Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05095
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Atto n. 4-05095
Pubblicato il 19 gennaio 2016, nella seduta n. 562
MANDELLI , D'AMBROSIO LETTIERI , BOCCARDI , RIZZOTTI , PICCINELLI , FUCKSIA - Al Ministro della salute. -
Premesso che:
nell'ambito delle procedure concorsuali per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, l'art. 9 della legge n. 221 del 1968 riconosce, ai fini dell'attribuzione del punteggio, ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni, una maggiorazione del 40 per cento, in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di 6,50 punti;
con la sentenza n. 5667 del 14 dicembre 2015, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla corretta applicazione della citata normativa, dichiarando l'illegittimità della clausola del bando che escludeva la predetta maggiorazione a favore dei farmacisti rurali, oltre il superamento del punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta;
considerato che:
la pronuncia menzionata, sebbene abbia ad oggetto una questione afferente ad una procedura concorsuale ordinaria, enuncia un principio di diritto applicabile anche al concorso straordinario istituito con l'art. 11 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012;
infatti, per il concorso straordinario, al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure concorsuali, nonché di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, ha realizzato una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle procedure, da mettere a disposizione delle stesse Regioni e Province autonome e dei candidati, così come previsto dall'art. 23, comma 12-septiesdecies, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;
la piattaforma realizzata impediva l'inserimento di ulteriori titoli una volta raggiunto il punteggio massimo complessivo fissato;
ad avviso di alcuni, la circostanza evidenziata non avrebbe permesso ai farmacisti che hanno esercitato la propria attività in farmacie rurali per almeno 5 anni di godere della maggiorazione contenuta nel citato articolo 9;
tale mancato riconoscimento dovrebbe aver presumibilmente favorito coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali, alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile;
rilevato, inoltre, che alcune Regioni non hanno ancora pubblicato la graduatoria definitiva; l'applicazione della maggiorazione anche ai concorsi straordinari andrebbe ad incidere sulle graduatorie, generando inevitabilmente contenziosi con eventuali richieste di risarcimento dei danni,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative intenda porre in essere per la soluzione delle criticità prospettate.