competenza che le abiliti ad introdurre, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste dalle leggi dello Stato in tale materia, non potendo ovviamente considerare lecita un'attività penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale;

considerato, inoltre, che:

con legge 9 gennaio 2006, n. 14, avente per oggetto "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, stipulata a Firenze il 20 ottobre 2000", l'Italia ha assunto precisi impegni internazionali per l'attuazione di politiche di tutela dei beni paesaggistici insistenti sul proprio territorio e con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", si è inteso applicare su tutto il territorio nazionale una disciplina uniforme ed innovativa in materia di tutela del paesaggio in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;

a seguito del ricorso del Governo avanti la Corte costituzionale, sono state dichiarate incostituzionali le disposizioni della legge regionale del Veneto 6 luglio 2012, n. 25, aventi analogo tenore, con sentenza Corte costituzionale n. 139 del 2013;

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza delle disposizioni adottate dalla Regione Veneto con legge n. 11 del 2016;

se non ritenga di promuovere la questione di legittimità costituzionale presso la Corte costituzionale.