Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02510

Atto n. 3-02510

Pubblicato il 20 gennaio 2016, nella seduta n. 563

BRUNI , LIUZZI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

ai sensi del comma 114 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca doveva bandire entro il 1° dicembre 2015 un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali, bando che peraltro non è ad oggi ancora stato emanato;

alcune graduatorie di merito del concorso 2012 per l'infanzia non si sono ancora esaurite, in particolare ciò è avvenuto in Sicilia, Campania, Lazio, Calabria e Puglia; inoltre, in Sicilia e nel Lazio dette graduatorie sono state pubblicate nel 2014, e nel complesso sono presenti soltanto 2.129 candidati;

il piano straordinario di assunzioni messo in atto con la fase C dalla legge n. 107, prevede l'immissione in ruolo di tutti gli iscritti nelle graduatorie di merito del concorso 2012, oltre che dei docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che hanno richiesto di partecipare a tale fase. Da questa fase è stata esclusa la classe di concorso dell'infanzia, rinviando alla successiva delega da varare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), punto 6), con la quale è prevista "l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, (...) attraverso (...) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione";

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" (testo unico della scuola), disciplina in maniera chiara ed inequivocabile la procedura per l'assunzione in ruolo dei docenti nella scuola. In particolare l'articolo 399, comma 1, recita "L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401";

le graduatorie di merito del 2012 sono tutelate anche dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge il 30 ottobre 2013, n. 125, meglio conosciuto come "decreto D'Alia", nel quale all'art. 2 si evidenzia il principio fondante che bisogna assumere personale solo dove serve per migliorare il servizio offerto. Le pubbliche amministrazioni potranno assumere personale solo nelle aree che presentano disponibilità di posti in organico, mentre scatta il divieto di assunzione nelle qualifiche ed aree in cui esistono soprannumerari. Ed inoltre, all'art. 4, emerge la condizione che, fino al 31 dicembre 2016, le amministrazioni non possono avviare nuovi concorsi se prima: a) non hanno immesso in servizio tutti i vincitori di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato collocati nelle proprie graduatorie vigenti; b) non hanno verificato l'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie;

considerato che:

di fatto tutti i docenti della scuola dell'infanzia, sia quelli iscritti nelle graduatorie di merito, che quelli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, non hanno potuto partecipare a nessun piano straordinario di assunzioni, in quanto non vi erano posti disponibili, poiché ai sensi della legge n. 107, tali docenti dovranno far parte di un piano di assunzioni, con l'istituzione del sistema integrato di istruzione da 0 a 6 anni, che avrà luogo successivamente a quello proposto in essere con la fase C;

in base ai dati pubblicati dal Ministero, nel settembre 2014, i vincitori del concorso 2012 non ancora assunti e non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ammontavano a circa 1.200 persone, mentre gli idonei, dopo le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2014-2015, comprendevano circa 6.300 persone; di conseguenza migliaia di idonei del concorso 2012, collocati oltre le graduatorie di merito e oltre i posti banditi, sono già stati immessi in ruolo, il che comporterebbe una disparità di trattamento rispetto agli "idonei" in graduatoria, ancora in attesa;

i docenti hanno superato un concorso ritenuto tra i più difficili, sottoponendosi ad una prova preselettiva, una prova scritta ed infine una prova orale resa pubblica appena 24 ore prima di sostenerla. Infatti, su 321.000 candidati soltanto il 7 per cento ha superato tutte e 3 le prove, dimostrando competenze linguistiche, informatiche, pedagogiche e didattiche;

le prove per il prossimo concorso, come emerge dalle anticipazioni sia del Ministero che nei libri già pubblicati per la preparazione di tale concorso, non potranno essere diverse da quelle già superate dai docenti nelle graduatorie di merito del 2012, poiché l'unico cambiamento avvenuto nel programma di studi è proprio costituito dalla legge n. 107 del 2015,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e come intenda agire al fine di evitare il formarsi di una situazione di pregiudizio verso una classe di docenti meritevoli che ormai da anni attendono l'immissione in ruolo, anche in considerazione del fatto che il nuovo bando di concorso non è stato emesso;

se intenda adottare provvedimenti legislativi urgenti, al fine di prevedere la proroga delle graduatorie di merito vigenti e la conseguente immissione in ruolo.