Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06092

Atto n. 4-06092

Pubblicato il 10 febbraio 2004
Seduta n. 533

FABRIS. - Al Ministro dell'interno. -

Premesso:

che in seguito alle dimissioni del precedente segretario comunale, con decreto prefettizio n. 1050/96 la dottoressa Daniela Ori assumeva la reggenza per detto ruolo nel Comune di Copparo (Ferrara), con decorrenza dal 2 gennaio 1997;

che la dottoressa Ori in data 13 settembre 2000, con decreto n. 53, veniva poi nominata dal sindaco, con ratifica della giunta comunale, quale segretario titolare, sulla base della nuova normativa nel frattempo entrata in vigore, che consente per i comuni della classe 1/b - in cui è ricompreso il Comune di Copparo - una scelta fiduciaria all'interno dell'apposito Albo regionale (decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in particolare l'articolo 11, commi 4 e 10);

che l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali impugnava l'atto di fronte al TAR e avviava un procedimento disciplinare contro la dottoressa Ori che portava alla sua momentanea cancellazione dall'albo dei segretari, a cui faceva però seguito la reiscrizione e la reintegrazione nelle funzioni sulla base di un'ordinanza del 29 dicembre 2000 del giudice del lavoro di Ferrara, provvedimento poi confermato dal tribunale di Ferrara l'8 maggio 2001. Per di più, un successivo ricorso dell'Agenzia presso il TAR del Lazio veniva dichiarato inammissibile per carenza di interesse (sentenza n. 1472/2002, pubblicata il 25 febbraio 2003) e il difensore civico regionale, pur sollecitato dall'Agenzia, si rifiutava di procedere alla nomina di un segretario ad acta, ritenendo la nomina della dottoressa Ori ancora valida ed efficace (comunicazione del 9 giugno 2003, prot. n. 1682);

che il direttore generale dell'agenzia nazionale ed altri due funzionari della stessa venivano rinviati a giudizio in data 19 febbraio 2002 dal Gip di Ferrara per rivelazione di segreti d'ufficio, in quanto avrebbero comunicato, illecitamente, alcuni atti attinenti al procedimento in questione alle forze politiche di opposizione e alle testate giornalistiche locali;

che l'Agenzia, nonostante tale evoluzione di procedimenti in senso chiaro ed univoco, procedeva in data 26 marzo 2003, con provvedimento n. 515 della sezione regionale dell'Emilia-Romagna, a nominare il dottor Fasano Pompeo Petrilli quale segretario reggente;

che in seguito alla decisione del sindaco di impedire l'esecuzione di tale illegittimo provvedimento, anche per non incorrere nelle sanzioni penali conseguenti alla violazione dei provvedimenti del giudice del lavoro e del tribunale, in data 3 giugno 2003 il prefetto di Ferrara diffidava il sindaco a procedere entro dieci giorni all'assunzione in servizio del dottor Petrilli, pena, in mancanza, l'avvio di un procedimento di destituzione ai sensi dell'articolo 142 del testo unico sugli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

che il sindaco di Copparo ricorreva al Tar dell'Emilia-Romagna contro tale diffida e il Presidente del suddetto Tar, con decreto n. 2850 del 2003, sospendeva il termine succitato; la quarta sezione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, in data 7 luglio, confermava tale sospensione e fissava la discussione in camera di consiglio per il 15 luglio 2003;

che in data 7 luglio 2003 l'Agenzia inviava incomprensibilmente il dottor Petrilli, accompagnato da due carabinieri, per insediarsi con la forza nel suo contestato ruolo, iniziativa cui faceva seguito una doverosa denuncia del Sindaco alla procura della Repubblica;

che in data 21 luglio 2003 prendeva servizio il dottor Antonio Barrica quale segretario reggente;

che il Prefetto di Ferrara notificava il giorno 7 ottobre 2003 una seconda diffida;

che due mesi dopo veniva notificato l'avvio del procedimento di rimozione del Sindaco di Copparo,

si chiede di sapere:

quale sia l'opinione del Ministro e se intenda assumere iniziative al fine di chiarire come possa accadere che il sindaco di un ente locale come il Comune di Copparo, in spregio a principi costituzionali quali la sovranità popolare e l'autogoverno delle comunità locali, possa essere fatto oggetto di un procedimento di rimozione ex articolo 142 del testo unico sugli enti locali, senza che al medesimo possa essere imputato l'aver commesso alcun reato e in carenza assoluta di qualsivoglia ragione di ordine pubblico, requisiti, questi, che sono imposti dalla norma come indefettibile presupposto per l'adozione del procedimento sanzionatorio in argomento;

se il Ministro non consideri profondamente eccessivo, sproporzionato e lesivo degli interessi della comunità il provvedimento di rimozione del Sindaco di Copparo, trattandosi di un atto che dovrebbe essere adottato solamente a fronte di gravi e persistenti violazioni di legge.