Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02694

Atto n. 3-02694 (in Commissione)

Pubblicato il 17 marzo 2016, nella seduta n. 596
Svolto nella seduta n. 285 della 7ª Commissione (22/06/2016)

SERRA , DONNO , BERTOROTTA , PAGLINI , GIARRUSSO , MANGILI , MORONESE , SANTANGELO , MONTEVECCHI - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. -

Premesso che:

la Carta fondamentale all'articolo 9 dispone che la Repubblica tutela il patrimonio storico e artistico della nazione. La legislazione ordinaria attua tali principi attraverso il decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), che agli articoli 3 e seguenti disciplina le forme e i modi di tutela del patrimonio culturale, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che si coordina con le Regioni e con gli altri enti pubblici territoriali;

l'articolo 120 della Costituzione nonché l'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo prevedono l'esercizio di poteri sostitutivi del Governo nei casi di inerzia o perdurante inadempienza nella tutela e salvaguardia dei beni culturali da parte di enti territoriali;

a giudizio degli interroganti, i beni culturali, parte dell'eredità culturale di un Paese, e la loro fruizione vanno valutati alla stregua dell'esercizio di diritti fondamentali dell'uomo come, peraltro, previsto dall'ordinamento internazionale. La Convenzione di Faro del 27 ottobre 2005, firmata dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio del 2013, parte dall'assunto che l'eredità culturale fa parte dei diritti dell'individuo ad autodeterminarsi, attraverso la partecipazione alla vita culturale della società. In tal guisa, il diritto del cittadino deve essere inteso sia positivamente che negativamente, ovvero deve estrinsecarsi anche nella scelta di non prendere parte attivamente alla vita culturale; ma ciò deve essere frutto di una libera scelta e non di altre circostanze che impediscono alla persona di autodeterminarsi;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il Consiglio comunale di Priverno (Latina) con delibera n. 354/99 del 23 settembre del 1999, approvava il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del "parco archeologico Privernum" in località Mezzagosto di Priverno;

l'Assessorato per le politiche per la promozione della cultura dello spettacolo del turismo e dello sport della Regione Lazio, con decreto n. 3 del 2 giugno 1999, fissava i termini per procedere all'appalto e alla consegna dei lavori. L'opera veniva interamente finanziata ai sensi e per gli effetti della legge n. 64 del 1986. Con deliberazione della Giunta regionale del 22 ottobre 1991 n. 8781 i tempi e le modalità di realizzazione dei lavori sono stati oggetto di convenzione stipulata con la Regione Lazio in data 23 settembre 1996. La Giunta comunale di Priverno con delibera n. 447 del 2003 approvava la perizia di variante;

con delibera della Giunta n. 73 del 31 marzo 2014 il Comune presentava la progettazione esecutiva dell'intervento per l'importo di 304.598 euro. Con successiva delibera della Giunta comunale n. 187 del 26 giugno 2014, veniva approvato il programma di intervento per l'anno 2015 di funzionamento e di sviluppo dell'area archeologica per la somma di 36.800 euro;

considerato infine che risulta agli interroganti che, a tutt'oggi, le opere di realizzazione del progetto non sarebbero state completate nonostante la spesa di diversi milioni di euro. Il parco archeologico risulta essere chiuso al pubblico e in stato di abbandono e quindi non fruibile né dai residenti né dai turisti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se, nell'ambito delle proprie competenze, abbia adottato o intenda promuovere provvedimenti anche di carattere normativo al riguardo;

se ritenga opportuno promuovere l'avvio di una conferenza o di un tavolo di confronto tra tutte le istituzioni interessate a livello nazionale, regionale e locale, al fine di valutare l'opportunità degli interventi da adottare, anche al fine di tutelare l'interesse collettivo alla fruibilità dell'area archeologica;

se intenda adottare i poteri sostitutivi in materia al fine di garantire la fruizione dell'area.