Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05681

Atto n. 4-05681

Pubblicato il 20 aprile 2016, nella seduta n. 611

ARACRI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che:

la legge n. 560 del 1993, recante "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", ha stabilito, sino all'approvazione della legge di riforma costituzionale n. 3 del 2001, i criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale in tutto il Paese;

successivamente, con la riforma del titolo V della Costituzione conclusosi con la promulgazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", le singole Regioni italiane si sono dotate di proprie norme per regolare l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale;

a tal proposito la Regione Umbria, con propria legge n. 23 del 2003, recante "Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale", ha regolato il mercato dell'edilizia residenziale rendendo di fatto inefficace la legge statale citata;

il legislatore regionale, nel disciplinare le alienazioni degli alloggi, ha inteso offrire la possibilità di acquisto a tutti gli occupanti di alloggi in vendita, mutuando il disposto della analoga legge n. 410 del 2001, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", relativa all'alienazione degli immobili statali;

la ratio della legge regionale, rispetto alla precedente legge statale n. 560 del 1993 che permetteva l'acquisto ai soli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), ha voluto permettere l'acquisto della casa, oltre a questi ultimi, anche agli assegnatari di immobili di numerosi enti disciolti (Istituto nazionale per le casi degli impiegati statali, militari, eccetera, nel frattempo confluiti nel patrimonio dell'Ater) che, sebbene non potessero disporre dei requisiti reddituali di "assegnatario di alloggi ERP" (ufficiali e sottufficiali dell'esercito e delle forze di polizia), conducevano da decenni l'alloggio posto in vendita;

da notizie in possesso dell'interrogante, sembrerebbe che gli organismi umbri preposti all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale applichino, sulla base di una propria discrezionalità, la legge regionale n. 23 del 2003 o la superata legge n. 560 del 1993, a seconda della persona che occupa l'alloggio;

i Comuni umbri, disattendendo le disposizioni di legge citate e tuttora in vigore, emanano ordinanze di sgombero di numerosi alloggi condotti dai militari italiani e dai loro conviventi. È da biasimare che un ente pubblico disponga, a proprio piacimento, nell'ambito di un rapporto tra privati;

giova ricordare che molto spesso è accaduto che le menzionate ordinanze siano state impugnate ed annullate da parte dei tribunali amministrativi poiché adottate in palese violazione di legge, prima fra tutte la sentenza del Consiglio di Stato n. 869/2006, che censura l'ordinanza di sgombero su alloggio ex INCIS, adottata irregolarmente dal Comune di Foligno (Perugia);

inoltre, ATER Umbria, disattendendo l'articolo 55 della legge regionale n. 23 del 2003, anziché vendere all'asta gli immobili da alienare, ha preferito assegnarli, sulla base di graduatorie di Comuni "compiacenti", a cittadini cinesi, albanesi, rumeni eccetera;

a giudizio dell'interrogante, è da biasimare e desta forte sdegno il caso di un soldato italiano che, combattendo per il proprio Paese, durante il secondo conflitto mondiale in Grecia-Albania, era rimasto ferito mentre salvava i propri connazionali (e a tal proposito fu insignito della medaglia d'argento al valor militare) e oggi, nonostante l'avanzata età e la malattia, è stato privato della propria casa, condotta ineccepibilmente per 60 anni, per vederla assegnata ad un cittadino albanese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta e se, oltre all'Umbria, si riscontrino altre criticità in altre regioni;

se non ritenga di dover intraprendere iniziative volte alla risoluzione dell'annosa problematica che vede coinvolti i militari italiani, privati di immobili spettanti loro o alle proprie famiglie, che invece vengono assegnati a cittadini extracomunitari;

per quali ragioni gli organismi umbri preposti all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale applichino, sulla base di una propria discrezionalità, la legge regionale n. 23 del 2003 o la superata legge statale n. 560 del 1993, a seconda delle persone che occupano l'alloggio.